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Ricorso proposto il 21 aprile 2008 - Beifa Group Co. Ltd / UAMI

(Causa T-148/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Beifa Group Co. Ltd (anteriormente: Ningbo Beifa Group Co. Ltd) (Zhejiang, Cina) (rappresentanti: avv.ti R. Davis, Barrister, e N. Cordell, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & Co KG (Heroldsberg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 31 gennaio 2008, procedimento R 1352/2006-3;

rimettere gli atti alla divisione di annullamento per il riesame delle questioni sollevate in sede di domanda di dichiarazione di nullità; e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: un disegno per il prodotto "strumenti di scrittura" - disegno comunitario registrato n. 352315-0007

Titolare del disegno comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: un marchio figurativo nazionale che rappresenta uno strumento di scrittura, registrato il 14 dicembre 2006, per beni della classe 16 - registrazione n. DE 30045470

Decisione della divisione di annullamento: nullità del disegno impugnato

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento del Consiglio n. 6/2002, in quanto la terza commissione di ricorso avrebbe applicato un criterio erroneo per stabilire se sussistesse l'uso richiesto di detto marchio da parte della ricorrente; la terza commissione di ricorso avrebbe dovuto valutare se l'uso del marchio da parte della controinteressata fosse avvenuto sia nel senso di cui all'art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento del Consiglio n. 6/2002, sia nel senso previsto dalla normativa nazionale tedesca; nell'emettere la sua decisione ai sensi dell'art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento del Consiglio n. 6/2002, la terza commissione di ricorso avrebbe dovuto applicare il criterio relativo alla violazione del diritto dei marchi previsto dalla normativa nazionale tedesca.

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