Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 11 novembre 2009 – REWE‑Zentral / UAMI – Aldi Einkauf (Clina)
(causa T‑150/08)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Clina – Marchio comunitario denominativo anteriore CLINAIR – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 33, 68-69)
Oggetto
| Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 febbraio 2008 (procedimento R 1484/2006-4) relativa al procedimento di opposizione tra la Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG e la REWE-Zentral AG. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | REWE-Zentral AG |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo Clina per prodotti delle classi 3 e 21 (domanda n. 3 921 079). |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG. |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchio denominativo CLINAIR per prodotti delle classi 3 e 5 (marchio comunitario n. 1 769 850). |
Decisione della divisione di opposizione: | Rigetto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione. |
Dispositivo
2) | | La REWE-Zentral AG è condannata alle spese. |