Language of document : ECLI:EU:T:2019:672

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

24 settembre 2019 (*)

«Diritto istituzionale – Iniziativa dei cittadini europei – Protezione delle minoranze nazionali e linguistiche – Rafforzamento della diversità culturale e linguistica – Registrazione parziale – Principio di attribuzione – Assenza di manifesta mancanza di competenza legislativa della Commissione – Obbligo di motivazione – Articolo 5, paragrafo 2, TUE – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 – Articolo 296 TFUE»

Nella causa T‑391/17,

Romania, rappresentata inizialmente da R. Radu, C.‑M. Florescu, E. Gane e L. Liţu, successivamente da C.‑M. Florescu, E. Gane, L. Liţu e C.‑R. Canţăr, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da H. Krämer, L. Radu Bouyon e H. Stancu, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Ungheria, rappresentata da M. Fehér, G. Koós e G. Tornyai in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/652 della Commissione, del 29 marzo 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa» (GU 2017, L 92, pag. 100),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, E. Buttigieg (relatore) e M.J. Costeira, giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 15 luglio 2013 il Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe (comitato di cittadini per l’iniziativa dei cittadini «Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe»; in prosieguo: il «comitato» o gli «organizzatori») ha presentato alla Commissione europea la proposta di iniziativa dei cittadini europei (in prosieguo: l’«ICE») intitolata «Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa» (in prosieguo: la «proposta di ICE»).

2        Con decisione C(2013) 5969 final, del 13 settembre 2013, la Commissione ha respinto la domanda di registrazione della proposta di ICE per il fatto che quest’ultima esulava manifestamente dalla propria competenza in forza della quale poteva presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione europea ai fini dell’applicazione dei trattati.

3        Adito dal comitato, il Tribunale, con sentenza del 3 febbraio 2017, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Commissione (T‑646/13, EU:T:2017:59), ha annullato la decisione C(2013) 5969 final in quanto la Commissione era venuta meno al proprio obbligo di motivazione.

4        Il 29 marzo 2017 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2017/652, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa» (GU 2017, L 92, pag. 100; in prosieguo: la «decisione impugnata»), il cui articolo 1 così dispone:

«1.      È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata “Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa”.

2.      Possono essere raccolte le dichiarazioni di sostegno per questa proposta di iniziativa dei cittadini, fermo restando che essa mira a proposte della Commissione concernenti:

–        una raccomandazione del Consiglio “sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell’Unione”,

–        una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di adeguare “i programmi di finanziamento rendendoli accessibili per le piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie”,

–        una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di creare un centro per la diversità linguistica che rafforzerà la consapevolezza dell’importanza delle lingue regionali e minoritarie e promuoverà la diversità a tutti i livelli, finanziato principalmente dall’Unione europea,

–        un regolamento che modifica le disposizioni generali applicabili ai compiti, agli obiettivi prioritari e all’organizzazione dei Fondi strutturali, in modo da tener conto della protezione delle minoranze e della promozione della diversità culturale e linguistica, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione,

–        un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di modificare il regolamento relativo al programma “Orizzonte 2020” ai fini del miglioramento della ricerca sul valore aggiunto che le minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica possono apportare allo sviluppo sociale ed economico delle regioni dell’UE,

–        la modifica della legislazione dell’UE al fine di garantire grosso modo parità di trattamento per gli apolidi e i cittadini dell’Unione,

–        un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di introdurre un diritto d’autore unitario in modo che tutta l’UE possa essere considerata un mercato interno nel settore dei diritti d’autore,

–        una modifica della direttiva 2010/13/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU 2010, L 95, pag. 1)] al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi in regioni in cui risiedono le minoranze nazionali,

–        un regolamento o una decisione del Consiglio avente la finalità di concedere un’esenzione per categoria dalla procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, per i progetti che promuovono le minoranze nazionali e la loro cultura».

5        Ai sensi del considerando 2 della decisione impugnata, l’oggetto della proposta di ICE è così formulato: «Chiediamo all’[Unione] di migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e di rafforzare la diversità culturale e linguistica nell’Unione».

6        Ai sensi del considerando 3 della decisione impugnata, gli obiettivi che si prefigge la proposta di ICE sono i seguenti:

«Chiediamo all’[Unione] di adottare una serie di atti legislativi volti a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell’Unione. Tra tali atti rientrano misure politiche negli ambiti delle lingue regionali e delle minoranze, dell’istruzione e della cultura, della politica regionale, della partecipazione, dell’uguaglianza, dei contenuti audiovisivi e di altri media, nonché del sostegno regionale (statale)».

7        Il considerando 4 della decisione impugnata indica che la proposta di ICE menziona specificamente, nel suo allegato, undici atti legislativi dell’Unione per i quali la proposta di iniziativa dei cittadini chiede, in sostanza, l’adozione di proposte da parte della Commissione:

a)      una raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea «sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell’Unione», sulla base dell’articolo 167, paragrafo 5, secondo trattino, e dell’articolo 165, paragrafo 4, secondo trattino, TFUE;

b)      una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell’articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, e dell’articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, TFUE, avente la finalità di adeguare «i programmi di finanziamento rendendoli accessibili per le piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie»;

c)      una decisione o un regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla base dell’articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, e dell’articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, TFUE, avente la finalità di creare un centro per la diversità linguistica che rafforzerà la consapevolezza dell’importanza delle lingue regionali e minoritarie e promuoverà la diversità a tutti i livelli, finanziato principalmente dall’Unione;

d)      un regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla base degli articoli 177 e 178 TFUE avente la finalità di adeguare le disposizioni comuni relative ai fondi regionali dell’Unione includendo la protezione delle minoranze e la promozione della diversità culturale e linguistica tra gli obiettivi tematici;

e)      un regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla base dell’articolo 173, paragrafo 3, e dell’articolo 182, paragrafo 1, TFUE, avente la finalità di modificare il regolamento relativo al programma «Orizzonte 2020» ai fini del miglioramento della ricerca sul valore aggiunto che le minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica possono apportare allo sviluppo sociale ed economico delle regioni dell’Unione;

f)      una direttiva, un regolamento o una decisione del Consiglio sulla base dell’articolo 20, paragrafo 2, e dell’articolo 25 TFUE avente la finalità di rafforzare nell’Unione la posizione dei cittadini appartenenti a una minoranza nazionale, con l’obiettivo di garantire che le loro preoccupazioni legittime siano prese in considerazione nell’elezione dei membri del Parlamento;

g)      misure efficaci per combattere la discriminazione e promuovere la parità di trattamento, anche per le minoranze nazionali, in particolare mediante la revisione delle vigenti direttive del Consiglio in materia di parità di trattamento, sulla base dell’articolo 19, paragrafo 1, del TFUE;

h)      la modifica della legislazione dell’Unione al fine di garantire grosso modo parità di trattamento per gli apolidi e i cittadini dell’Unione, sulla base dell’articolo 79, paragrafo 2, del TFUE;

i)      un regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla base dell’articolo 118 del TFUE, avente la finalità di introdurre un diritto d’autore unitario in modo che tutta l’Unione possa essere considerata un mercato interno nel settore dei diritti d’autore;

j)      una modifica della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU 2010, L 95, pag. 1), al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi in regioni in cui risiedono le minoranze nazionali, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, e dell’articolo 63 TFUE;

k)      un regolamento o una decisione del Consiglio avente la finalità di concedere un’esenzione per categoria per i progetti che promuovono le minoranze nazionali e la loro cultura, sulla base dell’articolo 109, dell’articolo 108, paragrafo 4, o dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera e), TFUE.

8        Il considerando 5 della decisione impugnata stabilisce che possono essere adottati atti legislativi dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati nei seguenti settori:

–        miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, anche nel settore audiovisivo;

–        sviluppo della dimensione europea dell’istruzione, segnatamente con l’apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;

–        definizione dei compiti, degli obiettivi prioritari e dell’organizzazione dei Fondi strutturali, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione;

–        misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di accelerare l’adattamento dell’industria alle trasformazioni strutturali, promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l’Unione, segnatamente delle piccole e medie imprese, promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese, favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d’innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico;

–        ricerca e sviluppo tecnologico, sotto forma di un programma quadro pluriennale che stabilisce gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le attività dell’Unione e fissa le priorità pertinenti, precisando le grandi linee di dette attività e fissando l’importo globale massimo e le modalità dettagliate della partecipazione finanziaria dell’Unione al programma quadro, nonché le quote rispettive in ciascuna delle attività previste;

–        definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri dell’Unione;

–        creazione di diritti di proprietà intellettuale europei al fine di garantire una protezione uniforme in tutta l’Unione e istituzione di un sistema centralizzato di autorizzazione, coordinamento e vigilanza a livello dell’Unione;

–        coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all’accesso alle attività professionali autonome e al loro esercizio;

–        determinazione delle categorie di aiuti concessi dagli Stati esentati dalla procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

9        Al considerando 6 della decisione impugnata, la Commissione deduce dalle considerazioni che precedono che la proposta di ICE, nella misura in cui mira all’adozione, da parte di tale istituzione, delle proposte di atti legislativi dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati di cui al considerando 4, lettere da a) ad e) e da h) a k), della decisione impugnata, non esula manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati, in conformità con l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU 2011, L 65, pag. 1).

10      Invece, per quanto riguarda le altre due proposte a cui fa riferimento la proposta di ICE, ossia quelle previste dal considerando 4, lettere f) e g), della decisione impugnata, la Commissione conclude, ai considerando da 7 a 9 di detta decisione, che la proposta di ICE esula manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati, in conformità con l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2017, la Romania ha proposto il presente ricorso.

12      Con atto separato depositato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, la Romania ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, affinché il Tribunale disponga la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata. Detta domanda è stata respinta con ordinanza del 13 novembre 2017, Romania/Commissione (T‑391/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:805).

13      Con decisione del presidente della Seconda Sezione, del 27 settembre 2017, la Repubblica slovacca è stata autorizzata a intervenire a sostegno delle conclusioni della Romania. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2017, la Repubblica slovacca ha informato il Tribunale che essa ritirava il proprio intervento, di modo che, con ordinanza del 16 novembre 2017, Romania/Commissione (T‑391/17, non pubblicata, EU:T:2017:823), essa è stata cancellata dal ruolo della presente causa quale interveniente.

14      Con decisione del presidente della Seconda Sezione, del 15 novembre 2017, l’Ungheria è stata autorizzata a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. La memoria d’intervento dell’Ungheria è stata depositata dopo la scadenza del termine impartito dal presidente, e non è quindi stata versata al fascicolo.

15      Con ordinanza del 16 novembre 2017, Romania/Commissione (T‑391/17, non pubblicata, EU:T:2017:831), confermata, a seguito di impugnazione, con ordinanza del 5 settembre 2018, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Romania e Commissione [C‑717/17 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:691], la domanda d’intervento del comitato è stata respinta.

16      La Romania chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

17      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la Romania alle spese.

 In diritto

 Osservazioni preliminari

18      Nel corso dell’udienza di discussione, la Commissione, in risposta ai quesiti posti dal Tribunale, ha messo in discussione la ricevibilità del ricorso sollevando, da un lato, la tardività di quest’ultimo e, dall’altro, la non impugnabilità della decisione impugnata.

19      Occorre rammentare che il giudice dell’Unione ha il diritto di valutare, secondo le circostanze di ciascun caso di specie, se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel merito del ricorso senza previamente statuire sui motivi d’irricevibilità sollevati dal convenuto (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti 51 e 52; del 23 marzo 2004, Francia/Commissione, C‑233/02, EU:C:2004:173, punto 26, e del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, EU:T:2005:219, punto155).

20      Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che si debba, per ragioni di economia processuale, esaminare innanzitutto i motivi invocati dalla Romania, senza previamente statuire sulla ricevibilità del ricorso, atteso che quest’ultimo è, in ogni caso e per i motivi esposti in prosieguo, privo di fondamento.

 Nel merito

21      A sostegno del ricorso, la Romania deduce due motivi vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, TUE, e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, il secondo, su una violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

 Sul primo motivo, vertente su una violazione dellarticolo 5, paragrafo 2, TUE e dellarticolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011

22      La Romania sostiene in primo luogo che l’analisi delle informazioni e delle misure dettagliate menzionate nell’allegato alla proposta di ICE rivela che, nonostante gli obiettivi dichiarati, quest’ultima è in realtà incentrata esclusivamente sul miglioramento della protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche, mentre non presenta alcun nesso diretto con la diversità culturale ai sensi dell’articolo 3 TUE e dell’articolo 167 TFUE, il cui rafforzamento è tutt’al più una conseguenza inerente al miglioramento della protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche.

23      Orbene, da un lato, per quanto attiene al rafforzamento della diversità culturale in forza dell’articolo 167, paragrafi 1 e 4, TFUE, l’Unione godrebbe di competenze di sostegno, di coordinamento e di integrazione, e non già di una competenza esclusiva o concorrente con gli Stati membri di promuovere una politica avente come unica finalità la diversità culturale. In forza dell’articolo 167, paragrafo 4, TFUE, un atto legislativo dell’Unione non può riguardare esclusivamente la diversità culturale, ma l’Unione dovrebbe tenerne conto e promuoverla nell’ambito delle proprie politiche. Dall’altro lato, per quanto attiene alla protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche, l’Unione non disporrebbe di competenza legislativa espressa e tale settore continuerebbe a rientrare nella competenza esclusiva degli Stati membri, come risulterebbe segnatamente dagli articoli 2, 3, 7 e 8 TUE, dall’articolo 4, paragrafo 2, TFUE, e dalla decisione C(2013) 5969 final indicata al precedente punto 2.

24      La Romania sostiene in secondo luogo che i settori concreti di azione previsti dalla proposta di ICE e presentati nell’allegato a quest’ultima devono essere analizzati obiettivamente tenuto conto del loro contesto, il quale è definito dall’oggetto e dagli obiettivi della proposta di ICE. Non sarebbe sufficiente il fatto che gli atti proposti si inseriscono in un settore che rientra nella sfera di competenza dell’Unione. A suo avviso, dato che, conformemente al principio di attribuzione sancito dall’articolo 5, paragrafo 2, TUE, le competenze dell’Unione possono essere esercitate solo per realizzare gli obiettivi stabiliti dai trattati, sarebbe altresì necessario che, per il loro contenuto e per i loro obiettivi, gli atti di cui trattasi fossero idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi stabiliti per l’azione dell’Unione nel settore di competenza pertinente. Orbene, da nessuna disposizione dei trattati emergerebbe che gli obiettivi delle politiche nei settori in cui l’adozione di atti dell’Unione è richiesta riguardino una qualsiasi azione in materia di protezione delle minoranze nazionali. Pertanto, dato che, in ragione del suo oggetto e dei suoi obiettivi, la proposta di ICE esulerebbe manifestamente dalla sfera di competenza dell’Unione, nessuna misura idonea a essere proposta al fine di raggiungere gli obiettivi previsti può essere ritenuta rientrare in tale sfera di competenza.

25      La Romania sostiene in terzo luogo che nessuna delle misure elencate tra le informazioni supplementari è estranea all’oggetto dell’ICE e agli obiettivi da essa perseguiti come indicati nelle informazioni richieste, cosicché un esame individuale non potrebbe portare a una conclusione diversa riguardo alle competenze dell’Unione. A tal proposito, la registrazione parziale della proposta di ICE sarebbe nel caso di specie irrilevante, poiché la Commissione non potrebbe dar seguito a un’ICE al fine di realizzare obiettivi diversi da quelli indicati dagli organizzatori senza pregiudicare l’autonomia di quest’ultimi, né alterare indebitamente l’oggetto dichiarato dell’ICE.

26      La Romania sostiene in quarto luogo che, per quanto attiene più precisamente ai settori concreti interessati dalla proposta di ICE, per quanto riguarda innanzi tutto, le misure proposte con riferimento alle lingue, all’educazione e alla cultura, gli organizzatori basano erroneamente le proposte relative alle «lingue» contenute al punto 2 della proposta di ICE sull’articolo 167, paragrafo 5, secondo trattino, e sull’articolo 165, paragrafo 4, secondo trattino, TFUE, in quanto tali articoli non contengono alcuna disposizione relativa alle «lingue» o alla «politica linguistica». Inoltre, nessuno degli obiettivi perseguiti dagli articoli da 165 a 167 TFUE, ossia segnatamente lo sviluppo di un’istruzione di qualità, il contributo al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali o il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, riguarderebbe persone appartenenti a minoranze nazionali o linguistiche. Pertanto, una misura specifica nell’ambito dell’«educazione» o della «cultura», destinata a sostenere le persone appartenenti a tali minoranze non avrebbe neppure una base giuridica nei trattati, e l’articolo 3 TUE non può porre rimedio a tale situazione. La competenza ad adottare misure nell’ambito dell’identità linguistica delle persone appartenenti alle minoranze nazionali spetterebbe agli Stati membri, laddove l’articolo 10 della convenzione quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali, adottata il 10 novembre 1994, di cui alcuni Stati membri dell’Unione sono parti, sarebbe applicabile in tale contesto.

27      Poi, per quanto riguarda il settore della politica regionale, e più specificamente le proposte basate, da un lato, sugli articoli 177 e 178 del TFUE, dirette ad adeguare le disposizioni relative ai fondi regionali dell’Unione e, dall’altro, sull’articolo 173, paragrafo 3, e sull’articolo 182, paragrafo 1, TFUE, al fine di modificare il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU 2013, L 347, pag. 104), la Romania sostiene che, conformemente all’articolo 174 TFUE, è il criterio di sviluppo delle diverse regioni quello che conta nell’ambito della politica di coesione e non quello delle caratteristiche nazionali, etniche, culturali, religiose o linguistiche delle regioni, tanto più che non esiste alcun nesso chiaro e valido in generale tra la componente etnica di talune regioni e il loro livello di sviluppo. Un atto adottato sulla base dell’articolo 177 TFUE non può fissare obiettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 174 TFUE. Lo stesso varrebbe per quanto riguarda il programma «Orizzonte 2020», dato che gli obiettivi delle misure specifiche elencate all’articolo 173 TFUE («Industria») e all’articolo 179 TFUE («Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio») non avrebbero alcun legame con la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. La Romania aggiunge che non vi è fondamento, nell’ambito della competenza dell’Unione, per l’adozione di un atto che, come nel caso di specie, sarebbe contrario ai valori sanciti dall’articolo 2 TUE, che introdurrebbe una discriminazione indiretta di natura etnica e che solleverebbe il problema del superamento dei limiti, stabiliti conformemente al diritto internazionale, del coinvolgimento dello Stato di riferimento nella protezione della minoranza nazionale che si trova nel territorio di un altro Stato.

28      Inoltre, per quanto riguarda le misure proposte nei confronti delle persone apolidi al fine di garantire la parità di trattamento per gli apolidi e i cittadini dell’Unione, la Romania sostiene che l’impiego del criterio dell’appartenenza a una minoranza nazionale per concedere uno status derogatorio a una categoria specifica, come quella delle persone apolidi, non corrisponde agli obiettivi indicati dall’articolo 79, paragrafo 1, TFUE. Se la proposta di ICE suggerisse solamente di concedere un trattamento più favorevole alle persone senza nazionalità, essa non corrisponderebbe all’oggetto di detta proposta e potrebbe tutt’al più essere oggetto di un’ICE separata. Ai fini del titolo V del trattato FUE, in cui rientra l’articolo 79 TFUE, gli apolidi sarebbero equiparati ai cittadini di paesi terzi, come risulterebbe dall’articolo 67, paragrafo 2, TFUE. Nemmeno da tale punto di vista, i trattati conferirebbero una base giuridica per l’adozione di atti diretti a garantire grosso modo l’uguaglianza per le persone senza nazionalità e i cittadini dell’Unione.

29      Peraltro, per quanto riguarda la proposta d’instaurare un sistema unico di diritti d’autore nell’ambito dell’Unione, basata sull’articolo 118 TFUE, la Romania rileva che la finalità della proposta sembra essere quella di facilitare l’uso, per le persone appartenenti a minoranze, dei beni e dei servizi nella loro propria lingua che è spesso quella di un paese limitrofo, di modo che detta proposta si discosta dalla finalità delle misure di cui all’articolo 118 TFUE e solleva anche il problema, già illustrato, del coinvolgimento dello Stato di riferimento nella tutela delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Secondo le raccomandazioni formulate a livello internazionale su tali questioni, il trattamento preferenziale da parte dello Stato di riferimento dovrebbe essere concesso sulla base di un approccio bilaterale con il consenso dello Stato competente e limitarsi ai «settori dell’educazione e della cultura, nei limiti in cui persegue lo scopo legittimo di promuovere i legami culturali e in cui [il trattamento preferenziale] è proporzionato a tale scopo». Infine, le difficoltà legate al brevetto europeo in merito al regime linguistico lascerebbero intravedere le difficoltà connesse alla creazione di un sistema unificato di diritti di proprietà intellettuale in tutta l’Europa.

30      Ancora, per quanto riguarda la proposta di modifica della direttiva 2010/13, la Romania sostiene che la concessione di un trattamento derogatorio alle «regioni in cui vivono minoranze nazionali» sarebbe contraria ai valori sanciti dall’articolo 2 TUE, costituirebbe una discriminazione diretta rispetto alla libera circolazione dei servizi, vietata dall’articolo 56 TFUE, e solleverebbe anche il problema indicato al precedente punto 29 del coinvolgimento dello Stato di riferimento nella protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali.

31      Infine, per quanto concerne la proposta basata sull’articolo 109 e l’articolo 108, paragrafo 4, o l’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), TFUE, che riguardano il settore degli aiuti di Stato, la Romania sostiene che la misura di esenzione considerata è in contrasto con gli obiettivi delle misure che possono essere adottate in forza del diritto internazionale a favore delle persone appartenenti a minoranze nazionali, limitate ai settori dell’educazione, della cultura, delle lingue e della religione. La concessione di aiuti di Stato «transfrontalieri» da parte dello Stato di riferimento a persone giuridiche aventi scopo di lucro che perseguono la finalità di promuovere i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali dello Stato limitrofo sarebbe incompatibile con i principi di diritto internazionale relativi al coinvolgimento dello Stato di riferimento nella tutela delle persone appartenenti alle minoranze nazionali che si trovano nel territorio di altri Stati, ostacolerebbe la concorrenza e porterebbe a una discriminazione fondata su criteri etnici tra i cittadini dell’Unione e sarebbe, di conseguenza, contraria ai valori dell’Unione.

32      La Commissione, sostenuta dall’Ungheria, contesta gli argomenti della Romania.

33      In via preliminare, occorre rammentare che l’articolo 11, paragrafo 4, TUE, introdotto dal Trattato di Lisbona, riconosce ai cittadini dell’Unione il diritto di prendere, a determinate condizioni, l’iniziativa d’invitare la Commissione, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati (sentenza del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 23).

34      Il diritto di adottare un’ICE costituisce, così come, in particolare, il diritto di petizione al Parlamento, uno strumento relativo al diritto dei cittadini di partecipare alla vita democratica dell’Unione, previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, TUE, in quanto consente loro di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta che la invita a presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione, ai fini dell’attuazione dei trattati (sentenza del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 24). Come rilevato al considerando 1 del regolamento n. 211/2011, tale diritto è inteso a rafforzare la cittadinanza europea e a potenziare il funzionamento democratico dell’Unione (sentenze del 3 febbraio 2017, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Commissione, T‑646/13, EU:T:2017:59, punto 18, e del 10 maggio 2017, Efler/Commissione, T‑754/14, EU:T:2017:323, punto 24).

35      Conformemente all’articolo 24, primo comma, TFUE, le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di un’ICE sono state specificate nel regolamento n. 211/2011. L’articolo 4 di quest’ultimo stabilisce le condizioni per la registrazione, da parte della Commissione, di una proposta di ICE (sentenza del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 25).

36      Per quanto riguarda quindi la procedura di registrazione di una proposta di ICE, la Commissione è tenuta, in forza dell’articolo 4 del regolamento n. 211/2011, a esaminare se una siffatta proposta soddisfi le condizioni enunciate, in particolare, al paragrafo 2, lettera b), di detto articolo che prevede che una proposta di ICE sia registrata dalla Commissione, purché «non esul[i] manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati» (sentenza del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punti 26 e 45).

37      Come emerge dalla giurisprudenza, devono essere prese in considerazione, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 211/2011, le informazioni relative all’oggetto e agli obiettivi della proposta di ICE, che sono fornite dagli organizzatori dell’ICE, vuoi su base obbligatoria vuoi su base facoltativa, a norma dell’allegato II del regolamento n. 211/2011 (sentenze del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 45, e del 7 marzo 2019, Izsák e Dabis/Commissione, C‑420/16 P, EU:C:2019:177, punto 51).

38      Infatti, le «informazioni indicate nell’allegato II» del regolamento n. 211/2011, alle quali rinvia l’articolo 4 di tale medesimo regolamento, non si limitano alle informazioni minime che, in forza di tale medesimo allegato, devono essere introdotte nel registro. Il diritto degli organizzatori della proposta di ICE, riconosciuto dall’allegato II del regolamento n. 211/2011, di fornire informazioni supplementari, e persino una bozza di atto giuridico dell’Unione, ha quale corollario l’obbligo per la Commissione di esaminare dette informazioni, allo stesso titolo di ogni altra informazione fornita ai sensi di tale allegato, in base al principio di buona amministrazione, rammentato al considerando 10 del regolamento n. 211/2011 e al quale si ricollega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie. Pertanto, al fine di valutare se una proposta di ICE soddisfi le condizioni di registrazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, la Commissione deve esaminare le informazioni supplementari (sentenza del 3 febbraio 2017, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Commissione, T‑646/13, EU:T:2017:59, punti da 30 a 32; v. altresì, in tal senso, sentenze del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punti 47, 48 e 50, e del 7 marzo 2019, Izsák e Dabis/Commissione, C‑420/16 P, EU:C:2019:177, punti da 52 a 54).

39      Inoltre, conformemente agli obiettivi perseguiti mediante l’ICE, così come enunciati ai considerando 1 e 2 del regolamento n. 211/2011 e consistenti, segnatamente, nell’incoraggiare la partecipazione dei cittadini e nel rendere l’Unione più accessibile, la condizione per la registrazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento deve essere interpretata e applicata dalla Commissione, investita di una proposta di ICE, in modo da assicurare una facile accessibilità all’ICE (sentenze del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 49, e del 7 marzo 2019, Izsák e Dabis/Commissione, C‑420/16 P, EU:C:2019:177, punti 53 e 64).

40      Di conseguenza, è solo se una proposta di ICE, tenuto conto del suo oggetto e dei suoi obiettivi, quali risultano dalle informazioni obbligatorie e, se del caso, supplementari che sono state fornite dagli organizzatori ai sensi dell’allegato II del regolamento n. 211/2011, esuli manifestamente dall’ambito della competenza in forza della quale la Commissione può presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati, che quest’ultima è legittimata a rifiutare la registrazione di tale proposta di ICE a titolo dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento (sentenze del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 50, e del 7 marzo 2019, Izsák e Dabis/Commissione, C‑420/16 P, EU:C:2019:177, punto 54).

41      A tal riguardo, dal tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011 risulta che la Commissione deve procedere a un primo esame degli elementi di cui dispone al fine di valutare se la proposta di ICE non rientri manifestamente nell’ambito delle sue competenze, con la precisazione che, in caso di registrazione della proposta, è previsto un esame più completo. Infatti, l’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento prevede che la Commissione, quando riceve l’ICE, esponga in una comunicazione, entro tre mesi, le proprie conclusioni giuridiche e politiche sull’ICE, l’eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso (sentenza del 19 aprile 2016, Costantini/Commissione, T‑44/14, EU:T:2016:223, punto 17). Pertanto, la decisione di registrare una proposta di ICE, che implica una prima valutazione di quest’ultima sul piano giuridico, non pregiudica la valutazione effettuata, se del caso, dalla Commissione nell’ambito della comunicazione adottata sul fondamento dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 211/2011 e che fissa la posizione finale di tale istituzione di presentare o meno una proposta di atto legislativo in risposta all’ICE (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2018, One of Us e a./Commissione, T‑561/14, con impugnazione pendente, EU:T:2018:210, punti 79 e 117).

42      Come è già stato giudicato, quando è investita di una domanda di registrazione di una proposta di ICE, la Commissione non è chiamata a verificare, in tale fase, se la prova di tutti gli elementi di fatto invocati sia fornita né se la motivazione sottesa alla proposta e alle misure proposte sia sufficiente. La Commissione deve limitarsi a esaminare, ai fini della valutazione dell’osservanza della condizione di registrazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, se, da un punto di vista oggettivo, siffatte misure, previste in astratto, possano essere adottate sul fondamento dei trattati, pena la violazione dell’obiettivo che consiste nell’assicurare una facile accessibilità all’ICE (sentenza del 7 marzo 2019, Izsák e Dabis/Commissione, C‑420/16 P, EU:C:2019:177, punti 62 e 64).

43      Nel caso di specie, al fine di determinare se la Commissione abbia applicato correttamente la condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, occorre pertanto esaminare se, alla luce della proposta di ICE e nell’ambito di un primo esame degli elementi di cui la Commissione disponeva, quest’ultima, contrariamente a quanto sostiene la Romania, potesse legittimamente trarre la conclusione, in fase di registrazione, che detta proposta, nei limiti in cui riguardava proposte di atti legislativi come quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata previste in astratto, non esulava manifestamente dalla competenza in forza della quale detta istituzione può presentare un atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

44      A tal riguardo, si deve rammentare che, secondo l’articolo 5 TUE, il principio di attribuzione disciplina la delimitazione delle competenze dell’Unione e che, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punti 97 e 98, e del 19 aprile 2016, Costantini/Commissione, T‑44/14, EU:T:2016:223, punto 16). Infatti, l’obiettivo di partecipazione democratica dei cittadini dell’Unione sotteso al meccanismo dell’ICE non può eludere il principio delle competenze di attribuzione e autorizzare l’Unione a disciplinare un settore per il quale non le è stata attribuita alcuna competenza (sentenza del 19 aprile 2016, Costantini/Commissione, T‑44/14, EU:T:2016:223, punto 53).

45      Secondo una giurisprudenza parimenti costante, la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione deve fondarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto (v. sentenza del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

46      Per quanto riguarda l’oggetto e gli obiettivi perseguiti dalle proposte di atti, che devono essere presentati dalla Commissione, quali elencate all’articolo 1, paragrafo 2, delle decisione impugnata, la proposta di ICE prevede, come rilevato ai considerando 2 e 3 della decisione impugnata, che detta proposta mira all’adozione di una serie di atti legislativi volti a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell’Unione. Tra tali atti rientrano misure politiche negli ambiti delle lingue regionali e delle minoranze, dell’istruzione e della cultura, della politica regionale, dell’uguaglianza, dei contenuti audiovisivi e di altri media, e del sostegno regionale (statale). L’allegato alla proposta di ICE menziona specificamente vari atti legislativi per i quali la proposta di ICE chiede l’adozione di proposte da parte della Commissione.

47      Contrariamente alle affermazioni della Romania, la proposta di ICE non mira esclusivamente a garantire il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche, ma tende altresì a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell’Unione, come risulta sia dall’oggetto e dagli obiettivi fissati nella suddetta proposta, sia dalla considerazione delle varie proposte di atti legislativi elencate e illustrate nell’allegato alla proposta di ICE, di cui gli organizzatori chiedono la presentazione al Parlamento e al Consiglio.

48      In tale contesto occorre sottolineare che, come rilevato al precedente punto 37, la Commissione, ai fini della registrazione di una proposta di ICE, è tenuta a prendere in considerazione l’oggetto e gli obiettivi di detta proposta così come risultano non solo dalle informazioni obbligatorie, ma altresì dalle informazioni supplementari che sono state fornite dagli organizzatori ai sensi dell’allegato II al regolamento n. 211/2011 (sentenze del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 45, e del 7 marzo 2019, Izsák e Dabis/Commissione, C‑420/16 P, EU:C:2019:177, punti 51 e 54).

49      In applicazione di questa giurisprudenza, la Commissione, a seguito alla sentenza del 3 febbraio 2017, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Commissione (T‑646/13, EU:T:2017:59), con la quale è stata annullata la decisione C(2013) 5969 di cui al precedente punto 2, ha realizzato una nuova analisi della proposta di ICE sulla base di tutte le informazioni presentate dagli organizzatori, in particolare tenendo conto delle proposte di atti legislativi indicate nell’allegato alla proposta di ICE, per concludere che, nella misura in cui quest’ultima mirava all’adozione, da parte della Commissione, di nove delle undici proposte di atti legislativi dell’Unione, di cui al considerando 4, lettere da a) ad e) e da h) a k), della decisione impugnata, la proposta di ICE non esulava manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011.

50      Orbene, come rilevato al precedente punto 47 e come correttamente osservato dalla Commissione, gli atti legislativi quali elencati nell’allegato alla proposta di ICE, che, secondo tale istituzione, rientrano nell’ambito della competenza di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati nei settori in questione, sono manifestamente intesi a contribuire, da un lato, alla realizzazione dell’obiettivo generale che consiste nel garantire il rispetto dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze, ma, dall’altro, anche in modo diretto, alla realizzazione dell’obiettivo generale consistente nel rispettare e nel promuovere la diversità culturale e linguistica nell’Unione.

51      A tal riguardo, occorre constatare, da un lato, che, conformemente all’articolo 2 TUE, il rispetto dei diritti delle minoranze è uno dei valori sui quali si fonda l’Unione e, dall’altro, che l’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE prevede che l’Unione rispetti la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica.

52      Per quanto riguarda più precisamente il rafforzamento della diversità culturale, l’articolo 167, paragrafo 4, TFUE prevede che l’Unione tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

53      Contrariamente a quanto sostiene la Romania, da ciò non risulta tuttavia che, con la decisione impugnata, la Commissione abbia riconosciuto all’Unione una competenza legislativa generale nel settore della protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, ma solo che il rispetto dei diritti delle minoranze e il rafforzamento della diversità culturale e linguistica, in quanto valori e obiettivi dell’Unione, devono essere presi in considerazione a titolo delle azioni dell’Unione nei settori che la proposta di ICE riguarda. Come affermato dalla stessa Romania in tale contesto, da un lato, l’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE contiene necessariamente orientamenti generali per l’azione dell’Unione in altri settori e, dall’altro, il rispetto delle minoranze di cui all’articolo 2 del TUE forma parte integrante dei valori dell’Unione che la Commissione è tenuta a rispettare nell’ambito delle sue competenze.

54      Si deve rilevare in modo particolare a tal riguardo che la Romania non mette in discussione la competenza dell’Unione ad adottare atti legislativi nei settori d’azione concreti oggetto degli atti legislativi elencati al considerando 4 lettere da a) ad e) e da h) a k), della decisione impugnata (v. punto 7 supra) e enunciati al considerando 5 di quest’ultima (v. punto 8 supra) al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni di cui trattasi. Tuttavia, la Romania ritiene che la competenza dell’Unione in tali settori non possa consentire alla Commissione di invitare il Parlamento e il Consiglio ad adottare atti legislativi per realizzare gli obiettivi annunciati nella proposta di ICE, elementi fondamentali che delimiterebbero la portata di quest’ultima, dato che tali atti non sarebbero idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi stabiliti per l’azione dell’Unione nel settore di competenza pertinente. In tal modo, la Commissione svierebbe le competenze che l’Unione detiene in settori quali la cultura, l’istruzione, la politica regionale e gli aiuti di Stato dallo scopo per il quale le sono state riconosciute nei trattati.

55      Detta tesi non può essere accolta.

56      Infatti, se è vero che, nei settori di competenza dell’Unione, la Commissione è autorizzata a presentare, al fine di realizzare gli obiettivi specificamente perseguiti dalle pertinenti disposizioni del trattato FUE, proposte di atti legislativi che tengano conto dei valori e degli obiettivi oggetto della proposta di ICE, nulla non deve ostare neppure a che questa istituzione, in linea di principio, presenti proposte di atti specifici che, come nel caso di specie, sono destinati a completare l’azione dell’Unione nei settori di competenza di quest’ultima al fine di garantire il rispetto dei valori enunciati all’articolo 2 TUE e la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica di cui all’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE.

57      Laddove la Romania afferma in tale contesto che l’esercizio delle competenze dell’Unione è limitato dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, secondo il quale l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, è sufficiente rilevare che essa ha omesso di suffragare tale affermazione e, in particolare, non ha dimostrato che detta disposizione ostava necessariamente all’adozione di misure come quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata, previste in astratto, nei limiti in cui esse mirano a garantire, nei settori di competenza dell’Unione, l’osservanza, da parte di quest’ultima, dei valori su cui essa si fonda, quali il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, e a perseguire gli obiettivi previsti dall’articolo 3 TUE, tra i quali figura il rispetto della ricchezza della diversità culturale e linguistica dell’Unione.

58      Quando la Romania sostiene che, registrando parzialmente la proposta di ICE, la Commissione rischia di compromettere l’autonomia degli organizzatori e di modificare indebitamente l’obiettivo dichiarato della proposta di ICE, è sufficiente constatare che gli organizzatori, al punto 8 della suddetta proposta intitolato «clausola di salvaguardia», hanno espresso l’auspicio che ciascuna delle undici proposte fosse verificata separatamente e che, se una delle proposte fosse stata dichiarata inammissibile, ciò non incidesse sulle altre proposte. Di conseguenza, la registrazione parziale della proposta di ICE, lungi dal pregiudicare l’autonomia degli organizzatori e dal costituire una modifica dell’oggetto dichiarato di detta proposta, corrisponde a un auspicio formalmente espresso dagli stessi organizzatori nella proposta di ICE nel caso in cui la Commissione concludesse nel senso che talune misure in questione non rientrano manifestamente nelle sue competenze.

59      Infine, anche l’argomento della Romania secondo cui le varie proposte di atti legislativi di cui trattasi non sarebbero in alcun modo idonee a contribuire alla realizzazione degli obiettivi fissati per l’azione dell’Unione nel settore di competenza pertinente deve essere respinto.

60      Per quanto riguarda, in primo luogo, le misure relative alla «lingua», all’«istruzione» e alla «cultura», di cui al punto 2 della proposta di ICE, per la cui adozione gli organizzatori propongono, come base giuridica, l’articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, e l’articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, TFUE, la Commissione rileva in modo pertinente che la nozione di «cultura», che costituisce il titolo XIII del trattato FUE in cui è contenuto l’articolo 167 TFUE, rinvia, al paragrafo 4 di detto articolo, al rispetto della diversità culturale e linguistica, sancito dall’articolo 3 TUE come obiettivo dell’Unione, e che la nozione di «istruzione», che fa parte della rubrica del titolo XII del trattato FUE, all’interno del quale figura l’articolo 165 TFUE, comprende elementi legati alla promozione della diversità linguistica dell’Unione, che è anche un obiettivo specifico, menzionato dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce “Erasmus +”: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU 2013, L 347, pag. 50), adottato sulla base dell’articolo 165, paragrafo 4, TFUE, così come atti relativi alla «lingua», quali menzionati nella proposta di ICE.

61      Inoltre, in applicazione dell’articolo 167, paragrafo 5, secondo trattino, TFUE, il Consiglio può adottare raccomandazioni, su proposta della Commissione, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi che detto articolo riguarda, cosicché non si può ritenere che la proposta di atto concernente una «raccomandazione del Consiglio “sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell’Unione”», prevista in astratto, oltrepassi manifestamente l’ambito delle competenze della Commissione in forza delle quali tale istituzione può presentare una proposta di atto legislativo ai fini dell’applicazione di detta disposizione.

62      Infine, così come rilevato al precedente punto 56, la circostanza che gli articoli da 165 a 167 TFUE non menzionino tra i loro obiettivi specifici il rispetto delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche non impedisce all’Unione di adottare, nell’ambito delle sue competenze che essa esercita sulla base di tali disposizioni, misure che tengono conto di un siffatto obiettivo.

63      Per quanto riguarda, in secondo luogo, le misure relative alla «politica regionale», previste dai punti 3.1 e 3.2 della proposta di ICE, e più precisamente le proposte basate sugli articoli 177 e 178 TFUE, relative ai fondi regionali, nonché quelle basate sull’articolo 173, paragrafo 3, e l’articolo 182, paragrafo 1, TFUE, relative alla modifica del regolamento n. 1291/2013, riguardante il programma «Orizzonte 2020», neppure tali misure mirano a estendere l’ambito delle competenze dell’Unione, ma sono finalizzate a che siano usate competenze esistenti al fine di finanziare programmi. Pertanto, nel caso dei fondi regionali, la decisione impugnata riguarda, al suo articolo 1, paragrafo 2, quarto trattino, «un regolamento che modifica le disposizioni generali applicabili ai compiti, agli obiettivi prioritari e all’organizzazione dei Fondi strutturali, in modo da tener conto della protezione delle minoranze e della promozione della diversità culturale e linguistica, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione». Per quanto attiene al programma «Orizzonte 2020», come giustamente indicato dalla Commissione, un’eventuale modifica del regolamento n. 1291/2013 ha lo scopo di migliorare la ricerca sotto il profilo del valore aggiunto che le minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica potrebbero apportare allo sviluppo sociale ed economico nelle regioni dell’Unione.

64      A ciò si aggiunga che, così come rilevato segnatamente al precedente punto 56, contrariamente a quanto sostiene la Romania, la circostanza che gli articoli 173, 177, 178 e 182 TFUE non menzionino tra i loro obiettivi specifici il rispetto delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche non impedisce all’Unione di adottare, nell’ambito delle competenze che essa esercita sulla base di tali disposizioni, misure che tengono conto di un siffatto obiettivo.

65      Con riguardo alla censura della Romania vertente sul superamento dei limiti, stabiliti conformemente al diritto internazionale, dell’intervento dello Stato connesso alla protezione della sua minoranza nazionale nel territorio di un altro Stato, la Commissione rileva sempre correttamente che la valutazione della compatibilità degli atti legislativi proposti nell’ICE con tali norme non incide sull’esame della condizione di registrazione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011.

66      Per quanto riguarda, in terzo luogo, le misure proposte in relazione agli «apolidi» al fine di garantire la parità di trattamento tra questi ultimi e i cittadini dell’Unione, che sono oggetto del punto 5.2 della proposta di ICE e per l’adozione delle quali gli organizzatori propongono l’articolo 79, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha correttamente rilevato che molteplici atti legislativi applicabili, segnatamente, alle persone apolidi erano stati adottati a livello dell’Unione, quali la direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (GU 2011, L 132, pag. 1), anche per quanto riguarda la parità di trattamento tra gli apolidi e i cittadini dell’Unione. Invitando la Commissione a presentare modifiche ai regolamenti «relativi agli apolidi al fine di avvicinare i diritti degli apolidi di lungo periodo e delle loro famiglie a quelli dei cittadini dell’U[nione]», si è ritenuto che la proposta di ICE, prevista in astratto, non oltrepassi manifestamente le competenze della Commissione di presentare proposte di atti legislativi dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

67      Per quanto riguarda, in quarto luogo, la proposta relativa all’introduzione, sul fondamento dell’articolo 118 TFUE, di un «diritto d’autore unico» in modo che tutta l’Unione possa essere considerata un mercato interno nel settore dei diritti d’autore, contenuta al punto 6.1 della proposta di ICE, occorre constatare che detta disposizione prevede che l’Unione è competente per stabilire le misure relative alla creazione di diritti di proprietà intellettuale europei al fine di garantire una protezione uniforme in tutta l’Unione.

68      Come rilevato al precedente punto 56, la circostanza che l’articolo 118 TFUE non menzioni tra i propri obiettivi specifici il rispetto delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche non impedisce all’Unione di adottare, nell’ambito delle competenze che essa esercita sulla base di tale disposizione, misure che tengono conto di un siffatto obiettivo.

69      Quanto alla censura della Romania vertente sul superamento dei limiti, stabiliti conformemente al diritto internazionale, dell’intervento dello Stato connesso alla protezione della sua minoranza nazionale nel territorio di un altro Stato, si deve ribadire il fatto che la questione della compatibilità degli atti legislativi proposti nell’ICE con norme siffatte non incide sull’esame della condizione di registrazione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011.

70      Per quanto riguarda, in quinto luogo, la proposta di modifica della direttiva 2010/13, relativa ai «servizi di media audiovisivi», sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, e dell’articolo 62 del TFUE, indicata al punto 6.2 della proposta di ICE, e che mira a garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi in regioni in cui risiedono le minoranze nazionali, occorre altresì rilevare che nulla impedisce alla Commissione di proporre una modifica di detta direttiva che tenga conto delle preoccupazioni relative al rispetto delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche, mentre gli argomenti della Romania fondati, da un lato, sull’asserita violazione dell’articolo 56 TFUE e dell’articolo 2 TUE e, dall’altro, sul superamento dei limiti, stabiliti conformemente al diritto internazionale, dell’intervento dello Stato connesso alla protezione della sua minoranza nazionale nel territorio di un altro Stato sono inconferenti in sede di valutazione della condizione di registrazione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011. Nei limiti in cui tale censura si riferisce più precisamente a una violazione dell’articolo 2 TUE, potrebbe al massimo essere esaminata ai sensi della condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 211/2011, che vieta la registrazione, da parte della Commissione, di proposte di ICE che sono manifestamente contrarie ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 TUE, disposizione che non è tuttavia oggetto del presente motivo.

71      Per quanto attiene, in sesto luogo, alla proposta relativa a una «esenzione per categoria per i progetti di aiuti che promuovono le minoranze nazionali e la loro cultura», basata sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera e), TFUE e di cui al punto 7 della proposta di ICE, la Commissione ha correttamente rammentato che, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), TFUE, gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio potevano essere considerati compatibili con il mercato interno, al termine di un’analisi effettuata dalla Commissione, qualora non modificassero le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune. Laddove la Romania sostiene che detta proposta è idonea a comportare una discriminazione fondata su motivi etnici, ostacolerebbe la concorrenza e sarebbe contraria ai limiti della partecipazione dello Stato di riferimento nella protezione della sua minoranza nazionale che si trova nel territorio di un altro Stato membro, occorre fare rinvio agli sviluppi di cui sopra, secondo i quali tali argomenti non incidono sulla valutazione della condizione di registrazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011 e la Romania non ha invocato una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento nell’ambito del presente motivo.

72      Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Romania ha erroneamente sostenuto che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione e ha violato l’articolo 5, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, concludendo, in fase di registrazione della proposta di ICE e fatto salvo, se del caso, un esame più completo nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 10 del regolamento n. 211/2011, che, da un punto di vista oggettivo, le proposte di atti legislativi come quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata e previste in astratto non «esula[vano] manifestamente» dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

73      Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo.

 Sul secondo motivo, vertente su una violazione dellarticolo 296, secondo comma, TFUE

74      La Romania sostiene che l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE, non è disciplinato in modo esaustivo dall’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 211/2011. Detto obbligo costituirebbe una formalità sostanziale diretta al rispetto dei suoi diritti della difesa in quanto ricorrente privilegiato e contribuirebbe alla realizzazione di un obiettivo più generale volto a garantire che il giudice dell’Unione possa esercitare il proprio sindacato di legittimità. La motivazione dovrebbe essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e far apparire in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento dell’istituzione da cui promana l’atto. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza, l’istituzione dell’Unione dovrebbe sviluppare il proprio ragionamento esplicitamente qualora la decisione si discostasse sensibilmente dalle decisioni precedenti, come nel caso di specie in cui compie un revirement sostanziale rispetto alla decisione C(2013) 5969 final menzionata al precedente punto 2. Inoltre, l’obbligo di motivazione sarebbe ancor più importante in caso di registrazione della proposta di ICE, in quanto la condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011 avrebbe come scopo quello di garantire il rispetto del principio fondamentale di attribuzione delle competenze. Infine, poiché la Commissione disporrebbe di un ampio potere discrezionale per valutare se la proposta di ICE esuli o meno manifestamente dalle sue competenze di presentare una proposta di atto legislativo, il rispetto dell’obbligo di motivazione sarebbe di fondamentale importanza per consentire di verificare l’assenza di errori di valutazione e la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto da cui dipende l’esercizio del suo potere discrezionale.

75      Orbene, secondo la Romania, la decisione impugnata menziona l’oggetto e gli obiettivi della proposta di ICE ai considerando 2 e 3 senza indicare le ragioni per cui la Commissione è competente a proporre gli atti che rientrano in tale oggetto e che perseguono gli obiettivi di protezione ivi enunciati. La Commissione si limiterebbe ad elencare, al considerando 4 della decisione impugnata, le nove proposte di atti registrate. Per quanto la Commissione indichi, nei considerando della decisione impugnata, che proposte di atti legislativi presentate in applicazione di politiche rientranti nelle competenze dell’Unione e presentate in modo generico al considerando 5 della decisione impugnata sarebbero ammissibili, essa, nel dispositivo, autorizzerebbe la raccolta di firme per proposte di atti legislativi che rientrerebbero certamente nell’ambito di competenza generica della Commissione, ma che promuoverebbero le minoranze nazionali o linguistiche e la diversità culturale e linguistica. Peraltro, la decisione impugnata non conterrebbe alcun riferimento ai valori e agli obiettivi dell’Unione previsti dagli articoli 2 e 3 TUE.

76      Inoltre, sebbene la Commissione enunci, ai considerando da 2 a 3 della decisione impugnata, gli obiettivi e il settore di riferimento dell’ICE, ossia la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica, tale istituzione non fornirebbe alcuna precisazione da cui emerga che essa non sia competente in tali settori e, più precisamente, in quello della protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali, come farebbe, ad esempio, motivando il rigetto delle altre due proposte in quanto irricevibili. Una siffatta motivazione manifestamente insufficiente sarebbe tale da impedire, da un lato, agli interessati di conoscere i motivi della registrazione della proposta di ICE e di reagire di conseguenza, e, dall’altro, al Tribunale di esercitare il proprio sindacato di legittimità della decisione impugnata.

77      Per di più, la decisione impugnata sarebbe formulata in modo generico e stereotipato e non indicherebbe i motivi su cui la Commissione si fonda per concludere che la registrazione parziale di una proposta di ICE sarebbe possibile, mentre essa avrebbe adottato una posizione diametralmente opposta nella decisione C(2013) 5969 final.

78      La Commissione, sostenuta dall’Ungheria, contesta gli argomenti della Romania.

79      Occorre rammentare che l’obbligo di motivazione degli atti giuridici previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE si applica ad ogni atto che può essere oggetto di un ricorso di annullamento (sentenza del 1o ottobre 2009, Commissione/Consiglio, C‑370/07, EU:C:2009:590, punto 42). Ne consegue che, malgrado la circostanza che l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 211/2011 menzioni l’obbligo della Commissione d’informare gli organizzatori dei motivi della sua decisione solo qualora rifiuti di registrare la proposta di ICE, la decisione impugnata è soggetta all’obbligo di motivazione anche in quanto contiene la decisione della Commissione di registrare la proposta di ICE nella misura in cui essa verte su nove delle undici proposte di atti giuridici elencate nell’allegato a quest’ultima.

80      Secondo costante giurisprudenza relativa all’articolo 296 TFUE, la motivazione degli atti giuridici dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

81      Come emerge sempre da una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’articolo 296 TFUE deve essere valutata alla luce non solo del tenore di quest’atto, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

82      Inoltre, è necessario distinguere l’obbligo di motivazione in quanto formalità sostanziale dal controllo della fondatezza dei motivi, il quale rientra nell’ambito del controllo di legittimità nel merito dell’atto e presuppone che il giudice verifichi se i motivi su cui l’atto è basato siano o meno inficiati da errori (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punti da 66 e 68).

83      Secondo la Romania, conformemente alla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14, e del 13 dicembre 2007, Angelidis/Parlamento, T‑113/05, EU:T:2007:386, punto 61), il rispetto dell’obbligo di motivazione è a maggior ragione importante nei casi in cui le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale, come avverrebbe nel caso di specie. Infatti, sarebbe solamente in tal modo che il giudice dell’Unione potrebbe accertare se ricorrevano gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del potere discrezionale.

84      Tuttavia, contrariamente alla tesi propugnata dalla Romania, la Commissione non dispone di un ampio potere discrezionale ai fini della registrazione di una proposta di ICE, in quanto l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 211/2011 dispone che detta istituzione «registra» una siffatta proposta quando le condizioni menzionate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), di tale regolamento sono soddisfatte, ossia segnatamente qualora la proposta di ICE non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. Per contro, se, al termine di una prima analisi, è evidente che tale ultima condizione non è soddisfatta, la Commissione «rifiuta» di registrare la proposta di ICE come previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 211/2011.

85      La Commissione è sprovvista di un siffatto potere discrezionale a tal punto che è stato giudicato che, conformemente agli obiettivi perseguiti mediante l’ICE, così come enunciati ai considerando 1 e 2 del regolamento n. 211/2011 e consistenti, segnatamente, nell’incoraggiare la partecipazione dei cittadini e nel rendere l’Unione più accessibile, la condizione per la registrazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento doveva essere interpretata e applicata dalla Commissione, investita di una proposta di ICE, in modo da assicurare una facile accessibilità all’ICE (sentenze del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 49, e del 7 marzo 2019, Izsák e Dabis/Commissione, C‑420/16 P, EU:C:2019:177, punti 53 e 64).

86      Nel caso di specie, si deve constatare che i considerando della decisione impugnata illustrano gli elementi che hanno portato alla sua adozione e che la Romania è stata in grado di esaminare i motivi su cui si fondava la decisione impugnata, come dimostra altresì il complesso degli argomenti da essa presentati a sostegno del presente ricorso.

87      La Commissione ha, infatti, chiaramente indicato, al considerando 6 della decisione impugnata, che la proposta di ICE, nella misura in cui mirava all’adozione, da parte di essa, delle proposte di atti legislativi dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati di cui al considerando 4, lettere da a) ad e) e da h) a k), di detta decisione, non esulava manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto legislativo. Detta conclusione deriva dall’indicazione, contenuta al considerando 5 della decisione impugnata e riprodotta al precedente punto 8, dei settori in cui atti legislativi dell’Unione diretti ad applicare i trattati possono essere adottati.

88      La circostanza che, in fase di registrazione della proposta di ICE, che implica una prima valutazione di quest’ultima sul piano giuridico e non pregiudica la valutazione della Commissione effettuata nell’ambito della comunicazione che essa adotta, se del caso, sul fondamento dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 211/2011 (sentenza del 23 aprile 2018, One of Us e a./Commissione, T‑561/14, oggetto d’impugnazione, EU:T:2018:210, punto117), tale istituzione si limiti a esporre, come ha fatto al considerando 5 della decisione impugnata, in modo generico i settori in cui gli atti legislativi dell’Unione possono essere adottati e che corrispondono ai settori in cui la presentazione di atti legislativi è richiesta dagli organizzatori dell’ICE, per dedurne che la proposta di ICE non esula manifestamente dalla competenza della Commissione, senza rilevare la circostanza che le misure alle quali fa riferimento la proposta di ICE mirano a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica dell’Unione, non può essere considerata contraria all’obbligo di motivazione.

89      Laddove la Romania sostiene in tale contesto che la Commissione è venuta meno al proprio obbligo di motivazione, in quanto ha effettuato un revirement della sua posizione rispetto a quella espressa nella decisione C(2013) 5969 menzionata al precedente punto 2, senza spiegare le ragioni di tale revirement, occorre rilevare, da un lato, che dalla motivazione della decisione impugnata emerge chiaramente che, contrariamente al caso della decisione C(2013) 5969, la Commissione, ai fini della registrazione parziale della proposta di ICE, ha tenuto conto, in applicazione della giurisprudenza della Corte e del Tribunale, delle informazioni supplementari fornite dagli organizzatori alla stregua delle informazioni obbligatorie al fine di verificare se la condizione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011 fosse soddisfatta. Inoltre, la Commissione aveva già lasciato intendere nella decisione C(2013) 5969 che talune proposte di atti legislativi che figuravano nell’allegato alla proposta di ICE, considerate singolarmente, potevano rientrare nell’ambito della sua competenza di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

90      Dall’altro lato, quanto alla decisione della Commissione di accettare la registrazione parziale della proposta di ICE, anch’essa contestata dalla Romania per l’assenza di motivazione nella decisione impugnata, la Commissione ha spiegato dinanzi al Tribunale che dall’adozione della decisione C(2013) 5969, menzionata al precedente punto 2, la sua posizione si era evoluta e che essa considerava ormai che una siffatta registrazione era tale da incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e da rendere l’Unione più accessibile.

91      A tal riguardo, occorre constatare, da un lato, che il considerando 10 della decisione impugnata enuncia che l’ICE produce l’effetto di potenziare ulteriormente il funzionamento democratico dell’Unione, consentendo a qualsiasi cittadino di partecipare alla vita democratica dell’Unione e, dall’altro, che secondo il considerando 11 di detta decisione, a tal fine, le procedure e condizioni necessarie per l’ICE dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell’ICE in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l’Unione più accessibile; la Commissione conclude poi, al considerando 12 della decisione impugnata, nel senso che la proposta di ICE avrebbe dovuto essere registrata parzialmente.

92      Di conseguenza, anche se la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE non implica, in linea di principio, che l’autore di una decisione illustri le ragioni che l’hanno portato a fondarsi su un’interpretazione determinata della norma di diritto pertinente e se è sufficiente che detta istituzione illustri i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’impianto della decisione, si deve considerare che la decisione impugnata indica, in ogni caso, in maniera sufficiente sotto il profilo giuridico i motivi che sono alla base della registrazione parziale di ICE.

93      A ciò si aggiunga che, laddove la Romania contesta altresì alla Commissione di non aver fatto riferimento nella decisione impugnata agli articoli 2 e 3 TUE in quanto, secondo tale Stato membro, tali disposizioni non forniscono, da sole, una competenza legislativa dell’Unione, è sufficiente constatare che quest’ultima conclusione emerge dal contesto generale della decisione impugnata e, in particolare, della decisione C(2013) 5969 menzionata al precedente punto 2, sulla scia della quale è stata adottata la decisione impugnata, che ricorda peraltro, al suo considerando 8, per quanto riguarda le misure la cui registrazione è stata rifiutata e che non sono oggetto del presente ricorso, che l’articolo 3, paragrafo 3, TUE, di per sé, non costituisce una base giuridica ai fini di una qualsivoglia azione delle istituzioni.

94      Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo e, quindi, il ricorso in toto.

 Sulle spese

95      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Romania, rimasta soccombente, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.

96      In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Ne consegue che l’Ungheria sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Romania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.

3)      L’Ungheria sopporterà le proprie spese.

Prek

Buttigieg

Costeira

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.