Language of document : ECLI:EU:T:2020:255

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

10 giugno 2020 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un dispositivo di attacco per il collegamento di impianti di refrigerazione o di condizionamento d’aria ad un veicolo a motore – Capo di conclusioni unico a scopo di riforma – Domanda di annullamento implicita – Ricevibilità – Causa di nullità – Mancato rispetto dei requisiti per la protezione – Articoli da 4 a 9 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Portata dell’esame effettuato dalla commissione di ricorso – Presa di posizione della commissione di ricorso nel corso del procedimento, riguardante il mancato rispetto di uno dei requisiti per la protezione – Conclusione divergente nella decisione impugnata – Obbligo di motivazione – Articolo 62 e articolo 63, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T‑100/19,

L. Oliva Torras, S.A., con sede in Manresa (Spagna), rappresentata da E. Sugrañes Coca e D. Caballero Pérez, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, in qualità di agenti,

convenuta,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Mecánica del Frío, S.L., con sede in Cornellá de Llobregat (Spagna), rappresentata da J. Torras Toll, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2018 (procedimento R 1397/2017-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la L. Oliva Torras e la Mecánica del Frío,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, D. Gratsias (relatore) e M. Kancheva, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2019;

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2019;

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 maggio 2019;

vista la decisione del 14 novembre 2019 di non riunire le cause T‑100/19 e T‑629/19;

in seguito all’udienza del 16 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Fatti all’origine della controversia

1        La L. Oliva Torras, S.A., ricorrente, e la Mecánica del Frío, S.L., interveniente, sono due imprese concorrenti nel settore dei kit di collegamento degli impianti di refrigerazione o di condizionamento d’aria sui veicoli a motore.

2        Il 10 aprile 2013 l’interveniente ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

3        Il disegno o modello comunitario del quale è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «disegno o modello contestato») è rappresentato come segue:

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4        I prodotti ai quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere applicato rientrano nella classe 12.16, ai sensi dell’Accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Dispositivi di attacco per veicoli».

5        Il disegno o modello contestato è descritto nella domanda di registrazione come un dispositivo di attacco del tipo utilizzato per collegare gli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria a un veicolo a motore.

6        Il disegno o modello comunitario contestato è stato registrato con il numero 2217588‑0001 alla data della domanda e pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 2013/075, del 22 aprile 2013.

7        Il 22 agosto 2014 la ricorrente ha presentato una domanda di registrazione di un modello comunitario (disegno o modello n. 2523746-0006, registrato il 26 agosto 2014). A seguito di una domanda di dichiarazione di nullità dell’interveniente, fondata sull’anteriorità del disegno o modello contestato, il disegno o modello n. 2523746-0006 è stato dichiarato nullo con decisione della divisione di annullamento del 17 giugno 2016, per mancanza di novità e di carattere individuale.

8        Il 15 marzo 2016 la ricorrente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

9        La causa di nullità dedotta dalla ricorrente a sostegno della propria domanda di dichiarazione di nullità era quella prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, vale a dire che il disegno o modello contestato non possedeva i requisiti previsti dagli articoli da 4 a 9 di tale regolamento.

10      A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, la ricorrente ha fatto valere l’esistenza di un disegno o modello anteriore rappresentante un kit di collegamento, identificato come pezzo «KC11 080 242», e ha inserito nel fascicolo una riproduzione, sotto forma di «restituzione» informatica, del pezzo stesso (immagine A), nonché una fotografia corrispondente, secondo le sue affermazioni, al pezzo in questione (immagine B).

11      Con decisione del 10 maggio 2017, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente. In particolare, essa ha ritenuto che il solo disegno o modello per il quale era stata accertata la divulgazione anteriore, ossia il disegno o modello riprodotto nell’immagine A, non fosse tale da mettere in discussione la novità e il carattere individuale del disegno o modello contestato, tenuto conto delle differenze esistenti tra i due disegni o modelli.

12      Il 27 giugno 2017 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione di annullamento dinanzi alla commissione di ricorso, sulla base degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002. Oltre alle immagini A e B, la ricorrente ha allegato al fascicolo il progetto, estratto dal proprio sito web, del pezzo «KC11 080 242» (immagine C).

13      Il 16 maggio 2018, sulla base dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, la commissione di ricorso ha inviato alle parti una comunicazione (in prosieguo: la «comunicazione del 16 maggio 2018») nella quale era indicato che dalle allegazioni delle parti e dai documenti del fascicolo si deduceva che il disegno o modello contestato si riferiva a un prodotto costituente una componente (cioè un pezzo di collegamento) di un prodotto complesso (ossia l’insieme motore‑pezzo di giunzione‑compressore), la quale, una volta incorporata nel prodotto complesso, non era più visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo. La commissione di ricorso ne traeva la conclusione che il disegno o modello contestato non poteva dunque essere considerato nuovo o avente un carattere individuale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, e che esso doveva quindi essere dichiarato nullo in ragione del mancato rispetto di tale articolo 4.

14      Su invito della commissione di ricorso, l’interveniente e la ricorrente hanno presentato osservazioni in merito al contenuto della comunicazione del 16 maggio 2018, rispettivamente il 16 luglio e il 17 settembre 2018.

15      Con decisione del 19 novembre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso ha respinto il ricorso per i seguenti motivi. In primo luogo, essa ha indicato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’interveniente, si doveva ritenere che la ricorrente avesse chiesto la nullità del disegno o modello contestato perché non soddisfaceva i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 del regolamento n. 6/2002, e che essa commissione era quindi tenuta ad esaminare ciascuno di tali requisiti alla luce dei motivi di ricorso sollevati. In secondo luogo, essa ha respinto la censura vertente sull’assenza di novità del disegno o modello contestato. A tale proposito, essa ha ritenuto che solo la divulgazione del disegno o modello raffigurato nell’immagine A fosse stata dimostrata e che tale disegno o modello e il disegno o modello contestato presentassero differenze evidenti. In terzo luogo, essa ha respinto la censura vertente sull’assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato. In quarto luogo, essa ha ritenuto che, poiché la ricorrente non aveva sollevato alcun argomento relativo alle esclusioni dalla protezione del disegno o modello contestato previste dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 6/2002, essa doveva respingere la sua domanda di dichiarazione di nullità là dove basata su tali disposizioni, alla luce di quanto prescritto dall’articolo 63, paragrafo 1, del citato regolamento. Per contro, nella motivazione della decisione impugnata, essa non ha affrontato la questione dell’applicazione, nella specie, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento, che era stata oggetto della comunicazione del 16 maggio 2018 e delle successive osservazioni delle parti di cui, rispettivamente, ai punti 13 e 14 supra.

II.    Conclusioni delle parti

16      La ricorrente chiede, formalmente, che il Tribunale voglia:

–        «[A] [confermare le] conclusioni della commissione di ricorso in merito [alla causa di nullità dedotta] e [constatare] che il procedimento di nullità si basa sulle cause di nullità di un disegno comunitario contemplate dagli articoli da 4 a 9 del [regolamento n. 6/2002], “requisiti per la protezione”»;

–        «[B] [procedere] alla comparazione tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati e di tutte le circostanze particolari del caso in esame»;

–        «[C] [dichiarare] nullo [il disegno o modello contestato], in quanto quasi identico e quindi consistente in un’imitazione pressoché identica, senza autorizzazione da parte della ricorrente, del disegno commercializzato»;

–        «[D] [dichiarare] nullo [il disegno o modello contestato] in ragione dell’assenza di carattere individuale in relazione ai disegni precedentemente divulgati da[lla ricorrente]»;

–        «[E] [dichiarare] nullo [il disegno o modello contestato], da un lato, perché ricade nel divieto di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, [del regolamento n. 6/2002], in quanto l’aspetto del disegno o modello è dettato esclusivamente dalla sua funzione tecnica, e, dall’altro, perché ricade nel divieto assoluto di cui all’articolo 4 [del regolamento n. 6/2002], in quanto costituisce una componente di un prodotto complesso»;

–        «[F] conferma[re] la decisione della commissione di ricorso [nella parte in cui ha dichiarato il disegno o modello contestato contrario all’articolo 9 del regolamento n. 6/2002]»;

–        «[G] [condannare] la parte soccombe[nte] alle spese».

17      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

18      L’interveniente conclude che il Tribunale voglia:

–        confermare la decisione impugnata;

–        condannare la parte soccombente alle spese.

III. In diritto

A.      Sulla ricevibilità

19      L’EUIPO sostiene che l’atto introduttivo del giudizio contiene capi della domanda intesi alla conferma della decisione impugnata, che non sono ricevibili. Inoltre, esso sostiene che spetta al Tribunale decidere se dal contesto dell’atto introduttivo del giudizio si possa dedurre che viene richiesto l’annullamento della decisione impugnata e se, di conseguenza, le conclusioni dirette alla sua riforma possano essere dichiarate ricevibili. All’udienza, detto ufficio ha rilevato che la domanda della ricorrente intesa all’annullamento della decisione impugnata, presentata durante la sua difesa orale, non compariva nell’atto introduttivo del giudizio.

20      All’udienza, su invito del Tribunale, la ricorrente ha precisato che essa chiedeva l’annullamento della decisione impugnata nella sua interezza, anche nella parte in cui questa si è pronunciata sull’applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 6/2002.

21      A tale proposito, si deve innanzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, il Tribunale è competente soltanto ad annullare o a riformare le decisioni delle commissioni di ricorso. Per contro, non spetta al Tribunale pronunciare sentenze dichiarative, e quindi un capo di conclusioni inteso a tal fine deve essere respinto in quanto irricevibile (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 giugno 2017, Aydin/EUIPO – Kaporal Groupe (ROYAL & CAPORAL), T‑95/16, non pubblicata, EU:T:2017:388, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

22      Nella specie, si deve rilevare che, nella parte dell’atto introduttivo del giudizio rubricata «Capi di conclusioni» la ricorrente ha elencato una serie di sette domande, classificate da A a G, il cui contenuto è stato riprodotto al punto 16 supra..

23      Da un lato, si deve constatare che, nell’ambito di tali diverse domande, è possibile identificare, in modo chiaro e inequivocabile, un capo di conclusioni inteso a che il Tribunale dichiari la nullità del disegno o modello contestato, e un capo di conclusioni diretto, in sostanza, alla condanna dell’EUIPO e dell’interveniente alle spese.

24      Dall’altro lato, occorre constatare che le altre domande della ricorrente elencate nella parte dell’atto introduttivo del giudizio rubricata «Capi di conclusioni» non costituiscono, in realtà, capi di conclusioni in quanto tali. In particolare, dal tenore letterale dei punti da A a F di tale parte dell’atto introduttivo del giudizio e dalla ripetizione di tale classificazione in ordine alfabetico nella parte «Motivi di ricorso e argomenti» dell’atto introduttivo del giudizio si deduce che la ricorrente vi espone le fasi del ragionamento che essa chiede al Tribunale di adottare nella motivazione della futura sentenza e che, a suo avviso, devono condurre alla dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato.

25      Infine, va ricordato che, nel corso dell’udienza di discussione, la ricorrente ha dichiarato, in sostanza, che chiede l’annullamento integrale della decisione impugnata.

26      Alla luce del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e delle spiegazioni fornite dalla ricorrente in udienza, tali domande devono essere interpretate come segue.

27      In primo luogo, dalle constatazioni di cui ai punti da 22 a 24 supra risulta che la ricorrente non ha presentato conclusioni tendenti ad ottenere una sentenza dichiarativa del Tribunale, ai sensi della giurisprudenza ricordata al precedente punto 21. Infatti, chiedendo al Tribunale di confermare la decisione impugnata su taluni punti o di procedere a una comparazione dei modelli in conflitto, tenendo conto di tutti gli elementi prodotti e delle circostanze del caso di specie, la ricorrente, come si è esposto al punto 24 supra, si riferisce alla motivazione della sentenza futura ma non alla decisione che deve essere pronunciata nel dispositivo di tale sentenza. Di conseguenza, le considerazioni dell’EUIPO intese a che il Tribunale respinga tali domande in quanto irricevibili devono essere respinte.

28      Peraltro, alla luce della motivazione della decisione impugnata e come confermato dalle spiegazioni fornite dalla ricorrente all’udienza, la domanda presentata dalla ricorrente al punto F della parte dell’atto introduttivo del giudizio intitolata «Capi di conclusioni», intesa, secondo la sua formulazione, a che il Tribunale «confermi» la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato il disegno o modello contestato contrario alle disposizioni dell’articolo 9 del regolamento n. 6/2002, non può essere intesa alla lettera. Infatti, nella misura in cui, nella specie, la commissione di ricorso ha per l’appunto respinto l’applicazione di tale articolo, la citata domanda di «conferma» deve essere, in realtà, interpretata, nonostante la sua formulazione, come l’espressione di un motivo di ricorso vertente su un errore di valutazione, in quanto la commissione di ricorso non ha ritenuto che tale disegno o modello fosse contrario alle disposizioni dell’articolo summenzionato.

29      In secondo luogo, va rilevato che, per quanto riguarda il capo di conclusioni presentato nell’atto introduttivo del giudizio, inteso a far dichiarare la nullità del disegno o modello contestato, esso è diretto, in realtà, a che il Tribunale adotti la decisione che, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe dovuto adottare quando è stata adita. Infatti, dall’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 6/2002 risulta che la commissione di ricorso può, dopo aver annullato la decisione impugnata dinanzi ad essa, esercitare le competenze dell’organo dell’EUIPO che ha emesso tale decisione e quindi, nella presente fattispecie, dichiarare la nullità del disegno o modello contestato. Di conseguenza, tale misura è una di quelle che possono essere adottate dal Tribunale in forza del suo potere di riforma, sancito dall’articolo 61, paragrafo 3, di detto regolamento [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 febbraio 2014, Advance Magazine Publishers/UAMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, EU:T:2014:89, punto 15 e giurisprudenza ivi citata].

30      Inoltre, è vero che la ricorrente non ha, in linea di principio, il diritto di modificare l’oggetto iniziale dell’atto introduttivo del giudizio sostituendo a tali conclusioni intese a una riforma conclusioni intese ad un annullamento della decisione impugnata, presentate per la prima volta all’udienza [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:2000:38, punto 47, e del 21 aprile 2005, Holcim (Germania)/Commissione, T‑28/03, EU:T:2005:139, punto 45].

31      Tuttavia, alla luce del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e come confermato dalle spiegazioni fornite dalla ricorrente all’udienza, si deve ritenere che il capo di conclusioni della ricorrente inteso ad una riforma comprenda, implicitamente, una domanda di annullamento della decisione impugnata [v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Budziewska/UAMI – Puma (Felino balzante), T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 18 e giurisprudenza ivi citata]. È nell’ambito dell’esame del ricorso nel merito che spetterà al Tribunale decidere, nell’ipotesi in cui uno dei motivi di ricorso sia fondato, se tale motivo sia tale da consentirgli di procedere alla riforma della decisione impugnata, sulla base degli elementi di fatto e di diritto come accertati, o, in caso contrario, se tale motivo possa portare solo all’annullamento di tale decisione [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 settembre 2014, Koscher + Würtz/UAMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T‑445/12, EU:T:2014:829, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

32      Di conseguenza, occorre considerare che la ricorrente chiede al Tribunale, da un lato, di annullare la decisione impugnata e, dall’altro, di riformarla, pronunciando la nullità del disegno o modello contestato, e che tali capi di conclusioni sono ricevibili.

B.      Nel merito

33      A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, sei motivi. Con il primo motivo, essa sostiene che il procedimento di dichiarazione di nullità è fondato sulle cause di nullità di cui agli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002 e che ciascuna di tali cause deve essere esaminata. Il secondo motivo verte su un errore di valutazione nel quale sarebbe incorsa la commissione di ricorso affermando che la divulgazione anteriore di un disegno o modello era stata dimostrata solo in relazione all’immagine A. Il terzo e il quarto motivo vertono su errori di valutazione relativi, rispettivamente, all’assenza di novità del disegno o modello contestato e alla mancanza in esso di carattere individuale. Il quinto motivo verte su un difetto di motivazione e su errori di valutazione commessi dalla commissione di ricorso in merito all’esistenza di esclusioni dalla protezione del disegno o modello contestato. Esso comprende due parti vertenti, la prima, sul fatto che la commissione di ricorso ha omesso di pronunciarsi sull’esclusione dalla protezione di tale disegno o modello, che deriva, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 8 del regolamento n. 6/2002, dal fatto che il suo aspetto è dettato unicamente dalla sua funzione tecnica, e, la seconda, sul fatto che la commissione di ricorso ha omesso di dichiararlo nullo sulla base dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, in quanto costituisce una componente di un prodotto complesso non visibile una volta incorporata nel prodotto complesso. Il sesto motivo verte, in sostanza, su un errore di valutazione della commissione di ricorso nel rigetto del ricorso dinanzi ad essa, nella parte in cui era fondato sull’articolo 9 del citato regolamento.

1.      Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto della commissione di ricorso, in quanto, nonostante le sue considerazioni secondo cui il procedimento di nullità era basato sui requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002, essa ha rifiutato di esaminare alcuni di tali requisiti

34      La ricorrente rileva che, ai punti da 18 a 23 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che la sua domanda di dichiarazione di nullità era conforme all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 (GU 2002, L 341, pag. 28). Essa chiede al Tribunale di confermare tali conclusioni e di esaminare ciascuna delle cause di nullità enunciate negli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002.

35      L’EUIPO non presenta osservazioni a tale proposito. L’interveniente conclude per il rigetto di tale motivo.

36      In limine, si deve ricordare che, dinanzi alla commissione di ricorso, l’interveniente ha sostenuto che la ricorrente aveva fatto valere l’assenza di novità del disegno o modello contestato, sulla base dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, ma non l’assenza di carattere individuale, sulla base dell’articolo 6 di tale regolamento. Per tale ragione, nella parte iniziale della motivazione della decisione impugnata, detto organo ha esaminato la questione della portata della domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente e, di conseguenza, la questione della portata del proprio esame.

37      Ai punti da 18 a 23 della decisione impugnata, ai quali la ricorrente fa riferimento nell’ambito del presente motivo, la commissione di ricorso ha considerato che la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, dedotta nella domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente, ossia la circostanza che il disegno o modello contestato non soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento, costituiva, secondo l’espressa volontà del legislatore, una causa di nullità autonoma e indivisibile, che si racchiude l’insieme di tali requisiti. Detta commissione ne ha dedotto, pertanto, che la domanda di dichiarazione di nullità implicava che, secondo la ricorrente, il disegno o modello contestato non soddisfaceva nessuno dei requisiti enunciati agli articoli 5, 6, 8 e 9 e che essa era tenuta ad esaminare ciascuno di tali requisiti alla luce dei motivi di ricorso presentati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento in questione.

38      Tuttavia, mentre la commissione di ricorso ha esaminato, nel merito, se i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002, vale a dire la novità e il carattere individuale del disegno o modello contestato, fossero soddisfatti nel caso di specie, essa ha ritenuto di essere obbligata, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento, a respingere la domanda di dichiarazione di nullità in quanto fondata sugli articoli 8 e 9 di tale regolamento, per il motivo che la ricorrente non aveva sollevato alcun argomento relativo ai requisiti di cui a detti articoli 8 e 9. Essa non ha quindi esaminato se il disegno o modello contestato soddisfacesse tali requisiti. Inoltre, nella motivazione della decisione impugnata, essa non si è riferita alla questione dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento.

39      Nella specie, nell’ambito del presente motivo, la ricorrente non ha espressamente contestato l’una o l’altra di tali parti della decisione impugnata, né ha dedotto un errore commesso dalla commissione di ricorso. Tuttavia, essa chiede al Tribunale di confermare le considerazioni preliminari della commissione di ricorso, menzionate al punto 37 supra, e di esaminare ciascuno dei requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002. Occorre quindi considerare che la ricorrente deduce implicitamente un errore di diritto da parte di detta commissione, in quanto, nonostante tali considerazioni preliminari, quest’ultima non ha proceduto all’esame di ciascuno di tali requisiti.

40      A tale proposito, occorre constatare che l’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 enunciata dalla commissione di ricorso ai punti da 18 a 23 della decisione impugnata è difficilmente conciliabile con le conclusioni contenute ai punti 66 e 68 di tale decisione, secondo le quali l’articolo 63, paragrafo 1, seconda frase, di detto regolamento osta a che essa si pronunci sull’applicazione degli articoli 8 e 9 dello stesso, in assenza di un argomento della ricorrente relativo al mancato rispetto di tali articoli.

41      Infatti, tenuto conto della premessa della commissione di ricorso secondo cui, nel contesto della domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente, in quanto fondata sulla causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, detta ricorrente fa necessariamente valere tutti i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 di tale regolamento, si dovrebbe logicamente dedurne che spetta alla commissione di ricorso esaminare, nel merito, tali requisiti. Infatti, in un’ottica siffatta, deve ritenersi che la ricorrente deduca il mancato rispetto di ognuno di tali requisiti come motivo, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, seconda frase, del citato regolamento, a sostegno della propria domanda di dichiarazione di nullità.

42      Inoltre, l’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 esposta dalla commissione di ricorso è difficilmente conciliabile anche con il fatto che essa menziona, come requisiti dei quali la ricorrente aveva inteso, a suo parere, far valere il mancato rispetto, soltanto gli articoli 5, 6, 8 e 9 di tale regolamento e omette di menzionare, a tale proposito, i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, dello stesso. Inoltre, come osservato al punto 38 supra, la commissione di ricorso non si è espressamente riferita alla questione dell’applicazione, nella specie, di tali ultimi requisiti, mentre così è stato per quanto riguarda i requisiti fissati dagli articoli 5, 6, 8 e 9 per respingere il ricorso della ricorrente.

43      Orbene, da un lato, si deve rilevare che la formulazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 si riferisce espressamente agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento, senza escludere l’articolo 4, paragrafi 2 e 3. Dall’altro lato, tali ultime disposizioni enunciano requisiti essenziali di protezione di un disegno o modello che si riferiscono specificamente ad una componente di un prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del medesimo regolamento, e che riguardano, da un lato, la visibilità di tale componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, durante una normale utilizzazione, e dall’altro, la novità e il carattere individuale delle caratteristiche visibili di detta componente [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 63 e del 9 settembre 2014, Biscuits Poult/UAMI – Banketbakkerij Merba (Biscotto), T‑494/12, EU:T:2014:757, punti 20 e 21].

44      Di conseguenza, la commissione di ricorso avrebbe dovuto logicamente inferire dalla propria interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 che la ricorrente aveva voluto far valere, a sostegno della propria domanda di dichiarazione di nullità, non solo gli articoli 5, 6, 8 e 9 di tale regolamento, ma anche l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, dello stesso.

45      Ciò posto, tali errori possono portare ad accogliere il presente motivo di ricorso soltanto nel caso in cui l’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 esposta ai punti da 18 a 23 della decisione impugnata sia essa stessa esente da errori, circostanza che deve essere verificata qui di seguito. A tale proposito, si deve verificare, da un lato, se, come afferma la commissione di ricorso, il legislatore abbia espressamente voluto conferire un carattere indivisibile alla causa di nullità prevista da tali disposizioni, e, dall’altro lato, in che misura le disposizioni dell’articolo 63, paragrafo 1, seconda frase, di tale regolamento, ai sensi delle quali, in un’azione di dichiarazione di nullità, l’esame è limitato ai motivi dedotti e alle domande presentate dalle parti, riducano la portata dell’esame di tale motivo di nullità da parte degli organi dell’EUIPO.

a)      Sulla questione se il legislatore abbia inteso conferire un carattere indivisibile alla causa di nullità di cui allarticolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002

46      Innanzitutto, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è dichiarato nullo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento. Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo l’articolo 25, paragrafi da 2 a 5, di quest’ultimo, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un’autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all’EUIPO una domanda di nullità di un disegno o modello comunitario registrato. Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, di detto regolamento, se l’EUIPO ritiene ricevibile la domanda, esamina se le cause di nullità previste all’articolo 25 del medesimo regolamento ostino al mantenimento del disegno o modello comunitario registrato.

47      Va poi rilevato che la formulazione dell’articolo 25 del regolamento n. 6/2002, rubricato «Cause di nullità», nonché i riferimenti, nel paragrafo 2 di tale articolo, al «motivo di cui al paragrafo 1, lettera c)» e, nel suo paragrafo 4, al «motivo di cui al paragrafo 1, lettera g)», indicano che ciascuna delle ipotesi di nullità elencate tassativamente al paragrafo 1 di tale articolo costituisce una causa di nullità autonoma.

48      Infine, va rilevato che l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2245/2002 prevede, segnatamente, quanto segue:

«1. La domanda di dichiarazione di nullità di cui all’articolo 52 del regolamento […] n. 6/2002 contiene:

(…)

b)      riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:

i)      una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda di dichiarazione di nullità;

(…)

v)      qualora i motivi per la dichiarazione di nullità si riferiscano al fatto che il disegno o modello comunitario non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento […] n. 6/2002, l’indicazione e la riproduzione di disegni o modelli precedenti che possono precludere la novità o l’individualità del disegno o modello comunitario registrato, nonché documenti comprovanti l’esistenza di tali disegni o modelli anteriori;

vi)      i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno di tali motivi».

49      Dal combinato disposto di tali disposizioni risulta quindi che, nella misura in cui soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 28 del regolamento n. 2245/2002, e in particolare dal suo paragrafo 1, lettera b), una domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 conferisce, in linea di principio, agli organi dell’EUIPO la competenza ad esaminare se il disegno o modello comunitario soddisfi o no tutti i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento, sulla base dei fatti, delle prove e delle osservazioni presentati a sostegno di tale domanda.

50      Nella specie, senza incorrere in errori, la commissione di ricorso ha constatato che la domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente è stata proposta mediante un modulo che conteneva, segnatamente, una rubrica intitolata «Motivi» nella quale la ricorrente ha barrato la casella corrispondente alla seguente formulazione: «il disegno o modello comunitario contestato non soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del [regolamento n. 6/2002]». La divisione di annullamento e la commissione di ricorso erano quindi, in linea di principio, competenti ad esaminare se il disegno o modello contestato soddisfacesse tali requisiti, sulla base dei fatti, delle prove e delle osservazioni presentati dalla ricorrente a sostegno della propria domanda.

51      Tuttavia, da ciò non deriva che le disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 debbano essere interpretate nel senso che, ogniqualvolta venga presentata all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità basata su tali disposizioni, tale domanda implica sistematicamente che l’Ufficio è tenuto a verificare se il disegno o modello contestato soddisfi o no tutti i requisiti enunciati agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento.

52      Vero è che la formulazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 si riferisce al caso in cui il disegno o modello contestato non soddisfa «i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9» e non al caso in cui esso non soddisfa uno o più di tali requisiti, il che può suggerire la necessità di esaminare la totalità di questi requisiti in modo globale e indistinto.

53      Tuttavia, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, per l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti ai fini della sua interpretazione (v. sentenza del 20 dicembre 2017, Acacia e D’Amato, C‑397/16 e C‑435/16, EU:C:2017:992, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

54      Nella specie, per quanto riguarda, da un lato, il contesto, va rilevato che i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002 sono cumulativi, cosicché l’inosservanza di uno di essi può, da sola, comportare la nullità del disegno o modello in questione.

55      Pertanto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto esso sia nuovo e possieda un carattere individuale. Di conseguenza, se uno di tali requisiti, i cui criteri di applicazione sono definiti, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 di detto regolamento, non è soddisfatto, il disegno o modello in questione non può essere protetto e deve dunque essere dichiarato nullo sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento senza che sia necessario esaminare se l’altro requisito sia o no soddisfatto [v., in tal senso, ordinanza del 10 maggio 2019, Zott/EUIPO – TSC Food Products (Dolce a forma rettangolare pronto per essere mangiato), T‑517/18, non pubblicata, EU:T:2019:323, punto 60].

56      Parimenti, i requisiti specifici per la protezione di un disegno o modello comunitario che si riferiscono ad una componente di un prodotto complesso, enunciati all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, ostano, di per sé soli, al mantenimento di un disegno o modello rientrante nel suo ambito di applicazione, nell’ipotesi in cui nessuna delle caratteristiche della componente soddisfi tali requisiti, senza che sia necessario esaminare le questioni relative all’applicazione di un altro dei requisiti fissati dagli articoli da 4 a 9 di tale regolamento [v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2015, Aic/UAMI – ACV Manufacturing (Inserti per scambiatori di calore), T‑616/13, non pubblicata, EU:T:2015:30, punto 21, e del 20 gennaio 2015, Aic/UAMI – ACV Manufacturing (Inserti per scambiatori di calore), T‑617/13, non pubblicata, EU:T:2015:32, punto 21].

57      Una constatazione analoga deve essere fatta per quanto riguarda le condizioni di esclusione dalla protezione del disegno o modello comunitario previste dall’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, e relative, da una parte, al fatto che le caratteristiche dell’aspetto del prodotto sono dettate esclusivamente dalla sua funzione tecnica e, dall’altra, al fatto che tali caratteristiche devono necessariamente essere riprodotte nella loro forma e nelle loro dimensioni esatte per servire da interconnessione con altri prodotti.

58      In ultimo, per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 9 del regolamento n. 6/2002, ai sensi delle quali un disegno o modello comunitario non conferisce diritti quando il disegno o modello è contrario all’ordine pubblico o al buon costume, risulta, con tutta evidenza, dalla loro formulazione che esse intendono soddisfare un interesse generale specifico, indipendente da quello sotteso agli articoli da 4 a 8 di tale regolamento, e impedire, a questo scopo, qualsiasi protezione di un tale disegno o modello contraria al suddetto interesse generale [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 marzo 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), T‑1/17, EU:T:2018:146, punto 25].

59      Peraltro, le disposizioni degli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002 implicano l’attuazione di criteri giuridici diversi [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 marzo 2018, Gifi Diffusion/EUIPO – Crocs (Scarpe), T‑424/16, non pubblicata, EU:T:2018:136, punto 48].

60      Così, in particolare, risulta dagli articoli da 5 a 7 del regolamento n. 6/2002 che l’applicazione dei criteri giuridici pertinenti sia per la valutazione della novità del disegno o modello contestato sia per quella del carattere individuale di quest’ultimo presuppone l’esistenza di uno o più disegni o modelli anteriori, la cui divulgazione deve essere dimostrata dal richiedente la dichiarazione di nullità. A tale proposito, come ricordato al punto 48 supra, dall’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto v), del regolamento n. 2245/2002 risulta che, qualora una domanda di dichiarazione di nullità sia fondata sulla violazione delle condizioni enunciate agli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002, essa deve contenere l’indicazione e la riproduzione di disegni o modelli precedenti che possono precludere la novità o l’individualità del disegno o modello comunitario registrato, nonché documenti comprovanti l’esistenza di tali disegni o modelli anteriori.

61      Per contro, l’esistenza di tale disegno o modello anteriore e i requisiti relativi alla prova dello stesso non sono necessari per valutare se le caratteristiche di una componente di un prodotto complesso siano visibili, alle condizioni stabilite dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002. Essa non è neppure necessaria per valutare se le caratteristiche dell’aspetto del prodotto siano imposte esclusivamente dalla sua funzione tecnica o se debbano necessariamente essere riprodotte nella loro forma e nelle loro dimensioni esatte per l’interconnessione di tale prodotto con un altro prodotto, alle condizioni previste rispettivamente dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Inoltre, tali esigenze sono irrilevanti ai fini dell’applicazione del requisito di cui all’articolo 9 del suddetto regolamento.

62      L’analisi effettuata ai punti da 54 a 61 non è rimessa in discussione dal fatto che i requisiti fissati, rispettivamente, dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 possono opporsi soltanto alla protezione di una o più caratteristiche del prodotto oggetto del disegno o modello contestato o del suo aspetto e che, in tal caso, si debba verificare se le altre caratteristiche, non escluse dalla protezione, presentino la novità e il carattere individuale richiesti [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 9 settembre 2011, Kwang Yang Motor/UAMI – Honda Giken Kogyo (Motore a combustione interna), T‑10/08, non pubblicata, EU:T:2011:446, punto 19, e del 21 maggio 2015, Senz Technologies/UAMI – Impliva (Ombrelli), T‑22/13 e T‑23/13, non pubblicata, EU:T:2015:310, punto 101].

63      Infatti, in tale ipotesi, la questione se tali requisiti si oppongono alla protezione di una o più caratteristiche del prodotto oggetto del disegno o modello contestato o del suo aspetto, deve essere risolta prima che sia possibile pronunciarsi sulla novità e sul carattere individuale delle caratteristiche non interessate da queste condizioni, e rappresenta quindi una questione preliminare [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 maggio 2016, mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de), T‑322/14 e T‑325/14, non pubblicata, EU:T:2016:297, punti 76 e 77, confermata su impugnazione con sentenza del 28 febbraio 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, punto 88]. Tale questione preliminare deve quindi essere oggetto di un esame distinto e indipendente da quello relativo alla novità e al carattere individuale delle altre caratteristiche del prodotto in esame o del suo aspetto (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 9 settembre 2011, Motore a combustione interna, T‑10/08, non pubblicata, EU:T:2011:446, punti da 19 a 22).

64      Per quanto riguarda, dall’altro lato, gli obiettivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, va rilevato che, come la Commissione aveva indicato nella motivazione della sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su disegni e modelli comunitari del 3 dicembre 1993 (GU 1994, C 29, pag. 20), per quanto riguarda gli articoli da 56 a 48 di tale proposta (divenuti gli articoli da 52 a 54 del regolamento n. 6/2002), il procedimento di dichiarazione di nullità costituisce lo strumento di base che consente agli organi dell’EUIPO di controllare la validità di un disegno o modello comunitario dopo la sua registrazione.  

65      L’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 svolge, quindi, un ruolo decisivo per il conseguimento di tale obiettivo, nella misura in cui conferisce agli organi dell’EUIPO, nell’ambito dell’esame di un’unica domanda di dichiarazione di nullità, il potere di controllare il rispetto dei requisiti essenziali per la protezione del disegno o modello comunitario, che sono stabiliti agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento.

66      Tuttavia, l’efficacia del procedimento di dichiarazione di nullità non esige che, qualora gli organi dell’EUIPO siano investiti di una domanda di nullità fondata sul motivo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, essi debbano ipso facto e sistematicamente considerarsi chiamati a esaminare il mancato rispetto di tutti i requisiti fissati agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento.

67      Infatti, come appena esposto ai punti da 54 a 58 supra, è sufficiente che uno di tali requisiti non sia soddisfatto dal disegno o modello contestato, nella sua interezza, perché l’EUIPO possa dichiararne la nullità e perché, di conseguenza, sia soddisfatto l’obiettivo di verifica della validità di tale disegno o modello, senza che sia necessario che tale ufficio esamini le altre condizioni.

68      Oltre a ciò, tenuto conto del fatto che tali requisiti attuano criteri giuridici diversi, l’esame dei fatti, delle prove e delle osservazioni presentati a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, al fine di dimostrare che uno di tali requisiti non è soddisfatto, non è necessariamente rilevante per accertare se un altro tra tali requisiti sia anch’esso disatteso. Inoltre, tale esame può esigere che l’EUIPO effettui valutazioni altamente tecniche (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 67). Di conseguenza, l’efficacia del procedimento di dichiarazione di nullità potrebbe essere compromessa laddove l’EUIPO dovesse sistematicamente procedere ad un esame di tutti i suddetti requisiti, anche nel caso in cui i fatti, le prove e le osservazioni presentati dalle parti fossero rilevanti solo per l’esame di uno di detti requisiti o di una parte di essi.

69      Pertanto, si deve concludere che il tenore letterale dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, letto alla luce del suo contesto e dei suoi obiettivi, deve essere interpretato nel senso che esso non implica necessariamente un esame del rispetto di tutti i requisiti previsti dagli articoli da 4 a 9 del regolamento stesso, ma può implicare, in funzione dei fatti, delle prove e delle osservazioni presentati dalle parti, un esame del rispetto di uno solo di tali requisiti o di una parte di essi.

b)      Sulla questione mirante a stabilire in quale misura le disposizioni dellarticolo 63, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 6/2002 limitino la portata dellesame, da parte degli organi dellEUIPO, della causa di nullità di cui allarticolo 25, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento

70      Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 63, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 6/2002, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, le analoghe disposizioni dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), devono essere interpretate nel senso che gli organi dell’EUIPO, nell’ambito di un procedimento di opposizione, possono basare la propria decisione unicamente sugli impedimenti relativi alla registrazione che la parte interessata ha dedotto, nonché sui fatti e sulle prove correlati presentati dalle parti. Ciò però non esclude, segnatamente, che gli organi dell’EUIPO possano prendere in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, né che essi esaminino una questione di diritto, anche se questa non è stata sollevata dalle parti, qualora la soluzione di tale questione sia necessaria per assicurare una corretta applicazione delle disposizioni pertinenti [v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2018, Apple e Pear Australia e Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK), T‑164/17, non pubblicata, EU:T:2018:678, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].

71      Tale giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, alla portata dell’esame degli organi dell’EUIPO nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità in materia di disegni o modelli comunitari, come definito dall’articolo 63, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 6/2002 [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2018, Mamas and Papas/EUIPO – Wall-Budden (Imbottitura per culle), T‑672/17, non pubblicata, EU:T:2018:707, punti 31, 32 e 35 e giurisprudenza ivi citata]. A tale proposito, la Corte ha ricordato, in particolare, che, qualora il richiedente la dichiarazione di nullità avesse invocato la causa di nullità prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, spettava ad esso fornire gli elementi idonei a dimostrare che il disegno o modello contestato in discussione non soddisfaceva i requisiti stabiliti agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento (sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 60).

72      Pertanto, nella specie, è alla luce degli elementi di fatto e di diritto esposti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente che la commissione di ricorso era tenuta a determinare quali fossero i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002, l’inosservanza dei quali veniva lamentata nella fattispecie e che essa doveva esaminare, tenendo conto, se del caso, dei fatti notori e delle questioni di diritto non sollevate dalle parti, ma necessarie all’applicazione delle disposizioni pertinenti.

73      Da quanto precede risulta che erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che, poiché la domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente era fondata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, quest’ultima aveva voluto far valere il mancato rispetto, da parte del modello contestato, della totalità dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 di detto regolamento.

74      Di conseguenza, contrariamente a quanto suggerisce la ricorrente nell’ambito del presente motivo di ricorso, la commissione di ricorso non poteva essere tenuta ad esaminare se tutti i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002 fossero stati soddisfatti o meno dal disegno o modello contestato, per il solo fatto che la domanda di dichiarazione di nullità di detta ricorrente si basava sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

75      Inoltre, il fatto che, nonostante la sua premessa secondo cui la causa di nullità prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 era indivisibile, la commissione di ricorso abbia ritenuto di non essere competente ad esaminare, nel merito, l’applicazione degli articoli 8 e 9 di tale regolamento, e il fatto che essa non si sia pronunciata sulla questione dell’applicazione delle condizioni previste dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, sono irrilevanti nell’ambito del presente motivo di ricorso. Infatti, come si è rilevato al punto 73 supra, la suddetta premessa è errata.

76      Il primo motivo deve dunque essere respinto.

77      È opportuno proseguire l’analisi del ricorso esaminando la seconda parte del quinto motivo.

2.      Sulla seconda parte del quinto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha omesso di dichiarare nullo il disegno o modello contestato sulla base dellarticolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, in quanto esso costituisce una componente di un prodotto complesso la quale non è visibile dopo la sua incorporazione in questultimo

78      La ricorrente rinvia alle osservazioni da essa presentate a seguito della comunicazione del 16 maggio 2018. Essa sostiene che il disegno o modello contestato rientra nella definizione di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, in quanto componente di un prodotto complesso che non è visibile dopo la sua incorporazione in tale prodotto, durante la normale utilizzazione da parte dell’utente finale, e che esso dovrebbe pertanto essere dichiarato nullo. La ricorrente fa valere che, poiché la componente è installata tra il motore del veicolo e l’impianto di refrigerazione e il cofano di detto veicolo è chiuso, detta componente scompare completamente dal campo visivo dell’utente finale del veicolo, vale a dire il conducente del veicolo. Essa sostiene che tali elementi sono stati indicati nella suddetta comunicazione del 16 maggio 2018 e nelle allegazioni presentate dalle parti nel corso del procedimento, ma che la commissione di ricorso non ha fatto alcun riferimento a tale comunicazione e a tali allegazioni. Essa ritiene che detta commissione sia venuta meno all’obbligo di motivazione.

79      In risposta, l’EUIPO riconosce che la comunicazione del 16 maggio 2018 invitava le parti a pronunciarsi sulla questione se il disegno o modello contestato dovesse essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Esso rileva che, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 1996, L 28, pag. 11), la commissione di ricorso non è vincolata dalla comunicazione che il relatore ha destinato alle parti concernente la questione se il modello contestato dovesse essere dichiarato nullo sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Inoltre, esso sostiene che, poiché la ricorrente aveva unicamente invocato, tanto dinanzi alla divisione di annullamento quanto dinanzi alla commissione di ricorso, l’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, tale commissione di ricorso non era legittimata a pronunciarsi sull’applicazione, nel caso di specie, dei paragrafi 2 e 3 di tale articolo, salvo modificare l’oggetto della controversia in violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Infine, detto ufficio sostiene che il difetto di motivazione che risulta nella decisione impugnata, per l’assenza di un’esposizione dei motivi per il quali la commissione di ricorso non si è pronunciata su tale questione, è irrilevante, in quanto, se essa lo avesse fatto, avrebbe statuito ultra petita.

80      L’interveniente si riferisce, in sostanza, agli argomenti esposti nell’ambito della prima parte del quinto motivo. A tale proposito, essa aveva indicato che il pezzo corrispondente al disegno o modello contestato poteva essere utilizzato per scopi diversi dalla sua principale destinazione commerciale, come essa stessa avrebbe dimostrato nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità. Le esigenze dei clienti della ricorrente riguardo al pezzo suddetto sarebbero, a tale proposito, irrilevanti. L’interveniente aggiunge che, nell’ambito delle applicazioni o degli usi diversi da quelli dedotti dalla ricorrente, e dei quali il pezzo corrispondente al modello contestato può essere oggetto, tale pezzo non sarà necessariamente invisibile. Infine, essa ribadisce l’argomento già esposto nell’ambito della prima parte del quinto motivo, secondo il quale la commissione di ricorso aveva giustamente rilevato la contraddittorietà del comportamento della ricorrente, la quale, prima del procedimento di dichiarazione di nullità, aveva chiesto la registrazione di un disegno o modello identico. Essa conclude affermando che la ricorrente non ha invocato l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 nella propria domanda di dichiarazione di nullità e che tali disposizioni, che non possono essere esaminate d’ufficio, non possono più essere fatte valere ora.

81      Nel caso di specie, occorre rilevare che la presente parte del quinto motivo di ricorso solleva, in sostanza, due distinte censure, una relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la commissione di ricorso non si è pronunciata, nella decisione impugnata, sui requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, e l’altra relativa ad un errore di valutazione, in quanto tale organo non ha ritenuto che l’applicazione di tali requisiti comportasse la nullità del disegno o modello contestato. Tali censure devono, quindi, essere esaminate separatamente.

a)      Sulla prima censura, vertente su una violazione dellobbligo di motivazione, in quanto la commissione di ricorso non si è pronunciata, nella decisione impugnata, sui requisiti stabiliti allarticolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002

82      Va ricordato, in limine, che, ai sensi dell’articolo 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002, le decisioni dell’EUIPO devono essere motivate. Tale obbligo di motivazione ha la medesima portata di quello derivante dall’articolo 296 TFUE [v. sentenza del 29 novembre 2018, Sata/EUIPO – Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistola a spruzzo), T‑651/17, non pubblicata, EU:T:2018:855, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

83      A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della fattispecie, e in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da esso riguardati direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. Inoltre, la questione se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni stabilite dal citato articolo 296 TFUE va esaminata alla luce non solo della sua formulazione, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 166 e la giurisprudenza citata).

84      Sebbene l’autore dell’atto impugnato non sia tenuto, nella motivazione di tale atto, a prendere posizione su elementi o argomenti chiaramente secondari o ad anticipare potenziali obiezioni, egli deve esporre i fatti e le considerazioni giuridiche che siano di fondamentale importanza nell’economia della decisione. Inoltre, la motivazione deve essere logica, senza contenere, in particolare, alcuna contraddizione interna (v., per analogia, sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 169 e giurisprudenza citata). Per contro, poiché l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale, che deve essere distinta dalla questione della fondatezza dei motivi esposti, la motivazione può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate [v. sentenza del 13 giugno 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Lattine), T‑9/15, EU:T:2017:386, punto 27 e giurisprudenza citata].

85      Nell’ambito della presente censura, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non essersi pronunciata sulla questione se il disegno o modello contestato riguardasse una componente di un prodotto complesso che, una volta incorporata nel prodotto, restava visibile durante la normale utilizzazione del prodotto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, mentre tale questione è stata affrontata nella comunicazione del 16 maggio 2018 e nelle successive osservazioni delle parti.

86      È alla luce dei principi ricordati ai punti da 82 a 84 supra che occorre esaminare la fondatezza di tale censura.

87      Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare che, come ricordato al punto 13 supra e come risulta dalla parte «Sintesi dei fatti» della decisione impugnata, nell’ambito dell’esame del ricorso della ricorrente, la comunicazione del 16 maggio 2018 è stata inviata alle parti, sulla base dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. In tale comunicazione era indicato che il disegno o modello contestato avrebbe dovuto essere dichiarato nullo perché non erano soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 4 del regolamento n. 6/2002, in quanto il prodotto oggetto di tale disegno o modello costituiva una componente (cioè un pezzo di collegamento) di un prodotto complesso (ovvero l’insieme motore‑pezzo di giunzione‑compressore) la quale, una volta incorporata nel prodotto complesso, non era più visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo. Infatti, la commissione di ricorso rilevava che il compressore, che occupava un grande volume, copriva il pezzo in questione e che il prodotto complesso era a sua volta totalmente nascosto dal cofano del veicolo quando era in posizione chiusa, cioè in posizione normale.

88      Va poi rilevato che, come indicato anche nella parte «Sintesi dei fatti» della decisione impugnata e come ricordato al punto 14 supra, le parti sono state invitate, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, a prendere posizione su tale comunicazione nel corso del procedimento di dichiarazione di nullità, cosa che hanno fatto, rispettivamente, il 16 luglio e il 17 settembre 2018. L’interveniente ha spiegato, in sostanza, che il pezzo costituente l’oggetto del disegno o modello contestato, che era usato per collegare diversi componenti e non soltanto il motore di un veicolo e un compressore, non poteva essere considerato come una componente di un prodotto complesso e che esso era normalmente visibile durante la sua utilizzazione. La ricorrente ha invece sostenuto che, in ragione delle sue caratteristiche tecniche, il pezzo in questione era destinato esclusivamente a collegare un impianto di refrigerazione al motore di un veicolo e che, quindi, una volta chiuso il cofano, esso scompariva completamente dalla vista dell’utente.

89      Infine, nella parte «Motivazioni della decisione», la commissione di ricorso non ha fatto alcun riferimento alla comunicazione del 16 maggio 2018 e alle successive osservazioni delle parti e, in particolare, essa non ha indicato le conclusioni che traeva da tale comunicazione e da tali osservazioni. Come è stato ripetutamente osservato, essa non ha nemmeno affrontato la questione dell’applicazione, nella specie, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, a prescindere da qualsiasi riferimento alla suddetta comunicazione e a dette osservazioni (v. punti 15, 38, da 42 a 44 e 75 supra).

90      Occorre, tuttavia, ricordare che la motivazione dell’atto impugnato può essere implicita, a condizione che essa consenta agli interessati di conoscere le ragioni per cui la decisione impugnata è stata adottata e al giudice competente di disporre delle informazioni sufficienti per esercitare il proprio controllo. Possono quindi essere prese in considerazione ragioni non esplicitate, qualora esse presentino carattere evidente tanto per gli interessati che per il giudice dell’Unione (v. sentenza del 14 marzo 2018, Crocs (Scarpe), T‑424/16, non pubblicata, EU:T:2018:136, punto 35 e giurisprudenza citata).

91      Occorre pertanto valutare se la posizione della commissione di ricorso in merito alla questione dell’applicazione, nel caso di specie, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 non possa essere dedotta implicitamente dalla motivazione della decisione impugnata.

92      A tale proposito, occorre anzitutto rilevare che, come risulta dal contenuto della comunicazione del 16 maggio 2018, essa concludeva che il modello contestato doveva essere dichiarato nullo sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 6/2002.

93      Orbene, poiché la decisione impugnata conclude nel senso del rigetto della domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente, si potrebbe da ciò dedurre che la commissione di ricorso non ha tenuto conto delle considerazioni sulle quali si basava la comunicazione del 16 maggio 2018, né di quelle esposte nelle osservazioni della ricorrente di cui al punto 88 supra.

94      Ciò posto, anche in tale ipotesi, è giocoforza constatare che le ragioni per le quali la commissione di ricorso ha escluso tali considerazioni non risultano chiaramente dalla decisione impugnata.

95      In primo luogo, come rilevato al punto 42 supra, nella parte iniziale delle motivazioni impugnate, nella quale la commissione di ricorso ha esposto la sua interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, essa si è limitata a menzionare, relativamente ai requisiti dei quali la ricorrente aveva, a suo avviso, inteso dedurre la violazione, gli articoli 5, 6, 8 e 9 di tale regolamento e ha omesso di menzionare, a tale riguardo, i requisiti enunciati all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento.

96      Orbene, come esposto ai punti da 42 a 44 supra, tale omissione è difficilmente conciliabile con l’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 accolta dalla commissione di ricorso, in quanto la formulazione di tali disposizioni si riferisce espressamente agli articoli da 4 a 9 di tale regolamento, senza escludere l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, il quale enuncia requisiti specifici per la protezione di un disegno o modello relativi ad una componente di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 3, lettera c), di tale regolamento. Tuttavia, la commissione di ricorso non ha fornito alcuna spiegazione che consenta di capire perché, nonostante tale interpretazione, essa abbia ritenuto che la domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente vertesse esclusivamente sulla violazione dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 del regolamento in questione.

97      In secondo luogo, le spiegazioni fornite nel controricorso e all’udienza dall’EUIPO in merito alla posizione implicita della commissione di ricorso riguardo all’applicazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 nel presente caso non sono convincenti.

98      A tale riguardo, va ricordato che l’EUIPO sostiene che la commissione di ricorso ha ritenuto che, evocando l’applicazione, nel caso di specie, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 nella comunicazione del 16 maggio 2018, essa si era spinta al di là dei motivi di ricorso e delle richieste presentate dalle parti, in violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento, e che detta commissione non ha menzionato tale comunicazione nelle motivazioni in diritto di tale decisione per evitare di statuire ultra petita.

99      Orbene, tale presunta posizione della commissione di ricorso non si deduce in modo chiaro e inequivocabile dalla decisione impugnata.

100    Infatti, da un lato, è sufficiente ricordare come la commissione di ricorso abbia ritenuto che l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, che veniva dedotto dinanzi ad essa nella specie, rinviasse alla totalità dei requisiti previsti dagli articoli da 4 a 9 di detto regolamento. Dall’altro lato, occorre constatare che, per quanto riguarda i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento, la commissione di ricorso ha espressamente dichiarato che, pur dovendosi ritenere che essi erano dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente, essa commissione, non avendo la ricorrente sollevato alcun argomento a tale proposito, non poteva far altro che respingere tale parte della suddetta domanda di dichiarazione di nullità in forza dell’articolo 63, paragrafo 1, del citato regolamento.

101    Sembra quindi logico concludere sulla scorta di tali motivazioni della decisione impugnata che, se, come sostiene l’EUIPO, la commissione di ricorso avesse giudicato che, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 6/2002, essa non era in grado di pronunciarsi sull’applicazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento al disegno o modello contestato, lo avrebbe espressamente dichiarato. Una tale motivazione esplicita sarebbe stata tanto più necessaria in detta ipotesi in quanto, nella comunicazione del 16 maggio 2018, il relatore aveva, al contrario, chiaramente individuato le disposizioni di cui sopra come rientranti nella formulazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento ed era parso ritenere che dalle allegazioni delle parti e dai documenti a sostegno delle stesse risultasse che tali disposizioni erano applicabili e che gli spettava sollevare la questione di tale applicazione.

102    In ogni caso, la premessa dell’ipotesi dell’EUIPO è errata. Infatti, contrariamente alle sue allegazioni, l’articolo 63, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 6/2002 non impediva alla commissione di ricorso di fare riferimento all’oggetto della comunicazione del 16 maggio 2018 nelle motivazioni della decisione impugnata. Pertanto, anche ammettendo che tale organo abbia considerato che dette disposizioni gli impedivano di applicare l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento al disegno o modello contestato, esse non gli impedivano tuttavia di indicare le ragioni per le quali riteneva, contrariamente alle conclusioni della suddetta comunicazione, che tale applicazione fosse impossibile.

103    È dunque giocoforza constatare che le ragioni invocate dall’EUIPO dinanzi al giudice dell’Unione per giustificare il fatto che la commissione di ricorso non ha applicato le disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 al disegno o modello contestato non risultano, in modo chiaro e inequivocabile, dal contenuto della decisione impugnata.

104    Inoltre, tali ragioni non possono essere prese in considerazione dal Tribunale quale motivazione supplementare di detta decisione. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, la motivazione di un atto deve essere fornita alla persona interessata da tale atto prima della presentazione, da parte di quest’ultima, di un ricorso contro l’atto medesimo, e il mancato rispetto del requisito della motivazione non può essere sanato dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione. Ciò violerebbe i diritti della difesa della persona interessata e il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, nonché il principio di uguaglianza delle parti dinanzi al giudice dell’Unione (v. sentenza del 14 marzo 2018, Scarpe, T‑424/16, non pubblicata, EU:T:2018:136, punto 34 e giurisprudenza citata).

105    In terzo luogo, va rilevato che la decisione impugnata contiene una descrizione del prodotto al quale si applica il disegno o modello contestato e del suo uso, che non differisce, nella sostanza, da quella effettuata nella comunicazione del 16 maggio 2018.

106    Infatti, come risulta dal punto 38 della decisione impugnata, la commissione di ricorso descrive i disegni o modelli in conflitto come relativi ad un pezzo che consente di collegare il compressore di un impianto di refrigerazione e il blocco motore di un veicolo. Essa indica, inoltre, che il pezzo in questione è avvitato sul blocco motore, e che, in seguito, il compressore che alimenta l’impianto di refrigerazione è avvitato sopra. Si può quindi dedurre da questa descrizione che la commissione di ricorso non ha ipotizzato alcuna altra utilizzazione del pezzo cui si applica il disegno o modello contestato, che non sia il collegamento di un impianto di refrigerazione o di condizionamento dell’aria con il blocco motore del veicolo su cui esso deve essere montato. Peraltro, nulla in tale descrizione indica che la commissione di ricorso abbia respinto la classificazione come prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, accolta nella comunicazione del 16 maggio 2018 per caratterizzare l’insieme costituito dal motore, dal pezzo oggetto del disegno o modello contestato e dal compressore.

107    Di conseguenza, non si può dedurre chiaramente dalle motivazioni della decisione impugnata che la posizione della commissione di ricorso sia cambiata rispetto alla comunicazione del 16 maggio 2018 per quanto riguarda la questione se il prodotto oggetto del disegno o modello contestato rientrasse, in quanto componente di un prodotto complesso, nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002. In particolare, da tale decisione non risulta che la commissione di ricorso abbia condiviso le osservazioni dell’interveniente del 16 luglio 2018, nelle quali quest’ultima contestava la classificazione come prodotto complesso e deduceva numerose utilizzazioni alternative, diverse da quelle descritte al punto 106 supra.

108    Vero è che, ai punti 39 e 40 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha definito l’utilizzatore informato del disegno o modello contestato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in relazione al quale deve essere valutato il carattere individuale di tale disegno o modello, come, ad esempio, l’installatore dell’impianto di refrigerazione o il direttore di un’officina automobilistica, che sceglierà il pezzo per montarlo sul veicolo. Tali constatazioni possono sembrare in contraddizione con quelle contenute nella comunicazione del 16 maggio 2018, secondo le quali il pezzo, una volta montato, non è più visibile durante una normale utilizzazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento, ossia escludendo la manutenzione, l’assistenza o la riparazione.

109    Ciò posto, i criteri di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 e quelli di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sono diversi. La valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato è condizionata dall’impressione generale che esso produce su un utilizzatore informato, il che implica, per definizione, che il disegno o modello sia visibile per tale utilizzatore. Per contro, la nozione di normale utilizzazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento, non è rilevante ai fini di tale valutazione. L’identificazione dell’utilizzatore informato ai punti 39 e 40 della decisione impugnata non pregiudica, quindi, l’analisi effettuata dalla commissione di ricorso per quanto riguarda il rispetto, nella presente fattispecie, dei criteri del medesimo articolo 4, paragrafi 2 e 3. In ogni caso, essa non consente di capire le ragioni per le quali la commissione di ricorso ha considerato che non le spettasse esaminare l’applicazione di tali criteri.

110    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che le conclusioni della commissione di ricorso relative all’applicazione, nel presente caso, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 non risultano, in modo evidente, dalla motivazione della decisione impugnata, né per le parti né per il giudice dell’Unione.

111    Si deve quindi, ora, esaminare se tali constatazioni si riferiscano a fatti e a considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione impugnata, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 84 supra.

112    Da un lato, va ricordato che, come risulta dai punti 56 e 62 supra, la mancanza di visibilità delle caratteristiche di una componente di un prodotto complesso, alle condizioni previste dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, può comportare la nullità totale del disegno o modello contestato che si applica a tale componente, oppure la sua nullità parziale, se sono interessate soltanto alcune di tali caratteristiche. Di conseguenza, come si evince dalla formulazione di detto articolo 4, paragrafo 2, un esame della novità e del carattere individuale del disegno o modello in questione, alla luce dei criteri di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo regolamento, non è più necessario nella prima di tali ipotesi, e deve essere limitato nella seconda di esse alle caratteristiche che rimangono visibili. La questione se tale articolo 4, paragrafi 2 e 3, sia applicabile nella specie può quindi, in linea di principio, avere un’importanza essenziale nell’economia della decisione impugnata, tenuto conto del suo potenziale impatto sulla motivazione e sul dispositivo di tale decisione, a maggior ragione in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente avesse fatto valere la mancanza di novità e di carattere individuale del disegno o modello contestato.

113    Dall’altro lato, si deve rilevare che, come risulta dai termini della comunicazione del 16 maggio 2018, la commissione di ricorso aveva ritenuto, in tale fase del procedimento, che le allegazioni delle parti e gli elementi di prova presentati a sostegno di tali allegazioni dimostrassero che i requisiti fissati all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 non erano soddisfatti. Inoltre, le parti avevano preso posizione su tale questione nelle loro osservazioni in merito a detta comunicazione, le quali non sono state considerate irricevibili dalla commissione di ricorso.

114    Orbene, poiché, come rilevato al punto 93 supra, il rigetto del ricorso della ricorrente pronunciato nel dispositivo della decisione impugnata sembra riflettere un totale cambiamento di posizione della commissione di ricorso in merito alla questione dell’applicazione al disegno o modello contestato dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 rispetto alla posizione adottata nella comunicazione del 16 maggio 2018, spettava a detta commissione esporre chiaramente le ragioni di tale cambiamento.

115    Solo se la commissione di ricorso avesse deciso di accogliere il ricorso della ricorrente e di dichiarare la nullità del disegno o modello contestato per ragioni diverse dall’applicazione a detto disegno o modello dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, essa avrebbe potuto esimersi, per ragioni di economia procedurale, dall’esporre tali ragioni [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, EU:T:2006:397, punto 80].

116    In assenza di una tale motivazione, è difficile per la ricorrente contestare utilmente dinanzi al Tribunale il mancato esame, nel merito, dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002. Essa può, tutt’al più, come del resto fa nell’atto introduttivo, reiterare gli argomenti già addotti nel corso del procedimento di ricorso nelle sue osservazioni del 17 settembre 2018, intesi ad avallare le conclusioni della comunicazione del 16 maggio 2018. Per contro, essa non può utilmente contestare le ragioni che hanno condotto la commissione di ricorso a discostarsi da tali conclusioni.

117    Parimenti, il Tribunale non è in condizione di verificare la fondatezza di tali ragioni e di svolgere correttamente la missione ad esso incombente. A tale proposito, si deve ricordare che esso è abilitato, nell’ambito dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, ad effettuare un controllo pieno della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, se necessario verificando se tali commissioni abbiano dato una qualificazione giuridica esatta ai fatti della controversia o se la valutazione degli elementi di fatto che sono stati sottoposti a dette commissioni non sia viziata da errori (v. sentenza del 18 ottobre 2012, Neuman e Galdeano del Sel/Baena Grupo, C‑101/11 P e C‑102/11 P, EU:C:2012:641, punto 39 e giurisprudenza citata).

118    Gli argomenti dell’EUIPO e dell’interveniente non sono tali da rimettere in discussione tale conclusione.

119    Innanzitutto, come già esposto al punto 104 supra, gli argomenti dell’EUIPO non possono rimediare al difetto di motivazione della decisione impugnata, senza violare i diritti della difesa della ricorrente, il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e il principio di uguaglianza delle parti dinanzi al giudice dell’Unione.

120    Poi, indubbiamente, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, solo qualora si fosse potuto ritenere che la ricorrente avesse dedotto il mancato rispetto del requisito di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, alla luce degli elementi di fatto e di diritto che supportavano la sua domanda di dichiarazione di nullità, la commissione di ricorso sarebbe stata tenuta ad esaminare tale requisito. Infatti, per le ragioni esposte ai punti da 51 a 72 supra, non si poteva ritenere che l’EUIPO fosse stato automaticamente investito della questione del mancato rispetto di tale requisito per il fatto che la suddetta domanda di dichiarazione di nullità era fondata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

121    Tuttavia, come constatato ai punti da 87 a 110 supra, la posizione della commissione di ricorso sulla questione se le spettasse esaminare l’applicazione, nel caso di specie, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 non risulta dalla decisione impugnata, neppure implicitamente, anche se tale organo si era pronunciato su tale questione in una fase precedente del procedimento.

122    Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, il Tribunale, nell’ambito del suo controllo di legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, non ha il potere di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, né ha il potere di effettuare una valutazione sulla quale tale commissione non ha ancora preso posizione (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72). In particolare, non spetta al Tribunale sostituirsi alla commissione di ricorso nell’esame degli argomenti, dei fatti e degli elementi di prova presentati dalla ricorrente a sostegno della propria domanda di dichiarazione di nullità, che detta commissione doveva effettuare, salve, se del caso, le questioni di diritto necessarie all’applicazione delle disposizioni pertinenti e senza pregiudizio dei fatti notori, al fine di determinare se nella controversia di cui essa era adita venisse in questione l’applicazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 [v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 dicembre 2014, CEDC International/UAMI – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia), T‑235/12, EU:T:2014:1058, punto 101 e giurisprudenza citata].

123    In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dall’EUIPO, la circostanza che, nei suoi scritti difensivi dinanzi alla divisione di annullamento, la ricorrente abbia citato espressamente l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e non l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento non è, da sola, sufficiente per dimostrare che l’applicazione di tali disposizioni non faceva parte dell’oggetto della controversia. In particolare, non è da escludere, senza un esame di tutti gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla ricorrente nel procedimento di dichiarazione di nullità, che, alla luce di tali elementi, potesse ritenersi che essa avesse invocato, in sostanza, le suddette disposizioni.

124    Infine, se, come giustamente afferma l’EUIPO, la commissione di ricorso non può essere considerata vincolata dalla comunicazione del 16 maggio 2018, spettava tuttavia a detta commissione motivare adeguatamente le ragioni per cui essa riteneva di doversi discostare dalle conclusioni di tale comunicazione, in quanto tale comunicazione e le successive osservazioni delle parti facevano parte del contesto in cui essa ha adottato la decisione impugnata (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 giugno 2018, C‑564/16 P, EUIPO/Puma, EU:C:2018:509, punto 66).

125    Per quanto riguarda gli argomenti dell’interveniente, occorre rilevare, da un lato, che l’allegazione secondo cui la censura della ricorrente vertente su un difetto di motivazione è irricevibile, poiché essa non ha dedotto, a sostegno della propria domanda di dichiarazione di nullità, il fatto che il prodotto oggetto del disegno o modello contestato era una componente di un prodotto complesso, deve, in ogni caso, essere respinta, in quanto, come indicato al punto 122 supra, non spetta al Tribunale effettuare una valutazione sulla quale la commissione di ricorso non ha ancora preso posizione.

126    Dall’altro lato, il fatto che la ricorrente abbia presentato, nell’ambito di un procedimento distinto, una domanda di registrazione di un disegno o modello identico al disegno o modello contestato non può portare al rigetto della presente censura, in quanto quest’ultima sarebbe in contraddizione con gli argomenti che detta ricorrente ha dedotto a sostegno del mantenimento della registrazione in questione.

127    Infatti, l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, secondo il quale, fatto salvo l’articolo 25, paragrafi da 2 a 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un’autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare una domanda di nullità di un disegno o modello comunitario registrato, non subordina la ricevibilità di una tale domanda e, a fortiori, dei motivi che la sostengono, alla dimostrazione di un interesse ad agire, né alla dimostrazione di un interesse economico effettivo o potenziale alla radiazione del disegno o modello contestato (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 25 febbraio 2010, Lancôme/UAMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, punti da 37 a 44). A tale proposito, occorre precisare che, contrariamente alle cause di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere da c) a g), di tale regolamento, la cause di nullità di cui alle lettere a) e b) possono, in linea di principio, essere fatte valere da qualsiasi persona fisica o giuridica [sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 64].

128    Di conseguenza, il fatto che la ricorrente abbia cercato di far registrare un modello identico al disegno o modello contestato e, nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità di tale disegno o modello avviato dall’interveniente, abbia difeso la novità e il carattere individuale di tale disegno o modello, mentre ora li contesta, non ha alcuna incidenza sulla ricevibilità della presente censura e, a fortiori, sulla sua valutazione nel merito.

129    Dalle considerazioni che precedono risulta che la censura vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione è fondata.

130    Prima di determinare le conseguenze per il dispositivo della decisione impugnata derivanti dalla constatazione di cui al punto 129 supra, occorre esaminare la seconda censura sollevata dalla ricorrente nell’ambito della seconda parte del quinto motivo, vertente su un errore di valutazione, in quanto la decisione impugnata non ha constatato la nullità del disegno o modello contestato, sebbene questo costituisca una componente di un prodotto complesso, non visibile dopo la sua incorporazione definitiva nello stesso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

b)      Sulla seconda censura, relativa ad un errore di valutazione, in quanto la commissione di ricorso non ha constatato che lapplicazione nel caso di specie dellarticolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 determinava la nullità del disegno o modello contestato

131    Come già ricordato al punto 122 supra, secondo la giurisprudenza, il Tribunale, nell’ambito del suo controllo di legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, non ha il potere di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, né ha il potere di effettuare una valutazione sulla quale tale commissione non ha ancora preso posizione.

132    Nel caso di specie, come constatato al punto 13 supra, nella comunicazione del 16 maggio 2018 la commissione di ricorso ha esaminato, nel corso del procedimento di ricorso, la questione se il disegno o modello contestato dovesse essere dichiarato nullo in quanto costituente la componente di un prodotto complesso, non visibile dopo la sua incorporazione definitiva nel prodotto durante la normale utilizzazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Per contro, al punto 110 supra è stato concluso che la posizione della commissione di ricorso su tale questione non risultava in maniera sufficientemente chiara e inequivocabile dalla decisione impugnata.

133    Di conseguenza, il Tribunale non è in grado di pronunciarsi sull’applicazione, nella specie, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 e la censura deve quindi essere respinta.

134    Tuttavia, se la prima censura è accolta, tale motivo è sufficiente per l’annullamento della decisione impugnata. Infatti, secondo una giurisprudenza constante, poiché l’obbligo di motivazione rientra tra le forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, la sua violazione potendo del resto essere constatata d’ufficio, tale violazione è idonea a determinare l’annullamento della decisione impugnata (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 30 marzo 1995, Parlamento/Consiglio, C‑65/93, EU:C:1995:91, punto 21, e del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 174). Occorre dunque accogliere il capo di conclusioni inteso all’annullamento.

135    Per contro, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 131 supra, il Tribunale non può riformare la decisione impugnata, e il capo delle conclusioni del ricorso introduttivo inteso a tale scopo deve quindi essere respinto.

136    Risulta da quanto precede che, senza che sia necessario esaminare i motivi dal secondo al quarto, la prima parte del quinto motivo e il sesto motivo del ricorso introduttivo, occorre annullare la decisione impugnata e respingere i restanti capi di conclusioni formulati.

IV.    Sulle spese

137    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

138    Tuttavia, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata affatto a tale titolo.

139    Poiché l’EUIPO e l’interveniente sono rimasti essenzialmente soccombenti, occorre, da un lato, condannare l’EUIPO a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima, e, dall’altro, decidere che l’interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 novembre 2018 (caso R 1397/2017-3) è annullata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla L. Oliva Torras, S.A..

4)      La Mecánica del Frío, S.L., sopporterà le proprie spese.

Costeira

Gratsias

Kancheva

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 giugno 2020.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.