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Ricorso proposto l'8 luglio 2008 - Canon Communications / UAMI - Messe Düsseldorf (MEDTEC)

(Causa T-262/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Canon Communications LLC (Los Angeles, Stati Uniti) (rappresentante: M. Mak, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 aprile 2008 nel procedimento R 817/2005-1; e

condannare alle spese il convenuto e/o la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "MEDTEC" per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca n. 39 975 563 del marchio denominativo "Metec" per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41; registrazione internazionale n. 752 637 del marchio denominativo "Metec" per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione con riferimento a tutti i prodotti e i servizi controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la decisione della commissione di ricorso va annullata in quanto vi è una notevole possibilità che i marchi nazionali su cui si fonda l'opposizione non siano validi; in subordine, violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto non vi è alcuna somiglianza tra i servizi in questione e pertanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ovvero, eventualmente, i servizi in questione non sono sufficientemente simili per poter concludere che vi sia un rischio di confusione. In ulteriore subordine, va dichiarato che la commissione di ricorso è incorsa in errore nell'omettere di considerare che il pubblico di riferimento è altamente specializzato e pertanto non confonderà i marchi in conflitto. Infine, come motivo dedotto in subordine, va dichiarato che la commissione di ricorso è incorsa in errore nell'omettere di considerare che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha tollerato l'utilizzo del marchio comunitario di cui trattasi da parte della ricorrente per più di cinque anni.

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