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Ricorso proposto il 14 agosto 2013 – CPME e altri / Consiglio

(Causa T-422/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) (Bruxelles, Belgio); Artenius España, SL (El Prat del Llobregat, Spagna); Cepsa Quimica, SA (Madrid, Spagna); Equipolymers Srl (Milano, Italia); Indorama Ventures Poland sp. z o.o. (Włocławek, Polonia); Lotte Chemical UK Ltd (Newcastle upon Tyne, Regno Unito); M&G Polimeri Italia SpA (Patrica, Italia); Novapet, SA (Zaragoza, Spagna); Ottana Polimeri Srl (Ottana, Italia), UAB Indorama Polymers Europe (Klaipėda, Lituania); UAB Neo Group (Rimkai, Lituania); e UAB Orion Global pet (Klaipėda) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)Convenuto: Consiglio dell’Unione europeaConclusioniLe ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;annullare la decisione 2013/226/UE ;condannare il convenuto al pagamento dei danni subiti dalle ricorrenti; econdannare il convenuto al pagamento delle spese del procedimento. Motivi e principali argomentiA sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafi 4 e 5, del

UAB Neo Group (Rimkai, Lituania); e UAB

Orion Global

pet (Klaipėda) (rappresentanti: L. Ruessmann, a

i fatti e le considerazioni che hanno portato all’adozione della decisione impugna

ta, né ha concesso un termine ragione

vole per presentare osservazioni. Secondo motivo, vertente sul fatto che

il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione dei fatt

i e violato gli articoli 11, p

aragrafo 2, e 21, paragrafo 1, del regolamento antidumping di b

ase nell’adottare la decisione impugnata, in particolare concludendo ai punti 17 e 23 della decisione impugnata che è improbabile che lasciare scadere le misure possa ancora comportare un notevole pregiudizio, e che la proroga delle misure antidumping è palesemente contraria all’interesse dell’Unione europea.Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha manifestamente e gravemente violato i suoi doveri di diligenza e di buon

a amministrazione in quanto non ha comunicato alle ricorrenti i fatti e le considerazioni che hanno portato all’adozione della decisione controversa.Quarto motivo, dedotto a sostegno dell’azione di risarcimento danni, vertente sul fatto che il Consiglio ha agito illegittimamente adottando la decisione controversa e pertanto ha causato danni alle ricorrenti dei quali è responsabile l’Unione europea ai sensi dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE. 

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1 Decisione di esecuzione del Consiglio, del 21 maggio 201

3, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della sca

denza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping

def