Language of document : ECLI:EU:T:2008:379

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

17 settembre 2008 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Neurim PHARMACEUTICALS – Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori EURIM-PHARM – Lingua processuale del ricorso – Termini – Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Principio di proporzionalità – Prosecuzione del procedimento – Restitutio in integrum – Artt. 59, 78 e 78 bis del regolamento (CE) n. 40/94 – Regola 48, n. 1, lett. c), e n. 2, regola 49, n. 1, e regola 96, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»

Nella causa T‑218/06,

Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd, con sede in Tel-Aviv (Israele), rappresentata dall’avv. M. Kinkeldey,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH, con sede in Piding (Germania), rappresentata dall’avv. T. Raab,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 2 giugno 2006 (procedimento R 74/2006-1), relativa ad un’opposizione tra Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH e Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 agosto 2006,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2006,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2006,

in seguito all’udienza del 12 febbraio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 59 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, stabilisce quanto segue:

«Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso».

2        L’art. 78 del regolamento n. 40/94 è formulato come segue:

«Restitutio in integrum

1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario od ogni altra parte di un procedimento dinanzi all’Ufficio che, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell’Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

2. La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell’inosservanza. L’atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine (…)

3. La richiesta deve essere motivata ed indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata pagata.

(…)».

3        L’art. 78 bis del regolamento n. 40/94 dispone:

«Prosecuzione del procedimento

1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario od ogni altra parte di un procedimento dinanzi all’Ufficio che non ha osservato un termine nei riguardi dell’Ufficio può ottenere, a richiesta, la prosecuzione della procedura, a condizione che, nel momento di presentazione della domanda, l’atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione della procedura è ricevibile soltanto qualora sia presentata entro due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine non osservato. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di prosecuzione della procedura è stata pagata.

(…)».

4        La regola 48 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), come modificato, così recita:

«1. Il ricorso contiene:

(…)

c)      l’indicazione della decisione impugnata e della modifica o dell’annullamento richiesti.

2. Il ricorso è presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata».

5        La regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95 dispone quanto segue:

«Se il ricorso non è conforme agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento nonché alla regola 48, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all’articolo 59 del regolamento».

6        La regola 70 del regolamento n. 2868/95, relativa al computo dei termini, prevede:

«(…)

2. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza; l’evento rilevante può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, quando l’atto consiste in una notifica, si considera evento rilevante il ricevimento del documento notificato.

(…)

4. Il termine di uno o più mesi scade nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza (…)».

7        La regola 96 del regolamento n. 2868/95, inserita nella parte delle disposizioni generali relative alle lingue, al n. 1 stabilisce:

«Salve le disposizioni dell’articolo 115, paragrafi 4 e 7 del regolamento e le disposizioni contrarie del presente regolamento d’esecuzione, in caso di procedura scritta dinanzi all’Ufficio le parti possono usare una delle lingue ufficiali dell’Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua procedurale, esse devono fornire una traduzione nella lingua procedurale entro un mese dalla data di presentazione del documento originario (…)».

 Fatti

8        Il 1° agosto 2002 la ricorrente, la Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento n. 40/94.

9        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:

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10      I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 5 e 10 ai sensi dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 5: «Farmaci, prodotti farmaceutici; pillole per uso farmaceutico, preparati chimici per uso farmaceutico, preparati chimici per uso medico, medicinali per uso medico»;

–        classe 10: «Dispositivi medici».

11      La ricorrente ha presentato domanda di marchio comunitario in inglese, indicando il tedesco come seconda lingua.

12      La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 28/03 del 31 marzo 2003.

13      Il 27 giugno 2003 l’interveniente, la Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH, ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

14      L’opposizione si basava sul marchio denominativo EURIM‑PHARM, oggetto della registrazione comunitaria n. 667899 per i «medicinali» rientranti nella classe 5, e della registrazione tedesca n. 1068926 per i «medicinali ad uso animale e umano», rientranti anch’essi nella classe 5, nonché sulla denominazione commerciale tedesca Eurim-Pharm utilizzata in Germania per designare la produzione e la commercializzazione di medicinali, in particolare il commercio all’ingrosso di medicinali.

15      L’atto di opposizione è stato depositato in tedesco. Questa lingua è divenuta lingua processuale, ai sensi dell’art. 115, n. 6, del regolamento n. 40/94.

16      Con decisione 14 novembre 2005, notificata alle parti lo stesso giorno tramite telecopia, la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione e ha respinto la domanda di registrazione.

17      Il 6 gennaio 2006 la ricorrente ha proposto ricorso contro tale decisione. A tal fine, essa ha utilizzato il formulario di ricorso in inglese messo a disposizione dall’UAMI, in cui ha scritto in inglese, alla casella 31 intitolata «Portata del ricorso», la seguente frase:

«La decisione dovrebbe essere annullata in toto e la domanda di registrazione dovrebbe essere accettata».

18      Il 18 gennaio 2006 la cancelleria dell’UAMI ha spedito ai rappresentanti della ricorrente due documenti tramite telecopia: una lettera di due pagine con la quale si accusava ricevuta del ricorso ed una comunicazione di una pagina con cui le si rendeva nota un’irregolarità relativa alla lingua nella quale il ricorso era stato presentato, in relazione alla regola 48, n. 2, del regolamento n. 2868/95. Quest’ultima comunicazione invitava la ricorrente a fornire una traduzione del ricorso nella lingua processuale entro un mese dalla data di presentazione del documento originario, ossia entro il 6 febbraio 2006, conformemente alla regola 96, n. 1, del regolamento n. 2868/95.

19      L’estratto della relazione di conferma della trasmissione delle telecopie, prodotto dall’UAMI, indica «OK» per la trasmissione, in tale data, dei due documenti spediti ai rappresentanti della ricorrente.

20      Il 14 marzo 2006 la ricorrente ha presentato una memoria scritta con i motivi del ricorso, redatta in tedesco.

21      Il 22 marzo 2006 un agente dell’UAMI ha contattato telefonicamente uno dei rappresentanti della ricorrente, informandolo dell’irregolarità relativa alla lingua del ricorso e della comunicazione che l’UAMI aveva spedito, a questo proposito, il 18 gennaio 2006. Il rappresentante della ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto tale comunicazione.

22      Con lettera 7 aprile 2006, spedita all’UAMI tramite telecopia, il rappresentante della ricorrente, riferendosi ad una conversazione telefonica precedente con un agente dell’UAMI, ha affermato di avere ricevuto, il 18 gennaio 2006, una sola lettera dell’UAMI che confermava il ricevimento del ricorso. A sostegno di tale affermazione, egli ha prodotto un estratto di un rilevatore elettronico contenente un elenco delle telecopie ricevute il 18 gennaio 2006, chiedendo anche che gli fosse rispedita una copia della lettera 18 gennaio 2006 riguardante l’irregolarità relativa alla lingua del ricorso.

23      Con successiva lettera 7 aprile 2006 il rappresentante della ricorrente ha spedito all’UAMI un nuovo ricorso, questa volta redatto interamente in tedesco, chiedendo la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 78 bis del regolamento n. 40/94 e autorizzando l’addebito sul suo conto corrente presso l’UAMI dell’importo della tassa da pagare.

24      Il 23 maggio 2006 il rappresentante della ricorrente ha presentato una richiesta di restitutio in integrum ai sensi dell’art. 78 del regolamento n. 40/94 e ha autorizzato l’addebito sul suo conto corrente presso l’UAMI dell’importo della tassa da pagare. Egli ha affermato di aver dato istruzione ad una segretaria affinché la versione tedesca del ricorso fosse spedita all’UAMI il 6 gennaio 2006 e che, inspiegabilmente e senza che ciò riveli un inadempimento al suo dovere di sorveglianza, la seconda pagina del formulario di ricorso era stata spedita in inglese. Egli ha anche precisato che questa segretaria, la cui competenza e la cui prestazione non erano state precedentemente contestate, stava affrontando, all’epoca, gravi preoccupazioni familiari, cosa di cui i suoi datori di lavoro non erano a conoscenza.

25      Con decisione 2 giugno 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha dichiarato il ricorso inammissibile, ai sensi della regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95 in combinato disposto con la regola 48, n. 1, lett. c), e n. 2, dello stesso regolamento. Essa ha anche ritenuto che l’istanza di prosecuzione del procedimento, formulata ai sensi dell’art. 78 bis del regolamento n. 40/98, e la richiesta di restitutio in integrum, di cui all’art. 78 dello stesso regolamento, fossero «considerate non presentate» dato che il pagamento delle tasse non era stato autorizzato in tempo utile.

 Conclusioni delle parti

26      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

27      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

28      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        confermare la decisione impugnata; 

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

29      A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, della regola 48, n. 1, lett. c), e n. 2, della regola 49, n. 1, e della regola 96, n. 1, del regolamento n. 2868/95, in secondo luogo, alla violazione dell’art. 78 bis del regolamento n. 40/94, in terzo luogo, alla violazione dell’art. 78 dello stesso regolamento e, in quarto luogo, alla violazione del principio di proporzionalità.

30      Dal momento che il quarto motivo, come il primo, riguarda la ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, occorre esaminarlo in secondo luogo, a seguito dell’esame del primo motivo. Il secondo e il terzo motivo, relativi, rispettivamente, alla ricevibilità della domanda di prosecuzione del procedimento e alla presentazione della richiesta di restitutio in integrum entro il termine impartito, saranno esaminati in terzo e quarto luogo.

 Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, della regola 48, n. 1, lett. c), e n. 2, della regola 49, n. 1, e della regola 96, n. 1, del regolamento n. 2868/95

 Argomenti delle parti

31      La ricorrente sostiene di avere proposto un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, conformemente alle disposizioni dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, nei termini impartiti e nelle forme di legge, e che solo l’esposizione della portata del ricorso era redatta nella lingua della domanda di registrazione invece che in quella processuale. La ricorrente non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione scritta da parte dell’UAMI che la informasse dell’irregolarità relativa alla lingua nella quale il ricorso è stato proposto.

32      Essa fa valere, da un lato, che la relazione di conferma della trasmissione delle telecopie del 18 gennaio 2006, presentata dall’UAMI e contenente l’indicazione «OK» per l’invio della comunicazione riguardante l’irregolarità relativa alla lingua del ricorso, consente soltanto di presumere il suo ricevimento. In base alla giurisprudenza e alle direttive dell’UAMI relative ai procedimenti dinanzi ad esso, tale presunzione potrebbe essere contraddetta se il destinatario di una comunicazione dell’UAMI dimostrasse di non averla ricevuta. Nella fattispecie, la ricorrente avrebbe invertito tale presunzione, presentando una relazione di conferma della ricezione delle telecopie del 18 gennaio 2006, che dimostra il ricevimento da parte dell’UAMI di una sola comunicazione di due pagine, corrispondente all’avviso di ricevimento del ricorso. Pertanto, la comunicazione riguardante l’irregolarità relativa alla lingua del ricorso non dovrebbe essere considerata effettuata.

33      Essa sostiene, d’altro lato, che la prassi costante dell’UAMI è di applicare la regola 96, n. 1, del regolamento n. 2868/95 agli errori relativi alla lingua nella quale un ricorso è proposto, con conseguente possibilità di fornire una traduzione del documento originario nella lingua processuale entro un mese dalla sua data di presentazione. Una prassi costante dell’UAMI consisterebbe anche nell’informare espressamente i ricorrenti, mediante una comunicazione, dei loro errori relativi alla lingua processuale e del termine per sanarli, previsto dalla regola 96, n. 1, del regolamento n. 2868/95.

34      In forza del principio di parità di trattamento, la ricorrente dovrebbe potere fare affidamento sull’applicazione di queste costanti prassi amministrative che vincolerebbero l’UAMI, tanto più che, nella fattispecie, un ricorso era già stato proposto ed era facile notificarle nuovamente, nelle forme di legge, l’irregolarità in questione prima della scadenza del termine impartito. Ciò sarebbe stato chiesto invano dai rappresentanti della ricorrente in diverse comunicazioni telefoniche. In presenza di un siffatto cambiamento della costante prassi amministrativa, in violazione del principio di parità di trattamento, si dovrebbe ritenere che la nuova presentazione del ricorso, questa volta redatto in tedesco, in data 7 aprile 2006, sani validamente l’irregolarità relativa alla lingua.

35      L’UAMI sostiene che dalla regola 48, n. 2, dalla regola 49 e dalla regola 96, n. 1, del regolamento n. 2868/95 risulta che un ricorso proposto, come nella fattispecie, in una lingua diversa da quella processuale senza che la relativa traduzione sia stata presentata nel termine prescritto deve essere rigettato in quanto irricevibile. Il documento prodotto dalla ricorrente non costituirebbe una prova sufficiente del mancato ricevimento della telecopia inviata dall’UAMI che la informava dell’irregolarità relativa alla lingua del ricorso.

36      L’interveniente ritiene che, dato che il ricorso è stato proposto in una lingua diversa da quella processuale, in violazione della regola 48, n. 2, del regolamento n. 2868/95, esso sia stato correttamente respinto ai sensi della regola 49, n. 1, dello stesso regolamento. La prassi della commissione di ricorso, consistente nel segnalare alle parti le lacune formali dei loro atti, non costituirebbe un obbligo e, pertanto, non avrebbe alcun effetto sui termini previsti. La proroga di questi termini potrebbe generare disparità di trattamento.

 Giudizio del Tribunale

37      Dalla regola 48, n. 1, lett. c ), e n. 2, del regolamento n. 2868/95 risulta che il ricorso deve contenere una dichiarazione che indichi la decisione impugnata e la modifica o l’annullamento richiesti, e che questo atto deve essere presentato nella lingua processuale in cui è stata redatta tale decisione.

38      Ai sensi della regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95, se il ricorso non è conforme, in particolare, ai requisiti previsti dalla regola 48, n. 1, lett. c), e n. 2, dello stesso regolamento, la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all’art. 59 del regolamento n. 40/94, ossia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione impugnata.

39      In base alla regola 96, n. 1, del regolamento n. 2868/95, salve le disposizioni contrarie dello stesso, le parti possono usare una delle lingue ufficiali dell’UAMI diversa da quella processuale se esse forniscono una traduzione in questa lingua entro un mese dalla data di presentazione del documento originario.

40      Nella fattispecie, la decisione impugnata della divisione d’opposizione è stata notificata alla ricorrente tramite telecopia il 14 novembre 2005. Dato che il ricorso è stato proposto il 6 gennaio 2006, esso è stato proposto entro il termine di due mesi previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94. Tuttavia, il ricorso, che, conformemente alla regola 48, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2868/95, conteneva l’indicazione dell’annullamento della decisione della divisione d’opposizione, non soddisfaceva la condizione prevista dalla regola 48, n. 2, del regolamento n; 2868/95, poiché tale indicazione era redatta in inglese e non nella lingua processuale, ossia il tedesco.

41      A norma della regola 96, n. 1, del regolamento n. 2868/95 sarebbe stato possibile fornire una traduzione del ricorso nella lingua processuale entro un mese dalla sua presentazione, ossia entro il 6 febbraio 2006. Tuttavia, tale traduzione è giunta all’UAMI soltanto tramite un nuovo ricorso redatto in tedesco, presentato il 7 aprile 2006, vale a dire oltre due mesi dopo la scadenza del termine impartito.

42      Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di diritto respingendo il ricorso in quanto inammissibile, ai sensi della regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95, e della regola 48, n. 1, lett. c), e n. 2, dello stesso.

43      Questa constatazione non è inficiata dagli argomenti della ricorrente relativi all’asserita mancanza di notifica da parte dell’UAMI dell’irregolarità relativa alla lingua del ricorso e alla pretesa violazione del principio di parità di trattamento. Dalla regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95, infatti, risulta che l’inosservanza della regola 48, n. 1, lett. c), e n. 2, dello stesso regolamento comporta direttamente e senza previa notifica il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, e questo, eventualmente, dopo la scadenza del termine di cui alla regola 96, n. 1, dello stesso regolamento. Non risulta né dai regolamenti applicabili né dalla giurisprudenza che sia obbligo dell’UAMI avvisare gli eventuali ricorrenti dinanzi alle commissioni di ricorso delle conseguenze del mancato rispetto delle formalità stabilite da tali regolamenti [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 31 maggio 2005, causa T-373/03, Solo Italia/UAMI – Nuova Sala (PARMITALIA), Racc. pag. II-1881, punto 59].

44      Anche se il fatto di informare i ricorrenti delle lacune formali dei loro atti costituiva una prassi abituale dell’UAMI, ciò sarebbe ininfluente nel caso di specie. Questa prassi, infatti, non può modificare il momento da cui inizia a decorrere il termine previsto dalla regola 96, n. 1, del regolamento n. 2868/95 [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 17 settembre 2003, causa T-71/02, Classen Holding/UAMI – International Paper (BECKETT EXPRESSION), Racc. pag. II‑3181, punto 41]». Peraltro, secondo costante giurisprudenza, le regole sui termini sono state stabilite al fine di garantire la certezza del diritto e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario (v. ordinanza del Tribunale 21 novembre 2005, causa T-426/04, Tramarin/Commissione, Racc. pag. II-4765, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata). Tale osservazione di carattere generale si applica anche ai termini previsti dai regolamenti sul marchio comunitario. Pertanto, avendo applicato, senza modificarlo, il termine previsto dalla regola 96, n. 1, del regolamento n. 2868/95, la commissione di ricorso non ha violato il principio della parità di trattamento.

45      Pertanto, il presente motivo deve essere respinto.

 Sul motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità

 Argomenti delle parti

46      La ricorrente sostiene che il rigetto del ricorso in quanto irricevibile da parte della commissione di ricorso, sebbene sia stato proposto entro il termine impartito e nelle forme di legge, ad eccezione di una sola frase in inglese, togliendole, in tal modo, la possibilità di proseguire il procedimento e di difendere la domanda di registrazione, viola il principio di proporzionalità.

47      In primo luogo, contemperando, da un lato, l’interesse dell’interveniente ad un’agevole comprensione del ricorso e alla continuità dell’uso della lingua processuale e, dall’altro, l’interesse della ricorrente alla tutela della domanda di registrazione, sarebbe eccessivo respingere il ricorso per il solo fatto che l’esigenza formale relativa alla sua presentazione nella lingua processuale non sarebbe stata rispettata.

48      In secondo luogo, la commissione di ricorso stessa avrebbe precedentemente riconosciuto che il regime linguistico previsto dai regolamenti n. 40/94 e n. 2868/95 manca di chiarezza. Sarebbe inutilmente rigoroso e formalistico applicare tale regime al ricorso, di cui pochi elementi essenziali necessitano una traduzione. Infatti, sarebbero minime le indicazioni da fornire nel formulario di ricorso, ivi compresa quella relativa alla portata del ricorso che, nella versione attuale del formulario, è contenuta in una semplice casella da selezionare.

49      In terzo luogo, la scelta della lingua processuale sarebbe limitata alle lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità, precisamente al fine di evitare che la lingua processuale non sia completamente sconosciuta da una delle parti del procedimento. Nella fattispecie, l’interveniente sarebbe stata in grado di comprendere il contenuto del ricorso, ivi compresa l’indicazione in inglese relativa alla sua portata, dato che anche la domanda di registrazione contro cui essa ha presentato opposizione era redatta in inglese. E’ fuori dubbio la comprensione dell’inglese da parte sua, tanto più che si tratta di un’impresa farmaceutica e non di un privato.

50      L’UAMI, sottolineando che la commissione di ricorso non è competente a controllare la proporzionalità delle regole che prevedono il rigetto di un ricorso proposto in una lingua diversa da quella processuale, rileva che l’esistenza stessa di vari rimedi giuridici che consentono di rimediare ai vizi di forma o alla mancata osservanza dei termini rafforza la proporzionalità di tale normativa. Dato che la ricorrente non ha fatto uso di questi rimedi di diritto disponibili, e tenuto conto delle ripetute inosservanze dei termini che farebbero dubitare della diligenza dei suoi rappresentanti, non occorrerebbe contestare la proporzionalità delle basi giuridiche in questione.

51      Secondo l’interveniente, non è sproporzionato esigere il rispetto delle regole relative ai termini e alla lingua processuale, poiché la relativa applicazione non sarebbe soggetta ad una ponderazione degli interessi delle parti. Inoltre, dal momento che la ricorrente ha la possibilità di presentare una nuova domanda di registrazione, non sarebbe ingiusto respingere il ricorso.

 Giudizio del Tribunale

52      Respingendo il ricorso in quanto irricevibile, la commissione di ricorso ha applicato la regola 96, n. 1, la regola 49, n. 1, e la regola 48, n. 1, lett. c), e n. 2, del regolamento n. 2868/95. Tali regole vigenti, che disciplinano la ricevibilità del ricorso nella fattispecie, dovevano essere applicate dalla commissione di ricorso. Il rifiuto di seguirle avrebbe violato il principio di presunzione di legittimità, secondo cui la normativa comunitaria rimane completamente efficace fintantoché un giudice competente non dichiari l’illegittimità della stessa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, causa T-120/99, Kik/UAMI (Kik), Racc. pag. II-2235, punto 55].

53      Spetta dunque al Tribunale pronunciarsi sulla legittimità di tali regole con riferimento al principio di proporzionalità in quanto, facendo valere che l’irricevibilità del suo ricorso in forza di queste regole viola il detto principio, la ricorrente implicitamente sostiene che tali regole violano lo stesso principio.

54      A tale riguardo occorre ricordare che tali regole costituiscono parte integrante delle disposizioni che disciplinano il regime linguistico stabilito dal regolamento n. 40/94. Orbene, secondo la giurisprudenza, il suddetto regime è compatibile con il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza della Corte 9 settembre 2003, causa C-361/01 P, Kik/UAMI, Racc. pag. I-8283, punti 92-94, e sentenza Kik, punto 52 sopra, punti 62 e 63). Pertanto, queste regole non possono essere considerate contrarie al principio di proporzionalità.

55      Peraltro, il mancato rispetto di obblighi quale quello relativo all’osservanza dei termini di ricorso, fondamentali per il corretto funzionamento del sistema comunitario, può essere sanzionato dalla normativa comunitaria con la perdita di un diritto, senza che ciò sia incompatibile con il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T-61/00 e T-62/00, APOL/Commissione, Racc. pag. II-635, punti 96 e 98).

56      Da quanto sin qui esposto deriva che, la decisione della commissione di ricorso di respingere il ricorso in quanto irricevibile, in applicazione della regola 96, n. 1, della regola 49, n. 1, e della regola 48, n. 1, lett. c), e n. 2, del regolamento n. 2868/95, non può essere considerata sproporzionata. Pertanto, il presente motivo deve essere respinto.

 Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 78 bis del regolamento n. 40/94

 Argomenti delle parti

57      La ricorrente sostiene che la regola 72, n. 1, del regolamento n. 2868/95, relativa alla scadenza dei termini, deve essere applicata anche alla determinazione del momento di decorrenza dei termini, al fine di non svantaggiare un ricorrente a seconda del mezzo di comunicazione impiegato per la presentazione del ricorso. Questa regola prevederebbe che, se un termine scade in un giorno in cui l’UAMI non è aperto per la ricezione, oppure in un giorno in cui la normale corrispondenza non viene distribuita nella località in cui ha sede l’Ufficio, il termine è prorogato al primo giorno successivo a quello in cui l’UAMI è aperto per ricevere i documenti, o la normale corrispondenza viene distribuita. Nella fattispecie, il termine di un mese, previsto dalla regola 96, n. 1, del regolamento n. 2868/95 non avrebbe dunque cominciato a decorrere il venerdì 6 gennaio 2006, ossia il giorno della presentazione del ricorso, dato che questo giorno è festivo, conformemente all’elenco dei giorni di chiusura dell’UAMI per l’anno 2006. Il ricorso dovrebbe essere considerato depositato il lunedì 9 gennaio 2006. Pertanto, il termine di un mese per fornire la traduzione del ricorso nella lingua processuale sarebbe scaduto il 9 febbraio 2006 e non il 6 febbraio 2006, come sosterrebbe l’UAMI.

58      Pertanto, la richiesta di prosecuzione del procedimento, presentata il 7 aprile 2006 con la traduzione in tedesco del ricorso e con l’ordine di pagamento della tassa di prosecuzione del procedimento, sarebbe stata proposta conformemente all’art. 78 bis del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, l’UAMI, non accogliendo questa richiesta, avrebbe violato l’art. 78 bis del regolamento n. 40/94.

59      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente e affermano che, dato che il ricorso è stato presentato in inglese il 6 gennaio 2006, il termine previsto dalla regola 96, n. 1, del regolamento n. 2868/95 è scaduto il 6 febbraio 2006 e il termine per la presentazione di una richiesta di prosecuzione del procedimento, di cui all’art. 78 bis del regolamento n. 40/94, è scaduto il 6 aprile 2006. La richiesta di prosecuzione del procedimento, proposta il 7 aprile 2006, sarebbe dunque stata presentata un giorno dopo la scadenza del termine impartito.

 Giudizio del Tribunale

60      Con il motivo relativo alla ricevibilità della richiesta di prosecuzione del procedimento la ricorrente contesta, in sostanza, alla commissione di ricorso di non averla accolta, considerandola non presentata.

61      Ai sensi dell’art. 78 bis del regolamento n. 40/94, la parte di un procedimento dinanzi all’UAMI che non ha osservato un termine può ottenere la prosecuzione del procedimento su richiesta, a condizione che, nel momento di presentazione della stessa, l’atto omesso sia stato compiuto. La richiesta è ricevibile solo se viene presentata entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell’inosservanza, e non è considerata presentata se non dopo il pagamento di una tassa di prosecuzione del procedimento.

62      La regola 96, n. 1, del regolamento n. 2868/95 stabilisce che il termine di un mese per fornire una traduzione nella lingua processuale di un documento originario redatto in un’altra lingua comincia a decorrere dalla data di deposito di quest’ultimo. Ai sensi della regola 70, n. 4, del regolamento n. 2868/95, quando un termine è di uno o più mesi, esso scade nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza.

63      Nel caso di specie, è pacifico che il ricorso, nella versione in inglese, è stato proposto tramite telecopia inviata all’UAMI il 6 gennaio 2006. Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente considerato che il termine di un mese per il deposito della traduzione del ricorso nella lingua processuale era scaduto il 6 febbraio 2006.

64      Dato che il termine non osservato è scaduto il 6 febbraio 2006, la richiesta di prosecuzione del procedimento avrebbe dovuto essere presentata, e si sarebbe dunque dovuto autorizzare il pagamento della tassa, entro il 6 aprile 2006. Orbene, la richiesta di prosecuzione del procedimento e la traduzione del ricorso nella lingua processuale non sono state presentate ed il pagamento della tassa è stato autorizzato soltanto il 7 aprile 2006.

65      Pertanto, considerando che la richiesta di prosecuzione del procedimento era ritenuta non presentata, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di diritto.

66      Tale constatazione non è inficiata dall’argomento della ricorrente secondo cui la data di decorrenza del termine di un mese sarebbe il 9 gennaio 2006 invece del 6 gennaio 2006, giorno in cui è stata ricevuta la telecopia del ricorso. Detta tesi si basa sulle regole relative alla scadenza del termine in casi particolari, che non si applicano alla fattispecie. Infatti, è la regola 70, n. 2, del regolamento n. 2868/95, concernente il momento di decorrenza dei termini in caso di notifica, che deve essere applicata. Essa prevede che si consideri evento rilevante il ricevimento del documento notificato. Peraltro, la regola 79 del regolamento n. 2868/95 dispone che qualsiasi comunicazione inviata all’UAMI può essere trasmessa tramite telecopia, e rinvia alla regola 80 dello stesso regolamento, che considera come data di riferimento quella di ricevimento della telecopia. Pertanto, trattandosi dell’invio di una comunicazione indirizzata all’UAMI tramite telecopia, l’evento da cui inizia a decorrere il termine è il ricevimento, da parte dell’UAMI, di questa telecopia, indipendentemente dal fatto che la data di ricevimento corrisponda ad un giorno festivo.

67      Ne consegue che il presente motivo deve essere respinto.

 Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 78 del regolamento n. 40/94

 Argomenti delle parti

68      La ricorrente afferma che la comunicazione di un’irregolarità relativa alla lingua del ricorso può essere fatta validamente solo per iscritto, poiché la data di una trasmissione informale nel corso di una conversazione telefonica non può essere considerata quella relativa alla cessazione dell’inosservanza da cui inizia a decorrere il termine per presentare una richiesta di restitutio in integrum. Dato che l’irregolarità relativa alla lingua del ricorso non è stata comunicata per iscritto alla ricorrente, l’inosservanza non sarebbe mai cessata e la richiesta di restitutio in integrum non potrebbe essere considerata tardiva.

69      L’UAMI e l’interveniente sostengono che, nella fattispecie, l’inosservanza è cessata, al più tardi, il 22 marzo 2006, quando uno dei rappresentanti della ricorrente è stato informato telefonicamente dell’irregolarità relativa alla lingua del ricorso. Il termine di due mesi, di cui all’art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94, sarebbe scaduto entro il 22 maggio 2006. La richiesta di restitutio in integrum, quindi, sarebbe stata presentata con un giorno di ritardo, il 23 maggio 2006. Pertanto, la commissione di ricorso avrebbe giustamente considerato non presentata la richiesta di restitutio in integrum.

 Giudizio del Tribunale

70      Ai sensi dell’art. 78, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, una richiesta di restitutio in integrum deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell’inosservanza all’origine del mancato rispetto di un termine che ha come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso. La richiesta deve essere motivata e indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno ed è considerata presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata pagata.

71      Nella fattispecie, l’inosservanza all’origine del mancato rispetto del termine di presentazione del ricorso nella lingua processuale della decisione che ha formato oggetto del ricorso, come affermato dalla ricorrente nella richiesta di restitutio in integrum, consiste nell’ignoranza da parte dei suoi rappresentanti del fatto che il ricorso era stato spedito all’UAMI il 6 gennaio 2006 nella versione inglese. La richiesta di restitutio in integrum è stata presentata il 23 maggio 2006.

72      Il 22 marzo 2006, nel corso di una conversazione telefonica tra un agente dell’UAMI e uno dei rappresentanti della ricorrente, quest’ultimo è stato informato dell’irregolarità relativa alla lingua del ricorso, come affermato dall’UAMI in una nota interna del 24 marzo 2006 e dalla ricorrente nella richiesta.

73      Durante l’udienza, la ricorrente ha affermato di dubitare che tale conversazione possa costituire la cessazione dell’inosservanza e ha sostenuto che questa sarebbe avvenuta piuttosto il 27 aprile 2006, nel corso di una conversazione telefonica tra il relatore della commissione di ricorso e uno dei rappresentanti della ricorrente.

74      Questa affermazione, anche supponendo che sia ricevibile, non può essere accolta.

75      Infatti, dalle suddette affermazioni concordi dell’UAMI e della ricorrente riguardo alla conversazione telefonica del 22 marzo 2006 risulta che la ricorrente è stata informata dell’irregolarità relativa alla lingua del ricorso proprio durante tale conversazione. Inoltre, dal fascicolo amministrativo emerge che la prima delle due lettere inviate da uno dei rappresentanti della ricorrente all’agente dell’UAMI il 7 aprile 2006 si riferisce alla loro conversazione telefonica e al fatto che questa verteva sulla comunicazione dell’UAMI del 18 gennaio 2006 che non era stata ricevuta dalla ricorrente. Considerando che detta comunicazione di una pagina riguardava esclusivamente l’irregolarità relativa alla lingua del ricorso, è ragionevole dedurne che l’irregolarità in questione sia stata richiamata durante tale conversazione telefonica. Inoltre, la seconda lettera del 7 aprile 2006, inviata immediatamente dopo la prima, indica che un nuovo ricorso redatto in tedesco è stato trasmesso per precauzione, tenuto conto dell’irregolarità relativa alla lingua del ricorso, sostenuta dall’UAMI.

76      Ne consegue che la commissione di ricorso ha potuto legittimamente considerare che l’inosservanza all’origine del mancato rispetto del termine, come affermato dalla ricorrente, era cessata, al più tardi, il 22 marzo 2006 e, dunque, che il termine di due mesi, previsto dall’art. 78 del regolamento n. 40/94, era scaduto, al più tardi, il 22 maggio 2006.

77      Questa constatazione non è inficiata dall’argomento della ricorrente secondo cui il termine previsto dall’art. 78 del regolamento n. 40/94 inizia a decorrere solo a partire dal momento in cui l’UAMI notifica per iscritto l’irregolarità relativa alla lingua del ricorso. Tale comunicazione per iscritto, infatti, non è prevista dall’art. 78 del regolamento n. 40/94. Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che l’UAMI non è tenuto ad informare la parte interessata delle irregolarità nel procedimento e che, pertanto, questa comunicazione da parte dell’UAMI non può influire sul momento di decorrenza del termine impartito per presentare una richiesta di restitutio in integrum (sentenza BECKETT EXPRESSION, cit., punto 41).

78      Pertanto, dato che il pagamento della tassa è stato autorizzato soltanto il 23 maggio 2006, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare non presentata la richiesta di restitutio in integrum.

79      In ogni caso, ai sensi dell’art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94, la restitutio in integrum è subordinata anche alla condizione che sia stata impiegata tutta la diligenza dovuta nelle circostanze. Anche supponendo che, come affermato dalla ricorrente, l’errore nell’invio del ricorso, commesso da una segretaria e di cui i rappresentanti della ricorrente non erano a conoscenza, costituisca un’inosservanza ai sensi dell’art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94, la ricorrente era tenuta a dimostrare dinanzi alla commissione di ricorso di aver impiegato la diligenza dovuta nelle circostanze. Tuttavia, nessun elemento di prova è stato presentato dalla ricorrente a questo proposito. La commissione di ricorso, pertanto, non ha commesso alcun errore di diritto nel concludere che non era stato dimostrato che la ricorrente avesse impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze.

80      Ne consegue che il presente motivo deve essere respinto e, quindi, il ricorso in toto.

 Sulle spese

81      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd è condannata alle spese.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 settembre 2008.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      V. Tiili


* Lingua processuale: il tedesco.