Language of document : ECLI:EU:T:2008:420

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

8 ottobre 2008 (*)

«Recupero di dazi all’importazione – Zucchero originario della Croazia – Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Buona fede»

Nella causa T‑51/07,

Agrar-Invest-Tatschl GmbH, con sede in St. Andrä im Lavanttal (Austria), rappresentata dai sigg. U. Schrömbges e O. Wenzlaff, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra A. Alcover San Pedro e dal sig. S. Schønberg, in qualità di agenti, assistiti dal sig. B. Wägenbaur, avocat,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 4 dicembre 2006, C (2006) 5789 def.,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. N. Wahl e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 aprile 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La ricorrente contesta la decisione della Commissione 4 dicembre 2006, C (2006) 5789 def. (in prosieguo: la «decisione impugnata»), indirizzata alla Repubblica d’Austria, nella parte in cui la Commissione stabilisce, da un lato, che occorre procedere alla contabilizzazione a posteriori di dazi all’importazione per un importo di EUR 110 937,60 dovuti dalla ricorrente, l’Agrar-Invest-Tatschl GmbH, per l’importazione di zucchero originario della Croazia e, dall’altro, che uno sgravio di tali dazi non è giustificato.

 Contesto normativo

2        L’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «CDC»), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700 (GU L 311, pag. 17), prevede quanto segue:

«Eccetto i casi di cui all’art. 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:

a)      (…)

b)      l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

Quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli inesatto, costituisce, ai sensi del primo comma, un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto.

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale.

La buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione europea abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario».

3        L’art. 239 del CDC ha il seguente tenore:

«1.      Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:

–        da determinarsi secondo la procedura del comitato;

–        dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.

2.      Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi».

 Fatti

4        La ricorrente è un’impresa austriaca specializzata nel commercio di prodotti agricoli. Tra il 20 settembre 2001 e l’8 agosto 2002, essa ha realizzato 76 operazioni di importazione di zucchero originario della Croazia. Le importazioni nn. 1‑67 non sono interessate dal presente ricorso. La controversia verte unicamente sulla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione per le nove operazioni indicate con i nn. 68‑76 (in prosieguo: le «importazioni controverse»), nonché sullo sgravio di cui esse potrebbero essere oggetto. Tali importazioni sono state effettuate tra il 1° luglio e l’8 agosto 2002.

5        Le importazioni controverse sono state realizzate sulla base dell’«[a]ccordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra» (GU 2001, L 330, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo interinale»). Tale accordo prevede, in particolare, un trattamento preferenziale per lo zucchero originario della Croazia, a condizione che le autorità croate rilascino un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (in prosieguo: il «certificato EUR.1»), che deve esser presentato alle autorità doganali del paese di importazione.

6        In data 2 aprile 2002 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha informato la Commissione che sulle importazioni preferenziali di zucchero provenienti da alcuni paesi dei Balcani occidentali gravava il sospetto dell’utilizzo di certificati d’origine falsi.

7        In data 26 giugno 2002, mediante un «avviso agli importatori» (GU 2002, C 152, pag. 14), la Commissione ha segnalato la sussistenza di fondati dubbi in ordine alla corretta applicazione dei regimi preferenziali concessi allo zucchero originario, in particolare, della Croazia. Nell’avviso la Commissione ha inoltre affermato che le importazioni preferenziali di zucchero originario della Croazia e di altri paesi dei Balcani erano aumentate significativamente, malgrado che ancora nel recente passato i paesi interessati avessero accusato un deficit della produzione di zucchero. La Commissione ha pertanto invitato gli operatori comunitari a prendere tutte le precauzioni necessarie, dal momento che l’immissione in libera pratica delle merci in questione poteva determinare l’insorgere di un’obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità.

8        Tutte le importazioni controverse sono state effettuate dopo la pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta ufficiale.

9        Su richiesta dell’amministrazione doganale austriaca, le autorità doganali croate hanno proceduto, tra il 23 luglio 2002 e il 16 settembre 2003, ad un controllo a posteriori dei certificati EUR.1 presentati dalla ricorrente per le importazioni controverse, come previsto dall’art. 32 del protocollo n. 4 dell’accordo interinale.

10      In esito a tali controlli, l’amministrazione doganale croata ha confermato, in data 18 febbraio 2003, l’autenticità ed esattezza dei certificati EUR.1 rilasciati per le importazioni controverse nn. 68‑72 e, in data 16 settembre 2003, quella dei certificati relativi alle importazioni controverse nn. 73‑76.

11      Dopo la pubblicazione dell’avviso agli importatori l’OLAF ha condotto in Grecia analisi su zucchero di asserita origine croata e ha scoperto che questo era composto da una miscela di zucchero di barbabietola e di zucchero di canna, ciò che ne escludeva qualsiasi origine croata. In data 28 ottobre 2002 l’OLAF ha informato di ciò gli Stati membri.

12      Nel giugno 2003 l’OLAF ha svolto un’indagine presso il produttore croato di zucchero IPK Tvornica Šećera Osijek d.o.o. e ha constatato che tale impresa, presso la quale la ricorrente aveva acquistato dello zucchero, utilizzava per la sua produzione anche zucchero di canna importato, senza che fosse possibile distinguere i vari lotti di zucchero gli uni dagli altri.

13      Le autorità croate di conseguenza hanno revocato tutti i certificati EUR.1 rilasciati tra il 14 settembre 2001 e il 17 settembre 2002. In data 30 giugno 2004 le autorità austriache hanno informato gli importatori interessati della revoca dei certificati.

14      In seguito a tale revoca, in data 9 agosto 2004, l’autorità doganale austriaca competente ha inviato alla ricorrente un avviso di recupero a posteriori di dazi per l’importo di EUR 916 807,21.

15      La ricorrente ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice austriaco competente ed ha richiesto la non contabilizzazione a posteriori dell’importo dei dazi oggetto dell’avviso di riscossione, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, o, in subordine, il loro sgravio a norma dell’art. 239 del CDC.

16      Con lettera datata 1º giugno 2005, la Repubblica d’Austria ha chiesto alla Commissione di decidere se, in forza degli articoli sopramenzionati, nel caso della ricorrente fosse giustificato rinunciare alla contabilizzazione a posteriori dell’importo dei dazi all’importazione e, in subordine, di decidere se lo sgravio di tali dazi fosse consentito.

17      Nella decisione impugnata la Commissione ha affermato che era necessario rinunciare alla contabilizzazione a posteriori dei dazi relativi alle importazioni nn. 1‑67, ma ha negato la possibilità di soprassedere alla contabilizzazione a posteriori, nonché quella di concedere uno sgravio, per le importazioni controverse, quindi per un importo complessivo di EUR 110 937,60.

18      In sostanza la Commissione ha affermato che le competenti autorità croate sapevano o, almeno, avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non rispettavano le condizioni richieste per poter beneficiare del trattamento preferenziale previsto dall’accordo interinale e, quindi, erano incorse in un errore ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC. Tuttavia, considerato che un avviso agli importatori era stato pubblicato in data 26 giugno 2002, la ricorrente non poteva, a giudizio della Commissione, invocare la propria buona fede in relazione alle importazioni realizzate dopo tale data. La circostanza che le autorità croate avessero confermato la validità di taluni certificati EUR.1 dopo la pubblicazione dell’avviso non avrebbe avuto a tal proposito alcuna rilevanza. Infatti, sempre secondo la Commissione, la ricorrente era cosciente dei rischi che correva nel momento in cui realizzava le importazioni controverse e la conferma della validità dei certificati in oggetto non poteva far sorgere in essa a posteriori un legittimo affidamento, a meno di voler privare di ogni significato l’art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del CDC.

 Procedimento e conclusioni delle parti

19      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2007, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

20      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

21      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 2 aprile 2008.

22      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 1, n. 2, e l’art. 1, n. 3, della decisione impugnata;

–        ordinare alla Commissione di decidere che non si deve procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione per un ammontare di EUR 110 937,60 sulle importazioni controverse;

–        in subordine al secondo capo delle conclusioni, ordinare alla Commissione di decidere che si deve procedere allo sgravio dei dazi all’importazione per un ammontare di EUR 110 937,60 sulle importazioni controverse.

23      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

24      A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce in sostanza che la decisione impugnata ha violato gli artt. 220, n. 2, lett. b), e 239 del CDC, laddove la Commissione ha negato la possibilità di soprassedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi relativi alle importazioni controverse e/o di accordare lo sgravio di tali dazi.

 Sulla ricevibilità del secondo e del terzo capo delle conclusioni

 Argomenti delle parti

25      Pur non sollevando formalmente un’eccezione di irricevibilità, la Commissione afferma che non compete al giudice comunitario, nell’ambito del suo controllo di legittimità, rivolgere ordini agli organi o alle istituzioni o sostituirsi ad esse. Di conseguenza, il secondo e il terzo capo delle conclusioni, che mirano a obbligare la Commissione a compiere determinati atti, sarebbero irricevibili.

26      All’udienza la ricorrente ha ribadito tuttavia le sue conclusioni affermando che, nel caso di specie, la Commissione non gode di un potere discrezionale e che, pertanto, non sussiste alcuna ragione per cui il Tribunale, una volta riconosciuta l’illegittimità della decisione impugnata, non possa ordinare alla Commissione di adottare una decisione conforme alle conclusioni del suo ricorso.

 Giudizio del Tribunale

27      Secondo una giurisprudenza consolidata, il Tribunale non è competente a rivolgere ordini alle istituzioni comunitarie (v., in questo senso, sentenza della Corte 9 giugno 1983, causa 225/82, Verzyck/Commissione, Racc. pag. 1991, punto 19; ordinanza del Tribunale 12 novembre 1996, causa T‑47/96, SDDDA/Commissione, Racc. pag. II‑1559, punto 45). Infatti, conformemente all’art. 231 CE, il Tribunale ha unicamente la possibilità di annullare l’atto impugnato. Spetta poi all’istituzione interessata, ai sensi dell’art. 233 CE, prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del Tribunale comporta (v., in questo senso, sentenze del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T‑74/92, Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II‑115, punto 75, e 9 settembre 1999, causa T‑127/98, UPS Europe/Commissione, Racc. pag. II‑2633, punto 50).

28      Per quanto riguarda l’argomento concernente la mancanza di un potere discrezionale in capo alla Commissione, è opportuno aggiungere che tale limitazione del controllo di legittimità vale per tutti i settori di contenzioso che il Tribunale è competente a conoscere (sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, causa T‑204/99, Mattila/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2265, punto 26, confermata dalla sentenza della Corte 22 gennaio 2004, causa C‑353/01 P, Mattila/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑1073, punto 15).

29      Pertanto, il secondo e il terzo capo delle conclusioni sono irricevibili.

 Sulla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione

 Argomenti delle parti

30      La ricorrente osserva che, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, non si procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione quando, in primo luogo, l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore della stessa autorità doganale, in secondo luogo, tale errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e, in terzo luogo, sono state rispettate tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

31      Nel caso di specie, la questione centrale sarebbe quella di determinare se la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso agli importatori, in data 26 giugno 2002, abbia fatto venir meno la buona fede della ricorrente in merito all’autenticità e all’esattezza dei certificati EUR.1 presentati per le importazioni controverse.

32      Secondo la ricorrente, la Commissione trascura il fatto che successivamente alla pubblicazione dell’avviso agli importatori e in ragione della stessa le autorità doganali austriache hanno indirizzato alle omologhe autorità croate richieste di controllo sul gruppo di certificati EUR.1 presentati per le importazioni controverse.

33      Di conseguenza, la buona fede della ricorrente non riguarderebbe l’autenticità e l’esattezza dei certificati EUR.1 rilasciati per le importazioni controverse. La buona fede in merito a tali elementi sarebbe venuta meno per effetto dell’avviso agli importatori. In compenso, però, la buona fede non sarebbe stata esclusa con riferimento alla conferma a posteriori dei certificati EUR.1 a seguito della procedura di controllo svolta dall’amministrazione doganale croata, procedura che sarebbe stata avviata proprio a causa dell’avviso agli importatori.

34      Infatti, l’art. 220, n. 2, lett. b), ultimo comma, del CDC non escluderebbe in generale la buona fede del debitore sotto ogni aspetto, ma unicamente quella riguardante l’autenticità e l’esattezza delle prove dell’origine depositate al momento dell’importazione di prodotti che beneficiano di un regime preferenziale.

35      Dunque, secondo la ricorrente, se l’operatore economico adotta misure supplementari per assicurarsi dell’autenticità e dell’esattezza del certificato per l’applicazione del regime preferenziale, e tali misure portano al risultato che il certificato è autentico ed esatto nel merito, allora la sua buona fede è ripristinata. Tale buona fede non riguarderebbe il solo certificato a scopo preferenziale che l’operatore ha presentato inizialmente, ma tale certificato in collegamento con la conferma successiva della sua validità e della sua esattezza ottenuta mediante un controllo che indica che le condizioni di rilascio del certificato d’origine sono state rispettate.

36      A tal riguardo, la ricorrente richiama anche il tenore letterale dell’avviso agli importatori che invitava gli operatori economici «[ad] adottare tutte le precauzioni necessarie». La Commissione avrebbe in tal modo indicato che i certificati iniziali per l’applicazione del regime preferenziale non erano più validi e che si aspettava che gli operatori economici adottassero misure supplementari per garantire la loro validità e la loro esattezza.

37      Quindi, dopo la conferma, da parte dell’amministrazione doganale croata, dell’autenticità e dell’esattezza dei certificati per l’applicazione del regime preferenziale, la buona fede degli operatori economici in merito all’autenticità e all’esattezza di detti certificati sarebbe stata ripristinata.

38      Nella sua replica la ricorrente precisa che, se in forza della pubblicazione dell’avviso essa effettivamente non era in buona fede al momento delle importazioni controverse, nel caso di specie ciò che assume rilievo preminente è la procedura di controllo a posteriori, il cui esito positivo permette di ripristinare la sua buona fede.

39      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

40      Ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, non si procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi risultanti da un’obbligazione doganale quando sono rispettate cumulativamente le seguenti condizioni (v., in questo senso, sentenza della Corte 22 giugno 2006, causa C‑419/04, Conseil général de la Vienne, Racc. pag. I‑5645, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata):

–        l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale;

–        tale errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore;

–        quest’ultimo ha agito in buona fede;

–        tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana sono state rispettate.

41      Nel caso di specie le parti controvertono sulla condizione relativa alla buona fede della ricorrente. Infatti, il soddisfacimento di tale condizione potrebbe risultare escluso in considerazione degli effetti giuridici dell’avviso agli importatori.

42      Occorre osservare in proposito che il tenore letterale dell’art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del CDC è chiaro ed inequivocabile. Esso dispone che il debitore non può invocare la propria buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori indicante l’esistenza di fondati dubbi, e non prevede la possibilità che il debitore dimostri la propria buona fede adottando misure supplementari al fine di assicurare l’autenticità e l’esattezza dei certificati per l’applicazione del regime preferenziale. Tale formulazione è stata introdotta nel CDC dal regolamento n. 2700/2000, il cui undicesimo ‘considerando’ ha il seguente tenore:

«il debitore può invocare la buona fede se può dimostrare di aver dato prova di diligenza, a meno che non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso che segnala fondati dubbi».

43      Inoltre, come rilevato dalla Commissione, l’esclusione assoluta della buona fede in caso di pubblicazione di un avviso agli importatori garantisce un elevato grado di certezza del diritto.

44      Si deve osservare che l’avviso agli importatori nel caso di specie non fa in alcun modo riferimento all’art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del CDC e non è particolarmente esplicito in merito agli effetti giuridici che produce. Non precisa, in particolare, se la sua pubblicazione comporti l’impossibilità per gli importatori di invocare la propria buona fede. Dopo aver rilevato la sussistenza di un dubbio fondato in merito alla corretta applicazione dei regimi preferenziali accordati allo zucchero originario in particolare della Croazia, la Commissione si limita a constatare che «[s]i [invitano] pertanto gli operatori comunitari (…) [ad] adottare tutte le precauzioni necessarie».

45      All’udienza la Commissione ha ammesso che non è escluso che, in circostanze eccezionali, essa possa vedersi indotta a temperare la sua posizione in merito all’effetto assoluto di un avviso agli importatori, nel caso in cui un operatore economico affermi di aver proceduto – in seguito alla pubblicazione di un tale avviso, ma precedentemente all’importazione – a misure supplementari di verifica che hanno confermato l’origine delle merci.

46      Tuttavia, non occorre esaminare se, e a quali condizioni, una tale eccezione sia possibile, poiché, in ogni caso, la ricorrente non ha agito in buona fede nel caso di specie.

47      Nella sua replica la ricorrente ammette infatti esplicitamente che al momento delle importazioni controverse essa non era in buona fede in virtù dell’avviso agli importatori. La ricorrente certo afferma che la sua buona fede è stata «ripristinata» dalla conferma a posteriori dell’autenticità e dell’esattezza dei certificati EUR.1 in seguito alla procedura di controllo svolta dall’amministrazione doganale croata. Tuttavia, l’art. 220, n. 2, lett. b), quarto comma, del CDC stabilisce che il debitore può invocare la sua buona fede soltanto «qualora [egli] possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale». Consegue da tale disposizione che il debitore deve obbligatoriamente essere stato in buona fede durante il periodo delle operazioni commerciali interessate. Quindi, la data determinante quando si prende in considerazione la buona fede del debitore è quella dell’importazione.

48      Tuttavia, nelle sue memorie difensive la ricorrente non ha fornito alcuna informazione in merito alle misure che essa avrebbe adottato prima o, al più tardi, contemporaneamente alla realizzazione delle singole importazioni controverse al fine di assicurarsi, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), quarto comma, del CDC, che – malgrado la pubblicazione dell’avviso agli importatori – fossero state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale delle merci.

49      Al contrario, affermando che la sua buona fede è stata «ripristinata» dai controlli a posteriori, la ricorrente implicitamente conferma di non essere stata in buona fede fino al momento in cui tali controlli a posteriori hanno affermato l’autenticità e l’esattezza dei certificati EUR.1 rilasciati per le importazioni controverse, vale a dire fino ad alcuni mesi dopo che le importazioni erano state realizzate.

50      Quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui, per quanto concerne la sua buona fede riguardo all’autenticità e all’esattezza dei certificati EUR.1 relativi alle importazioni controverse, ciò che conta è la procedura di controllo a posteriori, e non la procedura originale di importazione, dato che l’esito positivo della prima permetterebbe di «ripristinare» la sua buona fede, è sufficiente constatare che tale affermazione non trova alcun riscontro nell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC.

51      Infatti, anche supponendo che la ricorrente fosse stata in buona fede in merito all’esito dei controlli a posteriori, resta il fatto che non era in buona fede «per la durata delle operazioni commerciali in questione». Orbene, la ricorrente non può sostenere che la sua buona fede sia stata in qualche modo ripristinata retroattivamente in forza di eventi successivi alle dette importazioni. In realtà, la nozione di buona fede «in merito all’autenticità ed esattezza dei certificati preferenziali controllati e confermati a posteriori» è priva di senso.

52      Di conseguenza si deve respingere la domanda di annullamento dell’art. 1, n. 2, della decisione impugnata.

 Sul diniego di accordare uno sgravio dei dazi all’importazione

 Argomenti delle parti

53      Quanto al diniego di accordare lo sgravio a posteriori dei dazi ai sensi dell’art. 239 del CDC, la ricorrente rinvia nel suo atto introduttivo, e unicamente nell’ambito del terzo capo delle sue conclusioni, alle «considerazioni che precedono», senza fornire maggiori precisazioni.

54      La Commissione fa osservare che le condizioni per la concessione di uno sgravio dei dazi all’importazione, previste all’art. 239 del CDC, sono diverse dalle condizioni previste dall’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC. Tuttavia, invece di dimostrare che nel caso di specie le condizioni stabilite dall’art. 239 del CDC sono soddisfatte, la ricorrente rinvierebbe sommariamente e senza chiarimenti più dettagliati agli argomenti da essa svolti in merito all’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC. È dubbio quindi, secondo la Commissione, che l’atto introduttivo della ricorrente soddisfi sul punto i presupposti stabiliti dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale. In ogni caso, l’esposizione dalla ricorrente non sarebbe concludente, e questo sarebbe sufficiente perché essa non venga accolta, dato che l’art. 220, n. 2, e l’art. 239 del CDC sono due disposizioni distinte e che dunque le loro condizioni di applicazione divergono.

 Giudizio del Tribunale

55      Occorre in primo luogo rilevare che gli argomenti atti ad essere invocati a sostegno del terzo capo delle conclusioni, del quale si è constatata l’irricevibilità, sarebbero pertinenti anche nel contesto del primo capo delle conclusioni, nella parte in cui è inteso all’annullamento dell’art. 1, n. 3, della decisione impugnata, ai termini del quale lo sgravio dei dazi all’importazione ai sensi dell’art. 239 del CDC non è nel caso di specie giustificato.

56      Tuttavia si deve necessariamente constatare che la ricorrente non motiva ulteriormente la sua richiesta. Essa si limita a richiamare nel suo atto introduttivo le osservazioni svolte in merito all’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC. Neppure nella sua replica la ricorrente approfondisce la propria analisi al riguardo. Nel corso dell’udienza, essa ha segnalato che un’ispezione delle dogane aveva avuto luogo in occasione di ogni importazione e ha affermato che dei campioni erano stati prelevati in tale contesto e inviati al servizio austriaco di verifica tecnica. Secondo la ricorrente, tale servizio ha accertato che si trattava al 100% di zucchero di barbabietola, confermando così l’origine croata dello zucchero.

57      Conformemente alle disposizioni dell’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura, queste ultime offerte di prova non possono però esser prese in considerazione. Infatti, le parti possono, ai sensi di tale disposizione, proporre mezzi di prova a sostegno della loro argomentazione nella replica e nella controreplica, ma il Tribunale non accetta il deposito di mezzi di prova dopo la controreplica se non in circostanze eccezionali, ovverosia se chi propone la prova non poteva disporre delle prove in questione prima della chiusura della fase scritta del procedimento o se le produzioni di prova tardive della controparte giustificano un completamento del fascicolo così da garantire il rispetto del principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale 21 aprile 2004, causa T‑172/01, M/Corte di giustizia, Racc. pag. II‑1075, punto 44). In ogni caso l’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura dispone che le parti devono giustificare il ritardo nella presentazione dei loro mezzi di prova. Orbene, la ricorrente, pur avendo ammesso all’udienza di non avere evocato tali circostanze nel corso della fase scritta del procedimento, non ha addotto alcuna giustificazione per tale ritardo. Di conseguenza, non si può tenere conto di tali offerte di prova.

58      Per quanto concerne il rinvio nell’ambito dell’atto introduttivo alle argomentazioni relative all’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, occorre osservare che, se è vero che tale disposizione persegue lo stesso fine dell’art. 239 del CDC, le due disposizioni però non coincidono. Il primo articolo, infatti, ha una finalità più limitata rispetto al secondo, avendo unicamente lo scopo di tutelare il legittimo affidamento del debitore quanto alla fondatezza di tutti gli elementi che giustificano la decisione di procedere o meno ad una contabilizzazione a posteriori dei diritti doganali. Per contro, l’art. 239 del CDC rappresenta una clausola generale di equità (v., in questo senso, in relazione alle disposizioni equivalenti in vigore all’epoca, sentenza della Corte 14 maggio 1996, cause riunite C‑153/94 e C‑204/94, Faroe Seafood e a., Racc. pag. I‑2465, punto 87; sentenza del Tribunale 19 febbraio 1998, causa T‑42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. pag. II‑401, punti 136‑139).

59      Pertanto, l’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC e l’art. 239 del CDC sono due disposizioni distinte i cui criteri di applicazione sono differenti. Stanti tali premesse, in applicazione dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, la ricorrente non può limitarsi a richiamare gli argomenti che si riferiscono all’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC al fine di motivare le proprie conclusioni in merito all’art. 239 del CDC.

60      Ne consegue che la domanda di annullamento dell’art. 1, n. 3, della decisione impugnata dev’essere respinta in quanto irricevibile.

61      Poiché nessuno dei motivi dedotti è stato accolto, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza.

 Sulle spese

62      Ai termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in tal senso, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Agrar-Invest-Tatschl GmbH è condannata alle spese.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 ottobre 2008.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. E. Martins Ribeiro


* Lingua processuale: il tedesco.