Language of document : ECLI:EU:T:2021:851

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

1° dicembre 2021 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Steirisches Kürbiskernöl g. g. A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE – Impedimento alla registrazione assoluto – Marchio contenente distintivi, emblemi o stemmi – Emblema di uno dei settori di azione dell’Unione – Indicazioni geografiche protette – Articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Nella causa T‑700/20,

Gabriele Schmid, residente in Halbenrain (Austria), rappresentata da A. Ginzburg, avvocato,

ricorrente

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Hanf e M. Eberl, in qualità di agenti,

convenuto

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, con sede in Graz (Austria), rappresentata da I. Hödl, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2020 (procedimento R 2186/2019-4), riguardante un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark e la sig.ra Schmid,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da A. Kornezov, presidente, K. Kowalik-Bańczyk e D. Petrlík (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2020,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 gennaio 2021,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° febbraio 2021,

in seguito all’udienza dell’8 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        L’8 luglio 2011 la sig.ra Gabriele Schmid, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

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3        Il prodotto per il quale è stata chiesta la registrazione rientra nella classe 29 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrisponde alla seguente descrizione: «Olio di semi di zucca, conforme all’indicazione geografica protetta “olio di semi di zucca della Stiria”».

4        La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2011/207, del 2 novembre 2011. Tale marchio è stato registrato il 9 febbraio 2012 con il numero 010108454.

5        Il 1° marzo 2018 l’interveniente, la Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Camera regionale dell’agricoltura e della silvicoltura della Stiria, Austria), ha presentato una domanda di nullità contro detto marchio. I motivi della domanda di dichiarazione di nullità invocati dall’interveniente sono quelli indicati nell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere da h) a j), di tale regolamento.

6        Per quanto riguarda il motivo di nullità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, l’interveniente ha fatto valere il simbolo dell’Unione europea per le «indicazioni geografiche protette» nella sua versione in lingua tedesca (in prosieguo: il «simbolo IGP»), previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), e che si presenta come segue:

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7        Con decisione del 26 luglio 2019, la divisione di annullamento ha annullato il marchio contestato.

8        Il 26 settembre 2019 la ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, contro la decisione della divisione di annullamento.

9        Con decisione del 23 settembre 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso, ritenendo che il marchio contestato fosse stato registrato in violazione delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento 2017/1001 e che esso, in applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, dovesse essere annullato.

 Conclusioni delle parti

10      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

11      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

12      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        in caso di accoglimento della domanda della ricorrente, rinviare la causa dinanzi all’EUIPO;

–        condannare la ricorrente a rimborsarle le spese relative al procedimento dinanzi all’EUIPO e dinanzi al Tribunale.

 In diritto

13      Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione di cui trattasi, ossia l’8 luglio 2011, che è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40, e sentenza del 23 aprile 2020, Gugler France/Gugler e EUIPO, C‑736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza ivi citata).

14      Nella fattispecie, la domanda di registrazione del marchio contestato è stata presentata l’8 luglio 2011, vale a dire in vigenza del regolamento n. 207/2009. Pertanto, i fatti di causa sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali di tale regolamento.

15      Di conseguenza, per quanto concerne le norme sostanziali, i riferimenti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), e all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 fatti dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti devono essere intesi come riferimenti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), e all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, poiché tali due disposizioni hanno un contenuto identico a quelle del regolamento 2017/1001 summenzionate.

16      Ai punti da 20 a 23 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 si applicasse agli emblemi che evocano uno solo dei settori di azione dell’Unione, sebbene l’emblema relativo a tale azione riguardi unicamente alcuni Stati membri. Ai punti da 24 a 26 di tale decisione, da un lato, essa ha considerato che, adottando il regolamento n. 1151/2012, l’Unione aveva esercitato la sua competenza esclusiva per tutelare le indicazioni geografiche protette e che il simbolo IGP presentava quindi un interesse pubblico particolare ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009. Dall’altro, essa ha rilevato che il segno del marchio contestato comprendeva tale simbolo nella sua totalità e che né il diritto né l’obbligo di utilizzare detto simbolo includevano il diritto di ottenerne la tutela come elemento di un marchio. La commissione di ricorso ne ha dedotto, al punto 27 della suddetta decisione, che il marchio contestato era stato registrato in violazione di tale disposizione e che esso, di conseguenza, doveva essere annullato.

17      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva un motivo unico, relativo alla violazione da parte della commissione di ricorso dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), di tale regolamento.

18      Essa sostiene che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 osta alla registrazione di un marchio solo qualora quest’ultimo comprenda un simbolo di un’organizzazione internazionale intergovernativa che possa indurre il pubblico in errore circa il nesso esistente tra, da un lato, il titolare o l’utilizzatore di tale marchio e, dall’altro, l’autorità alla quale detto simbolo rinvia. Orbene, tale condizione non sarebbe soddisfatta nel caso di specie. In ogni caso, la decisione impugnata non sarebbe motivata al riguardo.

19      L’EUIPO considera che l’argomento della ricorrente debba essere respinto. In primo luogo, il simbolo IGP sarebbe già stato definito dalla normativa dell’Unione rilevante alla data in cui è stata chiesta la registrazione del marchio contestato. In secondo luogo, la ricorrente non contesterebbe la qualificazione del simbolo IGP come emblema che presenta un interesse pubblico particolare. In terzo luogo, il fatto di concedere, a titolo del diritto dei marchi, una protezione a un simbolo dell’Unione come il simbolo IGP sarebbe in contrasto con il sistema di protezione delle indicazioni di provenienza geografica istituito dall’Unione e potrebbe comprometterne il buon funzionamento.

20      Da parte sua, l’interveniente ritiene che il simbolo «IGP» presenti un interesse pubblico particolare e che non possa integrarsi in un marchio dell’Unione, poiché un’integrazione del genere non è stata autorizzata dall’autorità competente, ossia dalla Commissione europea. Essa fa altresì valere che detto simbolo domina il marchio contestato, che i consumatori non percepiscono tale simbolo come un simbolo simile a un marchio di qualità rilasciato dall’Unione e che il pubblico vedrà un collegamento tra questo marchio e l’Unione, tenuto conto del fatto che detto marchio è stato rilasciato dall’EUIPO.

21      Va ricordato che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 vieta la registrazione di marchi che includano distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), dello stesso regolamento [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2017/1001], ossia diversi da quelli degli Stati o delle organizzazioni internazionali intergovernative regolarmente comunicati agli Stati parti della convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «convenzione di Parigi»).

22      Secondo la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009, il divieto previsto da tale disposizione si applica quando, da un lato, il distintivo, l’emblema o lo stemma in questione presentano un interesse pubblico particolare e, dall’altro, l’autorità competente non ha autorizzato tale registrazione.

23      Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che tali condizioni sono integrate da una terza condizione, fermo restando che tutte queste condizioni sono cumulative. La terza condizione deriva da una lettura combinata dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), dello stesso regolamento.

24      Infatti, in base a quest’ultima disposizione, gli emblemi delle organizzazioni internazionali intergovernative regolarmente comunicati agli Stati parti della convenzione di Parigi sono protetti unicamente qualora, considerato nel suo insieme, il marchio contenente tale emblema suggerisca, nella mente del pubblico, un nesso tra, da un lato, il suo titolare o il suo utilizzatore e, dall’altro, l’organizzazione internazionale intergovernativa in questione, condizione che deriva direttamente dall’articolo 6 ter, paragrafo 1, lettera c), della convenzione di Parigi [v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2013, Kreyenberg/UAMI – Commissione (MEMBER OF €e euro experts), T‑3/12, EU:T:2013:364, punto 38].

25      Orbene, se la protezione conferita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 si applicasse anche nel caso in cui quest’ultima condizione non fosse soddisfatta, essa sarebbe superiore a quella che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento concede agli emblemi delle organizzazioni internazionali regolarmente comunicati agli Stati parti della convenzione di Parigi (sentenza del 10 luglio 2013, MEMBER OF €e euro experts, T‑3/12, EU:T:2013:364, punto 38).

26      Tuttavia, nulla indica che il legislatore dell’Unione abbia voluto conferire ai distintivi, agli emblemi o agli stemmi contemplati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 una tutela maggiore che non a quelli contemplati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), dello stesso regolamento, per cui l’estensione della tutela conferita dalla prima disposizione non può essere superiore a quella della tutela offerta dalla seconda disposizione (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, American Clothing Associates/UAMI e UAMI/American Clothing Associates, C‑202/08 P e C‑208/08 P, EU:C:2009:477, punto 80, e del 10 luglio 2013, MEMBER OF €e euro experts, T‑3/12, EU:T:2013:364, punto 39).

27      Pertanto, la tutela concessa ai distintivi, agli emblemi o agli stemmi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 è intesa ad applicarsi soltanto qualora, considerato nel suo insieme, il marchio che include siffatto distintivo, emblema o stemma sia idoneo a indurre il pubblico in errore in merito al nesso esistente tra, da un lato, il suo titolare o il suo utilizzatore e, dall’altro, l’autorità alla quale il distintivo, l’emblema o lo stemma di cui trattasi rinviano (sentenza del 10 luglio 2013, MEMBER OF €e euro experts, T‑3/12, EU:T:2013:364, punti 40 e 77).

28      È stato precisato, al riguardo, che, vista l’ampia formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento 207/2009, tale disposizione tutela anche i distintivi, gli emblemi o gli stemmi che, pur non designando l’insieme delle attività dell’Unione, presentano tuttavia un nesso speciale con una di tali attività. Infatti, la circostanza che un distintivo, un emblema o uno stemma siano collegati ad una delle attività dell’Unione è sufficiente a dimostrare che vi è un interesse pubblico alla loro tutela (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2013, MEMBER OF €e euro experts, T‑3/12, EU:T:2013:364, punto 44).

29      Ne consegue che la tutela conferita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 è applicabile, in particolare, allorché il marchio in questione induce il pubblico in errore sull’origine dei prodotti o dei servizi che esso designa, inducendolo a credere che essi provengano dall’autorità alla quale il distintivo, l’emblema o lo stemma di cui esso contiene una riproduzione o un’imitazione fanno rinvio. Tale tutela può anche applicarsi allorché il pubblico rischia di credere, a causa della presenza in detto marchio di siffatta riproduzione o imitazione di distintivo, di emblema o di stemma, che detti prodotti o servizi beneficino dell’approvazione o della garanzia dell’autorità alla quale tale emblema rinvia oppure che siano collegati in altro modo con tale autorità [sentenza del 10 luglio 2013, MEMBER OF €e euro experts, T‑3/12, EU:T:2013:364, punti 78 e 97; v. anche, per analogia, sentenza del 15 gennaio 2013, Welte-Wenu/UAMI – Commissione (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES), T‑413/11, non pubblicata, EU:T:2013:12, punto 61].

30      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare l’argomento formulato contro la decisione impugnata.

31      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha chiesto il rigetto del ricorso contro la decisione di annullamento del marchio contestato sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009, dichiarando che le due condizioni richiamate al punto 22 della presente sentenza erano soddisfatte.

32      Da un lato, essa ha considerato, al punto 24 della decisione impugnata, che il simbolo IGP presentava un interesse pubblico particolare in quanto doveva essere apposto sui prodotti corrispondenti a un’indicazione geografica protetta, circostanza che la ricorrente non contesta. Dall’altro, al punto 25 di tale decisione, essa ha rilevato che il marchio contestato comprendeva il simbolo IGP nella sua totalità e che la ricorrente non aveva dimostrato che la Commissione avesse autorizzato tale uso di detto simbolo ai sensi del diritto dei marchi, e tale autorizzazione non risultava nemmeno dal regolamento n. 1151/2012, circostanza che neppure la ricorrente contesta.

33      Tuttavia, è giocoforza rilevare che la commissione di ricorso non ha esaminato la terza condizione alla luce della quale, secondo la giurisprudenza citata nei punti da 27 a 29 della presente sentenza, può essere opposto il motivo di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009.

34      Infatti, come osserva la ricorrente, nessun passaggio della decisione impugnata riguarda la questione se il pubblico rischi di credere, a causa della presenza nel marchio contestato della riproduzione del simbolo IGP, che i prodotti designati da tale marchio beneficino dell’approvazione o della garanzia dell’autorità alla quale tale emblema rinvia, vale a dire l’Unione, oppure che siano collegati in altro modo con quest’ultima. In particolare, la commissione di ricorso non ha esaminato, nella decisione impugnata, la questione se il modo in cui il simbolo IGP è stato integrato nel marchio contestato rischiasse di indurre tale pubblico a credere che i prodotti designati da tale marchio beneficiassero della garanzia da parte dell’Unione che tali prodotti avessero una determinata origine e proprietà che soddisfacevano le condizioni previste dal regolamento n. 1151/2012 per beneficiare della protezione come indicazioni geografiche protette.

35      In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dall’EUIPO in udienza, non si può ritenere che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso abbia implicitamente esaminato se il marchio contestato suggerisse, nella mente del pubblico, un nesso tra il suo titolare e l’Unione. Infatti, limitandosi, ai punti 19 e 25 di tale decisione, a constatare che tale marchio includeva il simbolo IGP nella sua totalità e, al punto 26 di detta decisione, ad affermare che, sebbene il marchio contestato non fosse identico al simbolo IGP, ciò non avrebbe cambiato la sua valutazione, la commissione di ricorso non ha in alcun modo esaminato la maniera in cui il pubblico avrebbe percepito tale simbolo come componente di detto marchio, considerato nel suo insieme, né la questione se tale percezione rischiasse di indurre il pubblico a credere che i prodotti designati da tale marchio beneficiassero dalla garanzia dell’Unione.

36      In tale contesto, la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto omettendo di pronunciarsi su una delle tre condizioni cumulative alle quali è subordinata l’attuazione della protezione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009.

37      Nessuno degli argomenti addotti dall’EUIPO e dall’interveniente mette in discussione tale conclusione.

38      In primo luogo, l’argomento dell’EUIPO secondo cui il simbolo IGP era già stato definito dalla normativa dell’Unione rilevante alla data in cui è stata chiesta la registrazione del marchio contestato permette unicamente di stabilire che tale simbolo proviene dall’Unione.

39      Al riguardo, è pacifico tra le parti che il simbolo IGP presenta un interesse pubblico particolare ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009. Orbene, se è vero che si tratta di una delle condizioni di attuazione della protezione conferita da tale disposizione, essa è distinta e precedente alla condizione che il pubblico rischi di credere che i prodotti designati da un marchio contenente tale simbolo beneficino dell’approvazione o della garanzia dell’Unione oppure che siano collegati in altro modo con quest’ultima.

40      In secondo luogo, occorre certamente riconoscere che, come sostiene l’EUIPO, la concessione, ai sensi del diritto dei marchi, di una protezione ad un simbolo dell’Unione quale il simbolo IGP è idonea, di regola, a pregiudicare il sistema delle indicazioni geografiche protette istituito dall’Unione e a comprometterne il buon funzionamento. Infatti, una concessione del genere è atta a conferire al titolare di un marchio comprendente il simbolo IGP un monopolio sull’utilizzo di quest’ultimo che gli consente di vietarne l’uso a qualsiasi altra persona. Orbene, in forza dell’articolo 12 del regolamento n. 1151/2012, detto simbolo deve poter essere utilizzato da qualsiasi produttore ai fini dell’etichettatura dei propri prodotti, qualora questi ultimi soddisfino le condizioni per rientrare in un’indicazione geografica protetta.

41      Ciò non toglie che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 imponga di procedere ad un esame concreto e globale del rischio menzionato nel punto 39 della presente sentenza alla luce del marchio contestato, in quanto gli altri elementi di tale marchio possono comportare che, considerato nel suo insieme, esso non sia idoneo a suggerire nella mente del pubblico un nesso tra, da un lato, il suo titolare o il suo utilizzatore e, dall’altro, l’autorità che detiene o utilizza l’emblema che fa parte di tale marchio, e non è in grado di ingannare il pubblico al riguardo (sentenza del 10 luglio 2013, MEMBER OF €e euro experts, T‑3/12, EU:T:2013:364, punto 107).

42      A tal proposito, gli organi decisionali dell’EUIPO non devono soltanto esaminare se l’emblema in questione sia ripreso in tutto o in parte nel marchio in cui è integrato. Essi devono anche valutare se, in particolare, tenuto conto delle sue dimensioni e della sua posizione all’interno di un marchio siffatto, detto emblema sia percepibile come tale dal pubblico, se presenti una configurazione semplice o complessa di colori o di forme, se sia integrato da altri elementi, di carattere denominativo o figurativo, che attenuino o alterino la percezione di questo stesso emblema da parte del pubblico o se gli altri elementi del marchio in questione dominino l’impressione complessiva da esso prodotta.

43      Solo al termine di tale esame si può ritenere, qualora il pubblico stabilisca un nesso tra, da un lato, il titolare o l’utilizzatore del marchio in questione e, dall’altro, l’autorità che detiene o utilizza l’emblema che fa parte di tale marchio, o sia indotto in errore al riguardo, che esista un rischio di pregiudizio per il sistema delle indicazioni geografiche protette istituito dall’Unione.

44      In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene l’interveniente, il rifiuto di registrare un marchio contenente il simbolo IGP, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009, non può risultare dalla sola circostanza che l’autorità competente non abbia autorizzato un uso del genere. Infatti, l’assenza di tale autorizzazione è solo una delle condizioni richieste per l’attuazione della protezione prevista da detta disposizione.

45      In quarto luogo, per quanto concerne gli argomenti dell’interveniente secondo cui il simbolo IGP domina il marchio contestato, i consumatori non percepiscono tale simbolo come un simbolo simile a un marchio di qualità rilasciato dall’Unione e il pubblico vedrà un collegamento tra tale marchio e l’Unione, tenuto conto del fatto che detto marchio è stato concesso dall’EUIPO, è giocoforza rilevare che essi riguardano la valutazione della percezione dello stesso marchio da parte del pubblico. Orbene, un esame del genere non è stato effettuato nella decisione impugnata. Siffatti argomenti non sono quindi idonei a mettere in discussione la conclusione secondo cui la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto omettendo di procedere a detta valutazione.

46      In tale contesto, occorre aggiungere, per completezza, che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la circostanza, quand’anche accertata, che, alla data di deposito della domanda di registrazione, i prodotti designati dal marchio contestato soddisfacessero le condizioni previste dal regolamento n. 1151/2012 per beneficiare della tutela come indicazioni geografiche protette non ha alcuna incidenza su detto esame. Da un lato, una circostanza del genere significa soltanto che, conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 1151/2012, l’operatore che commercializza tali prodotti può utilizzare l’indicazione geografica in questione, senza che ciò gli conferisca, tuttavia, il diritto di utilizzare tale indicazione come marchio. Dall’altro, i prodotti di cui trattasi possono cessare di soddisfare dette condizioni in futuro. Orbene, anche in questo caso, il marchio in questione continuerebbe a includere il simbolo IGP e potrebbe, se del caso, indurre maggiormente il pubblico in errore sull’origine o sulle proprietà dei prodotti da esso designati.

47      Da tutto quanto precede risulta che occorre annullare la decisione impugnata.

 Sulle spese

48      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, l’EUIPO e l’interveniente sono rimasti soccombenti e la ricorrente ha chiesto soltanto la condanna dell’EUIPO alle spese nel presente procedimento. Di conseguenza, occorre condannare l’EUIPO a sopportare, oltre alle proprie spese, tutte le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’interveniente sopporterà, da parte sua, le proprie spese sostenute nell’ambito del presente procedimento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 settembre 2020 (procedimento R 2186/2019-4) è annullata.

2)      L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra Gabriele Schmid.

3)      La Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark sopporterà le proprie spese.

Kornezov

Kowalik-Bańczyk

Petrlík

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° dicembre 2021.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.