Language of document : ECLI:EU:T:2001:285

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

11 dicembre 2001 (1)

«Pesca - Misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche

da applicare alle navi battenti bandiera norvegese -

Ritiro di una licenza e di un permesso speciale di pesca -

Diritti della difesa - Principio di proporzionalità»

Nella causa T-46/00,

Kvitsjøen AS, con sede in Fosnavag (Norvegia), rappresentata dagli avv.ti K. Storalm, J. Hoekstra e G. Vanquathem, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente, assistito dall'avv. F. Tuytschaever, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 1999, relativa al ritiro e al rifiuto di concessione fino al 30 giugno 2000 della licenza e del permesso speciale di pesca relativi alle acque comunitarie al peschereccio norvegese Kvitsjøen,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 maggio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1998, n. 50/1999, che stabilisce, per il 1999, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia (GU 1999, L 13, pag. 59):

«Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'art. 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui allo stesso articolo».

2.
    L'art. 3, nn. 7 e 8, del regolamento n. 50/1999 dispone:

«Le licenze e i permessi speciali di pesca sono ritirati nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

Per un periodo massimo di dodici mesi non si rilascia alcuna licenza né alcun permesso speciale di pesca alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento».

3.
    L'allegato I, nota a piè di pagina n. 14, del regolamento n. 50/1999 precisa che «le catture di sogliole saranno esclusivamente catture accessorie».

4.
    L'art. 4, primo comma, del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1997, n. 894, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 132, pag. 1) stabilisce:

«Sono vietati i dispositivi che possono ostruire le maglie di una parte qualsiasi di una rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni».

5.
    Il regolamento (CE) del Consiglio 24 giugno 1999, n. 1447, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (GU L 167, pag. 5), menziona, in particolare, nel suo allegato, punto D, come tipo di comportamento, l'«utilizzazione o [la] detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati o di dispositivi che alterano la selettività degli attrezzi».

6.
    L'art. 10 del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 1994, n. 1627, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (GU L 171, pag. 7), stabilisce:

«1.    Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione ogni infrazione constatata nel caso di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo.

2.    A seguito della notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione può sospendere o ritirare la licenza di pesca e i permessi di pesca speciali rilasciati al peschereccio di cui trattasi conformemente all'articolo 9, e può altresì decidere di non accordare più alcuna licenza e permesso speciale per la nave in questione. La decisione della Commissione viene notificata al paese terzo di bandiera.

3.    La Commissione notifica senza indugio alle autorità di controllo degli Stati membri interessati le disposizioni da essa adottate a norma del paragrafo 2».

7.
    L'art. 5 del regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1995, n. 2943, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1627/94 (GU L 308, pag. 15), recita:

«Gli Stati membri notificano qualsiasi infrazione constatata [...] specificando almeno il nome, la marcatura esterna, l'indicativo internazionale di chiamata del peschereccio, il paese terzo di bandiera, il nome e l'indirizzo del capitano e dell'armatore, una descrizione particolareggiata dei fatti rilevati, i precedenti penalio amministrativi o di altra natura adottati nonché qualsiasi decisione giudiziaria definitiva relativa a detta infrazione».

8.
    L'art. 6 dello stesso regolamento prevede:

«1.    La Commissione esamina ogni notifica di una infrazione constatata commessa da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ne valuta la gravità tenendo conto delle decisioni penali e amministrative prese dalle autorità competenti degli Stati membri e in particolare del vantaggio economico che l'armatore avrebbe potuto trarne come pure delle conseguenze dei fatti constatati sulle risorse alieutiche.

Nei confronti del peschereccio in causa, fatte salve le disposizioni previste nell'accordo di pesca con il paese terzo di bandiera, la Commissione può decidere, dopo aver dato all'armatore la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata e in base alla gravità di quest'ultima:

-    la sospensione del permesso di pesca speciale,

-    il ritiro del permesso di pesca speciale,

-    l'esclusione del peschereccio dall'elenco delle navi che possono ottenere un permesso di pesca speciale per l'anno successivo.

2.    La decisione della Commissione non può essere presa prima di quindici giorni dalla data in cui l'armatore ha ricevuto comunicazione dell'infrazione contestata».

Fatti all'origine del ricorso

9.
    La ricorrente, Kvitsjøen AS, è una società norvegese il cui oggetto sociale è l'armamento di pescherecci per l'esercizio della pesca in mare a scopo di lucro, nonché tutti gli atti commerciali e industriali che vi si ricollegano.

10.
    Con decisione 2 febbraio 1999, una licenza di pesca ed un permesso speciale di pesca venivano rilasciati dalla Commissione al peschereccio norvegese M-600-HOE Kvitsjøen, che veniva autorizzato a pescare nel 1999 il merluzzo bianco, l'eglefino, la passera ed il merlano nella zona CIEM IV e il merluzzo nero nelle zone CIEM IIIa e IV, in conformità all'art. 3 del regolamento n. 50/1999.

11.
    Nel corso di un controllo effettuato in mare il 7 ottobre 1999, l'ufficio generale d'ispezione del Ministero olandese dell'Agricoltura, del Patrimonio naturale e della Pesca (in prosieguo: l'«ufficio generale d'ispezione») constatava la presenza di trame che permettevano di ridurre la larghezza delle maglie delle reti prevista dalla legge, che è di 100 mm. Una larghezza media della maglia di 47 mm. veniva accertata sulla rete appesa a babordo ed una larghezza media della maglia di45 mm. sulla rete appesa a tribordo. A seguito di tali accertamenti, il peschereccio veniva condotto nel porto di Harlingen (Paesi Bassi) dove la cattura è stata sequestrata. Tale cattura (8 210 kg.) si componeva sostanzialmente di sogliole (3 640 kg) e di passere di mare (4 288 kg.).

12.
    Con lettera 13 ottobre 1999, l'ufficio generale d'ispezione informava la Commissione di tale incidente e del fatto che dei verbali erano stati redatti a carico del Kvitsjøen per violazione delle norme comunitarie relative all'esercizio dell'attività di pesca.

13.
    Nella stessa lettera, l'ufficio generale d'ispezione informava altresì la Commissione che un verbale era stato redatto il 1° ottobre 1999 a carico del Kvitsjøen per sospetto di pesca diretta della sogliola. Al momento dello scarico nel porto di Harlingen, era risultato che la cattura (9 273 kg.) si componeva principalmente di sogliole (4 605 kg.), oltre le passere (3 902 kg.) e altre specie di pesci (766 kg.).

14.
    Con lettera 14 ottobre 199, la Commissione ha, anzitutto, ricordato alla ricorrente che quest'ultima doveva, ai sensi degli artt. 1 e 2 del regolamento n. 50/1999, osservare i provvedimenti conservativi e di controllo previsti da tutte le disposizioni che regolano le attività di pesca nelle acque comunitarie e doveva limitare le catture di sogliole alle prese accessorie quando si impegnava in attività di pesca che non fossero specificamente menzionate nell'allegato I di tale regolamento. La Commissione ha rilevato poi che, in forza dell'art. 4 del regolamento n. 894/97, è vietata la fissazione di dispositivi che possano ostruire le maglie di una parte qualsiasi di una rete o ridurne effettivamente le dimensioni.

15.
    Nella stessa lettera, la Commissione ha inoltre richiamato l'attenzione della ricorrente sulle informazioni ricevute dall'ufficio generale d'ispezione relative alla presenza di dispositivi che restringevano la larghezza legale delle maglie delle reti e alle catture relativamente importanti di sogliole.

16.
    Infine, la Commissione ha concluso la sua lettera precisando che, ai sensi dell'art. 3, nn. 7 e 8, del regolamento n. 50/1999, essa avrebbe avviato la procedura di cui all'art. 6 del regolamento n. 2943/95 per giungere, tenuto conto della gravità dell'infrazione e del profitto economico che l'armatore ha potuto ricavare dalle conseguenze nefaste dei fatti accertati sulle scorte di passere e di sogliole nella zona CIEM IV, al ritiro della licenza e del permesso speciale di pesca del Kvitsjøen per il resto della loro durata di validità ed intendeva non rilasciare nuova licenza né nuovo permesso speciale di pesca prima del 30 giugno 2000. La Commissione ha terminato la sua lettera sottolineando alla ricorrente la possibilità di comunicarle osservazioni sull'infrazione commessa in conformità all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 2943/95 entro i dieci giorni successivi alla ricezione della lettera.

17.
    Con lettera 15 ottobre 1999, la direzione della pesca del Ministero olandese dell'Agricoltura, del Patrimonio naturale e della Pesca confermava allaCommissione le infrazioni accertate dall'ufficio generale d'ispezione e l'informava che il Kvitsjøen era sospettato di aver già commesso in precedenza talune irregolarità.

18.
    In risposta alla lettera della Commissione 14 ottobre 1999, ricevuta il 22 ottobre successivo, la ricorrente si è rammaricata, con lettera 1° novembre 1999, di avere esercitato la pesca con reti a maglia illegittima e precisava che, essendo già stata privata del profitto economico dell'infrazione in seguito al sequestro della cattura, riteneva il ritiro della licenza sproporzionato rispetto all'infrazione commessa.

19.
    Con lettere 22 dicembre 1999, la Commissione notificava alla ricorrente e, in conformità all'art. 10, n. 2, del regolamento n. 1627/94, alla rappresentanza permanente della Norvegia a Bruxelles, la sua decisione di ritirare la licenza e il permesso di pesca del Kvitsjøen a decorrere dal quinto giorno successivo alla data della sua lettera e di non rilasciare una nuova licenza né un nuovo permesso speciale di pesca prima del 30 giugno 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Le autorità degli Stati membri interessati, che erano il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno dei Paesi Bassi, ricevevano anch'esse notifica della decisione.

Procedimento e conclusioni delle parti

20.
    Alla luce di tali circostanze, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2000, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

21.
    Su relazione del giudice relatore il Tribunale ha deciso di aprire la trattazione orale. Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state ascoltate all'udienza pubblica dell'8 maggio 2001.

22.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    accogliere il ricorso;

-    di conseguenza, annullare la decisione impugnata;

-    statuire sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti.

23.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

24.
    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, quattro motivi relativi, in primo luogo, alla violazione dei diritti della difesa e del «principio di pubblicità dell'azione amministrativa», in secondo luogo, alla violazione delle norme di procedura di cui all'art. 5 del regolamento n. 2943/95, in terzo luogo, alla violazione della procedura relativa alle sanzioni previste dall'art. 6 del regolamento n. 2943/95 e del principio di proporzionalità e, in quarto luogo, allo sviamento di potere.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa e del «principio di pubblicità dell'azione amministrativa»

Argomenti delle parti

25.
    La ricorrente ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che possa condurre ad un atto che reca pregiudizio dev'essere considerato come un principio fondamentale del diritto comunitario.

26.
    Essa sostiene che, dal 1990, le autorità olandesi chiedono alla Commissione di adottare provvedimenti nei confronti dei pescherecci norvegesi che pescano nelle acque comunitarie e che, secondo loro, cercano specificamente di pescare sogliole, in particolare, punendoli con il ritiro o la sospensione dei permessi di pesca.

27.
    Le autorità olandesi avrebbero impiegato più di nove anni per raccogliere i dati necessari e costituire un fascicolo, periodo nel corso del quale la Commissione avrebbe dovuto effettuare un'inchiesta approfondita. Cionondimeno, la ricorrente non avrebbe mai costituito oggetto d'una siffatta inchiesta e non avrebbe mai ricevuto alcuna richiesta d'informazioni.

28.
    Nella replica, la ricorrente aggiunge che la decisione impugnata è solo la conclusione della campagna che le autorità olandesi hanno condotto per anni contro di essa. Essa afferma di non essere stata informata di quanto sostenuto nei suoi confronti e di non aver quindi disposto di un periodo ragionevole, rispetto alla durata dell'inchiesta, per preparare la propria difesa in modo approfondito. Di conseguenza, l'azione amministrativa non avrebbe fruito della pubblicità richiesta.

29.
    Interrogata in proposito in udienza, la ricorrente ha fatto presente che la Commissione non poteva trarre argomenti dall'inchiesta condotta dalle autorità olandesi, dato che essa stessa non era stata informata dell'esistenza di tale inchiesta e che niente era stato detto pubblicamente a questo proposito.

30.
    La ricorrente addebita inoltre alla Commissione di essersi basata su dati di fatto inesatti, che le erano stati forniti dal Ministero olandese. Non avendo verificato l'esattezza di tali dati, la Commissione non avrebbe agito, nei confronti della ricorrente, con la cura e la diligenza che ci si può giustamente attendere da essa. In proposito, la ricorrente invoca in particolare la sentenza della Economischekamer van het Gerechtshof te Arnhem (sezione per la repressione dei reati economici del Tribunale di Arnhem) del 6 marzo 1995 nei confronti di un ex capitano del Kvitsjøen, che navigava allora con il numero di matricola F 600 M. Con tale sentenza, il giudice olandese ha respinto la requisitoria del pubblico ministero ed assolto l'imputato dalle accuse di pesca con reti dalle maglie troppo fitte nel periodo che va dal 20 settembre 1993 all'11 marzo 1994 che gravavano su di lui e di cui il governo dei Paesi Bassi fa menzione nella sua lettera alla Commissione 15 ottobre 1999.

31.
    La Commissione ritiene che l'argomento della ricorrente non possa essere accolto giacché, per quanto la riguarda, essa ha scrupolosamente osservato le disposizioni di legge vigenti in materia e non ha violato alcuno dei diritti della difesa.

Giudizio del Tribunale

32.
    Nel caso di specie, occorre rilevare come, nell'ispezione del 7 ottobre 1999, sia stato constatato che il Kvitsjøen esercitava attività di pesca mediante reti provviste di dispositivi che riducevano la larghezza consentita delle maglie, pari a 100 mm., in violazione dell'art. 4 del regolamento n. 894/97 (v. punto 4, supra) e, di conseguenza, che esso aveva anche violato l'art. 2 del regolamento n. 50/1999 che prevede l'osservanza di tutte le disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle acque comunitarie.

33.
    Ai sensi dell'art. 3, n. 7, del regolamento n. 50/1999, la Commissione ritira le licenze ed i permessi speciali di pesca in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti da tale regolamento. Inoltre, in forza del n. 8, per un periodo massimo di dodici mesi non si rilascia alcuna licenza né alcun permesso speciale di pesca alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal suddetto regolamento.

34.
    La Commissione poteva quindi promuovere una procedura sanzionatoria a seguito dell'infrazione commessa dal Kvitsjøen, scoperta nell'ispezione del 7 ottobre 1999 e notificata alla Commissione con lettera del 13 ottobre 1999.

35.
    Inoltre, nella lettera della Commissione 14 ottobre 1999, la ricorrente è stata invitata a comunicare le sue osservazioni sulla suddetta infrazione, in conformità dell'art. 6 del regolamento n. 2943/95.

36.
    Pertanto, dato che la ricorrente ha avuto occasione di presentare le sue osservazioni, come ha fatto con lettera del 1° novembre 1999, sono stati rispettati i suoi diritti della difesa.

37.
    Di conseguenza, la ricorrente non può eccepire di essere stata oggetto di un'inchiesta riguardante asserite violazioni del divieto della pesca diretta di sogliole, inchiesta che sarebbe stata condotta dalle autorità olandesi da oltre nove anni. Una siffatta inchiesta, anche se fosse stata avviata, sarebbe irrilevante nel caso di speciedato che il Kvitsjøen ha esercitato attività di pesca illecite, scoperte il 7 ottobre 1999, che, di per sé sole, a seguito della loro notifica da parte delle autorità olandesi prevista dall'art. 5 del regolamento n. 2943/95, hanno provocato l'intervento della Commissione, ai sensi dell'art. 6 dello stesso regolamento.

38.
    Ne risulta altresì che gli argomenti tratti dall'asserita violazione del principio di buona amministrazione e di un eventuale principio di pubblicità dell'azione amministrativa sono del tutto irrilevanti. Infatti, con tali argomenti, la ricorrente si richiama solo ad eventi sopravvenuti prima della infrazione scoperta il 7 ottobre 1999, mentre, in conformità alle citate disposizioni, questa sola infrazione ha provocato, nel caso di specie, l'apertura del procedimento sanzionatorio.

39.
    Risulta da quanto precede che il suddetto motivo dev'essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione delle norme procedurali previste dall'art. 5 del regolamento n. 2943/95

Argomenti delle parti

40.
    La ricorrente osserva che l'art. 5 del regolamento n. 2943/95 prescrive che gli Stati membri forniscano diversi dati alla Commissione nel caso in cui sia stata accertata un'infrazione (v. punto 7, supra).

41.
    Ora, dalla lettera inviata il 13 ottobre 1999 alla Commissione dall'ufficio generale d'ispezione risulta che taluni di questi dati, pertanto obbligatori, mancano.

42.
    Infatti, la lettera del 13 ottobre 1999, pur contenendo taluni dei dati richiesti, non menziona il nome della nave, l'indicativo internazionale di chiamata, i nomi e gli indirizzi del capitano e dell'armatore.

43.
    La Commissione ribatte che nessun testo prevede che le menzioni indicate nell'art. 5 del regolamento n. 2943/95 siano prescritte a pena di nullità né che esse siano elencate tassativamente, né che la loro comunicazione alla Commissione debba farsi per iscritto. La notifica nel presente caso di specie soddisfa l'art. 5 del regolamento n. 2943/95, dato che la lettera del 13 ottobre 1999 le ha consentito di identificare l'autore dell'infrazione e contiene inoltre una descrizione chiara dei fatti accertati e delle circostanze in cui essi si sono prodotti.

Giudizio del Tribunale

44.
    Il terzo 'considerando‘ del regolamento n. 2943/95 dichiara che è opportuno stabilire una procedura di collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri per agevolare gli scambi di informazioni in caso di mancato rispetto della regolamentazione comunitaria.

45.
    A tal uopo, l'art. 5 del regolamento n. 2943/95 prevede che un certo numero di dati sono comunicati alla Commissione, al fine di consentirle di conoscere, in particolare, l'autore dell'infrazione, la natura di questa e le eventuali sanzioni che sono già state inflitte a livello nazionale.

46.
    Da tale disposizione risulta che i dati previsti dall'art. 5 del regolamento n. 2943/95 hanno lo scopo di consentire di determinare in modo preciso la natura dell'infrazione e del suo autore.

47.
    Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che le informazioni fornite dalle autorità olandesi hanno consentito alla Commissione di individuare adeguatamente l'infrazione ed il suo autore. Inoltre, la ricorrente non sostiene che l'accertamento secondo il quale il Kvitsjøen esercitava attività di pesca mediante trame che riducevano la larghezza prevista dalla legge di 100 mm. delle maglie delle reti sarebbe basata su informazioni incomplete o sarebbe viziata da un errore di fatto.

48.
    Di conseguenza, occorre respingere tale motivo.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione del procedimento relativo alle sanzioni previste dall'art. 6 del regolamento n. 2943/95 e del principio di proporzionalità

Argomenti delle parti

49.
    In primo luogo, la ricorrente osserva che viene accusata di due infrazioni, l'una riguardante la pesca diretta di sogliole e l'altra riguardante la pesca con reti dalle maglie troppo strette. A suo parere, dalla lettera della Commissione 14 ottobre 1999 risulta che la decisione impugnata non è unicamente l'esito di indagini su prassi illegittime di pesca con reti vietate, ma si fonda altresì su accuse di pesca diretta di sogliole.

50.
    Per quanto riguarda la pesca diretta, le verrebbe addebitato di non aver limitato le sue catture di sogliole a prese accessorie, come previsto dall'allegato I, nota a pié di pagina n. 14, del regolamento n. 50/1999. Ora, secondo la ricorrente, tale condizione è stata osservata, dato che le sue catture di sogliole erano inferiori al 50% della presa totale.

51.
    Per quanto riguarda la pesca con reti dalle maglie troppo strette, la ricorrente rileva che la normativa vigente in materia ha un'importanza limitata per la preservazione delle risorse di pesca.

52.
    Inoltre, i fatti controversi sarebbero avvenuti durante l'autunno, precisamente nell'ottobre 1999, mentre il periodo di crescita degli avannotti di sogliole e di altre specie di pesci sarebbe la primavera. Quindi, i fatti addebitati alla ricorrente non possono avere conseguenze così gravi come quelle dedotte dalla convenuta per il mantenimento e la gestione delle risorse di pesca.

53.
    Inoltre, la tesi della Commissione sarebbe irrilevante poiché riguarda la pesca di pesci che non raggiungono la taglia minima, mentre nel caso di specie sarebbero stati catturati pesci che presentano la taglia prescritta dalla legge.

54.
    D'altra parte la ricorrente osserva che, nonostante controlli sistematici e diversi verbali redatti a suo carico, essa non è stata ancora colpita da una condanna penale per aver pescato con reti dalla maglia troppo fitta. Una sola volta le sue prese sarebbero state sequestrate. Inoltre, questo fatto viene solo raramente represso dai giudici degli Stati membri, o soltanto con il minimo della pena.

55.
    In secondo luogo, essa arguisce che una sanzione come quella che le è stata inflitta costituisce per lei un danno patrimoniale manifesto e minaccia addirittura la sua esistenza.

56.
    In proposito, essa deduce che una sanzione di questo tipo non è mai stata imposta in precedenza, né a pescherecci battenti bandiera di paesi terzi, né a pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, nemmeno per infrazioni notevolmente più gravi, che hanno avuto un impatto nettamente più rilevante sulle risorse della pesca.

57.
    La ricorrente ritiene, quindi, che la sanzione inflitta nel presente caso sia manifestamente sproporzionata rispetto alle infrazioni commesse e violi manifestamente la procedura relativa alle sanzioni come è stata prevista dal regolamento n. 2943/95. In proposito, essa fa valere che è difficile considerare proporzionate all'infrazione commessa sanzioni che le arrecano un danno patrimoniale e minacciano la sua stessa esistenza. Essa correrebbe un rischio concreto di fallimento dato che la sua banca le nega ormai qualsiasi credito. Lo stesso obiettivo potrebbe raggiungersi con altri mezzi, come sanzioni penali a livello nazionale, ammende che, ancorché altrettanto efficaci per la preservazione delle risorse della pesca, avrebbero un impatto meno radicale.

58.
    La Commissione rileva che la presente causa riguarda una sola infrazione, e precisamente l'esercizio della pesca mediante reti dalle maglie fitte, il che costituirebbe in sé una violazione grave delle disposizioni relative all'esercizio della pesca.

59.
    La Commissione afferma, da una parte, di aver applicato la sola sanzione possibile alla luce dell'art. 3, nn. 7 e 8, del regolamento n. 50/1999 e, dall'altra, di non aver applicato il massimo della sanzione, consistente nel divieto fatto ai pescherecci battenti bandiera di paesi terzi di pescare in acque comunitarie per circa due anni.

60.
    In proposito, la Commissione rileva che la gravità delle infrazioni, in particolare il profitto economico che ne sarebbe stato tratto, le loro conseguenze nefaste per la conservazione delle risorse alieutiche e il fatto che non fossero ancora stateapplicate sanzioni a livello nazionale, quando fu adottata la decisione impugnata, giustifica la sanzione inflitta.

Giudizio del Tribunale

61.
    Occorre precisare, in via preliminare, che nella lettera [SG(99)D/10761] indirizzata alla ricorrente, la Commissione si è richiamata, per quanto riguarda la descrizione dell'infrazione, alla sua lettera del 14 ottobre 1999 (v. punto 14, supra).

62.
    Per quanto riguarda anzitutto l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione si è basata nel caso di specie su due violazioni diverse della normativa comunitaria, occorre rilevare, com'è stato accertato nell'ambito del primo motivo, che la Commissione ha avviato la procedura sanzionatoria a seguito dell'infrazione commessa dal Kvitsjøen, scoperta nel corso dell'ispezione del 7 ottobre 1999. Benché nella lettera del 14 ottobre 1999, la Commissione menzioni effettivamente la cattura di sogliole, occorre rilevare che essa ha considerato, come violazione delle disposizioni comunitarie che comportano l'avviamento della procedura di cui all'art. 6 del regolamento n. 2943/95, solo la violazione dell'art. 4 del regolamento n. 894/97 il quale vieta l'uso di dispositivi che consentano di ostruire le maglie di una parte qualsiasi di una rete o di ridurne effettivamente le dimensioni.

63.
    Infatti, occorre anzitutto rilevare che la Commissione, nella lettera del 14 ottobre 1999, non ha sostenuto che la ricorrente avesse praticato la pesca diretta di sogliole. Va poi osservato che la Commissione, ogni volta che menziona la cattura di sogliole, lo fa in rapporto con l'infrazione consistente nel ridurre la dimensione legale delle maglie delle reti. Infine, la Commissione, quando annuncia il suo intento di avviare la procedura prevista dall'art. 6 del regolamento n. 2943/95, si richiama solo all'uso e alla detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati o di dispositivi che alterano la selettività degli attrezzi. Per questo motivo essa prende in considerazione la cattura delle sogliole solo ai fini di misurare il beneficio economico e i danni alle risorse alieutiche risultanti dall'uso del materiale vietato.

64.
    Occorre, inoltre, ricordare che la realtà dell'infrazione all'art. 4 del regolamento n. 894/97 non viene contestata.

65.
    Quindi, la questione che si pone nell'ambito del presente motivo è di accertare se il fatto che la ricorrente abbia utilizzato trame che ostruiscono o riducono le dimensioni delle maglie delle reti quali sono previste dalla legge potesse essere legittimamente punito con il ritiro della licenza e del permesso speciale di pesca nonché con il divieto di ottenerne di nuovi per un periodo di sei mesi.

66.
    Va precisato, in proposito, che il regolamento n. 50/1999 impone diversi obblighi ai pescherecci che pescano nelle acque comunitarie, in particolare il rispetto delle misure di conservazione e di controllo e di tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle acque comunitarie (art. 2, n. 1).

67.
    L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta il ritiro o il divieto di concessione di una licenza «per un periodo massimo di dodici mesi» (art. 3, nn. 7 e 8).

68.
    Occorre rilevare che l'obbligo di rispettare le misure di conservazione e di controllo e tutte le disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle acque comunitarie (art. 2, n. 1) è di rilevanza sostanziale nell'ambito del regolamento n. 50/1999. E' quindi in tale contesto che si deve esaminare se la procedura relativa alle sanzioni previste dall'art. 6 del regolamento n. 2943/95 o il principio di proporzionalità siano stati violati.

69.
    Secondo l'art. 6 del regolamento n. 2943/95, la Commissione può decidere, in base alla gravità dell'infrazione, di sospendere il permesso speciale di pesca, di ritirare il permesso speciale di pesca o di escludere il peschereccio dall'elenco delle navi che possono ottenere un permesso speciale di pesca per l'anno successivo.

70.
    In conformità al principio di proporzionalità, la sanzione inflitta per l'inosservanza di un obbligo comunitario non deve oltrepassare «i limiti di quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito» (v. sentenza della Corte 20 febbraio 1979, causa 122/78, Buitoni, Racc. pag. 677, punto 16).

71.
    Nel caso di specie, nessun elemento lascia supporre che la Commissione non abbia rispettato la procedura prevista dall'art. 6 del regolamento n. 2943/95 o abbia adottato una sanzione contraria al principio di proporzionalità.

72.
    Infatti, in primo luogo, con le norme relative alla dimensione delle maglie di una rete si persegue una delle finalità della politica comunitaria in materia di conservazione delle risorse alieutiche (v. il regolamento n. 894/97, in particolare il secondo 'considerando‘). L'uso di dispositivi che alterino la selettività delle reti costituisce, quindi, secondo il regolamento n. 1447/1999 (allegato, punto D), un comportamento che viola gravemente le regole della politica comune della pesca. La ricorrente non può quindi sostenere che detta regolamentazione abbia solo rilevanza limitata per la preservazione delle risorse della pesca e, pertanto, gli argomenti della ricorrente che vanno in tal senso sono, comunque, inefficaci giacché non consentono di prescindere dall'infrazione non contestata relativa all'ostruzione o alla riduzione della dimensione delle maglie prescritta dalla legge.

73.
    In secondo luogo, è pacifico che, al momento dell'adozione della decisione impugnata, non era stata inflitta alcuna sanzione nazionale. Pertanto, non vi era luogo per la Commissione di valutare la portata della sua decisione rispetto a sanzioni nazionali.

74.
    In terzo luogo, visto che, come è stato precisato dalla stessa Commissione, la pesca con reti cui siano state applicate trame che riducono la dimensione delle maglie rispetto a quanto previsto dalla legge ottimizza la cattura, l'armatore ha potuto trarre un profitto economico dall'infrazione da lui commessa.

75.
    Alla luce del suo impatto sulle risorse alieutiche e, in particolare, sulle riserve di passere e di sogliole nella zona CIEM IV, la gravità dell'infrazione è quindi provata. Alla luce di quanto sopra, giustamente la Commissione ha potuto infliggere la sanzione di cui si tratta.

76.
    Di conseguenza, dato che la procedura prevista dall'art. 6 del regolamento n. 2943/95 e il principio di proporzionalità sono stati osservati, il presente motivo dev'essere respinto.

Sul quarto motivo, relativo allo sviamento di potere

Argomenti delle parti

77.
    La ricorrente deduce che l'accertamento dell'infrazione del 7 ottobre 1999 e la sanzione che ne deriva costituiscono un procedimento dilatorio usato per ritirare e sospendere i suoi permessi di pesca.

78.
    A suo avviso, risulta incontestabilmente dalle lettere 7 maggio 1993 e 29 luglio 1997 del Ministero olandese dell'Agricoltura, del Patrimonio naturale e della Pesca inviate alla Commissione che l'«offensiva» lanciata dalle autorità olandesi non mirava a punire una semplice infrazione, bensì a tenere lontani i pescherecci norvegesi dalle acque comunitarie per poter riservare la quota di sogliole ad altri pescherecci.

79.
    La ricorrente aggiunge che la soluzione del problema non può essere fornita da una sanzione individuale, ma va trovata a livello comunitario, di concerto con le diverse parti interessate.

80.
    Di conseguenza, la ricorrente assume che la Commissione, aderendo alle richieste delle autorità olandesi, si è resa colpevole di uno sviamento di potere.

81.
    La Commissione ribatte che, secondo una costante giurisprudenza, sussiste sviamento di potere quando un'istituzione cerca di raggiungere obiettivi diversi da quelli per i quali la competenza che essa detiene le è stata concessa. Ora, nel caso di specie, essa ha usato il suo potere, in conformità all'art. 3, nn. 7 e 8, del regolamento n. 50/1999, per punire una grave violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attività di pesca. Essa non ha quindi cercato di perseguire finalità non contemplate da tale regolamento.

Giudizio del Tribunale

82.
    Risulta da una giurisprudenza costante che, perché l'atto impugnato risulti viziato da sviamento di potere, il ricorrente deve provare, mediante la presentazione di indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che esso è stato adottato per perseguire finalità diverse da quelle indicate (v. sentenze della Corte 11 luglio 1990, causa C-323/88, Sermes, Racc. pag. I-3027, e 12 novembre 1996, causa C-84/94, RegnoUnito/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto 69; sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 68).

83.
    Ora, la ricorrente non prova che ciò sia avvenuto nel caso di specie. Come è stato in precedenza rilevato, la Commissione si è avvalsa del suo potere, ai sensi dell'art. 3, nn. 7 e 8, del regolamento n. 50/1999, per punire una violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attività di pesca. Niente dimostra che la decisione impugnata sia stata adottata per perseguire fini diversi.

84.
    Occorre quindi respingere tale motivo.

85.
    Da quanto sopra esposto deriva che il presente ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

86.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, occorre condannarla alle spese in conformità delle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.

Lindh
García-Valdecasas
Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 dicembre 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J.D. Cooke


1: Lingua processuale: l'olandese.