Language of document : ECLI:EU:T:2001:289

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

13 dicembre 2001 (1)

«Trattato CECA - Concorrenza - Accordi tra imprese - Extra di lega - Fissazione dei prezzi - Onere della prova - Durata dell'infrazione - Ammenda - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Principio di parità di trattamento»

Nella causa T-48/98,

Compãnia española para la fabricación de aceros inoxydables SA (Acerinox), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti A. Vandencasteele e D. Waelbroeck, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Wils e dalla sig.ra K. Leivo, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione, 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA (Caso IV/35.814 - Extra di lega; GU L 100, pag. 55),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale dell'11 ottobre 2000,

pronuncia la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    La Compãnia espanóla para la fabricación de aceros inoxydables SA (in prosieguo: la «Acerinox» o la «ricorrente»), è una società di diritto spagnolo, operante nel campo dell'acciaio inossidabile, e, in particolare, nel settore dei prodotti piatti. Essa controlla il produttore spagnolo di prodotti lunghi d'acciaio inossidabile, Roldan SA, nonché un produttore statunitense di prodotti piatti d'acciaio inossidabile.

2.
    L'acciaio inossidabile è un tipo di acciaio speciale la cui proprietà principale è la resistenza alla corrosione. Tale proprietà si ottiene usando nel processo di produzione vari elementi di lega (cromo, nichel, molibdeno). L'acciaio inossidabile è utilizzato sotto forma di prodotti piatti (in fogli o rotoli, laminati a caldo o a freddo) o di prodotti lunghi (barre, vergelle, profilati, laminati a caldo o finiti). I prodotti piatti rappresentano l'82% delle vendite di prodotti finiti d'acciaio inossidabile. La maggior parte di tali prodotti rientra nel Trattato CECA ai sensi dell'art. 81 di tale trattato.

3.
    Il 16 marzo 1995, a seguito di informazioni apparse sulla stampa specializzata e a denunce di consumatori, la Commissione chiedeva ai sensi dell'art. 47 del Trattato CECA a vari produttori di acciaio inossidabile di comunicarle informazioni sull'applicazione, da parte dei detti produttori, di una maggiorazione comune dei prezzi conosciuta sotto la denominazione «extra di lega».

4.
    L'extra di lega è un supplemento di prezzo, calcolato in funzione dei corsi degli elementi di lega, che si aggiunge al prezzo di base dell'acciaio inossidabile. Il costo degli elementi di lega utilizzati dai produttori d'acciaio inossidabile (nichel, cromo e molibdeno) rappresenta una percentuale importante dei costi di produzione. I corsi di questi elementi sono estremamente variabili.

5.
    Le formule di calcolo dell'extra di lega sono cambiate nel tempo e secondo i produttori. Nel corso degli accertamenti effettuati in loco ai sensi dell'art. 47 del Trattato CECA, e in alcune lettere indirizzate alla Commissione, i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile hanno dichiarato di aver utilizzato la stessa formula di calcolo dell'extra di lega, con eccezione dei valori di riferimento (ovvero dei valori che fanno scattare il meccanismo), dal 1988. Tuttavia, nel 1991, a seguito dell'abbassamento dei corsi degli elementi di lega al di sotto dei detti valori, i produttori applicavano un extra di lega uguale a zero.

6.
    Sulla base delle informazioni ottenute, ed in particolare delle copie di lettere circolari inviate dai produttori considerati nella presente causa ai loro clienti in cui si annunciava la modifica delle basi di calcolo dell'extra di lega, la Commissione, il 19 dicembre 1995, indirizzava a 19 imprese una comunicazione degli addebiti. Le risposte fornite da tali imprese inducevano la Commissione a procedere a nuove indagini sulla base dell'art. 47 del Trattato CECA.

7.
    Nei mesi di dicembre 1996 e di gennaio 1997, dopo che la Commissione aveva effettuato una serie di verifiche in loco, gli avvocati o rappresentanti di alcune imprese, tra le quali la Acerinox, facevano presente alla Commissione che era loro desiderio cooperare. A tal fine, indirizzavano dichiarazioni alla Commissione, il 17 dicembre 1996, la Acerinox, la ALZ NV, la Avesta Sheffield AB (in prosieguo: la «Avesta»), la KRUPP Thyssen Nirosta GmbH (in prosieguo: la «KTN»), la Usinor SA (in prosieguo: la «Usinor» o «Ugine»), e il 10 gennaio 1997, la Acciai speciali Terni SpA (in prosieguo: la «AST»).

8.
    Il 24 aprile 1997, la Commissione indirizzava a tali imprese, come pure alla Thyssen Stahl AG, una nuova comunicazione degli addebiti che sostituiva quella del 19 dicembre 1995.

9.
    Il 21 gennaio 1998, la Commissione adottava la decisione 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (caso IV/35.814 - Extra di lega; GU L 100, pag. 55, in prosieguo: la «decisione»).

10.
    Secondo la decisione, i prezzi degli elementi di lega dell'acciaio inossidabile erano notevolmente diminuiti nel 1993. Quando, a partire dal settembre 1993, il corso del nichel aumentava, i margini dei produttori diminuivano in modo significativo. Per far fronte a tale situazione, i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile, ad eccezione della Outokumpu, convenivano, nel corso di una riunione svoltasi a Madrid il 16 dicembre 1993 (in prosieguo: la «riunione di Madrid»), di aumentare in modo concertato i loro prezzi modificando i parametri di calcolo dell'extra di lega. A tale fine, decidevano di applicare, a partire dal 1° febbraio 1994, un extra di lega calcolato con la formula utilizzata per l'ultima volta nel 1991, adottando, per tutti i produttori, come valori di riferimento per gli elementi di lega, i valori raggiunti nel mese di settembre 1993, durante il quale il corso del nichel toccava il minimo storico.

11.
    Così, secondo la decisione, per calcolare l'importo dell'extra di lega da applicare in un dato mese (M) nelle varie monete comunitarie i produttori effettuano le seguenti operazioni: calcolano il corso medio del nichel, del cromo e del molibdeno nei due mesi che precedono il mese antecedente quello del calcolo (in altri termini, M-2 e M-3). Poi confrontano i valori così ottenuti con i valori di riferimento (ovvero, i valori che fanno scattare il meccanismo) e cioè, dal febbraio 1994: 3 750 ECU/t per il nichel, 5 532 ECU/t per il molibdeno, e 777 ECU/t per il cromo. Secondo tale sistema, se la differenza tra la media dei corsi e tali valori di riferimento è positiva, un supplemento di prezzo è aggiunto al prezzo di base dell'acciaio considerato per il mese M. Se è negativa, non è applicata alcuna maggiorazione. Non esiste pertanto un extra di lega negativo. Questa è la situazione che si è presentata dal 1991 al 1993: siccome i corsi degli elementi di lega erano scesi al di sotto dei valori di riferimento, i produttori applicavano un extra di lega uguale a zero. Gli importi corrispondenti ad una differenza positiva sono moltiplicati per la percentuale di ciascuna lega presente nella composizione della qualità d'acciaio interessata.

12.
    Secondo la decisione, l'extra di lega calcolato sulla base dei valori di riferimento nuovamente fissati veniva applicato da tutti i produttori alle loro vendite in Europa, a partire dal 1° febbraio 1994, salvo in Spagna e in Portogallo. In Spagna, questo nuovo extra di lega è stato applicato nel giugno 1994, poiché la Acerinox aveva dichiarato, nel corso della riunione di Madrid, che l'applicazione immediata del nuovo extra di lega in Spagna non avrebbe comportato alcuna progressione della domanda e non avrebbe avuto effetto positivo per l'industria spagnola, entrata in una crisi profonda. Tuttavia, la Acerinox ha, pure essa, applicato il nuovo extra di lega a partire dal 1° febbraio 1994 in altri Stati membri, e, in particolare, in Danimarca. Secondo la decisione, questa intesa avrebbe contribuito a far quasi raddoppiare i prezzi dell'acciaio inossidabile tra il gennaio 1994 e il marzo 1995.

13.
    Il dispositivo della decisione comprende le disposizioni seguenti:

«Articolo primo

Le imprese [Acerinox], ALZ NV, [AST], [Avesta], [Krupp] (dal 1° gennaio 1995 [KTN]), [Thyssen Stahl] (dal 1° gennaio 1995 [KTN]) e Ugine SA, modificando e applicando in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell'extra di lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune, hanno violato l'articolo 65, paragrafo 1, del Trattato CECA dal dicembre 1993 al novembre 1996 per quanto riguarda [Avesta] e fino alla data della presente decisione per tutte le altre imprese.

Articolo 2

Per le infrazioni di cui all'art. 1, con la presente decisione sono inflitte le seguenti ammende:

-    [Acerinox]            3 530 000 ECU,

-    ALZ NV:            4 540 000 ECU,

-    [AST]:            4 540 000 ECU,

-    [Avesta]:            2 810 000 ECU,

-    [KTN]:            8 100 000 ECU,

-    [Usinor]:            3 860 000 ECU.

Articolo 3

[...]

Articolo 4

[Acerinox], ALZ NV, [AST], [KTN] e [Usinor] pongono immediatamente fine alle infrazioni di cui all'articolo 1 e comunicano alla Commissione, entro tre mesi dalla notifica della presente decisione, le misure adottate a tal fine.

Le imprese di cui all'articolo 1 si astengono dal ripetere gli atti o i comportamenti specificati in detto articolo e dall'adottare misure aventi effetto equivalente.»

14.
    Con telefax 21 gennaio 1998, la Commissione ha notificato il dispositivo della decisione alla ricorrente. Con decisione 2 febbraio 1998, la Commissione sostituiva, all'art. 3, primo comma, del dispositivo della decisione, notificata il 21 gennaio 1998, il numero di conto bancario che vi figurava e sul quale le ammende inflitte dovevano essere versate con altri numeri. Il 5 febbraio 1998, la decisione così corretta veniva comunicata formalmente ai suoi destinatari.

Procedimento

15.
    Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 13 marzo 1998 la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Anche la Krupp Thyssen Stainless GmbH (già KTN) e la AST hanno proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione (cause T-45/98 e, rispettivamente, T-47/98).

16.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato la Commissione a rispondere a talune domande scritte.

17.
    Nel corso dell'udienza tenutasi l'11 ottobre 2000, sono state sentite le difese svolte dalle parti e le loro risposte alle domande del Tribunale.

Conclusioni delle parti

18.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione;

-    in subordine ridurre l'ammenda in modo sostanziale;

-    condannare la Commissione alle spese.

19.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulle conclusioni dirette a fare annullare la decisione

20.
    La ricorrente a sostegno delle proprie conclusioni per l'annullamento della decisione, deduce due motivi, e cioè, in primo luogo, il fatto di non aver preso parte all'infrazione e, in secondo luogo, il carattere momentaneo di quest'ultima.

1. Sul primo motivo relativo alla non partecipazione della ricorrente all'infrazione

Argomenti delle parti

21.
    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che non vi è stato alcun accordo, in occasione della riunione di Madrid, riguardo all'applicazione dell'extra di lega sul mercato spagnolo. Infatti, dai 'considerando‘ 27, 44 e 54 della decisione risulterebbe che, all'epoca di tale riunione, la ricorrente aveva fatto presente ai concorrenti la sua volontà di non applicare l'extra di lega sul mercato spagnolo, considerata la situazione critica di quest'ultimo.

22.
    Inoltre, la Commissione non avrebbe dimostrato, o nemmeno sostenuto, che ci fosse stato effettivamente un accordo, o una pratica concordata, riguardante l'applicazione dell'extra di lega sul mercato spagnolo.

23.
    L'argomento secondo cui la dichiarazione fatta dalla ricorrente alla riunione di Madrid non rimetteva affatto in questione il principio dell'accordo, o della pratica concordata, ma tendeva unicamente a rimandare l'introduzione dell'extra di lega sul mercato spagnolo, sarebbe non soltanto privo di fondamento, ma anche irricevibile, in quanto sollevato per la prima volta davanti al Tribunale (sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394-94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc. pag. II-2405).

24.
    In ogni caso, la dichiarazione della Avesta, risultante dal suo fax 14 gennaio 1994, secondo la quale la «Acerinox ha dichiarato che gli extra sarebbero stati applicati a partire dal 1° aprile 1994» (considerando 33 della decisione), non farebbe che confermare l'assenza di un accordo o di una pratica concordata avente ad oggetto l'applicazione differita dell'extra di lega in Spagna. Quanto al fatto, constatato al 'considerando‘ 82 della decisione, che la ricorrente ha proceduto alla reintroduzione dell'extra di lega sul mercato spagnolo nel giugno 1994, la decisione non esporrebbe le ragioni per le quali non ci sarebbe altra spiegazione plausibile a tale comportamento se non l'applicazione di un accordo concluso in occasione della riunione di Madrid.

25.
    In secondo luogo, per quello che riguarda l'applicazione dell'extra di lega negli altri paesi europei, la ricorrente osserva che, nella misura in cui le altre imprese hanno comunicato alla Commissione gli importi degli extra di lega che esse ritenevano di applicare a partire dal 1° febbraio 1994, essa stessa ne ha potuto tenere conto allo scopo di adottare un comportamento parallelo. La giurisprudenza, infatti, riconoscerebbe il diritto degli operatori di adattarsi con intelligenza al comportamento dei propri concorrenti (sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73 Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 173 e 174, e 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307, punto 71). Ora, nella fattispecie, un tale comportamento troverebbe la sua spiegazione nella struttura oligopolistica del mercato dei prodotti piatti di acciaio inossidabile in Europa, e nelle regole di trasparenza poste dall'art. 60 del Trattato CECA. In particolare, la ricorrente sostiene che il comportamento parallelo da essa adottato era basato sulle offerte pubbliche fatte dai suoi concorrenti in virtù delle disposizioni del Trattato CECA, che sono state, d'altronde, largamente riprodotte nella stampa specializzata, fin dal gennaio 1994. Se essa ha applicato l'extra di lega alla Danimarca a partire dal mese di febbraio 1994, ciò si spiegherebbe con il fatto che le negoziazioni con il suo cliente danese si sono tenute in questo periodo.

26.
    Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione, se ha ritenuto che la Outokumpu doveva essere esclusa dalla repressione dell'accordo, mentre, nonostante il fatto che non avesse partecipato alla riunione di Madrid, tale impresa era stata perfettamente informata dei suoi risultati con fax della Ugine 20 dicembre 1993 e 11 gennaio 1994 ('considerando‘ 28 e 32 della decisione) e aveva agito di conseguenza sul mercato, sarebbe dovuta giungere, a maggior ragione, alla stessa conclusione nei confronti della ricorrente che, pur avendo partecipato alla suddetta riunione, ha manifestato la propria intenzione di non adottare il comportamento in discussione e ha agito in questo senso sul mercato.

27.
    La Commissione replica che la ricorrente, se non ha applicato immediatamente l'extra di lega sul proprio mercato interno, lo ha cionondimeno applicato sugli altri mercati, e in particolare in Danimarca, a partire dal 1° febbraio 1994 (v. i 'considerando‘ 37 e 82 della decisione). Inoltre, la partecipazione della ricorrente all'accordo risulterebbe anche dal menzionato fax della Avesta 14 gennaio 1994. Secondo la Commissione, tali fatti indicano che, alla riunione di Madrid, c'è stato un accordo, o, per lo meno, una pratica concordata, a cui la ricorrente ha partecipato allo stesso titolo che gli altri destinatari della decisione, ma che non riguardava il mercato spagnolo nella stessa misura.

28.
    A parere della Commissione, l'argomento della ricorrente secondo il quale l'applicazione dell'extra di lega sul mercato spagnolo nel giugno 1994 si configurerebbe come una reazione indipendente alle decisioni dei suoi concorrenti non convince. Da un lato, l'annuncio da parte della ricorrente, nel maggio 1994, dell'applicazione di un nuovo extra di lega in Spagna a partire dal giugno 1994 non dovrebbe essere considerato isolatamente, dal momento che tale annuncio è stato preceduto contemporaneamente dalla riunione di Madrid, dall'applicazione dell'extra di lega in altri Stati membri a partire dal 1° febbraio 1994, e dalla comunicazione della ricorrente alla Avesta, che avrebbe applicato l'extra di lega dal 1° aprile 1994. Dall'altro lato, a seguito della dichiarazione fatta dalla ricorrente alla riunione di Madrid, nessuno degli altri produttori avrebbe applicato il nuovo extra di lega in Spagna, il che sarebbe conforme al comportamento adottato secondo il quale, su ciascun mercato interno, i produttori avrebbero seguito il comportamento del produttore nazionale o del primo fornitore. Di conseguenza, l'applicazione da parte della ricorrente dell'extra di lega sul mercato spagnolo nel giugno 1994 non costituirebbe il risultato di un comportamento parallelo da parte sua, ma dimostrerebbe che era venuto il momento di applicare l'aumento concordato anche su tale mercato, dove le circostanze, ormai, lo permettevano.

Giudizio del Tribunale

29.
    Si deve ricordare che, in caso di controversia sulla sussistenza di un' infrazione alle regole di concorrenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti che integrano l'infrazione (sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 58).

30.
    Tuttavia, dal momento che è stato stabilito che un'impresa ha partecipato a riunioni fra imprese aventi carattere manifestamente anticoncorrenziale, incombe a tale impresa l'onere di dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di parteciparvi in un'ottica diversa dalla loro (sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C-199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I-4287, punto 155, e Montecatini/Commissione, causa C-235/92 P, Racc. pag. I-4539, punto 181). Se non viene fornita la prova che siano state prese tali distanze, la circostanza che tale impresa non si adegui ai risultati di queste riunioni non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-347/94, Mayr-Melnhof/Commissione, Racc. pag. II-1751, punto 135, e 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries e a. CBR/Commissione; in prosieguo la «sentenza Ciment», Racc. pag. II-491, punto 1389).

31.
    Nella fattispecie, non viene contestato che la ricorrente ha partecipato alla riunione di Madrid del 16 dicembre 1993, nel corso della quale, come risulta dalla decisione e dalle dichiarazioni di diversi partecipanti a tale riunione, taluni produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile si sono messi d'accordo sull'impiego, a partire dalla stessa data, di valori di riferimento identici nella formula di calcolo dell'extra di lega, e quindi sulla fissazione di un elemento del prezzo finale di questi prodotti, in violazione dell'art. 65, paragrafo 1, del Trattato CECA.

32.
    Occorre esaminare, tuttavia, se la ricorrente abbia dimostrato, sufficientemente, di aver preso le distanze da tale intesa, di modo che non possa esserle imputata un'infrazione all'art. 65, paragrafo 1, del Trattato CECA.

33.
    Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti della ricorrente diretti a dimostrare che la concertazione tra i produttori non aveva ad oggetto l'applicazione, sul mercato spagnolo, dell'extra di lega come calcolato secondo il metodo definito alla riunione di Madrid, va rilevato che la Commissione non contesta il fatto che, durante questa riunione, la Acerinox abbia manifestato la propria volontà di non applicare l'extra di lega in Spagna, data la situazione economica ivi prevalente.

34.
    A questo proposito, il 'considerando‘ 27 della decisione ricorda, senza porli in discussione, i termini della dichiarazione della ricorrente 17 dicembre 1996 in risposta alle domande della Commissione, da cui risulta che, nel corso della riunione, la «Acerinox da parte sua ha invece manifestato l'intenzione di non applicare l'extra di lega in Spagna poiché la domanda sul mercato spagnolo era depressa».

35.
    Pertanto, nella misura in cui è certo che la ricorrente, al momento della riunione di Madrid, ha preso distanze dall'intesa sull'extra di lega laddove tale intesa riguardava il mercato spagnolo, il semplice fatto che abbia partecipato a tale riunione non consente di considerare la detta ricorrente come partecipante ad un'intesa il cui oggetto è quello di determinare i valori di riferimento dell'extra di lega su tale mercato, in violazione dell'art. 65, paragrafo 1, del Trattato CECA.

36.
    Poiché la finalità di tale intesa era all'epoca in contrasto con gli interessi della Acerinox in quanto riguardava il mercato spagnolo, solo la prova di un impegno da parte di questa impresa di applicare l'extra di lega sul proprio mercato interno sarebbe pertanto costitutiva di un'adesione da parte sua ad un accordo riguardante la Spagna (v., in questo senso, la sentenza Ciment, punto 3444).

37.
    Ora, dal fascicolo risulta che, come è stato rilevato al 'considerando‘ 33 della decisione, la Avesta, con telefax 14 gennaio 1994, ha informato le proprie consociate, fra cui quella presente in Spagna, della posizione espressa da taluni dei suoi concorrenti circa la data di applicazione dell'extra di lega sui loro mercati nazionali. Per quello che riguarda, in particolare, la Acerinox, viene precisato: «Acerinox have announced that surcharges will be applied from 1.4.94 (yes April!!)», «Acerinox ha comunicato che le maggiorazioni saranno applicate dal 1° aprile 1994 (si conferma, aprile!)».

38.
    A questo proposito, la ricorrente non contesta la veridicità delle intenzioni attribuitele, ma si limita a far valere che tale dichiarazione dimostra, a maggior ragione, l'inesistenza alla data della riunione di Madrid di un accordo o di una pratica concordata avente ad oggetto l'applicazione differita dell'extra di lega in Spagna. Resta cionondimeno che tale dichiarazione costituisce la prova del fatto che, in data 14 gennaio 1994, la Acerinox aveva manifestato comunque la propria intenzione di applicare un extra di lega in Spagna, secondo le modalità stabilite alla riunione di Madrid dalle imprese interessate, aderendo pertanto all'intesa.

39.
    Questa conclusione non è poi inficiata dall'argomento secondo il quale la ricorrente ha applicato successivamente l'extra di lega sul mercato spagnolo solo il 1° giugno 1994, e non il 1° aprile 1994. Quand'anche si ammettesse che tale rinvio di due mesi consenta di dimostrare che il comportamento della ricorrente sul mercato spagnolo non sia stato conforme a quello convenuto, ciò nulla toglie alla sua responsabilità ai sensi dell'art. 65, paragrafo 1, del Trattato CECA, visto che aveva dato la sua previa adesione all'accordo, al più tardi il 14 gennaio 1994 (sentenza Mayr-Melnhof, precitata, punto 135, e sentenza Ciment, punto 1389).

40.
    In secondo luogo, quanto agli argomenti della ricorrente sull'assenza di prove circa la sua partecipazione all'intesa sull'extra di lega, nella parte in cui questa riguardava gli altri paesi della Comunità europea, essi si basano su una errata concezione dei requisiti in materia di prova di cui all'art. 65, paragrafo 1, del Trattato CECA.

41.
    Si deve, infatti, constatare che la ricorrente non fornisce la prova che in occasione della riunione di Madrid avrebbe preso le distanze dagli altri partecipanti, manifestando la propria intenzione di non applicare l'extra di lega nei paesi della Comunità europea diversi dalla Spagna. A tale riguardo, invece, dal fascicolo risulta che la ricorrente nella dichiarazione 17 dicembre 1996, rispondendo alle domande della Commissione, non ha affermato che nel corso della riunione di Madrid aveva adottato lo stesso comportamento assunto in merito all'applicazione dell'extra di lega in Spagna, ma ha ammesso che «la maggioranza dei partecipanti era a favore dell'applicazione più rapida possibile dell'extra di lega» (punto 2.4 della dichiarazione di cui sopra e 'considerando‘ 26 della decisione).

42.
    Inoltre, dalla stessa dichiarazione risulta che la ricorrente ha applicato in Danimarca un extra di lega sui suoi prodotti fin dal mese di febbraio 1994, quindi, nel mese di marzo, in Germania, Norvegia e Svezia, nel mese di aprile, in Irlanda, Portogallo, Regno Unito, come anche in Italia, e, infine, nel mese di maggio 1994, in Francia e in Belgio.

43.
    Orbene, la ricorrente non può sostenere validamente che l'allineamento dei propri extra di lega su quelli applicati dagli altri produttori presenti su questi mercati risultava da un semplice parallelismo di comportamenti dovuto alla struttura oligopolistica del mercato dei prodotti piatti di acciaio inossidabile come anche alle regole di trasparenza poste dall'art. 60 del Trattato CECA. Se dalla giurisprudenza risulta indubbiamente che un parallelismo di comportamento non può essere considerato prova di una concertazione se non nel caso in cui la concertazione ne costituisca la sola spiegazione plausibile (sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, precitata, punto 71), resta cionondimeno il fatto che, nella specie, la Commissione ha fornito la prova dell'esistenza di una previa concertazione, tra le imprese interessate, il cui oggetto era l'uso e l'impiego di valori di riferimento identici nella formula di calcolo dell'extra di lega.

44.
    L'argomento relativo al fatto che la Outokumpu non è stata perseguita è irrilevante ai fini della valutazione della presente infrazione. Anche supponendo che la situazione di questa impresa possa essere paragonata a quella della ricorrente, il fatto che nei suoi confronti non sia stato formulato dalla Commissione alcun addebito non può in nessun caso costituire un motivo per non tener conto dell'infrazione addebitata alla ricorrente, se questa è stata regolarmente accertata (sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, già citata, punto 146).

45.
    Da quanto sopra risulta che la ricorrente deve considerarsi aver preso parte all'intesa a partire dal 16 dicembre 1993, data della riunione di Madrid, nella misura in cui questa riguardava l'applicazione, negli Stati membri della Comunità con eccezione della Spagna, di un extra di lega calcolato sulla base dei valori di riferimento concordati tra le imprese, e successivamente, nella misura in cui la detta intesa riguardava l'applicazione di tale extra di lega in Spagna, a partire dallasua adesione all'intesa, il 14 gennaio 1994 al più tardi. La durata della sua partecipazione all'intesa sarà esaminata nell'ambito del secondo motivo.

46.
    In conclusione, poiché la partecipazione della ricorrente all'intesa è stata provata, il motivo è infondato e va, pertanto, respinto.

2. Sul secondo motivo che deduce il carattere momentaneo dell'infrazione

Argomenti delle parti

47.
    La ricorrente sostiene che, quand'anche si ammettesse che abbia preso parte ad un'infrazione, quest'ultima è stata momentanea.

48.
    A questo proposito afferma che la Commissione non ha provato che la violazione era consistita, non soltanto nell'applicare l'extra di lega a partire dal 1° febbraio 1994, ma anche nel mantenerlo in vigore dopo questa data e per una durata indeterminata. Orbene, in mancanza di contatti tra le imprese, il semplice fatto che queste ultime abbiano seguito un comportamento parallelo non sarebbe sufficiente a dimostrare che la pratica concordata è continuata oltre il 1° febbraio 1994 (sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 153). Inoltre, in mancanza di elementi di prova atti a stabilire direttamente la durata di un'infrazione, la Commissione dovrebbe, quantomeno, dedurre elementi di prova che si riferiscono a fatti ravvicinati sufficientemente nel tempo, in modo da potersi ragionevolmente ammettere che detta infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise (sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 79). Nel caso contrario, la «presunzione d'innocenza a favore della ricorrente» imporrebbe di considerare che sia stato posto termine all'infrazione (sentenze del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1775, punti 73 a 75, e causa T-36/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1847, punti 83 a 85).

49.
    Secondo la ricorrente, si potrebbe tutt'al più affermare che l'accordo è durato fino al luglio 1994, quando le quotazioni del nichel hanno toccato il loro livello iniziale. In caso contrario, la Commissione non avrebbe titolo per considerare che solo con l'adozione di una formula diversa da quella tradizionalmente utilizzata nell'industria si sarebbe posto termine alla asserita infrazione (v. 'considerando‘ 70 della decisione).

50.
    Infine, la ricorrente sostiene che nella fattispecie la sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-327/94, SCA Holding/Commissione (Racc. pag. II-1373, punto 95), citata dalla Commissione, non è pertinente, dal momento che è stato ritenuto che gli effetti dell'intesa sono perdurati fino all'adozione della decisione, senza che vi sia stato formalmente posto termine.

51.
    La Commissione sostiene che il ragionamento della ricorrente sulla durata dell'infrazione deriva da una valutazione errata della natura dell'infrazione stessa e delle prove disponibili.

52.
    Per quello che riguarda le prove, la Commissione non avrebbe cercato di provare l'esistenza dell'infrazione basandosi unicamente su comportamenti paralleli. Al contrario, disporrebbe di prove dirette dell'intesa decisa nella riunione di Madrid, come anche della sua attuazione nella maggior parte degli Stati membri a partire dal febbraio 1994, e, dal giugno 1994, in Spagna. Alla data dell'adozione della decisione, solo l'Avesta aveva, tra l'altro, cessato di applicare l'extra di lega così convenuto.

53.
    Per quanto riguarda la natura dell'infrazione, la Commissione rileva che l'intesa controversa il cui oggetto era l'introduzione dell'extra di lega con valori di riferimento fissi, era concepita per essere messa in atto su un periodo indeterminato o almeno «fino a nuovo ordine», a differenza del classico accordo sui prezzi, che presuppone una revisione regolare per adattarsi al mercato.

54.
    La Commissione conclude quindi che, quando l'infrazione, come nella specie, consiste in un accordo, o in una pratica concordata, stipulato ad una data precisa, ma da attuarsi su un certo arco di tempo, tutto il periodo di attuazione deve considerarsi incluso nella durata dell'infrazione stessa. Una concezione diversa comporterebbe che la maggior parte delle violazioni degli artt. 65 del Trattato CECA e 85 del Trattato CE non durerebbero che un giorno, ossia il giorno in cui l'accordo o la pratica concordata è stato concluso o deciso. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, nel caso di intese che non sono più in vigore è sufficiente, per poter applicare l'art. 85, che esse continuino a produrre effetti oltre la data formale di cessazione (sentenza SCA Holding/Commissione, già citata, punto 95).

Giudizio del Tribunale

55.
    Secondo la costante giurisprudenza, spetta alla Commissione dimostrare non solo l'esistenza di un'intesa ma anche la sua durata (v. sentenze del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 79, e 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95, e T-104/95, Cimenteries CBR/Commissione, Racc. pag. II-491, punto 2802).

56.
    Nella specie, si deve pertanto esaminare se la Commissione, nel constatare al 'considerando‘ 50 della decisione che la concertazione si è protratta fino al giorno dell'adozione della decisione, abbia assolto l'onere della prova che le incombeva.

57.
    Si deve ricordare che, nella decisione, in particolare al 'considerando‘ 44, la Commissione ha ritenuto che l'intesa ha avuto inizio nel corso della riunione diMadrid del 16 dicembre 1993, in quanto in tale data tra le imprese partecipanti è stato convenuto di applicare l'extra di lega a partire dal 1° febbraio 1994 adottando, nella formula di calcolo utilizzata per l'ultima volta nel 1991, come valori di riferimento per gli elementi di lega, i valori che avevano raggiunto nel settembre 1993.

58.
    E' stato poi constatato che, a partire da tale data, le imprese hanno effettivamente applicato l'extra di lega così convenuto e calcolato alle proprie vendite in Europa. Per quanto riguarda, in particolare la ricorrente, è stato rilevato che essa si è conformata alla decisione presa in occasione della riunione di Madrid applicando l'extra di lega sopraccitato, a partire dal 1° febbraio 1994, alle proprie vendite negli altri Stati membri, e in particolare in Danimarca ('considerando‘ 54 e 82 della decisione).

59.
    Per quanto riguarda la data alla quale l'infrazione è cessata, la Commissione si è basata, al 'considerando‘ 50 della decisione, sul fatto che solo la Avesta aveva annunciato, nel mese di novembre 1996, che avrebbe posto termine all'intesa ricorrendo ad un altro metodo di calcolo dell'extra di lega.

60.
    A questo proposito è giocoforza constatare che la ricorrente non nega che i valori di riferimento dell'extra di lega, quali convenuti nel corso della riunione di Madrid, non sono stati modificati prima dell'adozione della decisione. Orbene, dal momento che la ricorrente e le altre imprese considerate hanno continuato ad applicare effettivamente i valori di riferimento che avevano convenuto nel corso della detta riunione, il fatto che all'epoca non sia stata adottata alcuna esplicita decisione circa la durata dell'applicazione dell'intesa non può dimostrarne il carattere momentaneo, e non continuato.

61.
    L'argomento della ricorrente, secondo il quale l'applicazione dell'extra di lega deriverebbe dalla trasparenza dei prezzi e dal parallelismo dei comportamenti delle imprese interessate è infondato e va disatteso. Infatti l'oggetto dell'infrazione rimproverata alla ricorrente non era l'applicazione dell'extra di lega in quanto tale, ma la determinazione del suo importo sulla base di una formula di calcolo che implica valori di riferimento identici a quelli dei suoi concorrenti, e determinati in comune con altri produttori, nel quadro di una concertazione con questi ultimi. Pertanto il fatto che la ricorrente abbia mantenuto siffatti valori di riferimento nella formula di calcolo dell'extra di lega da essa applicato, può spiegarsi solo con l'esistenza di tale concertazione.

62.
    E' parimenti privo di pertinenza, e va disatteso l'argomento della ricorrente secondo cui l'accordo sarebbe durato, tutt'al più, fino al mese di luglio del 1994, quando le quotazioni del nickel «hanno raggiunto il loro livello iniziale». Infatti, essendo rimasti immutati i valori di riferimento degli elementi di lega che costituiscono oggetto dell'infrazione, il fatto che il prezzo del nickel abbia raggiunto, ad un certo momento, il proprio «livello iniziale» non significa affatto che l'infrazione abbia allora smesso di produrre i suoi effetti anticoncorrenziali, masemplicemente che l'extra di lega doveva per l'appunto essere calcolato tenendo conto di tale evoluzione.

63.
    Si deve infine ricordare che nel caso di intese che hanno cessato di essere in vigore è sufficiente, perché sia applicato l'art. 85 del Trattato e, per analogia, l'art. 65 del Trattato CECA, che esse continuino a produrre effetti oltre la data formale di cessazione (sentenze EMI Records, già citata, punto 15 e sentenza della Corte 3 luglio 1985, causa C-243/83, Binon, Racc. pag. 2015, punto 17; sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 212, e 14 maggio 1998, causa T-327/94, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. II-1373, punto 95). Lo stesso vale, a maggior ragione, allorché, come nella specie, gli effetti dell'intesa sono perdurati sino all'adozione della decisione senza che all'intesa sia stato posto formalmente termine.

64.
    Dagli elementi di cui sopra risulta che la Commissione, nella misura in cui la ricorrente non aveva rinunciato ad applicare i valori di riferimento convenuti nel corso della riunione di Madrid prima dell'adozione della decisione, ha giustamente potuto considerare che l'infrazione era perdurata fino a tale data.

65.
    Stanti tali circostanze, nulla toglierebbe alla legittimità della decisione il fatto che, nel caso della ricorrente, il momento di inizio dell'infrazione possa essere fissato solo al 14 gennaio 1994, invece che al 16 dicembre 1993, nella misura in cui l'accordo riguardava l'applicazione dell'extra di lega in Spagna (v. supra, punto 45). La Commissione infatti, poiché la decisione è stata adottata il 21 gennaio 1998, ha comunque ritenuto, ai fini del calcolo dell'ammontare dell'ammenda, che la durata dell'infrazione imputabile alla ricorrente era di quattro anni. Di conseguenza, al 'considerando‘ 78 della decisione, la Commissione, in applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3) (in prosieguo: gli «orientamenti»), ha proceduto ad un aumento del 10% per ogni anno trascorso, dell'ammontare dell'ammenda preso in considerazione a titolo della gravità dell'infrazione, cioè, nella specie, ad un aumento del 40%. Inoltre, si deve ricordare che, nella parte in cui l'intesa alla quale la ricorrente ha partecipato riguardava anche gli altri Stati membri della Comunità, la Commissione ha potuto giustamente ritenere che la data di inizio dell'infrazione era il 16 dicembre 1993, data della riunione di Madrid.

66.
    Da quanto sopra considerato risulta che il motivo, relativo al carattere momentaneo dell'infrazione, deve essere respinto.

Sulle conclusioni dirette alla riduzione dell'importo dell'ammenda

A - Sui motivi che deducono errori nel calcolo dell'ammontare dell'ammenda

1. Sulla gravità dell'infrazione

Argomenti delle parti

67.
    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che le ammende inflitte dalla Commissione non tengono conto dell'importanza rispettiva delle parti.

68.
    Rileva che la Commissione, contrariamente alla sua precedente prassi in materia, secondo la quale, per rispecchiare la gravità dell'infrazione, calcolava l'ammenda sulla base di una percentuale del fatturato totale delle società, nella fattispecie, data la gravità dell'infrazione, ha deciso di imporre un punto di partenza uniforme per il calcolo dell'importo dell'ammenda per l'insieme delle parti interessate, fissato in 4 milioni di ECU, poiché le società in questione erano tutte di grande dimensione, mentre esistevano importanti differenze nella grandezza delle dimensioni tra queste ultime.

69.
    A tale riguardo, la ricorrente produce la seguente tabella per confrontare i fatturati delle «società» interessate per l'anno 1996:

                    Tasso di cambio    1996    ECU

AVESTA                

SEK 8
,7222
17
,740
2
,03389

ALZ                    

BEF 40
,795    
28
,900
0
,70842

USINOR                

FRF 6
,635    
71
,100
10
,7159

KRUPP                

DEM 1
,983    
27
,679
13
,95814

THYSSEN STAHL AG    

DEM 1
,983    
38
,673
19
,50227

ACERINOX            

ESP 167
,432    
180
,892
1
,08039

La ricorrente considera, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, che il fatturato rilevante ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda è quello delle «società» e non quello dell'«impresa», essendo appurato che le società sono le destinatarie della decisione e, che esse sono le entità economiche che devono pagare l'ammenda.

70.
    La ricorrente produce anche una tabella, secondo la quale, le rispettive quote delle parti nel mercato di cui trattasi erano le seguenti:

                            1995    Gennaio-Settembre 1996

    KTN                    

24
,15%    
24
,04%

    AST                    

15
,32%    
15
,10%

    ALZ                    

9
,51%    
9
,87%

    ACERINOX            

11
,62%    
11
,11%

    OUTOKUMPU            

8
,49%    
8
,38%

    UGINE                

17
,39    
18
,20%

    AVESTA/BRITISH STEEL    

13
,49%    
13
,27%

71.
    Da ciò risulterebbe che determinando lo stesso punto di partenza per tutte le società partecipanti, la Commissione avrebbe inflitto, in realtà, una sanzione molto più pesante alle società con minore fatturato e quota di mercato più ristretta delle altre. Infatti, secondo quanto risulta da questa tabella, le quote di mercato della Ugine, AST e Avesta sarebbero superiori alle quote di mercato della ricorrente rispettivamente del 63,8%, del 35,9% e del 19,4%.

72.
    La ricorrente sostiene, quindi, che la Commissione avrebbe dovuto basarsi sul fatturato e sulla quota di mercato di ogni società considerata dalla decisione, il che le avrebbe permesso di evitare che le ammende inflitte risultassero sproporzionate rispetto all'importanza dell'«impresa» e di tener conto in maniera appropriata della dimensione e della potenza economica delle «imprese interessate» e, pertanto, della loro influenza sul mercato (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française/Commissione e a., Racc. pag. 1825, punti 119 e 120).

73.
    La Commissione rileva, in limine, che la decisione costituisce uno dei primi casi di applicazione degli orientamenti.

74.
    Chiarisce che, in base agli orientamenti, l'importo delle ammende non è più fissato in percentuale del fatturato delle imprese interessate, ma a partire da un ammontare assoluto, calcolato secondo la gravità dell'infrazione. Inoltre, per quanto riguarda l'importo dell'ammenda da infliggere ad imprese che hanno commesso in comune una sola infrazione, viene fatta una distinzione secondo il ruolo svolto da ciascuna di queste imprese (ruolo di «capofila» o «passivo») e il grado della cooperazione apportata da ognuna di esse alla Commissione durante il procedimento amministrativo. Peraltro, il nuovo metodo tiene conto di considerevoli disparità nella dimensione delle imprese.

75.
    La Commissione aggiunge che il secondo elemento di cui il nuovo metodo di calcolo dell'ammontare delle ammende tiene sistematicamente maggiormente conto è la durata dell'infrazione. Infine, come indicato nelle linee direttive, la Commissione continua a prendere in considerazione tutte le circostanze aggravanti o attenuanti pertinenti e ad applicare una politica di clemenza, conformemente alla sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996 C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

76.
    Nella fattispecie, non sarebbe fondato l'argomento della ricorrente, secondo cui la Commissione, nella decisione, non avrebbe tenuto conto delle differenze di dimensione tra le imprese interessate ma del fatto che tutte le imprese interessate sono imprese importanti ('considerando‘ 77 della decisione). La Commissione rileva che la prima tabella prodotta dalla ricorrente si riferisce alle «società» e non alle «imprese». Ora, soltanto la nozione di «impresa» sarebbe pertinente ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza. Di conseguenza, nella fattispeciesarebbe pertinente solo la seconda tabella presentata dalla ricorrente, da cui risulterebbe che le imprese interessate hanno quote di mercato comparabili.

Giudizio del Tribunale

77.
    Si deve in limine ricordare che, nella decisione, la Commissione ha determinato l'ammontare delle ammende imposte alle imprese in questione, e in particolare alla ricorrente, applicando il metodo definito negli orientamenti.

78.
    Secondo tale metodo, la Commissione prende come punto di partenza un importo determinato in funzione della gravità dell'infrazione. La valutazione della gravità dell'infrazione deve prendere in considerazione la natura dell'infrazione, l'impatto concreto sul mercato quando sia misurabile, e l'estensione del mercato geografico rilevante (punto 1 A, primo comma). In tale contesto, le infrazioni sono classificate in tre categorie, ossia le «infrazioni poco gravi», per le quali l'ammontare delle ammende applicabili è compreso tra 1 000 ECU e 1 milione di ECU, le «infrazioni gravi», per le quali l'ammontare delle ammende applicabili può variare tra 1 milione e 20 milioni di ECU e le «infrazioni molto gravi» per le quali l'ammontare delle ammende applicabili supera i 20 milioni di ECU (punto 1 A, dal primo al terzo capoverso). Nell'ambito di ciascuna di tali categorie, ed in particolare per le categorie di infrazioni gravi e molto gravi, la forcella di sanzioni previste consente di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura delle infrazioni commesse (punto 1 A, terzo comma). E', inoltre, necessario valutare l'effettiva capacità economica degli autori dell'infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l'importo dell'ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma).

79.
    Ulteriormente, si può tenere conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di infrastrutture sufficienti per avere le conoscenze giuridico-economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (punto 1 A, quinto comma).

80.
    Nell'ambito di ciascuna delle tre predette categorie, al fine di tenere conto del peso specifico, e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione, può essere opportuno ponderare, in certi casi, l'importo determinato e adattare di conseguenza il punto di partenza generale secondo la caratteristica specifica di ogni impresa (punto 1 A, sesto comma).

81.
    Nella fattispecie, la Commissione ha ritenuto che il punto di partenza del calcolo dell'importo dell'ammenda dovesse essere fissato, in base alla gravità dell'infrazione, in 4 milioni di ECU per tutte le imprese interessate ('considerando‘76 della decisione). Nell'ambito di tale valutazione, la Commissione ha preso in considerazione la natura dell'infrazione che, avendo ad oggetto l'aumento uniforme di un elemento del prezzo da parte della quasi totalità dei produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile ('considerando‘ 74 della decisione), costituisce un'infrazione grave del diritto comunitario. Tuttavia, considerando gli «elementi economici e giuridici» dell'intesa e la gravità relativa dell'infrazione, la Commissione non ha ritenuto che quest'ultima esigesse ammende pesanti. Infine, nel valutare se tra le imprese che avevano partecipato all'infrazione esistevano delle «differenze considerevoli», la Commissione ha ritenuto che tutte le imprese erano di grandi dimensioni e che, di conseguenza, non era necessario differenziare gli importi fissati in ragione della gravità dell'infrazione (considerando 77 della decisione).

82.
    Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione non doveva valutare la gravità dell'infrazione tenendo conto del rispettivo fatturato delle società interessate, in quanto né l'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, né gli orientamenti impongono tale criterio.

83.
    Dall'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, risulta, infatti, che la presa in considerazione da parte della Commissione del fatturato delle imprese interessate è prevista solo per il rispetto del limite massimo dell'importo finale dell'ammenda, il quale viene fissato «al doppio del fatturato ottenuto con i prodotti in questione, senza pregiudizio di un aumento del massimo così determinato fino al 10% del volume d'affari annuo delle imprese in causa», come altresì richiamato nel punto 5, lettera a), delle linee direttive. Orbene, non viene affermato, né a maggior ragione dimostrato, che l'importo finale dell'ammenda inflitta alla ricorrente avrebbe superato il limite così stabilito.

84.
    A questo proposito, è irrilevante invocare la precedente prassi decisionale della Commissione.

85.
    Infatti, da un lato, tale prassi, per quanto costante, non potrebbe fungere, essa stessa, da ambito giuridico per le modalità di calcolo dell'importo delle ammende dato che, trattandosi di infrazioni ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, tale ambito viene definito nel n. 5 dello stesso articolo. Dall'altro lato, considerato il margine di discrezionalità lasciato alla Commissione dall'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, a quest'ultima non può essere rimproverato di avere introdotto un nuovo metodo di calcolo dell'importo delle ammende, purché tale importo non ecceda il limite massimo fissato dall'art. 65, n. 5, del Trattato CECA.

86.
    Inoltre, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza dellaCorte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54); sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 33; v. anche la sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-295/94, Buchmann/Commissione, Racc. pag. II-813, punto 163). In tal modo, la Corte ha potuto constatare, per esempio, la liceità di un metodo di calcolo in base al quale la Commissione determina, in primo luogo, l'importo globale dell'ammenda da imporre, per poi ripartire il totale tra le imprese interessate secondo le loro attività nel settore in questione (sentenza della Corte 8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ/Commissione, Racc. pag. 3369, punti 48-53).

87.
    Anche l'argomento della ricorrente che deduce che le ammende inflitte non terrebbero conto della rispettiva forza delle imprese interessate con riferimento alle loro quote di mercato deve essere disatteso.

88.
    Va certamente tenuto presente che le quote di mercato detenute da un'impresa sono rilevanti al fine di determinare l'influenza che essa ha potuto esercitare sul mercato, ma va pure rilevato che esse non possono essere determinanti per potersi concludere che un'impresa faccia parte di un'entità economica potente (v. la citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, punto 139).

89.
    Orbene, secondo la costante giurisprudenza, tra i fattori da prendere in considerazione per valutare la gravità dell'infrazione, possono rientrare il volume e il valore delle merci oggetto della trasgressione nonché le dimensioni e la forza economica dell'impresa (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, precitata, punto 120 e 121; sentenze del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione, Racc. pag. II-549, punto 94, e SCA Holding/Commissione, precitata, punto 176).

90.
    Pertanto, nella specie, la Commissione, giustamente, ha potuto basarsi, tra l'altro, sulla dimensione e sulla forza economica delle imprese interessate constatando che esse erano tutte di grandi dimensioni, dopo aver precedentemente rilevato che le sei imprese interessate rappresentavano oltre l'80% della produzione europea di prodotti finiti di acciaio inossidabile ('considerando‘ 9 della decisione). A questo proposito, il confronto effettuato dalla ricorrente tra la propria quota di mercato, dell'11% circa, e quelle di Ugine, AST e Avesta del 18%, 15% e, rispettivamente, 14% circa, non è tale da rivelare una «disparità considerevole» tra queste imprese, ai sensi del punto 1 A, sesto comma, delle linee direttive, giustificando necessariamente una differenziazione ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione.

91.
    A queste condizioni, l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente non potrebbe essere considerato sproporzionato, dato che il punto di partenza del calcolo dell'importo dell'ammenda, determinato in funzione della gravità dell'infrazione, è giustificato alla luce dei criteri fissati negli orientamenti, quali considerati dallaCommissione per valutare la natura e l'oggetto dell'infrazione, il suo impatto sul mercato come anche le dimensioni delle imprese in questione.

92.
    Dalle considerazioni sopraesposte risulta che il motivo è infondato e va respinto.

2. Sulla durata dell'infrazione

Argomenti delle parti

93.
    La ricorrente sostiene che, poiché l'infrazione è momentanea o di breve durata, la Commissione doveva procedere ad una riduzione dell'importo dell'ammenda, e non ad una maggiorazione di 1,6 milioni di ECU a titolo dell'asserita lunga durata dell'infrazione.

94.
    La Commissione replica che tale maggiorazione tiene conto della durata dell'infrazione che, per la ricorrente, come per la maggior parte degli altri destinatari della decisione, era di quattro anni.

Giudizio del Tribunale

95.
    Ai fini della determinazione dell'importo delle ammende, si deve tener conto della durata delle infrazioni nonché di tutti i fattori idonei ad entrare nella valutazione della gravità (v., in particolare, la citata sentenza Musique Diffusion française/Commissione e a., punto 129).

96.
    Per quello che riguarda il fattore relativo alla durata dell'infrazione, gli orientamenti operano una distinzione tra le infrazioni di breve durata (in generale per periodi inferiori ad un anno), per le quali l'importo fissato in funzione della gravità non dovrebbe essere maggiorato, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da 1 a 5 anni), per le quali tale importo può essere maggiorato fino al 50%, e le infrazioni di lunga durata (in generale, oltre i 5 anni), per le quali questo importo può essere maggiorato del 10% per ogni anno (punto 1 B, dal primo al terzo trattino).

97.
    Nella fattispecie, occorre ricordare che, come enunciato supra ai punti 64 e 65, la Commissione, giustamente, ha ritenuto che l'infrazione era durata fino al momento di adozione della decisione, il 21 gennaio 1998, di modo che il periodo di partecipazione della ricorrente all'infrazione doveva essere stimato a quattro anni.

98.
    Di conseguenza, la Commissione, giustamente, ha proceduto, in conformità agli orientamenti, ad un aumento del 10% per ogni anno trascorso, dell'importo dell'ammenda preso in considerazione a titolo della gravità dell'infrazione, ossia ad una maggiorazione del 40% corrispondente alla durata effettiva dell'infrazione.

99.
    Ne consegue che il motivo deve essere respinto.

3. Sulle circostanze attenuanti

Argomenti delle parti

100.
    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto di diverse circostanze attenuanti che giustificavano l'imposizione di un'ammenda di importo inferiore a quello fissato. A questo proposito, invoca la struttura oligopolistica del mercato dell'acciaio inossidabile, la trasparenza di quest'ultimo a causa del regime di pubblicità dei prezzi istituito dall'art. 60 del Trattato CECA, l'esistenza della stessa formula di calcolo dell'extra di lega da oltre 25 anni e il fatto che questa era conosciuta dalla maggior parte dei clienti, e, infine, la percentuale relativamente limitata dell'extra di lega nel prezzo finale dei prodotti piatti di acciaio inossidabile.

101.
    La Commissione ritiene, in primo luogo, che il motivo non è sufficientemente suffragato né spiegato e deve essere dichiarato irricevibile e respinto.

102.
    In ogni caso, la Commissione sostiene che la struttura oligopolistica di un mercato non ha alcun effetto sull'importo delle ammende e che le altre circostanze invocate dalla ricorrente sono state esaminate e disattese, ai 'considerando‘ 55, 56, 58, 59 e 64-66 della decisione, in quanto non rimettevano in discussione l'esistenza dell'infrazione. Tuttavia, la Commissione avrebbe tenuto conto delle stesse circostanze per valutare la gravità dell'infrazione e, in particolare, l'importo delle ammende, anche se non le ha formalmente qualificate attenuanti (v. 'considerando‘ 74 e 75 della decisione).

Giudizio del Tribunale

103.
    In limine, si deve constatare che il presente motivo risponde ai requisiti dell'art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale e deve, pertanto, essere dichiarato ricevibile.

104.
    Nella fattispecie, occorre tener conto del fatto che la Commissione ha potuto legittimamente ritenere che nessuna delle circostanze invocate dalla ricorrente giustificasse una diminuzione supplementare dell'importo base dell'ammenda inflittale.

105.
    In primo luogo, è giocoforza constatare che la struttura oligopolistica del mercato dei prodotti piatti di acciaio inossidabile non può costituire una circostanza attenuante ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda. Infatti, come constatato dalla Commissione al 'considerando‘ 48 della decisione, il fatto che le imprese partecipanti all'intesa rappresentavano il 90% delle vendite di questi prodotti aveva, proprio, come conseguenza quella di restringere notevolmente la concorrenza sul mercato risultante dall'aumento di prezzo concertato dell'acciaioinossidabile mediante la fissazione in comune dei valori di riferimento degli elementi di lega.

106.
    Si deve osservare, poi, che il regime previsto dall'art. 60 del Trattato CECA non può giustificare la partecipazione ad un accordo, o ad una pratica concordata, diretto a coordinare l'importo dell'extra di lega.

107.
    Rileva a questo proposito ricordare che secondo una costante giurisprudenza la pubblicità obbligatoria dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita prevista dall'art. 60, n. 2, del Trattato CECA ha lo scopo, in primo luogo, di impedire, per quanto possibile, pratiche vietate, in secondo luogo, di permettere agli acquirenti di essere esattamente informati sui prezzi e di partecipare, inoltre, all'accertamento delle discriminazioni e, in terzo luogo, di consentire alle imprese di conoscere esattamente i prezzi praticati dai concorrenti, in modo da potervisi eventualmente allineare (v. sentenze della Corte 21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/Alta Autorità, Racc. pagg. 7, 24, e 12 luglio 1979, causa 149/78, Rumi/Commissione, Racc. pag. 2523, punto 10).

108.
    Tuttavia i prezzi che compaiono nei listini devono essere fissati da ciascuna impresa in maniera indipendente, senza accordi, sia pur taciti, tra le imprese. In particolare, il fatto che le disposizioni dell'art. 60 tendano a limitare la concorrenza non impedisce l'applicazione del divieto delle intese previsto dall'art. 65, n. 1, del Trattato (sentenza Francia/Alta Autorità, già citata, Racc. pag. 31, e sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II-347, punto 312).

109.
    Inoltre l'art. 60 del Trattato CECA non prevede alcun contatto tra le imprese precedente alla pubblicazione dei listini, ai fini di una reciproca informazione sui loro futuri prezzi. Ora, poiché i detti contatti impediscono che tali listini siano fissati in modo indipendente, essi possono falsare il gioco normale della concorrenza, ai sensi dell'art. 65, n. 1, del medesimo Trattato (sentenza Thyssen Stahl/Commissione, citata, punto 313).

110.
    Nella specie, è certamente pacifico che, in applicazione dell'art. 60, n. 2, lett. a), del Trattato CECA, i produttori di acciaio inossidabile hanno soddisfatto l'obbligo di pubblicare i loro prezzi e le loro condizioni di vendita inviandoli regolarmente alla Commissione e che, su questa base, ciascuna di tali imprese ha comunicato alla Commissione gli importi dell'extra di lega che intendevano applicare a partire dal 1° febbraio 1994 (considerando 37 della decisione).

111.
    Tuttavia, l'allineamento dei valori di riferimento destinati al calcolo dell'extra di lega al quale la ricorrente ha proceduto negli Stati membri della Comunità, risultava non già dalla pubblicità dei listini ma da una previa concertazione tra i produttori mediante la quale è stato convenuto di adottare valori di riferimento identici al fine di consentire un'armonizzazione verso l'alto degli extra di lega.

112.
    Pertanto, la ricorrente non può utilmente invocare la trasparenza del mercato, risultante dal regime previsto dall'art. 60 del Trattato CECA, come circostanza attenuante.

113.
    Per quanto riguarda la circostanza che la formula di calcolo dell'extra di lega esisteva da 25 anni, è sufficiente rammentare che l'oggetto dell'intesa censurata non era l'impiego di una formula di calcolo identica riguardo alla quale non era stata raggiunta la prova che fosse il frutto di una vera e propria concertazione, ma l'impiego in tale formula, a partire dalla medesima data da parte di tutte le imprese, di valori di riferimento identici al fine di ottenere un aumento dei prezzi ('considerando‘ 47 e 56 della decisione). Inoltre, è irrilevante il fatto che taluni clienti di queste imprese abbiano potuto conoscere la formula di calcolo utilizzata, tanto più che proprio sulla base dei loro reclami la Commissione ha proceduto a verifiche ai sensi dell'art. 47 del Trattato CECA.

114.
    Quanto al fatto che l'intesa riguardasse solo un elemento del prezzo finale dei prodotti piatti di acciaio inossidabile, ciò non giustifica, nella specie, una riduzione supplementare dell'importo dell'ammenda.

115.
    A tale proposito, occorre ricordare che l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA vieta in particolare accordi e pratiche concordate tra imprese che tendano, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza, e in particolare, a fissare o determinare i prezzi. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza, il divieto delle intese che consistono, direttamente o indirettamente, a fissare i prezzi riguarda anche le intese aventi ad oggetto la fissazione di una parte del prezzo finale (v. sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 146).

116.
    Nella misura in cui si è inoltre constatato che la maggiorazione di prezzo indotta dall'extra di lega poteva raggiungere il 25% del prezzo finale dei prodotti ('considerando‘ 48 della decisione), non può essere sottovalutato il carattere restrittivo della concorrenza dell'intesa.

117.
    Per tutte queste ragioni il motivo deve, pertanto, essere respinto.

4. Sulla cooperazione della ricorrente durante il procedimento

a) Osservazioni preliminari

118.
    Al 'considerando‘ 96 della decisione, la Commissione ha stimato che tutte le imprese riguardate potevano beneficiare, in modo differenziato, delle disposizioni del punto D della comunicazione sulla cooperazione, intitolato «Significativa riduzione dell'ammontare dell'ammenda».

119.
    A tale proposito, la decisione constata, in primo luogo, che solo l'Usinor e la Avesta hanno riconosciuto l'esistenza dell'infrazione. Inoltre, la Avesta, in data 31 ottobre 1996, ha trasmesso alla Commissione documenti attestanti l'esistenza di contatti tra le imprese interessate, e sarebbe la sola impresa ad aver posto termine all'infrazione prima dell'adozione della decisione. La Usinor, da parte sua, sarebbe la prima impresa ad aver informato la Commissione dell'esistenza della riunione di Madrid ('considerando‘ 97 della decisione). Per contro, per quanto riguarda le altre imprese, e, in particolare, la Acerinox, la decisione espone che le dichiarazioni e la risposta alla comunicazione degli addebiti di quest'ultima non hanno fornito alcun elemento nuovo e contenevano una contestazione della partecipazione di quest'ultima all'infrazione ('considerando‘ 99 e 100 della decisione).

120.
    La Commissione, nella decisione, deduce che la cooperazione della Usinor e della Avesta è stata pertanto importante ma tuttavia estremamente tardiva. Quanto alle altre imprese, e, in particolare la Acerinox, la loro cooperazione è stata considerata più limitata di quella delle due imprese dapprima menzionate in quanto non è stata fornita alcuna prova documentale o elemento di fatto di cui la Commissione non fosse già a conoscenza, e tali imprese non hanno ammesso l'infrazione ('considerando‘ 100 della decisione).

121.
    Al 'considerando‘ 101 della decisione, la Commissione ha concluso che questi elementi giustificavano una riduzione dell'ammontare dell'ammenda del 10% per tutte le imprese, ad eccezione della Avesta e della Usinor alle quali è stata applicata una riduzione del 40%.

122.
    La ricorrente rimprovera alla Commissione di averle concesso solo una riduzione del 10% dell'importo dell'ammenda e di aver considerato, a torto, che le sue dichiarazioni e risposte alla comunicazione degli addebiti, non avevano, in primo luogo, apportato alcun elemento nuovo e, in secondo luogo, contenevano una contestazione dell'esistenza dell'infrazione.

b) Sull'assenza di nuovi elementi apportati durante il procedimento amministrativo

Argomenti delle parti

123.
    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, considerando che le sue dichiarazioni non avevano apportato alcun elemento nuovo in quanto non aveva fornito alcuna prova documentale, né alcun elemento di fatto che la Commissione già non conoscesse.

124.
    Orbene, la ricorrente rileva che, nella sua dichiarazione alla Commissione del 17 dicembre 1996, in risposta al questionario inviatole, avrebbe riconosciuto i fatti, e in particolare l'avvenuta riunione di Madrid, allo stesso titolo di Usinor. Del resto, il carattere più limitato della sua cooperazione rispetto a quella della AVESTA e dell'Usinor, si spiegherebbe con la sua più limitata conoscenza del funzionamentodell'accordo censurato, situazione che si sarebbe immancabilmente ripercossa sul valore e sul contenuto della sua partecipazione all'inchiesta della Commissione. Tuttavia la ricorrente considera che non doveva essere penalizzata per il fatto di non aver prodotto prove documentali di cui non era in possesso.

125.
    La Commissione sostiene che la ricorrente ha manifestato il proprio desiderio di cooperare solo il 17 dicembre 1996, ossia 8 giorni dopo che la Usinor ha informato la Commissione dell'esistenza della riunione di Madrid, senza per questo mai aver riconosciuto la propria implicazione nell'infrazione ovvero fornito elementi di prova di cui la Commissione già non fosse a conoscenza.

Giudizio del Tribunale

126.
    Si deve ricordare, in limine, che la Commissione, nella comunicazione sulla cooperazione, ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un'intesa potranno essere esonerate dall'ammenda che altrimenti sarebbe loro inflitta, o beneficiare di una riduzione dell'importo della stessa (v. punto A, paragrafo 3, della comunicazione sulla cooperazione).

127.
    Per quanto riguarda l'applicazione della comunicazione sulla cooperazione nel caso delle ricorrenti, non viene contestato che questo non rientri nel campo di applicazione del punto B di tale comunicazione, dove è considerato il caso in cui un'impresa abbia denunciato l'intesa segreta alla Commissione prima che quest'ultima abbia proceduto ad un accertamento (caso che potrebbe portare ad una riduzione di almeno il 75% dell'importo dell'ammenda), né in quello del punto C della detta comunicazione dove viene considerato il caso di un'impresa che ha denunciato un'intesa segreta dopo che la Commissione ha proceduto ad una verifica senza che quest'ultima abbia potuto dare luogo ad una base sufficiente per giustificare l'avvio del procedimento in vista dell'adozione di una decisione (caso che può comportare una riduzione dal 50% al 75% dell'importo dell'ammenda).

128.
    Di conseguenza, come chiaramente indicato ai 'considerando‘ 93-96 della decisione, dal momento che la ricorrente non soddisfa i requisiti di applicazione né del punto B né del punto C della comunicazione sulla cooperazione, il suo comportamento doveva essere valutato ai sensi del punto D della detta comunicazione intitolato «Riduzione significativa dell'ammontare dell'ammenda».

129.
    A tenore del punto D, paragrafo 1, «quando un'impresa coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal 10% al 50 % dell'ammontare dell'ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione».

130.
    Il punto D, paragrafo 2, precisa:

«Ciò può verificarsi in particolare:

-    se, prima dell'invio di una comunicazione degli addebiti, un'impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell'infrazione,

-    se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un'impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».

131.
    Nell'ambito della valutazione della cooperazione fornita dalle imprese, la Commissione non può violare il principio della parità di trattamento, principio generale del diritto comunitario che, per giurisprudenza costante, viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe sono trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II-1129, punto 309, e la giurisprudenza citata).

132.
    Nel caso in esame, è pacifico che, prima dell'invio della comunicazione degli addebiti del 24 aprile 1997, la ricorrente ha fornito alla Commissione informazioni che hanno contribuito a confermare la sussistenza dell'infrazione commessa, conformemente al punto D, paragrafo 2, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.

133.
    Infatti, la Commissione, nella decisione, rileva, al 'considerando‘ 92, quanto segue: «Tali imprese hanno inviato alla Commissione delle dichiarazioni in cui riconoscevano i fatti in data 17 dicembre 1996 (Acerinox, ALZ, Avesta, Krupp Thyssen e Usinor) e 10 gennaio 1997 (AST)». Come risulta dal fascicolo, la dichiarazione di Acerinox ammetteva, in particolare, l'esistenza della riunione di Madrid del 16 dicembre 1993.

134.
    Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che la cooperazione fornita dalla ricorrente fosse stata più limitata di quella della Avesta e dell'Usinor poiché le sue dichiarazioni non avevano apportato alcun elemento nuovo ('considerando‘ 98 della decisione). A questo proposito, è stato, infatti, constatato che la Usinor era stata la prima ad informare la Commissione dell'esistenza della riunione di Madrid ('considerando‘ 97 della decisione), e che le altre imprese, come la ricorrente, non avevano, quindi, fornito nessuna prova documentale né alcun elemento di fatto di cui la Commissione già non fosse a conoscenza ('considerando‘ 100 della decisione).

135.
    Si deve stabilire se, basandosi su tale considerazione, la Commissione abbia violato il principio di parità di trattamento e sia pertanto incorso in errore nell'applicare il punto D paragrafo 2 della comunicazione sulla cooperazione.

136.
    In primo luogo, dal fascicolo risulta che, come confermato dalla Commissione durante la fase scritta del procedimento, la Usinor l'aveva informata dell'esistenza della riunione di Madrid, il 10 dicembre 1996, rispondendo ad un questionario trasmessole dai servizi della Commissione durante una verifica effettuata presso la sede di questa impresa.

137.
    Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale, quest'ultimo ha invitato la Commissione a precisare se essa aveva rivolto le medesime domande poste alla Usinor a tutte le imprese destinatarie della decisione. Nella risposta scritta, la Commissione ha confermato che tutte le imprese destinatarie della decisione avevano effettivamente ricevuto il medesimo questionario. E' stato precisato, in particolare, che dette domande sono state rivolte alla Acerinox il 10 dicembre 1996, nel corso di una riunione con i servizi della Commissione.

138.
    Si deve, peraltro, constatare che non è in alcun modo dimostrato, né d'altronde sostenuto, che la Acerinox abbia avuto conoscenza del contenuto delle risposte fornite dalla Usinor, che, per loro natura, dovevano restare confidenziali, al momento in cui ha comunicato alla Commissione le sue dichiarazioni che riconoscevano i fatti, e in particolare l'esistenza della riunione di Madrid.

139.
    Da questi elementi risulta che i gradi della cooperazione fornita dalla ricorrente e dalla Usinor devono essere considerati analoghi in quanto tali imprese hanno fornito alla Commissione, durante la stessa fase del procedimento amministrativo e in circostanze analoghe, informazioni analoghe sui fatti loro imputati.

140.
    Ciò considerato, la sola circostanza che una di queste imprese abbia riconosciuto i fatti imputati rispondendo per prima alle domande poste dalla Commissione non può costituire una ragione obiettiva per riservarle un trattamento differenziato. Infatti, la valutazione del grado di cooperazione fornita dalle imprese non può dipendere da fattori puramente casuali, come l'ordine nel quale sono state interpellate dalla Commissione.

141.
    Ne consegue che, nella misura in cui ha ritenuto che le ricorrenti non le avevano apportato elementi nuovi, la Commissione ha disatteso il punto D, paragrafo 2, della comunicazione sulla cooperazione e violato il principio della parità di trattamento.

142.
    Di conseguenza, la prima parte del motivo deve essere accolta.

c) Sul riconoscimento dell'esistenza dell'infrazione

Argomenti delle parti

143.
    La ricorrente sostiene che avrebbe dovuto beneficiare della stessa riduzione del 40% dell'importo dell'ammenda di cui hanno beneficiato la Avesta e l'Usinor peril fatto che avevano riconosciuto l'esistenza dell'infrazione. Secondo la ricorrente, la Commissione non poteva rimproverarle di non avere riconosciuto la propria partecipazione ad un accordo quando non era neanche chiaramente accusata di avervi partecipato.

144.
    La Commissione ribatte che la situazione della ricorrente non è paragonabile a quelle della Avesta e dell'Usinor. Infatti, a differenza di queste due imprese che hanno riconosciuto l'esistenza della concertazione (v. 'considerando‘ 97 della decisione), la ricorrente avrebbe sempre negato il proprio coinvolgimento nell'infrazione (v. 'considerando‘ 87 e 100 della decisione).

Giudizio del Tribunale

145.
    Poiché la ricorrente sostiene che la propria cooperazione nel corso del procedimento amministrativo avrebbe dovuto giustificare la stessa riduzione del 40% dell'importo dell'ammenda di cui hanno beneficiato la Avesta e l'Usinor, va accertato se la decisione sia inficiata da un errore di merito o da un errore manifesto di valutazione su questo punto.

146.
    A questo proposito, occorre ricordare che, secondo la decisione, «solo Usinor e Avesta hanno riconosciuto l'esistenza della concertazione» ('considerando‘ 97 della decisione). Per quanto riguarda la ricorrente, la decisione, dopo aver indicato che quest'ultima ha negato categoricamente di aver ricevuto qualsiasi informazione ('considerando‘ 87 della decisione), constata, poi, che nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti del 24 aprile 1997, la «Acerinox ammette l'esistenza della concertazione pur negando di avervi partecipato» ('considerando‘ 99 della decisione). La Commissione, tra l'altro, da questo elemento ha dedotto che la cooperazione della ricorrente, la quale non ha riconosciuto il proprio coinvolgimento nell'infrazione, era stata più limitata di quella dell'Usinor e della Avesta e giustificava, quindi, una riduzione solo del 10% dell'importo dell'ammenda ('considerando‘ 100 e 101 della decisione).

147.
    E' giocoforza constatare che se è vero che la ricorrente ha riconosciuto la materialità dei fatti sui quali la Commissione si basava, circostanza che ha giustificato una riduzione del 10% dell'importo dell'ammenda inflitta, tuttavia, contrariamente a quanto da lei asserito, dagli atti non risulta affatto che anche essa avrebbe riconosciuto, in modo espresso, il suo coinvolgimento nell'infrazione.

148.
    Orbene, secondo la giurisprudenza, una riduzione dell'importo dell'ammenda è giustificata solo se il comportamento dell'impresa in questione ha consentito alla Commissione di accertare l'infrazione con minore difficoltà e, se del caso, di porvi fine (sentenza BPB de Eendracht/Commissione, precitata, punto 325, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-338/94, Finnboard/Commissione, Racc. pag. II-1617, punto 363, confermata dalla Corte dietro impugnazione con sentenza 16 novembre 2000, causa C-298/98 P, Finnboard/Commissione, Racc. pag. I-10157, esentenza Mayr-Melnhof/Commissione, già citata, punto 330). Non ne ricorre il caso qualora, rispondendo alla comunicazione degli addebiti, l'impresa neghi la propria partecipazione all'infrazione (v. sentenze BPB di Eendracht/Commissione, già citata, punto 326).

149.
    Pertanto, la Commissione ha giustamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la ricorrente non abbia tenuto un comportamento che giustificasse una riduzione supplementare dell'importo dell'ammenda a titolo della sua collaborazione nel corso del procedimento amministrativo.

150.
    La seconda parte del motivo della ricorrente deve essere perciò respinta.

151.
    Da questi elementi risulta che solo la prima parte del motivo della ricorrente va accolto.

152.
    Di conseguenza, tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza giurisdizionale, anche di merito, ritiene che alla ricorrente a titolo della sua cooperazione durante il procedimento amministrativo, vada concessa una riduzione del 20% dell'importo dell'ammenda, quale fissato dalla decisione prima della presa in considerazione di tale collaborazione, in quanto tale impresa ha informato la Commissione dell'esistenza della riunione di Madrid secondo le stesse modalità dell'AVESTA e dell'Usinor, ma al contrario di tali imprese, ha negato ogni partecipazione all'infrazione.

5. Sul motivo che deduce la violazione del principio di parità di trattamento

Gli argomenti delle parti

153.
    La ricorrente sostiene di aver subito un trattamento discriminatorio rispetto alla Outokumpu che, pur essendo stata coinvolta nel procedimento, non figura nemmeno fra i destinatari della decisione. Infatti, se è vero che la Outokumpu non ha partecipato alla riunione di Madrid, essa sarebbe stata, tuttavia, informata dell'accordo concluso durante tale riunione e avrebbe adottato, di conseguenza, la formula dell'extra di lega (considerando 33 della decisione). Il fatto che la Outokumpu avrebbe fornito «elementi determinanti» per provare l'esistenza dell'intesa durante una verifica della Commissione, effettuata il 17 ottobre 1996, potrebbe, tutt'al più, giustificare una riduzione dell'ammenda da infliggerle dal 50% al 75% conformemente al punto C della comunicazione sulla cooperazione, ma non un esonero totale.

154.
    La Commissione sottolinea che la Outokumpu è stata esclusa dal procedimento, non perché ha cooperato, bensì perché non ha assistito alla riunione di Madrid. In ogni caso, la Commissione ritiene che il motivo relativo al trattamento riservato alla Outokumpu sia, nella fattispecie, privo di pertinenza alla luce della giurisprudenza (sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, già citata, punto 146).

Giudizio del Tribunale

155.
    Secondo la costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe sono trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sopra punto 131).

156.
    Inoltre, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, allorché un'impresa, con il suo comportamento, ha violato le norme comunitarie di concorrenza, non può sottrarsi a qualsiasi sanzione per il motivo che nessuna ammenda è stata inflitta ad un altro operatore economico se il procedimento dinanzi al Tribunale non riguarda la situazione di quest'ultimo (v., in particolare, la sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, già citata, punto 197).

157.
    Pertanto, il motivo che deduce che la Commissione avrebbe deciso, ingiustamente, di non perseguire la Outokumpu, non è pertinente ai fini della presente controversia e deve essere respinto.

Sull'esercizio da parte del Tribunale del proprio potere giurisdizionale anche di merito

158.
    Va ricordato che il Tribunale ha accolto la prima parte del motivo della ricorrente relativo alla riduzione dell'importo dell'ammenda a titolo della sua cooperazione durante il procedimento amministrativo (v. supra punti da 126 a 142). Per i motivi già esposti (v. supra punto 152) il Tribunale ritiene che, a questo titolo, alla ricorrente vada concessa una riduzione del 20% dell'importo dell'ammenda.

159.
    Dalla decisione risulta che, prima di procedere alla riduzione del 10% a titolo di cooperazione durante il procedimento ('considerando‘ 101 della decisione), l'importo di base dell'ammenda, in ragione della gravità e della durata dell'infrazione, è stato fissato a 5,6 milioni di ECU per la ricorrente, poi diminuito del 30% a titolo di circostanze attenuanti ('considerando‘ 84 della decisione), e cioè in un importo di 3 920 000 ECU.

160.
    Per le ragioni sopra esposte, alla ricorrente va concessa una riduzione del 20% sull'importo intermedio di 3 920 000 ECU a titolo della sua cooperazione durante il procedimento, il che equivale ad una riduzione di 784 000 ECU. Di conseguenza, l'importo totale dell'ammenda inflitta alla Acerinox deve essere calcolato in 3 136 000 ECU.

161.
    Tenuto conto di tutto quello che precede, da un lato, e dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 1999, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997 n. 1103/97, che fissa talune disposizioni relative all'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), dall'altro, l'importo di queste ammende deve essere definito in euro.

Sulle spese

162.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nelle circostanze della specie, si deve decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese come anche i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)     L'importo dell'ammenda inflitta alla Compañia española para la fabricación de aceros inoxidables, SA è fissato in 3 136 000 euro.

2)    Il ricorso, per il resto, è respinto.

3)    La Compañia española para la fabricación de aceros inoxidables, SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché i due terzi di quelle della Commissione. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.

        

Vesterdorf Vilaras Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua di procedura: l'inglese.

Racc.