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Ricorso proposto il 12 dicembre 2016 – Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commissione

(Causa T-890/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Scandlines Danmark ApS (Copenaghen, Danimarca), Scandlines Deutschland GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 30 settembre 2016 (la decisione controversa), riguardante talune misure di aiuto concesse a determinati terzi in relazione al finanziamento della progettazione, della costruzione e della gestione del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn;

condannare la Commissione alle spese da esse sostenute.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che il possibile eccesso di compensazione nell’ambito delle tariffe ferroviarie costituisca un aiuto esistente autorizzato dalla decisione relativa alla costruzione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che l’uso gratuito di proprietà statale costituisca un aiuto esistente autorizzato dalla decisione relativa alla costruzione.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che le garanzie statali al terzo interessato costituiscano un aiuto esistente autorizzato dalla decisione relativa alla progettazione.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che gli apporti di capitale costituiscano un aiuto esistente autorizzato dalla decisione relativa alla progettazione.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che i finanziamenti statali costituiscano un aiuto esistente autorizzato dalla decisione relativa alla progettazione.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che l’aiuto di Stato eccedente l’importo autorizzato nella decisione relativa alla progettazione costituisca un aiuto esistente.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che i vantaggi fiscali costituiscano un aiuto esistente autorizzato dalla decisione relativa alla progettazione.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che le misure di aiuto controverse per la fase di progettazione fossero state autorizzate nella decisione relativa alla costruzione.

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di avviare il procedimento di indagine formale.

Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione.

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