Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Nürnberg-Fürth - Germania) - Adam Opel AG / Autec AG
(Rinvio pregiudiziale - Marchio - Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2, e art. 6, n. 1, lett. b), della Prima direttiva 89/104/CEE - Diritto del titolare di un marchio di opporsi all'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a tale marchio - Marchio registrato per autoveicoli e giocattoli - Riproduzione del marchio da parte di un terzo su modellini di veicoli di questa marca)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Nürnberg-Fürth
Parti nella causa principale
Ricorrente: Adam Opel AG
Convenuta: Autec AG
Interveniente: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Landgericht Nürnberg-Fürth - Interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a) e 6, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) - Diritto per il titolare di un marchio di opporsi all'uso del marchio da parte di un terzo - Riproduzione del logo di un costruttore di automobili su modelli in miniatura di autoveicoli
Dispositivo
Quando un marchio è registrato contemporaneamente per gli autoveicoli - in relazione ai quali esso gode di notorietà - e per i giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini:
costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per i giocattoli;
costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della medesima direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare - ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale - qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per gli autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.
Qualora un marchio sia registrato in particolare per gli autoveicoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104.
____________1 - GU C 82 del 2.4.2005.