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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Trubowest Handel GmbH e del sig. Viktor Makarov contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 ottobre 2004.

(Causa T-429/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 25 ottobre 2004 la Trubowest Handel GmbH, con sede in Colonia (Germania) e il sig. Viktor Makarov, residente in Colonia (Germania) rappresentati dagli avv.ti Dr K. Adamantopoulos e E. Petritsi, con domicilio eletto......?????, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale?????? voglia:

ordinare alla Comunità europea, conformemente al n. 2 dell'art. 288 del Trattato CE, di risarcire il danno subito a seguito dell'adozione di misure anti-dumping definitive, prescritte dalla normativa anti-dumping, riconoscendo i seguenti importi:

EUR 118 058,46 alla Trubowest, a titolo di riparazione dei danni, unitamente agli interessi di mora maturati sul detto importo al tasso dell'8% annuo,

EUR 397 916,91 (EUR 277 939,37 + 63 448,54 + 56 529,00) al sig. Makarov a titolo di riparazione dei danni , unitamente agli interessi di mora maturati su tale importo, al tasso annuo dell'8%,

EUR 128 000,00 alla Trubowest, a titolo di mancato guadagno per il periodo 2000/2004 unitamente a interessi di mora maturati su tale importo al tasso annuo dell'8%, o, in subordine una somma dovuta alla Trubowest a titolo di riparazione dei danni per il mancato guadagno per il periodo tra il 2000 e il 2004, da fissare nel corso del procedimento, a seguito di una decisione interlocutoria della Corte?????, previo accordo tra le parti,

EUR 150 000,00 a titolo di riparazione al sig. Makarov del danno morale da lui subìto unitamente a interessi di mora maturati su tale importo al tasso annuo dell'8%;

disporre che tutte le spese cui le ricorrenti sono ricorse nel presente procedimento siano poste a carico del Consiglio e della Commissione.

Motivi e principali argomenti:

Il primo ricorrente è un importatore di tubi senza saldatura nella Comunità europea e il secondo è il suo consigliere delegato. Con il loro ricorso i predetti chiedono di essere risarciti dei danni che asseriscono di aver subito in ragione dell'adozione del regolamento n. 2320/97 1 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca.

I ricorrenti deducono che nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 81 CE, era stata imposta un'ammenda su taluni produttori delle Comunità di tubi senza saldatura 2. Secondo i ricorrenti è estremamente probabile, se non addirittura sicuro, che il comportamento anticoncorrenziale dei produttori di tubi senza saldatura si è ripercosso sulla valutazione dell'infrazione del nesso di causalità nel procedimento antidumping, dato la coincidenza nel settore del prodotto, nella società considerata e nei periodi di esame del procedimento di concorrenza antidumping. Ciononostante i ricorrenti affermano che la Commissione ha completamente omesso di tenere conto del comportamento anticoncorrenziale, allorché ha determinato il danno provocato dalle assenti importazioni oggetto di dumping, come richiesto dal regolamento n. 384/1996 3.

Sulla base di quanto sopra, i ricorrenti deducono violazione del regolamento n. 384/1996, come pure dell'obbligo della buona e sana amministrazione, del dovere di assistenza e di diligenza. Deducono ancora che il Consiglio e la Commissione in un secondo momento successivo hanno riconosciuto che l'impatto del comportamento anticoncorrenziale ha avuto ripercussioni sull'indagine antidumping e, con regolamento n. 1322/20044 non ha più considerato appropriato applicare i provvedimenti imposti dal regolamento n. 2320/1997.

I ricorrenti sostengono che se il Consiglio e la Commissione non avessero violato le sopra dette regole e obblighi, non sarebbe mai potuto essere stato adottato il regolamento n. 2320/1997 e i ricorrenti non avrebbero mai potuto andare incontro ai danni che essi hanno subìto a causa di esso.

I ricorrenti ricercano pertanto una compensazione per i detti danni, che, nel caso del primo ricorrente, assume la forma di una restituzione di dazi che egli ha effettivamente pagato ai sensi del regolamento n. 2320/1997, come pure un indennizzo per il mancato guadagno dovuto al mancato pagamento della retribuzione del suo direttore, spese legali assertivamente sostenute, come pure danno morale.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n° 2320 (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1).

2 - Decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d'acciaio senza saldatura) [notificata con il numero C(1999) 4154] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 322 del 25 novembre 1997, pag. 1).

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

4 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 luglio 2004, n. 1322, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10).