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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Normura Principal Investment plc e Normura International plc contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 ottobre 2004.

(Causa T-430/04)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 25 ottobre 2004 la Normura Principal Investment plc e la Normura International plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentate dai sigg. C.-D. Ehlermann, F. Louis, A. Vallery, G.A. Gutermuth e C. Duvernoy, Lawyers, hanno presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

1)    annullare la decisione della Commissione 14 luglio 2004, in materia di aiuti di Stato, - caso n. CZ 46/2004, Repubblica ceca (Investiční a poštovní banka, a.s.);

2)    condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti:

L'impugnata decisione è stata adottata ai sensi del procedimento istituito dall'art. 3 dell'allegato IV dell'Atto di adesione all'Unione europea, per l'esame, da parte della Commissione, degli aiuti di Stato che i nuovi Stati membri avevano adottato prima della loro adesione e che le loro autorità avevano notificato alla Commissione prima del 1° maggio 2004. La controversa decisione afferma che gli aiuti precedenti all'adesione che la Repubblica ceca aveva concesso alla banca ceca Ceskoslovenska obchodni banka (ČSOB) non sono "applicabili dopo l'adesione" secondo l'accezione dell'art. 3 dell'allegato IV dell'Atto di adesione e pertanto non sono soggetti all'esame della Commissione di effettiva conformità con le norme sugli aiuti di Stato.

Le ricorrenti sostengono che tale decisione dev'essere annullata in quanto gli aiuti cechi di cui trattasi sono applicabili dopo l'adesione. Secondo le ricorrenti, la impugnata decisione viola l'art. 3 dell'allegato IV dell'Atto di adesione, l'art. 253 CE, l'art. 88 CE e il regolamento CE n. 69/1999 1 applicando una inesatta definizione di aiuti "ancora applicabili" dopo l'adesione.

Le ricorrenti deducono ancora che nell'adottare la controversa decisione la Commissione è incorsa in sviamento di potere in violazione dell'art. 3, allegato IV, dell'Atto di adesione e dell'art. 88 CE, ridefinendo il termine "aiuti (...) ancora applicabili" per evitare il riesame di un aiuto adottato da un paese aderente che sarebbe rientrato nella definizione di tale concetto giuridico precedentemente fornito dalla Commissione.

Le ricorrenti deducono altresì che la Commissione è incorsa in errore di diritto per violazione dell'art. 3 dell'allegato IV dell'Atto di adesione e dell'art. 88 CE, omettendo di dare corso al procedimento formale nonostante i problemi di fatto che continuano a restare aperti e irrisolti e i forti dubbi circa la legittimità degli aiuti notificati. È altresì incorsa in errore di diritto, dando una difettosa applicazione della sua stessa definizione di applicabilità successiva alla data di adesione degli aiuti anteriori alla data di adesione concessi dalla Repubblica ceca a garanzia di rischi di controversie e di altre pretese avanzate dalla Banca Nazionale Ceca nei confronti dello ČSOB. Infine, è incorsa in errore sia di diritto che di fatto omettendo di investigare correttamente sui fatti relativi agli aiuti concessi dalla Repubblica ceca allo ČSOB.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).