Language of document : ECLI:EU:T:2002:7

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

17 gennaio 2002 (1)

«Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazioni

di zucchero e di miscele di zucchero e cacao - Regolamento (CE)

n. 2423/1999 - Misure di salvaguardia - Ricorso di annullamento - Irricevibilità»

Nella causa T-47/00,

Rica Foods (Free Zone) NV, con sede in Oranjestad (Aruba), rappresentata dall'avv. G. van der Wal, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H. Sevenster, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van Rijn e C. Van der Hauwaert, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 15 novembre 1999, n. 2423, che istituisce misure di salvaguardia per lo zucchero del codice NC 1701 e per le miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 originari dei paesi e territori d'oltremare (GU L 294, pag. 11),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 luglio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    Il 25 luglio 1991 il Consiglio ha adottato la decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: «la decisione PTOM»).

2.
    L'art. 101, n. 1, della decisione PTOM dispone quanto segue:

«I prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente».

3.
    L'art. 102 della medesima decisione così prevede:

«(...) la Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari dei PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente».

4.
    L'art. 108, n. 1, primo trattino, della decisione PTOM rinvia all'allegato II della stessa (in prosieguo: l'«allegato II») per la definizione della nozione di prodotti originari e dei relativi metodi di cooperazione amministrativa. In forza dell'art. 1 del suddetto allegato, sono considerati originari dei PTOM, della Comunità o dei paesi dell'Africa, dei Caraibi o del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP») i prodotti ivi interamente ottenuti o sufficientemente trasformati.

5.
    L'art. 6, n. 2, dell'allegato II stabilisce le regole dette del «cumulo di origine CE/PTOM» e del «cumulo di origine ACP/PTOM»:

«Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamenente ottenuti nei PTOM».

6.
    La decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione PTOM (GU L 329, pag. 50), ha inserito nella decisione PTOM un nuovo art. 108 ter. In forza del n. 1 di questa disposizione:

«(...) il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all'allegato II, articolo 6, è ammesso per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero».

7.
    La decisione 97/803 non ha tuttavia limitato l'applicazione della regola del cumulo d'origine CE/PTOM.

8.
    L'art. 109, n. 1, della decisione PTOM autorizza la Commissione a prendere «le necessarie misure di salvaguardia» qualora «l'applicazione della [decisione PTOM] comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, ovvero [qualora] sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione (...)». Ai sensi dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, la Commissione deve scegliere «le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità». Inoltre, «la portata di queste misure non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi».

Il regolamento impugnato

9.
    Con regolamento (CE) 15 novembre 1999, n. 2423, la Commissione ha introdotto, sulla base dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, misure di salvaguardia per lo zucchero del codice NC 1701 e per le miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 originari dei paesi e territori d'oltremare (GU L 294, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

10.
    La Commissione riteneva, infatti, che la «progressione molto elevata» delle importazioni, «a partire dal 1997, di zucchero greggio, in regime di cumulo dell'origine CE-PTOM, come pure sotto forma di miscele di zucchero e cacao (...) originarie dei [PTOM]» comportassero il rischio di «un grave deterioramento del funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero a livello comunitario e di effetti fortemente negativi per gli operatori comunitari del settore in questione» ('considerando‘ nn. 1 e 2 del regolamento impugnato).

11.
    Per lo zucchero che beneficia del cumulo di origine CE/PTOM, la misura di salvaguardia imposta assume la forma di un prezzo minimo. In tal senso, l'art. 1, n. 1, del regolamento impugnato così dispone:

«L'immissione in libera pratica nella Comunità, in esenzione da dazi all'importazione, dei prodotti del codice NC 1701, con origine cumulata CE-PTOM, è subordinata alla condizione che il prezzo d'importazione, merce nuda, fase cif, per la qualità tipo definita [d]al regolamento (CEE) del Consiglio, n. 793/72 (GU 1972, L 94, pag. 1), che fissa la qualità tipo dello zucchero bianco, non sia inferiore al prezzo d'intervento applicabile ai prodotti in questione».

12.
    Per quanto riguarda le miscele di zucchero e cacao (prodotti del codice NC 1806 10 30 e 1806 10 90) originari dei PTOM, l'art. 2 del regolamento impugnato dispone che la loro immissione in libera pratica nella Comunità è «soggetta alla procedura di sorveglianza comunitaria secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione», del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

13.
    La ricorrente, che ha sede ad Aruba, territorio appartenente ai PTOM, importa zucchero dalla Comunità, lo trasforma e lo esporta nuovamente verso la Comunità. Essa produce anche, a partire dallo zucchero importato dalla Comunità, miscele composte di zucchero e cacao, che sono anch'esse riesportate nella Comunità.

14.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2000, la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso volto all'annullamento del regolamento impugnato.

15.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 giugno e il 7 luglio 2000, i governi del Regno di Spagna e del Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto, in conformità all'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale, di intervenire a sostegno delle conclusioni, rispettivamente, della Commissione e della ricorrente. Queste istanze sono state accolte con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 5 settembre 2000.

16.
    Il Regno di Spagna ha depositato, il 23 ottobre 2000, una memoria di intervento riguardo alla quale le parti principali sono state invitate a presentare osservazioni.

17.
    Il Regno dei Paesi Bassi non ha depositato alcuna memoria di intervento.

18.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare il regolamento impugnato;

-    condannare la Commissione alle spese.

19.
    La Commissione e il Regno di Spagna concludono che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

20.
    La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. Essa fa osservare che il regolamento impugnato non riguarda direttamente la ricorrente. A tal proposito la Commissione sostiene che il regolamento impugnato non riguarda la ricorrente in ragione di qualità che le sono proprie o di circostanze di fatto che la distinguono rispetto a tutte le altre imprese, presenti e future, produttrici di zucchero o di miscele di zucchero e cacao nei PTOM (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pagg. 197, 220; sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./ Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 66).

21.
    La Commissione sottolinea che la ricorrente, a differenza delle ricorrenti nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza della Corte 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione (Racc. pag. I-2477), e alla sentenza Antillean Rice Mills e a./Commissione (citata al punto precedente), non aveva, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, merci già inoltrate verso la Comunità. Inoltre, a differenza di alcune delle ricorrenti nella causa che ha dato luogo alla sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki ea./Commissione (Racc. pag. 207), la ricorrente non avrebbe concluso contratti la cui esecuzione sarebbe stata ostacolata, in tutto o in parte, dal regolamento impugnato.

22.
    Infine, la circostanza che la ricorrente avesse inviato alcune lettere alla Commissione nel corso della procedura precedente l'adozione del regolamento impugnato non sarebbe sufficiente a far ritenere che il regolamento impugnato la riguardi individualmente.

23.
    La ricorrente ribatte che il regolamento impuganto produce effetti giuridici obbligatori tali da danneggiare i suoi interessi (sentenze del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-154/94, CSF e CSME/Commissione, Racc. pag. II-1377; 25 giugno 1998, causa T-120/96, Lilly Industries/Commissione, Racc. pag. II-2571, e 1° dicembre 1999, cause riunite T-125/96 e T-152/96, Boehringer/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-3427).

24.
    Il regolamento impugnato costituirebbe, in realtà, una decisione dissimulata di cui essa sarebbe la destinataria. Il regolamento impugnato avrebbe, infatti, lo scopo di eliminare le importazioni della ricorrente verso la Comunità. A sostegno del suo argomento la ricorrente rileva che è sulla base di un listino prezzi attribuitole erroneamente che la Commissione avrebbe constatato che lo zucchero soggetto al cumulo di origine CE/PTOM era importato nella Comunità ad un prezzo inferiore al prezzo di intervento, generando in tal modo una concorrenza sleale.

25.
    La ricorrente sostiene inoltre che il regolamento impugnato la riguarda direttamente ed individualmente ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

26.
    Il regolamento impugnato la riguarderebbe direttamente, dal momento che esso non lascia alcun margine di discrezionalità alle autorità nazionali degli Stati membri incaricate della sua applicazione (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-404/96 P, Glencore Grain/Commissione, Racc. pag. I-2435).

27.
    Per dimostrare che il regolamento impugnato la riguarda individualmente, la ricorrente si riferisce, in particolare, alle sentenze della Corte Piraiki-Patraiki e a./Commissione e Sofrimport/Commissione (citate supra al punto 21), 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853), e 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. I-769, punti 25-28), nonché alla sentenza 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione (citata supra al punto 20, punti 59-80).

28.
    La ricorrente fa osservare che, con la Emesa Sugar, essa è il solo produttore di zucchero e di miscele di zucchero e cacao ad Aruba e uno dei produttori più importanti di questi prodotti nei PTOM che già esportava zucchero nella Comunità prima che il regolamento impugnato fosse adottato. Il regolamento impugnato la riguarderebbe individualmente, dal momento che essa apparterebbe alla parte chiusa di una cerchia mista di imprese, in parte aperta e in parte chiusa (sentenzeCodorniu/Consiglio e 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citate supra al punto 27). Le imprese individualmente interessate sarebbero infatti quelle che, prima dell'adozione del regolamento impugnato, esportavano i prodotti per i quali sono state adottate misure di salvaguardia.

29.
    Inoltre, la ricorrente sarebbe stata coinvolta nel procedimento amministrativo che ha condotto all'adozione del regolamento impugnato. A tal proposito essa fa riferimento a numerose lettere allegate al ricorso.

30.
    Dal momento che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione le ripercussioni negative che una misura di salvaguardia rischia di avere sull'economia dei PTOM nonché per le imprese interessate (sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 27), si dovrebbe ritenere che il regolamento impugnato riguardi la ricorrente individualmente, in quanto esportatrice dei prodotti oggetto di tale regolamento, tanto più che la Commissione sarebbe stata al corrente delle conseguenze che la misura di salvaguardia in discussione avrebbe avuto per la ricorrente.

31.
    La ricorrente fa ancora osservare che la Corte ha riconosciuto, nella sentenza Codorniu/Consiglio (citata supra al punto 27) e nella sentenza 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-2501), che un'impresa che subisce effetti economici disastrosi a causa di un atto normativo è individualmente interessata da quest'ultimo. Nel corso dell'udienza essa ha sottolineato che la sua situazione è simile a quella della ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza Extrament Industrie/Consiglio, citata.

Giudizio del Tribunale

32.
    L'art. 230, quarto comma, CE attribuisce ai singoli il diritto di impugnare, fra l'altro, qualsiasi decisione che, pur emanata in forma di regolamento, li riguardi direttamente e individualmente. Scopo di tale disposizione è, in particolare, quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente e di precisare in tal modo che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto (sentenza della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, Calpak e Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commissione, Racc. pag. 1949, punto 7; ordinanze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-12/96, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2301, punto 24, e 12 luglio 2000, causa T-45/00, Conseil national des professions de l'automobile e a./Commissione, Racc. pag. II-2927, punto 15).

33.
    Il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione deve essere ricercato nella portata generale o meno dell'atto in questione (sentenza della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 8,e ordinanza Conseil national des professions de l'automobile e a./Commissione, citata supra al punto 15).     

34.
    Orbene, si deve rilevare che il regolamento impugnato ha portata generale. Infatti, le misure di salvaguardia contenute nel regolamento impugnato si applicano a tutte le importazioni, nella Comunità, dello zucchero soggetto al cumulo di origine CE/PTOM e delle miscele di zucchero e cacao originarie dei PTOM.

35.
    Anche se la Commissione aveva constatato l'esistenza di una concorrenza sleale sulla base di un listino di prezzi attribuito erroneamente alla ricorrente - il che non è affatto provato (v. infra, punto 53) -, ciò non toglie che il regolamento impugnato si rivolga a tutte le imprese interessate, in atto o in potenza, all'importazione dei prodotti oggetto del regolamento impugnato.

36.
    Tuttavia, la portata generale del regolamento impugnato non esclude, per questo, che esso possa riguardare direttamente ed individualmente talune persone fisiche o giuridiche (v. sentenza Codorniu/Consiglio, citata supra al punto 27, punto 19; sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 20, punto 66, e 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50).

37.
    A tal proposito si deve constatare che la ricorrente è direttamente interessata dal regolamento impugnato, dal momento che quest'ultimo non lascia alcun margine di discrezionalità alle autorità nazionali degli Stati membri incaricate della sua applicazione (sentenza 14 settembre 1995, Antilleas Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 20, punto 63).

38.
    Per quanto riguarda la questione di stabilire se la ricorrente sia individualmente interessata dal regolamento impugnato, occorre ricordare che, perché una persona fisica o giuridica possa essere considerata come individualmente interessata da un atto di portata generale, bisogna che essa sia colpita, dall'atto in questione, in ragione di certe sue qualità particolari o di circostanze di fatto che la distinguono da qualsiasi altro soggetto (sentenza Plaumann/Commissione, citata supra al punto 20, Racc. pag. 220; ordinanze del Tribunale 30 settembre 1997, causa T-122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II-1559, punto 59, e Conseil national des professions de l'automobile e a./Commissione, citata supra al punto 32, punto 20).

39.
    Il fatto che la ricorrente sarebbe uno dei produttori più importanti di zucchero e di miscele di zucchero e cacao nei PTOM e che vi sarebbero soltanto due imprese attive in questo settore ad Aruba non è tale da individualizzare la ricorrente a norma dell'art. 230, quarto comma, CE. La ricorrente si trova, infatti, in una situazione oggettivamente determinata, comparabile a quella di ogni altro operatore che, oggi o in futuro, sia stabilito in un PTOM e che sia attivo sul mercato dello zucchero (ordinanza Federolio/Commissione, citata al punto precedente, punto 67).

40.
    La ricorrente sostiene, tuttavia, che la Commissione era legalmente tenuta ad esaminare la sua posizione particolare prima di adottare il regolamento impugnato.

41.
    In proposito è importante ricordare che il fatto che la Commissione abbia l'obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell'atto ch'essa intende adottare sulla situzione di determinati singoli è tale da identificare questi ultimi (sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione e Sofrimport/Commissione, citate supra al punto 21; sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 27, punti 25-30; sentenza 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 20, punto 67).

42.
    A tal proposito la Corte e il Tribunale hanno dichiarato che l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM deve essere interpretato nel senso che, quando la Commissione intende adottare misure di salvaguardia sulla base dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, essa è tenuta, nei limiti in cui le circostanze lo permettono, ad informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe avere sull'economia del PTOM interessato, nonché sulle imprese interessate (sentenze 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 27, punto 25, e 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 20, punto 70). La protezione specifica attribuita alle imprese a cui si riferisce l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM è tale da individualizzare queste ultime ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

43.
    Si deve dunque esaminare se la ricorrente abbia la qualità di impresa interessata, ai sensi dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM.

44.
    Dalla giurisprudenza risulta che le imprese che hanno prodotti già in corso di spedizione verso la Comunità al momento dell'adozione della misura di salvaguardia posseggono la qualità di cui sopra (sentenza Sofrimport/Commissione, citata supra al punto 21, punti 11 e 12, e sentenza 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 20, punto 76). Più in generale, è stato dichiarato che le imprese che hanno concluso contratti la cui esecuzione è ostacolata, in tutto o in parte, dalla misura di salvaguardia devono essere considerate come imprese interessate ai sensi dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM (sentenze Paraiki-Patraiki e a./Commissione, citata supra al punto 21, punto 28, e 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 20, punto 74).

45.
    Tuttavia, la ricorrente non afferma di aver avuto, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, prodotti già inoltrati verso la Comunità. Inoltre occorre rilevare che il regolamento impugnato, nella fattispecie, non ostacola affatto l'esecuzione di contratti che la ricorrente avrebbe concluso. Infatti, esso non impone alcun contingente, ma introduce solo un prezzo minimo inferiore a quello praticato dalla ricorrente (v. infra, punto 49) per lo zucchero con origine cumulataCE/PTOM (art. 1) e una sorveglianza comunitaria per le miscele di zucchero e cacao originarie dei PTOM (art. 2).

46.
    E' necessario ancora esaminare se, sulla base di altri elementi, la ricorrente possa essere considerata come un'impresa interessata ai sensi dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM (sentenza 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 20, punto 74) o se, in mancanza di tale qualità, la ricorrente deduca altre circostanze in grado di contraddistinguerla rispetto a qualsiasi altro operatore economico.

47.
    A tal proposito la ricorrente fa riferimento nella sua replica alle «ripercussioni del regolamento [impugnato] sulla sua situazione» e persino «alle conseguenze economiche catastrofiche» causate da quest'ultimo. In quest'ottica essa si è riferita alla sentenza Extramet Industrie/Consiglio, citata supra al punto 31.

48.
    Tuttavia, si deve ricordare che il regolamento impugnato non impedisce affatto l'esecuzione dei contratti che la ricorrente avrebbe concluso (v. supra al punto 45).

49.
    In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha indicato che, nel periodo precedente l'adozione del regolamento impugnato, il prezzo dello zucchero da essa esportato verso la Comunità in regime di cumulo di origine CE/PTOM era superiore del 10% circa al prezzo di intervento fissato per questo prodotto. Stando così le cose, la ricorrente non ha dimostrato che l'art. 1 del regolamento impugnato, che dispone che «l'immissione in libera pratica nella Comunità, in esenzione da dazi all'importazione, dei prodotti del codice NC 1701, con origine cumulata CE-PTOM», non si realizzi ad un prezzo «inferiore al prezzo d'intervento applicabile ai prodotti in questione», abbia potuto avere un effetto negativo sulle sue attività economiche. Quanto all'art. 2 del regolamento impugnato, che sottopone le miscele di zucchero e cacao originarie dei PTOM alla procedura di sorveglianza comunitaria e impone, a questo titolo, obblighi di ordine statistico alle autorità degli Stati membri, esso non ha potuto danneggiare le esportazioni di queste miscele verso la Comunità da parte della ricorrente.

50.
    A fronte di un quesito posto dal Tribunale in udienza, la ricorrente non ha, del resto, potuto fornire la benché minima indicazione circa l'esistenza di un qualsiasi danno che il regolamento impugnato le abbia eventualmente causato.

51.
    Stando così le cose, la ricorrente non ha fornito la prova che il regolamento impugnato avesse «ripercussioni negative» sulla sua situazione, di cui la Commissione avrebbe dovuto tenere conto (sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 27, punto 25, e sentenza 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 20, punto 70) e, ancor meno, che il regolamento le abbia causato un danno eccezionale tale da distinguerla da qualsiasi altro operatore economico ai sensi della sentenza Extramet Industrie/Consiglio, citata supra al punto 31 (v., in tal senso, la sentenzadel Tribunale 20 giugno 2000, causa T-597/97, Euromin/Consiglio, Racc. pag. II-2419, punto 49).

52.
    La ricorrente fa inoltre osservare che il regolamento impugnato è stato fondato su elementi, in particolare su un listino prezzi, che le sarebbero stati attribuiti erroneamente. Questa circostanza sarebbe tale da individualizzarla ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

53.
    In primo luogo, si deve rilevare che l'affermazione della ricorrente è formalmente contraddetta dalla Commissione. In ogni caso, dal regolamento impugnato non risulta che la valutazione delle difficoltà che, secondo la Commissione, avrebbero reso necessaria l'adozione delle misure di salvaguardia si sarebbe fondata su informazioni relative all'attività della ricorrente. L'argomento della ricorrente, che non è suffragato da alcun elemento del fascicolo, deve dunque essere respinto perchè insufficientemente provato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale Euromin/Consiglio, citata supra al punto 51, punti 46-49).

54.
    Infine, la ricorrente si riferisce ad uno scambio di corrispondenza che ha avuto luogo tra essa e la Commissione nel periodo compreso tra la fine di giugno e la fine di ottobre 1999.

55.
    Tuttavia, il fatto che una persona intervenga, in un modo o nell'altro, nel processo che conduce all'adozione di un atto comunitario non è tale da contraddistinguere questa persona rispetto all'atto in questione, a meno che la normativa comunitaria applicabile non le accordi determinate garanzie procedurali (ordinanze del Tribunale 9 agosto 1995, causa T-585/93, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. II-2205, punti 56 e 63, e Area Cova e a./Consiglio e Commissione, citata supra al punto 32, punto 59).

56.
    Orbene, nessuna disposizione del diritto comunitario impone alla Commissione, prima che essa adotti una misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, di seguire un procedimento nell'ambito del quale le imprese stabilite nei PTOM abbiano il diritto di rivendicare eventuali diritti o anche di essere sentite (v., in tal senso, ordinanza Area Cova e a./Consiglio e Commissione, citata supra al punto 32, punto 60, e sentenza del Tribunale 7 febbraio 2001, cause riunite da T-38/99 a T-50/99, Sociedade Agrícola dos Arinhos e a./Commissione, Racc. pag. II-585, punto 48).

57.
    Da tutto quanto precede risulta che la ricorrente non può essere considerata individualmente interessata dal regolamento impugnato. Poiché la ricorrente non soddisfa una delle condizioni di ricevibilità poste dall'art. 230, quarto comma, CE, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

58.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alle conclusioni della Commissione.

59.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, il Regno di Spagna e il Regno dei Paesi Bassi, che sono intervenuti a sostegno delle conclusioni, rispettivamente, della Commissione e della ricorrente, sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è irricevibile.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

3)    Le intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Azizi
Lenaerts
Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 gennaio 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Jaeger


1: Lingua processuale: l'olandese.