Language of document : ECLI:EU:F:2013:205

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

5 dicembre 2013 (*)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Non luogo a provvedere»

Nella causa F‑60/09 DEP,

avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura,

Gerhard Birkhoff, ex funzionario della Commissione europea, residente a Isny (Germania), rappresentato da C. Inzillo, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e B. Eggers, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

composto da M.I. Rofes i Pujol, presidente, K. Bradley (relatore) e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 1º aprile 2011, il sig. Birkhoff ha proposto al Tribunale la presente domanda di liquidazione delle spese, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in seguito alla sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2010, Birkhoff/Commissione, F‑60/09.

 Fatti e procedimento

2        Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2009, il ricorrente ha chiesto, sostanzialmente, l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee del 14 novembre 2008 che gli aveva negato la proroga, oltre il 31 dicembre 2008, del pagamento dell’assegno per figlio a carico che egli percepiva fin dal 1978, a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») per sua figlia, colpita da infermità.

3        Con la citata sentenza del 27 ottobre 2010, Birkhoff/Commissione, il Tribunale ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alla totalità delle spese.

4        Successivamente la Commissione ha comunicato al ricorrente che le spese sostenute erano pari a EUR 8 000.

5        Nel frattempo, con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale dell’Unione europea il 3 gennaio 2011, il ricorrente ha proposto un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, contro la sentenza del 27 ottobre 2010. Tale ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero T‑10/11 P.

6        Con sentenza del 29 novembre 2011, Birkhoff/Commissione, T‑10/11 P, il Tribunale dell’Unione europea ha accolto l’impugnazione, annullando la sentenza del 27 ottobre 2010 e rinviando la causa dinanzi al Tribunale, dove è stata iscritta a ruolo con il numero F‑60/09 RENV.

7        Con ordinanza del 2 marzo 2012 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha sospeso la presente causa fino alla pronuncia della decisione che conclude il procedimento nella causa F‑60/09 RENV.

8        Con sentenza del 17 ottobre 2013, Birkhoff/Commissione, F‑60/09 RENV, il Tribunale ha respinto il ricorso e, inter alia, ha condannato la Commissione a sopportare le spese sostenute dal ricorrente nella causa F‑60/09.

 Sul non luogo a statuire

9        Ai sensi dell’articolo 75 del regolamento di procedura, se il Tribunale constata che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire, può in qualsiasi momento, sentite le parti, adottare d’ufficio un’ordinanza motivata.

10      Con lettere del 24 ottobre 2013 il Tribunale ha informato le parti della ripresa del procedimento, invitandole a presentare le loro osservazioni riguardo ad un’eventuale ordinanza che constatasse che il ricorso è diventato privo di oggetto.

11      Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2013, la Commissione ha fatto presente di non avere obiezioni da formulare relativamente all’adozione di un’ordinanza di non luogo a statuire. Il ricorrente non ha presentato osservazioni.

12      È d’uopo constatare che, avendo il Tribunale condannato, nella citata sentenza del 17 ottobre 2013, Birkhoff/Commissione, la Commissione a sopportare le spese sostenute dal ricorrente nella causa F‑60/09, non vi è più luogo a statuire sulla presente domanda di liquidazione delle spese.

 Sulle spese

13      Ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 6, del suo regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

14      Alla luce delle circostanze del caso di specie, si deve decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese nel presente procedimento di liquidazione delle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di liquidazione delle spese nella causa F‑60/09 DEP, Birkhoff/Commissione.

2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese sostenute nell’ambito del presente procedimento di liquidazione delle spese.

Lussemburgo, 5 dicembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       M.I. Rofes i Pujol

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici dell’Unione europea ivi citate sono disponibili sul sito Internet www.curia.europa.eu.


* Lingua processuale: l’italiano.