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Ricorso di De Smedt proposto il 29 dicembre 2006 avverso la sentenza pronunciata il 19 ottobre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-59/05, De Smedt/Commissione

(Causa T-415/06 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elisabeth De Smedt (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentante: avv. ti L. Vogel e R Kechiche)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente la sentenza impugnata, pronunciata il 19 ottobre 2006, dalla seconda sezione del Tribunale della funzione pubblica, notificata con lettera raccomandata il 19 ottobre 2006, con cui era stato respinto il ricorso proposto dalla ricorrente in data 8 luglio 2005;

accogliere le pretese avanzate dalla ricorrente nel ricorso da essa introdotto l'8 luglio 2005;

condannare la convenuta e l'interveniente alle spese, in applicazione dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, comprese le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, e in particolare le spese di domiciliazione, di trasferimento e di soggiorno nonché gli onorari degli avvocati, in applicazione dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza 19 ottobre 2006, il cui annullamento è stato chiesto nell'ambito della presente impugnazione, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione 21 marzo 2005, che stabilisce l'inquadramento e la retribuzione della ricorrente nonché, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni.

A sostegno della domanda di annullamento della detta sentenza, la ricorrente fa valere due motivi il primo dei quali verte sulla violazione dell'art. 80, n. 3, del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il "RAA"1) nonché sull'errore manifesto di valutazione. La ricorrente fa valere che, rigettando il primo motivo del suo ricorso iniziale con la motivazione che la Commissione era tenuta a rispettare un calendario predefinito, ai sensi del regolamento n. 723/20042, per la sostituzione del vecchio statuto di agente ausiliario con il nuovo statuto di agente contrattuale, il Tribunale consentiva alla Commissione di non rispettare tutte le procedure preliminari alle prime assunzioni di agenti contrattuali, in violazione dell'art. 80, n. 3, RAA

Il secondo motivo del ricorso verte sulla violazione del principio di non discriminazione, sul difetto di motivazione e sulla mancata risposta alle memorie della ricorrente nell'ambito del rigetto del secondo motivo del suo ricorso iniziale, che era stato dedotto dalla situazione discriminatoria in cui la ricorrente era costretta a lavorare, rispetto ad altre persone che esercitavano funzioni identiche alle sue, all'interno del medesimo servizio della Commissione. La ricorrente contesta al Tribunale di non aver fornito una risposta adeguata alle spiegazioni chieste al riguardo e di essersi limitata a respingere il motivo usando una formula astratta.

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1 - Il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (RAA) è stato definito dall'art. 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259/, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il RAA (GU L 56, pag. 1)

2 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1)