Language of document : ECLI:EU:F:2012:180

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

11 dicembre 2012

Causa F‑122/10

Giorgio Cocchi e Nicola Falcione

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensione – Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso un regime pensionistico nazionale – Revoca di una proposta di trasferimento – Atto che non ha conferito diritti soggettivi o posizioni di vantaggio analoghe»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale i sigg. Cocchi e Falcione chiedono, da un lato, l’annullamento delle decisioni con cui la Commissione europea ha revocato le sue proposte effettuate a seguito della loro domanda di trasferimento dei diritti a pensione maturati presso un regime pensionistico nazionale e, dall’altro, la condanna della Commissione a risarcire loro i danni

Decisione: Le decisioni della Commissione sono annullate. Il ricorso è respinto per la restante parte. La Commissione sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un terzo delle spese sostenute dai ricorrenti. I ricorrenti sopporteranno due terzi delle loro spese.

Massime

1.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso l’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Obblighi degli Stati membri e dell’istituzione interessata – Portata – Obbligo dell’istituzione di versare al funzionario il capitale corrispondente ai diritti maturati presso il regime nazionale – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

2.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Proposta di trasferimento al regime dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso l’Unione – Inclusione – Revoca della proposta prima della sua accettazione da parte del funzionario – Insussistenza di atto lesivo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91, allegato VIII, art. 11, § 2)

3.      Funzionari – Atti dell’amministrazione – Revoca – Atti illegittimi – Presupposti – Rispetto di un termine ragionevole e del principio di tutela del legittimo affidamento – Impossibilità di rivendicare un legittimo affidamento nella conservazione di un atto manifestamente illegittimo – Eccezione – Comportamento dell’istituzione che induca a credere nella legittimità dell’atto

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

4.      Procedimento giurisdizionale – Esame del merito che precede l’esame della ricevibilità – Ammissibilità

1.      Risulta dalle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto che, quando un funzionario presenta una domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione in applicazione di dette disposizioni e tale domanda soddisfa i presupposti previsti in tale articolo, l’organo di gestione del regime pensionistico presso cui il funzionario ha precedentemente maturato diritti a pensione, e successivamente l’istituzione cui egli ha sottoposto la propria domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione, sono tenuti, il primo, a calcolare l’importo del capitale che rappresenta i diritti maturati dal funzionario e, la seconda, a fare a quest’ultimo una proposta che indichi il risultato, in termini di annualità di pensione supplementari, di un eventuale trasferimento.

Tuttavia, né tale disposizione né nessun altro testo o principio autorizza le istituzioni a ricevere dai regimi pensionistici nazionali il capitale che rappresenti i diritti a pensione maturati da un funzionario successivamente alla sua entrata in servizio presso le istituzioni e a versare tale capitale, che non può essere preso in considerazione per il riconoscimento delle annualità nel regime pensionistico previsto nello Statuto, a detto funzionario.

(v. punti 36 e 69)

2.      La proposta con cui un’istituzione indica a un funzionario il risultato, in termini di annualità di pensione supplementari, di un eventuale trasferimento, costituisce per quest’ultimo un atto lesivo.

Per contro, fintantoché il funzionario non abbia dato il suo consenso alla proposta che gli è stata fatta dall’istituzione, quest’ultima non gli attribuisce né un diritto soggettivo né un’analoga posizione di vantaggio. In un’ipotesi siffatta l’istituzione può revocare tale proposta senza la condizione di un termine, poiché tale revoca non costituisce un atto lesivo per il funzionario. Infatti, la facoltà concessa a un funzionario dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto di trasferire il capitale rappresentante i diritti a pensione da questi maturati prima della sua entrata in servizio presso l’Unione ha lo scopo di conferirgli un diritto il cui esercizio dipende soltanto dalla sua scelta.

Tuttavia, a partire dalla data in cui il funzionario esprime il suo consenso alla proposta, l’istituzione riconosce all’interessato diritti soggettivi, cosicché la revoca di tale proposta deve necessariamente essere esaminata quale atto lesivo di quest’ultimo.

(v. punti 37 e 41-43)

Riferimento:

Corte: 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio, 137/80, punto 13

3.      Quando atti con cu sono stati conferiti diritti soggettivi o analoghe posizioni di vantaggio sono illegittimi, l’istituzione che li ha adottati ha, in linea di principio, il dovere di revocarli entro un termine ragionevole, con effetto retroattivo. Nondimeno quest’ultimo deve poter essere limitato dalla necessità di rispettare il legittimo affidamento dei beneficiari degli atti, i quali hanno potuto confidare nella legittimità di questi ultimi. In tal caso, siffatti atti non possono, nemmeno in un termine ragionevole, essere oggetto di revoca con effetto retroattivo. Tuttavia un funzionario non può invocare il principio del legittimo affidamento per contestare la revoca di un atto adottato senza alcun fondamento giuridico.

Ciò nonostante, la revoca di una proposta illegittima recante fissazione di annualità di pensione a seguito di una domanda di trasferimento di diritti a pensione, annualità calcolate in modo approssimativo dall’istituzione che ha omesso di indicarne il carattere non definitivo, viola il principio del legittimo affidamento quando il destinatario dell’atto non è un giurista che abbia familiarità con le norme statutarie in materia e l’illegalità commessa non è manifesta, di modo che l’interessato potesse confidare nell’apparente legittimità dell’atto.

(v. punti 53, 56-59, 67 e 74)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 settembre 2006, Kontouli/Consiglio, T‑416/04, punto 161

Tribunale dell’Unione europea: 12 maggio 2010, Bui Van/Commissione, T‑491/08 P, punto 44

4.      Il giudice comunitario può valutare se, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, un ricorso debba in ogni caso essere respinto nel merito, senza che occorra statuire sulla sua ricevibilità.

(v. punto 66)

Riferimento:

Corte: 26 febbraio 2002, Consiglio/Bohringer, C‑23/00 P, punti 51 e 52