Language of document : ECLI:EU:T:2001:189

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

12 luglio 2001 (1)

«Art. 115 del regolamento (CE) n. 40/94 - Regime linguistico dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) - Eccezione d'illegittimità - Divieto di discriminazione»

Nella causa T-120/99,

Christina Kik, residente in L'Aia (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. G. L. Kooy, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re K. Samoni-Randou e S. Vodina, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto e J. Miranda de Sousa, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. J. Bourgeois, avocat,

convenuto,

sostenuto da

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. G. Houttuin e dalla sig.ra A. Lo Monaco, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 marzo 1999 (procedimento R 65/98-3),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dai sigg. P. Mengozzi, presidente, R. García-Valdecasas, dalla sig.ra V. Tiili, e dai sigg. R.M. Moura Ramos e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: H. Jung

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 maggio 1999,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 agosto 1999,

visto il rinvio del procedimento dinanzi ad una Sezione composta da cinque giudici,

viste le memorie d'intervento del Regno di Spagna, della Repubblica ellenica e del Consiglio dell'Unione europea, depositate nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 10, il 20 ed il 22 marzo 2000,

vista l'ordinanza del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale recante il rigetto, in quanto tardiva, dell'istanza d'intervento della Commissione delle Comunità europee,

viste le osservazioni della ricorrente sulle memorie di intervento, depositate nella cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2000,

in seguito alla trattazione orale del 23 gennaio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    L'uso delle lingue per quanto riguarda i procedimenti dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») è disciplinato dall'art. 115 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1). Tale articolo recita come segue:

«1.     Le domande di marchio comunitario sono depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

2.     Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo ed il tedesco.

3.     Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.

    Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente.

4.     Laddove il richiedente di un marchio comunitario sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.

5.     L'opposizione e la domanda di decadenza o di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio.

6.     Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di marchio comunitario o è la seconda lingua indicata all'atto del deposito, il procedimento si svolge in detta lingua.

    Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio né la seconda lingua indicata all'atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che chiede la decadenza o la nullità del marchio comunitario deve presentare a sue spese una traduzione della sua istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché questa sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. La traduzione viene presentata entro il periodo previsto nel regolamento di esecuzione. La lingua in cui è stata eseguita la traduzione diviene quindi la lingua procedurale.

7.     Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale della Comunità europea sia la lingua procedurale».

2.
    L'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), riprende l'obbligo stabilito dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, secondo il quale la domanda di registrazione deve contenere l'indicazione di una «seconda lingua».

Antefatti

3.
    Il 15 maggio 1996 la ricorrente, avvocato ed agente per i marchi nei Paesi Bassi in seno ad una ditta specializzata in materia di proprietà industriale, ha presentato, in forza del regolamento n. 40/94, una domanda di marchio comunitario denominativo all'Ufficio.

4.
    Il marchio del quale è richiesta la registrazione è il vocabolo KIK.

5.
    I servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nella classe 42, ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

6.
    La ricorrente, nella sua domanda, che era redatta in olandese, ha indicato l'olandese come «seconda lingua».

7.
    Con decisione 20 marzo 1998 l'esaminatore ha respinto la domanda, in quanto non era stata soddisfatta una condizione formale, ossia che il richiedente deve indicare il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo o il tedesco come «seconda lingua».

8.
    Il 4 maggio 1998 la ricorrente ha presentato un ricorso contro tale decisione, nel quale essa faceva valere in particolare che la decisione con la quale l'esaminatore aveva respinto la sua domanda di registrazione era illegittima, poiché si basava su norme regolamentari illegittime. Essa ha presentato il ricorso in olandese ed anche, condizionatamente, in inglese.

9.
    Il 2 giugno 1998 il ricorso è stato deferito alla commissione di ricorso dell'Ufficio.

10.
    Il ricorso è stato respinto con decisione 19 marzo 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto la ricorrente aveva indicato come «seconda lingua» la stessa lingua utilizzata come lingua per il deposito della domanda di registrazione, di modo che la domanda presentava un vizio d'irregolarità formale, e ciò a prescindere dall'altra irregolarità commessa dalla ricorrente, che consisteva nel non aver indicato come «seconda lingua» una delle cinque lingue dell'Ufficio. Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso aveva parimenti fatto presente che l'Ufficio, ivi comprese le commissioni di ricorso, può solo applicare il regolamento n. 40/94, anche nel caso in cui possa essere dell'opinione che il regolamento non è compatibile con il diritto comunitario primario. In tale contesto, la commissione di ricorso ha ricordato che il giudice comunitario, il cui compito è quello di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato, è però, dal canto suo, competente ad esaminare la legittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

11.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare o riformare la decisione impugnata;

-    condannare l'Ufficio alle spese.

12.
    L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

-    rigettare il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

13.
    La Repubblica ellenica conclude che il Tribunale voglia dichiarare fondato il ricorso della ricorrente.

14.
    Il Regno di Spagna ed il Consiglio concludono che il Tribunale voglia rigettare il ricorso.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

15.
    L'Ufficio fa valere, preliminarmente, l'irricevibilità del ricorso in esame volto a far rilevare l'illegittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94. Esso ritiene che, anche se il Tribunale rilevasse l'illegittimità della limitazione della scelta linguistica contenuta nell'art. 115 del regolamento n. 40/94, ciò non potrebbe comportare l'annullamento della decisione impugnata. Infatti l'Ufficio (l'esaminatore prima e la commissione di ricorso poi) avrebbe respinto la domanda di registrazione della ricorrente non già per il fatto che questa non avrebbe indicato una delle lingue dell'Ufficio come «seconda lingua», ma per il fatto che essa non ha affatto scelto una «seconda lingua». Su tale punto la commissione di ricorso avrebbe a giusto titolo dichiarato che il termine «seconda lingua» contenuto nell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, può solo designare una lingua diversa da quella usata per la domanda di registrazione.

16.
    Ne consegue, secondo l'Ufficio, che la disposizione che è effettivamente all'origine del rigetto della domanda di registrazione della ricorrente è quella che impone a tutti coloro che richiedono un marchio comunitario l'obbligo di indicare nell'atto di deposito una lingua diversa da quella utilizzata per il deposito (art. 115, n. 3, prima parte della prima frase: «[i]l richiedente deve indicare una seconda lingua»). Orbene, la legittimità di tale obbligo non sarebbe contestata neppure dalla ricorrente.

17.
    L'Ufficio ne desume che la ricorrente non può avvalersi dell'eventuale illegittimità del fatto che siano limitate a cinque le lingue previste dall'art. 115 del regolamento n. 40/94 per chiedere l'annullamento della decisione impugnata. L'eccezione d'illegittimità dovrebbe perciò essere irricevibile, in quanto manca un nesso giuridico tra la decisione impugnata e la disposizione contro la quale è sollevata l'eccezione. Inoltre, l'Ufficio fa osservare che la causa in esame sembra avere un carattere artificioso o fittizio. La ricorrente avrebbe infatti, come essa stessa avrebbe riconosciuto, usato il procedimento in esame relativo ad una domanda di registrazione quale mero espediente procedurale allo scopo di poter tutelare in sede giudiziaria i suoi interessi professionali in quanto mandataria per i marchi di lingua olandese.

18.
    Parimenti, secondo il governo spagnolo, l'illegittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94, invocata dalla ricorrente, non riguarda la precisa disposizione su cui si basa la decisione impugnata. Il ricorso della ricorrente sarebbe, inoltre, ipotetico. Peraltro, la ricorrente non avrebbe un interesse sufficiente per sollevare un'eccezione d'illegittimità contro l'art. 115 del regolamento n. 40/94, dato che essa non solleva questa eccezione in qualità di richiedente la registrazione di un marchio comunitario, ma in qualità di agente per i marchi. Il governo spagnolo ritiene, inoltre, che la ricorrente non abbia chiaramente indicato quali siano le disposizioni regolamentari di cui invoca l'illegittimità. Anche per questo motivo l'eccezione d'illegittimità sarebbe irricevibile.

19.
    La ricorrente respinge l'argomento secondo cui la sua eccezione d'illegittimità sarebbe irricevibile. Essa mette in evidenza che fa valere l'illegittimità della norma secondo cui si deve indicare nella domanda di registrazione una seconda lingua che non può essere una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee. Essa fa presente che la decisione impugnata è precisamente basata sulla norma secondo cui si deve indicare una seconda lingua che non può essere l'olandese. La ricorrente ritiene, del resto, di avere un interesse evidente a che il suo ricorso, ivi compresa l'eccezione di illegittimità, sia accolto dal Tribunale in quanto essa è veramente interessata alla trattazione della sua domanda di registrazione ed alla stessa registrazione del vocabolo depositato.

Giudizio del Tribunale

20.
    Si deve preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94, il ricorso dinanzi al Tribunale contro le decisioni delle commissioni di ricorso «può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere». Nel caso in esame, risulta dal ricorso presentato dalla ricorrente che quest'ultima contesta alla commissione di ricorso di aver applicato una disciplina illegittima, in quanto incompatibile con il trattato. Di conseguenza, senza peraltro richiamare direttamente l'art. 241 CE, la ricorrente ha sollevato un'eccezione d'illegittimità ai sensi di detto articolo, facendo presente in particolare che la commissione di ricorso avrebbe dovuto astenersi dall'applicare l'art. 115 del regolamento n. 40/94 e l'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95, in considerazione dell'illegittimità di tali disposizioni (punto 16 del ricorso), e chiedendo al Tribunale, qualora quest'ultimo ritenesse che la commissione di ricorso non poteva eludere l'applicazione di tali disposizioni, di dichiarare esso stesso illegittime tali disposizioni (punto 23 del ricorso).

21.
    Si deve ricordare, sempre in via preliminare, che ai sensi dell'art. 241 CE «[n]ell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della [Banca Centrale europea], ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso». Secondo una costante giurisprudenza tale articolo è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie, che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora non avesse il diritto di proporre, in forza dell'art. 230 CE, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l'annullamento (sentenza della Corte 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punto 39). Di conseguenza, il fatto che ilregolamento n. 40/94 non menzioni espressamente l'eccezione di illegittimità quale via legale incidentale di cui i cittadini possano valersi dinanzi al Tribunale allorché chiedono l'annullamento o la riforma di un decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio, non impedisce ai cittadini di sollevare una tale eccezione nell'ambito di un tale ricorso. Tale diritto risulta dal principio generale enunciato nella giurisprudenza sopra citata.

22.
    Si deve poi osservare che, in quanto la ricorrente si oppone all'obbligo, quale è definito dall'art. 115 del regolamento n. 40/94, di indicare una «seconda lingua», l'eccezione di illegittimità sollevata dalla stessa soddisfa ciascuna delle condizioni di ricevibilità enunciate dalla succitata giurisprudenza.

23.
    In primo luogo, la decisione impugnata è indirizzata alla ricorrente.

24.
    In secondo luogo, contrariamente a quanto fanno valere l'Ufficio ed il governo spagnolo, esiste un nesso giuridico diretto tra la decisione impugnata, da un lato, e l'obbligo di cui la ricorrente contesta la legittimità, dall'altro (v., al riguardo, sentenze della Corte 31 marzo 1965, causa 21/64, Macchiorlati Dalmas e Figli/Alta Autorità, Racc. pag. 221, in particolare pag. 238, e 28 ottobre 1981, cause riunite 275/80 e 24/81, Krupp/Commissione, Racc. pag. 2489, punto 32, e sentenza del Tribunale 26 ottobre 1993, cause riunite T-6/92 e T-52/92, Reinarz/Commissione, Racc. pag. II-1047, punto 57). E' certamente vero che la ricorrente ha utilizzato l'olandese per il deposito della sua domanda, che ha indicato questa stessa lingua come «seconda lingua», e che, quindi, essa ha rifiutato di osservare la norma secondo cui si deve indicare una lingua diversa da quella di deposito quale «seconda lingua», norma che bastava di conseguenza all'esaminatore ed alla commissione di ricorso per motivare le loro decisioni sulla domanda e sul ricorso della ricorrente. Orbene, l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente è precisamente volta a dimostrare l'illegittimità di tale norma, secondo cui si deve indicare, quale «seconda lingua» una lingua diversa da quella di deposito della domanda di registrazione (nella fattispecie l'olandese). Tale questione non si distingue da quella se l'esclusione dell'olandese e di talune altre lingue ufficiali della Comunità in quanto «seconda lingua» sia o no legittima. Infatti, l'obbligo della ricorrente di indicare una seconda lingua che non può essere una lingua diversa da francese, inglese, italiano, spagnolo o tedesco, corrisponde all'obbligo di indicare una seconda lingua diversa dalla lingua di deposito della domanda, che è l'olandese.

25.
    Di conseguenza, ad essere direttamente a fondamento della decisione della commissione di ricorso e ad essere messa in discussione dall'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente è appunto la legittimità della norma, contenuta nell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, secondo la quale il richiedente deve accettare di non avere automaticamente il diritto di partecipare a tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio nella lingua di deposito. Peraltro, l'asserzione dell'Ufficio secondo cui la ricorrente non contesta la validità dell'obbligo, previsto dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, di indicare una seconda lingua, è manifestamente errata. Le memorie della ricorrente confermano che l'oggetto della sua eccezione di illegittimità è l'obbligo di accettare, mediante l'indicazione di una «seconda lingua» diversa da quella di deposito,l'eventuale uso di una lingua diversa dalla propria. La norma impugnata dalla stessa è perciò perfettamente identica a quella che era direttamente alla base della decisione impugnata.

26.
    In terzo luogo, è pacifico che la ricorrente non era legittimata a presentare, in forza dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), un ricorso per l'annullamento del regime linguistico previsto dal regolamento n. 40/94 (ordinanza della Corte 28 marzo 1996, causa C-270/95 P, Kik/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-1987, che conferma, su ricorso, l'ordinanza del Tribunale 19 giugno 1995, causa T-107/94, Kik/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-1717).

27.
    L'Ufficio ed il governo spagnolo non possono d'altronde addebitare alla ricorrente di aver presentato un ricorso «artificioso», «fittizio» o «ipotetico». Risulta, certo, da una lettera citata dall'Ufficio che la ricorrente ha indicato l'olandese come «seconda lingua» pur sapendo che ciò non era conforme alla disciplina vigente. Questo non può, però, condurre alla conclusione che la domanda di registrazione e la controversia che ne è derivata siano la conseguenza di una semplice strategia della ricorrente che renderebbe la causa indegna di essere presentata al giudice.

28.
    A tale proposito, si deve considerare innanzi tutto che il fascicolo non fornisce una base sufficientemente solida per concludere che la ricorrente non sia veramente interessata a che il vocabolo depositato sia iscritto quale marchio della classe 42. L'Ufficio ha peraltro concesso un trattamento normale alla domanda di registrazione della ricorrente, dato che questa è stata assegnata alla divisione di esame e, in seguito, il contenzioso è stato attribuito alla commissione di ricorso, e che tali istanze hanno quindi applicato la disciplina senza rilevare che si trattava di una domanda artificiosa, fittizia o ipotetica.

29.
    Inoltre, il comportamento non conformista della ricorrente all'atto del deposito della domanda non fa che dimostrare che essa aveva insistito sul preteso diritto di poter comunicare con l'Ufficio in olandese in qualsivoglia fase della procedura, il che rivela un conflitto assolutamente reale e rilevante tra la ricorrente e l'autorità comunitaria che, in forza del principio generale qui sopra richiamato al punto 21, può essere proposto al giudice comunitario.

30.
    Parimenti, l'argomento del governo spagnolo, secondo cui la ricorrente non avrebbe un interesse sufficiente per sollevare l'eccezione d'illegittimità, dato che essa non la solleva in qualità di richiedente la registrazione di un marchio comunitario, ma in qualità di agente per i marchi, non può essere accolto. Infatti, dagli antefatti della controversia e dalle conclusioni della ricorrente risulta che l'eccezione di illegittimità sollevata da quest'ultima ha lo scopo di far riconoscere che non era legittimo esigere che la ricorrente, in qualità di richiedente la registrazione di un marchio comunitario, indicasse una seconda lingua. Ne consegue che la ricorrente solleva l'eccezione di illegittimità in qualità di richiedente di un marchio comunitario, allo scopo di ottenere l'annullamento o la riforma della decisione della commissione di ricorso e, diconseguenza, che la trattazione della sua domanda sia ripresa. Ciò non è inficiato dal fatto che la ricorrente discuta dei suoi interessi professionali e della sua posizione concorrenziale al fine di provare l'illegittimità della disciplina impugnata.

31.
    Si deve infine rilevare che, contrariamente a quanto il governo spagnolo fa valere, la ricorrente ha indicato in modo sufficientemente preciso quali siano le disposizioni regolamentari di cui invoca l'illegittimità. Nel suo ricorso essa ha infatti denunciato il carattere asseritamente discriminatorio dell'art. 115 del regolamento n. 40/94, in particolare dell'obbligo del richiedente di indicare una «seconda lingua» di cui accetta l'uso quale eventuale lingua procedurale per i procedimenti di opposizione , decadenza e nullità, nonché degli effetti giuridici di tale obbligo previsti in altri paragrafi dell'art. 115. Essa ha anche denunciato l'esclusione, operata dall'art. 115, n. 5, del regolamento n. 40/94, delle lingue ufficiali della Comunità europea diverse da quelle dell'Ufficio quali lingue alternative di deposito degli atti di opposizione e delle domande di decadenza e di nullità.

32.
    Risulta da tutto quanto precede che l'eccezione di illegittimità, sollevata dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso per l'annullamento o la riforma della decisione impugnata, in quanto riguarda l'obbligo imposto dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 e dall'art. 1, regola, 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95, è ricevibile. Entro tali limiti, l'oggetto dell'eccezione di illegittimità si estende all'obbligo espresso dalle dette disposizioni, quale chiarito, per quanto riguarda la sua portata ed i suoi effetti giuridici, da taluni degli altri paragrafi dell'art. 115 del regolamento n. 40/94.

33.
    Invece, in quanto l'eccezione d'illegittimità sollevata dalla ricorrente riguarda il resto dell'art. 115 del regolamento n. 40/94, essa è irricevibile. Infatti, le disposizioni contenute nel resto dell'art. 115 non sono affatto state a fondamento della decisione impugnata, dato che quest'ultima riguardava solo una domanda di registrazione e l'obbligo per il richiedente di indicare una seconda lingua che esso accetta quale lingua procedurale alternativa per i procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità che potranno essere proposti contro di lui.

Merito

34.
    Il ricorso si basa su un unico motivo, che fa rifermento ad una violazione del divieto di discriminazione contenuto nell'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE).

Argomenti delle parti

35.
    La ricorrente espone che, a causa del regime linguistico previsto dall'art. 115 del regolamento n. 40/94, essa si trova in una posizione concorrenziale svantaggiosa rispetto agli agenti per i marchi degli Stati le cui lingue sono quelle dell'Ufficio. Essa dovrebbe, infatti, impiegare traduttori, mentre gli agenti per i marchi stabiliti in detti Stati possono proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio nella loro madrelingua. Ciò causerebbe una perdita di clientela, e questo innanzi tutto per quanto riguarda i clientistabiliti fuori della Comunità europea e che sono obbligati, in conformità agli artt. 88 ed 89 del regolamento n. 40/94, a farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio da un avvocato o da un mandatario riconosciuto in materia di marchi. La perdita di clienti sarebbe evidente anche per quanto riguarda i clienti stabiliti nella Comunità, dato che questi ultimi, sapendo che i servizi di un avvocato o di un mandatario di lingua olandese comportano costi di traduzione, preferiscono i servizi di un agente stabilito in un paese la cui lingua rientra tra quelle dell'Ufficio. La perdita di clientela sarebbe, a sua volta, dannosa per la reputazione di un'impresa qual'è quella della ricorrente, che è nota in materia di marchi ormai da anni.

36.
    La ricorrente evidenzia che gli svantaggi connessi al fatto che essa deve far ricorso a traduttori non sono unicamente legati alle spese che ciò comporta, ma anche al rischio di traduzioni imperfette. Infatti i traduttori avrebbero necessariamente bisogno di un periodo di formazione e dovrebbero acquisire talune nozioni relative alle questioni dei marchi. Inoltre, talune espressioni e indicazioni in madre lingua non si presterebbero ad essere agevolmente tradotte.

37.
    La ricorrente fa poi osservare che, benché l'Ufficio possa sempre decidere di proseguire il procedimento nella lingua della domanda di registrazione, anche se quest'ultima non è una lingua dell'Ufficio, l'esperienza insegna che l'Ufficio abitualmente prosegue il procedimento nella seconda lingua indicata. Il procedimento che ha condotto alla causa in esame sarebbe la sola eccezione al riguardo.

38.
    La ricorrente infine fa presente che non è solo nella fase della domanda che si presenta una discriminazione, ma anche, per esempio, in caso di opposizione. A tale riguardo essa ammette che, scegliendo una seconda lingua, ognuno può essere costretto a svolgere il procedimento di opposizione in una lingua diversa dalla sua madre lingua, ma evidenzia che questo è certo per coloro che non parlano una lingua dell'Ufficio, mentre quelli che parlano una lingua dell'Ufficio hanno la possibilità che il procedimento di opposizione venga svolto nella propria lingua.

39.
    La ricorrente conclude che l'art. 115 del regolamento n. 40/94 e l'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95 sono disposizioni discriminatorie con riguardo al Trattato. Il regime linguistico creato per l'Ufficio sarebbe al tempo stesso incompatibile con il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385). A proposito di quest'ultimo punto, la ricorrente precisa che l'Ufficio deve essere equiparato ad un'istituzione comunitaria ai sensi del regolamento n. 1 e che tale regolamento esprime precisamente uno dei principi di diritto comunitario cui non si può derogare con un successivo regolamento del Consiglio.

40.
    In subordine, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è contraria al divieto di discriminazione in quanto la commissione di ricorso ha statuito che la seconda lingua deve necessariamente essere una lingua dell'Ufficio. Secondo la ricorrente il divietodi discriminazione esige che l'Ufficio le dia l'opportunità di indicare qualsiasi lingua ufficiale della Comunità europea.

41.
    In ulteriore subordine, la ricorrente fa presente che, se il Tribunale ritenesse che la commissione di ricorso dell'Ufficio non fosse in grado di dare all'art. 115 del regolamento n. 40/94 ed all'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95, un'interpretazione conforme al Trattato, potrebbe pur sempre statuire esso stesso sulla legittimità di dette disposizioni ed annullare la decisione impugnata sulla base delle sue constatazioni al riguardo. La ricorrente ripete tuttavia che la commissione di ricorso ha l'obbligo di applicare la disciplina in modo conforme al Trattato, e che essa avrebbe perciò potuto decidere diversamente.

42.
    Il governo greco fa presente che l'ordinamento giuridico comunitario non ammette alcuna superiorità di alcune lingue ufficiali rispetto ad altre, e che il Trattato CE, così come il regolamento n. 1, affermano il principio del plurilinguismo e della neutralità nei confronti delle lingue.

43.
    A tale riguardo il governo greco cita, in particolare, l'art. 21, terzo comma, CE e l'art. 248 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 314 CE). Esso precisa che l'art. 33 della convenzione di Vienna 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati (Recueil des traités des Nations unies, vol. 788, pag. 354) introduce il principio generale di equivalenza delle versioni dei trattati il cui testo fa fede in due o più lingue. Esso aggiunge che, ad ogni modo, non esiste un principio di diritto internazionale che consacri il primato di una lingua sulle altre.

44.
    L'equivalenza delle lingue ufficiali delle Comunità europee sarebbe stata peraltro ampiamente riconosciuta dalla Corte di giustizia. Il governo greco ne desume che il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità comprende un divieto di discriminazione fondato sulla lingua.

45.
    Ne consegue, secondo il governo greco, che introducendo il regime linguistico descritto all'art. 115 del regolamento n. 40/94, il Consiglio non ha rispettato il divieto di discriminazione stabilito dal diritto comunitario primario. Tale deroga rispetto al diritto comunitario primario sarebbe tanto più grave per il fatto che non è in alcun modo motivata nel regolamento.

46.
    Il governo greco precisa, infine, che la prassi, nell'amministrazione comunitaria, di utilizzare determinate lingue quali «lingue di lavoro», non pregiudica l'equipollenza delle lingue. Esso fa osservare anche che il regime linguistico introdotto dall'art. 115 del regolamento n. 40/94 è certo funzionale agli obiettivi di snellimento e brevità dei procedimenti, ma che tali obiettivi sono raggiunti solo per una parte degli interessati, mentre un gran numero di richiedenti di un marchio comunitario sono svantaggiati. Secondo il governo greco, bisogna scegliere tra l'interesse, da un lato, di snellire i lavori dell'Ufficio e l'interesse di ogni richiedente, dall'altro, a comunicare nella lingua ufficiale delle Comunità che gli è propria; quest'ultimo interesse dovrebbe comunqueprevalere, in particolare in considerazione del diritto comunitario primario e del principio di proporzionalità.

47.
    L'Ufficio evidenzia innanzi tutto che le disposizioni di diritto comunitario derivato sono pienamente efficaci fintantoché non sia stata stabilita la loro illegittimità dagli organi giurisdizionali comunitari. Esso ne desume che tutti i soggetti di diritto comunitario, tra i quali esso stesso, devono rispettare la piena efficacia degli atti normativi delle istituzioni, fintantoché l'illegittimità di questi ultimi non sia stata dichiarata dalla Corte o dal Tribunale.

48.
    In tale medesimo contesto l'Ufficio fa notare che esso è stato istituito in tutte le sue componenti dal legislatore comunitario per l'attuazione delle pertinenti disposizioni normative e non per escluderne l'applicazione né per controllare eventuali illegittimità delle stesse. Per questo motivo la commissione di ricorso si sarebbe a ragione dichiarata incompetente a statuire sull'asserita illegittimità fatta valere dalla ricorrente.

49.
    L'Ufficio fa poi presente che non spetta ad esso, ma piuttosto al Consiglio, proporre argomenti volti a dimostrare che il regime linguistico introdotto dal regolamento n. 40/94 è compatibile con il diritto comunitario. Ricorda tuttavia che la constatazione della commissione di ricorso secondo cui, in ogni caso, l'obbligo di indicare una seconda lingua non può rappresentare una discriminazione, dato che ogni richiedente deve rispettare tale obbligo, compresi i richiedenti che hanno depositato una domanda di registrazione utilizzando una lingua dell'Ufficio. Esso fa rilevare anche che il problema del regime linguistico ha costituito oggetto di numerose riunioni al Consiglio ed ha provocato un ritardo di alcuni anni nell'adozione del regolamento. A suo parere, il regime linguistico infine adottato garantisce al contempo il funzionamento dell'Ufficio ed il rispetto dei diritti fondamentali.

50.
    Il governo spagnolo fa osservare che l'art. 115 del regolamento n. 40/94 non può essere incompatibile con il regolamento n. 1, dato che è stato adottato successivamente. Peraltro, il regolamento n. 40/94 non contrasterebbe assolutamente con il regolamento n. 1. Esso fa presente, del resto, che il regime linguistico introdotto dall'art. 115 del regolamento n. 40/94 è assolutamente ragionevole, in particolare per il fatto che esiste una scelta tra le cinque lingue più usate della Comunità e per il fatto che esiste sempre la possibilità che la lingua procedurale dinanzi all'Ufficio sia una lingua meno usata, come ad esempio quando le parti si accordano in tal senso. Secondo il governo spagnolo le differenze che il regime linguistico in esame può creare sono la conseguenza della situazione linguistica nella Comunità europea e della necessità di garantire il buon funzionamento degli organi comunitari.

51.
    Il Consiglio osserva anzitutto che esso aveva facoltà di derogare al regime linguistico introdotto dal regolamento n. 1, dato che quest'ultimo non contiene alcun principio fisso di diritto comunitario. Esso fa poi notare che l'Ufficio non è, ad ogni modo, un'istituzione ai sensi del regolamento n. 1 e non può neppure essere equiparato ad una tale istituzione.

52.
    Il Consiglio sostiene poi che non esiste in diritto comunitario alcun principio di assoluta parità delle lingue ufficiali. Se così non fosse, l'art. 217 del Trattato CE (divenuto art. 290 CE) non esisterebbe.

53.
    Secondo il Consiglio, il regime linguistico introdotto dal regolamento n. 40/94 non è, inoltre, sproporzionato. A tale riguardo, esso spiega che detto regime ha lo scopo di consentire alle imprese, al termine di un procedimento unitario, rapido, praticabile ed accessibile, di ottenere la registrazione di un marchio comunitario. Per quanto riguarda l'aspetto della praticabilità del procedimento, il Consiglio osserva che, in considerazione della struttura dell'Ufficio e del fabbisogno di traduttori, un procedimento dinanzi ad una commissione di ricorso dell'Ufficio non può, ad esempio, svolgersi in più lingue. La scelta operata dal Consiglio, al momento dell'adozione del regolamento n. 40/94, sarebbe stata basata sul bilanciamento, da un lato, degli interessi delle imprese e, dall'altro, degli eventuali svantaggi, quali quelli richiamati dalla ricorrente. A tal riguardo, il Consiglio ricorda che il Tribunale dispone solo di un potere di controllo marginale, ed evidenzia ancora che il regime linguistico introdotto è ragionevole, dato che, in particolare, la domanda di registrazione può essere depositata in qualsiasi lingua ufficiale delle Comunità europee, che l'Ufficio ha cinque lingue e che l'Ufficio assicura la traduzione della domanda nella «seconda lingua».

54.
    Il Consiglio spiega, infine, che la sua scelta è stata anche ispirata da considerazioni di bilancio. Al proposito esso fa osservare che, in assenza del regime linguistico scelto, si dovrebbe prevedere per l'Ufficio un bilancio aggiuntivo di diverse decine di milioni di euro.

Giudizio del Tribunale

55.
    Si deve preliminarmente rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'esaminatore e la commissione di ricorso non erano competenti a decidere di disapplicare la disposizione prevista dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 e dall'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95. Una tale decisione, infatti, sarebbe stata necessariamente basata sul rifiuto di applicare tali regolamenti, interpretandoli contro la loro chiara formulazione. Di conseguenza sarebbe stato violato il principio di presunzione di legittimità, secondo il quale la normativa comunitaria rimane completamente efficace fintantoché un giudice competente non dichiari l'illegittimità della stessa.

56.
    Spetta quindi al Tribunale, a motivo dell'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente, pronunciarsi sulla legittimità del regime linguistico introdotto dal Consiglio per l'Ufficio.

57.
    La ricorrente sostiene che vi sarebbe un conflitto tra l'art. 115 del regolamento n. 40/94, da un lato, e il combinato disposto dell'art. 6 del Trattato ed dell'art. 1 del regolamento n. 1, dall'altro, in quanto l'art. 115 sarebbe incompatibile con l'asserito divieto di discriminazione delle lingue ufficiali delle Comunità europee contemplato dal diritto comunitario.

58.
    A tale riguardo si deve rilevare, in primo luogo, che il regolamento n. 1 è solo un atto di diritto derivato, che trova il suo fondamento giuridico nell'art. 217 del Trattato. Sostenere, come fa la ricorrente, che il regolamento n. 1 esprime precisamente un principio di diritto comunitario di parità delle lingue al quale non si può derogare, neppure con un successivo regolamento del Consiglio, equivarrebbe a disconoscere la sua natura di diritto derivato. In secondo luogo, si deve rilevare che gli Stati membri non hanno stabilito, nel Trattato, un regime linguistico per le istituzioni e gli organi della Comunità, ma l'art. 217 del trattato lascia la possibilità al Consiglio, che delibera all'unanimità, di fissare e modificare il regime linguistico delle istituzioni e di stabilire regimi linguistici differenziati. Tale articolo non dispone che una volta che sia stato decretato dal Consiglio, tale regime non possa più essere successivamente modificato. Ne consegue che il regime linguistico stabilito dal regolamento n. 1 non può essere equiparato ad un principio di diritto comunitario.

59.
    Quanto sopra esposto comporta che la ricorrente non può avvalersi del combinato disposto dell'art. 6 del Trattato e del regolamento n. 1 allo scopo di dimostrare l'illegittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94.

60.
    Per quanto riguarda l'obbligo, imposto a colui che richiede la registrazione di un marchio comunitario dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, nonché dall'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95, d'«indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità», risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente e dal governo greco, esso non comporta alcuna violazione del divieto di discriminazione.

61.
    Anzitutto, come risulta dalla stessa formulazione dell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, con l'indicazione della seconda lingua il richiedente accetta l'uso alternativo di tale lingua come lingua procedurale solo per quanto riguarda i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità. Ne consegue che, come è peraltro confermato dall'art. 115, n. 4, prima frase, del regolamento n. 40/94, laddove il richiedente sia parte unica nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua in cui è stata presentata la domanda di registrazione sarà la lingua procedurale. Di conseguenza, in tali procedimenti, il regolamento n. 40/94 non può in alcun modo, di per sé, implicare un trattamento differenziato della lingua, dato che esso assicura precisamente l'uso della lingua di deposito in quanto lingua procedurale e, perciò, in quanto lingua nella quale gli atti del procedimento aventi carattere decisorio devono essere redatti.

62.
    In quanto poi l'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 impone al richiedente di indicare una seconda lingua in considerazione dell'uso alternativo di quest'ultima in quanto lingua procedurale per i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità, si deve constatare che tale principio è stato adottato con il legittimo scopo di trovare una soluzione linguistica per i casi in cui un procedimento di opposizione, decadenza o nullità si svolga tra parti che non esprimono preferenza per la stessa lingua e che non riescono ad accordarsi di propria iniziativa su quale sarà la lingua procedurale. Aquest'ultimo proposito, si deve osservare che in forza dell'art. 115, n. 7, del regolamento n. 40/94, le parti di un procedimento di opposizione, decadenza e nullità possono indicare, di comune accordo, qualsiasi lingua ufficiale della Comunità europea come lingua procedurale, possibilità che può convenire, in particolare, alle parti che esprimono preferenza per la stessa lingua.

63.
    Si deve ritenere che, perseguendo lo scopo di definire quale sia la lingua procedurale in mancanza di accordo tra le parti che non esprimono preferenza per la stessa lingua, il Consiglio, anche se ha operato un trattamento differenziato delle lingue ufficiali della Comunità, ha effettuato una scelta adeguata e proporzionata. Da una parte, l'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 offre l'occasione a colui che richiede la registrazione di un marchio di stabilire, tra le lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità europea, quale sarà la lingua del procedimento di opposizione, decadenza o nullità per il caso in cui la prima lingua che ha scelto non sia gradita dalla controparte nel procedimento. D'altra parte, limitando tale scelta alle lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità europea ed evitando in tal modo che la lingua procedurale sia particolarmente lontana rispetto alle conoscenze linguistiche della controparte nel procedimento, il Consiglio è rimasto nei limiti di quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito (sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 38, e 11 gennaio 2000, causa C-285/98, Kreil, Racc. pag. I-69, punto 23).

64.
    La ricorrente ed il governo greco, infine, non possono avvalersi del comma aggiunto dal trattato di Amsterdam all'art. 8 D del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 21 CE) secondo il quale «ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 [CE] in una delle lingue menzionate all'art. 314 [CE] e ricevere una risposta nella stessa lingua». L'art. 21 CE si riferisce al Parlamento e al mediatore, e l'art. 7 CE menziona il Parlamento, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti nonché il Comitato economico sociale e il Comitato delle Regioni. Benché il comma citato sia applicabile, ratione temporis, alla fattispecie, l'Ufficio non si trova, in ogni caso, tra le istituzioni e gli organi di cui all'art. 7 CE ed all'art. 21 CE.

65.
    Da tutto quanto precede risulta che il ricorso va respinto.

Sulle spese

66.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata a sopportare, oltre alle proprie, anche le spese sostenute dall'Ufficio, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo.

67.
    La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna ed il Consiglio, che sono intervenuti nella causa, sopporteranno le proprie spese, conformemente all'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto.

3)    Ciascun interveniente sopporterà le proprie spese.

Mengozzi            García-Valdecasas                Tiili

            Moura Ramos                    Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: l'olandese.

Racc.