Language of document : ECLI:EU:T:2009:264





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 9 luglio 2009 – infeurope / Commissione

(causa T‑176/08)

«Ricorso per carenza, di annullamento e per risarcimento danni – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto relativa alla manutenzione dei sistemi informatici dell’UAMI – Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione – Decisione implicita di rigetto della Commissione – Nuove conclusioni – Nesso tra ricorso per carenza e ricorso per risarcimento danni – Irricevibilità manifesta»

1.                     Ricorso per carenza – Carenza – Nozione – Ricorso amministrativo avverso un atto del presidente dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno adottato nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti pubblici – Decisione implicita di rigetto della Commissione – Esclusione – Irricevibilità del ricorso per carenza (Art. 232 CE; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 118) (v. punti 36-40)

2.                     Procedura – Oggetto della lite – Modifica in corso di causa (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punto 42)

3.                     Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto ai ricorsi di annullamento e per carenza – Irricevibilità manifesta dei ricorsi di annullamento e per carenza – Domanda di risarcimento danni strettamente connessa alla domanda diretta a far dichiarare la carenza – Irricevibilità (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 46-48)

Oggetto

In primo luogo, in via principale, domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, poiché questa ha illegittimamente omesso di annullare la decisione di aggiudicazione dei contratti quadro in esito al procedimento di gara d’appalto dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) AO/042/05, per la manutenzione dei software per i sistemi di core business dell’UAMI in materia di marchi, disegni e modelli, nonché di risolvere gli accordi specifici conclusi a seguito di detti contratti quadro e, in via subordinata, domanda di annullamento dell’asserita decisione implicita della Commissione che ha respinto il ricorso amministrativo della ricorrente del 2 dicembre 2007 nell’ambito del suddetto procedimento di gara d’appalto, e in secondo luogo, domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle prospettate omissioni illegittime della Commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La infeurope è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di intervento della European Dynamics SA.

4)

La infeurope, la Commissione e la European Dynamics sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alla domanda di intervento.