Language of document : ECLI:EU:T:2020:618

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

16 dicembre 2020 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto – Presupposti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione in base all’età – Proporzionalità – Nozione di “coniuge”»

Nella causa T‑442/17 RENV,

RN, rappresentata da F. Moyse, avocat,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e B. Mongin, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato da M. Ecker e E. Taneva, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 24 settembre 2014 con cui è stata respinta la domanda di concessione di una pensione di reversibilità della ricorrente,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da R. da Silva Passos, presidente, I. Reine (relatrice) e L. Truchot, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Contesto normativo

1        L’articolo 79, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone:

«Alle condizioni previste dal capitolo 4 dell’allegato VIII [dello Statuto], il coniuge superstite di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto a una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità o dell’indennità di invalidità di cui godeva il coniuge o di cui avrebbe goduto se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio e dall’età, al momento del suo decesso».

2        L’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto precisa:

«Il coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità, purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 22 [del presente allegato], ad una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso. (…)

Quando dal matrimonio del funzionario contratto prima della sua cessazione dal servizio siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli».

3        L’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto è così formulato:

«La condizione di anteriorità prevista [all’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto] non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione del funzionario dal servizio, è durato almeno cinque anni».

4        Infine, l’articolo 27, primo e terzo comma, dell’allegato VIII dello Statuto prevede quanto segue:

«Il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all’atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell’ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita.

(…)

Il coniuge divorziato perde i suoi diritti [alla pensione di reversibilità] qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex coniuge (...)».

II.    Fatti

5        La ricorrente, RN, e il coniuge della stessa, funzionario della Commissione europea, hanno convissuto more uxorio a partire dal 1985. Il 10 giugno 1987, alla coppia nasceva un figlio. Il 7 maggio 1988, essi contraevano un primo matrimonio. I coniugi divorziavano il 29 aprile 1996. Il 20 agosto 2012, la ricorrente, che non aveva contratto alcun altro matrimonio dopo il suo divorzio, si risposava con l’ex coniuge.

6        Tra l’11 settembre 1998 e il 22 dicembre 2011, l’ex coniuge della ricorrente era coniugato con una terza persona.

7        Il coniuge della ricorrente era entrato in servizio presso la Commissione nel 1991 ed era stato ammesso a godere dei suoi diritti a pensione il 1° ottobre 2007. Egli decedeva il 2 agosto 2014.

8        A seguito del decesso del coniuge, la ricorrente, nella sua qualità di coniuge superstite di un ex funzionario, presentava, il 3 settembre 2014, domanda di concessione di una pensione di reversibilità ai sensi del capitolo 4 dell’allegato VIII dello Statuto.

9        Il 24 settembre 2014, il capo unità «Pensioni» dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione respingeva la domanda di concessione di una pensione di reversibilità della ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Quest’ultimo riteneva, in sostanza, che, per valutare il diritto della ricorrente ad una pensione di reversibilità derivante dal coniuge deceduto, occorresse tener conto non della data del suo primo matrimonio, che era stato sciolto in forza di una sentenza di divorzio e non poteva quindi più produrre effetti, ma della data del suo secondo matrimonio, il quale era stato contratto il 20 agosto 2012. Di conseguenza, dopo aver constatato che tale ultimo matrimonio era stato contratto dopo la cessazione dal servizio del coniuge e che esso era durato solo circa due anni alla data del decesso di quest’ultimo, il capo unità «Pensioni» del PMO concludeva che le condizioni previste agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto non erano soddisfatte, ditalché la ricorrente non poteva reclamare il diritto ad una pensione di reversibilità.

10      Il 22 dicembre 2014, la ricorrente presentava un reclamo contro la decisione impugnata. Essa forniva elementi aggiuntivi a sostegno del suo reclamo il 23 dicembre 2014.

11      Il 10 aprile 2015, l’autorità che ha il potere di nomina della Commissione respingeva tale reclamo e confermava l’analisi del capo unità «Pensioni» del PMO (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

III. Procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e dinanzi al Tribunale su impugnazione

12      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 17 luglio 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso chiedendo l’annullamento della decisione impugnata come pure della decisione di rigetto del reclamo e la condanna della Commissione alle spese. Il ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero di causa F‑104/15.

13      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto tre motivi, relativi, il primo, ad un errore di diritto, se non ad un errore manifesto di valutazione nell’applicazione degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, il secondo, ad un’eccezione di illegittimità e alla violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione in base all’età e di proporzionalità e, il terzo, ad un errore di interpretazione della nozione di «coniuge» ai sensi del regime applicabile alla pensione di reversibilità.

14      La Commissione ha concluso per il rigetto del ricorso e ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese.

15      Con decisione del 9 novembre 2015, il Parlamento europeo è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

16      Con sentenza del 20 luglio 2016, RN/Commissione (F‑104/15; in prosieguo: la «sentenza iniziale», EU:F:2016:163), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione impugnata. Esso ha altresì condannato la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. Il Parlamento era tenuto a sopportare le proprie spese.

17      Nella sentenza iniziale, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, in sostanza, che, benché la situazione particolare della ricorrente non fosse espressamente prevista dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, la formulazione stessa di tale articolo non escludeva un’interpretazione che obbligasse l’amministrazione a prendere in considerazione la durata complessiva dei periodi di matrimonio in questione, e cioè quelli del primo e del secondo matrimonio con lo stesso funzionario, per verificare il rispetto della condizione di cinque anni di matrimonio prevista da tale disposizione per poter beneficiare della pensione di reversibilità.

18      Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che, se dovessero essere interpretati nel senso che escludono la presa in considerazione della durata complessiva dei periodi di matrimonio della ricorrente, gli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto istituirebbero una disparità di trattamento tra i coniugi superstiti di un ex funzionario a seconda che il matrimonio fosse stato contratto prima o dopo la cessazione dal servizio del funzionario. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, non essendo tale interpretazione esplicitamente esclusa dalla formulazione di tale articolo, l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto doveva essere interpretato in maniera conforme al principio di parità di trattamento, nel senso che esso imponeva all’autorità che ha il potere di nomina, al fine di verificare il rispetto della condizione di durata minima del matrimonio, di cumulare i vari periodi di matrimonio, nel caso in cui, come nella fattispecie, la ricorrente fosse stata coniugata due volte con lo stesso funzionario, la prima volta anteriormente alla cessazione dal servizio di quest’ultimo, la seconda volta successivamente alla cessazione dal servizio.

19      Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica ha accolto il primo motivo del ricorso, relativo ad un errore di diritto, e ha annullato la decisione impugnata.

20      Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2016, la Commissione ha proposto un’impugnazione contro la sentenza iniziale, iscritta a ruolo col numero T‑695/16 P. La Commissione ha chiesto al Tribunale, in primo luogo, di annullare la sentenza iniziale, in secondo luogo di respingere il ricorso in quanto infondato, nel caso in cui il Tribunale ritenesse la causa matura per la decisione, e, in terzo luogo, di condannare la ricorrente alle spese.

21      Con sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/RN (T‑695/16 P, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione», EU:T:2017:520), il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha accolto la prima parte del secondo motivo e la terza parte del terzo motivo di impugnazione, fondati, in sostanza, su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’interpretazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto.

22      Secondo il Tribunale, considerando che la disposizione controversa non escludeva un’interpretazione che obbligasse l’amministrazione, in un caso particolare come quello di specie, a tener conto della durata complessiva dei periodi di matrimonio per verificare il rispetto della condizione di durata del matrimonio, il Tribunale della funzione pubblica aveva interpretato quest’ultima in maniera particolarmente estensiva. Orbene, una siffatta interpretazione era in contrasto con la giurisprudenza costante secondo la quale le disposizioni del diritto dell’Unione europea che danno diritto a prestazioni finanziarie debbono essere interpretate in senso restrittivo. Per giunta, secondo il Tribunale, tale interpretazione faceva gravare sull’amministrazione un obbligo non risultante da tale disposizione e contrario al principio di certezza del diritto.

23      Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che l’interpretazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto accolta dal Tribunale della funzione pubblica equivaleva ad obbligare l’amministrazione a considerare ancora in grado di produrre effetti sul diritto a beneficiare di una pensione di reversibilità, in base al detto articolo, un matrimonio sciolto da una sentenza di divorzio. Orbene, il Tribunale ha rilevato che tale possibilità era concessa sulla base dell’articolo 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, che, tuttavia, era inapplicabile nella fattispecie, conformemente al terzo comma di tale disposizione, a seguito del nuovo matrimonio della ricorrente con il coniuge avvenuto il 20 agosto 2012.

24      Il Tribunale ha aggiunto che non occorreva pronunciarsi sull’argomento della ricorrente relativo alla pretesa violazione del principio di proporzionalità esaminato dal Tribunale della funzione pubblica, in quanto tale argomento si basava sull’interpretazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto accolta nella sentenza iniziale, che era viziata da errore di diritto.

25      Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la sentenza iniziale. Inoltre, constatando che il Tribunale della funzione pubblica non aveva esaminato il terzo motivo fatto valere dalla ricorrente, esso ha considerato che lo stato degli atti non consentiva di statuire sulla controversia e ha rinviato la causa dinanzi ad una sezione del Tribunale diversa da quella che aveva statuito sull’impugnazione, riservando le spese.

26      Il presente ricorso è stato così iscritto a ruolo col numero di causa T‑442/17 RENV.

IV.    Procedimento e conclusioni delle parti dopo il rinvio

27      In seguito alla sentenza sull’impugnazione, le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni scritte sul prosieguo del procedimento conformemente all’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

28      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 settembre 2017, la ricorrente ha rinunciato a presentare osservazioni scritte supplementari. Con atto depositato in pari data, anche il Parlamento ha rinunciato a presentare osservazioni scritte. La Commissione ha depositato le sue osservazioni scritte tardivamente, il 4 ottobre 2017. A seguito delle spiegazioni fornite dalla Commissione, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha deciso di versare agli atti le dette osservazioni.

29      Il 19 dicembre 2017, il Tribunale ha invitato le parti, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, a pronunciarsi sul mantenimento dell’interesse ad agire da parte della ricorrente nella presente controversia.

30      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 2018, il Parlamento ha informato il Tribunale che esso non intendeva presentare risposte ai quesiti posti il 19 dicembre 2017. La ricorrente e la Commissione hanno risposto alle misure di organizzazione del procedimento, rispettivamente, il 5 gennaio 2018 e l’8 gennaio 2018. Esse hanno concluso nel senso del mantenimento dell’interesse ad agire da parte della ricorrente.

31      Il 20 novembre 2018, il Tribunale ha rivolto alle parti nuovi quesiti, a titolo delle misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura. Le parti vi hanno risposto entro il termine impartito.

32      Con decisione dell’11 marzo 2019, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ordinato la sospensione della presente causa sino alla pronuncia della decisione conclusiva del giudizio nella causa C‑460/18 P, HK/Commissione.

33      A seguito di modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, la giudice relatrice è stata assegnata alla Settima Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

34      Con lettere del 23 dicembre 2019, la cancelleria del Tribunale ha informato le parti che, in seguito alla pronuncia della sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), il procedimento era stato riassunto e le ha invitate a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze da trarre da tale sentenza ai fini della presente controversia. Le parti hanno ottemperato a tale invito entro il termine impartito.

35      In assenza di una domanda di udienza di discussione presentata dalle parti principali, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti agli atti, ha deciso di statuire senza fase orale, conformemente all’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

36      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

37      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

38      Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

V.      In diritto

A.      Sull’oggetto della controversia e sulla sua portata dopo il rinvio

39      In primo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (v. sentenze del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43, e del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 63 e giurisprudenza citata).

40      Nella fattispecie, dato che la decisione di rigetto del reclamo si limita a confermare la decisione impugnata, precisando i motivi che vengono a sostegno di quest’ultima, si deve constatare che la domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo e che non occorre quindi statuire specificamente sulla stessa. Tuttavia, nell’esame della legittimità della decisione impugnata, è necessario prendere in considerazione la motivazione figurante nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si presume coincidente con quella della decisione impugnata (v., in questo senso, sentenza del 30 aprile 2019, Wattiau/Parlamento, T‑737/17, EU:T:2019:273, punto 43 e giurisprudenza citata).

41      In secondo luogo, per quanto riguarda la portata della controversia dopo il rinvio, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, a seguito dell’annullamento di una decisione e del rinvio della causa dinanzi al Tribunale, quest’ultimo è investito della causa con la sentenza pronunciata sull’impugnazione e deve pronunciarsi nuovamente su tutti i motivi di annullamento dedotti dalla parte ricorrente, ad esclusione degli elementi del dispositivo non annullati dalla sentenza sull’impugnazione nonché delle considerazioni che costituiscono il necessario fondamento di detti elementi, essendo questi ultimi passati in giudicato (v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑236/02, EU:T:2011:465, punto 83).

42      Nella fattispecie, il punto 1 del dispositivo della sentenza sull’impugnazione procede all’annullamento della sentenza iniziale dopo aver accolto la prima parte del secondo motivo e la terza parte del terzo motivo dell’impugnazione. Con queste ultime, la Commissione sosteneva, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica, interpretando l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto nel senso che l’amministrazione era tenuta a tener conto della durata complessiva dei due periodi di matrimonio della ricorrente, aveva commesso un errore di diritto e che esso aveva accolto un’interpretazione contraria al chiaro tenore letterale di tale disposizione. Per contro, la sentenza sull’impugnazione non si è pronunciata sulle altre parti del primo e del secondo motivo dell’impugnazione, né sul terzo motivo dell’impugnazione.

43      Pertanto, spetta al Tribunale pronunciarsi nuovamente su tutti i motivi di annullamento dedotti dalla ricorrente, alla luce dei punti di diritto decisi dalla sentenza sull’impugnazione che vincolano il Tribunale nel contesto del rinvio.

44      A questo proposito, la Commissione fa valere che la sentenza sull’impugnazione ha altresì deciso sul secondo motivo fatto valere dalla ricorrente, relativo alla violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione in base all’età e di proporzionalità.

45      Vero è che il Tribunale ha dichiarato, al punto 63 della sentenza sull’impugnazione, che il Tribunale della funzione pubblica aveva esaminato gli argomenti della ricorrente alla luce del principio di non discriminazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che il Tribunale della funzione pubblica aveva proceduto a tale esame solo dopo aver preliminarmente considerato che l’interpretazione diretta a tener conto della durata complessiva dei periodi di matrimonio della ricorrente non era esclusa dalla disposizione in questione. Il Tribunale ha quindi dichiarato che, poiché tale interpretazione preliminare era viziata da un errore di diritto e poiché la sentenza iniziale doveva essere annullata per tale motivo, non era necessario pronunciarsi sull’argomento della ricorrente relativo alla pretesa violazione del principio di proporzionalità.

46      Pertanto, nella sentenza sull’impugnazione, il Tribunale non ha deciso sulle parti del secondo motivo fondate sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione in base all’età e di proporzionalità.

B.      Sul merito

1.      Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto nellinterpretazione degli articoli 18 e 20 dellallegato VIII dello Statuto

47      Per quanto riguarda il primo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso, relativo ad un preteso errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, così come deciso dal Tribunale della funzione pubblica, senza che tale punto sia stato censurato nella sentenza sull’impugnazione, la ricorrente non può validamente far valere la sua qualità di coniuge superstite per reclamare, sul fondamento di tale disposizione, il beneficio di una pensione di reversibilità in base al suo primo matrimonio, contratto il 7 maggio 1988 e sciolto il 29 aprile 1996 (v., in questo senso, sentenza sull’impugnazione, punto 11, e sentenza iniziale, punti 28 e 30).

48      Per quanto riguarda un preteso errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, così come risulta dal precedente punto 42, nella sentenza sull’impugnazione il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto non poteva essere interpretato nel senso che l’amministrazione fosse tenuta a tener conto della durata complessiva dei due periodi di matrimonio della ricorrente (v., in questo senso, sentenza sull’impugnazione, punti 49 e 57).

49      Si deve quindi dichiarare che, contrariamente a quanto fa valere la ricorrente nell’ambito del suo primo motivo, la Commissione non ha commesso alcun errore nell’interpretazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto quando ha considerato che occorreva unicamente tener conto della durata del secondo matrimonio della ricorrente con il coniuge defunto, posteriore alla cessazione dal servizio di quest’ultimo, al fine di verificare se la condizione del periodo minimo di cinque anni di matrimonio per beneficiare di una pensione superstiti, prevista dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, fosse soddisfatta.

50      Pertanto, il primo motivo è infondato.

2.      Sul secondo motivo, relativo ad uneccezione di illegittimità dellarticolo 20 dellallegato VIII dello Statuto per la violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione in base alletà e di proporzionalità

51      La ricorrente fa valere che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, sul fondamento del quale la decisione impugnata è stata adottata, è illegittimo. Essa sostiene, in sostanza, che tale articolo viola i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base all’età, quali garantiti, in particolare, dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché dall’articolo 1 quinquies dello Statuto.

52      La ricorrente ritiene che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto costringa le coppie di persone di età più avanzata ad essere unite in matrimonio per almeno cinque anni perché il coniuge superstite del funzionario in pensione possa beneficiare di una pensione di reversibilità, mentre, per le coppie più giovani al momento del matrimonio, contratto quando il coniuge funzionario era ancora in servizio, il coniuge superstite beneficia di un diritto a pensione di reversibilità al termine di un solo anno di matrimonio sul fondamento dell’articolo 18 di tale allegato. Orbene, tali coppie sarebbero in una situazione familiare analoga, indipendentemente dal momento prescelto per sposarsi, e cioè prima o dopo la cessazione dal servizio del funzionario. A tale riguardo, la ricorrente sostiene che la durata del versamento di contributi al regime pensionistico dell’Unione non permette di giustificare la disparità di trattamento in questione.

53      Inoltre, la ricorrente fa valere che la disparità di trattamento istituita non può essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata dalla lotta contro i matrimoni di comodo e contro la frode. La disparità di trattamento tra coppie, fondata sul momento in cui viene contratto il matrimonio, eccederebbe i limiti di quanto è adeguato e necessario per conseguire tale obiettivo in quanto non sarebbe assolutamente tenuta in considerazione la situazione individuale del coniuge superstite. La ricorrente sottolinea in particolare l’impossibilità assoluta di invertire la presunzione di frode. Essa aggiunge che neppure l’obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del regime pensionistico dell’Unione può giustificare la prevista condizione di cinque anni di matrimonio, dato che la Commissione non avrebbe in alcun modo provato che casi come quello in esame possono compromettere tale equilibrio. In ogni caso, la Corte non ammetterebbe giustificazioni di ordine puramente finanziario.

54      La Commissione contesta la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto in quanto né la questione della discriminazione in base all’età né quella della violazione del principio di proporzionalità sarebbero state sollevate nel reclamo. Pertanto, la ricorrente non avrebbe rispettato la regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso.

55      In subordine, la Commissione sostiene che l’eccezione di illegittimità in questione non è fondata. Essa ritiene che la disparità di trattamento di cui trattasi non si basi sull’età del funzionario, bensì sull’ammissione o meno di quest’ultimo alla pensione. Per di più, il funzionario e l’ex funzionario, come pure i rispettivi coniugi, non si troverebbero in situazioni analoghe, in quanto, nel primo caso, il detto funzionario deve veder progredire la propria carriera e continuare a lavorare e a versare contributi pensionistici, mentre, nel secondo, ciò non si verifica. Tale disparità di situazioni sarebbe stata riconosciuta nella sentenza del 17 giugno 1993, Arauxo-Dumay/Commissione (T‑65/92, EU:T:1993:47).

56      In ogni caso, la disparità di trattamento in questione sarebbe giustificata in quanto la pensione di reversibilità verrebbe acquisita indirettamente grazie ai contributi versati al regime pensionistico dal funzionario prima della sua ammissione alla pensione. Secondo la Commissione, lo Statuto richiederebbe un legame finanziario preesistente tra l’istituzione e il coniuge superstite richiedente il beneficio di una pensione di reversibilità, legame che sorgerebbe quando, attraverso il matrimonio, il coniuge del funzionario deceduto abbia sopportato indirettamente l’onere dei contributi prelevati sullo stipendio di quest’ultimo durante i suoi periodi di attività lavorativa.

57      Per giunta, la disparità di trattamento si giustificherebbe alla luce dell’obiettivo stesso della pensione di reversibilità, il quale consisterebbe nel garantire il benessere materiale del coniuge superstite di un funzionario. Esisterebbe un rischio più elevato che tale benessere fosse compromesso nel caso del coniuge superstite di un funzionario sorpreso dal decesso di quest’ultimo avvenuto mentre era ancora in servizio che non in quello del coniuge superstite di un ex funzionario, coniuge questo che avrebbe avuto il tempo di prendere le necessarie misure per garantirsi tale sicurezza economica.

58      Inoltre, la condizione di durata minima di cinque anni del matrimonio imposta al coniuge superstite quando il matrimonio è stato contratto dopo la cessazione dal servizio del funzionario mirerebbe a dissuadere le frodi e a preservare l’equilibrio finanziario del regime pensionistico. Secondo la Commissione, il rischio di frode sarebbe più elevato quando il matrimonio viene contratto dopo la cessazione del servizio, a causa della maggior prevedibilità del decesso. La condizione di cinque anni di matrimonio sarebbe quindi destinata ad impedire i matrimoni in extremis allo scopo principale di far acquisire il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge superstite di un ex funzionario.

59      Il Parlamento aggiunge che la condizione di una durata minima di cinque anni del matrimonio permette di evitare che una persona più giovane abusi della debolezza di un funzionario più anziano beneficiario di una pensione nella speranza di ottenere un rapido beneficio del diritto vitalizio ad una pensione di reversibilità.

a)      Sulla ricevibilità delleccezione di illegittimità dellarticolo 20 dellallegato VIII dello Statuto

60      Risulta dalla giurisprudenza che, in linea di principio, l’economia del rimedio giuridico incidentale costituito dall’eccezione di illegittimità giustifica che sia dichiarata ricevibile una siffatta eccezione invocata per la prima volta dinanzi al giudice dell’Unione, in deroga alla regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo (v., in questo senso, sentenza del 27 ottobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, punto 47). Pertanto, il semplice fatto che l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto sia stata sollevata per la prima volta nella fase del ricorso non comporta l’irricevibilità di tale eccezione.

61      Nondimeno, la possibilità di invocare un’eccezione di illegittimità in occasione di una controversia tra un funzionario e un’istituzione è vincolata al rispetto di varie condizioni di ricevibilità. Trattandosi di un rimedio di diritto incidentale, essa presuppone, in primo luogo, che sia stato proposto un ricorso principale, in secondo luogo, che esso sia diretto contro una decisione arrecante pregiudizio al funzionario, in terzo luogo, che tale ricorso principale sia ricevibile, in quarto luogo, che il funzionario non sia stato in grado di chiedere l’annullamento dell’atto di portata generale che funge da fondamento alla decisione che gli è pregiudizievole e, in quinto luogo, che sussista un nesso sufficiente tra l’atto di portata generale e la decisione individuale impugnata (sentenza del 27 ottobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, punto 67).

62      Nella fattispecie, si deve constatare che l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto è stata sollevata dalla ricorrente in occasione di un ricorso principale ricevibile. Tale ricorso è diretto all’annullamento della decisione impugnata, che arreca pregiudizio alla ricorrente in quanto le nega la concessione di una pensione di reversibilità. Per giunta, la ricorrente, in quanto soggetto singolo, non è stata in condizione di chiedere direttamente l’annullamento dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto. Infine, esiste manifestamente un nesso sufficiente tra l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto e la decisione impugnata, dato che quest’ultima è fondata su tale disposizione.

63      Alla luce di tutto quanto precede, si deve ritenere ricevibile l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente nei confronti dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto.

b)      Sulla fondatezza delleccezione di illegittimità dellarticolo 20 dellallegato VIII dello Statuto

64      Occorre ricordare che il principio della parità di trattamento configura un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 20 della Carta, e che il principio di non discriminazione enunciato all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta ne costituisce una particolare espressione. Tale principio impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 5 luglio 2017, Fries, C‑190/16, EU:C:2017:513, punti 29 e 30 e giurisprudenza citata).

65      Secondo la giurisprudenza, per poter imputare al legislatore dell’Unione una violazione del principio di parità di trattamento, occorre che esso abbia trattato in modo diverso situazioni analoghe, causando con ciò un pregiudizio a talune persone rispetto ad altre (v., in questo senso, sentenza del 14 dicembre 2018, FV/Consiglio, T‑750/16, EU:T:2018:972, punto 89 e giurisprudenza citata).

66      Per quanto riguarda il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, esso si valuta alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Inoltre, devono essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (v. sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 67 e giurisprudenza citata).

67      Per giunta, al fine di determinare se il trattamento da parte dello Statuto delle situazioni da comparare leda il principio della parità di trattamento, occorre fondarsi su un’analisi incentrata sull’insieme delle norme di diritto che disciplinano le posizioni di ciascuna delle situazioni da comparare, tenendo conto, in particolare, dell’oggetto della disposizione contestata (v., per analogia, sentenza del 9 marzo 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, punto 58).

68      Perché una disparità di trattamento possa essere compatibile con i principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione, tale disparità dev’essere giustificata sulla base di un criterio oggettivo, ragionevole e proporzionato rispetto allo scopo perseguito da tale differenziazione (v., in questo senso, sentenza del 15 febbraio 2005, Pyres/Commissione, T‑256/01, EU:T:2005:45, punto 61). A questo proposito, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

69      Risulta dalla giurisprudenza che il principio di proporzionalità impone che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano i limiti di quanto è adeguato e necessario alla realizzazione dei legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa controversa, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure adeguate, occorre far ricorso alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non debbono essere sproporzionati rispetto agli scopi prefissi (v. sentenza del 26 febbraio 2016, Bodson e a./BEI, T‑240/14 P, EU:T:2016:104, punto 116 e giurisprudenza citata).

70      Si deve tuttavia aggiungere che, per combattere gli abusi o addirittura le frodi, il legislatore dell’Unione dispone di un margine di discrezionalità nello stabilire il diritto a una pensione di reversibilità (sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 89). Il riconoscimento di un siffatto potere discrezionale del legislatore implica la necessità di verificare se non appaia irragionevole per il legislatore dell’Unione ritenere che la disparità di trattamento istituita possa essere appropriata e necessaria per conseguire la finalità perseguita (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 14 dicembre 2018, FV/Consiglio, T‑750/16, EU:T:2018:972, punto 114 e giurisprudenza citata).

71      È alla luce di tutti questi principi che occorre verificare se la condizione di durata minima del matrimonio prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto contrasti con i principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione in base all’età alla luce degli obiettivi perseguiti da tale condizione. Occorre pertanto verificare se tale condizione sia prevista dalla legge e rispetti il contenuto essenziale del diritto alla parità di trattamento e del divieto di ogni discriminazione, se le situazioni contemplate dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto siano comparabili e, in caso affermativo, se la condizione della durata minima del matrimonio di cinque anni prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto persegua un obiettivo di interesse generale. A tale riguardo, si deve verificare se non appaia irragionevole per il legislatore dell’Unione ritenere che la disparità di trattamento istituita possa essere appropriata e necessaria per conseguire un siffatto obiettivo.

1)      Sull’esistenza di una disparità di trattamento

72      Si deve ricordare che, nella sua sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 68), la Corte ha dichiarato che l’obiettivo della pensione di reversibilità era quello di concedere al coniuge superstite un reddito sostitutivo destinato a compensare parzialmente la perdita dei redditi del coniuge deceduto. Secondo la Corte, tale diritto non è soggetto a condizioni reddituali o patrimoniali che implichino l’incapacità del coniuge superstite di soddisfare le sue necessità e dimostrino quindi la sua precedente dipendenza economica dal defunto (v., in questo senso, sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 69).

73      Il beneficio della pensione di reversibilità dipende invece soltanto dalla natura giuridica dei vincoli che univano la persona interessata al funzionario deceduto (v., in questo senso, sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 70). A tale condizione si aggiunge quella della durata minima del matrimonio, nella fattispecie un anno ai sensi dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto e cinque anni ai sensi dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto.

74      Una volta precisato ciò, si deve constatare che gli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto prevedono un diverso trattamento dei coniugi superstiti di ex funzionari a seconda che il matrimonio sia stato contratto prima o dopo la cessazione dal servizio da parte di questi ultimi. Come precisa altresì il Tribunale al punto 47 della sentenza sull’impugnazione, la data del matrimonio costituisce quindi il criterio adottato dal legislatore per distinguere le due situazioni.

75      Orbene, la natura giuridica dei vincoli che uniscono il coniuge superstite al funzionario deceduto è identica, a prescindere dal fatto che il matrimonio sia stato contratto prima ovvero dopo la cessazione dal servizio da parte di quest’ultimo. Tale natura giuridica non differisce a seconda che i funzionari svolgessero o meno un’attività lavorativa e a seconda dell’ammontare dei contributi al regime pensionistico dell’Unione versati o eventualmente ancora dovuti.

76      Per giunta, gli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto conferiscono entrambi il diritto ad una pensione di reversibilità al coniuge superstite di un ex funzionario non più in servizio e che, di conseguenza, non versa più contributi al regime pensionistico dell’Unione al momento del suo decesso.

77      Pertanto, la Commissione non può far valere la sentenza del 17 giugno 1993, Arauxo-Dumay/Commissione (T‑65/92, EU:T:1993:47), per dimostrare che le situazioni previste dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto sono diverse. Infatti, come risulta dal punto 33 di tale sentenza, il Tribunale ha ivi proceduto ad un raffronto tra, da un lato, la situazione del coniuge superstite di un ex funzionario deceduto dopo aver beneficiato di una misura di cessazione dal servizio e dopo aver ricevuto le prestazioni e i vantaggi previsti da un regolamento specifico che disciplinava tale situazione e, dall’altro, la situazione del coniuge superstite di un funzionario deceduto quando era ancora in servizio, prevista dall’articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto.

78      Ne consegue che gli argomenti della Commissione secondo i quali la disparità di trattamento in questione sarebbe connessa alla progressione della carriera del funzionario e al versamento di contributi al regime pensionistico devono essere respinti.

79      Inoltre, l’obiettivo della pensione di reversibilità, il cui regime è stabilito dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, è quello di compensare, a beneficio del coniuge superstite, la perdita di redditi derivanti dal decesso dell’ex funzionario. Si tratta quindi di concedere un reddito sostitutivo al coniuge superstite (v. precedente punto 72). Pertanto, la circostanza che il funzionario defunto si sia sposato prima o dopo la sua cessazione dal servizio non è tale da modificare in maniera sostanziale la situazione del coniuge superstite per quanto riguarda i suoi diritti patrimoniali. Per di più, come risulta dal precedente punto 72, la Corte ha dichiarato che il livello delle necessità economiche del coniuge superstite e la sua eventuale dipendenza economica nei confronti del funzionario o dell’ex funzionario deceduto non costituiscono un criterio da prendere in considerazione.

80      Pertanto, si deve constatare che la situazione dei coniugi superstiti di un ex funzionario coniugatisi prima della cessazione dal servizio da parte di quest’ultimo non è diversa da quella dei coniugi superstiti di un ex funzionario che abbiano contratto matrimonio dopo tale cessazione ai fini della concessione di una pensione di reversibilità in applicazione dell’articolo 18 o dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto.

81      Risulta da tutto quanto precede che esiste una disparità di trattamento di situazioni analoghe in relazione alla data di celebrazione del matrimonio, dato che si tratta dell’unico elemento che determina l’applicazione delle condizioni relative alla diversa durata minima del matrimonio ai sensi degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto.

82      Tale disparità di trattamento comporta uno svantaggio, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 65, per i coniugi superstiti di un ex funzionario coniugatisi dopo la cessazione dal servizio da parte di quest’ultimo, ai quali si applica il regime dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, rispetto ai coniugi superstiti di un ex funzionario che abbiano contratto matrimonio prima di tale cessazione e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 di tale allegato.

83      A questo proposito, occorre altresì rilevare che la condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni, prevista dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto comporta uno svantaggio particolare per i coniugi superstiti che abbiano sposato un ex funzionario, a causa del fatto che, poiché, nella stragrande maggioranza dei casi, la cessazione dal servizio da parte di un funzionario corrisponde al pensionamento di quest’ultimo, la cui età è fissata dallo Statuto, lo stesso è più anziano di un funzionario in servizio. Pertanto, gli ex funzionari considerati dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto si sono in genere sposati in età più avanzata rispetto agli ex funzionari considerati dall’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, che si sono sposati prima della loro cessazione dal servizio. Di conseguenza, i coniugi superstiti che abbiano sposato un ex funzionario hanno di norma maggiori difficoltà a soddisfare alla condizione della durata minima del matrimonio prevista dal detto articolo 20, che è di cinque anni, rispetto ai coniugi superstiti che abbiano sposato un funzionario prima della sua cessazione dal servizio, e per i quali l’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto prevede una durata minima del matrimonio di un solo anno.

84      Pertanto, a causa della durata minima del matrimonio di cinque anni da esso imposta, il trattamento previsto all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto per i coniugi superstiti che abbiano sposato un ex funzionario dopo la cessazione dal servizio da parte di quest’ultimo è meno favorevole del trattamento previsto all’articolo 18 del detto allegato per i coniugi superstiti che si siano sposati quando il funzionario era ancora in servizio ed era generalmente più giovane di un ex funzionario.

85      Esiste quindi anche una disparità di trattamento di situazioni analoghe, fondata indirettamente sull’età dell’ex funzionario alla data in cui ha contratto matrimonio.

2)      Sul rispetto dei criteri sanciti all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e sulla giustificazione della disparità di trattamento

86      In via preliminare, si deve constatare che la disparità di trattamento istituita dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto è prevista dalla «legge» ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in quanto tale disposizione trova la sua origine nello Statuto.

87      Inoltre, al fine di giustificare la disparità di trattamento in questione, in primo luogo, la Commissione fa valere che esiste un rischio maggiore che il benessere del coniuge superstite sia compromesso nel caso del coniuge superstite di un funzionario sorpreso dal decesso di quest’ultimo, mentre era ancora in servizio, rispetto al caso del coniuge superstite di un ex funzionario, che avrebbe avuto il tempo di prendere misure necessarie per garantirsi una siffatta sicurezza economica.

88      Al riguardo, basta constatare che gli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto riguardano entrambi il versamento di una pensione di reversibilità al coniuge superstite di un ex funzionario beneficiario di una pensione di anzianità. Quindi, sia in un caso che nell’altro, il coniuge superstite chiede una pensione di reversibilità quando il coniuge ha già cessato il servizio. L’argomento della Commissione, secondo il quale il coniuge superstite sarebbe maggiormente sorpreso dal decesso del funzionario in servizio che non dal decesso di un ex funzionario in pensione è pertanto inconferente.

89      In secondo luogo, la Commissione, sostenuta dal Parlamento, considera che la condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni prevista dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto mira, da un lato, ad impedire le frodi e, dall’altro, a preservare l’equilibrio finanziario del regime pensionistico dell’Unione. Occorre esaminare nell’ordine ciascuno di tali due obiettivi alla luce della giurisprudenza ricordata al precedente punto 70.

i)      Sull’obiettivo inteso ad impedire le frodi

90      In via preliminare, si deve ricordare che, secondo la Corte, il principio del divieto della frode e dell’abuso di diritto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione il cui rispetto si impone ai singoli (sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punti 88 e 89). La lotta contro la frode costituisce dunque un obiettivo di interesse generale.

91      A tale riguardo, risulta, in sostanza, dalla sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punti 89 e 90), che una condizione di durata minima del matrimonio di un anno, quale quella prevista all’articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto, è intesa a garantire l’effettiva sussistenza e stabilità dei rapporti tra le persone interessate e non appare, su tale base, manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo di lotta contro la frode.

92      Pertanto, non appare irragionevole subordinare il diritto del coniuge superstite di un funzionario o di un ex funzionario a percepire una pensione di reversibilità alla condizione che il matrimonio abbia soddisfatto una condizione di durata minima. Una siffatta condizione permette, infatti, di essere certi che tale matrimonio non si basi esclusivamente su considerazioni estranee ad un progetto di vita comune, come considerazioni meramente economiche o legate al riconoscimento di un diritto di soggiorno.

93      Tuttavia, occorre sottolineare che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, che si applica quando il matrimonio è stato contratto dopo la cessazione dal servizio da parte del funzionario, impone una condizione di durata minima del matrimonio cinque volte superiore a quella prevista dall’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, che viene ad applicarsi qualora il matrimonio sia stato contratto prima di tale cessazione dal servizio da parte del funzionario.

94      Occorre quindi ancora verificare se la condizione della durata del matrimonio richiesta dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, che si applica senza alcuna possibile eccezione, non ecceda manifestamente quanto necessario per garantire l’assenza di frode.

95      Al riguardo, innanzitutto, si deve constatare che dal fascicolo non emergono né spiegazioni convincenti né elementi di prova che consentano di suffragare la premessa, da cui muovono la Commissione e il Parlamento, secondo la quale la probabilità di contrarre un matrimonio fraudolento aumenta dopo la cessazione dal servizio da parte dei funzionari, ditalché, ad esempio, un funzionario che si sposasse immediatamente prima della cessazione dal servizio avrebbe meno probabilità di contrarre un matrimonio fraudolento rispetto ad un funzionario che si sposasse subito dopo tale cessazione. La Commissione e il Parlamento non hanno neppure spiegato per quale motivo un funzionario che abbia cessato il servizio sarebbe meno in grado di premunirsi contro gli intenti fraudolenti di una persona desiderosa di sposarlo rispetto ad un funzionario che sia ancora in servizio, di modo che sarebbe necessario imporre una durata minima di matrimonio cinque volte più elevata quando il matrimonio viene contratto dopo la cessazione dal servizio da parte del funzionario.

96      Poi, secondo una giurisprudenza consolidata, una presunzione generale di frode non può essere sufficiente a giustificare una misura che pregiudichi gli obiettivi del Trattato FUE (v. sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Belgio, C‑577/10, EU:C:2012:814, punto 53 e giurisprudenza citata).

97      Inoltre, si deve rilevare che la durata del matrimonio non è necessariamente il solo elemento che rispecchi l’autenticità di quest’ultimo (v., per analogia, sentenze del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punti 72 e 73 e giurisprudenza citata, e del 18 luglio 2013, Prinz e Seeberger, C‑523/11 e C‑585/11, EU:C:2013:524, punti 36 e 37 e giurisprudenza citata).

98      Orbene, l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto utilizza esclusivamente la condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni, senza prevedere eccezioni, di modo che è impossibile, per il coniuge superstite che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio dell’ex funzionario, far valere che il matrimonio è stato contratto in buona fede, e ciò a prescindere dagli elementi di prova oggettivi che egli possa presentare al riguardo. Così facendo, tale disposizione istituisce una presunzione generale e assoluta di frode nei confronti dei matrimoni durati meno di cinque anni.

99      Per contro, l’articolo 18, secondo comma, dell’allegato VIII dello Statuto prevede circostanze oggettive in cui non è richiesta alcuna durata minima del matrimonio, e cioè la nascita di un figlio frutto del matrimonio del funzionario anteriormente alla cessazione dal servizio da parte di quest’ultimo, purché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità del figlio stesso. Il legislatore ha pertanto considerato, nel caso di un matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio dell’ex funzionario, che esistevano circostanze oggettive tali da consentire di confutare la presunzione di frode.

100    Le circostanze oggettive ricordate al punto precedente costituiscono criteri chiari che consentono di gestire efficacemente le pensioni di reversibilità, nel rispetto del principio di certezza del diritto.

101    Nella fattispecie, anche se il secondo matrimonio della ricorrente è stato contratto dopo la cessazione dal servizio del coniuge di quest’ultima, esistono vari elementi oggettivi idonei a dimostrare che non si tratta di un matrimonio fraudolento. Infatti, la ricorrente e il coniuge di questa hanno convissuto more uxorio a partire dal 1985. Il 10 giugno 1987, essi hanno avuto un figlio. Il 7 maggio 1988, essi hanno contratto un primo matrimonio. È vero che essi hanno divorziato il 29 aprile 1996, ma hanno ripreso una vita comune sin dal 2002 e si sono risposati il 20 agosto 2012. Peraltro, né la Commissione né il Parlamento hanno sostenuto che nel caso di specie fosse configurabile un vizio di frode.

102    Inoltre, dopo il suo divorzio, la ricorrente non si è risposata con una terza persona. Così, come ha in particolare rilevato il Tribunale al punto 56 della sentenza sull’impugnazione, senza contrarre un nuovo matrimonio con l’ex coniuge essa avrebbe potuto beneficiare di una pensione di reversibilità quale coniuge divorziata, ai sensi dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto, diritto che ella ha perduto a seguito del suo nuovo matrimonio.

103    Inoltre, alla luce dell’età generalmente più elevata degli ex funzionari considerati dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, il requisito di una durata minima del matrimonio di cinque anni è particolarmente difficile da soddisfare per i coniugi superstiti che abbiano sposato un siffatto ex funzionario. Esso è quindi tale da escludere dal beneficio della pensione di reversibilità un numero significativo di tali coniugi che, tuttavia, avrebbero potuto comprovare l’assenza di frode.

104    Infine, si deve ricordare che il legislatore non ha sempre escluso ogni valutazione individuale nello Statuto. Così, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dell’allegato VII dello Statuto prevede che un funzionario che non soddisfi le condizioni previste per la concessione dell’assegno di famiglia può, per «decisione speciale e motivata dell’autorità che ha il potere di nomina, presa sulla base di documenti probanti», beneficiarne qualora assuma tuttavia realmente oneri di famiglia.

105    Risulta da tutto quanto precede che è irragionevole ritenere che la condizione della durata minima del matrimonio di cinque anni prevista dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, che è cinque volte maggiore di quella prevista dall’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto e che non è soggetta ad alcuna eccezione che consenta di dimostrare l’assenza di frode, indipendentemente dagli elementi di prova oggettivi forniti, possa essere necessaria ai fini del conseguimento dell’obiettivo di lotta contro la frode.

ii)    Sull’obiettivo diretto a preservare l’equilibrio finanziario del regime pensionistico dell’Unione

106    In via preliminare, si deve precisare che è stato dichiarato che l’obiettivo consistente nel preservare l’equilibrio finanziario del regime pensionistico dell’Unione può essere considerato legittimo (v., in questo senso, sentenza del 15 febbraio 2005, Pyres/Commissione, T‑256/01, EU:T:2005:45, punti 64 e 65). Tuttavia, occorre aggiungere che un siffatto obiettivo, che fa parte di considerazioni di ordine finanziario, non può, di per sé solo, giustificare una deroga al principio generale di parità di trattamento (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs e Köhler, C‑159/10 e C‑160/10, EU:C:2011:508, punto 74).

107    Orbene, come si è concluso al precedente punto 105, la condizione della durata minima del matrimonio prevista dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto non può essere giustificata dall’obiettivo di lotta contro la frode. Di conseguenza, la disparità di trattamento istituita da tale disposizione non può essere giustificata dalla sola salvaguardia dell’equilibrio finanziario del regime pensionistico dell’Unione.

108    In ogni caso, si deve constatare che la Commissione e il Parlamento non hanno fornito il minimo principio di prova che consenta di dimostrare che l’equilibrio finanziario del regime pensionistico dell’Unione sarebbe minacciato se i coniugi superstiti di ex funzionari che abbiano contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio da parte di questi ultimi potessero beneficiare di una pensione di reversibilità senza essere stati sposati per almeno cinque anni. Non è stato neppure dimostrato che tale equilibrio finanziario non potrebbe essere raggiunto se l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto prevedesse eccezioni alla condizione di durata almeno quinquennale del matrimonio.

109    Inoltre, relativamente all’argomento della Commissione secondo il quale il coniuge superstite di un ex funzionario sposatosi dopo la cessazione dal servizio di quest’ultimo non ha partecipato allo sforzo contributivo al regime pensionistico dell’Unione, si deve rilevare che non risulta né dal tenore letterale né dal contesto in cui si inserisce l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto che la pensione di reversibilità sia subordinata ad un vincolo finanziario sufficientemente solido tra il coniuge superstite e l’istituzione al servizio della quale si trovava il funzionario o l’ex funzionario. Al contrario, basta che il matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio da parte del funzionario sia durato un anno perché il coniuge superstite possa beneficiare di tale pensione, anche se il decesso interviene, ad esempio, all’inizio della carriera del funzionario (in applicazione dell’articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto), o se il matrimonio è stato contratto pochi giorni prima della cessazione dal servizio da parte del funzionario (in applicazione dell’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto).

110    Di conseguenza, l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto istituisce una disparità di trattamento tra coniugi superstiti di ex funzionari non giustificata né dall’obiettivo di lotta contro la frode, dato che essa non è necessaria per conseguire tale obiettivo, né dall’obiettivo diretto a preservare l’equilibrio finanziario del regime pensionistico dell’Unione.

111    Inoltre, in quanto istituisce una presunzione generale e assoluta di frode nei confronti delle coppie il cui matrimonio sia durato meno di cinque anni, quando invece una presunzione generale di frode non può essere sufficiente a giustificare una misura che pregiudichi gli obiettivi del Trattato FUE, l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto non rispetta il contenuto sostanziale del diritto alla parità di trattamento e del divieto di qualsiasi discriminazione.

112    Pertanto, l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto viola il principio generale di parità di trattamento nonché il principio di non discriminazione in base all’età. Si deve dunque accogliere l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente.

113    Di conseguenza, la decisione impugnata, adottata sulla base dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, viene a trovarsi priva di fondamento giuridico, ditalché essa dev’essere annullata.

3.      Sul terzo motivo, relativo ad un errore di interpretazione della nozione di «coniuge» ai sensi del regime applicabile alla pensione di reversibilità

114    La ricorrente fa valere che la nozione di coppia non può essere ridotta al solo rapporto fondato sul matrimonio, tenuto conto dell’evoluzione sociale generale intervenuta in materia da parecchi anni. Tale evoluzione sarebbe corroborata, da un lato, dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, che equipara le unioni non matrimoniali al matrimonio, e, dall’altro, dall’ampio riconoscimento delle unioni non matrimoniali registrate in seno all’Unione. Di conseguenza, la durata della comunione di vita della ricorrente e del coniuge defunto, quale attestata da numerosi documenti, non potrebbe essere ignorata.

115    La Commissione, sostenuta dal Parlamento, contesta gli argomenti della ricorrente.

116    Si deve ricordare che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto riserva il beneficio di una pensione di reversibilità al «coniuge» superstite. Ciò implica che il beneficiario della pensione di reversibilità deve essere stato unito all’ex funzionario in un rapporto di diritto civile che ha dato luogo a una serie di diritti e obblighi (v., in questo senso, sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 71).

117    Al riguardo, la Corte ha ricordato che, anche se, sotto certi aspetti, le unioni di fatto e quelle legali, come il matrimonio, possono presentare somiglianze, queste ultime non conducono necessariamente a un’equiparazione tra questi due tipi di unione. Infatti, il matrimonio è caratterizzato da un rigoroso formalismo e crea diritti e doveri reciproci tra i coniugi di ampia portata, che comprendono i doveri di assistenza e solidarietà (sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punti 72 e 73).

118    Inoltre, il legislatore dell’Unione ha esplicitamente esteso, a determinate condizioni, l’applicazione delle disposizioni dello Statuto relative alle persone sposate a persone legate da un’unione non matrimoniale registrata. Al riguardo, dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto risulta che, affinché un’unione non matrimoniale registrata sia equiparata al matrimonio ai sensi dello Statuto, il funzionario registrato come membro stabile di un’unione non matrimoniale deve soddisfare le condizioni giuridiche previste dalla disposizione stessa (sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punti 74 e 76).

119    Per contro, secondo la Corte, un’unione di fatto, come quella basata sulla convivenza more uxorio, non soddisfa tali caratteristiche in quanto non è, in linea di principio, oggetto di uno status previsto dalla legge (sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 78).

120    Nella fattispecie, la ricorrente sostiene di aver vissuto in comunione di vita a partire dal 2002 con l’ex funzionario deceduto prima del nuovo matrimonio della coppia nel 2012. Tuttavia, la ricorrente non sostiene che la coppia abbia stipulato un’unione registrata prima di risposarsi. Per di più, è pacifico tra le parti che l’ex funzionario deceduto era sposato con una terza persona tra l’11 settembre 1998 e il 22 dicembre 2011.

121    Di conseguenza, la ricorrente non può avvalersi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto.

122    Inoltre, occorre rilevare che, pur tenendo conto del contesto sociale nel quale il presente ricorso è stato proposto, non spetta al Tribunale estendere l’ambito di applicazione dello Statuto riguardo al termine «congiunto». È compito del legislatore operare una modifica del genere (v., in questo senso, sentenza del 17 giugno 1993, Arauxo-Dumay/Commissione, T‑65/92, EU:T:1993:47, punti 30 e 31).

123    Per giunta, come viene osservato dalla Commissione, in occasione delle modifiche dello Statuto, il legislatore ha preso in considerazione l’evoluzione sociale. In particolare, con il regolamento (CE, Euratom) no723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU 2004, L 124, pag. 1), il legislatore ha proceduto ad una modifica dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto al fine di ricomprendere le fattispecie delle unioni non matrimoniali.

124    Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

125    Risulta da tutto quanto precede che occorre respingere in quanto infondati i motivi primo e terzo e annullare la decisione impugnata sul fondamento del secondo motivo.

 Sulle spese

126    Ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza che definisce il giudizio. In applicazione dell’articolo 219 del detto regolamento, applicabile per analogia al presente procedimento su rinvio, e in quanto, nella sentenza sull’impugnazione, il Tribunale ha riservato le spese, spetta al Tribunale provvedere sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’articolo 270 TFUE dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e al Tribunale e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi al Tribunale.

127    A tale riguardo, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

128    Risulta dai punti della motivazione di cui sopra che la Commissione è la parte risultata alla fine soccombente. Di conseguenza, essa dev’essere condannata alle spese relative, da un lato, al procedimento iniziale intentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑104/15 nonché, dall’altro, al presente procedimento su rinvio.

129    Relativamente al procedimento di impugnazione nella causa T‑695/16 P, conformemente all’articolo 211, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la Commissione deve sopportare le proprie spese. Inoltre, dato che il Tribunale ha accolto l’impugnazione proposta dalla Commissione, si debbono lasciare a carico della ricorrente le spese da lei sostenute nell’ambito del detto procedimento.

130    Infine, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Occorre pertanto decidere che il Parlamento sopporterà le proprie spese relative alla causa F‑104/15 e al presente procedimento su rinvio. Inoltre, poiché il Parlamento non ha depositato alcuna memoria nell’ambito del procedimento di impugnazione e il Tribunale ha statuito nel detto procedimento senza fase orale, il Parlamento non ha partecipato al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 5, del regolamento di procedura e non ha quindi sostenuto spese relative al detto procedimento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione europea del 24 settembre 2014 con cui è stata respinta la domanda di concessione di una pensione di reversibilità di RN è annullata.

2)      La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese di RN relative alla causa F104/15 e al presente procedimento su rinvio.

3)      La Commissione e RN sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento nella causa T695/16 P.

4)      Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese relative alla causa F104/15 e al presente procedimento su rinvio.

da Silva Passos

Reine

Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 dicembre 2020.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.