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Comunicazione sulla GU

 

Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2003 nella causa T-372/02, Internationaler Hilfsfonds eV contro Commissione delle Comunità europee 1

("Cooperazione allo sviluppo ( Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) ( Contratto quadro di partnership per il cofinanziamento di azioni condotte da ONG ( Rigetto della candidatura della ricorrente ( Ricorso di annullamento ( Irricevibilità")

    Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-372/02, Internationaler Hilfsfonds eV, con sede in Rosbach (Germania), rappresentata dal sig. H. Kaltenecker, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. M. Wilderspin e sig.ra S. Fries) avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 ottobre 2002 recante rigetto della domanda della ricorrente di sottoscrivere un contratto quadro di partnership con l'Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO), in secondo luogo, la domanda diretta a che venga ingiunto alla Commissione di ricollocare la ricorrente nella situazione in cui essa si trovava nel 1996 nel momento in cui presentò domanda di conclusione di un contratto quadro di partnership ovvero, in subordine, di invitare la ricorrente a sottoscrivere il contratto quadro di partnership attualmente in vigore e, in terzo luogo, la domanda diretta a che venga ingiunto alla Commissione di rimborsare la ricorrente delle spese relative alla denuncia da essa presentata al mediatore europeo, il presidente del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 15 ottobre 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    Il ricorso è dichiarato irricevibile in toto.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

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1 - (GU C 31 del 8.2.03