Language of document : ECLI:EU:T:1998:213

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

16 settembre 1998 (1)

«Concorrenza — Ricorso per carenza — Non luogo a statuire»

Nella causa T-28/95,

International Express Carriers Conference (IECC), organizzazione di categoria di diritto elvetico, con sede in Ginevra, con gli avv.ti Éric Morgan de Rivery, del foro di Parigi, e Jacques Derenne, dei fori di Bruxelles e di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal signor Francisco González Diaz, membro del servizio giuridico, e dalla signora Rosemay Caudwell, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, in seguito dalla signora Caudwell e dalla signora Fabiola Mascardi, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, assistite dall'avv. Nicholas Forwood, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Goméz de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare una carenza da parte della Commissione in quanto questa avrebbe omesso di pronunciarsi su una denuncia della ricorrente basata sugli artt. 85 e 86 del Trattato CE (IV/32.791-Remailing),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.P. Briët, dalla signora P. Lindh, e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 maggio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e procedimento

1.
    L'International Express Carriers Conference (in prosieguo: l'«IECC») ha presentato alla Commissione, in data 13 luglio 1988, una denuncia basata sull'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU n. 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), in merito ad azioni intraprese da vari operatori postali pubblici europei contro la pratica del reinvio postale.

2.
    Dopo uno scambio di corrispondenza, la Commissione inviava all'IECC, in data 23 settembre 1994, una lettera ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU n. 127 del 20.8.1963, pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»), in cui dichiarava che non intendeva accogliere la parte della denuncia dell'IECC relativa all'art. 85 del Trattato. Di conseguenza, domandava a quest'ultima di presentare osservazioni a tal proposito.

3.
    Il 23 novembre 1994 l'IECC trasmetteva le sue osservazioni alla Commissione e nel contempo la invitava a pronunciarsi, a norma dell'art. 175 del Trattato, in merito alla globalità della denuncia.

4.
    Ritenendo che la Commissione non si fosse pronunciata a seguito di tale invito, l'IECC, in data 15 febbraio 1995, presentava il ricorso in esame.

5.
    Il 17 febbraio 1995 la Commissione inviava all'IECC una decisione definitiva di rigetto della denuncia per quanto concerneva il primo aspetto della medesima, vertente sull'art. 85 del Trattato, nonché, relativamente alla seconda parte della denuncia stessa, vertente sull'art. 86 del Trattato, una lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63, con la quale informava la ricorrente delle ragioni per cui non poteva accogliere la sua domanda.

6.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento esso ha invitato talune delle parti a esibire taluni documenti e a rispondere a taluni quesiti, per iscritto od oralmente in udienza. Le parti hanno ottemperato a tali inviti.

7.
    Ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, le cause T-28/95, T-110/95, T-133/95 e T-204/95, instaurate dalla medesima ricorrente e connesse per l'oggetto, sono state riunite ai fini della fase orale con ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata 12 marzo 1997.

8.
    Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 13 maggio 1997.

Conclusioni delle parti

9.
    La ricorrente, in sede di ricorso, conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare che la mancata presa di posizione della Commissione entro il termine di due mesi dal ricevimento dell'invito formale ai sensi dell'art. 175 del Trattato, contenuto nella lettera 23 novembre 1994 relativa alla denuncia del 13 luglio 1988, come successivamente integrata, vertente sull'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, costituisce violazione dell'art. 175 del Trattato medesimo;

—    condannare la Commissione alle spese, anche nel caso in cui, successivamente alla proposizione del ricorso, essa si fosse comportata in modo tale da far ritenere al Tribunale che il ricorso sia divenuto privo di oggetto.

10.
    In sede di replica la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare che il ricorso dell'IECC è divenuto privo di oggetto dal 17 febbraio 1995, data in cui la Commissione ha ottemperato alla diffida rivoltale dall'IECC stessa il 23 novembre 1994;

—    conseguentemente, dichiarare che non vi è luogo a statuire;

—    respingere integralmente gli argomenti dedotti dalla Commissione nel controricorso del 5 aprile 1995;

—    condannare la Commissione alle spese, a norma dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura.

11.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso o, in subordine, per quanto concerne l'art. 86 del Trattato, dichiararlo privo di oggetto a far data dall'invio della lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63;

—    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda diretta a far dichiarare la carenza

12.
    E' pacifico tra le parti che, a seguito degli atti emanati dalla Commissione successivamente alla presentazione del ricorso, questo è divenuto privo di oggetto.

13.
    Pertanto, occorre rilevare che vi non è più luogo a statuire sulle conclusioni della ricorrente relative al merito della causa.

Sulle spese

14.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

15.
    Per quanto riguarda la prima parte della denuncia, concernente l'art. 85 del Trattato, si deve rilevare che la Commissione, con lettera 23 settembre 1994, si è pronunciata ai sensi dell'art. 175 del Trattato e ha invitato l'IECC a presentare osservazioni a tal proposito. Nella risposta del 23 novembre 1994 l'IECC non si è limitata a presentare osservazioni, ma ha nuovamente invitato la Commissione a pronunciarsi sulla denuncia. Orbene, è chiaro che un ricorso per carenza, basato su un invito ad agire rivolto alla Commissione contemporaneamente alla risposta del denunciante a una lettera ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, è prematuro. La Commissione, infatti, deve poter disporre di un termine ragionevole che le consenta di esaminare le osservazioni del denunciante prima di doversi pronunciare definitivamente sulla denuncia.

16.
    Per quanto riguarda la seconda parte della denuncia, relativa all'art. 86 del Trattato, occorre rilevare che solamente il 17 febbraio 1995, vale a dire due giorni dopo la presentazione del ricorso diretto a far dichiarare la carenza della Commissione, questa si è pronunciata ex art. 175 inviando una lettera ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63.

17.
    Pertanto, occorre statuire che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1.
    Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2.
    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Vesterdorf
Briët
Lindh

Potocki

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.