Language of document : ECLI:EU:T:1998:208

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

15 settembre 1998 (1)

« Fondo sociale europeo - Decisione di autorizzazione - Riduzione dicontributo finanziario - Audizione previa del beneficiario - Consultazione delloStato membro - Tutela del legittimo affidamento - Certezza del diritto -Motivazione - Manifesto errore di valutazione»

Nelle cause riunite T-180/96 e T-181/96,

Mediocurso - Estabelecimento de ensino particular, L.da, società di dirittoportoghese, con sede in Lisbona, con gli avv.ti Carlos Botelho Moniz e PauloMoura Pinheiro, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo pressolo studio dell'avv. Aloyse May, 31 Grand Rue,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria TeresaFigueira e dal signor Knut Simonsson, membri del servizio giuridico, in qualità diagenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de laCruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione dellaCommissione 14 agosto 1996, C(96) 1185, recante riduzione del contributoassegnato con la decisione 22 marzo 1989, C(89) 0570 e, inoltre, intesoall'annullamento della decisione della Commissione 14 agosto 1996, C(96) 1186,recante riduzione del contributo assegnato con la decisione 22 marzo 1989,C(89) 0570,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE(Terza Sezione),

composto dai signori signora V. Tiili, presidente, C.P. Briët e A. Potocki, giudici,

cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11giugno 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

     Contesto normativo

1.
    Ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a), della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983,83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38, inprosieguo: la «decisione 83/516»), il Fondo partecipa al finanziamento di azioni diformazione e di orientamento professionale. L'art. 2, n. 2, di detta decisione precisache gli Stati membri interessati garantiscono il buon esito delle azioni.

2.
    L'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernentel'applicazione della decisione 83/516, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo(GU L 289, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2950/83»), elenca le spese chepossono fruire di un contributo del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il«FSE»).

3.
    L'approvazione data dal FSE ad una domanda di finanziamento comporta, ai sensidell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2950/83, il versamento, alla data prevista perl'inizio dell'azione di formazione, di un anticipo pari al 50% del contributo. Ai sensidel n. 4 dello stesso articolo, le domande di pagamento del saldo contengono unarelazione particolareggiata sul contenuto, sui risultati e sugli aspetti finanziaridell'azione di cui trattasi, e lo Stato membro deve attestare l'esattezza di fatto econtabile delle indicazioni che figurano in tali domande.

4.
    A termini dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, qualora il contributo del FSEnon sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, laCommissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo stesso, dopo averdato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprieosservazioni. Il n. 2 di tale articolo dispone che le somme versate che non sonostate utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengonorecuperate.

5.
    Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione della Commissione 22 dicembre 1983,83/673/CEE, relativa alla gestione del FSE (GU L 377, pag. 1; in prosieguo: la«decisione 83/673»), le domande di pagamento degli Stati membri devonopervenire alla Commissione entro dieci mesi dalla data della fine delle azioni. E'escluso il pagamento del contributo per il quale la domanda è presentata dopo lascadenza di detto termine.

6.
    Infine, l'art. 7 della stessa decisione dispone che, quando la gestione di un'azioneper la quale è stato accordato un contributo forma oggetto di un'indagine a causadi una presunzione d'irregolarità, lo Stato membro ne avverte senza indugio laCommissione.

Fatti all'origine della causa e procedimento

7.
    La ricorrente è una società commerciale la cui attività fondamentale consistenell'organizzare corsi di formazione professionale e di specializzazione tecnica.

8.
    Nel 1988 il Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu(dipartimento per gli affari del FSE; in prosieguo: il «DAFSE») presentava pressogli uffici del FSE diverse domande di contributo finanziario per vari progetti diformazione professionale relativi all'esercizio 1989 a favore della ricorrente.

9.
    Il primo progetto per il quale era chiesto un contributo veniva registrato colnumero di pratica 890583 P1 (in prosieguo: la «prima pratica») e costituisceoggetto del ricorso nella causa T-180/89. Il secondo progetto veniva registrato colnumero di pratica 890588 P1 (in prosieguo: la «seconda pratica»), e costituisceoggetto del ricorso nella causa T-181/96.

10.
    La prima pratica riguarda una domanda di contributo avente ad oggetto larealizzazione di un'azione di formazione di tecnici specializzati in poliesteririnforzati con fibra di vetro, di tecnici specializzati in apparecchi automatici elettricie di tecnici di marketing e pubblicità, alla quale inizialmente dovevano partecipare30 persone. Essa verteva su una somma di 9 592 058 ESC. Su richiesta del DAFSE,il numero di partecipanti veniva ridotto a 23.

11.
    Questa prima pratica, così modificata, veniva approvata «conformemente allanotifica figurante in allegato» con decisione della Commissione, notificata allaricorrente con lettera del DAFSE 10 aprile 1989 (n. 8149). La decisione fissaval'importo del contributo del FSE nella misura di 7 468 207 ESC. Lo Statoportoghese si impegnava, dal canto suo, a finanziare detto progetto nella misuradi 6 110 351 ESC, tramite l'Orçamento da Segurança Social/Instituto de GestãoFinanceira da Segurança Social (Bilancio della previdenza sociale/Istituto digestione finanziaria della previdenza sociale; in prosieguo: l'«OSS/IGFSS»).

12.
    Nel corso dell'agosto 1989 la ricorrente, in base all'art. 5, n. 1, del reglamenton. 2950/83, percepiva un anticipo pari al 50% dell'importo del contributo concessodal FSE, nonché di quello assegnato dall'OSS/IGFSS, vale a dire le somme,rispettivamente, di 3 734 103 ESC e di 3 055 175 ESC.

13.
    La seconda pratica riguarda una domanda di contributo avente ad oggetto larealizzazione di due azioni di formazione di tecnici commerciali e di pubblicità edi tecnici di pubblicità e di arti grafiche, cui inizialmente dovevano partecipare 22persone. Essa verteva su una somma di 8 627 355 ESC. Su richiesta del DAFSE,il numero di partecipanti veniva ridotto a 17.

14.
    La seconda pratica, così modificata, veniva approvata «conformemente alla notificafigurante in allegato» con decisione della Commissione, notificata alla ricorrentecon lettera del DAFSE 10 aprile 1989 (n. 8154). La decisione fissava l'importo delcontributo del FSE nella misura di 6 890 635 ESC. Lo Stato portoghese, dal cantosuo, si impegnava a finanziare detto progetto nella misura di 5 637 792 ESC,tramite l'OSS/IGFSS.

15.
    Nel corso dell'agosto 1989 la ricorrente, in base all'art. 5, n. 1, del regolamenton. 2950/83, percepiva un anticipo pari al 50% dell'importo del contributo concessodal FSE, nonché di quello assegnato dall'OSS/IGFSS, vale a dire le somme,rispettivamente, di 3 445 317 ESC e di 2 818 896 ESC.

16.
    Le azioni di formazione previste dalle due pratiche veniva realizzate tra il luglio eil dicembre 1989.

17.
    Al termine di dette azioni di formazione, il cui costo complessivo risultava inferiorea quello previsto dai progetti, la ricorrente presentava dinanzi al DAFSE unadomanda di pagamento del saldo per ciascuna delle due pratiche. Essa chiedevache le venissero versati 3 337 539 ESC per la prima pratica e 3 286 799 ESC perla seconda.

18.
    Da dette domande emerge che le persone che avevano terminato le azioni diformazione erano quindici per la prima e dodici per la seconda.

19.
    Con lettera 11 aprile 1990, comune alle due pratiche, il DAFSE segnalava allaricorrente che «intendeva sospendere gli ordini di pagamento (...) procedendo adeventuali adattamenti del saldo, previ controlli finanziari da effettuaresull'esecuzione delle azioni di formazione realizzate dalla Vostra società nell'ambitodelle pratiche di cui trattasi».

20.
    Il 30 ottobre 1990, le autorità portoghesi, a norma dell'art. 5, n. 4, del regolamenton. 2950/83, certificavano l'esattezza di fatto e contabile delle domande dipagamento di saldo presentate dalla ricorrente nelle due pratiche. Tuttavia, nellelettere con cui venivano trasmesse dette domande alla Commissione, il DAFSEcomunicava a quest'ultima che la certificazione delle indicazioni contenute in dettedomande restava subordinata ad un controllo finanziario che doveva ancora essereeffettuato.

21.
    Con lettere identiche 25 gennaio 1991, il DAFSE comunicava alla ricorrente chela società di verifica contabile «Audite» era incaricata di effettuare, per le duepratiche considerate, un controllo di conformità di fatto e contabile.

22.
    Il 28 gennaio 1991 il DAFSE inviava alla ricorrente una lettera nella qualeprecisava che avrebbe subordinato la sua decisione finale sulle due pratiche allerisultanze di detto controllo finanziario.

23.
    Il 20 febbraio 1991 la società Audite trasmetteva al DAFSE due relazioni diverifica contabile, vale a dire una relazione per ciascuna pratica.

24.
    La ricorrente, il DAFSE e alcuni rappresentanti della società Audite si riunivanosuccessivamente il 10 settembre 1991 per discutere sulle due pratiche in esame.

25.
    L'11 settembre 1991 il DAFSE inviava alla ricorrente una lettera con cui lainformava delle risultanze della verifica effettuata. Il DAFSE le chiedeva del paridi rimborsare le somme che riteneva inammissibili. La ricorrente contestavaimmediatamente la legittimità di detto atto dinanzi ai tribunali amministrativiportoghesi. Per contro, essa non informava il DAFSE, con atto separato, delleobiezioni che aveva nei confronti delle riduzioni dei contributi annunciate in dettalettera 11 settembre 1991.

26.
    Il DAFSE attendeva successivamente l'esito del ricorso proposto dalla ricorrentecontro la lettera 11 settembre 1991 fino al 22 settembre 1995.

27.
    Con lettera 22 settembre 1995, il DAFSE comunicava alla Commissione lerisultanze della verifica effettuata nel 1991 e le trasmetteva, di conseguenza, ledomande di pagamento di saldo, modificate conformemente agli esiti della dettaverifica.

28.
    Il 6 marzo 1996 il DAFSE comunicava alla ricorrente che la Commissione si erapronunciata sulle due domande di pagamento di saldo, e aveva confermato lerisultanze del controllo finanziario che gli erano già state comunicate l'11 settembre1991.

29.
    Il 4 aprile 1996 la ricorrente chiedeva al DAFSE copia delle decisioni dellaCommissione. Essa chiedeva anche di consultare la pratica amministrativa del FSE.La ricorrente veniva posta in grado di consultare tale pratica amministrativa il 24aprile 1996 e constatava che non vi erano atti decisionali diversi dalle note diaddebito della Commissione che stabilivano gli importi che essa doveva rimborsareper le due pratiche di cui trattasi.

30.
    La ricorrente proponeva quindi ricorsi dinanzi al Tribunale contro detti atti,registrati coi nn. T-70/96 e T-72/96. La Commissione revocava tuttavia detti atti dipropria iniziativa e li sostituiva con le due decisioni del 14 agosto 1996, oggetto deiricorsi in esame. Di conseguenza, il presidente della Seconda Sezione cancellavale cause T-70/96 e T-72/96 dal ruolo del Tribunale e condannava la Commissionealle spese con ordinanze 12 novembre 1996.

31.
    Il 14 agosto 1996 la Commissione adottava la decisione C(96) 1185, relativa allaprima pratica. Questa veniva notificata alla ricorrente dal DAFSE il 20 settembre1996.

32.
    Tale decisione è redatta come segue:

«(...) considerando che il governo portoghese ha presentato alla Commissione, il30 ottobre 1990, una domanda di pagamento di saldo relativa ad un importo di3 337 532 ESC e ha certificato l'esattezza di fatto e contabile di tale domanda,conformemente all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83;

considerando che lo Stato membro, dopo avere scoperto varie irregolaritànell'esecuzione delle azioni finanziate dal FSE, ha deciso, informandone laCommissione, di riesaminare varie pratiche, e che, al riguardo, dopo il riesamedella domanda di pagamento di saldo relativa alla pratica n. 890583 P1 in base adun controllo sulla contabilità dell'azione, una parte delle spese presentate dallaMediocurso (...) non può essere accettata, per i motivi esposti nella lettera 22settembre 1995, n. 10992, inviata dallo Stato membro;

considerando che lo Stato membro ha notificato alla Mediocurso (...) le risultanzedel controllo effettuato dalla società di verifica contabile (lettera 11 settembre 1991,n. 8739), e che la Mediocurso (...) non ha presentato osservazioni;

considerando che, nell'ambito dell'importo complessivo del contributo autorizzatodalla Commissione per la pratica n. 890583 P1, che ammontava a 7 468 207 ESC,un importo di 396 572 ESC non è stato utilizzato dalla Mediocurso (...), e che laCommissione sostiene che alcune spese presentate dalla Mediocurso (...) nonrispondono alle condizioni fissate con la decisione di autorizzazione, di modo cheil contributo deve essere anche ridotto di 4 819 741 ESC e il contributo del FSEdeve essere quindi fissato nella misura di 2 251 894 ESC per i motivi esposti nella:

-    relazione sul controllo effettuato dalla società di revisione dei conti e

-    lettera del DAFSE 22 settembre 1995, n. 10992, e suoi allegati;

(...)

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il contributo del FSE di 7 468 207 ESC assegnato alla Mediocurso (...) con ladecisione della Commissione 22 marzo 1989, C(89) 0570, è ridotto a 2 251 894ESC.

Articolo 2

La somma di 1 482 209 ESC dovrà essere rimborsata alla Commissione (...)».

33.
    Il 14 agosto 1996 la Commissione adottava anche la decisione C(96) 1186, relativaalla seconda pratica. Questa è in sostanza identica alla decisione relativa alla primapratica. Essa veniva notificata alla ricorrente dal DAFSE il 20 settembre 1996.

34.
    Il dispositivo di detta decisione così recita:

«Articolo 1

Il contributo del FSE di 6 890 635 ESC assegnato alla Mediocurso (...) con ladecisione della Commissione 22 marzo 1989, C(89) 0570, è ridotto a 2 174 072ESC.

Articolo 2

La somma di 1 271 245 ESC dovrà essere rimborsata alla Commissione (...)».

35.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre1996, la ricorrente ha proposto un ricorso d'annullamento nei confronti delladecisione della Commissione 14 agosto 1996, relativa alla prima pratica, iscritta aruolo con il n. T-180/96.

36.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre1996, la ricorrente ha del pari proposto un ricorso d'annullamento nei confrontidella decisione della Commissione 14 agosto 1996, relativa alla seconda pratica,iscritta a ruolo con il n. T-181/96.

37.
    Con lettera 24 marzo 1998, le parti sono state invitate a formulare le loroosservazioni sulla riunione delle cause T-180/96 e T-181/96. Esse hanno comunicatoche non vi si opponevano. Di conseguenza, occorre riunire le cause T-180/96 e T-181/96 ai fini della presente sentenza, a norma dell'art. 50 del regolamento diprocedura del Tribunale.

38.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di dareinizio alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Ciononostante, nell'ambitodelle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato le parti arispondere per iscritto a taluni quesiti, invito cui le parti hanno ottemperato.

39.
    Le parti hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienzadell'11 giugno 1996.

Conclusioni delle parti

Nella causa T-180/96

40.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    disporre il versamento agli atti della causa della pratica amministrativa dellaCommissione e, inoltre, della pratica del DAFSE;

-    annullare la decisione della Commissione 14 agosto 1996, C(96) 1185;

-    condannare la convenuta alle spese.

41.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Nella causa T-181/96

42.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    disporre il versamento agli atti della causa della pratica amministrativa dellaCommissione e, inoltre, della pratica del DAFSE;

-    annullare la decisione della Commissione 14 agosto 1996, C(96) 1186;

-    condannare la convenuta alle spese.

43.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

44.
    In ciascuna delle due cause la ricorrente adduce cinque motivi:

-    il primo riguarda la violazione dei diritti della difesa della ricorrente;

-    il secondo riguarda l'inosservanza di un termine ragionevole;

-    il terzo riguarda la violazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83,in quanto lo Stato portoghese non sarebbe stato posto in grado dipresentare le sue osservazioni prima dell'adozione delle decisioniimpugnate;

-    il quarto si riferisce alla violazione dei principi di certezza del diritto e ditutela del legittimo affidamento, in quanto le decisioni impugnate sarebberoin contrasto con la previa certificazione delle indicazioni contenute nelledomande di pagamento di saldo;

-    il quinto attiene alla violazione dell'obbligo di motivazione, alla violazionedi taluni principi generali del diritto e a taluni errori di valutazione dei fatti.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente

Argomenti delle parti

45.
    La ricorrente afferma, in primo luogo, che la Commissione non le ha consentito dipronunciarsi sulle riduzioni dei contributi finanziari considerati. Orbene, il rispettodei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che possa concludersi con un attolesivo costituirebbe un principio fondamentale del diritto comunitario (sentenza delTribunale 6 dicembre 1994, causa T-140/93, Lisrestal e a./Commissione, Racc. pag.II-1177, punto 42). Tale principio acquisterebbe un'importanza del tutto particolarein una situazione, come quella del caso di specie, nella quale le decisioni impugnateriducono un contributo finanziario inizialmente approvato (sentenza della Corte 4giugno 1992, causa C-189/90, Cipeke/Commissione, Racc. pag. I-3573, punti 16-18).

46.
    Essa ricorda che, a termini dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, laCommissione ha il potere esclusivo di sospendere, di ridurre o di sopprimere uncontributo del FSE. Di conseguenza, la stessa Commissione avrebbe dovutoorganizzare la sua audizione prima di adottare le decisioni impugnate.

47.
    La ricorrente ammette che poteva essere sentita da un altro ente, quale il DAFSE,prima che la Commissione adottasse una posizione di principio. L'utilità di siffattaprevia audizione sarebbe tuttavia garantita solo se il suo contenuto fosse portatoa conoscenza della Commissione, il che non si sarebbe verificato nel caso di specie.

48.
    La Commissione controdeduce che si deve considerare che la ricorrente, avendoavuto la possibilità, nel 1991, di presentare per iscritto le sue osservazioni dopo lacomunicazione da parte del DAFSE delle risultanze del controllo finanziario,nonché nel corso di varie riunioni svoltesi col DAFSE, è stata posta in grado di farconoscere utilmente il proprio punto di vista sulle previste riduzioni di contributo,in ossequio alla citata sentenza Lisrestal e a./Commissione (punto 49).

Giudizio del Tribunale

49.
    Per costante giurisprudenza, i diritti della difesa di un beneficiario di un contributodel FSE devono essere rispettati quando la Commissione riduce siffatto contributo(v., tra l'altro, sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P,Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I-5373, punti 21-44).

50.
    Occorre rilevare, peraltro, che nella precitata sentenza Lisrestal e a./Commissione(punto 49), il Tribunale, senza essere censurato su questo punto dalla Corte nellasentenza 24 ottobre 1996, Commissione/Lisrestal e a., ha affermato che laCommissione, la quale assume da sola nei confronti del beneficiario di uncontributo del FSE la responsabilità giuridica delle decisioni di riduzione del dettocontributo, non può adottare siffatta decisione senza aver previamente messo ilbeneficiario in grado - o senza essersi assicurata che esso fosse stato messo ingrado - di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in ordine alla riduzioneprevista.

51.
    La ricorrente, tanto nelle sue conclusioni quanto nella sua risposta al quesito scrittoinviatole dal Tribunale, ha ammesso di essere stata sentita dal DAFSE primadell'adozione della lettera 11 settembre 1991. In questa lettera il DAFSE non hafatto proprie tutte le osservazioni formulate dalla ricorrente a proposito delleriduzioni che esso intendeva effettuare.

52.
    Orbene, occorre constatare che la ricorrente non ha formalmente formulatoosservazioni su detta lettera, come giustamente precisano le decisioni impugnate.La ricorrente si è infatti limitata a proporre un ricorso contro tale lettera dinanziai tribunali amministrativi portoghesi. Orbene, nel caso di specie la ricorrenteavrebbe del pari dovuto presentare formalmente siffatte osservazioni, affinchéqueste potessero essere comunicate alla Commissione dal DAFSE. In talicircostanze la ricorrente non può lamentare la mancanza di comunicazione allaCommissione delle sue eventuali osservazioni dal momento che tale mancanza èdovuta alla sua propria omissione.

53.
    Il Tribunale rileva che la ricorrente è stata quindi posta in grado di far conoscere«utilmente» il suo punto di vista sugli elementi ad essa addebitati ai sensi dellaprecitata sentenza del Tribunale Lisrestal e a./Commissione.

54.
    In ragione di quanto sopra, il primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo all'inosservanza di un termine ragionevole.

Argomenti delle parti

55.
    La ricorrente adduce che il regolamento n. 2950/83 e la decisione 83/673contengono una lacuna in quanto non fissano alcun termine entro il quale laCommissione deve adottare una decisione su una domanda di pagamento del saldodi un contributo FSE. A questo proposito, occorrerebbe respingere la tesi secondocui il legislatore comunitario consentirebbe che l'adozione di siffatte decisioni siarinviata indefinitivamente. Essa sottolinea che la Corte ha stabilito, per la soluzionedi tale tipo di problemi, il criterio del «termine ragionevole» (sentenze della Corte6 luglio 1971, causa 59/70, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 639; 11 dicembre1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471).

56.
    Essa ne conclude che, poiché non si riscontrano né nella normativa in vigore, nénei dati di fatto elementi che dimostrino che le pratiche di cui trattasi fosseroparticolarmente complesse, la Commissione ha violato il principio della tutela dellegittimo affidamento, adottando una decisione soltanto dopo un lasso di tempo disette anni.

57.
    Infine, sarebbe privo d'importanza il fatto che essa sia stata informata dei dubbi delDAFSE sull'imputabilità di talune spese. Infatti, il principio della certezza deldiritto mirerebbe appunto ad impedire che una situazione di incertezza si protragganel tempo.

58.
    La Commissione sottolinea, in primo luogo, che l'art. 6, n. 1, del regolamenton. 2950/93 non stabilisce alcun termine che limiti la sua facoltà di ridurre uncontributo del FSE. Essa osserva che tale situazione riflette la volontà dellegislatore di non subordinare la riduzione di contributi, in caso di presunzione diirregolarità, all'osservanza di termini. La ricorrente non poteva quindilegittimamente sperare che non sarebbe stata decisa alcuna riduzione dei contributi.

59.
    Essa osserva, in secondo luogo, che nella sentenza 19 marzo 1997, causa T-73/95,Oliveira/Commissione (Racc. pag. II-381, punti 45-47), il Tribunale ha precisato chela ragionevolezza di un termine dipende dalla natura dei provvedimenti daadottare, nonché dalle circostanze contingenti del caso specifico.

60.
    Infine, essa sostiene che, nel caso di specie, il periodo controverso non può essereconsiderato eccessivamente lungo, poiché la ricorrente è stata informata abbastanzapresto dei risultati del controllo finanziario. Inoltre, essa sapeva che talune speseerano considerate inammissibili.

Giudizio del Tribunale

61.
    Per giurisprudenza costante, la durata ragionevole del procedimento amministrativosi valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, inparticolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate, dellacomplessità della pratica, nonché degli interessi delle parti nella contesa (sentenzedel Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK eFNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 57, e Oliveira/Commissione, giàcitata, punto 45).

62.
    E' in tale prospettiva che occorre valutare la ragionevolezza del periodo trascorsotra la presentazione, nel dicembre 1989, delle domande di pagamento di saldo dellaricorrente e l'adozione, il 14 agosto 1996, delle decisioni impugnate.

63.
    Orbene, tra il dicembre 1989 e il settembre 1991 il DAFSE ha effettuato, incollaborazione con la società Audite, un controllo finanziario volto ad accertare larealtà di fatto e contabile delle spese effettuate dalla ricorrente.

64.
    Fra il settembre 1991 e il 22 settembre 1995, data della trasmissione dei risultatidi detto controllo alla Commissione, il DAFSE ha atteso, per ragioni comprensibili,che i tribunali amministrativi portoghesi statuissero sul ricorso proposto dalla stessaricorrente contro la lettera 11 settembre 1991.

65.
    Il DAFSE ha poi comunicato alla ricorrente con lettera 6 marzo 1996 che laCommissione si era pronunciata sulle sue domande di pagamento di saldo.

66.
    Infine, tenuto conto della sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-85/94,Commissione/Branco (Racc. pag. II-2993, punto 122), la Commissione ha revocatole dette decisioni e le ha sostituite con le due decisioni impugnate, che menzionanoin modo dettagliato le ragioni per le quali erano state decise le riduzioni delcontributo del FSE.

67.
    Da tale successione di eventi emerge che ciascuna delle fasi procedurali cheavevano preceduto l'adozione delle decisioni impugnate si è svolta entro un termineragionevole in funzione di circostanze di cui gli enti nazionali e comunitari incaricatidella gestione del FSE potevano legittimamente tener conto all'atto dell'esamedelle domande di pagamento di saldo.

68.
    In tali circostanze, il secondo motivo dev'essere respinto.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83,in quanto lo Stato portoghese non sarebbe stato posto in grado di presentare le sueosservazioni prima dell'adozione delle decisioni impugnate

Argomenti delle parti

69.
    La ricorrente fa valere che, in forza dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, laCommissione può sospendere, ridurre o sopprimere tale contributo, dopo aver datoallo Stato membro considerato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

70.
    Orbene, essa sostiene che, nella specie, la Commissione ha adottato le decisionicontroverse senza dare alle autorità portoghesi la possibilità di presentare le loroosservazioni sul contenuto delle stesse, il che configurerebbe un'inosservanza delleforme sostanziali (sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-304/89,Oliveira/Commissione, Racc. pag. I-2283).

71.
    La Commissione controdeduce che le decisioni impugnate costituiscono confermadelle proposte di riduzione presentate dal DAFSE. Di conseguenza, si dovrebbeconsiderare soddisfatta la formalità di cui all'art. 6, n. 1, del regolamenton. 2950/83.

Giudizio del Tribunale

72.
    Col terzo motivo la ricorrente rimprovera alla Commissione, in sostanza, di nonaver dato la possibilità al DAFSE di formulare ancora una volta le sue osservazionisulle riduzioni di contributi che essa prevedeva di adottare.

73.
    Orbene, dalla sentenza della Corte 11 ottobre 1990, causa C-200/89,FUNOC/Commissione (Racc. pag. I-3669, punto 17) risulta che, quando unadecisione, come quelle di cui trattasi nelle cause in esame, è stata preceduta da unoscambio di lettere tra la Commissione e le autorità nazionali, che hanno presentatole loro osservazioni prima dell'adozione della decisione definitiva, si deveconsiderare che si è ottemperato al dovere di consultazione dello Stato membro.

74.
    E' inoltre assodato che il DAFSE, che rappresenta lo Stato portoghese nell'ambitodella gestione del FSE, ha comunicato alla Commissione il suo giudizio relativo allepratiche di cui trattasi con lettera 22 settembre 1995.

75.
    Peraltro, dalla motivazione delle decisioni impugnate emerge che le posizioniadottate dalla Commissione in queste ultime costituiscono semplici conferme delleproposte di riduzione dei contributi presentate dal DAFSE.

76.
    In tali circostanze, l'obbligo di consultazione dello Stato membro dev'essereconsiderato soddisfatto a seguito del mero fatto della comunicazione da parte didetto Stato membro delle sue proposte di riduzione dei contributi primadell'adozione delle decisioni definitive 14 agosto 1996.

77.
    Il terzo motivo dev'essere pertanto respinto.

Sul quarto motivo, relativo ad una violazione dei principi di certezza del diritto e dellatutela del legittimo affidamento, in quanto le decisioni impugnate sarebbero incontrasto con la previa certificazione delle indicazioni contenute nelle domande dipagamento di saldo

Argomenti delle parti

78.
    La ricorrente rileva che le autorità portoghesi hanno certificato l'esattezza di fattoe contabile delle domande di saldo, conformemente all'art. 5, n. 4, del regolamenton. 2950/83. Orbene, essa constata che le decisioni impugnate sono in contrasto condetta certificazione in quanto esse pongono in dubbio la realtà di talune spese e laclassificazione contabile precedentemente accettata.

79.
    Tale successione di prese di posizione divergenti costituirebbe una violazione deiprincipi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Infatti, lacertificazione costituirebbe un atto che definisce la situazione giuridica dellaricorrente in modo definitivo. Siffatta certificazione non impedirebbe certo allaCommissione di sopprimere o di ridurre un contributo inizialmente approvato,purché, però, essa non contesti il compimento effettivo e la classificazione contabiledelle spese considerate.

80.
    La ricorrente rileva che soltanto nel corso del procedimento dinanzi al Tribunalela Commissione ha asserito che la certificazione effettuata dalle autorità portoghesiera condizionale, mentre le decisioni impugnate tacevano al riguardo. Peraltro, lanormativa in vigore non prevederebbe la possibilità di siffatta certificazionecondizionata.

81.
    Essa osserva che, quando sono investite di una domanda di pagamento di saldo, leautorità nazionali hanno solo due soluzioni: certificare, oppure non certificare.Poiché il regolamento n. 2950/83 stabilisce un termine per la certificazione leautorità portoghesi non potevano procedere ad una certificazione «a titolocondizionale», aggirando così tale termine tassativo.

82.
    La Commissione sottolinea, dal canto suo, che per tutelare gli interessi dellaricorrente e rispettare il termine di sei mesi di cui all'art. 6, n. 1, della decisione83/673 le autorità portoghesi hanno proceduto alla certificazione delle domande dipagamento di cui trattasi, pur precisando che qualsiasi decisione finale rimanevasubordinata alla successiva realizzazione di un controllo finanziario.

83.
    Essa fa valere, inoltre, che l'art. 7 del regolamento n. 2950/83 stabilisce che, fattisalvi i controlli effettuati dagli Stati membri, le domande di pagamento di saldopossono costituire oggetto di accertamenti successivi. Infine, in base allagiurisprudenza, solo ad essa spetterebbe la responsabilità di ridurre un contributofinanziario del FSE, indipendentemente dalla proposta in tal senso dell'autoritànazionale interessata (sentenza Commissione/Branco, citata, punti 23 e 24).

Giudizio del Tribunale

84.
    Occorre ricordare, innanzitutto, che, successivamente alla certificazione avvenutail 30 ottobre 1990, il DAFSE ha comunicato alla ricorrente, con lettere 25 e 29gennaio 1991, che la società Audite era incaricata di procedere ad un controllo difatto e contabile delle spese effettuate e che esso avrebbe subordinato il suogiudizio finale alle risultanze di tale controllo finanziario. La ricorrente è stataquindi rapidamente informata che si dubitava fortemente dell'ammissibilità dellespese assertivamente sostenute.

85.
    Si deve inoltre stabilire in quale misura la certificazione di alcune spese da partedelle autorità nazionali comporti una presa di posizione definitiva delle stesse suglielementi certificati nei confronti del beneficiario del contributo, e se siffatta presadi posizione vincoli la Commissione.

86.
    Orbene, l'atto di certificazione emesso da uno Stato membro non lo esenta daglialtri obblighi che gli impone la normativa comunitaria vigente. Così, detto Statomembro resta tenuto, in forza dell'art. 2, n. 2, della decisione 83/516, a garantireil buon esito delle azioni del FSE. Inoltre, l'art. 7 della decisione 83/673/CEEstabilisce che, quando la gestione di un'azione per la quale è stato accordato uncontributo forma oggetto di un'indagine a causa di una presunzione di irregolarità,lo Stato membro ne avverte la Commissione senza indugio.

87.
    Poiché il rispetto di detti obblighi non è subordinato all'osservanza di alcuntermine, essi si impongono alle autorità nazionali fintantoché la Commissione nonabbia adottato una decisione definitiva sul saldo del contributo.

88.
    Peraltro, dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 2950/83, che disciplinano ilprocedimento da seguire quando la Commissione constata che non sono staterispettate le condizioni per la concessione di un contributo, oppure che essa intendeeffettuare taluni accertamenti dopo una domanda di pagamento di saldo, emergeche lo Stato membro dev'essere considerato l'interlocutore privilegiato dellaCommissione nell'ambito della gestione del FSE.

89.
    Di conseguenza, si deve considerare che lo Stato membro rimane vincolato a taluniobblighi, e in particolare a quello di denunciare qualsiasi irregolarità nella gestionedel FSE, anche dopo aver proceduto alla certificazione di fatto e contabilecontemplata dall'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83. La situazione giuridicadella ricorrente non era quindi definitivamente determinata dalla certificazionedelle spese che aveva effettuato.

90.
    Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che la Commissione assume da sola laresponsabilità di qualsiasi decisione di riduzione, indipendentemente dalla propostain tal senso dell'autorità nazionale considerata (sentenze Commissione/Lisrestal ea., citata, punto 29, e Commissione/Branco, citata, punti 23 e 24). L'esercizio di talecompetenza esclusiva della Commissione non può essere condizionato dallacertificazione di cui all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83. La Commissionerimane infatti del tutto libera di ridurre un contributo comunitario anche se lo Statomembro ha certificato l'esattezza di fatto e contabile di tutti i dati forniti a sostegnodella domanda di pagamento di saldo, a condizione che motivi sufficientemente lasua decisione di riduzione quando questa si discosta dal contenuto della propostadelle autorità nazionali.

91.
    Non si può quindi accogliere l'argomento della ricorrente, secondo la quale lacompetenza della Commissione era nella specie limitata per quanto riguarda il tipodi soppressioni o di riduzioni che la stessa poteva decidere dopo che era statacertificata l'esattezza di fatto e contabile delle spese sostenute.

92.
    Peraltro, tenuto conto della garanzia di buon esito delle azioni del FSE che leautorità nazionali assumono in base all'art. 2, n. 2, della decisione 83/516, edell'obbligo di queste di denunciare alla Commissione qualsiasi sospetto diirregolarità, stabilito dall'art. 7 della decisione 83/673, la certificazione ex art. 5,n. 4, del regolamento n. 2950/83 deve essere considerata, per sua natura,un'operazione effettuata facendo salve tutte le riserve da parte delle autoritànazionali. In mancanza di siffatta interpretazione, sarebbe compromesso l'effettoutile dell'obbligo a carico delle autorità nazionali di denunciare le irregolaritàaccertate nella gestione del FSE. La certificazione fa salve quindi le altrecompetenze che le autorità nazionali e la Commissione devono poter continuaread esercitare per garantire la corretta esecuzione dei contributi del FSE.

93.
    Dalle precedenti considerazioni emerge che giustamente il DAFSE ha esercitatoil suo dovere di sorveglianza sullo svolgimento della gestione dei contributiassegnati dal FSE chiedendo che un controllo finanziario delle spese effettuatedalla ricorrente fosse realizzato da parte della società Audite, dopoché essa stessaaveva certificato l'esattezza di fatto e contabile di tali spese.

94.
    Di conseguenza, il quarto motivo va disatteso.

Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, alla violazionedi alcuni principi generali di diritto e a taluni errori di valutazione dei fatti

Quanto al quinto motivo, considerato nella sua prima parte, riguardante laviolazione dell'art. 190 del Trattato

-    Argomenti delle parti

95.
    La ricorrente ricorda che le due decisioni impugnate si basano sulla relazioneredatta dalla società Audite per ciascuna delle pratiche e, inoltre, sulla lettera delDAFSE 22 settembre 1995.

96.
    Essa afferma, tuttavia, di non sapere a quale relazione precisa la Commissionealluda in ciascuna delle pratiche. La società Audite avrebbe infatti proceduto a variaccertamenti nei suoi locali e redatto varie relazioni, che comportavano conclusionitalvolta contraddittorie fra loro. Ciascuna relazione della società Audite sarebbestata peraltro modificata successivamente da tale società. Essa fa valere del pariche gli importi il cui rimborso è richiesto dalla Commissione nelle due decisioniimpugnate non corrispondono a quelli figuranti nelle relazioni della società Audite.

97.
    Essa sottolinea infine che, anche se la giurisprudenza del Tribunale ha ammessoil principio della motivazione per relacionem, questo prescrive che una decisionecosì motivata si riferisca in modo sufficientemente chiaro all'atto nel quale laspiegazione è stata raccolta (sentenza Commissione/Branco, citata, punto 27).Orbene, nella specie i riferimenti alle relazioni di verifica contabile nonrispetterebbero tale condizione in quanto tali relazioni non erano sufficientementeindividuabili, e in quanto il loro contenuto non era stato precedentementecomunicato alla ricorrente. Le decisioni impugnate violerebbero quindi l'art. 190del Trattato.

98.
    La Commissione osserva che le decisioni impugnate menzionavano chiaramente idocumenti precisi sui quali esse si basano.

-    Giudizio del Tribunale

99.
    In via preliminare, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, lamotivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve fare apparire in forma chiarae non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in mododa consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato eal giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (sentenza della Corte 15aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto39; e sentenza del Tribunale 14 luglio 1997, causa T-81/95, Interhotel/Commissione,Racc. pag. II-1265, punto 72). La portata di tale obbligo dipende dalla naturadell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale esso è stato adottato.

100.
    Peraltro, in forza della sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-85/94,Branco/Commissione (Racc. pag. II-45, punto 36), in una situazione in cui, comenel caso di specie, la Commissione confermi meramente e semplicemente laproposta di uno Stato membro di ridurre un contributo inizialmente concesso, unadecisione della prima può essere considerata debitamente motivata, ai sensidell'art. 190 del Trattato, o quando questa evidenzia direttamente i motivi chegiustificano la riduzione del contributo, oppure, in mancanza, quando la stessa siriferisce in modo sufficientemente chiaro ad un atto delle autorità nazionalicompetenti dello Stato membro considerato nel quale queste espongonochiaramente i motivi di siffatta riduzione.

101.
    E' alla luce di tali principi che occorre esaminare l'argomento della ricorrente.

102.
    Orbene, si deve constatare, anzitutto, che è infondata l'asserzione della ricorrente,secondo la quale vi sarebbero varie relazioni di verifica contabile contraddittoriefra loro per ciascuna delle pratiche. Infatti, la società Audite ha adottato inciascuna delle due pratiche una sola relazione. Le due relazioni, allegate alcontroricorso in ciascuna delle cause, sono state registrate presso il DFSE il 20febbraio 1991.

103.
    Le differenze fra gli importi figuranti in dette due relazioni di verifica contabile equelli figuranti nelle decisioni impugnate sono, dal canto loro, dovute a modifichesì avvenute dopo il deposito di tali relazioni presso il DAFSE, ma prima dellanotifica alla ricorrente dei risultati definitivi del controllo effettuato dal DAFSE l'11settembre 1991, controllo al quale del resto la ricorrente ha direttamentepartecipato.

104.
    La ricorrente ha peraltro ammesso, nella sua risposta scritta ai quesiti del Tribunalee all'udienza, che il contenuto essenziale delle relazioni di verifica contabileeffettuate dalla società Audite è stato portato a sua conoscenza con lettera 11settembre 1991, benché questa non abbia contenuto copia delle relazioni in quantotali.

105.
    La ricorrente è stata quindi posta in grado di prendere conoscenza dellamotivazione cui si riferisce la Commissione nelle decisioni impugnate, e ciò tantopiù in quanto le decisioni di questa si riferivano del pari alla lettera del DAFSE 22settembre 1995, la quale indicava anch'essa, in modo dettagliato, i motivi per i qualierano state effettuate le riduzioni controverse.

106.
    Da quanto precede emerge che, fatto salvo l'esito dell'esame dettagliato dellerubriche contabili individuali, effettuato in prosieguo nell'ambito della disaminadella terza parte del presente motivo, le decisioni impugnate evidenziano, in modochiaro e non equivoco, l'iter logico generale seguito dalla Commissione, in quantotali decisioni si riferiscono, globalmente, a documenti chiaramente individuati dalDAFSE.

107.
    Di conseguenza, la prima parte del quinto motivo dev'essere respinta.

Quanto al quinto motivo, considerato in relazione alla sua seconda parte, relativoalla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezzadel diritto

-    Argomenti delle parti

108.
    La ricorrente fa valere che le decisioni impugnate si basano, in realtà, suirregolarità in documenti giustificativi presentati, oppure su una classificazionecontabile irregolare delle spese di cui trattasi. Orbene, essa osserva che siffatteriserve quanto all'uso del contributo avrebbero dovuto essere rese note al più tardial momento dell'autorizzazione di quest'ultimo, e non potrebbero essere impostea posteriori, al momento dell'approvazione del saldo, come nel caso di specie. Essaricorda, al riguardo, che l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 dispone chesoltanto nel caso in cui un contributo non sia stato utilizzato alle condizioni fissatedalla decisione di autorizzazione la Commissione può sospenderlo, ridurlo osopprimerlo.

109.
    Di conseguenza, numerose soppressioni effettuate nelle decisioni impugnateviolerebbero i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza deldiritto, poiché esse non si basano su norme giuridiche note al momentodell'approvazione del contributo (sentenze della Corte 28 aprile 1988, causa 170/86,Von Deetzen, Racc. pag. 2355, e 1° ottobre 1987, causa 84/85, RegnoUnito/Commissione, Racc. pag. 3765).

110.
    La Commissione controdeduce che la ricorrente non può sostenere che sono stativiolati i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.Infatti, una decisione di autorizzazione può conferire al beneficiario del contributoun legittimo affidamento soltanto nel caso in cui un contributo sia stato utilizzatoalle condizioni fissate da siffatta decisione. Orbene, nella specie, i contributi di cuitrattasi sarebbero stati solo parzialmente utilizzati conformemente a tali condizioni.

111.
    Peraltro, essa rileva, che, in forza del decreto n. 6/88, pubblicato nel Diàrio daRepùblica 18 febbraio 1988:

«1. Il DAFSE accetta soltanto fatture e ricevute come documenti giustificativi dellespese effettuate per le azioni di cui trattasi.

2. I documenti menzionati nel precedente paragrafo devono contenere legiustificazioni necessarie e le ripartizioni corrispondenti alle voci di cui al punto 14del modulo di domanda di pagamento del saldo del FSE».

-    Giudizio del Tribunale

112.
    Tenuto conto delle competenze che sono loro riconosciute in termini diaccertamenti e di controllo (v. sopra punti 84-93), tanto lo Stato membro quantola Commissione devono essere autorizzati a denunciare qualsiasi violazione daparte del beneficiario delle condizioni poste all'atto della concessione del contributofinanziario comunitario, indipendentemente dal fatto che detta violazione siafraudolenta o meno.

113.
    Il Tribunale ricorda inoltre che nelle dichiarazioni di accettazione delle decisionidi concessione di contributi firmate dalla ricorrente [allegato 9 dei ricorsi nelle duecause, punto 1.b)] questa si è essa stessa impegnata a rispettare le disposizioninazionali e comunitarie in vigore.

114.
    E' peraltro assodato che tanto il diritto portoghese quanto il diritto comunitariosubordinano l'uso di fondi pubblici ad un obbligo di buona gestione finanziaria. LaCommissione ha quindi menzionato nei suoi atti scritti il decreto n. 6/88 (punto111), il quale prescrive appunto che il beneficiario di un contributo forniscadocumenti giustificativi delle spese effettuate per le azioni di cui trattasi, e cheindichi a quali voci contabili questi corrispondano.

115.
    Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, le irregolarità denunciate non sonostate quindi accertate in base ad un criterio che non sarebbe figurato fra lecondizioni di concessione dei contributi, al cui rispetto era subordinato ilpagamento degli stessi contributi. Peraltro, si deve constatare che l'applicazione deicriteri relativi alla «ragionevolezza» delle spese effettuate dal beneficiario e alla«buona gestione finanziaria» del contributo rientra perfettamente nel controllo chelo Stato membro è tenuto ad effettuare conformemente all'art. 7 della decisione83/673, quando esso sospetta l'esistenza di irregolarità. L'applicazione di tali critericonsiste, infatti, semplicemente nell'accertare se le spese assertivamente effettuatedal beneficiario tengano adeguatamente conto delle prestazioni per le quali sonostate effettuate.

116.
    Per tali motivi va respinta la seconda parte del quinto motivo.

Quanto al quinto motivo, considerato in relazione alla sua terza parte, attinente,in sostanza, a manifesti errori di valutazione che la Commissione avrebbecommesso decidendo di ridurre, conformemente alla lettera del DAFSE 22settembre 1995, l'importo dei contributi inizialmente concessi

-    Osservazioni preliminari

117.
    Nella terza parte del quinto motivo di ciascuna delle due cause la ricorrenteafferma, in sostanza, che la Commissione ha commesso errori di diritto e errori divalutazione dei fatti, prendendo in considerazione il contenuto della lettera delDAFSE 22 settembre 1995. La ricorrente addebita, in sostanza, alla Commissionedi aver ridotto l'importo dei contributi inizialmente concessi, basandosi, a torto,sugli accertamenti del DAFSE che mettevano in discussione la classificazione dellevarie spese da essa effettuate nella sue domande di pagamento di saldo e/o la forzaprobatoria degli elementi prodotti da essa per giustificare tali spese.

118.
    Prima di esaminare i vari argomenti addotti al riguardo dalla ricorrente nelle duecause, occorre ricordare, anzitutto, come sia già stato sottolineato sopra che, inforza dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, quando un contributo del FSEnon è utilizzato conformemente alle condizioni fissate dalla decisione diautorizzazione, la Commissione può sospenderlo, ridurlo o sopprimerlo.

119.
    Peraltro, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere un contributo delFSE riferendosi ad una norma nazionale o comunitaria che non sarebbe statarispettata nel corso dell'esecuzione dell'azione di cui trattasi. Al riguardo, si devericordare che, negli atti di accettazione delle domande di autorizzazione, laricorrente ha dichiarato che i contributi sarebbero stati utilizzati conformementealle norme nazionali e comunitarie vigenti (v. sopra punto 113).

120.
    Inoltre, l'applicazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 può comportarela necessità per la Commissione di procedere ad una valutazione di situazioni difatto e contabili complesse. Nell'esercizio di siffatta valutazione la Commissionedeve quindi poter disporre di un ampio potere discrezionale. Di conseguenza, ilTribunale deve, nell'ambito dell'esame della presente parte del motivo, limitare ilsuo sindacato ad accertare se la Commissione non abbia commesso un manifestoerrore di valutazione dei dati di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza della Corte29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-881, punto18; sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/93 e T-40/92,Europay/Commissione, Racc. pag. II-49, punto 109).

121.
    Le decisioni impugnate nel caso di specie si basano interamente sulle lettere delDAFSE 11 settembre 1991, che tengono conto in sostanza delle relazioni di verificacontabile della società Audite, e 22 settembre 1995. In tali circostanze, si deveaccertare se, tenendo conto del contenuto di dette lettere del DAFSE, laCommissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione.

-     Sulla fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente nella causaT-180/96

122.
    Per quanto concerne, in primo luogo, il materiale didattico (sottorubrica 14.2.1), laricorrente afferma di non comprendere perché le spese relative all'acquisto di sediee tavoli sono state considerate inammissibili, contrariamente a quanto avvenivaprecedentemente.

123.
    La Commissione rileva che tali mobili devono essere considerati beni duraturi. Diconseguenza, gli importi considerati sarebbero stati inseriti nella rubrica 14.6«ammortamenti normali», e sarebbe stato applicato un tasso di ammortamento del10%.

124.
    Il Tribunale rileva che la Commissione non ha commesso un errore manifestostabilendo che sedie e tavoli costituivano beni duraturi e non materiale didatticoe trasferendo, di conseguenza, gli importi relativi a tali beni nella rubrica degliammortamenti normali.

125.
    Peraltro, il fatto che l'inclusione di una spesa in una voce contabile sia stataeventualmente accettata in passato non implica necessariamente che lo stesso tipodi inclusione debba anche essere approvato successivamente, quando siffattainclusione non è compatibile con le condizioni stabilite dalla decisione diautorizzazione, o con le disposizioni del diritto nazionale o comunitario. Alriguardo, va osservato che, in ogni caso, un'eventuale illegittimità commessa inpassato non può creare un legittimo affidamento in capo alla ricorrente (v., in talsenso, sentenza del Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, ValverdeMordt/Corte di giustizia, Racc. pag. II-407, punto 76).

126.
    Di conseguenza, il primo argomento dev'essere respinto.

127.
    Per quanto attiene, in secondo luogo, ai lavori specializzati (sottorubrica 14.2.7), laricorrente afferma, innanzitutto, che non vi era motivo di limitare le retribuzionidei tecnici che hanno fornito servizi specializzati relativi all'elaborazione di corsi edi manuali. Essa rileva, inoltre, che ha del pari incluso in detta sottorubrica unimporto di 374 400 ESC, provato da una fattura. La fattura riguarderebbe serviziche dovevano essere inclusi in varie rubriche contabili diverse, il che non sarebbevietato da alcuna normativa.

128.
    La Commissione sostiene che la riduzione delle retribuzioni di tali tecnici si basasull'analisi delle quattro ricevute relative all'elaborazione, da parte della ricorrente,di manuali e di quaderni di esercizi. Queste non figurerebbero nella correttarubrica contabile e non conterrebbero inoltre alcun riferimento preciso quanto alloro contenuto. Di conseguenza, sarebbe stato applicato un criterio di razionalità.Per quanto concerne la somma di 374 400 ESC essa rileva che la fattura fornitacontiene una descrizione talmente poco chiara che la stessa è stata consideratacompletamente inammissibile.

129.
    Il Tribunale rileva che, come emerge dal fascicolo, le fatture di cui trattasi nonsono sufficientemente dettagliate per provare il carattere effettivo delle spese cheesse proverebbero. La Commissione non ha pertanto commesso un manifestoerrore di valutazione applicando a tali spese il criterio di razionalità chiarito alpunto 14.2.7 della lettera 22 settembre 1995. D'altro canto, la fattura di 374 400ESC emessa dalla «C. Peres Feio, L.da» (allegato 20 del ricorso) è tal punto vagache la Commissione non può aver commesso un manifesto errore di valutazioneconsiderando la somma che vi era menzionata completamente non imputabile.

130.
    Di conseguenza, il secondo argomento va disatteso.

131.
    Per quanto concerne, in terzo luogo, la retribuzione del personale docente(sottorubrica 14.3.1a), la ricorrente nega che la somma di 4 363 684 ESC sia deltutto inammissibile. Essa ammette che i «prospetti ricapitolativi» (allegato 21 alricorso) da essa forniti non distinguono le ore di lezioni teoriche dalle ore di lezionipratiche, ma afferma di non comprendere la conclusione che il DAFSE intendetrarre da tale circostanza.

132.
    La ricorrente ricorda che, in forza della normativa nazionale in vigore, le spesesostenute per le azioni considerate possono essere giustificate solo da fatture o daricevute. Orbene, essa afferma che, tenuto conto dell'esistenza delle ricevute daessa fornite (allegato 22 del ricorso) e della certezza che i corsi sono stati forniti,nulla autorizzerebbe la soppressione dell'importo figurante in detta sottorubrica.In ogni caso, anche se rimanessero dubbi quanto al tipo di corsi forniti, in base alprincipio di proporzionalità si dovrebbe considerare giustificato almeno l'importobasato sulla retribuzione più bassa per tutti i corsi, vale a dire occorrerebbe chetutti i corsi siano considerati alla stregua dei corsi pratici.

133.
    La Commissione sostiene che la ricorrente non ha fornito elementi che provino chele ricevute presentate avessero una qualsivoglia relazione con i corsi di cui trattasi,in quanto i documenti presentati non indicavano chiaramente né l'identità degliistruttori né il tipo di corsi forniti. Inoltre, la somma delle note di spese presentatenon coinciderebbe con la somma dichiarata. Essa ricorda, infine, che il decreton. 18/MTSS/87, pubblicato nel Diàrio da Repùblica 11 maggio 1987, stabilirebbe che«gli organismi beneficiari tengono, per ciascuna azione, un registro di frequenza deitirocinanti e degli insegnanti nonché dei programmi dei corsi, distinguendo lelezioni teoriche da quelle pratiche».

134.
    Il Tribunale rileva come dall'analisi dei documenti prodotti dalla ricorrente perprovare il tipo di corsi forniti nell'ambito della prima pratica e l'identità degliinsegnanti che vi hanno partecipato (allegati 21 e 22 del ricorso) emerga che questiultimi sono talmente imprecisi che essi sollevano seri dubbi sul carattere effettivodello svolgimento dei corsi di cui trattasi, come giustamente ha rilevato il DAFSEal punto 14.3.1a) della sua lettera 22 settembre 1995. La Commissione non haquindi commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che la ricorrente,che ha organizzato numerosi corsi di formazione diversi che richiedevano lapartecipazione di numerosi insegnanti, non avesse dimostrato che i documenti daessa prodotti si riferivano sicuramente al corso che costituiva oggetto della primapratica e negando, di conseguenza, di tener conto di tutte le spese presentate alriguardo.

135.
    Di conseguenza, il terzo argomento dev'essere respinto.

136.
    Per quanto concerne, in quarto luogo, il personale amministrativo [sottorubrica14.3.1.c)], la ricorrente deduce che la riduzione effettuata dalla Commissione pertale voce si basa su un malinteso, in quanto le ricevute controverse sono statefirmate e timbrate, come emergerebbe dall'allegato 23 del ricorso. A suo avviso, ilvalore probatorio delle ricevute considerate non è in ogni caso inficiato dallamancanza di firme o di timbri.

137.
    La Commissione osserva che la riduzione di cui trattasi è basata sul fatto che lericevute considerate non erano né timbrate né firmate al momento in cui si è svoltoil controllo finanziario.

138.
    Il Tribunale rileva che la ricorrente non ha dimostrato di aver comunicato alDAFSE i documenti timbrati e firmati, allegati al suo ricorso, prima chequest'ultimo avesse terminato il suo controllo finanziario. Di conseguenza, laCommissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione rifiutandosi ditener conto di ricevute che non rispondevano, al momento della loro presentazione,ai precetti legislativi nazionali, poiché questi ultimi mirano, fra l'altro, a garantireche siffatte ricevute si riferiscano ad una spesa realmente effettuata.

139.
    Di conseguenza, il quarto argomento dev'essere respinto.

140.
    Per quanto attiene, in quinto luogo, ai lavori specializzati (sottorubrica 14.3.8), laricorrente sostiene che le spese rifiutate sono provate dalla fattura fornitanell'allegato 20 del ricorso. Essa ribadisce che nulla osta a che una ricevuta unicacomprenda prestazioni appartenenti a varie rubriche contabili.

141.
    La Commissione ricorda, al riguardo, che la voce considerata non è stata presa inconsiderazione, in mancanza di documenti giustificativi, in quanto fattura fornitadalla ricorrente si riferisce ad altre voci.

142.
    Il Tribunale rileva che gli importi figuranti nei documenti presentati dalla ricorrentenell'allegato 20 del suo ricorso non corrispondono a quelli da essa presentati nellasua domanda di pagamento di saldo. La Commissione non ha quindi commesso unmanifesto errore di valutazione rifiutandosi di tener conto dei documenticonsiderati all'atto della determinazione del saldo del contributo da pagare allaricorrente.

143.
    Il quinto argomento va quindi respinto.

144.
    Per quanto concerne, in sesto luogo, le locazioni di immobili e di mobili(sottorubrica 14.3.9), la ricorrente adduce che la motivazione della lettera 22settembre 1995 non le consente di comprendere le ragioni che hanno indotto laCommissione ad effettuare le prime due riduzioni per tale voce. Per quantoriguarda la terza riduzione, essa si riferisce alle considerazioni da essa formulateper la sottorubrica 14.2.7 (v. punto 127).

145.
    La Commissione sostiene che la prima riduzione verteva sull'acquisto di beniduraturi che non potevano, in base alla normativa nazionale in vigore, essereammortizzati nell'anno del loro acquisto. Il secondo importo si riferiva ad un corsodi design non appartenente alla prima pratica. Il terzo importo sarebbe statonegato poiché la fattura ad esso relativa non indicava debitamente i servizieffettuati.

146.
    Il Tribunale afferma che la motivazione fornita con le lettere del DAFSE 11settembre 1991 e 22 settembre 1995 sulle prime due riduzioni effettuate per talevoce era sì sommaria, ma essa consentiva, nonostante tutto, alla ricorrente, checonosceva i dettagli della pratica di cui trattasi, di contestarne il contenuto. Orbene,questa non ha presentato alcun elemento di prova che dimostri in qualsivogliamodo che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione alriguardo. Per quanto concerne la terza riduzione, il Tribunale rinvia a quanto èstato precisato sopra al punto 129.

147.
    Il sesto argomento dev'essere quindi disatteso.

148.
    Per quanto riguarda, in settimo luogo, le materie prime, sussidiarie e di consumo(sottorubrica 14.3.12), la ricorrente segnala che, in forza della normativaportoghese, devono essere accettate le spese provate da fatture datate al più tardiil quinto giorno utile del mese di gennaio dell'anno seguente a quellodell'effettuazione di tali spese. Orbene, la fattura controversa (allegato 24 delricorso) risponderebbe a tale condizione.

149.
    La Commissione osserva che tale fattura non rientra nel periodo effettivo difinanziamento dell'azione. Infatti, secondo il codice nazionale dell'IVA, siffattafattura avrebbe dovuto essere emessa al momento della consegna dei beni di cuitrattasi ed essere accompagnata da buoni di consegna. Orbene, nessuna delle duecondizioni sarebbe stata soddisfatta nel caso di specie.

150.
    Il Tribunale rileva che l'analisi, alla luce degli atti di causa, della decisioneimpugnata e dei pertinenti paragrafi delle lettere del DAFSE 11 settembre 1991- che riprende, in sostanza, le obiezioni formulate nella relazione della societàAudite - e 22 settembre 1995, ai quali si riferisce tale decisione, non le consentedi individuare il ragionamento preciso della Commissione, né la normativa sullaquale essa si è basata per respingere la spesa provata dalla fattura controversa. Diconseguenza, esso non è in grado di esercitare il sindacato giudiziario richiesto sulladecisione impugnata, come prescritto dalla giurisprudenza sopra citata al punto 99.Pertanto, la decisione impugnata viola l'art. 190 del Trattato nella parte in cui essariguarda la sottorubrica 14.3.12 della domanda di pagamento di saldo.

151.
    Di conseguenza, il settimo argomento dev'essere accolto. La decisione impugnatadev'essere quindi annullata nella parte in cui essa verte sulla sottorubrica 14.3.12.

152.
    Per quanto attiene, in ottavo luogo, alle imposte e alle tasse (sottorubrica 14.3.13),la ricorrente segnala che essa ha fatto figurare in tale voce gli importi pagati inforza dell'IVA agli insegnanti soggetti ad imposta, e che tale IVA era stata detrattadalle retribuzioni degli insegnanti, figuranti nella sottorubrica 14.3.1.a).

153.
    Avendo il Tribunale considerato sopra (al punto 134) che la Commissione nonaveva commesso un manifesto errore di valutazione rifiutandosi di tener conto dellespese presentate dalla ricorrente relative alle retribuzioni degli insegnanti, per glistessi motivi occorre respingere l'ottavo argomento, relativo all'IVA applicabile atali retribuzioni.

154.
    Per quanto attiene, in ultimo luogo, agli ammortamenti normali (sottorubrica 14.6),la ricorrente nega che si possa valutare la sua attività adottando come unico criterioil numero di lavoratori «occupati», essendo tale numero particolarmente pocoelevato nella propria impresa, poiché i prestatori di servizio occasionali vi svolgonoun ruolo significativo.

155.
    La Commissione sottolinea che il DAFSE ha applicato per tale voce il criterioabituale, vale a dire un coefficiente d'imputazione temporale e fisico, che riflettela parte della formazione nell'attività normale di un'impresa.

156.
    Benché sia effettivamente concepibile, come sostiene la ricorrente, elaboraremetodi di ammortamento basandosi in modo più specifico sulla parte effettiva dellaformazione nella cifra d'affari di un'impresa, invece che sul numero complessivo dioccupati destinati a siffatte attività di formazione, il Tribunale rileva che il metodotradizionale utilizzato dal DAFSE nel caso di specie, e preso in considerazionedalla Commissione, tiene, di per sé, già sufficientemente conto dell'importanzagenerale della formazione nelle attività di tutti i beneficiari dei contributi del FSE.Poiché il metodo utilizzato è ragionevole, la Commissione non ha commesso unmanifesto errore di valutazione disponendone l'applicazione.

157.
    Di conseguenza, quest'ultimo argomento dev'essere respinto.

-    Sulla fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente nella causaT-181/96

158.
    Per quanto concerne, in primo luogo, il materiale didattico (sottorubrica 14.2.1), laricorrente fa valere che il DAFSE ha considerato a torto che una parte di talemateriale costituiva «beni duraturi», non imputabili come «materiale didattico».Il criterio utilizzato per tale esclusione non avrebbe infatti alcun fondamentogiuridico.

159.
    La Commissione sottolinea che la ricorrente ha classificato nella rubrica «materialedidattico» l'acquisto di sedie, armadi, uffici e tavoli, che costituiscono beni duraturi.

160.
    Il Tribunale afferma che la Commissione non ha commesso un errore manifestosostenendo che le sedie, gli armadi, gli uffici e i tavoli considerati costituivano beniduraturi, e non materiale didattico, e trasferendo, di conseguenza, gli importirelativi a tali beni nella rubrica «ammortamenti normali» (v. anche punti 124 e125).

161.
    Di conseguenza, il primo argomento dev'essere respinto.

162.
    Per quanto attiene, in secondo luogo, alla pubblicità dei corsi e all'assunzione deitirocinanti (sottorubriche 14.2.2 e 14.2.3), la ricorrente sostiene che non si puòesigere, diversamente da quanto effettuato dal DAFSE nella sua lettera 22settembre 1995, che una fattura relativa a servizi pubblicitari nei giornali indichi ilcontenuto degli annunci apparsi. Essa rileva che le fatture e le ricevute presentate(allegato 18 del ricorso) indicano appunto i giornali nei quali gli annunci sono statipubblicati.

163.
    La Commissione rileva che le ricevute fornite dalla ricorrente non descrivono lanatura e il contenuto delle spese considerate. La ricorrente non avrebbe neancheallegato a tali ricevute copia degli annunci di cui trattasi, come sarebbe richiestodall'uso.

164.
    Il Tribunale rileva che non è illogico esigere da un beneficiario di un contributo delFSE che egli fornisca copia degli annunci pubblicitari apparsi nei giornali al finedi promuovere le sue attività di formazione. Infatti, siffatto obbligo miraunicamente a garantire il carattere effettivo delle spese effettuate al riguardo. LaCommissione non ha quindi commesso un manifesto errore di valutazione facendopropria la posizione in tal senso adottata dal DAFSE nella sua lettera 22 settembre1995.

165.
    Di conseguenza, il secondo argomento dev'essere respinto.

166.
    Per quanto attiene, in terzo luogo, ai lavori specializzati (sottorubrica 14.2.7), laricorrente rileva che la lettera 22 settembre 1995 precisa che le fatture fornite nonindicano «né le ore né i tecnici impiegati». Orbene, un obbligo in tal senso nonsarebbe stabilito dalla normativa tributaria portoghese in vigore. Per quantoconcerne più in particolare la fattura «TV Europa» (allegato 20 del ricorso), ilcontenuto dei servizi erogati emergerebbe chiaramente dalla menzione «riparazionidi materiale elettrico» figurante in detta fattura.

167.
    La Commissione osserva che la ricevuta emessa dalla TV Europa non precisa lanatura della spesa considerata. Nella misura in cui essa abbia riguardato lariparazione di un magnetoscopio, in ogni caso tale spesa sarebbe non imputabile.

168.
    Il Tribunale rileva che la ricorrente non ha addotto elementi che provino in modoinconfutabile che le fatture fornite al DAFSE erano sufficientemente dettagliateper consentire a tale amministrazione di controllare il carattere effettivo delle speseconsiderate. Per quanto attiene, in particolare, alla fattura della società «TVEuropa», il Tribunale constata che questa non menziona affatto a quale tipospecifico di riparazione essa si riferisca. La Commissione non ha quindi commessoun manifesto errore di valutazione tenendo conto della posizione adottata dalDAFSE in merito a tali varie riduzioni nella sua lettera 22 settembre 1995.

169.
    Di conseguenza, il terzo argomento va disatteso.

170.
    Per quanto concerne, in quarto luogo, la remunerazione del personale docente(sottorubrica 14.3.1.a), la ricorrente contesta il giudizio secondo cui non èimputabile tutta la somma relativa a tale voce. Essa riprende al riguardoun'argomentazione identica a quella formulata sopra nell'ambito della causa T-180/96 (v. punti 131 e 132).

171.
    La Commissione controdeduce che la ricorrente non ha fornito prove del fatto chele ricevute presentate avevano una qualsivoglia relazione con i corsi di cui trattasi.

172.
    Il Tribunale osserva, come ha già rilevato nella causa T-180/96 (punto 134), chedall'analisi dei documenti prodotti dalla ricorrente per provare il tipo di corsi fornitinell'ambito della seconda pratica e dall'identità degli istruttori che vi ha partecipatoemerge che questi ultimi sono a tal punto imprecisi che sollevano seri dubbi sulcarattere effettivo dello svolgimento del corsi di cui trattasi, come giustamente harilevato il DAFSE al punto 14.3.1.a) della sua lettera 22 settembre 1995. LaCommissione non ha quindi commesso un manifesto errore di valutazioneritenendo che la ricorrente, che ha organizzato un gran numero di corsi diformazione diversi che implicavano la partecipazione di numerosi istruttori, nonavesse dimostrato che i documenti da essa presentati si riferivano sicuramente aicorsi che costituivano oggetto della seconda pratica e rifiutando, di conseguenza,di tener conto di tutte le spese presentate al riguardo.

173.
    Di conseguenza, il quarto argomento dev'essere respinto.

174.
    Per quanto concerne, in quinto luogo, il personale amministrativo [sottorubrica14.3.1.c)], la ricorrente ricorda che la signora Irene Vaz Lopes ha sì seguito uncorso, pur fornendo una formazione in un altro, ma nega che tale circostanzaimplichi che la detta persona non potesse fornire un'assistenza per il secondo corsodi cui trattasi.

175.
    Il Tribunale rileva che, non potendo la stessa persona partecipare a un corso e altempo stesso assistere un docente in un altro corso, la Commissione non può avercommesso un manifesto errore di valutazione rifiutandosi di tener conto dellaretribuzione della persona di cui trattasi in quanto assistente amministrativo.

176.
    Di conseguenza, il quinto argomento dev'essere respinto.

177.
    Per quanto riguarda, in sesto luogo, la gestione e il controllo di bilancio(sottorubrica 14.3.7), la ricorrente ammette di aver incluso per errore una ricevuta(allegato 24 del ricorso) nella rubrica 14.3.1, mentre essa avrebbe dovuto figurarenella rubrica 14.3.7. Essa sostiene tuttavia che coloro che avevano effettuato laverifica contabile erano stati informati tempestivamente di tale fatto.

178.
    La Commissione fa valere che una ricevuta presentata nella fase della proceduradinanzi al Tribunale non può essere presa in considerazione.

179.
    Non essendo la ricorrente riuscita a provare che aveva, conformemente a quantoda essa asserito, fornito la ricevuta prodotta in allegato del suo ricorso nel corsodel procedimento amministrativo dinanzi al DAFSE, il Tribunale considera che laCommissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione rifiutandosi ditener conto dell'importo corrispondente.

180.
    Il sesto argomento dev'essere pertanto respinto.

181.
    Per quanto attiene, in settimo luogo, ai lavori specializzati (sottorubrica 14.3.8), laricorrente ricorda come il DAFSE avesse ritenuto che una fattura emessa dallasocietà Novafarm non era abbastanza specifica. Orbene, la descrizione dei serviziforniti sarebbe sommaria, poiché siffatta descrizione sarebbe sufficiente a finitributari.

182.
    Dal momento che la stessa ricorrente ammette che la fattura di cui trattasi èsommaria, la Commissione non può aver commesso un manifesto errore divalutazione rifiutandosi di tener conto della spesa di cui trattasi.

183.
    Il settimo argomento dev'essere pertanto respinto.

184.
    Per quanto concerne, in ottavo luogo, la locazione d'immobili e di mobili(sottorubrica 14.3.9), vanno esaminate due ricevute. La prima ricevuta, secondo laricorrente, sarebbe stata inclusa in tale voce su richiesta dello stesso DAFSE. Essaafferma, inoltre, di non comprendere in base a quale fondamento giuridico laseconda ricevuta sia stata considerata come parzialmente non imputabile, nonessendo noto il criterio di razionalità applicato.

185.
    La Commissione sottolinea che la somma figurante nella prima ricevuta è statatrasferita nella voce «ammortamenti normali» (sottorubrica 14.6) poiché essaverteva su un bene duraturo. La seconda somma corrisponderebbe alla parte nonimputabile di una ricevuta concernente la locazione di computer alla quale sarebbestato applicato un criterio di razionalità.

186.
    Il Tribunale rileva, per quanto concerne la prima ricevuta, per cui non è contestatoche essa riguarda l'attrezzatura informatica, che la Commissione non ha commessoun manifesto errore di valutazione considerando che siffatta attrezzatura costituisseun «bene duraturo» da includere nella voce 14.6 «ammortamenti normali». Perquanto concerne la seconda ricevuta, il Tribunale constata che l'argomento dellaricorrente non è sufficientemente articolato per poter soddisfare quanto prescrittodall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi delquale qualsiasi ricorso deve, in particolare, contenere l'esposizione sommaria deimotivi addotti. Orbene, al riguardo, la ricorrente si limita, in sostanza, ad asserireche essa non comprende il fondamento del criterio di razionalità applicato, mentrequesto è reso chiaro in modo dettagliato nella lettera 22 settembre 1995. In talicircostanze, l'argomento della ricorrente figurante nel ricorso, come esplicitato nellareplica, non consente al Tribunale di esaminare la pertinenza dello stesso (v. , intal senso, sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T-84/96,Cipeke/Commissione, Racc. pag. II-2081, punti 30 e seguenti).

187.
    Di conseguenza, l'ottavo argomento dev'essere respinto.

188.
    Per quanto riguarda, in nono luogo, i materiali e i beni non duraturi (sottorubrica14.3.10), la ricorrente ricorda che, rifiutando tale spesa relativa all'acquisto dimateriali d'ufficio, il DAFSE non ha tenuto conto del fatto che la gestione e ilfunzionamento dei corsi comportano necessariamente spese di acquisto di tale tipodi materiale.

189.
    Il Tribunale considera che la somma considerata è stata giustamente rifiutata inquanto costituiva un duplicato delle spese incluse nella voce 14.2.3 (punto 160). Diconseguenza, la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazionerifiutando tale spesa.

190.
    Di conseguenza, il nono argomento dev'essere respinto.

191.
    Per quanto concerne, in decimo luogo, le imposte e le tasse (sottorubrica 14.3.13),la ricorrente segnala che essa ha compreso in tale voce importi pagati in baseall'IVA agli insegnanti soggetti ad imposta, e che detta IVA è stata detratta dalleretribuzioni degli insegnanti, presentate nella sottorubrica 14.3.1.a).

192.
    Avendo il Tribunale considerato sopra (al punto 172) che la Commissione nonaveva commesso un manifesto errore di valutazione rifiutandosi di tener conto dellespese relative alle remunerazioni dei docenti presentate dalla ricorrente, occorrerespingere, per gli stessi motivi, tale decimo argomento relativo all'IVA daapplicare a tali retribuzioni.

193.
    Per quanto concerne, in undicesimo luogo, le spese amministrative generali(sottorubrica 14.3.14), la ricorrente sottolinea come il materiale d'ufficio sianecessario nello svolgimento delle varie fasi di formazione, il che giustificherebbel'inclusione di tale tipo di materiale in varie rubriche.

194.
    La Commissione si limita a segnalare che, essendo le somme considerate già stateanalizzate nelle voci 14.2.3 e 14.3.10, esse non possono essere considerate per duevolte imputabili.

195.
    Il Tribunale rileva che, poiché la ricorrente non ha dimostrato che, contrariamentea quanto si afferma nella lettera 22 settembre 1995, le spese che essa ha riportatoin detta rubrica non erano già state incluse in altre rubriche, la Commissione nonpuò aver commesso un manifesto errore di valutazione rifiutandosi di tener conto,ancora una volta, dello stesso tipo di spese nella rubrica 14.3.14.

196.
    Di conseguenza, l'undicesimo argomento va disatteso.

197.
    Per quanto riguarda, in dodicesimo luogo, le altre spese di funzionamento e digestione (sottorubrica 14.3.15), la ricorrente nega che la fattura, relativa a un primoimporto contestato, non sia stata comunicata. Gli altri due importi negaticorrisponderebbero a materiale destinato ad essere utilizzato nell'ambito dei corsi,e non a dei beni duraturi.

198.
    La Commissione rileva che le prove relative al primo importo non sono statefornite tempestivamente. Gli altri due importi riguarderebbero mobili appartenentialla rubrica «ammortamenti normali», ai quali sarebbe stato applicato il tasso diammortamento annuo del 10%.

199.
    Il Tribunale rileva che, in mancanza di un documento che provi che la primaricevuta è stata comunicata al DAFSE nel corso del procedimento amministrativoe che gli altri importi di cui trattasi vertevano su beni non duraturi, la ricorrentenon ha provato che la Commissione ha commesso un manifesto errore divalutazione sopprimendo le spese di cui trattasi.

200.
    Di conseguenza, l'undicesimo argomento va respinto.

201.
    Per quanto concerne, in ultimo luogo, gli ammortamenti normali (sottorubrica14.6), la ricorrente afferma di non comprendere il metodo di calcolo che haconsentito al DAFSE di considerare alcuni importi come «non confermati». Essariprende inoltre un argomento identico a quello addotto nella causa T-180/96 (v.punto 154).

202.
    La Commissione sottolinea come il DAFSE abbia applicato per tale voce il criterioabituale, cioè un coefficiente d'imputazione temporale e fisica, che riflette la partedella formazione nell'attività normale dell'impresa.

203.
    Benché sia effettivamente concepibile, come sostiene la ricorrente, elaboraremetodi di ammortamento basandosi in modo più specifico sulla parte effettivadell'attività di formazione nella cifra di affari di un'impresa, invece che sul numerocomplessivo di impiegati addetti a siffatte attività di formazione, il Tribunale rilevache il metodo tradizionale di cui si è avvalso il DAFSE nel caso di specie, econsiderato dalla Commissione, tiene di per sé già sufficientemente contodell'importanza generale della formazione nelle attività di tutti i beneficiari deicontributi del FSE. Data la ragionevolezza del metodo utilizzato, la Commissionenon ha commesso un manifesto errore di valutazione facendone applicazione.

204.
    Di conseguenza, quest'ultimo argomento dev'essere respinto.

Sulla domanda di produzione di documenti

205.
    Nel suo ricorso presentato in ciascuna delle cause in esame la ricorrente chiede cheil Tribunale voglia disporre la produzione delle pratiche amministrative dellaCommissione e, inoltre, delle pratiche amministrative del DAFSE.

206.
    Alla luce di tutte le precedenti considerazioni emerge che il Tribunale ha potutoutilmente statuire sui ricorsi in esame in base ai documenti presentati dalle partinel corso della fase scritta e dei documenti forniti dalla Commissione nell'ambitodelle misure di organizzazione del procedimento.

207.
    Non si deve quindi intimare alla Commissione di produrre le praticheamministrative relative alle due cause di cui trattasi.

208.
    Non risulta neanche necessario chiedere alle autorità portoghesi, in base all'art. 21,secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte, di produrre tutte le praticheamministrative nazionali relative alle due pratiche di cui trattasi.

209.
    La domanda di produzione di documenti della ricorrente deve pertanto essererespinta.

Sulle spese

210.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente ècondannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 87,n. 3, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente suuno o più capi.

211.
    Essendo stato parzialmente accolto il ricorso nella causa T-180/96 e avendo le particiascuna chiesto di condannare l'altra alle spese, si deve stabilire che ciascuna delleparti sopporterà le proprie spese in tale causa.

212.
    Essendo la ricorrente rimasta soccombente nella causa T-181/96, e avendo laCommissione chiesto la sua condanna alle spese, essa dev'essere condannata allespese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1.
    Le cause T-180/96 e T-181/96 sono riunite ai fini della sentenza.

2)    Nella causa T-180/96 la decisione della Commissione 14 agosto 1996 C(96)1185 è annullata nella parte in cui riguarda la sottorubrica 14.3.12 delladomanda di pagamento di saldo della ricorrente. Per il resto, il ricorso indetta causa è respinto.

3)    Il ricorso nella causa T-181/96 è respinto.

4)    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese nella causa T-180/96.

5)    La ricorrente è condannata alle spese della causa T-181/96.

Tiili
Briët
Potocki

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

signora V. Tiili


1: Lingua processuale: il portoghese.