Language of document : ECLI:EU:T:1998:215

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

16 settembre 1998 (1)

«Concorrenza — Remailing — Ricorso d'annullamento — Rigetto parziale di unadenuncia»

Nelle cause riunite T-133/95 e T-204/95,

International Express Carriers Conference (IECC), organizzazione di categoria didiritto elvetico, con sede in Ginevra, con gli avv.ti Éric Morgan de Rivery, del forodi Parigi, e Jacques Derenne, dei fori di Bruxelles e Parigi, con domicilio eletto inLussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal signorFrancisco González Díaz, membro del servizio giuridico, e dalla signora RosemaryCaudwell, funzionaria nazionale distaccata presso la Commissione, esuccessivamente dalla signora Caudwell e dalla signora Fabiola Mascardi,funzionaria nazionale distaccata presso la Commissione, in qualità di agenti,assistite dall'avv. Nicholas Forwood, QC, con domicilio eletto in Lussemburgopresso il signor Carlos Goméz de la Cruz, membro del servizio giuridico, CentreWagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da,

nelle cause T-133/95 e T-204/95,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signoraStephanie Ridley, del Treasury Solicitor's Department, e, nel corso della fase orale,anche dall'avv. Nicholas Green, QC, in qualità di agenti, con domicilio eletto inLussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevardRoosevelt,

Deutsche Post AG, con l'avv. Dirk Schroeder, del foro di Colonia, con domicilioeletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

e

Post Office, con l'avv. Ulick Bourke, Solicitor of the Supreme Court of Englandand Wales, e nel corso della fase orale, anche con gli avv.ti Stuart Isaacs e SarahMoore, barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legaleLoesch e Wolter, 11, rue Goethe,

e, nella causa T-133/95,

La Poste, con gli avv. Hervé Lehman e Sylvain Rieuneau, del foro di Parigi, condomicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue,

intervenienti,

avente ad oggetto talune domande dirette, in sostanza, all'annullamento delledecisioni 6 aprile e 15 agosto 1995, con le quali la Commissione ha definitivamenterespinto la parte della denuncia presentata dalla ricorrente il 13 luglio 1988 nellaquale questa segnalava l'intercettazione, da parte di operatori pubblici nel campodei servizi postali, in forza dell'art. 25 della convenzione dell'Unione postaleuniversale, di corrispondenza oggetto di remailing

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE(Terza Sezione ampliata),

composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signoraP. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: H. Jung,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13maggio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

International Express Carrier Conference (IECC) e remailing (reinvio postale)

1.
    L'International Express Carrier Conference (IECC) è un'organizzazione cherappresenta gli interessi di talune imprese che forniscono servizi di corriereespresso. I suoi membri offrono, tra l'altro, i cosiddetti servizi di «remailing»consistenti nel trasportare corrispondenza proveniente da un paese A nel territoriodi un paese B con lo scopo di depositarla presso l'operatore postale pubblico (inprosieguo: l'«OPP») locale, il quale la inoltra nel proprio territorio o a destinazionedi un paese A o C.

2.
    I servizi di remailing vengono abitualmente classificati in tre categorie:

—    il «remailing ABC», che corrisponde alla situazione nella quale lacorrispondenza originaria di un paese A è trasportata e introdotta dasocietà private nel sistema postale di un paese B, per essere inoltratamediante il sistema postale internazionale classico verso un paese C, nelquale risiede il destinatario finale della corrispondenza;

—    il «remailing ABB», che corrisponde alla situazione nella quale lacorrispondenza originaria di un paese A è trasportata e introdotta dasocietà private nel sistema postale di un paese B, per essere inoltrata aldestinatario finale della corrispondenza, residente nello stesso paese B;

—    il «remailing ABA», che corrisponde alla situazione nella quale lacorrispondenza originaria di un paese A è trasportata e introdotta dasocietà private nel sistema postale di un paese B, per essere inoltratamediante il sistema postale internazionale classico nel paese A, nel qualerisiede il destinatario finale della corrispondenza.

3.
    Occorre aggiungere a questi tre tipi di remailing il cosiddetto «remailing nonfisico». Tale tipo di remailing corrisponde alla situazione nella quale taluneinformazioni provenienti da un paese A sono inoltrate per via elettronica verso unpaese B, in cui, tali e quali oppure previa elaborazione, vengono stampate su carta,e in seguito trasportate ed introdotte nel sistema postale del paese B o di un paese

C, per essere inoltrate mediante il sistema postale internazionale classico verso unpaese A, B o C, nel quale risiede il destinatario finale della corrispondenza.

Spese terminali e Convenzione dell'Unione postale universale

4.
    La Convenzione dell'Unione postale universale (UPU), adottata il 10 luglio 1964nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e alla quale hanno aderito tuttigli Stati membri della Comunità europea, costituisce il quadro delle relazioni trale amministrazioni postali del mondo intero. E' in questo ambito che è stata creatala Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni(in prosieguo: la «CEPT»), della quale fanno parte tutte le amministrazioni postalieuropee prese in considerazione nella denuncia della ricorrente.

5.
    Nei sistemi postali lo smistamento della corrispondenza «entrante» e ladistribuzione di quest'ultima ai destinatari finali comportano ingenti costi per gliOPP. Per tale motivo i membri dell'UPU hanno adottato nel 1969 un sistema ditassi di compensazione fissi per tipo di corrispondenza, le cosiddette «speseterminali», modificando così un principio in vigore sin dalla fondazione dell'Unionesecondo il quale ciascun OPP si assumeva i costi derivanti dallo smistamento edalla distribuzione della corrispondenza entrante senza fatturarli agli OPP dei paesidi origine. Il valore economico del servizio di distribuzione fornito dalle diverseamministrazioni postali, la struttura dei costi di tali amministrazioni e le spesefatturate ai clienti potevano, dal canto loro, variare in misura sostanziale. Ladifferenza tra i prezzi imposti per l'invio della corrispondenza nazionale e dellacorrispondenza internazionale nei vari Stati membri e la notevole entità delle«spese terminali» rispetto a tali prezzi differenti praticati a livello nazionalecostituiscono elementi determinanti all'origine del fenomeno del remailing. Glioperatori che effettuano il remailing mirano, infatti, tra l'altro, a trarre vantaggioda tali differenze di prezzo proponendo alle società commerciali di trasportare laloro corrispondenza verso gli OPP che offrono il miglior rapporto qualità/prezzoper una determinata destinazione.

6.
    L'art. 23 della Convenzione UPU del 1984, divenuto l'art. 25 della ConvenzioneUPU del 1989, recita:

«1.    Nessun paese membro è tenuto a trasmettere né a distribuire ai destinatarigli invii della posta lettere che mittenti residenti sul suo territorio impostanoo fanno impostare in un paese estero, allo scopo di beneficiare delle tariffepiù basse che vi si applicano. Lo stesso vale per gli invii di questo tipo,impostati in grande quantità, sia che queste impostazioni vengano o menoeffettuate allo scopo di beneficiare di tariffe più basse.

2.    Il paragrafo 1 si applica indistintamente sia agli invii preparati nel paese diresidenza del mittente e successivamente trasportati attraverso la frontiera,sia a quelli confezionati in un paese estero.

3.    L'amministrazione interessata ha il diritto o di rispedire gli invii all'origine,o di gravarli delle proprie tariffe nazionali. Se il mittente rifiuta di pagarequeste tariffe, essa può disporre di tali invii in conformità alla proprialegislazione interna.

4.    Nessun paese membro è tenuto ad accettare, avviare o distribuire aidestinatari gli invii di posta lettere che i mittenti hanno impostato o fattoimpostare in grandi quantità in un paese diverso da quello in cui sonodomiciliati. Le amministrazioni interessate hanno il diritto di rispedire taliinvii all'origine o di consegnarli ai mittenti senza restituire la tassa pagata».

Denuncia dell'IECC e accordo CEPT del 1987

7.
    Il 13 luglio 1988 l'IECC presentava una denuncia alla Commissione ai sensi dell'art.3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamentod' applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, (GU 1962, 13, pag. 204, inprosieguo: il «regolamento n. 17»). In sostanza la denunciante sosteneva, in primoluogo, che taluni OPP della Comunità europea e di paesi terzi avevano concluso,a Berna, nell'ottobre 1987, un accordo per la fissazione delle tariffe relative allespese terminali (in prosieguo: l'«accordo CEPT») e, in secondo luogo, che taluniOPP tentavano d'applicare un accordo per la ripartizione dei mercati, basandosisull'art. 23 della convenzione UPU per rifiutarsi di distribuire la corrispondenzaimpostata da un cliente presso un OPP di un paese diverso dal paese di residenza.

8.
    E' pacifico che il 17 gennaio 1995, al fine di sostituire l'accordo CEPT del 1987,quattordici OPP, dodici dei quali appartenevano alla Comunità europea, hannofirmato un accordo preliminare sulle spese terminali. Quest'ultimo, detto «accordoREIMS» (sistema di rimunerazione degli scambi di corrispondenza internazionaletra operatori postali pubblici tenuti a fornire un servizio universale), prevedeva, insostanza, un sistema nell'ambito del quale l'amministrazione postale di destinazioneavrebbe applicato nei confronti dell'amministrazione postale d'origine unapercentuale fissa della propria tariffa interna per tutta la corrispondenza che lepervenisse. La versione finale di detto accordo è stata firmata il 13 dicembre 1995e notificata alla Commissione il 19 gennaio 1996 (GU 1996, C 42, pag. 7).

9.
    La prima parte della denuncia dell'IECC riguardava l'applicazione dell'art. 85 delTrattato CE all'accordo CEPT.

10.
    Nella seconda parte della denuncia l'IECC imputava a taluni OPP di applicare unsistema teso alla spartizione dei mercati postali nazionali in base all'art. 23 dellaconvenzione UPU. L'IECC affermava che gli OPP inglese, tedesco e francese (inprosieguo, rispettivamente: il «Post Office», la «Deutsche Post» e «La Poste»)tentavano, tra l'altro, di dissuadere talune società commerciali dal far ricorso aiservizi offerti dagli operatori privati di remailing, quali i membri dell'IECC, otentavano di dissuadere altri OPP dal collaborare con detti operatori privati, come

risulta, tra l'altro, da una lettera inviata nel gennaio 1987 dal Post Office a variOPP, tra cui uno appartenente alla Comunità.

11.
    L'IECC affermava del pari che nella primavera 1988 la Deutsche Post avevatentato di disincentivare il remailing, ricordando agli utenti tedeschi di tale serviziol'esistenza dell'art. 23 della convenzione UPU e intercettando e respingendo lacorrispondenza internazionale «entrante» i cui destinatari fossero residenti inGermania.

12.
    Su richiesta della Commissione, l'IECC inviava a quest'ultima, il 2 giugno 1989, unmemorandum aggiuntivo relativo all'art. 23, n. 1, della convenzione UPU e, inparticolare, al problema del remailing ABA.

13.
    Inoltre, l'IECC forniva nell'ottobre 1989 informazioni della società TNT Skypacrelative all'intercettazione da parte della Poste di corrispondenza destinataall'Africa.

Trattazione della denuncia da parte della Commissione

14.
    Gli OPP menzionati nella denuncia presentavano le loro risposte ai quesiti postidalla Commissione nel novembre 1988. Nel periodo giugno 1989-febbraio 1991veniva scambiata una copiosa corrispondenza tra, da un lato, l'IECC e, d'altro lato,diversi funzionari della direzione generale Concorrenza (DG IV) e i gabinetti deimembri della Commissione Bangemann e Brittan.

15.
    Nell'aprile 1989 il Post Office forniva alla Commissione l'assicurazione di non averfatto uso dei poteri conferiti dall'art. 23, n. 4, della convenzione UPU e di non averl'intenzione di farlo in futuro. Nel giugno 1989 la Deutsche Post informava laCommissione di essere disposta a rinunziare all'applicazione di detta disposizionee nell'ottobre 1989 comunicava di non farvi più ricorso.

16.
    Il 18 aprile 1991 la Commissione informava l'IECC di «aver deciso di instaurareun procedimento ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 17 (...) sulla basedegli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato CE».

17.
    Il 7 aprile 1993 essa comunicava all'IECC di aver adottato il 5 aprile 1993 unacomunicazione degli addebiti che doveva essere inviata agli OPP interessati.

18.
    Il 13 luglio 1994 la Commissione inviava all'IECC una lettera nella qualeaffermava: «Mi preoccupa tuttavia il numero crescente di casi nei quali dellacorrispondenza creata fisicamente, ad esempio, nei Paesi Bassi per essere inviataa clienti tedeschi è stata intercettata e dichiarata ”remailing non fisico ABA” dalservizio postale della [Deutsche Post...]»

19.
    Il 26 luglio 1994 l'IECC invitava la Commissione, ai sensi dell'art. 175 del Trattato,ad inviarle una lettera, in conformità dell'art. 6 del regolamento della Commissione

25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19,paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, 127, pag. 2268, inprosieguo: il «regolamento n. 99/63»), nell'ipotesi in cui ritenesse che l'adozionedi una decisione di divieto nei confronti degli OPP non fosse necessaria.

20.
    Il 23 settembre 1994 la Commissione inviava all'IECC una lettera in conformitàdell'art. 6 del regolamento n. 99/63, relativa alla parte della denuncia riferentesiall'accordo CEPT. Per quanto riguarda l'intercettazione della corrispondenzaoggetto di remailing non fisico ABA la Commissione faceva presente di«considera[re] che tale condotta è gravissima e [di avere] l'intenzione di metterefine a tali abusi».

21.
    Il 23 novembre 1994 l'IECC invitava la Commissione a pronunciarsi, ai sensidell'art. 175 del Trattato, sull'integralità della sua denuncia. Chiedeva del pari dipoter accedere al fascicolo.

22.
    Il 15 febbraio 1995, ritenendo che la Commissione non si fosse pronunciata ai sensidell'art. 175 del Trattato, l'IECC proponeva un ricorso per carenza, registrato conil numero T-28/95.

23.
    Il 17 febbraio 1995 la Commissione faceva pervenire all'IECC, da un lato, ladecisione finale di rigetto della sua denuncia riguardo all'applicazione dell'art. 85del Trattato all'accordo CEPT, e d'altro lato, una lettera, ai sensi dell'art. 6 delregolamento n. 99/63, con la quale l'informava di non poter aderire alla richiestarelativa all'intercettazione della corrispondenza sulla base dell'art. 23 dellaconvenzione UPU.

24.
    Il 22 febbraio 1995 l'IECC comunicava alla Commissione le proprie osservazionirelative a quest'ultima lettera. Essa faceva, tra l'altro, rilevare quanto segue:

«A quanto risulta all'IECC, tutti gli esempi di restrizioni da essa citati costituivanoapplicazioni dell'art. 23, n. 4, della convenzione UPU contro il remailing ABC.Poiché la Vostra lettera del 17 febbraio non fa alcuna allusione alle restrizioni delremailing ABC, l'IECC non può ritenere che si tratti di una giustificazioneadeguata per il rigetto della sua denuncia.»

25.
    Il 6 aprile 1995 la Commissione inviava alla ricorrente una decisione relativa allaseconda parte della sua denuncia, nella quale affermava, in particolare:

«4. Le osservazioni presentate in seguito dal Vostro avvocato (...), il 23 febbraio1995, non contengono per le ragioni esposte qui di seguito, alcun argomento attoa giustificare una modifica della posizione della Commissione. La presente letteraha lo scopo di informarVi della decisione definitiva della Commissione riguardo alleaffermazioni contenute nella Vostra denuncia a proposito dell'intercettazione dellacorrispondenza in base all'articolo [23] della Convenzione UPU.

5. Riassunta brevemente, la lettera che la Commissione Vi ha inviato il 17 febbraio1995 ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 definiva quattro categorie di inviioggetto di intercettazione sulla base della convenzione UPU, vale a dire il remailingABA fisico commerciale, il remailing ABA fisico non commerciale o privato, ilcosiddetto remailing ”non fisico” (...) e la corrispondenza transfrontaliera normale(...)

6. Per quanto riguarda il remailing ABA fisico commerciale, la Commissione ritieneche, poiché la raccolta a fini commerciali di corrispondenza presso residenti delpaese B per il successivo remailing nel paese A con destinazione finale nel paeseB costituisce un'elusione del monopolio nazionale di distribuzione interna dellacorrispondenza previsto dalla normativa del paese B, l'intercettazione di talecorrispondenza al suo ritorno nel paese B può essere considerata un atto legittimonelle circostanze attuali e non costituisce quindi un abuso di posizione dominanteai sensi dell'art. 86 del Trattato CE. [(...) La Commissione ha (...)] rilevato inparticolare che detta elusione del monopolio nazionale è ”resa redditiziadall'esistenza stessa dello squilibrio attuale dei livelli delle spese terminali” ed èproprio per questa ragione che una certa protezione può giustificarsi in questa fase.(...)

Riguardo all'intercettazione del remailing fisico di tipo ABA non commerciale, delcosiddetto remailing ”non fisico” e della corrispondenza transfrontaliera normale,la Commissione ritiene che, poiché non svolgono attività implicanti tale tipo dicorrispondenza, i membri dell'IECC non siano danneggiati nelle loro attivitàcommerciali dall'intercettazione di detta corrispondenza e non abbiano quindi alcuninteresse legittimo, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, a presentare allaCommissione denunce per violazione delle norme sulla concorrenza.

(...) Secondo la Commissione il cosiddetto remailing ”non fisico” si svolge secondolo schema seguente: una società multinazionale, ad esempio una banca, (...) creaun'infrastruttura centrale di stampa e spedizione in un determinato Stato membroA; le informazioni vengono inviate elettronicamente, da tutte le controllate e lefiliali della banca, alla servizio centrale, ove tali informazioni vengono trasformatein corrispondenza fisica, ad esempio in forma di estratti conto, i quali sonosuccessivamente preparati per essere affrancati e depositati presso l'operatorepostale locale (...)

(...) Non sussiste, a parer nostro, alcun elemento atto ad indicare in quale modo imembri dell'IECC possano essere coinvolti in questo tipo di organizzazione (...)

8.Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, Vi informo che la Vostradomanda in data 13 luglio 1988, basata sull'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17/62,nella parte relativa all'intercettazione di remailing ABA fisico commerciale, diremailing ABA fisico non commerciale, di remailing ”non fisico” e dicorrispondenza transfrontaliera normale, è respinta».

26.
    Il 12 aprile 1995 la Commissione inviava all'IECC una lettera, ai sensi dell'art. 6 delregolamento n. 99/63, relativa all'applicazione delle norme sulla concorrenzaall'intercettazione di remailing ABC. L'IECC rispondeva a detta lettera il 9 giugno1995.

27.
    Il 14 agosto 1995 la Commissione adottava una decisione finale riguardantel'intercettazione, da parte di taluni OPP, di remailing ABC, nella quale dichiaravain particolare:

«(A) Intercettazione del remailing ABA

3. (...) avete ricevuto una lettera in data 6 aprile 1995, (...) che comunicava che laparte della Vostra denuncia relativa all'intercettazione del remailing ABA fisicocommerciale, del remailing ABA fisico non commerciale, del cosiddetto remailing”non fisico” e della corrispondenza transfrontaliera normale era stata respinta (...)

(B) Intercettazione del remailing ABC

6. La lettera del[l'IECC] 9 giugno 1995 afferma che i) la Commissione non è piùcompetente ad adottare una nuova decisione su tale questione e che ii), anche sela Commissione fosse competente, il rigetto di detta parte della denuncia (...) nonera indicato per un certo numero di ragioni.

(...)

11. Il 21 aprile 1989 il Post Office ha assicurato alla Commissione di non essersiavvalso dei poteri derivanti dall'art. 23, n. 4, della convenzione UPU e di non averperaltro l'intenzione di farlo in futuro. Del pari, quello che all'epoca eradenominato Bundespost Postdienst ha informato la Commissione, il 10 ottobre1989, di non applicare più l'art. 23, n. 4, al remailing ABC tra Stati membri. (...)

13. (A]nche se la Commissione può adottare una decisione formale di divieto neiconfronti di un comportamento restrittivo della concorrenza nel frattempo cessato,essa non ha tuttavia l'obbligo di farlo e decide dell'opportunità di tale misuratenuto conto delle circostanze specifiche del caso concreto. Nella fattispecie nonesiste alcuna prova che i due operatori postali menzionati nella denuncia dell'IECCdel 1988 (...) non abbiano tenuto fede all'impegno, assunto da ciascuno di loro neiconfronti della Commissione nel 1989, di astenersi dal far richiamo all'art. 23, n. 4,per il remailing ABC (...)

La Commissione tiene a sottolineare che la semplice esistenza dell'art. 23/25dell'UPU non è necessariamente contraria alle norme comunitarie sullaconcorrenza: solo l'uso delle possibilità di azione offerte dall'art. 23/25 può, intalune circostanze — vale a dire, tra Stati membri — costituire una violazione di talinorme. (...)

15. La domanda dell'IECC diretta ad ottenere che siano inflitte alleamministrazioni postali severe sanzioni affinché esse cessino le violazioni dellenorme comunitarie sulla concorrenza è difficilmente conciliabile con l'incapacitàdell'IECC di provare che le infrazioni persistano o che esista un pericolo reale diuna loro ripresa.

(...)

18. (...) La Poste ha risposto il 24 ottobre 1990 ripetendo di ritenere che un (...)ricorso all'art. 23 dell'UPU fosse legittimo sul piano del diritto comunitario.L'incidente è stato in seguito trattato nella comunicazione degli addebiti, rimanendoLa Poste ferma sulla sua posizione secondo la quale l'incidente non eraincompatibile con il diritto comunitario.

19. Nelle circostanze della fattispecie, tenuto conto del carattere isolatodell'incidente e in mancanza di prove del ripetersi di detto comportamento, laCommissione non ritiene necessario adottare una decisione di divieto nei confrontidella Poste».

Procedimento

28.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno1995, la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, un ricorso direttoall'annullamento della decisione 6 aprile 1995. Tale causa è stata registrata con ilnumero T-133/95.

29.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 ottobre1995, la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, un ricorso direttoall'annullamento della decisione 14 agosto 1995. Tale causa è stata registrata conil numero T-204/95.

30.
    Con ordinanze 6 febbraio 1996 il presidente della Terza Sezione ampliata delTribunale ha ammesso l'intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlandadel Nord, del Post Office, della Poste e della Deutsche Post a sostegno delleconclusioni della Commissione nella causa T-133/95.

31.
    Con ordinanze 13 maggio 1996 il presidente della Terza Sezione ampliata delTribunale ha ammesso l'intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlandadel Nord, del Post Office, della Poste e della Deutsche Post a sostegno delleconclusioni della Commissione nella causa T-204/95.

32.
    Il 7 agosto 1996 La Poste ha chiesto di poter recedere dal suo intervento nellacausa T-204/95. Con ordinanza 26 novembre 1996 il presidente della Terza Sezioneampliata del Tribunale ha preso atto del recesso della Poste dall'intervento nellacausa T-204/95.

33.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha decisodi dare inizio alla trattazione orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione delprocedimento ha invitato talune parti a produrre documenti e a rispondere adeterminati quesiti, sia per iscritto, sia oralmente all'udienza. Le parti hannoottemperato a tali inviti.

34.
    Ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, le cause T-28/95, T-110/95, T-133/95 e T-204/95, promosse dalla medesima ricorrente e connesse per oggetto,sono state riunite ai fini della trattazione orale con ordinanza del presidente dellaTerza Sezione ampliata 12 marzo 1997.

35.
    Le parti hanno svolto le loro difese ed hanno risposto ai quesiti del Tribunaleall'udienza del 13 maggio 1997.

36.
    Ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, dopo aver sentito le parti, ilTribunale ha deciso di riunire le cause T-133/95 e T-204/95 ai fini della sentenza.

37.
    Il 26 settembre 1997 la ricorrente ha chiesto la riapertura della fase orale ai sensidell'art. 62 del regolamento di procedura. Su invito del Tribunale, la Commissione,il Post Office, La Poste e la Deutsche Post hanno fatto sapere di ritenere che nonve ne fosse motivo. Il 26 febbraio 1998, la ricorrente ha nuovamente chiesto lariapertura della fase orale. Il Tribunale considera che, tenuto conto dei documentiprodotti dalla ricorrente, non vi sia motivo di accogliere tali domande. Infatti glielementi nuovi indicati dalla ricorrente a sostegno delle stesse non contengonoalcun dato decisivo per l'esito della controversia o si limitano a dimostrarel'esistenza di fatti palesemente successivi all'adozione delle decisioni impugnate eche non possono, di conseguenza, incidere sulla validità di queste.

Conclusioni delle parti

Nella causa T-133/95

38.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione della Commissione 6 aprile 1995;

—    disporre qualsiasi altra misura che il Tribunale consideri idonea ad indurrela Commissione a conformarsi all'art. 176 del Trattato;

—    condannare la Commissione alle spese.

39.
    Nelle osservazioni sulle memorie d'intervento la ricorrente chiede inoltre che ilTribunale voglia:

—    dichiarare irricevibile la memoria d'intervento del Post Office;

—    condannare le parti intervenienti alle spese relative alle osservazioni sugliinterventi;

—    ordinare la produzione di taluni documenti.

40.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese.

41.
    La Deutsche Post conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese del suo intervento.

42.
    La Poste conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese del suo intervento.

43.
    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Post Office concludonoper il rigetto del ricorso.

Nella causa T-204/95

44.
    La ricorrente conclude, nell'atto introduttivo, che il Tribunale voglia:

—    dichiarare la lettera della Commissione 14 agosto 1995 inesistente;

—    in subordine, annullare la decisione della Commissione 14 agosto 1995 edisporre qualsiasi altra misura che il Tribunale ritenga idonea ad indurre laCommissione a conformarsi all'art. 176 del Trattato;

—    condannare la Commissione alle spese.

45.
    Nella replica la ricorrente conclude inoltre che il Tribunale voglia:

—    dichiarare la lettera della Commissione 12 aprile 1995 inesistente;

—    ordinare alla Commissione, in conformità degli artt. 64 e/o 65 delregolamento di procedura, di produrre, prima della trattazione orale, talunidocumenti da essa richiamati nella sua decisione e, nelle sue conclusioni, o

quanto meno, nell'ipotesi in cui ne sia invocata la riservatezza, di consentireal Tribunale di esaminare tali documenti.

46.
    Nelle osservazioni sulle memorie d'intervento la ricorrente chiede inoltre che alTribunale di:

—    dichiarare irricevibile la memoria d'intervento del Post Office;

—    condannare le parti intervenienti alle spese relative alle osservazioni sugliinterventi;

—    ordinare la produzione di taluni documenti.

47.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese.

48.
    La Deutsche Post conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese del procedimento, comprese le suespese.

49.
    Il Post Office e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concludonoper il rigetto del ricorso.

Sulla ricevibilità delle memorie d'intervento del Post Office

50.
    Secondo la ricorrente, le memorie d'intervento del Post Office nelle cause T-133/95e T-204/95 non sono conformi all'art. 116, n. 4, lett. a), del regolamento diprocedura, in quanto non indicano la parte a sostegno della quale sono statedepositate, cosicché devono essere dichiarate irricevibili.

51.
    Ai sensi dell'art. 37, n. 3, dello Statuto (CE) della Corte e dell'art. 116, n. 4, lett. a),del regolamento di procedura del Tribunale, le conclusioni di una memoriad'intervento non possono avere altro oggetto che il sostegno delle conclusioni diuna delle parti. Ora, risulta dalla memoria d'intervento del Post Office in ciascunadell cause che l'obiettivo di tali interventi era quello di sostenere le conclusionidella Commissione, nonostante la mancanza di dichiarazioni formali in tal senso.La ricorrente non poteva quindi avere seri dubbi circa la portata o lo scopo dellememorie d'intervento. Occorre ricordare, inoltre, che le domande d'intervento delPost Office contenevano, in conformità dell'art. 115, n. 2, lett. e), del regolamento

di procedura, l'indicazione delle conclusioni a sostegno delle quali esso chiedeva diintervenire e che le ordinanze 6 febbraio 1996 e 13 maggio 1996, già citate, hannoammesso, nel punto 1 del dispositivo, l'intervento del Post Office «a sostegno delleconclusioni della convenuta». Pertanto, si deve respingere questo capo delleconclusioni.

Sulla ricevibilità della domanda diretta a far sì che il Tribunale ordini allaCommissione di adottare le misure idonee per conformarsi agli obblighi previstidall'art. 176 del Trattato

52.
    Secondo una costante giurisprudenza, non compete al giudice comunitario rivolgereingiunzioni alle istituzioni comunitarie o sostituirsi a queste ultime nell'ambito delcontrollo di legittimità che esercita. Tocca all'istituzione comunitaria interessata, aisensi dell'art. 176 del Trattato, adottare le misure che l'esecuzione di una sentenzaemessa su un ricorso di annullamento comporta.

53.
    Questo capo delle conclusioni è, pertanto, irricevibile.

Nel merito

54.
    Occorre anzitutto determinare la portata delle decisioni 6 aprile e 14 agosto 1995,poiché le parti sono in disaccordo al riguardo (A), poi esaminare i motivi specificidella causa T-133/95 (B) e le conclusioni ed i motivi specifici della causa T-204/95(C). Infine, i motivi relativi all'esistenza di uno sviamento di potere e alla violazionedi taluni principi generali del diritto, dedotti in entrambe le cause, sarannoesaminati congiuntamente (D).

A — Portata delle decisioni 6 aprile e 14 agosto 1995

Argomenti delle parti

55.
    La ricorrente dichiara, nella replica nella causa T-133/95, che la decisione 6 aprile1995, come risulta dai punti 1-4, riguarda non solo le intercettazioni di remailingABA, ma anche quelle di remailing ABC. Nulla in tale decisione poteva farpresagire che quest'ultimo tipo di intercettazioni avrebbe costituito oggetto delladecisione 14 agosto 1995. Inoltre, nel controricorso in detta causa, la Commissioneavrebbe riconosciuto che la propria lettera 17 febbraio 1995, ai sensi dell'art. 6 delregolamento 99/63, verteva sul complesso della seconda parte della denuncia.

56.
    La Commissione pretenderebbe di limitare, a posteriori, la portata della decisione6 aprile 1995 al solo scopo di ovviare al vizio di motivazione da cui essa è inficiata.Già il 22 febbraio 1995 la ricorrente avrebbe così attirato l'attenzione dellaCommissione sul fatto che quest'ultima aveva occultato il remailing ABC nella sualettera 17 febbraio 1995.

57.
    La Commissione ricorda di aver omesso nella propria lettera 17 febbraio 1995 ditrattare l'aspetto della denuncia relativo al remailing ABC, come la ricorrente leha fatto rilevare nella lettera 22 febbraio 1995. Per tale ragione la decisione 6aprile 1995 non verterebbe su detto aspetto della denuncia, ma unicamente sullealtre forme di intercettazione.

Giudizio del Tribunale

58.
    Risulta dal punto 8 della decisione 6 aprile 1995, che ne costituisce la partedispositiva, e dai punti 5-7 della stessa, che ne costituiscono la parte motiva, cheessa riguarda soltanto gli aspetti della denuncia relativi all'intercettazione delremailing fisico commerciale ABA, del remailing fisico non commerciale ABA, delremailing non fisico e della corrispondenza transfrontaliera normale, che eranoquelli enumerati nella lettera della Commissione 17 febbraio 1995. La ricorrentestessa, peraltro, nella lettera 22 febbraio 1995 (citata supra, nel punto 24), avevasottolineato la portata limitata della lettera della Commissione 17 febbraio 1995,inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 e precedente l'adozione delladecisione 6 aprile 1995.

59.
    Dalla lettura della decisione 6 aprile 1995 emerge, di conseguenza, che la partedella denuncia relativa al remailing ABC non era presa in considerazione da dettadecisione.

60.
    La circostanza che detta omissione sia dovuta ad una dimenticanza o, al contrario,ad una precisa volontà della Commissione non può modificare la delimitazioneobiettiva dell'ambito di applicazione della decisione 6 aprile 1995.

61.
    Risulta, peraltro, dalla formulazione stessa della decisione 14 agosto 1995 chequesta riguarda solo il giudizio definitivo della Commissione sulla parte delladenuncia relativa al remailing ABC.

62.
    Le obiezioni della ricorrente sulla portata delle decisioni 6 aprile e 14 agosto 1995devono, di conseguenza, essere respinte.

B — Motivi specifici della causa T-133/95

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato

Argomenti delle parti

63.
    La ricorrente fa valere, in sostanza, che la decisione 6 aprile 1995 è inficiata da unamancanza o una insufficienza di motivazione per quanto riguarda il rigetto degliaspetti della denuncia relativi al remailing ABC, da un lato, e al remailing nonfisico, d'altro lato.

64.
    Essa sostiene inoltre che né la comunicazione degli addebiti né la lettera 17febbraio 1995, inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, e neppure ladecisione 6 aprile 1995 contengono indicazioni atte a dimostrare che laCommissione abbia esaminato la parte della denuncia nella quale la ricorrenteaffermava che l'applicazione dell'art. 23 della convenzione UPU era garantita daaccordi stipulati in tal senso dagli OPP, in contrasto con l'art. 85 del Trattato.

65.
    Aggiunge che è inaccettabile che la Commissione esamini quest'ultimo aspetto delladenuncia nell'ambito di una decisione che adotterà in una fase successiva (sentenzedel Tribunale 24 gennaio 1995, causa T-74/92, Ladbroke/Commissione, Racc. pag.II-115, punto 60, e 28 settembre 1995, causa T-95/94, Sytraval e Brink'sFrance/Commissione, Racc. pag. II-2651, punto 62). Così facendo la Commissioneavrebbe violato l'art. 190 del Trattato.

66.
    La Commissione obietta che la decisione 6 aprile 1995 non riguarda né le questionirelative al remailing ABC né le asserite violazioni dell'art. 85 del Trattato. Inoltre,la decisione comporterebbe una motivazione sufficiente per quanto riguarda ilremailing non fisico.

Giudizio del Tribunale

67.
    Risulta, anzitutto, dalla valutazione del Tribunale sulla portata della decisione 6aprile 1995 (vedi supra, punti 58-62) che quest'ultima non riguardava il remailingABC. Pertanto il motivo relativo alla mancanza di motivazione della decisione sutale punto è infondato.

68.
    In detta decisione 6 aprile 1995, inoltre, la Commissione ha considerato che laricorrente non aveva fornito alcun elemento idoneo a provare che i suoi membripotessero essere coinvolti in attività di remailing non fisico ABA, cosicché essi nonavevano alcun interesse legittimo, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17.La decisione fa quindi apparire, in modo chiaro e non equivoco, il ragionamentodella Commissione. Di conseguenza, il motivo relativo alla mancanza dimotivazione deve essere respinto in quanto l'esattezza della conclusione dellaCommissione pertiene all'esame del merito della controversia.

69.
    Risulta infine dalla decisione 6 aprile 1995 che questa non riguarda le asseriteviolazioni dell'art. 85 del Trattato da parte degli OPP. Occorre osservare, alriguardo, che la trattazione separata di tale profilo della denuncia non incide suglialtri aspetti della medesima. Inoltre, non emerge dal fascicolo che la ricorrenteabbia fatto valere che detti differenti aspetti non potessero essere dissociati, mentreera palese che la Commissione concentrava il proprio esame, da un lato,sull'applicazione dell'art. 85 del Trattato all'accordo CEPT e, d'altro lato,sull'applicazione dell'art. 86 alle asserite intercettazioni di remailing.

70.
    Alla luce di tali elementi, il motivo deve essere interamente respinto.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamenton. 17

Argomenti delle parti

71.
    La ricorrente fa valere che, concludendo che i membri dell'IECC non avevanointeresse legittimo a denunciare le pratiche abusive degli OPP relative al remailingnon fisico, la Commissione ha violato l'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17.

72.
    In primo luogo, per pervenire a detta conclusione, la Commissione avrebbe definitoil concetto di remailing non fisico in maniera insolitamente ristretta, limitandolo alremailing non fisico ABA, nel quale i membri dell'IECC, per definizione, nonintervengono.

73.
    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione, così facendo, haignorato l'interesse legittimo dei suoi membri a denunciare pratiche degli OPP nelcaso del remailing non fisico ABCA. In detto tipo di remailing, infatti, lacorrispondenza materialmente prodotta nel sistema postale del paese B èintrodotta da un operatore privato di remailing nel sistema postale del paese C, peressere inoltrata nel paese A. La ricorrente osserva che detta forma di remailingequivale, in pratica, al remailing ABC. Tuttavia, in base ad un'interpretazioneestensiva dell'art. 23, n. 1, della convenzione UPU, gli OPP potrebbero intercettaredetta corrispondenza, qualificandola remailing non fisico ABCA. Taleintercettazione, fondata su questo concetto del remailing non fisico, costituirebbeuna minaccia reale per i membri dell'IECC, fatto trascurato dalla Commissione.

74.
    La ricorrente ricorda che la sua denuncia e la comunicazione degli addebitimenzionavano esempi di remailing ABC che la Deutsche Post aveva tentato diqualificare «remailing non fisico». La Commissione, nella lettera 13 luglio 1994inviata all'IECC, si diceva «preoccupata» per il ricorso a tale concetto di remailingnon fisico. Inoltre, il 5 maggio 1995 aveva inviato una lettera all'avvocato dellasocietà Lanier, la cui corrispondenza era stata intercettata dalla Deutsche Post.Infine quest'ultima, nel giugno 1994, avrebbe intercettato, sulla base dell'art. 23, n.1, della convenzione UPU e del concetto di remailing non fisico, una parteimportante della corrispondenza ABC spedita dalla società elvetica Matra AG.

75.
    La ricorrente fa infine osservare che nel maggio 1994 il comitato esecutivodell'UPU ha proposto l'ampliamento della sfera di applicazione dell'art. 23, n. 1,della convenzione UPU, al fine di facilitare l'intercettazione della corrispondenzanon fisica. Tale proposta sarebbe stata adottata nel settembre 1996.

76.
    La Commissione riconosce di aver indicato, nella comunicazione degli addebiti, chegli OPP avevano incontrato delle difficoltà nell'interpretare la sfera d'applicazionedell'art. 23, n. 1, della convenzione UPU. Ritiene, tuttavia, che il suo ruolo non siaquello di formulare interpretazioni sull'incidenza che potrebbe avere l'applicazione

del diritto della concorrenza a situazioni immaginarie, ma piuttosto quello di farrispettare tali norme in casi concreti.

77.
    Orbene, nella fattispecie la ricorrente confermerebbe i suoi membri non sonointeressati dal remailing non fisico, quale definito nella decisione 6 aprile 1995, eche il remailing non fisico ABCA equivale al remailing ABC.

Giudizio del Tribunale

78.
    Ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, sono autorizzate apresentare una denuncia per violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato le personefisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo.

79.
    Ne deriva che la Commissione poteva legittimamente, e salvo restando il suo dirittodi instaurare d'ufficio, se necessario, un procedimento per l'accertamento diinfrazioni, non dare seguito ad una denuncia presentata da un'impresa che nondimostrava di avere un interesse legittimo. Pertanto, è irrilevante stabilire in qualefase dell'istruzione della pratica la Commissione abbia accertato che talepresupposto non ricorreva.

80.
    Nella fattispecie la Commissione ha concluso, nella decisione 6 aprile 1995, che imembri dell'IECC non avevano interesse legittimo a contestare le pratiche relativeal remailing non fisico ABA.

81.
    Nelle sue memorie la ricorrente conferma che i suoi membri non intervengono, perdefinizione, nelle operazioni di remailing non fisico, quali definite nella decisione6 aprile 1995.

82.
    La circostanza - più volte sottolineata nelle memorie della ricorrente — che i suoimembri potrebbero essere interessati da un'altra forma di remailing non fisico, valea dire il remailing non fisico ABCA, tenuto conto del ricorso fatto dagli OPP allateoria del remailing non fisico, non può infirmare la conclusione alla quale èpervenuta la Commissione per quanto riguarda il remailing non fisico ABA e dellaquale la ricorrente, per di più, riconosce la fondatezza. Oltre à ciò, la ricorrenteconferma che il remailing non fisico ABCA equivale, in realtà, al remailing ABC,che è stato esaminato dalla Commissione nella decisione 14 agosto 1995 e delquale, quindi, il Tribunale si occuperà nell'ambito del ricorso proposto contro dettadecisione.

83.
    Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato

Sulla prima e sulla seconda parte del motivo

— Argomenti delle parti

84.
    La ricorrente sottolinea, in primo luogo, che la Commissione fonda la decisione 6aprile 1995, per quanto riguarda il remailing ABA, sulla premessa che gli OPPhanno il diritto di intercettare qualsiasi corrispondenza che ritengano trasportatain violazione del loro monopolio legale. Ora, a suo parere, tale pratica viola ilprincipio della separazione delle funzioni commerciali e regolamentari (sentenzadella Corte 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB-INNO-BM, Racc. pag. I-5941,punti 25 e 26).

85.
    In secondo luogo considera che l'argomento della Commissione secondo il qualele intercettazioni di corrispondenza ABA mirano a proteggere il monopolio postaledegli OPP avrebbe dovuto essere motivato con riferimento all'art. 90, n. 2, delTrattato. Rileva, in proposito, che la Commissione asserisce che il remailing ABArischia di provocare una riduzione della cifra d'affari degli OPP e di mettere arepentaglio il servizio universale che essi hanno l'obbligo di fornire.

86.
    In terzo luogo, la decisione 6 aprile 1995, in quanto riguarda la corrispondenzacommerciale ABA, sarebbe basata sull'attuale squilibrio tra i costi sostenuti dagliOPP e le spese terminali. Ora, detto squilibrio sarebbe il risultato di un accordoillegittimo di fissazione dei prezzi tra OPP.

87.
    In quarto luogo, mantenere in piedi siffatto sistema costituirebbe unadiscriminazione incompatibile con l'art. 86, lett. c), del Trattato.

88.
    La Commissione controbatte, anzitutto, di essere partita dalla premessa che gliOPP, ai quali è stato affidata un compito di servizio universale, sono legittimati aproteggere il loro monopolio contro eventuali elusioni. Potrebbero farlo, inparticolare, quando esista uno squilibrio tra i costi sostenuti e gli importi recuperatimediante l'attuale sistema delle spese terminali. Ne ha dedotto pertanto chel'intercettazione della corrispondenza ABA, che in realtà è corrispondenzapuramente interna al paese A, non costituisce violazione dell'art. 86 del Trattato.Precisa che, adottando tale posizione, non applica l'art. 90, n. 2, del Trattato.Ritiene che detta intercettazione non costituisca necessariamente l'esercizio di unafunzione regolamentare.

89.
    Sottolinea, inoltre, la difficoltà per gli OPP di far rispettare i loro diritti esclusivifintantoché la corrispondenza non sia stata loro rinviata ai fini della distribuzioneinterna. La Commissione osserva che il tipo di remailing in esame non era presoin considerazione dall'adozione dell'accordo CEPT.

90.
    Ritiene infine che non può esserci discriminazione nel caso specifico, dal momentoche le prestazioni di servizio che sono oggetto di trattamenti diversi non sonoequivalenti.

91.
    La Deutsche Post ritiene che non si possa obbligare un OPP a distribuirecorrispondenza in perdita, qualora detta corrispondenza sia stata illegalmente

trasportata all'estero allo scopo di evitare l'applicazione della tariffa postalenazionale.

92.
    Il Regno Unito ricorda che è essenziale per l'equilibrio finanziario degli OPP,obbligati a fornire un servizio universale, che le vendite di francobolli per lacorrispondenza interna producano sufficienti introiti.

93.
    La Poste sottolinea che le spese sostenute per la distribuzione della corrispondenzaal destinatario finale rappresentano la maggior parte delle spese globalmentesostenute dagli OPP. Peraltro, considera che l'applicazione del diritto comunitarioè garantita solo nei limiti in cui detto diritto non sia utilizzato abusivamente, alloscopo di eludere disposizioni di diritto nazionale (sentenze della Corte 27 settembre1989, causa 130/88, Van de Bijl/Staatssecretaris van Economische Zaken, Racc.pag. 3039, e 5 ottobre 1994, causa C-23/93, TV10, Racc. pag. I-4795).

— Giudizio del Tribunale

94.
    Nella decisione 6 aprile 1995 la Commissione ha ritenuto che il remailingcommerciale ABA costituisse in realtà un'elusione del monopolio postale legaledegli OPP. Ha quindi considerato che l'intercettazione di detto tipo di remailing,nelle circostanze specifiche, era legittima e non poteva essere qualificata abuso, aisensi dell'art. 86 del Trattato. Ha così rilevato che il remailing ABA impedivaall'OPP del paese di destinazione di coprire le proprie spese di distribuzione dellacorrispondenza, in quanto le spese terminali non sono basate sui costi reali.

95.
    Tenuto conto del ragionamento della Commissione, occorre verificare se lecircostanze sulle quali essa si fonda siano tali da escludere l'applicazione dell'art.86 del Trattato.

96.
    Ora, non si può ritenere che l'esistenza del monopolio postale e, di conseguenza,l'asserita elusione di quest'ultimo mediante il remailing ABA possa giustificare, diper sé, l'intercettazione di detto tipo di remailing.

97.
    Né le normative nazionali che attribuiscono agli OPP i monopoli legali, né laconvenzione UPU impongono agli stessi OPP di intercettare la corrispondenzaoggetto di remailing. Gli OPP disponevano quindi di un margine di manovra checonsentiva loro, se del caso, di non intercettare la corrispondenza.

98.
    La necessità, per gli OPP, di difendere il loro monopolio non può, in quanto tale,escludere le intercettazioni della corrispondenza ABA entrante dall'applicazionedell'art. 86 del Trattato. Un simile ragionamento si risolverebbe infattinell'escludere una pratica rientrante nella sfera di applicazione di detta disposizioneper il solo fatto dell'esistenza di una posizione dominante.

99.
    Contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione, le intercettazionicontroverse non possono essere obiettivamente giustificate dal fatto che le spese

terminali, costituenti il compenso per gli OPP nel caso di remailing ABA, nonpermettono a questi operatori di coprire le loro spese di distribuzione dellacorrispondenza.

100.
    Invero, il fatto che esista uno squilibrio tra i costi sostenuti per la distribuzionedella corrispondenza entrante da parte di un OPP e il compenso che quest'ultimoriceve è il risultato di un accordo concluso tra gli stessi OPP - compresi i tre OPPimplicati nel caso presente - ai sensi del quale le spese terminali sono importi fissi,determinati senza prendere in considerazione i costi effettivamente sostenutidall'OPP del paese di destinazione.

101.
    Siffatta pratica, che tende a rimediare agli effetti negativi, per l'impresa inposizione dominante, di una convenzione che essa stessa ha contribuito adelaborare e stipulare, non può essere considerata una giustificazione obiettivaidonea ad escludere dalla sfera di applicazione dell'art. 86 del Trattato una praticadi intercettazione della corrispondenza ABA commerciale.

102.
    Non risulta, peraltro, che l'intercettazione della corrispondenza entrante costituiscal'unico strumento che consente all'OPP del paese di destinazione di coprire i costiderivanti dalla distribuzione di tale corrispondenza, come dimostra il fatto che laDeutsche Post ha effettuato più volte semplici recuperi presso gli speditori. Ora,non risulta dalla decisione impugnata che la Commissione abbia esaminato se altremisure potessero essere considerate meno restrittive delle intercettazioni.

103.
    La Poste, il Post Office e, benché indirettamente, il Regno Unito, hannosottolineato che le intercettazioni di remailing ABA commerciale erano giustificate,alla luce dell'art. 90, n. 2, del Trattato, dalla necessità di assicurare il rispetto, daparte degli OPP, dei loro obblighi di servizio universale. Risulta tuttavia dalladecisione 6 aprile 1995 che la Commissione non ha fatto riferimento a dettadisposizione e non l'ha applicata nella fattispecie, come essa ha confermatoall'udienza.

104.
    Pertanto, gli argomenti progettati al riguardo dagli intervenienti esulano dall'ambitodella presente controversia. Non compete quindi al Tribunale, nell'ambito delcontrollo di legittimità che ha il compito di esercitare ai sensi dell'art. 173 delTrattato, pronunciarsi su tali argomenti.

105.
    Occorre concludere che la Commissione, nell'affermare che l'intercettazione delremailing ABA commerciale non costituiva un abuso, ai termini dell'art. 86 delTrattato, ha commesso un errore di diritto.

106.
    Di conseguenza, la decisione 6 aprile 1995 deve essere annullata nella parte in cuicontiene il giudizio della Commissione sulla legittimità delle intercettazioni dicorrispondenza ABA commerciale da parte degli OPP.

107.
    Pertanto, non è necessario pronunciarsi sugli altri argomenti sollevati dallaricorrente nell'ambito della prima e della seconda parte di questo motivo.

Sulla terza e sulla quarta parte del motivo

108.
    La ricorrente fa valere, in sostanza, che la Commissione ha violato gli artt. 85 e 86del Trattato non censurando i tentativi degli OPP di limitare lo sviluppo, da unlato, del remailing ABC e, d'altro lato, del remailing non fisico.

109.
    Occorre ricordare, anzitutto, che la decisione 6 aprile 1995 non vertesull'intercettazione di corrispondenza ABC (v. supra, punti 58-62) e poi che laricorrente non ha dimostrato di avere un interesse legittimo a denunciare pratichedegli OPP relative al remailing non fisico come definito in detta decisione.

110.
    Il Tribunale respinge, di conseguenza, queste due parti del motivo in esame.

C — Conclusioni e motivi specifici della causa T-204/95

Sulle conclusioni principali, dirette a far dichiarare inesistenti la lettera 12 aprile 1995e la decisione 14 agosto 1995

Argomenti delle parti

111.
    La ricorrente ricorda che la decisione della Commissione che respinge la partedella denuncia relativa al remailing ABC è quella del 6 aprile 1995 e non quella del14 agosto 1995. Di conseguenza, quest'ultima sarebbe la seconda decisione adottatadalla Commissione su fatti identici, costitutiva di una grave confusione di fasiamministrative diverse.

112.
    Essa ritiene pertanto che detta decisione 14 agosto 1995 e la lettera inviata, ai sensidell'art. 6 del regolamento n. 99/62, il 12 aprile 1995 siano superflue. Per taleragione, questi due atti devono essere dichiarati inesistenti (sentenza della Corte15 giugno 1994, causa C-137/92, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I-2555, punti48 e 49).

113.
    Aggiunge che l'invio di una seconda lettera, ai sensi dell'art. 6, del regolamento n.99/63, e di una nuova decisione su aspetti che la decisione 6 aprile 1995 era giàdiretta a disciplinare la priva di determinati diritti essenziali riconosciuti, inparticolare, dall'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, quali ildiritto a un giudice indipendente ed imparziale, il diritto alla parità delle armi edil diritto di ottenere giustizia in un lasso di tempo ragionevole.

114.
    Infine la Commissione non potrebbe richiamarsi al suo intento di proteggere idiritti procedurali della ricorrente. Infatti, quest'ultima, nella lettera 22 febbraio1995, aveva rinunciato a qualsiasi diritto procedurale relativo agli aspetti nontrattati nella lettera della Commissione 17 febbraio 1995.

115.
    La Commissione obietta, in sostanza, che l'argomento della ricorrente travisa laportata delle decisioni 6 aprile e 14 agosto 1995. Ritiene, in ogni caso, che i vizidedotti dalla ricorrente non siano idonei a giustificare una dichiarazioned'inesistenza della decisione 14 agosto 1995. Nega infine che la Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo sia applicabile nel caso specifico.

Giudizio del Tribunale

116.
    Risulta dal giudizio del Tribunale sulla portata delle decisioni 6 aprile e 14 agosto1995 (v. supra, punti 58-62) che la premessa del ragionamento della ricorrente èerrata. Pertanto, è irrilevante l'argomento da essa prospettato a sostegno delle sueconclusioni principali, dirette a far dichiarare inesistenti la decisione 14 agosto 1995e la lettera della Commissione 12 aprile 1995, ai sensi dell'art. 6 del regolamenton. 99/63.

117.
    In ogni caso occorre ricordare che possono essere considerati giuridicamenteinesistenti solo gli atti delle istituzioni viziati da un'irregolarità la cui gravità sia cosìevidente da non poter essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario. Lagravità delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione dell'inesistenza di un attodelle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto,l'inesistenza venga dichiarata soltanto in casi del tutto estremi (sentenzaCommissione/BASF e a., già citata, punti 49 e 50). Ebbene, nella fattispecie i vizidedotti dalla ricorrente, quand'anche sussistessero, non costituirebberoun'irregolarità tale da far dichiarare la decisione inesistente.

118.
    Si deve pertanto respingere detto capo delle conclusioni.

Sulle conclusioni presentate in subordine, dirette a far annullare la decisione 14 agosto1995

1. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato

a) Sulla prima parte del motivo, relativa alla mancanza di motivazione relativaall'asserita violazione dell'art. 85 del Trattato da parte degli OPP

Argomenti delle parti

119.
    La ricorrente afferma che la decisione 14 agosto 1995 viola l'art. 190 del Trattatopoiché la Commissione non ha sufficientemente motivato il rigetto della suadenuncia per quanto riguarda la valutazione dell'accordo di ripartizione dei mercatiattuato dagli OPP in relazione all'art. 85 del Trattato.

120.
    La Commissione replica che la decisione 14 agosto 1995 non riguarda l'applicazionedell'art. 85 del Trattato all'accordo considerato.

Giudizio del Tribunale

121.
    Un argomento identico a questa prima parte è stato fatto valere nell'ambito delprimo motivo nella causa T-133/95. Il Tribunale respinge pertanto, per ragioniidentiche a quelle indicate supra nel punto 69, detta prima parte del motivo.

b) Sulla seconda parte del motivo, relativa alla motivazione insufficiente per quantoriguarda il remailing ABC

Argomenti delle parti

122.
    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione 14 agosto 1995 noncontiene una motivazione sufficiente sull'insussistenza del rischio di recidiva ditalune infrazioni commesse dalla Deutsche Post e dalla Poste; ciò sarebbe ancorpiù grave per il fatto che la Commissione aveva adottato una posizione diversanella comunicazione degli addebiti che aveva inviato agli OPP.

123.
    Osserva, in secondo luogo, che l'esistenza degli impegni assunti dagli OPP, ilrispetto dei quali non è stato successivamente verificato dalla Commissione, noncostituisce un motivo sufficiente per giustificare il mutamento radicale del giudiziodi quest'ultima, che nella comunicazione degli addebiti aveva respinto l'idea chedetti impegni fornissero una risposta adeguata ai punti sollevati nella denuncia.

124.
    La Commissione controbatte che la decisione 14 agosto 1995 è motivataunicamente dal fatto che, a partire dalla data in cui gli OPP interessati avevanoassunto gli impegni, essa non ha trovato né ottenuto prove del fatto che dettioperatori continuassero ad intercettare il remailing ABC.

Giudizio del Tribunale

125.
    Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione individualedeve consentire, da un lato, al suo destinatario di conoscere le ragioni delprovvedimento adottato, al fine di poter far eventualmente valere i propri diritti edi verificare se la decisione sia o no fondata, e, dall'altro, al giudice comunitario diesercitare il proprio controllo di legittimità (v. sentenze del Tribunale Trembley ea./Commissione, già citata, punto 29, 12 gennaio 1995, causa T-102/92,Viho/Commissione, Racc. pag. II-17, punti 75 e 76, e 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Comissione, Racc. pag. II-961, punti 103 e 104).

126.
    Risulta inoltre dalla giurisprudenza che la portata dell'obbligo di motivazionedipende dalla natura dell'atto e dal contesto entro il quale esso è stato adottato(sentenza della Corte 14 gennaio 1981, causa 819/79, Germania/Commissione,Racc. pag. 21, punto 19). In proposito occorre ricordare che nella fattispecie laCommissione aveva messo in discussione, nella comunicazione degli addebiti e inuna corrispondenza successiva, talune pratiche degli OPP in materia di remailingABC.

127.
    Ora, risulta dalla decisione 14 agosto 1995 che la Commissione ha ritenuto, inprimo luogo, di non essere tenuta ad adottare una decisione di divieto nei confrontidi fatti pregressi.

128.
    In secondo luogo, ha ricordato che la Deutsche Post e il Post Office avevanoassunto l'impegno di non intercettare più remailing ABC. Ne ha concluso di nonaver rinvenuto le prove del fatto che gli OPP continuassero, nonostante gli impegniassunti, ad intercettare remailing ABC. Così facendo, la Commissione adempieadeguatamente l'obbligo imposto dall'art. 190 nelle circostanze del caso di specie.Infatti, la motivazione relativa all'insussistenza di intercettazione di corrispondenzaABC nel corso di un periodo di oltre cinque anni, che comprende due annisuccessivi all'adozione della comunicazione degli addebiti, fa risultare chiaramentele ragioni per le quali la valutazione definitiva della Commissione è diversa daquella formulata in precedenza.

129.
    Inoltre, ed indipendentemente dall'esattezza dei fatti o dei ragionamenti effettuatidalla Commissione, quest'ultima ha motivato congruamente la decisione 14 agosto1995 per quanto riguarda il carattere equivoco degli impegni assunti dalla DeutschePost poiché poteva legittimamente considerare che tale equivocità era venutameno, essendosi detto OPP conformato alle sue ingiunzioni per diversi mesi dopol'adozione della comunicazione degli addebiti.

130.
    In terzo luogo, la Commissione ha considerato, anzitutto, che era stato rilevato unsolo episodio di intercettazione di corrispondenza ABC da parte della Poste,risalente al 1989 e, inoltre, che non esisteva nessuna prova attestante altreintercettazioni di questo tipo da parte di detto OPP. Ricorda, infine, di non esseretenuta ad adottare una decisione di divieto nei confronti di fatti pregressi econclude che, di conseguenza, il carattere isolato dell'intercettazione effettuata dallaPoste non giustifica l'adozione di una decisione. Così facendo, la Commissione hafornito una motivazione adeguata delle ragioni per le quali riteneva che leintercettazioni di corrispondenza commesse da detto OPP non dovessero costituireoggetto di una decisione di divieto.

131.
    Di conseguenza, il motivo in esame deve essere interamente respinto.

2. Sul secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, aderrori manifesti nella valutazione dei fatti e ad errori di diritto

a) Sulla prima parte del motivo, relativa al remailing ABC

Argomenti delle parti

132.
    In primo luogo, la ricorrente fa valere che gli impegni assunti dagli OPP tedescoe inglese non sono stati sottoposti ad oneri o condizioni, quali l'obbligo di fornirerelazioni, come è usuale nell'ambito del regolamento (CEE) del Consiglio 21

dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione traimprese (GU L 395, pag. 1) Inoltre impegni non pubblicati non possononeutralizzare le conseguenze negative di un accordo restrittivo della concorrenzaelaborato nell'ambito della convenzione UPU.

133.
    In secondo luogo, ritiene che la Commissione abbia violato il suo obbligo dicontrollare l'applicazione degli impegni forniti (sentenza Sytraval e Brinck'sFrance/Commissione, citata, punti 76 e 77).

134.
    In terzo luogo, contesta che gli impegni vertano sull'insieme delle praticheaddebitate agli OPP nella denuncia. Così, essa avrebbe rimproverato al Post Officedi aver incitato altri OPP ad intercettare remailing originario della Gran Bretagna.Peraltro, il Post Office non avrebbe rinunciato a far ricorso all'art. 23, n. 1, dellaconvenzione UPU nei confronti della corrispondenza ABC, utilizzando la teoria delremailing non fisico.

135.
    In quarto luogo, attira l'attenzione sul fatto che la Commissione riconosce nelle suememorie che la Deutsche Post non poteva, a norma del diritto tedesco, astenersidall'applicare l'art. 23 della convenzione UPU e non poteva quindi ragionevolmenteaderire ad «impegni volontari», incompatibili con i suoi obblighi legali.

136.
    In quinto luogo, ritiene che la Commissione abbia commesso un errore manifestodi valutazione dei fatti nell'indicare che nella fattispecie, «non esiste alcuna provache i due operatori postali menzionati nella denuncia dell'IECC del 1988 (...) nonabbiano tenuto fede all'impegno assunto da ciascuno di loro nei confronti dellaCommissione nel 1989, di astenersi dal far richiamo all'art. 23, n. 4, per il remailingABC». Infatti, la Commissione doveva essere a conoscenza di un documento cheprovava l'esistenza di tentativi del consiglio tedesco per il regolamento postale(Regulierungsrat) di scoraggiare l'utilizzo di servizi di remailing nel dicembre 1995e dell'intercettazione di remailing ABC da parte della Deutsche Post in base allateoria del remailing non fisico, in casi quali Matra AG, Citibank, GZS Bank eGartner group e Lanier. La Commissione aveva peraltro riconosciuto l'aumento delnumero di intercettazioni nelle lettere 13 luglio 1994 e 23 settembre 1994.

137.
    In sesto luogo, rileva che, nel punto 14.4 della decisione 14 agosto 1995, laCommissione indica che, «se tali impegni fossero stati violati, l'IECC sarebbe statain grado di fornire una sia pur minima prova in tal senso». Ora, la ricorrenteritiene che, conformemente alla situazione nella causa Sytraval e Brink'sFrance/Commissione, citata, le fosse nettamente più difficile di quanto non lo fosseper la Commissione acquisire le prove delle infrazioni commesse dagli OPP. Così,la Commissione sottovaluterebbe il proprio obbligo di istruire le denunce che lesono presentate.

138.
    In settimo luogo, essa rileva che, nei punti 17 e seguenti della decisione 14 agosto1995, la Commissione non ha stimato necessario emanare una decisione di divietonei confronti della Poste. La ricorrente ritiene che detta posizione, fondata sul

carattere isolato di un episodio, sia illegittima in quanto La Poste non hamanifestato alcuna intenzione di rinunciare a far ricorso all'art. 23 dellaconvenzione UPU. Ritiene che, adottando detta decisione, la Commissione abbiaincoraggiato detto OPP a mantenere in vigore le sue pratiche restrittive, il chesarebbe in contrasto con l'art. 85 del Trattato.

139.
    La ricorrente rileva, infine, che la Commissione non ha mai esplicitamente invocato«la mancanza di interesse comunitario» nella decisione 14 agosto 1995.

140.
    La Commissione obietta che la ricorrente non ha mai prodotto elementi checomprovino che i tre OPP interessati intercettassero ancora corrispondenza ABC.Osserva che, alla data dell'adozione della decisione 14 agosto 1995, non avevaancora ricevuto denunce dell'IECC o di un altro speditore commerciale in relazionead intercettazioni di corrispondenza ABC. Contesta che, in mancanza di talidenunce, sia obbligata ad impiegare le proprie limitate risorse per ottenere dagliOPP relazioni sulle loro attività.

141.
    Sottolinea, inoltre, che gli impegni assunti dagli OPP sono di natura diversa daquelli sottoscritti dallo Stato francese nella causa conclusasi con la sentenza Sytravale Brink's France/Commissione, già citata. Ritiene che il caso di cui trattasi sidistingue da detta causa in quanto non riguarda un denunciante in un caso di aiutidi Stato. Peraltro, prove di pratiche di OPP nei confronti di operatori privatisarebbero meno difficili da ottenere di prove relative ad operazioni finanziarie trauno Stato e una società privata.

142.
    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sottolinea che la Commissioneè autorizzata a rifiutarsi di adottare una decisione di divieto in assenza di interessecomunitario sufficiente. Tale sarebbe il caso nella fattispecie, a motivo degliimpegni assunti e della mancanza di prove di ulteriori violazioni. Ritiene che laricorrente, in quanto rappresentante di un gran numero di società che effettuanoil remailing, fosse, per di più, particolarmente in grado di individuare l'esistenza diinfrazioni e segnalarle alla Commissione.

143.
    Il Post Office fa valere di essere attenuto ad un comportamento conformeall'impegno assunto con la lettera 21 aprile 1989.

144.
    La Deutsche Post ricorda il contenuto della lettera da essa inviata allaCommissione in data 10 ottobre 1989, che contiene gli impegni relativi al remailingABC. Sostiene del pari che l'IECC non ha fornito prove di eventuali violazioni didetti impegni.

Giudizio del Tribunale

145.
    Risulta dalla decisione 14 agosto 1995, relativa al remailing ABC, che laCommissione non ha proceduto ad un esame definitivo della legittimità delle

pratiche di cui trattasi alla luce dell'art. 86 del Trattato. Essa ha infatti considerato,in sostanza, che, trattandosi di infrazioni pregresse, e non sussistendo alcuna provache esse si fossero nuovamente verificate, non era necessario far uso del suo poteredi accertare un'infrazione e, per questa ragione, ha respinto la denuncia dellaricorrente.

146.
    Ora, tenuto conto, anzitutto, dell'obiettivo generale assegnato dall'art. 3, lett. g), delTrattato, all'azione della Comunità in materia di diritto della concorrenza, poi delcompito affidato alla Commissione in detta materia dall'art. 89, n. 1, del Trattatoe, infine, del fatto che l'art. 3 del regolamento n. 17 non conferisce all'autore di unadomanda presentata ai sensi di detto articolo il diritto di ottenere una decisione exart. 189 del Trattato quanto all'esistenza o meno di un'infrazione dell'art. 85 e/odell'art. 86 del Trattato, si deve considerare che la Commissione potevalegittimamente decidere, con riserva di motivare tale decisione, che non fosseopportuno dare seguito ad una denuncia relativa a pratiche successivamentecessate.

147.
    In particolare, sotto il controllo del giudice comunitario, la Commissione ha ildiritto di considerare che, sussistendo impegni degli operatori indicati nelladenuncia e in mancanza di qualsiasi prova, fornita dalla ricorrente, diinadempimenti dei medesimi, e dopo aver proceduto ad un attento esame dei fattidel caso di specie non è necessario proseguire l'esame di detta denuncia.

148.
    Occorre, inoltre, ricordare che la Commissione non è obbligata a fare esplicitoriferimento al concetto di «interesse comunitario». E' sufficiente, a tale scopo, chedetto concetto sia sotteso dal ragionamento sul quale si basa la decisione di cuitrattasi.

149.
    Nella fattispecie, nella decisione 14 agosto 1995 la Commissione ha concluso chenon vi era motivo di proseguire l'esame della denuncia riguardo ai tre OPP cuiquesta vi riferiva. Si deve esaminare consecutivamente il caso di ciascuno di dettiOPP.

— Per quanto riguarda la Deutsche Post

150.
    Nella lettera 30 giugno 1989 inviata alla Commissione, di cui si fa menzione nellacomunicazione degli addebiti, la Deutsche Post ha fatto sapere di essere dispostaa rinunciare a far ricorso all'art. 23, n. 4, della convenzione UPU, per il remailingintracomunitario, a condizione che fosse riconosciuto il suo diritto di far uso deipoteri di cui all'art. 23, nn. 1-3, di detta convenzione. Con lettera 10 ottobre 1989,anch'essa menzionata nella comunicazione degli addebiti, essa ha comunicato dinon applicare più l'art. 23, n. 4, al remailing ABC intracomunitario.

151.
    Risulta inoltre dalle risposte fornite dalla Deutsche Post nel corso dell'udienza cheessa non di per sé obbligata, ai sensi del diritto tedesco, ad intercettare lacorrispondenza oggetto di remailing ABC (v. supra, punto 97). Gli impegni

sottoscritti dalla Deutsche Post non possono, pertanto, essere rimessi in discussionesulla base della loro incompatibilità con il diritto tedesco.

152.
    Peraltro, si evince dalle risposte fornite ai quesiti scritti del Tribunale che laricorrente non aveva informato la Commissione dell'esistenza di episodi comprovatidi intercettazione di corrispondenza ABC prima dell'adozione della decisione 14agosto 1995. L'unico caso controverso in proposito è il cosiddetto caso «Lanier».Detta controversia, che risale al 1991, è tuttavia pendente dinanzi ai giudicitedeschi, ai quali compete stabilire se la corrispondenza intercettata fosse di tipoABA o di tipo ABC. La sola esistenza di questo caso controverso non può, tuttavia,rimettere in discussione la legittimità della decisione 14 agosto 1995. LaCommissione potrebbe, al massimo, a seconda delle considerazioni dei competentigiudici tedeschi, riaprire il procedimento amministrativo ove lo ritenesse necessario.

153.
    Il documento proveniente dal consiglio tedesco per il regolamento postale (v. supra,punto 136) riguarda il remailing ABA ed è stato adottato nel dicembre 1995. Lelettere della Commissione 13 luglio e 23 settembre 1994 riguardano, dal canto loro,il fenomeno del remailing non fisico ABA, a proposito del quale la Commissioneha giustamente ritenuto, nella decisione 6 aprile 1995, che la ricorrente non avesseinteresse legittimo, e non il remailing ABC. Detti documenti non possono, diconseguenza, inficiare la validità della decisione 14 agosto 1995, relativa unicamenteal remailing ABC.

154.
    Anche se è vero che l'impegno assunto dalla Deutsche Post riguarda soltanto l'art.23, n. 4, della convenzione UPU e, di conseguenza, non esclude che corrispondenzanon fisica ABCA, che equivale in realtà al remailing fisico ABC, sia intercettata inbase a un'interpretazione estensiva dell'art. 23, n. 1, della convenzione UPU ed allateoria del remailing non fisico, non risulta dal fascicolo che la ricorrente, primadell'adozione della decisione, abbia apportato alla Commissione una qualsivogliaprova dell'applicazione di detta teoria da parte di tale OPP.

155.
    In mancanza di prove fornite dalla ricorrente, nel corso del procedimentoamministrativo, nel senso che la Deutsche Post avesse intercettato corrispondenzaABC nonostante i suoi impegni, si deve concludere che la Commissione hagiustamente deciso che non era necessario proseguire l'esame delle censuresollevate.

— Per quanto riguarda il Post Office

156.
    Si deve rilevare che gli impegni assunti dal Post Office il 21 aprile 1989 sono prividi ambiguità per quanto riguarda la disapplicazione attuale e futura dell'art. 23, n.4, della convenzione UPU. La Commissione, peraltro, ha giustamente rilevato chenon era dimostrato — e nemmeno affermato — che il Post Office avesse in seguitointercettato della corrispondenza in forza di detto articolo della convenzione UPU.

157.
    In mancanza di prove fornite dalla ricorrente, nel corso del procedimentoamministrativo, nel senso che il Post Office avesse intercettato corrispondenza ABCnonostante i suoi impegni, occorre concludere che giustamente la Commissione hadeciso che non vi era motivo di proseguire l'esame di detto aspetto della denuncia.

158.
    La ricorrente critica tuttavia tali impegni per la loro portata troppo limitata sottodue aspetti.

159.
    In primo luogo, il problema dell'invito rivolto agli altri OPP ad intercettarecorrispondenza di origine britannica è trattato nel punto 14.4 della decisione 14agosto 1995. Ora, in detta decisione la Commissione ha considerato che nonesisteva il rischio che le pratiche denunciate fossero reiterate, riferendosi, da unlato, agli impegni assunti dai vari OPP e, d'altro lato, al fatto di non aver ricevutoprove della violazione di tali impegni.

160.
    Anche se vertono unicamente sull'ipotesi dell'intercettazione di corrispondenzaABC da parte del Post Office, gli impegni assunti da questo operatore, esaminatinel contesto dell'assenza di asserzioni circa nuovi incitamenti ad intercettarecorrispondenza successivamente alla lettera del gennaio 1987 inviata dal PostOffice, in particolare, ad un altro OPP comunitario, dell'impegno assunto dallaDeutsche Post e dall'insussistenza di prove di intercettazioni di corrispondenza daparte di altri OPP, fornivano una base sufficiente per autorizzare la Commissionea ritenere che non sussistesse più il rischio del ripetersi di detta pratica diincitamento da parte del Post Office e che, pertanto, non fosse necessarioproseguire l'esame della denuncia a tale proposito.

161.
    Riguardo, in secondo luogo, alla valutazione dell'esistenza di una possibilità che ilPost Office si avvalga della teoria del remailing non fisico nell'ambito diun'interpretazione estensiva dell'art. 23, n. 1, della convenzione UPU, è sufficienteosservare che la ricorrente non ha dimostrato e neppure affermato che il PostOffice si fosse mai avvalso di detta teoria prima o dopo aver sottoscritto impegnidi cui trattasi.

— Per quanto riguarda la Poste

162.
    Occorre osservare che non è contestata la considerazione secondo la qualel'intercettazione di corrispondenza da parte della Poste nell'ottobre 1989 presentaun carattere isolato.

163.
    In tale situazione, e in mancanza della minima prova o affermazione diintercettazione di corrispondenza nel corso di un periodo durato sei anni,giustamente la Commissione ha considerato che non sussisteva il rischio di recidivada parte di detto OPP e che non vi era quindi motivo di proseguire l'esame di quelcaso né di adottare una decisione di divieto nei confronti della Poste.

164.
    Dall'insieme di tali elementi risulta che giustamente la Commissione ha consideratoche, per ciascuno degli OPP, non vi era motivo di proseguire l'esame delladenuncia sotto tale aspetto. Si deve ricordare al riguardo che la Commissione, nellasua decisione, non si è definitivamente pronunciata sull'applicazione dell'art. 86 delTrattato alle pratiche degli OPP relative al remailing ABC. La decisione nonpregiudica quindi il diritto della ricorrente di esperire qualsiasi rimedio giuridicoda essa ritenuto appropriato qualora ottenesse la prova del rinnovarsi di praticheche ritenga illegali.

165.
    Di conseguenza, questa prima parte del motivo in esame deve essere interamenterespinta.

b) Sulla seconda parte del motivo, relativa alla valutazione dell'esistenza dell'art.23 della convenzione UPU con riguardo al diritto della concorrenza

Argomenti delle parti

166.
    La ricorrente ricorda che, nella decisione 14 agosto 1995, la Commissione haconcluso che la mera esistenza dell'art. 23 della convenzione UPU non eranecessariamente in contrasto con le norme comunitarie che disciplinano laconcorrenza e che solo il ricorso alle possibilità d'azione offerte da dettadisposizione potrebbe costituire, in talune circostanze — vale a dire tra Stati membri— un'infrazione di dette norme.

167.
    Tuttavia, a parere della ricorrente, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, delTrattato, la presa in considerazione degli effetti concreti di un'accordo è superflua,qualora sia comprovato che questo ha lo scopo di limitare, impedire o falsare ilgioco della concorrenza (sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 457). Ora, nel maggio 1994il comitato esecutivo dell'UPU ha proposto di ampliare la sfera di applicazionedell'art. 23, n. 1, della convenzione UPU. Nei limiti in cui l'art. 23 dellaconvenzione UPU costituisce un accordo di ripartizione dei mercati tra OPP,sarebbe sufficiente quindi che questi ultimi si siano accordati per sostenere lariadozione di detta disposizione ed il suo uso nell'ambito dell'accordo REIMSperché sia violato l'art. 85 del Trattato.

168.
    La Commissione obietta che gli OPP possono attuare accordi, quali la convenzioneUPU riveduta, purché non li applichino in maniera contraria agli artt. 85 e 86 delTrattato. Così, l'applicazione dell'art. 23 della convenzione UPU sarebbeaccettabile se né il paese d'origine della corrispondenza né il paese la cuiamministrazione postale effettua il remailing sono Stati membri.

Giudizio del Tribunale

169.
    Occorre innanzi tutto osservare che la ricorrente non ha fornito alcun elemento aconforto della sua affermazione secondo la quale il sostegno fornito da ciascunOPP al fine di mantenere in vigore l'art. 23 della convenzione UPU e diavvalersene nell'ambito dell'accordo REIMS è il risultato di un accordo traimprese, di una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata traimprese, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

170.
    Inoltre, anche supponendo che questo sia vero, la ricorrente non spiega perché ilsostegno asseritamente concordato degli OPP per mantenere in vigore l'art. 23della convenzione possa infirmare la conclusione della Commissione secondo laquale la mera esistenza di detta disposizione non è necessariamente in contrastocon le norme comunitarie che disciplinano la concorrenza.

171.
    Infine, va ricordato che l'art. 23 della convenzione UPU, che formalmente è unaconvenzione stipulata tra Stati ed ha una portata universale, non impone l'obbligodi intercettare la corrispondenza oggetto di remailing. La mera esistenza di dettadisposizione non costituisce, da parte degli OPP, un'infrazione delle normecomunitarie in materia di concorrenza che la Commissione potrebbe rilevarenell'ambito dell'istruzione di una denuncia presentata contro gli OPP. Giustamente,quindi, la Commissione ha ritenuto che le norme comunitarie in materia diconcorrenza potrebbero trovare applicazione solo qualora gli OPP si avvalesserodi detta disposizione e qualora ciò incidesse sul commercio tra Stati membri.

172.
    Di conseguenza, la seconda parte del motivo in esame deve essere respinta.

c) Sulla terza parte del motivo, relativa alla violazione degli artt. 85 e 86 delTrattato per la mancata adozione di una decisione di divieto

Argomenti delle parti

173.
    La ricorrente osserva, in primo luogo, che le intercettazioni di corrispondenza ABCcostituiscono abusi di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato, che nonpossono essere giustificati ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato. Tali intercettazionisi effettuerebbero, inoltre, in attuazione di un accordo di ripartizione dei mercati,cristallizzato nell'art. 23 della convenzione UPU. Dal momento che detto accordoè attuato dagli OPP, ciascuno dei quali detiene una posizione dominante sulrispettivo mercato, questi ultimi commetterebbero anche un abuso di posizionedominante collettiva. La ricorrente ne deduce che la Commissione ha violato gliartt. 85 e 86 del Trattato respingendo la denuncia senza adottare una decisione didivieto avverso le intercettazione di remailing ABC.

174.
    Fa valere, in secondo luogo, che gli OPP effettuano essi stessi valutazioni giuridichecomplesse relative all'applicazione del diritto della concorrenza, poiché lavalutazione della legittimità dell'intercettazione di corrispondenza ABC comprendeuna valutazione della misura in cui il monopolio postale è necessario allarealizzazione dei compiti di interesse generale loro affidati. Essa ritiene pertanto

che dette intercettazioni costituiscano inosservanza del principio di separazionedelle funzioni commerciali e commerciali, in violazione dell'art. 86 del Trattato.

175.
    La Commissione sostiene che tale parte del motivo non è pertinente. La decisionenon presuppone infatti che l'intercettazione di remailing ABC sia compatibile conil diritto della concorrenza.

Giudizio del Tribunale

176.
    Nella decisione 14 agosto 1995 la Commissione non approva affatto leintercettazioni di corrispondenza ABC effettuate ai sensi dell'art. 23, n. 4, dellaconvenzione UPU. Infatti essa si basa, in sostanza, sulla considerazione che non viè motivo di perseguire pratiche pregresse, in relazione alle quali gli OPP hannoassunto impegni del cui inadempimento non sussistono prove. Occorre ricordarein proposito che il Tribunale ha confermato la fondatezza di tale valutazione.

177.
    Poiché non sussiste alcuna approvazione delle suddette intercettazioni da partedella Commissione, questa parte del motivo è ininfluente.

178.
    Alla luce del complesso di questi elementi, il motivo in esame dev'essere respinto.

D — Motivi comuni alle cause T-133/95 e T-204/95

Sul motivo relativo allo sviamento di potere

Argomenti delle parti

179.
    La ricorrente ritiene che la Commissione abbia utilizzato i suoi poteri allo scopodi favorire gli interessi settoriali degli OPP, trascurando il dovere ad essaincombente di tutelare la concorrenza.

180.
    Infatti, dopo sette anni di procedimento amministrativo, la Commissione avrebbedeliberatamente creato un'ambiguità procedurale emanando la lettera 12 aprile1995, la decisione 6 aprile 1995 e la lettera 12 aprile 1995, in quanto dettidocumenti derogherebbero alla simmetria sino ad allora osservata nel corso delprocedimento. Tale frammentazione delle decisioni e l'eventuale adozione diun'ultima decisione relativa all'applicabilità dell'art. 85 del Trattato all'applicazione,da parte degli OPP, all'art. 23 della convenzione UPU, mirerebbe a rallentare ilprocedimento amministrativo per ragioni politiche.

181.
    Ritiene anche che l'atteggiamento della Commissione sia contrario alla sua prassicostante in quanto essa non ha censurato un abuso di posizione dominante e haaccettato di porre fine alle sue azioni alla luce di semplici impegni degli OPPtedesco e britannico, senza esigere prove del loro effettivo adempimento. La Poste,dal canto suo, non avrebbe mai aderito alla posizione della Commissione per

quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 23 della Convenzione UPU. Un simileatteggiamento lassista della Commissione potrebbe spiegarsi solo con l'esistenza diuna notevole pressione politica.

182.
    La ricorrente considera che i membri della Commissione Brittan e Van Miert, neiloro discorsi rispettivamente del 19 maggio 1992 e 7 aprile 1993, hanno riconosciutoche il caso «remailing» era trattato politicamente. Ciò risulterebbe anche dallaprecedenza accordata dalla Commissione all'adozione del libro verde sui servizipostali rispetto all'adozione di decisioni di divieto nel caso «remailing».

183.
    Essa sottolinea, inoltre, che nella lettera 28 marzo 1995 il commissario Van Miertcomunica al ministro federale delle Poste e Telecomunicazioni «Infine, tengo aprecisare che la denuncia dell'IECC (...) dev'essere ormai considerata infondata».Così, la Commissione ha informato la ricorrente di una decisione definitiva sullasua denuncia solo dopo averne informato il suddetto ministro. La ricorrente ritienepertanto che la Commissione abbia abusato dei suoi poteri fornendoprematuramente a terzi informazioni riservate. Detta lettera testimonierebbe,inoltre, la volontà della Commissione di non intervenire nei confronti dellenumerose intercettazioni di corrispondenza al fine di non contrariare le autoritàtedesche.

184.
    Secondo la ricorrente la strategia della Commissione, consistente nel ritardare ilprocedimento relativo al remailing, equivale a quella adottata da detta istituzionenella trattazione di altre denunce presentate contro gli OPP.

185.
    Essa ricorda, nella sua replica nella causa T-204/95, di aver presentato, più volte,una domanda di accesso al fascicolo che la Commissione avrebbe respinto, sia periscritto che oralmente. Così facendo, la Commissione avrebbe ignorato i suoi dirittidella difesa, il principio della parità delle armi e il suo diritto di essere sentita, ilche confermerebbe lo sviamento di potere che essa avrebbe commesso.

186.
    La Commissione nega che le decisioni 6 aprile e 14 agosto 1995 siano inficiate dauno sviamento di potere.

187.
    Ritiene che gli argomenti della ricorrente relativi all'accesso al fascicolocostituiscano motivi nuovi, che non si basano su elementi di fatto o di diritto emersinelle more del giudizio. Essi sarebbero di conseguenza irricevibili, ai sensi dell'art.48, n. 2, del regolamento di procedura.

Giudizio del Tribunale

188.
    Secondo una costante giurisprudenza, una decisione è viziata da sviamento dipotere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottataper raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati (sentenza della Corte 12 novembre1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto 69, sentenzaTremblay e a./Commissione, già citata, punti 87 e seguenti).

189.
    Nella fattispecie la durata del procedimento amministrativo terminato conl'adozione delle due decisioni suddette è giustificata in larga misura dallacomplessità dei risvolti economici delle questioni sollevate, dal numero di OPPimplicati, dalla parallela adozione del libro verde sui servizi postali e dal fatto chel'attuazione di un sistema sostitutivo quale l'accordo REIMS — che ha del pariinfluenzato la Commissione nella valutazione delle intercettazioni di corrispondenzaABA e ABC — richiede un considerevole periodo di tempo.

190.
    Il commissario Brittan, peraltro, nel discorso del 19 maggio 1992, citato dallaricorrente stessa, ha precisato che la Commissione seguiva, nel settore postale, unduplice criterio, per garantire parallelamente l'applicazione delle norme in materiadi concorrenza e l'adozione di una normativa mirante a liberalizzare detto settore.La dichiarazione del commissario Van Miert del 7 aprile 1993, citata dallaricorrente, deve essere del pari interpretata alla luce di detto duplice criterio. Ora,in una pratica come quella di cui trattasi, che si inseriva più in generale nellariflessione della Commissione sul futuro del settore postale all'interno dellaComunità, questo duplice criterio era giustificato. Di conseguenza, nulla consentedi ritenere che esso rispecchi l'esistenza di uno sviamento di potere dal qualesarebbero inficiate le decisioni 6 aprile e 14 agosto 1995.

191.
    Per quel che riguarda l'asserita ambiguità della portata della decisione 6 aprile 1995e l'asserita volontà della Commissione di ritardare l'adozione di una decisionedefinitiva che chiudesse l'intera pratica «remailing» per ragioni politicheframmentando la pratica medesima, è sufficiente ricordare come risulti dal testostesso della lettera 17 febbraio 1995 e della decisione 6 aprile 1995 che quest'ultimanon verteva sull'insieme della denuncia. Inoltre, dal momento che intendevarespingere gli altri aspetti della denuncia mediante l'adozione di una decisioneformale, la Commissione era tenuta, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63,ad inviare alla denunciante una nuova lettera che le indicasse, in particolare, imotivi che giustificavano il mancato accoglimento della denuncia. Inoltre, laricorrente non ha provato che la frammentazione delle risposte fornite in relazioneai diversi profili della denuncia possa aver inciso sulla trattazione di quest'ultimada parte della Commissione, né che la Commissione perseguisse lo scopo diritardare la trattazione della denuncia.

192.
    Il fatto che la Commissione abbia informato il ministro tedesco delle Poste circal'esito della denuncia qualche giorno prima che la denunciante stessa ne fosseinformata non dimostra che la decisione 6 aprile 1995 sia stata adottata per finidiversi da quelli dichiarati.

193.
    Inoltre, il riferimento fatto dalla ricorrente al trattamento riservato dallaCommissione ad altre denunce o controversie giudiziarie, relative ad attività postalichiaramente diverse dal caso «remailing», non è pertinente per stabilire se, nellafattispecie, l'adozione delle decisioni impegnate sia viziata da sviamento di potere.

194.
    Gli argomenti relativi all'accesso al fascicolo non costituiscono un motivo specificofatto valere dalla ricorrente, ma sono, a suo parere, solo un ulteriore indizio dellosviamento di potere dedotto nel ricorso. E', pertanto, infondata l'irricevibilitàdedotta dalla Commissione sulla base dell'art. 48, n. 2, del regolamento diprocedura.

195.
    Tuttavia, anche supponendo che la ricorrente non abbia avuto effettivamenteaccesso al fascicolo, questa circostanza non può, da sola, dimostrare che ladecisione 14 agosto 1995, della quale è chiesto l'annullamento nella causa T-204/95,sia stata adottata per conseguire scopi diversi da quelli dichiarati.

196.
    Si devono pertanto respingere i motivi relativi allo sviamento di potere.

Sul motivo relativo alla violazione di taluni principi generali del diritto

Argomenti delle parti

197.
    La ricorrente fa valere, nella prima parte del motivo, che la Commissione haviolato i principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento edi buona amministrazione per aver inviato il 12 aprile 1995 una lettera ai sensidell'art. 6 del regolamento n. 99/63, mentre era già stata adottata una decisionedefinitiva sul complesso della denuncia. L'adozione di detta lettera l'avrebbe infattiposta in una situazione di incertezza quanto agli effetti della decisione 6 aprile1995. Inoltre detti principi sarebbero stati violati anche perché detta decisione nonoffre chiarimenti riguardo all'accettabilità della teoria del remailing non fisico.

198.
    Nella seconda parte rileva che, con l'invio di lettere di diffida, con la pubblicazionedi comunicati stampa e dei discorsi del commissario Brittan e con l'adozione di unacomunicazione degli addebiti in un caso analogo a casi precedenti nei quali avevaadottato decisioni di divieto, la Commissione aveva lasciato intendere che avrebbeapplicato nella fattispecie le norme che disciplinano la concorrenza. Taleatteggiamento avrebbe fatto sorgere in capo alla ricorrente fondate speranzenell'adozione di una decisione definitiva di divieto.

199.
    Nella terza parte la ricorrente fa valere che è stato violato il principio di nondiscriminazione, in quanto la Commissione generalmente non si basa su impegnicosì limitati ed incompleti per astenersi dal censurare imprese che hanno violatoil diritto della concorrenza.

200.
    Nell'ultima parte espone che la Commissione ha violato il principio di buonaamministrazione a causa del periodo di 81 mesi che è stato necessario perl'adozione di una decisione finale di rigetto (sentenza Syvatral e Brink'sFrance/Commissione, già citata, punto 56).

201.
    La Commissione ricorda che l'invio della lettera 12 aprile 1995 aveva lo scopo ditutelare il diritto della ricorrente di essere sentita. Sottolinea inoltre che, secondo

la giurisprudenza, un denunciante non gode del diritto di ottenere una decisioneriguardo all'esistenza di un'infrazione e non può pertanto nutrire alcun legittimoaffidamento quanto alla sua adozione. Nega infine che il lasso di tempo impiegatoper istruire la denuncia autorizzi la ricorrente a mettere in discussione la manierain cui essa ha esercitato le proprie competenze.

Giudizio del Tribunale

202.
    La prima parte del motivo si basa sul postulato che la decisione 6 aprile 1995respingesse la denuncia nel suo complesso. Ora, risulta dalla giudizio del Tribunalesulla portata di detta decisione (v. supra, punti 58-62) che così non era. Pertantola prima parte del motivo deve essere respinta.

203.
    In relazione alla seconda parte del motivo, occorre ricordare che l'art. 3 delregolamento n. 17 non conferisce a chi presenta una domanda a norma del dettoarticolo il diritto ad ottenere una decisione della Commissione ai sensi dell'art. 189del Trattato CE in merito all'esistenza o meno di un'infrazione dell'art. 85 odell'art. 86 del Trattato (v., in particolare, sentenza Tremblay e a./Commissione, giàcitata, punto 59). Pertanto, indipendentemente dalla stato di avanzamento dellapratica e dalla fase di istruzione della denuncia al quale è pervenuta laCommissione, la ricorrente non può nutrire fondate speranze riguardo all'adozionedi una decisione di divieto delle pratiche denunciate.

204.
    Per quanto riguarda la terza parte, si deve osservare che la ricorrente non haprovato che, in una situazione paragonabile a quella del caso di specie, laCommissione avrebbe comunque censurato le imprese coinvolte. Di conseguenza,la ricorrente non ha dimostrato l'asserita violazione del principio di nondiscriminazione.

205.
    Per quel che riguarda infine l'eccessiva durata del procedimento amministrativo sifa rinvio al punto 189 della presente sentenza, in cui sono stati precisati i motiviche giustificano il lasso di tempo relativamente lungo impiegato dalla Commissioneper pervenire all'adozione delle decisioni di rigetto.

206.
    Per tutte queste ragioni, il motivo in esame dev'essere respinto.

Sulla domanda di produzione di documenti

207.
    Nella replica nella causa T-204/95 e nelle osservazioni sulle memorie d'interventonelle cause T-133/95 e T-204/95, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale ordini laproduzione di taluni documenti.

208.
    Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento il Tribunale harichiesto la produzione di taluni di detti documenti. Poiché la produzione di altri

documenti non appariva necessaria per la definizione della causa T-204/95, non viè motivo di accogliere la domanda della ricorrente per quanto li riguarda.

Sulle spese

209.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente ècondannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta è rimastasoccombente sulle sue conclusioni nella causa T-204/95, essa sopporterà le spesedella Commissione in detta causa. Poiché la Commissione è rimasta parzialmentesoccombente nelle sue conclusioni nella causa T-133/95, essa sopporterà le spesedella ricorrente in detta causa.

210.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Statimembri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Di conseguenza, ilRegno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese. Aisensi del secondo comma di detta disposizione, il Tribunale può ordinare che unaparte interveniente diversa da quelle indicate al primo comma sopporti le propriespese. Dato che i vari OPP intervenuti sono risultati soccombenti nelle loroconclusioni nella causa T-133/95, ma hanno ottenuto vittoria nella causa T-204/95,si deve decidere che ciascuno degli intervenuti sopporterà le proprie spese nellecause T-133/95 e T-204/95.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1.
    Le cause T-133/95 e T-204/95 sono riunite ai fini della sentenza.

2.
    La decisione 6 aprile 1995 è annullata nella parte relativa al remailingfisico commerciale ABA.

3.
    I ricorsi sono respinti per il resto.

4.
    La Commissione è condannata alle spese della ricorrente nella causaT-133/95.

5.
    La ricorrente è condannata alle spese della Commissione nella causaT-204/95.

6.
    Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese nelle cause T-133/95 e T-204/95.

Vesterdorf

Briët
Lindh

Potocki

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf

Indice

    Fatti all'origine della controversia

II - 3

        International Express Carrier Conference (IECC) e remailing (reinvio postale)

II - 3

        Spese terminali e Convenzione dell'Unione postale universale

II - 4

        Denuncia dell'IECC e accordo CEPT del 1987

II - 5

        Trattazione della denuncia da parte della Commissione

II - 6

    Procedimento

II - 10

    Conclusioni delle parti

II - 11

        Nella causa T-133/95

II - 11

        Nella causa T-204/95

II - 12

    Sulla ricevibilità delle memorie d'intervento del Post Office

II - 13

    Sulla ricevibilità della domanda diretta a far sì che il Tribunale ordini alla Commissione diadottare le misure idonee per conformarsi agli obblighi previsti dall'art. 176 delTrattato

II - 14

    Nel merito

II - 14

        A — Portata delle decisioni 6 aprile e 14 agosto 1995

II - 14

            Argomenti delle parti

II - 14

            Giudizio del Tribunale

II - 15

        B — Motivi specifici della causa T-133/95

II - 15

            Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato

II - 15

                Argomenti delle parti

II - 15

                Giudizio del Tribunale

II - 16

            Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 3, n. 2, lett. b), delregolamento n. 17

II - 17

                Argomenti delle parti

II - 17

                Giudizio del Tribunale

II - 18

            Sul terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato

II - 18

                Sulla prima e sulla seconda parte del motivo

II - 18

                    — Argomenti delle parti

II - 18

                    — Giudizio del Tribunale

II - 20

                Sulla terza e sulla quarta parte del motivo

II - 22

        C — Conclusioni e motivi specifici della causa T-204/95

II - 22

            Sulle conclusioni principali, dirette a far dichiarare inesistenti la lettera 12 aprile1995 e la decisione 14 agosto 1995

II - 22

                Argomenti delle parti

II - 22

                Giudizio del Tribunale

II - 23

            Sulle conclusioni presentate in subordine, dirette a far annullare la decisione 14agosto 1995

II - 23

                1. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato

II - 23

                    a) Sulla prima parte del motivo, relativa alla mancanza di motivazionerelativa all'asserita violazione dell'art. 85 del Trattato da partedegli OPP

II - 23

                    Argomenti delle parti

II - 23

                    Giudizio del Tribunale

II - 24

                    b) Sulla seconda parte del motivo, relativa alla motivazione insufficienteper quanto riguarda il remailing ABC

II - 24

                    Argomenti delle parti

II - 24

                    Giudizio del Tribunale

II - 24

                2. Sul secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 85 e 86 delTrattato, ad errori manifesti nella valutazione dei fatti e ad errori didiritto

II - 25

                    a) Sulla prima parte del motivo, relativa al remailing ABC

II - 25

                    Argomenti delle parti

II - 25

                    Giudizio del Tribunale

II - 27

                    — Per quanto riguarda la Deutsche Post

II - 28

                    — Per quanto riguarda il Post Office

II - 29

                    — Per quanto riguarda la Poste

II - 30

                    b) Sulla seconda parte del motivo, relativa alla valutazione dell'esistenzadell'art. 23 della convenzione UPU con riguardo al diritto dellaconcorrenza

II - 31

                    Argomenti delle parti

II - 31

                    Giudizio del Tribunale

II - 31

                    c) Sulla terza parte del motivo, relativa alla violazione degli artt. 85 e 86del Trattato per la mancata adozione di una decisione di divieto

II - 32

                    Argomenti delle parti

II - 32

                    Giudizio del Tribunale

II - 33

        D — Motivi comuni alle cause T-133/95 e T-204/95

II - 33

            Sul motivo relativo allo sviamento di potere

II - 33

                Argomenti delle parti

II - 33

                Giudizio del Tribunale

II - 34

            Sul motivo relativo alla violazione di taluni principi generali del diritto

II - 36

                Argomenti delle parti

II - 36

                Giudizio del Tribunale

II - 37

    Sulla domanda di produzione di documenti

II - 37

    Sulle spese

II - 38


1: Lingua processuale: l'inglese.