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Ricorso proposto il 20 dicembre 2011 - Commissione / UAMI - Ten ewiv (TEN)

(Causa T-658/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: avv.ti A. Berenboom, A. Joachimowicz e M. Isgour, J. Samnadda e F. Wilman, agenti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ten ewiv (Rösrath-Hoffnungstahl, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'11 ottobre 2011, procedimento R 5/2011-4;

dichiarare nullo, pertanto, il marchio comunitario n. 6750574, registrato il 5 febbraio 2009 dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso nelle classi 12, 37 e 39; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo "TEN", di colore "blu, giallo, nero", per prodotti e servizi delle classi 12, 37 e 39 - registrazione comunitaria n. 6750574.

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte che chiede la declaratoria di nullità ha basato la propria richiesta sui criteri assoluti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e (h) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la decisione contestata viola l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 6 ter, paragrafo 1, della convenzione di Parigi, nella parte riguardante la registrazione del marchio comunitario, sebbene la sua registrazione rientri nell'ambito del divieto previsto da tali disposizioni. La decisione contestata viola altresì l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), nella parte in cui una siffatta registrazione indurrebbe il pubblico in inganno facendogli credere che i prodotti e i servizi per i quali il marchio comunitario è registrato sono approvati o certificati dall'Unione europea o da una delle sue istituzioni.

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