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Sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2015 – Abdulrahim / Consiglio e Commissione

(Causa T-127/09 RENV) 1

[«Rinvio a seguito di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite – Inclusione del nome di questa persona nell’elenco contenuto nell’allegato I al regolamento (CE) n. 881/2002 – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Termine di ricorso – Superamento – Errore scusabile – Diritti fondamentali – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto al rispetto della proprietà – Diritto al rispetto della vita privata e familiare])

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Abdulbasit Abdulrahim (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: P. Moser, QC, E. Grieves, barrister, H. Miller e R. Graham, solicitors)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e G. Étienne, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta e G. Valero Jordana, agenti)

Oggetto

Inizialmente, da un lato, una domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 [del Consiglio] che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante centotreesima modifica del regolamento n. 881/2002 (GU L 345, pag. 60), o di quest’ultimo regolamento, nella parte riguardante il ricorrente, e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da tali atti

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, è annullato nella parte in cui concerne il sig. Abdulbasit Abdulrahim.

Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sono condannati a sostenere, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal sig. Abdulrahim a titolo del ricorso di annullamento, nonché le somme anticipate dal Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.

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1     GU C 167 del 18.7.2009.