Language of document : ECLI:EU:T:2015:4

Causa T‑127/09 RENV

Abdulbasit Abdulrahim

contro

Consiglio dell’Unione europea
e

Commissione europea

«Rinvio a seguito di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite – Inclusione del nome di questa persona nell’elenco contenuto nell’allegato I al regolamento (CE) n. 881/2002 – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Termine di ricorso – Superamento – Errore scusabile – Diritti fondamentali – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto al rispetto della proprietà – Diritto al rispetto della vita privata e familiare»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 gennaio 2015

1.      Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozione – Ritardo nella consegna della corrispondenza

(Art. 263, comma 6, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 45, comma 2)

2.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Portata del sindacato giurisdizionale

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 881/2002, allegato I)

L’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia si applica in caso di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà della persona e che appaiono inevitabili a dispetto di tutte le precauzioni adottate. Spetta all’interessato dimostrare, da un lato, che circostanze anormali, imprevedibili e a lui estranee hanno avuto come conseguenza l’impossibilità per lui di osservare i termini di ricorso previsti dall’articolo 263, sesto comma, TFUE e, dall’altro, che egli non poteva premunirsi contro le conseguenze di dette circostanze adottando le misure idonee senza sobbarcarsi a sacrifici eccessivi. In particolare, l’operatore deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza al fine di rispettare i termini impartiti.

Pertanto, quando gli avvocati di un ricorrente hanno dato prova di tutta la diligenza richiesta trasmettendo l’originale sottoscritto del ricorso a un servizio postale considerato affidabile, dipendente dall’operatore postale storico di uno Stato membro, il giorno stesso dell’invio della copia mediante telefax, detti avvocati possono ragionevolmente aspettarsi che detto originale sottoscritto giunga in cancelleria in un termine inferiore a quello di dieci giorni di cui essi dispongono a tale scopo. A questo proposito, non si può pretendere da un ricorrente, a fortiori quando quest’ultimo gode del gratuito patrocinio, che egli scelga il servizio postale internazionale più costoso fra quelli proposti da un operatore postale, quando il servizio meno caro proposto dallo stesso operatore sembra idoneo, in linea di principio, a garantire la consegna dell’originale sottoscritto del ricorso alla cancelleria del Tribunale nel termine prescritto.

(v. punti 45‑47, 49)

1.      In caso di contestazione da parte dell’interessato della legittimità della decisione di iscrivere o di mantenere il suo nome sull’elenco contenuto nell’allegato I al regolamento n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, il giudice dell’Unione deve assicurarsi segnatamente, a titolo del controllo giurisdizionale sulla legittimità della motivazione su cui si basa una siffatta decisione, che quest’ultima poggi su un fondamento materiale sufficientemente solido. Ciò implica una verifica dei fatti addotti nella motivazione sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limita alla valutazione dell’astratta verosimiglianza della motivazione dedotta, ma consiste invece nell’accertare che la motivazione, o per lo meno uno dei suoi elementi, considerato di per sé sufficiente a suffragare la decisione medesima, siano fondati. A tal fine, è compito del giudice dell’Unione procedere a detto esame chiedendo eventualmente all’autorità competente dell’Unione di produrre informazioni o elementi probatori, riservati o meno, rilevanti ai fini di un esame siffatto.

Se l’autorità competente dell’Unione si trova nell’impossibilità di esaudire la richiesta del giudice dell’Unione, quest’ultimo deve fondarsi sui soli elementi comunicatigli. Qualora detti elementi non consentano di accertare la fondatezza di un motivo, il giudice dell’Unione espunge tale motivo da quelli posti a fondamento della decisione di iscrizione o di mantenimento dell’iscrizione in oggetto. Se viceversa l’autorità competente dell’Unione fornisce informazioni o elementi di prova rilevanti, il giudice dell’Unione deve verificare l’esattezza materiale dei fatti dedotti alla luce di queste informazioni o elementi e valutare l’efficacia probatoria di questi ultimi, in funzione delle circostanze del caso di specie e alla luce delle eventuali osservazioni presentate, segnatamente, dall’interessato al loro riguardo, eventualmente facendo ricorso a tecniche che consentano di conciliare, da un lato, le legittime considerazioni di sicurezza riguardanti la natura e le fonti informative prese in considerazione per l’adozione dell’atto in questione e, dall’altro, la necessità di garantire adeguatamente al cittadino il rispetto dei suoi diritti processuali.

In considerazione della natura preventiva delle misure restrittive in questione, se, nel quadro del suo controllo della legittimità dell’atto impugnato, il giudice dell’Unione ritiene che almeno uno dei motivi illustrati nella motivazione fornita dal comitato per le sanzioni è sufficientemente preciso e concreto, che esso è comprovato e che costituisce di per sé una base sufficiente per fondare tale atto, la circostanza che altri tra questi motivi non lo siano non può giustificare l’annullamento di detto atto. Nell’ipotesi inversa, esso procederà all’annullamento dell’atto impugnato.

Viceversa, il fatto che l’autorità competente dell’Unione non dia accesso all’interessato e, successivamente, al giudice dell’Unione a informazioni o elementi di prova in possesso unicamente del comitato per le sanzioni o del membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite interessato, collegati alla motivazione alla base della decisione in questione, non può giustificare come tale l’accertamento di una violazione di questi stessi diritti. Tuttavia, in una situazione del genere, il giudice dell’Unione, chiamato a verificare la fondatezza in fatto della motivazione fornita dal comitato per le sanzioni tenendo conto delle osservazioni e degli elementi a discarico eventualmente prodotti dall’interessato, nonché della risposta dell’autorità competente dell’Unione a tali osservazioni, non può disporre di informazioni supplementari o di elementi di prova. Di conseguenza, se è per esso impossibile accertare la fondatezza di detta motivazione, quest’ultima non può servire da fondamento alla decisione di iscrizione controversa.

(v. punti 62, 63, 66, 68, 71)