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Ricorso proposto il 15 aprile 2009 - Abdulrahim/Consiglio e Commissione.

(Causa T-127/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Abdulbasit Abdulrahim (Londra, Regno Unito) (Rappresentanti: J. Jones, Barrister e M. Arani, Solicitor)

Convenuti: Consiglio delle Comunità europee e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare in tutto o in parte il regolamento (CE) n. 881/2002, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008 e/o il regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008, laddove riguardano direttamente e individualmente il ricorrente;

In subordine, dichiarare il regolamento (CE) del Consiglio n. 881/2002 e/o il regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008 inapplicabili al ricorrente;

In ulteriore subordine, riconsiderare il fondamento per l'inserimento del nome del ricorrente nell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio n. 881/2002, stabilendo se la decisione della Commissione di inserire il nome del ricorrente nell'allegato I sia appropriata e fondata in fatto e in diritto;

Disporre che i convenuti forniscano ragioni e prove per l'inserimento del nome del ricorrente nell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio n. 881/2002 entro un breve termine;

Stabilire che l'inserimento del nome del ricorrente nell'allegato I è inappropriato e infondato in fatto e in diritto e ordinare la cancellazione del nome del ricorrente dall'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio n. 881/2002;

Assumere ogni ulteriore provvedimento che risulti appropriato;

Condannare il Consiglio e la Commissione alle spese;

Condannare il Consiglio e la Commissione al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a titolo di lucro cessante e dei danni morali.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2008, n. 1330 1, nella parte in cui esso include il nome del ricorrente nell'elenco delle persone ed entità di cui si congelano i capitali e le risorse economiche ai sensi di tale normativa. In subordine, il ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare, ai sensi dell'art. 241 CE, il regolamento (CE) del Consiglio n. 881/2002 e/o il regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008 inapplicabili al ricorrente. Chiede inoltre al Tribunale di condannare i convenuti alle spese.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente afferma che i regolamenti controversi violano i suoi diritti fondamentali, come garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Esso sostiene anzitutto che i regolamenti controversi violano i suoi diritti al contraddittorio, ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un equo processo, non essendo mai stato informato dal Consiglio o dalla Commissione delle ragioni della sua inclusione nell'allegato I, né essendogli mai stata sottoposta alcuna prova che giustificasse tale decisione. Egli non ha pertanto avuto la possibilità di prendere posizione sulle ragioni dell'inclusione del suo nome nell'allegato I del regolamento controverso e, di conseguenza, non è stato in grado di contestare l'elencazione stessa dinanzi ad un organo giudiziario.

In secondo luogo il ricorrente sostiene che le misure controverse rappresentano una violazione del suo diritto al rispetto della proprietà nonché un'interferenza sproporzionata con la sua vita privata e familiare.

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1 - GU 2008 L 345, pag. 60.