Ricorso proposto il 29 novembre 20010 - Biodes / UAMI - Manasul International (FARMASUL)
(Causa T-553/10)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Biodes, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. E. Manresa Medina)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Manasul Internacional S.L. (Ponferrada, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2010, procedimento R 1034/2009-1, e
Condannare il convenuto e gli eventuali intervenienti a sostegno di questo alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo "FARMASUL" per prodotti delle classi 5, 30 e 31.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Manasul Internacional S.L.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi figurativi nazionali "MANASUL" e "MANASUL ORO" per prodotti delle classi 5, 30 e 31.
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione e concessione del marchio richiesto.
Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e diniego del marchio richiesto.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8. n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009
1, in quanto non sussisterebbe somiglianza tra i marchi contrapposti, la controinteressata avrebbe omesso di tener conto del secondo contratto di licenza che ha modificato il primo contratto di licenza e il marchio contrapposto non avrebbe l'asserita notorietà.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).