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Ricorso proposto il 3 marzo 2014 – adidas / UAMI – Shoe Branding Europe (Emblema di due strisce parallele)

(Causa T-145/14)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: adidas (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 28 novembre 2013, procedimento R 1208/2012-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio (“altro tipo di marchio”) per calzature della classe 25 – domanda di marchio comunitario n. 8 398 141

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni dei marchi comunitari nn. 3 517 646, 3 517 612, 3 517 588, 3 517 661, 4 269 072, 6 081 889; registrazioni dei marchi tedeschi nn. 944 624, 944 623, 399 50 559, 897 134; registrazione del marchio internazionale n. 391 692, per prodotti delle classi 18, 25 e 28; e marchio/segno non registrato utilizzato nella prassi commerciale in Germania

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 4, del regolamento sul marchio comunitario.