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Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 – adidas / UAMI – Shoe Branding Europe (Due strisce parallele su una scarpa)

(Causa T-145/15) 1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario di posizione consistente in due strisce parallele su una scarpa – Marchi comunitari e nazionali figurativi e registrazione internazionale anteriore che rappresentano tre strisce parallele apposte su scarpe e vestiario – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati, poi I. Fowler, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Shoe Branding Europe BVBA (Audenarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 28 novembre 2013 (procedimento R 1208/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’adidas AG e la Shoe Branding Europe BVBA.

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 novembre 2013 (procedimento R 1208/2012-2) è annullata.

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’adidas AG.

La Shoe Branding Europe BVBA sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 129 del 28.4.2014.