Language of document : ECLI:EU:T:2015:303





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 maggio 2015 –
adidas / UAMI – Shoe Branding Europe

(Due strisce parallele su una scarpa)

(causa T‑145/14)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario di posizione consistente in due strisce parallele su una scarpa – Marchi comunitari e nazionali figurativi e registrazione internazionale anteriore che rappresentano tre strisce parallele apposte su scarpe e vestiario – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 17‑20, 46, 48)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento – Irrilevanza – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 28)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio di posizione consistente in due strisce parallele su una scarpa – Marchi figurativi che rappresentano tre strisce parallele apposte su scarpe e vestiario [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 33, 43, 49, 50)

4.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 5] (v. punto 52)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 28 novembre 2013 (procedimento R 1208/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’adidas AG e la Shoe Branding Europe BVBA.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 novembre 2013 (procedimento R 1208/2012-2) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’adidas AG.

3)

La Shoe Branding Europe BVBA sopporterà le proprie spese.