Language of document : ECLI:EU:C:2015:851

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 23 dicembre 2015 (1)

Causa C‑196/15

Granarolo SpA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris (Francia)]

«Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenze speciali – Articolo 5, punti 1 e 3 – Improvvisa interruzione di una relazione commerciale – Natura contrattuale o extracontrattuale della relativa azione di risarcimento»





I –    Introduzione

1.        La presente causa costituisce una nuova occasione, per la Corte, di delimitare gli uni rispetto agli altri i fori speciali previsti dal regolamento (CE) n. 44/2001 (2) per far valere diritti contrattuali ed extracontrattuali.

2.        In concreto, si tratta di stabilire se nel caso di un’azione di risarcimento fondata unicamente sull’improvvisa interruzione di una relazione commerciale sia competente il foro individuato in materia di illeciti civili.

II – Contesto normativo

A –    Diritto dell’Unione

3.        L’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1.      a)     in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui  l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

(…)

3.      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)».

B –    Diritto nazionale

4.        L’articolo L. 442‑6 del Code de commerce (Codice di commercio) francese così dispone:

«(…) Fa sorgere la responsabilità del suo autore e lo obbliga a riparare il danno causato, il fatto, commesso da un produttore, un commerciante, un industriale o una persona iscritta nel registro dei mestieri, che consiste:

(…)

5.       nell’interrompere bruscamente, anche in parte, una relazione commerciale stabile, senza un preavviso scritto che tenga conto della durata della relazione commerciale e rispetti la durata minima di preavviso determinata, con riferimento agli usi del commercio, dagli accordi interprofessionali. (…) In mancanza di tali accordi, con decreto del Ministro dell’Economia può essere fissato, per ciascuna categoria di prodotti, tenendo conto degli usi del commercio, un termine minimo di preavviso e si possono stabilire le condizioni di interruzione delle relazioni commerciali, specialmente in funzione della loro durata. Le disposizioni che precedono non pregiudicano la facoltà di risoluzione senza preavviso, in caso di inadempimento dei propri obblighi ad opera della controparte o in caso di forza maggiore (…)».

III – Procedimento principale e questioni pregiudiziali

5.        Un’impresa francese distribuiva prodotti alimentari in Francia da circa 25 anni in qualità di rivenditore per un’impresa italiana. La lunga relazione commerciale non si fondava né su un contratto quadro né, in particolare, su un patto di esclusiva.

6.        Il 10 dicembre 2012, l’impresa italiana comunicava all’impresa francese l’interruzione della relazione commerciale, da parte sua, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

7.        L’impresa francese conveniva quindi la società italiana dinanzi al Tribunal de commerce de Marseille (Tribunale commerciale di Marsiglia) chiedendo il risarcimento dei danni causati dall’improvvisa interruzione della relazione commerciale. Essa fondava la propria azione sull’articolo L. 442‑6 del Code de commerce. Sostenendo che l’azione avesse ad oggetto un illecito civile doloso, il Tribunal de commerce affermava la propria competenza ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

8.        L’impugnazione dell’impresa italiana è diretta a contestare la competenza dei giudici francesi.

9.        In tale contesto, la Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi), chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che l’azione di risarcimento per interruzione di relazioni commerciali stabili consistenti nella fornitura di merci per diversi anni a un rivenditore senza contratto quadro né patto di esclusiva rientra nella materia degli illeciti civili dolosi.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se la lettera b) dell’articolo 5, punto 1, di tale regolamento sia applicabile ai fini della determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione su cui si fonda la domanda nel caso di cui alla questione 1)».

IV – Analisi

A –    Sulla prima questione pregiudiziale

10.      Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, nel caso di un’azione di risarcimento come quella oggetto del procedimento principale, sia competente il foro in materia di illeciti civili di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

11.      Nel 2014, nella sentenza Brogsitter (3), la Corte ha specificato una linea di demarcazione tra il foro competente in materia contrattuale e quello competente in materia di illeciti civili.

1.      La sentenza Brogsitter

12.      Nella sentenza succitata, la Corte ha esaminato se azioni di responsabilità civile, aventi natura di illecito civile nel diritto nazionale, debbano tuttavia essere considerate come rientranti nella «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, tenuto conto del contratto che vincola le parti del procedimento principale (4).

13.      Per delimitare il foro competente in materia contrattuale rispetto a quello competente in materia di illeciti civili, la Corte ha considerato decisivo stabilire se «l’interpretazione [di un] contratto che vincola il convenuto al ricorrente appare indispensabile per stabilire (…) l’illiceità del comportamento (…) rimprovera[to] al secondo» (5). Una siffatta interpretazione in materia di contratti risulta indispensabile qualora «le azioni intentate (…) nel procedimento principale abbiano per oggetto una domanda di risarcimento la cui causa può essere ragionevolmente considerata una violazione dei diritti e delle obbligazioni del contratto che vincola le parti nel procedimento principale, circostanza che ne renderebbe indispensabile la presa in considerazione per decidere sul ricorso (6)».

14.      Pertanto, se occorre interpretare un contratto si deve adire il foro competente in materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, altrimenti occorre adire il foro competente in materia di illeciti civili a norma dell’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento.

2.      Applicazione al caso di specie dei principi enunciati nella sentenza Brogsitter

15.      Nella presente causa, si riscontra un problema simile a quello sollevato nella sentenza Brogsitter.

16.      Anche in tale sede, il giudice del rinvio afferma che, conformemente al diritto nazionale (7), il diritto al risarcimento invocato deve essere classificato nell’ambito della materia extracontrattuale.

17.      Tuttavia, diversamente dalla sentenza Brogsitter, nel caso in esame non sussiste alcun rimando obbligatorio all’interpretazione di un contratto tra le parti tale da giustificare l’adizione del foro competente in materia contrattuale.

18.      Il diritto al risarcimento si ricollega all’improvvisa interruzione di una relazione commerciale stabile nel cui contesto sono avvenute diverse forniture di prodotti all’impresa francese. Tuttavia, non esisteva un contratto quadro che disciplinasse nel complesso la relazione commerciale delle parti. La questione decisiva se, nell’interrompere la relazione commerciale, sia stato rispettato un ragionevole termine di preavviso non dipende, dunque, dalla valutazione di accordi tra le parti (8).

19.      Per sua natura, la richiesta di risarcimento è, invece, indipendente dal fatto contrattuale. Il suo fondamento non è costituito da accordi contrattuali tra le parti, bensì da una norma di legge che, nell’interesse di ordinate relazioni commerciali, ne disapprova ogni improvvisa interruzione, prevedendo, in tali casi, diritti al risarcimento per l’ex partner commerciale.

20.      La fattispecie in questione si contrappone quindi, in certo qual modo, a quella della sentenza Brogsitter, vertente su un diritto di risarcimento sostanzialmente derivante dalla violazione di un contratto esistente. Nel caso in questione, invece, la richiesta di risarcimento non si fonda su contratti esistenti, ma piuttosto sulla mancata conclusione di ulteriori contratti a seguito dell’improvvisa interruzione della relazione commerciale. Non si tratta, pertanto, di violazioni contrattuali, bensì del rifiuto dell’ex partner commerciale di stipulare contratti. Mancano dunque, per «fondare» il diritto al risarcimento, gli importi dovuti in forza del contratto.

21.      Tali importi potrebbero (ipoteticamente) rinvenirsi solo qualora la parte che interrompe la relazione commerciale eccepisca eventuali violazioni contrattuali pregresse da parte del creditore nell’ambito di detta relazione, per giustificare così l’interruzione di quest’ultima e sottrarsi al relativo obbligo di risarcimento. Tuttavia, un siffatto motivo di difesa – quand’anche sollevato mediante eccezione, ipotesi tuttavia non suffragata da indizi – non modificherebbe la natura della pretesa risarcitoria e non la trasformerebbe in una pretesa contrattuale.

22.      Il presente procedimento non verte, quindi, sulla «materia contrattuale», pertanto il foro in materia contrattuale di cui all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non risulta competente nel caso di specie.

23.      Per sua natura, una pretesa come quella controversa nel procedimento principale deve essere qualificata piuttosto come extracontrattuale, com’è già stato fatto dalla Corte in merito ai diritti derivanti da un’interruzione colposa di trattative (9). Tali diritti sono paragonabili alla pretesa di cui alla presente causa in quanto anche qui mancano «impegni liberamente assunti da una parte nei confronti di un’altra» (10) e, in definitiva, il diritto invocato si basa sull’asserito comportamento in malafede di un partner commerciale (11).

24.      Dall’insieme delle considerazioni che precedono occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso che un’azione di risarcimento per interruzione di relazioni commerciali stabili non inserite in un contratto quadro e in mancanza di un patto di esclusiva riguarda illeciti civili dolosi o colposi e rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

B –    Sulla seconda questione pregiudiziale

25.      Non avendo risposto in senso negativo alla prima questione pregiudiziale, appare superfluo fornire una risposta alla seconda questione con cui il giudice del rinvio, nell’ipotesi – che non ricorre nella fattispecie – di negazione della competenza del foro in materia di illeciti civili, chiede se l’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 sia rilevante per la determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione controversa.

26.      Ad abundantiam, occorre accennare brevemente a detta seconda questione pregiudiziale e rimandare alla sentenza della Corte Corman‑Collins (12), nel cui contesto si poneva la questione se, relativamente alle pretese risarcitorie di un rivenditore in relazione alla stipulazione verbale di un contratto di concessione di vendita (13), sia applicabile l’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001.

27.      In proposito, la Corte ha accertato che un contratto di concessione «caratterizzato da un accordo quadro avente ad oggetto un obbligo di fornitura e di approvvigionamento concluso per il futuro da due operatori economici, che contiene clausole contrattuali specifiche relative alla distribuzione da parte del concessionario della merce venduta (…)» (14), deve essere qualificato come contratto di prestazione di servizi (ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento in parola). D’altra parte, nel caso di un «rapporto commerciale durevole tra due operatori economici, qualora tale rapporto si limiti ad accordi successivi, ciascuno avente ad oggetto la consegna e il ritiro di merce», occorre fare riferimento all’articolo 5, punto 1, lettera b), primo trattino, del medesimo regolamento (15).

28.      Tuttavia, in assenza di un contratto quadro tra le parti, tali considerazioni non sono applicabili al caso di specie. Inoltre, nel procedimento principale, la controversia non riguarda la «compravendita di beni» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, ma piuttosto l’improvvisa interruzione di una relazione commerciale, senza alcun rilievo per il relativo e concreto contenuto contrattuale. Pertanto, l’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 non risulta applicabile.

V –    Conclusione

29.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale nei seguenti termini:

Un’azione di risarcimento per interruzione di relazioni commerciali stabili non inserite in un contratto quadro e in mancanza di un patto di esclusiva riguarda illeciti civili dolosi o colposi e rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.


1 – Lingua originale: il tedesco.


2–      Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).


3–      Sentenza Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148).


4–      Sentenza Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148, punto 16).


5–      Sentenza Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148, punto 25).


6–      Sentenza Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148, punto 26).


7–      Il giudice del rinvio non procede ad una più approfondita disamina della questione se alla controversia principale si applichi il diritto francese. Ciò, invece, non è ovvio, ma andrebbe stabilito, in linea di principio, in base alle disposizioni sul conflitto di leggi o alle norme di applicazione necessaria pertinenti, in ordine alle quali detto giudice non solleva questioni e che non possono essere esaminate in mancanza di indicazioni sufficienti nella domanda di pronuncia pregiudiziale.


8–      Come esposto dal governo francese con rimando alla giurisprudenza delle corti supreme, per il fondamento del diritto citato supra non assume inoltre alcun rilievo accertare se si sia già pervenuti alla conclusione di contratti o se le relazioni commerciali si trovassero ancora in una fase precontrattuale di trattative.


9–      Sentenza Tacconi (C‑334/00, EU:C:2002:499).


10–      Sentenza Tacconi (C‑334/00, EU:C:2002:499, punto 27); v., sul punto, anche sentenza Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 39).


11–      Sentenza Tacconi (C‑334/00, EU:C:2002:499, punto 27).


12–      Sentenza Corman‑Collins (C‑9/12, EU:C:2013:860).


13–      Sentenza Corman‑Collins (C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 14): qui compare la differenza fondamentale rispetto alla causa in esame, in cui, come constatato dal giudice del rinvio, manca un accordo quadro.


14–      Sentenza Corman‑Collins (C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 36).


15–      Sentenza Corman‑Collins (C‑9/12, EU:C:2013:860, punti 35 e 36).