Language of document : ECLI:EU:T:2019:649

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

20 settembre 2019 (*)

«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Ricorso proposto da uno Stato terzo – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità»

Nella causa T‑65/18,

Repubblica bolivariana del Venezuela, rappresentata da F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da P. Mahnič e L. Ozola, successivamente da P. Mahnič e A. Antoniadis, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2017, L 295, pag. 21), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento 2017/2063 (GU 2018, L 276, pag. 1), e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, p. 10), nei limiti in cui le loro disposizioni riguardano la Repubblica bolivariana del Venezuela,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz, C. Iliopoulos, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (relatore) e I. Reine, giudici,

cancelliere: F. Oller, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 13 novembre 2017 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2017, L 295, pag. 60). Tale decisione contiene, in primo luogo, un divieto di esportazione in Venezuela di armi, attrezzature militari o qualsiasi altra attrezzatura utilizzabile a fini di repressione interna, nonché di apparecchiature, tecnologia o software di controllo. Essa comprende, in secondo luogo, un divieto di fornire al Venezuela servizi finanziari, tecnici o di altra natura connessi a tali attrezzature e tecnologie. Essa prevede, in terzo luogo, il congelamento di fondi e risorse economiche di persone, entità ed organismi. Ai sensi del suo considerando 1, la decisione 2017/2074 risponde al continuo deteriorarsi della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani in Venezuela.

2        L’articolo 13, comma 2, della decisione 2017/2074 dispone che tale decisione è costantemente riesaminata ed è, se del caso, prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Il primo comma del medesimo articolo prevedeva, nella sua versione iniziale, che la decisione 2017/2074 fosse applicabile fino al 14 novembre 2018. Il 6 novembre 2018 la decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, che modifica la decisione 2017/2074 (GU 2018, L 276, pag. 10), ne ha prorogato la validità fino al 14 novembre 2019 ed ha modificato la voce 7 dell’allegato I di detta decisione, che riguarda una delle persone interessate dal congelamento dei beni finanziari.

3        Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha inoltre adottato il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2017, L 295, pag. 21), sulla base dell’articolo 251, paragrafo 2, TFUE e della decisione 2017/2074.

4        L’articolo 2 del regolamento 2017/2063 precisa che è vietato fornire a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o un uso in detto paese, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria e altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, adottato dal Consiglio il 17 marzo 2014 (GU 2014, C 107, pag. 1).

5        L’articolo 3 e l’allegato I del regolamento 2017/2063 dispongono che è altresì vietato vendere, fornire o esportare attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna, quali armi da fuoco, munizioni, veicoli antisommossa o per il trasferimento di prigionieri o, ancora, sostanze esplosive, nonché fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria o altri servizi connessi alle suddette attrezzature a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o per l’uso in detto paese.

6        L’articolo 4 del regolamento 2017/2063 prevede che, in deroga agli articoli 2 e 3 di tale regolamento, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare determinate operazioni alle condizioni che esse ritengono appropriate.

7        A meno che le autorità competenti degli Stati membri non abbiano preventivamente rilasciato un’autorizzazione, gli articoli 6 e 7 e l’allegato II del regolamento 2017/2063 vietano di vendere, fornire o esportare apparecchiature, tecnologie e software di ispezione di pacchetti, di intercettazione delle reti, di controllo, di interferenze e di riconoscimento vocale, nonché di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria e altri servizi connessi alle suddette apparecchiature, tecnologie e software a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o per l’uso in detto paese.

8        Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento 2017/2063, i suddetti divieti si applicano:

«a)      nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)      a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)      a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)      a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)      a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione».

9        Gli articoli da 8 a 11 e gli allegati IV e V del regolamento 2017/2063 prevedono inoltre, salvo eccezioni, il congelamento dei beni finanziari appartenenti a determinate persone fisiche o morali, entità o organismi nonché il divieto di mettere tali beni a loro disposizione.

10      L’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento 2017/2063 precisa infine che «[l]’elenco di cui agli allegati IV e V è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi». Il 6 novembre 2018 il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, che attua il regolamento 2017/2063 (GU 2018, L 276, pag. 1), ha modificato la voce 7 dell’allegato IV di detto regolamento, relativa ad una delle persone interessate dal congelamento dei beni finanziari.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2018, la Repubblica bolivariana del Venezuela ha proposto il ricorso in esame avverso il regolamento 2017/2063, nei limiti in cui le sue disposizioni la riguardano.

12      Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2018, il Consiglio ha sollevato eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. La Repubblica bolivariana del Venezuela ha depositato le sue osservazioni in merito a tale eccezione il 27 giugno 2018.

13      Su proposta della Quarta Sezione, il 17 ottobre 2018 il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

14      Su proposta del giudice del relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di aprire la fase orale del procedimento, limitatamente alla ricevibilità del ricorso. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha altresì invitato le parti a rispondere per iscritto a un quesito. Le parti hanno risposto a tale invito con lettere del 14 dicembre 2018.

15      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 gennaio 2019, la Repubblica bolivariana del Venezuela, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura, ha adattato il ricorso, in modo che questo fosse diretto anche all’annullamento della decisione 2018/1656 e del regolamento di esecuzione 2018/1653, nei limiti in cui le loro disposizioni la riguardano. Il Consiglio ha risposto alla memoria di adattamento il 5 febbraio 2019.

16      La Repubblica bolivariana del Venezuela chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare, in primo luogo, il regolamento 2017/2063, in secondo luogo, il regolamento di esecuzione 2018/1653 e, in terzo luogo, la decisione 2018/1656, nei limiti in cui le loro disposizioni la riguardano;

–        condannare il Consiglio alle spese.

17      Nell’eccezione di irricevibilità, il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica bolivariana del Venezuela alle spese.

18      Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la Repubblica bolivariana del Venezuela chiede che il Tribunale voglia respingere l’eccezione di irricevibilità.

19      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti riguardo la ricevibilità posti dal Tribunale all’udienza dell’8 febbraio 2019.

 In diritto

 Sul ricorso nella parte in cui è diretto contro il regolamento 2017/2063

 Osservazioni preliminari

20      Nell’atto introduttivo del ricorso, la Repubblica bolivariana del Venezuela ha chiesto l’annullamento del regolamento 2017/2063, nei limiti in cui le sue disposizioni la riguardano.

21      Nella sua domanda volta ad ottenere una pronuncia sulla ricevibilità del ricorso senza trattare il merito, il Consiglio ha considerato che, ponendo la sua domanda in tali termini, la Repubblica bolivariana del Venezuela si riferiva agli articoli 2, 3, 6, e 7 del regolamento 2017/2063. La Repubblica bolivariana del Venezuela non ha confutato detta interpretazione dell’atto introduttivo del ricorso né nelle sue memorie scritte né all’udienza.

22      Si deve pertanto ritenere che, nella parte in cui è diretto contro il regolamento 2017/2063, il ricorso verta unicamente sui suoi articoli 2, 3, 6 e 7 (in prosieguo: le «disposizioni impugnate»).

 Sulla ricevibilità

23      Il Consiglio deduce tre motivi di irricevibilità, ossia, in primo luogo, che la Repubblica bolivariana del Venezuela non avrebbe interesse ad agire, in secondo luogo, che essa non sarebbe direttamente interessata dalle disposizioni impugnate, e, in terzo luogo, che essa non sarebbe una «persona fisica o giuridica» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

24      Il Tribunale ritiene che occorra statuire sulla ricevibilità del ricorso cominciando dall’esame del secondo motivo di irricevibilità dedotto dal Consiglio, vertente sul fatto che la Repubblica bolivariana del Venezuela non sarebbe direttamente interessata dalle disposizioni impugnate.

25      Il Consiglio sostiene che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, la Repubblica bolivariana del Venezuela non è direttamente interessata dalle disposizioni impugnate.

26      A tale riguardo, il Consiglio fa valere che la Repubblica bolivariana del Venezuela non può sostenere di essere direttamente interessata dalle disposizioni impugnate asserendo che esse avrebbero lo scopo di costringerla a cessare la sua politica. La questione se un atto incida direttamente sulla situazione giuridica di un ricorrente dipenderebbe infatti dal contenuto di tale atto e non dal suo obiettivo.

27      Inoltre, un atto che vieta un’attività produrrebbe effetti diretti solo sulla situazione di coloro che esercitano una tale attività. Le ripercussioni di siffatto divieto su altre persone non potrebbero considerarsi direttamente derivanti dall’atto in questione. Orbene, le disposizioni impugnate non imporrebbero alcun divieto alla Repubblica bolivariana del Venezuela. Esse si limiterebbero, in forza dell’articolo 20 del regolamento 2017/2063, a vietare alle persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione dell’Unione europea di vendere o esportare in Venezuela, direttamente o indirettamente, attrezzature e tecnologie, e di fornirgli determinati servizi connessi.

28      La Repubblica bolivariana del Venezuela risponde che la circostanza che l’articolo 20 del regolamento 2017/2063 la sottragga a priori dal suo ambito di applicazione non osta a che esso produca effetti giuridici nei suoi confronti. Gli articoli 75 e 215 TFUE abiliterebbero l’Unione proprio ad adottare sanzioni economiche destinate a produrre i loro effetti in paesi terzi. Le disposizioni impugnate, nel caso di specie, vieterebbero di fornire alla Repubblica bolivariana del Venezuela attrezzature militari, tecnologia e software nonché servizi connessi, al fine di evitare che essa li utilizzi asseritamente a fini di repressione interna e per indurla a modificare la sua presunta politica di repressione. Al fine di conseguire tale obiettivo, le disposizioni impugnate limiterebbero l’esercizio di determinati diritti di cui la Repubblica bolivariana del Venezuela avrebbe potuto beneficiare in virtù del diritto internazionale, come il diritto di negoziare o concludere contratti con i fornitori europei di servizi e di attrezzature.

29      Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il requisito previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione oggetto del ricorso, richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (ordinanza dell’8 ottobre 2015, Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Consiglio, T‑731/14, non pubblicata, EU:T:2015:821, punto 26, e sentenza del 13 settembre 2018, Almaz-Antey/Consiglio, T‑515/15, non pubblicata, EU:T:2018:545, punto 62).

30      Occorre altresì ricordare che, per stabilire se un atto produca effetti giuridici, si deve tener conto, in particolare, del suo oggetto, del suo contenuto, della sua sostanza e del contesto di fatto e di diritto in cui si colloca (v. ordinanza dell’8 marzo 2012, Octapharma Pharmazeutika/EMA, T‑573/10, EU:T:2012:114, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

31      Nella specie, le disposizioni impugnate contengono, in primo luogo, un divieto di vendere o fornire a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela armi, attrezzature militari o qualsiasi altra attrezzatura utilizzabile a fini di repressione interna, nonché apparecchiature, tecnologia o software di controllo. Le disposizioni impugnate comprendono, in secondo luogo, un divieto di fornire alle medesime persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Venezuela, servizi finanziari, tecnici o di altra natura connessi a tali attrezzature e tecnologie.

32      L’articolo 20 del regolamento 2017/2063 circoscrive l’applicazione dei summenzionati divieti al territorio dell’Unione, alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro e alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto di uno fra di essi, nonché alle persone giuridiche, entità od organismi relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.

33      Per contro, le disposizioni impugnate non impongono alcun divieto alla Repubblica bolivariana del Venezuela. Tutt’al più, le disposizioni impugnate possono avere nei suoi confronti degli effetti indiretti, in quanto i divieti imposti alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro e alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto di uno di essi potrebbero avere la conseguenza di limitare le fonti presso cui la Repubblica bolivariana del Venezuela può procurarsi i prodotti e i servizi in questione.

34      É vero che, nella sentenza del 13 settembre 2018, Almaz-Antey/Consiglio (T‑515/15, non pubblicata, EU:T:2018:545), il Tribunale ha respinto l’argomento secondo il quale delle misure dirette a vietare agli operatori dell’Unione di effettuare determinati tipi di operazioni con un’entità stabilita al di fuori dell’Unione non incidevano direttamente sulla situazione giuridica della medesima. Il Tribunale ha infatti dichiarato che vietare agli operatori dell’Unione di effettuare tali operazioni equivaleva a vietare alla ricorrente di effettuare con essi le operazioni in questione (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Almaz-Antey/Consiglio, T‑515/15, non pubblicata, EU:T:2018:545, punto 65).

35      Va tuttavia rilevato che, nella causa decisa con la sentenza del 13 settembre 2018, Almaz-Antey/Consiglio, T‑515/15, non pubblicata, EU:T:2018:545), la ricorrente era espressamente interessata dall’atto impugnato. Il suo nome figurava infatti nell’allegato della decisione impugnata quale impresa cui era vietato vendere o fornire i prodotti e i servizi in parola.

36      Al contrario, nella presente causa, la Repubblica bolivariana del Venezuela come Stato non è esplicitamente e specificamente interessata dalle disposizioni impugnate come lo era la ricorrente nella causa all’origine della citata sentenza.

37      Inoltre, il Consiglio fa valere correttamente che la Repubblica bolivariana del Venezuela non può essere assimilata ad un operatore quale la ricorrente nella causa T‑515/15. Infatti, le modalità di azione della Repubblica bolivariana del Venezuela, come anche essa stessa ammette, non si riducono ad un’attività puramente commerciale. Uno Stato, difatti, può trovarsi ad esercitare prerogative dei pubblici poteri soprattutto nell’ambito di attività connesse alla sua sovranità, quali le missioni di difesa, di polizia e di vigilanza. Inoltre, diversamente da un operatore – la cui capacità giuridica è limitata dal suo oggetto sociale –, la Repubblica bolivariana del Venezuela, in quanto Stato, dispone di un ambito di operatività caratterizzato da un’estrema diversità e che non può ridursi ad un’attività specifica. Quest’amplissimo ventaglio di competenze la distingue quindi da un operatore che esercita abitualmente una determinata attività economica, interessata da una misura restrittiva.

38      Per giunta, dalla giurisprudenza emerge che divieti quali quelli imposti dalle disposizioni impugnate non possono incidere direttamente sulla situazione di operatori che non sono attivi sui mercati di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlemento e Consiglio, T‑18/10, EU:T:2011:419, punto 79). Così, nella sentenza del 13 settembre 2018, Almaz-Antey/Consiglio (T‑515/15, non pubblicata, EU:T:2018:545, punto 66), il Tribunale ha per l’appunto constatato che la ricorrente era una società attiva nel settore della difesa, oggetto delle pertinenti disposizioni dell’atto impugnato.

39      Orbene, nella presente causa la Repubblica bolivariana del Venezuela sottopone dati elaborati da Eurostat da cui risulta che il valore complessivo delle operazioni commerciali con il Venezuela relative ai beni contemplati dalle disposizioni impugnate ammontava a 76 milioni di euro nel 2016, a 59 milioni di euro nel 2017 ed era pari a zero nel 2018.

40      Tuttavia, pur essendo tali dati idonei a dimostrare l’efficacia delle disposizioni impugnate, essi non sono atti a dimostrare che acquistando i prodotti e i servizi in questione la Repubblica bolivariana del Venezuela ha agito quale entità assimilabile ad un operatore economico attivo sui mercati in questione e non nell’ambito di attività connesse alla sua sovranità.

41      Infine, in mancanza di un titolo – quale un contratto – di cui la Repubblica bolivariana del Venezuela abbia dimostrato l’esistenza dinanzi al Tribunale, la possibilità che quest’ultima instauri un rapporto giuridico con degli operatori dell’Unione si rivela essere puramente speculativa e realizzabile unicamente tramite negoziazioni future ed ipotetiche. Non si può pertanto considerare che i divieti instaurati dalle disposizioni impugnate incidano, in quanto tali, sulla situazione giuridica della Repubblica bolivariana del Venezuela.

42      La Repubblica bolivariana del Venezuela ricorda effettivamente che, secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che un atto dell’Unione impedisca a una persona giuridica di diritto pubblico di esercitare come ritiene opportuno le sue competenze incide direttamente sulla sua posizione giuridica e, pertanto, tale atto la riguarda direttamente.

43      Tuttavia, la giurisprudenza cui la Repubblica bolivariana del Venezuela fa riferimento è stata applicata in cause riguardanti la concessione di aiuti pubblici da parte di enti infrastatali (v., in tal senso, sentenze dell’8 marzo 1988, Exécutif régional wallon e Glaverbel/Commissione, 62/87 e 72/87, EU:C:1988:132, punti 6 e 8, del 30 aprile 1998, Vlaamse Gewest/Commissione, T‑214/95, EU:T:1998:77, punto 29, e del 26 novembre 2015, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione, T‑462/13, EU:T:2015:902, punto 34), in materia agricola e di dazi applicabili ai prodotti agricoli, imposti a un futuro Stato membro prima della sua adesione (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2009, Polonia/Commissione, T‑257/04, EU:T:2009:182, punti da 56 a 58), nonché in relazione ad una regolamentazione della circolazione automobilistica (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid /Commissione, T‑339/16, T‑352/16 e T‑391/16, con impugnazione pendente, EU:T:2018:927, punto 50). Orbene, in tutte le suddette cause, gli atti di cui si trattava limitavano direttamente l’esercizio da parte delle persone giuridiche pubbliche in questione delle loro competenze materiali. Al contrario, nel caso di specie, le disposizioni impugnate non vietano direttamente alla Repubblica bolivariana del Venezuela di acquistare ed importare le attrezzature e di ottenere i servizi in questione. Esse non pregiudicano la sua facoltà di esercitare i propri diritti sovrani sugli spazi e sui beni soggetti alla sua giurisdizione, e nessun elemento del regolamento 2017/2063 consente di ritenere che l’intenzione del Consiglio fosse quella di limitare la sua capacità giuridica. Rispetto al diritto di qualsiasi Stato – o associazione di Stati – di decidere in modo sovrano le modalità con cui intende intrattenere rapporti economici con Stati terzi, le misure in parola limitano tuttalpiù, in maniera indiretta, le opportunità della Repubblica bolivariana del Venezuela sotto tale profilo.

44      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve constatare che le disposizioni impugnate non hanno un’incidenza diretta sulla situazione giuridica della Repubblica bolivariana del Venezuela.

45      La Repubblica bolivariana del Venezuela fa valere inoltre che le disposizioni impugnate riducono i rapporti economici e finanziari che essa intrattiene con le imprese dell’Unione. Essa sostiene che tale effetto economico debba essere preso in considerazione nel valutare la sua legittimazione ad agire.

46      É vero che, nella sua sentenza del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo e a./Consiglio (T‑431/12, con impugnazione pendente, EU:T:2018:251, punti da 51 a 53), citata dalla Repubblica bolivariana del Venezuela, il Tribunale ha statuito che, se si limitasse l’incidenza diretta agli effetti di natura giuridica, qualsiasi ricorso proposto da un produttore dell’Unione contro un regolamento che istituisce dazi antidumping dovrebbe essere sistematicamente dichiarato irricevibile, così come qualsiasi ricorso proposto da un concorrente del beneficiario di un aiuto dichiarato compatibile con il mercato interno dalla Commissione a conclusione del procedimento di indagine formale e qualsiasi ricorso proposto da un concorrente avverso una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno. Inoltre, nelle sue sentenze del 13 settembre 2018, NK Rosneft e a./Consiglio (T‑715/14, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2018:544, punti 80 e 81), e del 13 settembre 2018, Gazprom Neft/Conseil (T‑735/14 e T‑799/14, EU:T:2018:548, punti 88, 89 e 97), proprio in materia di misure restrittive, il Tribunale ha stabilito che, per accertare l’incidenza diretta nei confronti di soggetti nominativamente designati negli atti di cui si trattava e che avevano dimostrato, in base a documenti prodotti dinanzi al Tribunale, di essere attivi sul mercato interessato dalle restrizioni all’esportazione, occorreva tener conto non solo degli effetti di tali restrizioni sulla posizione giuridica di detti soggetti, ma anche degli effetti reali che queste avevano nei loro confronti.

47      Tuttavia, dai precedenti punti da 37 a 40 risulta che la Repubblica bolivariana del Venezuela non ha dimostrato di dover essere considerata alla stregua di un operatore attivo nel settore dei prodotti e dei servizi di cui trattasi nelle disposizioni impugnate.

48      Di conseguenza, la circostanza che le disposizioni impugnate vietino agli operatori stabiliti nell’Unione di avere rapporti economici e finanziari con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela non può portare alla conclusione che tali disposizioni riguardino direttamente la Repubblica bolivariana del Venezuela, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

49      Infine, la Repubblica bolivariana del Venezuela osserva che, se non le venisse riconosciuta la legittimazione ad agire, essa verrebbe privata di qualsiasi tutela giurisdizionale giacché, in assenza di misure nazionali di attuazione, essa non avrebbe la possibilità di adire i giudici degli Stati membri.

50      È però giocoforza ricordare che i requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE devono senz’altro essere interpretati alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ma del pari che tale diritto non può giungere ad escludere detti requisiti, previsti espressamente dal Trattato FUE (v. ordinanza del 28 settembre 2016, PAN Europe e a./Commissione, T‑600/15, EU:T:2016:601, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

51      Di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro le disposizioni impugnate.

 Sul ricorso nella parte in cui è diretto allannullamento della decisione 2018/1656 e del regolamento di esecuzione 2018/1653 a seguito delladattamento delle conclusioni del ricorso

52      La Repubblica bolivariana del Venezuela fa valere che l’articolo 1, punto 1, della decisione 2018/1656 modifica l’articolo 13, primo comma, della decisione 2017/2074 e ne proroga così la durata di applicazione fino al 14 novembre 2019. Essa rileva che, ai sensi del considerando 2 della decisione 2018/1656, tale proroga è stata decisa «[a] seguito di un riesame» della decisione 2017/2074. La Repubblica bolivariana del Venezuela sostiene altresì che il regolamento di esecuzione 2018/1653 è stato adottato a seguito di un riesame della situazione in Venezuela ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento 2017/2063. Di conseguenza, dalla decisione 2018/1656 e dal regolamento di esecuzione 2018/1653 discenderebbe che la Repubblica bolivariana del Venezuela rimane soggetta alle misure restrittive previste dalla decisione 2017/2074 e dal regolamento 2017/2063 per un ulteriore anno. Orbene, quando un atto inizialmente impugnato è prorogato da un atto successivo nel corso del giudizio, tale atto successivo va considerato come un elemento nuovo che consente al ricorrente di adattare il proprio ricorso.

53      Tuttavia, poiché le disposizioni impugnate non riguardano direttamente la Repubblica bolivariana del Venezuela, lo stesso vale per il regolamento di esecuzione 2018/1653. Tale regolamento infatti modifica l’allegato IV del regolamento 2017/2063 come modificato la prima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il suddetto regolamento (GU 2018, L 16I, pag. 6). Orbene, la Repubblica bolivariana del Venezuela non contesta il contenuto di detto allegato IV.

54      Inoltre, dall’articolo 86 del regolamento di procedura risulta che, nell’ambito di una memoria di adattamento, una parte ricorrente è legittimata a chiedere l’annullamento di un atto che sostituisce o modifica un altro atto solo se l’annullamento di quest’ultimo era stato richiesto nel ricorso (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Consiglio, T‑255/15, non pubblicata, EU:T:2017:25, punti da 37 a 39 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, come fa osservare il Consiglio, la decisione 2018/1656 modifica la decisione 2017/2074, di cui la Repubblica bolivariana del Venezuela non ha richiesto l’annullamento nell’atto introduttivo del giudizio.

55      Pertanto, il ricorso dev’essere altresì respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2018/1656 e del regolamento di esecuzione 2018/1653.

56      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile nella sua interezza, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri due motivi di irricevibilità dedotti dal Consiglio.

 Sulle spese

57      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

58      La Repubblica bolivariana del Venezuela, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio, avendone quest’ultimo fatto domanda.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica bolivariana del Venezuela sosterrà le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

 

      Reine

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 settembre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.