Language of document : ECLI:EU:T:2017:481





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 luglio 2017 –
Viraj Profiles / Consiglio

(causa T67/14)

«Dumping – Importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India – Determinazione del costo di produzione – Spese generali, amministrative e di vendita – Obbligo di motivazione – Pregiudizio – Nesso causale – Denuncia – Avvio dell’indagine – Errore manifesto di valutazione»

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping –Pregiudizio – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Incidenza di tali fattori sull’accertamento del nesso di causalità – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 1, § 1, e 3, §§ 1, 2, 57)

(v. punti 39‑42, 61‑81)

2.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indicatori che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 6)

(v. punti 51‑56)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Apertura dell’inchiesta – Presupposti – Elementi sufficienti di prova dell’esistenza di un dumping e del relativo pregiudizio – Sufficienza delle informazioni contenute nella denuncia – Obblighi incombenti alla Commissione nel valutare tali informazioni – Portata – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 5; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 5, §§ 2, 3 e 7)

(v. punti 85‑103)

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Determinazione del valore normale – Motivazione insufficiente del calcolo del costo di produzione – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità – Annullamento del regolamento

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 1 e 35)

(v. punti 110‑112, 125‑144 e 187)

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Rispetto delle garanzie procedurali

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009)

(v. punto 114)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India (GU 2013, L 298, pag. 1), nei limiti in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India, è annullato, nei limiti in cui riguarda la Viraj Profiles Ltd.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Viraj Profiles.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.