Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 luglio 2017 –
Viraj Profiles / Consiglio
(causa T‑67/14)
«Dumping – Importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India – Determinazione del costo di produzione – Spese generali, amministrative e di vendita – Obbligo di motivazione – Pregiudizio – Nesso causale – Denuncia – Avvio dell’indagine – Errore manifesto di valutazione»
1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping –Pregiudizio – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Incidenza di tali fattori sull’accertamento del nesso di causalità – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 1, § 1, e 3, §§ 1, 2, 5‑7)
(v. punti 39‑42, 61‑81)
2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indicatori che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 6)
(v. punti 51‑56)
3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Apertura dell’inchiesta – Presupposti – Elementi sufficienti di prova dell’esistenza di un dumping e del relativo pregiudizio – Sufficienza delle informazioni contenute nella denuncia – Obblighi incombenti alla Commissione nel valutare tali informazioni – Portata – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 5; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 5, §§ 2, 3 e 7)
(v. punti 85‑103)
4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Determinazione del valore normale – Motivazione insufficiente del calcolo del costo di produzione – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità – Annullamento del regolamento
(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 1 e 3‑5)
(v. punti 110‑112, 125‑144 e 187)
5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Rispetto delle garanzie procedurali
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009)
(v. punto 114)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India (GU 2013, L 298, pag. 1), nei limiti in cui riguarda la ricorrente. |
Dispositivo
1) | | Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India, è annullato, nei limiti in cui riguarda la Viraj Profiles Ltd. |
2) | | Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Viraj Profiles. |
3) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |