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Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 - Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials / Consiglio

(Causa T-423/09) 

["Dumping - Importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Cina - Regolamento che chiude un riesame intermedio - Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione - Considerazione dell'imposta sul valore aggiunto del paese di origine - Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nel corso dell'inchiesta iniziale - Mutamento di circostanze - Articolo 2, paragrafo 10, lettera b), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 2, paragrafo 10, lettera b), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009]"]

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (Dashiqiao, Cina) (rappresentanti: J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, in seguito J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e G. Wolf, in seguito da G. Berrisch, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e H. van Vliet, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 826/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (GU L 240, pag. 7), in quanto il dazio antidumping che esso stabilisce nei confronti della ricorrente eccede quello che sarebbe applicabile se fosse stato determinato sulla base del metodo di calcolo applicato nel corso dell'inchiesta iniziale per tener conto del mancato rimborso dell'IVA cinese sull'esportazione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione europea sopporta le proprie spese.

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1 - GU C 312 del 19.12.2009.