Language of document : ECLI:EU:F:2009:57

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

9 giugno 2009

Causa F‑12/08

Thierry Nardin

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Diniego di concessione – Condizione prevista dall’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto – Domanda di annullamento – Illegittimità della procedura di assunzione – Irrilevanza – Domanda di risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Nardin chiede, in sostanza, da una parte, l’annullamento della decisione del Parlamento 2 aprile 2007, con cui vengono fissati i suoi «diritti di entrata in servizio» e gli viene negato il beneficio dell’indennità di dislocazione, e, dall’altra, la condanna del Parlamento al pagamento dell’indennità di dislocazione a decorrere dal mese di aprile 2007 nonché al pagamento della somma di EUR 10 000, quale risarcimento del presunto danno morale subito.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente e il Parlamento sopporteranno le rispettive spese. La Commissione delle Comunità europee, interveniente a sostegno delle conclusioni del Parlamento, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Oggetto – Presupposti per la concessione – Mancanza di residenza abituale o di attività lavorativa principale nel luogo della sede di servizio prima dell’entrata in servizio – Nozione

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]

2.      Funzionari – Ricorso – Motivi – Motivo vertente sull’irregolarità della procedura di assunzione dell’interessato

1.      La ragione d’essere dell’indennità di dislocazione, prevista dall’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto, è di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari risultanti dall’esercizio permanente di funzioni in un paese con il quale il funzionario non ha instaurato vincoli duraturi prima della sua entrata in servizio. Quando, per concludere nel senso dell’esistenza di tali vincoli, si richiede che l’interessato abbia abitualmente lavorato nel paese della sua futura sede di servizio comunitaria per un intero periodo determinato, ciò significa che prestazioni lavorative effettuate in altri paesi e comportanti assenze sporadiche e di breve durata nel corso di tale periodo non bastano a far perdere all’esercizio dell’attività lavorativa principale del funzionario nello Stato della sede di servizio il suo carattere abituale.

(v. punti 32 e 33)

Riferimento:

Corte: 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento (Racc. pag. 3465, punto 11)

Tribunale di primo grado: 14 dicembre 1995, causa T‑72/94, Diamantaras/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑285 e II‑865, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata)

2.      Un funzionario non può far valere l’illegittimità della procedura per la sua assunzione da parte di un’istituzione comunitaria per chiedere l’annullamento della decisione di tale istituzione con cui vengono fissati i suoi diritti di entrata in servizio e gli viene negato il beneficio dell’indennità di dislocazione, dato che non esiste un nesso causale sufficiente tra la procedura di assunzione dell’interessato e la decisione controversa. Illegittimità che vizino la procedura di assunzione permetterebbero eventualmente di sostenere conclusioni di annullamento di una decisione di assunzione; per contro, la questione della legittimità di una decisione che fissa i diritti del funzionario al momento della sua entrata in servizio è distinta dalla legittimità della procedura di assunzione dell’interessato da parte di tale istituzione.

(v. punto 39)