Language of document :

Ricorso proposto il 24 luglio 2008 - BASF Plant Science e a./Commissione

(Causa T-293/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BASF Plant Science GmbH (Ludwigshafen, Germania), Plant Science Sweden AB (Svalöv, Svezia), Amylogene HB (Svalöv, Svezia) e BASF Plant Science Holding GmbH (Ludwigshafen, Germania) (rappresentanti: avv.ti D. Waelbroeck, U. Zinsmeister e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato;

dichiarare che, non avendo adottato né i necessari provvedimenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva 12 marzo 2001, 2001/18/CE, e dell'art. 5 della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, né la decisione Amflora, la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni; in subordine

annullare la decisione della Commissione 14 maggio 2008, con la quale è stato conferito mandato ad EFSA (European Food Security Agency, in italiano, Autorità europea per la sicurezza alimentare) "per un parere consolidato sull'uso di geni marcatori resistenti agli antibiotici (ARM) come geni marcatori in piante geneticamente modificate", nonché disposta la sospensione del procedimento per l'adozione della decisione Amflora, notificata alle ricorrenti con lettera in data 19 maggio 2008;

ammettere i mezzi istruttori richiesti;

condannare la convenuta alla integrale rifusione dei costi e delle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti affermano che, avendo omesso di provvedere sull'istanza di autorizzazione all'immissione in commercio di una patata geneticamente modificata ("patata Amflora") destinata a usi industriali, presentata ai sensi della direttiva 2001/18/CE 1, la Commissione è venuta meno agli obblighi scaturenti dagli artt. 18, n. 1, di tale direttiva, e 5, n. 6, della decisione del Consiglio 1999/468/CE (la "decisione comitologia") 2, e, in tal modo, si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 CE.

I ricorrenti sostengono che l'obbligo della Commissione di provvedere entro il termine indicato nella direttiva 2001/18/CE è ulteriormente suffragato da vari fattori, segnatamente (a) la necessità di salvaguardare l'equilibrio istituzionale, (b) un esame più accurato della base giuridica della richiesta della Commissione e (c) i principi generali del diritto comunitario.

Nondimeno, per l'ipotesi in cui la Corte dovesse ravvisare nella lettera della Commissione in data 19 maggio 2008 un atto recante la posizione definitiva della Commissione e, pertanto, dichiarare inammissibile il ricorso per carenza proposto dai ricorrenti, questi ultimi chiedono in subordine alla Corte di annullare la decisione della Commissione 14 maggio 2008, con cui è stato conferito mandato ad EFSA per un parere consolidato, nonché disposta la sospensione del procedimento in pendenza di una quinta valutazione scientifica, la quale ha condotto all'adozione della contestata decisione.

I ricorrenti affermano che, avendo adottato la decisione contestata e, in questo modo, ulteriormente procrastinato l'adozione della decisione Amflora, la Commissione ha violato, da un lato, l'art. 18, n. 1, della direttiva 2001/18 e l'art. 5, n. 6, terzo comma, della decisione comitologia, in forza dei quali la decisione Amflora avrebbe dovuto essere adottata entro i 120 giorni successivi all'avvio del procedimento comunitario, dall'altro, i principi fondamentali del diritto comunitario di proporzionalità, buona amministrazione, legittimo affidamento, certezza del diritto e non discriminazione.

____________

1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).

2 - Decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU C 184, pag. 23).