Impugnazione proposta il 13 giugno 2022 dalla Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-325/17, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij / Commissione
(Causa C-385/22 P)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (rappresentanti: R. Wesseling e F. Brouwer, advocaten)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce che la Commissione è competente ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasposto aereo di merci in entrata nei collegamenti SEE-paesi terzi; e
annullare integralmente la decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione»); o
in subordine, annullare parzialmente la decisione nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE relativamente ai servizi di trasposto aereo di merci in entrata nei collegamenti SEE-paesi terzi; e
in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla Corte.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo.
Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ed avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione nel concludere che i servizi di trasposto aereo di merci in entrata ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
Prima parte del motivo: il Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione, sarebbe incorso in un errore di diritto ed avrebbe violato l’articolo 101 TFUE nel concludere che i servizi di trasposto aereo di merci in entrata hanno prodotto rilevanti effetti nel SEE.
Seconda parte del motivo: il Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione, sarebbe incorso in un errore di diritto ed avrebbe violato l’articolo 101 TFUE nel concludere che i servizi di trasposto aereo di merci in entrata hanno prodotto probabili effetti nel SEE.
Terza parte del motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto fondandosi su argomenti e prove non forniti dalla Commissione.
Quarta parte del motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ed avrebbe violato l’articolo 101 TFUE nel concludere che l’infrazione unica e continuata possa estendere la competenza della Commissione a comportamenti esterni al SEE.
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