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Ricorso proposto il 31 dicembre 2009 - De Post/Commissione

(Causa T-514/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: De Post NV van publiek recht (Brussel, Belgio) (rappresentanti: avv.ti R. Martens e B. Schutyser)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di aggiudicazione dell'appalto di cui al bando di gara n. 102342, "trasporto e distribuzione quotidiana della Gazzetta ufficiale, libri, altre riviste e pubblicazioni" (GU 2009/ S 176-253034) a "Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg" e non alla ricorrente, notificata in data 17 dicembre 2009;

nel caso in cui, alla data di pronuncia della sentenza, l'OPOCE dovesse aver già sottoscritto il contratto con l'Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg ai sensi del bando di gara n. 10234, dichiarare il contratto nullo ed inefficace;

condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a motivo della decisione impugnata, provvisoriamente quantificati in EUR 2 386 444,94, maggiorati degli interessi moratori e composti a decorrrere dalla data di deposito del ricorso;

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento, incluse le spese legali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede, da una parte, l'annullamento della decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (in prosieguo: l'"OPOCE") 17 dicembre 2009, di aggiudicazione dell'appalto di cui al bando di gara n. 10234 "trasporto e distribuzione quotidiana della Gazzetta ufficiale, libri, altre riviste e pubblicazioni" (GU 2009/ S 176-253034) alle Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg (in prosieguo: la "Post Luxembourg") e, conseguentemente, di non aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente e, dall'altra, il risarcimento quantificato in EUR 2 386 444,94 per i danni asseritamente subiti dalla ricorrente in conseguenza del rigetto della sua offerta.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un unico motivo articolato in quattro parti.

Il primo ed unico motivo dedotto dalla ricorrente concerne l'asserita violazione da parte dell'OPOCE dei principi di trasparenza e parità di trattamento degli offerenti di cui all'art. 15 TFUE e all'art. 89 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in prosieguo: il "regolamento finanziario") 1, la violazione dell'obbligo di aggiudicazione dell'appalto sulla base di una valutazione dei criteri di selezione previsti dall'art. 100, n. 1, del regolamento finanziario, la mancanza di una sufficiente motivazione della sua decisione (violazione dell'art. 296 TFUE) e vari errori manifesti di valutazione asseritamente commessi dall'OPOCE atti a comportare la nullità della decisione di quest'ultimo che l'offerta della Post Luxembourg - e non quella della ricorrente - è l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con la prima parte del motivo la ricorrente afferma che l'OPOCE non ha basato la sua decisione su una valutazione dei criteri di selezione e di aggiudicazione, in violazione dell'art. 100, n. 1, del regolamento finanziario.

Con la seconda parte del motivo la ricorrente adduce che l'OPOCE ha applicato vari criteri secondari nella sua valutazione delle offerte non previsti nei capitolati del bando di gara, violando in tal modo il principio di trasparenza previsto dall'art. 15 TFUE e dell'art. 89 del regolamento finanziario.

Con la terza parte del suo motivo la ricorrente sostiene che l'OPOCE ha applicato criteri tecnici di aggiudicazione aperti in modo incoerente, di fatto compromettendo del tutto la trasparenza dal procedimento di valutazione.

Con la quarta parte del suo motivo la ricorrente contesta che, in violazione degli artt. 15 e 296 TFUE e 89 del regolamento finanziario nonché dei generali requisiti procedurali attinenti all'obbligo di motivazione e di trasparenza, l'OPOCE non ha fornito una giustificazione ed inequivocabile per la sua valutazione delle offerte, essendo la motivazione della decisione asseritamente contraddittoria e viziata da manifesti errori di valutazione.

Inoltre, la ricorrente sostiene che, dato che la decisione impugnata è viziata da violazioni del diritto europeo, l'OPOCE ha commesso un errore ed è pertanto responsabile ai sensi dell'art. 340 TFUE. Invero, la ricorrente adduce che, a motivo della decisione di aggiudicazione dell'appalto alla Post Luxembourg anziché alla ricorrente, quest'ultima ha subito un danno serio, dato dalla possibilità di vedersi aggiudicato l'appalto e da tutte le spese da essa sostenute in relazione alla preparazione ed alla stesura dell'offerta nonché dalla difesa della sua posizione.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1).