Language of document : ECLI:EU:T:2002:280

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

21 novembre 2002 (1)

«Dumping - Elementi di fissaggio di acciaio inossidabile - Determinazione del prezzo all'esportazione - Inattendibilità del prezzo - Determinazione del valore normale - Diritto di difesa»

Nella causa T-88/98,

Kundan Industries Ltd,

Tata International Ltd,

con sede in Mumbai (India), rappresentate dagli avv.ti J.-F. Bellis e P. De Baere, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. S. Marquardt, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti H.-J. Rabe e G. Berrisch,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e N. Khan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto l'annullamento dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 16 febbraio 1998, n. 393, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia (GU L 50, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 febbraio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    L'art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), fissa le modalità di calcolo del prezzo all'esportazione.

2.
    L'art. 2, n. 8, del regolamento di base prevede, in particolare, che «il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dal paese esportatore alla Comunità».

3.
    L'art. 2, n. 9, del regolamento medesimo così recita:

«Quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando il prezzo all'esportazione non è considerato attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto d'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, il prezzo all'esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa. In questi casi, per stabilire il prezzo all'esportazione attendibile al livello frontiera comunitaria, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti per l'importazione e la rivendita e dei profitti. I costi per i quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelli normalmente a carico dell'importatore, ma che sono sostenuti da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno della Comunità, che sia collegata all'importatore o all'esportatore oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione. Sono inclusi in tali costi trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie; dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l'importazione o la vendita delle merci, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti».

4.
    Il successivo n. 10 dell'art. 2 stabilisce i criteri sulla base dei quali le istituzioni procedono ad un raffronto equo tra il prezzo di esportazione ed il valore normale. Tale disposizione così recita:

«Tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dev'essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all'esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell'applicazione di adeguamenti dev'essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale».

5.
    L'art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento medesimo dispone, segnatamente, che «si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame».

6.
    L'art. 18 del regolamento di base stabilisce le regole in materia di cooperazione tra le istituzioni e le imprese interessate dall'indagine antidumping. Il n. 3 di tale articolo dispone, in particolare, quanto segue:

«Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza».

7.
    Infine, l'art. 20, n. 4, del regolamento stesso, concernente il diritto all'informazione delle parti, così recita:

«Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma dell'art. 9, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile».

8.
    A tal riguardo, il successivo n. 5 precisa quanto segue:

«Le osservazioni presentate dopo l'informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni».

Fatti all'origine della controversia

9.
    La Kundan Industries Ltd e la Tata International Ltd (in prosieguo: la «Kundan» e la «Tata») sono società stabilite secondo la legge indiana.

10.
    La Kundan produce elementi di fissaggio in acciaio inossidabile (in prosieguo: gli «EFAI») e li vende alla Tata che, nell'ambito della propria attività di esportazione, li rivende ad importatori indipendenti nella Comunità. Le relazioni commerciali tra le ricorrenti sono disciplinate da un protocollo d'accordo (memorandum of understanding) contenente un accordo esclusivo di distribuzione, concluso il 25 ottobre 1994. Con atto sottoscritto il 16 novembre 1995 le ricorrenti modificavano le clausole 5 e 7 del detto protocollo recanti, rispettivamente, le modalità di approvvigionamento della Kundan in materie prime e le modalità di calcolo del prezzo di acquisto delle merci fatturate dalla Kundan alla Tata nonché il margine di utile di quest'ultima.

11.
    Il 7 dicembre 1996 la Commissione pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso con cui si annunciava l'avvio di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di EFAI e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Malaysia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 369, pag. 3).

12.
    A seguito dell'avvio del procedimento, la Commissione inviava alle ricorrenti un questionario destinato ai produttori e agli esportatori non comunitari. Le ricorrenti rispondevano con separato documento.

13.
    Nel febbraio del 1997 gli agenti della Commissione incaricati dell'indagine si recavano in India presso gli stabilimenti delle ricorrenti ai fini di una verifica.

14.
    In data 5 settembre 1997 la Commissione pubblicava il regolamento (CE) 4 settembre 1997, n. 1732, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (GU L 243, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). L'art. 1 di tale regolamento imponeva alla Kundan un dazio provvisorio in misura del 53,6%.

15.
    Con lettera 9 settembre 1997 i servizi della Commissione trasmettevano alle ricorrenti informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni sulla base dei quali era stato istituito un dazio antidumping provvisorio.

16.
    Il 10 ottobre seguente le ricorrenti trasmettevano alla Commissione i propri commenti in ordine all'istituzione del dazio provvisorio, contestando, in particolare, gli adeguamenti operati dalla Commissione sul prezzo all'esportazione della Kundan.

17.
    Il 29 ottobre 1997 i servizi della Commissione inviavano alle ricorrenti una lettera con cui chiedevano informazioni in merito alla loro strategia in materia di prezzi. In tale lettera la Commissione faceva presente alle ricorrenti di aver rilevato che i prezzi fatturati dalla Kundan alla Tata apparivano più elevati, in ragione del 10% circa, rispetto ai prezzi fatturati dalla Tata agli acquirenti comunitari, chiedendo di fornire spiegazioni al riguardo.

18.
    Con lettera 3 novembre 1997 le ricorrenti rispondevano che la loro politica dei prezzi trovava una spiegazione nel fatto che la Tata si avvaleva del sistema di rimborso dei dazi all'esportazione istituito dal governo indiano (denominato regime del Passbook), sistema che consentiva alla Tata di compensare l'applicazione sul mercato comunitario di un prezzo più basso rispetto a quello fatturato dalla Kundan.

19.
    Il 23 dicembre 1997 i servizi della Commissione trasmettevano alle ricorrenti il documento informativo che esponeva i fatti e le considerazioni essenziali sulla base dei quali intendevano proporre al Consiglio l'istituzione di dazi antidumping definitivi nei confronti delle ricorrenti medesime. In tale documento la Commissione faceva presente che il prezzo all'esportazione non veniva più calcolato sui prezzi fatturati dalla Kundan alla Tata, bensì sui prezzi fatturati dalla Tata agli acquirenti comunitari. Nello stesso documento i servizi della Commissione spiegavano parimenti i motivi per i quali avevano deciso di dedurre dal prezzo all'esportazione così determinato una commissione stimata in ragione del 2%.

20.
    Le ricorrenti presentavano i propri commenti con lettere 13 gennaio e 2 febbraio 1998, contestando l'utilizzazione del prezzo di rivendita della Tata ai fini del calcolo del prezzo all'esportazione, la deduzione di una commissione di stima e la differenza dei margini di dumping rilevati con riguardo ai differenti esportatori indiani che avevano cooperato con la Commissione.

21.
    La Commissione rispondeva con lettera 10 febbraio 1998.

22.
    Il 16 febbraio 1998 il Consiglio emanava il regolamento (CE) n. 393/98, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia (GU L 50, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento definitivo» o il «regolamento impugnato»). Il detto regolamento imponeva un dazio antidumping definitivo in misura del 47,4% sulle importazioni di EFAI provenienti dalle ricorrenti.

Procedimento

23.
    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 giugno 1998 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

24.
    Il 29 settembre 1998 la Commissione ha proposto domanda di intervento a sostegno del Consiglio.

25.
    Atteso che le parti principali non hanno sollevato eccezioni avverso tale domanda, l'intervento della Commissione è stato autorizzato con ordinanza del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale 16 novembre 1998.

26.
    Poiché la Commissione ha rinunciato a presentare memoria di intervento, la fase scritta del procedimento è stata chiusa il 26 maggio 1999.

27.
    Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale.

28.
    Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato il Consiglio a rispondere a taluni quesiti scritti. Il Consiglio ha ottemperato a tale richiesta entro il termine all'uopo impartito. Il Consiglio è stato parimenti invitato a fornire i dati relativi alla determinazione del valore normale costruito con riguardo agli altri due produttori/esportatori indiani interessati dall'indagine amministrativa conclusasi con l'emanazione del regolamento impugnato. Con lettere 13 febbraio e 20 febbraio 2002, indirizzate alla cancelleria, il Consiglio ha informato il Tribunale che esso riteneva tali dati confidenziali e che non era pertanto autorizzato a produrli. Con lettera della cancelleria 22 febbraio 2002 le parti sono state informate quanto al fatto che il Tribunale si riservava l'adozione di eventuali ulteriori misure in ordine alla questione della confidenzialità sollevata dal Consiglio.

29.
    Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all'udienza del 28 febbraio 2002. In tale occasione il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale ha informato le parti in merito all'eventualità di una decisione del Tribunale che ordini la produzione dei dati di cui il Consiglio ha invocato la confidenzialità. Per tale motivo, la chiusura della fase orale del procedimento è stata rinviata a data ulteriore.

30.
    Atteso che il Tribunale non ha ritenuto necessario disporre la detta misura istruttoria, le parti sono state informate, con lettera 12 marzo 2002, che la fase orale del procedimento era stata chiusa in pari data.

Conclusioni delle parti

31.
    Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    annullare il regolamento impugnato nella parte in cui istituisce un dazio antidumping definitivo sugli EFAI fabbricati ed esportati dalle ricorrenti;

-    condannare il Consiglio alle spese.

32.
    Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    in subordine, annullare l'art. 1 del regolamento impugnato nella misura in cui istituisce un dazio antidumping definitivo superiore al 45,5% sulle importazioni di EFAI prodotti ed esportati dalle ricorrenti;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

33.
    Le ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno del ricorso. Il primo motivo attiene alla violazione dell'art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base. Il secondo motivo attiene alla violazione dell'art. 2, n. 10, del regolamento di base. Il terzo riguarda la violazione dell'art. 18, n. 3, del regolamento di base. Il quarto concerne la violazione dell'art. 20, n. 4, del regolamento medesimo.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base

Argomenti delle parti

34.
    Le ricorrenti sostengono che il Consiglio avrebbe violato l'art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base nella parte in cui il regolamento impugnato fissa i prezzi all'esportazione delle ricorrenti in funzione del prezzo praticato dalla Tata sul mercato comunitario e non del prezzo fatturato alla Tata dalla Kundan. Le ricorrenti fanno valere che, a termini dell'art. 2, n. 8, del regolamento di base e conformemente alla prassi costante delle istituzioni comunitarie, quando un produttore venda i propri prodotti ai fini dell'esportazione verso la Comunità ad una società commerciale indipendente o ad un altro intermediario nello stesso paese (o in un paese terzo), il prezzo all'esportazione applicabile sarebbe quello fatturato dal produttore alla società commerciale che rivenda poi il prodotto al cliente nella Comunità effettuando le formalità di esportazione.

35.
    L'art. 2, n. 9, del regolamento di base consentirebbe alle istituzioni di discostarsi da tale prassi unicamente nel caso in cui il prezzo all'esportazione non risulti attendibile per effetto di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore ovvero un terzo.

36.
    A tal riguardo le ricorrenti osservano, in primo luogo, che esse non si troverebbero in rapporto di associazione, ai sensi dell'art. 2, n. 9, del regolamento di base, e che l'esistenza di un accordo di esclusività, come quello che disciplinerebbe le loro relazioni commerciali, non sarebbe di per sé sufficiente per considerarle associate ai sensi di tale disposizione.

37.
    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la circostanza che la Tata sia in grado, grazie al rimborso dei dazi all'importazione concesso in applicazione del regime del Passbook, di rivendere nella Comunità i prodotti di cui trattasi ad un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto presso la Kundan non produrrebbe l'effetto di rendere quest'ultimo prezzo inattendibile ai sensi dell'art. 2, n. 9, del regolamento di base. Secondo le ricorrenti, un'azione nei confronti delle agevolazioni concesse alla Tata dal regime del Passbook potrebbe essere eventualmente intrapresa dalle istituzioni unicamente nell'ambito del regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1).

38.
    Le ricorrenti contestano, in terzo luogo, l'affermazione del Consiglio secondo cui i prezzi praticati dalle ricorrenti medesime dovrebbero essere considerati inattendibili alla luce delle modificazioni apportate nel 1995 al loro protocollo d'accordo. Anzitutto, tali modifiche avrebbero introdotto unicamente una formula di calcolo dei prezzi, il che rappresenterebbe un elemento normale di qualsiasi accordo di vendita e/o di acquisto in esclusiva. Inoltre, l'inclusione nei prezzi fatturati dalla Kundan alla Tata dell'importo corrispondente al 75% dei benefici ottenuti da quest'ultima in applicazione del regime Passbook dovrebbe essere considerata alla luce del meccanismo di tale regime e dello sviluppo storico delle loro relazioni commerciali.

39.
    A tal riguardo le ricorrenti precisano, anzitutto, che il regime del Passbook costituirebbe uno dei vari regimi di rimborso dei dazi doganali di cui beneficierebbero gli esportatori indiani. Esse sottolineano che, a fronte di regimi di tal genere, l'art. 2, n. 10, lett. b), del regolamento di base prevede l'effettuazione di un adeguamento del valore normale. Tale adeguamento ridurrebbe il valore normale in ragione di un importo corrispondente al rimborso dei dazi all'importazione e ridurrebbe, conseguentemente, il margine di dumping. In tal modo, un produttore che fabbrichi merci e le esporti direttamente nella Comunità, senza intermediari, potrebbe stabilire - avvalendosi del regime di rimborso dei dazi doganali - un prezzo all'esportazione inferiore a quello fissato ai fini della vendita del prodotto sul mercato interno, senza peraltro aumentare in tal modo il proprio margine di dumping.

40.
    Le ricorrenti sottolineano, inoltre, che, considerato che nel loro caso le attività di produzione e di esportazione sono effettuate da due società distinte, esse non avrebbero potuto beneficiare dell'adeguamento previsto dall'art. 2, n. 10, lett. b), del regolamento di base se non strutturando le loro relazioni in modo tale da consentire a quella che acquisti le materie prime di beneficiare, in egual misura, del rimborso dei dazi doganali. Così, spiegano le ricorrenti, quando nel 1995 decisero di modificare il regime di approvvigionamento in materie prime inizialmente previsto nel protocollo di accordo convenendo che la Kundan le avrebbe importate oramai direttamente, sarebbe stato necessario procedere all'adeguamento della formula di calcolo dei prezzi al fine di consentire alla Kundan stessa di beneficiare dei rimborsi dei dazi doganali. Esse, aggiungono, avrebbero quindi convenuto che un importo corrispondente al 75% dei crediti all'importazione ottenuti dalla Tata - in qualità di esportatore di prodotti finiti - per effetto del regime del Passbook sarebbe stato trasferito alla Kundan per mezzo di un corrispondente aumento del prezzo versato dalla Tata alla Kundan. La Tata avrebbe assentito a tale modifica in quanto, grazie al proprio status di «Star Trading House» (impresa commerciale rinomata), avrebbe potuto ottenere nell'ambito del regime del Passbook agevolazioni complementari, di cui una piccola società quale la Kundan non avrebbe potuto godere.

41.
    Le ricorrenti sostengono, infine, che il motivo per il quale le istituzioni hanno scartato il prezzo all'esportazione fatturato dalla Kundan alla Tata non sarebbe da ricercare nel contenuto del loro protocollo di accordo, bensì piuttosto nel fatto che le istituzioni medesime avrebbero qualificato le agevolazioni ottenute dalla Tata per effetto del regime del Passbook come rimborsi non autorizzati ai sensi dell'art. 2, n. 10, lett. b), del regolamento di base. A tal riguardo le ricorrenti sottolineano che, come risulterebbe dal quarantaduesimo ‘considerando’ del regolamento provvisorio, la Commissione avrebbe respinto la richiesta di adeguamento ai sensi della menzionata disposizione del regolamento di base, proposta dalle ricorrenti ed avente ad oggetto le agevolazioni ottenute dalla Tata per effetto del regime del Passbook. Infatti, precisano le ricorrenti, la Commissione sarebbe giunta alla conclusione che le ricorrenti stesse non avrebbero dimostrato l'esistenza di un nesso tra l'importazione delle materie prime utilizzate per la fabbricazione dei prodotti di cui trattasi ed i rimborsi ottenuti per effetto del regime del Passbook. Orbene, esse rilevano che solamente a seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio la Commissione si sarebbe resa conto del fatto che il rigetto di tale richiesta di adeguamento non incideva in alcun modo sul calcolo del margine di dumping. La Commissione avrebbe quindi reagito escludendo, ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione, il prezzo fatturato dalla Kundan alla Tata ed utilizzando, in sostituzione, il prezzo di rivendita praticato dalla Tata. A tal riguardo le ricorrenti si richiamano alla lettera della Commissione 10 febbraio 1998 in cui i servizi della Commissione non avrebbero né invocato l'esistenza di un accordo di compensazione tra la Tata e la Kundan né avrebbero menzionato le modifiche apportate nel 1995 al protocollo di accordo.

42.
    Il Consiglio replica che i prezzi fatturati dalla Kundan alla Tata non sarebbero attendibili, ai sensi dell'art. 2, n. 9, del regolamento di base, in quanto conterrebbero un elemento compensativo.

43.
    Il Consiglio sottolinea, in proposito, che per effetto delle modifiche apportate dalle ricorrenti al protocollo d'accordo, il prezzo fatturato dalla Kundan alla Tata sarebbe, in realtà, composto da due elementi: il prezzo effettivo dei prodotti forniti alla Tata e l'importo equivalente al 75% delle agevolazioni concesse a quest'ultima per effetto del regime del Passbook. Questo secondo elemento costituirebbe, a parere del Consiglio, un elemento compensativo.

44.
    Il Consiglio contesta parimenti l'argomento delle ricorrenti, secondo cui il rimedio idoneo, nella specie, consisterebbe in un'azione fondata sulle norme comunitarie antisovvenzioni. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, le agevolazioni ottenute per effetto del regime del Passbook non inciderebbero sul prezzo di rivendita praticato dalla Tata sul mercato comunitario, prezzo assunto a base ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione. A tal riguardo, il Consiglio sottolinea che dalla versione modificata del protocollo di accordo risulterebbe che la Tata opererebbe con un margine di utile lordo dell'8-10% sui prezzi «franco fabbrica» fatturati dalla Kundan. Conseguentemente, a parere del Consiglio, il prezzo di rivendita della Tata sul mercato comunitario sarebbe unicamente la risultante di un calcolo commerciale basato sul prezzo effettivo fatturato dalla Kundan oltre ad un margine di utile determinato.

45.
    Secondo il Consiglio, il regime del Passbook, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non potrebbe essere considerato quale sistema normale di rimborso dei dazi all'importazione. Infatti, i benefici concessi al titolare del Passbook sarebbero determinati sulla base di una semplice stima della quantità di materie prime importate contenute nel prodotto esportato, senza che l'esportatore sia tenuto a dimostrare che il prodotto in questione sia stato realmente fabbricato utilizzando le materie prime importate.

46.
    Il Consiglio osserva, inoltre, che le ricorrenti cercherebbero di dimostrare l'esistenza di un nesso tra la questione dell'attendibilità del prezzo all'esportazione e quella se il regime del Passbook possa dar luogo ad un adeguamento ai sensi dell'art. 2, n. 10, lett. b), del regolamento di base. Orbene, a parere della detta istituzione, tali due questioni non sarebbero minimamente connesse e, in ogni caso, il ragionamento delle ricorrenti sarebbe privo di pertinenza, considerato che esse non affermano che sia stato loro illegittimamente negato un adeguamento ai sensi della menzionata disposizione.

Giudizio del Tribunale

47.
    Nell'ambito del primo motivo le ricorrenti sostengono, sostanzialmente, che, fissando il prezzo all'esportazione in funzione del prezzo praticato dalla Tata nella Comunità, il Consiglio avrebbe violato l'art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base.

48.
    Si deve ricordare che l'art. 2, n. 8, del regolamento di base prevede che il prezzo all'esportazione sia il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione alla Comunità. A termini del successivo n. 9, quando non esista un prezzo all'esportazione ovvero quando il prezzo all'esportazione non sia considerato attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, il prezzo all'esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello Stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

49.
    Dal medesimo art. 2, n. 9, emerge che le istituzioni possono ritenere il prezzo all'esportazione inattendibile in due casi, vale a dire in presenza di un rapporto di associazione oppure di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo. Al di fuori di tali casi, le istituzioni sono tenute, quando esista un prezzo all'esportazione, a basarsi sul medesimo ai fini della determinazione del dumping.

50.
    Inoltre, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le istituzioni dispongono, nell'ambito degli strumenti di difesa commerciale, di un ampio potere discrezionale (v., in particolare, sentenze del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T-97/95, Sinochem/Consiglio, Racc. pag. II-85, punto 51, e 17 luglio 1998, causa T-118/96, Thai Bicycle/Consiglio, Racc. pag. II-2991, punti 32 e 33). A tal riguardo, nella sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-51/96, Miwon/Consiglio (Racc. pag. II-1841, punto 42), è stato affermato che l'esame della questione se i prezzi all'esportazione dichiarati dalla ricorrente fossero attendibili o meno comporta necessariamente valutazioni economiche complesse per le quali le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, di modo che il giudice comunitario è chiamato a svolgere soltanto un sindacato giurisdizionale limitato.

51.
    Conseguentemente, il Tribunale deve limitarsi, nella specie, ad esaminare se le istituzioni siano incorse in un errore manifesto di valutazione laddove hanno ritenuto che, a fronte degli elementi di cui disponevano, i prezzi fatturati dalla Kundan alla Tata non erano attendibili.

52.
    A tal riguardo, dal ventinovesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato emerge che, in esito all'effettuazione di verifiche, le istituzioni sono giunte alla conclusione che «l'impostazione seguita nella fase provvisoria non era adeguata, in quanto il prezzo praticato alla società commerciale [Tata] non era attendibile, esistendo un'associazione o un accordo di compensazione tra il produttore e tale società».

53.
    Al fine di individuare gli elementi sui quali le istituzioni hanno basato le loro conclusioni, occorre fare riferimento al procedimento amministrativo e, segnatamente, alla corrispondenza intercorsa tra la Commissione e le ricorrenti a seguito dell'emanazione del regolamento provvisorio.

54.
    Con lettera 29 ottobre 1997 la Commissione ha reso noto ai difensori delle ricorrenti di aver rilevato, a seguito del raffronto dei prezzi di vendita praticati dalla Kundan nei confronti della Tata con quelli praticati da quest'ultima nei confronti degli acquirenti comunitari, che i primi apparivano, in media, più elevati del 10% circa rispetto ai secondi. La Commissione invitava, quindi, le ricorrenti a giustificare la loro politica dei prezzi rispetto alle operazioni di cui trattasi, a pena di considerare tali operazioni realizzate «al di fuori delle normali condizioni di commercio».

55.
    Con lettera 3 novembre 1997 i difensori delle ricorrenti, rispondendo all'invito della Commissione, precisavano che, se era pur vero che i prezzi praticati dalla Tata nella Comunità erano inferiori del 10% circa rispetto a quelli fatturati dalla Kundan, tale differenza risultava più che compensata per effetto dei benefici concessi dal governo indiano alla Tata nell'ambito del regime del Passbook.

56.
    Il 23 dicembre 1997 i servizi della Commissione trasmettevano ai difensori delle ricorrenti il documento informativo che esponeva i fatti e le considerazioni essenziali sulla base dei quali i servizi medesimi intendevano proporre al Consiglio l'istituzione di dazi antidumping definitivi. Quanto alla determinazione del prezzo all'esportazione, la Commissione precisava che «i prezzi fatturati dalla Kundan alla Tata per le esportazioni nella Comunità dei prodotti di cui trattasi nel corso del periodo di inchiesta non potevano essere considerati quali prezzi stabiliti in condizioni normali di commercio, poiché le due società dovevano considerarsi associate rispetto alle dette esportazioni (esistenza di un accordo di esclusività)».

57.
    Il 13 gennaio 1998 i difensori delle ricorrenti trasmettevano alla Commissione commenti in ordine al documento informativo del 23 dicembre 1997. Sulla questione della determinazione del prezzo all'esportazione, dopo aver sottolineato che la Kundan e la Tata dovevano essere considerate come società indipendenti sotto ogni profilo, affermavano che «qualsiasi conclusione nel senso dell'esistenza di un accordo di compensazione tra le parti sarebbe del tutto errata».

58.
    Con lettera 10 febbraio 1998 i servizi della Commissione rispondevano a tali commenti, affermando in particolare:

«(...) l'indagine ha dimostrato che i prezzi fatturati dalla Tata ai clienti nella Comunità erano inferiori a quelli fatturati dalla Kundan alla Tata. In considerazione di tale situazione, i servizi della Commissione hanno ritenuto che questi ultimi prezzi non potessero riflettere la realtà economica. La circostanza che tale situazione potesse risultare dal sistema di compensazione previsto dal regime del Passbook (...) non vale a modificare il giudizio di inattendibilità dei prezzi fatturati dalla Kundan alla Tata rispetto a quelli praticati sul mercato comunitario. Utilizzare i prezzi della Kundan significherebbe concedere un adeguamento a titolo di restituzione dei dazi all'importazione, adeguamento che è stato già negato».

59.
    Dalla corrispondenza intercorsa emerge che i servizi della Commissione hanno fondato le proprie conclusioni in ordine all'inattendibilità dei prezzi fatturati dalla Kundan alla Tata principalmente sul rilievo che tali prezzi erano superiori a quelli praticati dalla Tata sul mercato comunitario e che, conseguentemente, non potevano corrispondere alla realtà economica.

60.
    Appare quindi che, nel corso del procedimento amministrativo, le istituzioni non hanno provato che le ricorrenti avessero concluso, tra di esse, un'associazione o un accordo di compensazione, bensì che hanno dedotto l'esistenza di tale associazione o di un accordo di tal genere essenzialmente dal rilievo che i prezzi di rivendita praticati dalla Tata sul mercato comunitario erano inferiori ai prezzi d'acquisto fatturati dalla Kundan.

61.
    Tale metodo non è contrario né alla lettera né alla ratio dell'art. 2, n. 9, del regolamento di base. Da tale disposizione e, in particolare, dall'utilizzazione della locuzione «non è considerato», emerge che le istituzioni dispongono di discrezionalità per decidere se tale articolo debba trovare applicazione e che il prezzo all'esportazione costruito può essere utilizzato non solo quando le istituzioni pervengano alla prova dell'esistenza di un accordo di compensazione, bensì anche quando tale accordo risulti verosimile [v., per analogia, la menzionata sentenza Miwon/Consiglio, punto 40, riguardante l'interpretazione dell'art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1)].

62.
    Occorre conseguentemente verificare se, alla luce delle informazioni di cui disponevano, le istituzioni abbiano legittimamente dedotto l'esistenza di un'associazione o di un accordo di compensazione ai sensi dell'art. 2, n. 9, del regolamento di base.

63.
    Si deve esaminare, in primo luogo, se la politica in materia di prezzi praticati dalla Tata consentisse alle istituzioni di dedurre l'esistenza di un'associazione o di un accordo di tal genere e, in secondo luogo, se le spiegazioni alternative fornite dalle ricorrenti, attinenti al meccanismo del regime del Passbook, potessero essere legittimamente respinte dalle istituzioni.

- Quanto alla politica in materia di prezzi praticati dalla Tata

64.
    Si deve rilevare, in limine, che, nella menzionata sentenza Miwon/Consiglio, il Tribunale ha ritenuto che la politica in materia di prezzi degli importatori di glutammato monosodico originario della Repubblica di Corea e, in particolare, la circostanza che, nel corso del periodo dell'indagine, gli importatori medesimi avevano costantemente e sistematicamente rivenduto in perdita sul mercato comunitario, dovevano essere considerate, in assenza di spiegazioni alternative, quale indice pertinente per accertare l'inattendibilità dei prezzi all'esportazione dichiarati dalla società ricorrente e/o l'esistenza di accordi di compensazione (punti 46-53). Il Tribunale ha precisato che le istituzioni convenute avevano giustamente considerato che costituivano vendite in perdita le vendite a prezzi che non consentivano di coprire il prezzo di acquisto maggiorato in ragione di un importo corrispondente ai costi di vendita, amministrativi ed agli altri costi generali oltre ad un margine di utile ragionevole.

65.
    Nella specie, dagli atti di causa e, in particolare, dalla tabella di cui all'allegato 10 del ricorso risulta che, nel corso del periodo dell'indagine, la Tata ha rivenduto ai propri clienti comunitari i prodotti di cui trattasi a prezzi che, per la maggior parte, erano inferiori ai prezzi di acquisto «franco fabbrica» fatturati dalla Kundan e, in ogni caso, inferiori ai prezzi di acquisto aumentati in ragione dell'importo corrispondente ai costi di vendita ed alle altre spese gravanti sulla Tata. Tale circostanza non è stata d'altronde contestata dalle ricorrenti né nel corso del procedimento amministrativo né nel corso di quello contenzioso dinanzi al Tribunale.

66.
    Ciò premesso, legittimamente le istituzioni hanno ritenuto, nel corso del procedimento amministrativo che, in assenza di spiegazioni alternative da parte delle imprese interessate, la politica dei prezzi seguita dalla Tata sul mercato comunitario rappresentasse un indizio di inattendibilità dei prezzi indicati dalla Kundan e, in particolare, dell'esistenza di un accordo di compensazione.

- Quanto alle spiegazioni alternative fornite dalle ricorrenti in merito al meccanismo del regime del Passbook

67.
    Le ricorrenti sostengono che tra di esse non sarebbe esistito alcun accordo di compensazione e che, solamente grazie al meccanismo del sistema della restituzione dei dazi all'importazione istituito dal regime del Passbook, la Tata potesse fatturare ai propri clienti comunitari, pur mantenendo un margine di profitto, prezzi che, nella maggior parte dei casi, erano inferiori ai prezzi d'acquisto fatturati dalla Kundan alla Tata stessa. Grazie a tale sistema, la Tata avrebbe ottenuto, per i prodotti esportati, crediti per i dazi all'importazione che le avrebbero consentito di compensare la differenza tra i prezzi ai quali acquistava i prodotti di cui trattasi dalla Kundan e quelli, maggiorati dei costi di vendita e di altro genere, ai quali rivendeva tali prodotti sul mercato comunitario.

68.
    Dai documenti allegati agli atti di causa e dalle spiegazioni fornite dalle parti nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale risulta che il regime del Passbook, entrato in vigore il 30 maggio 1995 e cessato il 31 marzo 1997, consisteva in un sistema di crediti per dazi all'importazione concessi a talune categorie di esportatori, vale a dire produttori indiani che esportavano (produttori-esportatori) ed esportatori, indipendentemente dal fatto che fossero fabbricanti o semplicemente commercianti titolari di un certificato di «Export House», «Trading House», «Star Trading House» e «Superstar Trading House». Ogni esportatore in possesso dei necessari requisiti poteva richiedere un libretto (Passbook) sul quale gli importi dei dazi venivano iscritti a credito o a debito. All'atto dell'esportazione di prodotti finiti, l'esportatore poteva chiedere un credito che utilizzava ai fini dell'assolvimento dei dazi doganali applicabili a successive importazioni. Vari elementi venivano presi in considerazione ai fini del calcolo dell'importo del credito che poteva essere concesso conformemente alle «Standard Input/Output norms». Tali norme venivano pubblicate, per ogni prodotto esportato, dalle autorità indiane. Esse precisavano i quantitativi di materie prime normalmente importate necessari alla fabbricazione di un'unità di prodotto finito ed erano definite dallo Special Advance Licensing Committee sulla base di un'analisi tecnica del processo di produzione e di informazioni statistiche generali. Conformemente alle «Standard Input/Output norms», il credito veniva concesso sino a concorrenza di un importo corrispondente ai dazi doganali applicabili alle materie normalmente importate, utilizzate dall'industria indiana ai fini della fabbricazione del prodotto esportato di cui trattasi. Il credito concesso veniva iscritto nel libretto e poteva essere utilizzato ai fini dell'assolvimento dei dazi doganali sulle future importazioni di qualsiasi bene. I beni importati non dovevano essere necessariamente in rapporto con la produzione dell'esportatore e potevano essere venduti sul mercato indiano. La validità del libretto era di due anni a decorrere dalla data del suo rilascio.

69.
    Nella specie, occorre fare riferimento alla tabella acclusa all'allegato 10 del ricorso, contenente l'elenco delle vendite effettuate dalla Tata nella Comunità nel corso del periodo dell'indagine e recante, per ogni singola operazione, gli importi dei prezzi fatturati dalla Tata agli acquirenti comunitari, gli importi pagati dalla Tata alla Kundan, le spese complessive effettuate dalla Tata, gli importi dei crediti concessi a quest'ultima per effetto del regime del Passbook ed il margine di utile lordo. Da tale tabella emerge che unicamente grazie ai crediti percepiti per effetto del regime del Passbook la Tata ha potuto realizzare, per ogni singola operazione, un margine di utile lordo compreso tra l'8 ed il 10%, nonostante il fatto che tutte le vendite nella Comunità siano state effettuate in perdita.

70.
    Ne consegue che, come sostenuto dalle ricorrenti, la politica dei prezzi praticata dalla Tata sul mercato comunitario poteva trovare giustificazione nelle agevolazioni di cui la medesima godeva per effetto del regime del Passbook.

71.
    Ciò premesso, occorre verificare se la Commissione potesse legittimamente escludere, sulla base dei dati di cui disponeva, le spiegazioni alternative fornite dalle ricorrenti.

72.
    A tal riguardo, occorre esaminare la politica dei prezzi delle ricorrenti alla luce delle modifiche dalle medesime apportate nel 1995 al protocollo d'accordo che disciplinava i loro rapporti commerciali.

73.
    Tali modifiche riguardano le clausole 5 e 7 del protocollo di accordo recanti, rispettivamente, le condizioni per l'approvvigionamento della Kundan in materie prime e le modalità di calcolo dei prezzi d'acquisto delle merci fatturate dalla Kundan alla Tata e dei prezzi di rivendita sul mercato comunitario nonché il margine di utile della Tata. La clausola 7 di tale protocollo, come modificata nel 1995, prevedeva il trasferimento alla Kundan di un importo corrispondente al 75% dei crediti all'importazione ottenuti dalla Tata per effetto del regime del Passbook per mezzo di un corrispondente aumento del prezzo pagato dalla Tata alla Kundan. Inoltre, tale clausola prevedeva la copertura del margine di utile della Tata nonché delle spese dalla medesima sostenute per ogni singola operazione mediante una maggiorazione dell'8-10% del prezzo stesso.

74.
    Le ricorrenti sostengono di aver dovuto stabilire nuove modalità di calcolo dei prezzi, in modo tale da consentire alla Kundan di beneficiare del regime del Passbook, solamente in quanto il testo emendato del protocollo di accordo prevedeva che la Kundan importasse autonomamente le materie prime. Conseguentemente, secondo le ricorrenti, le modifiche apportate al protocollo di accordo non conterrebbero alcun indizio circa l'esistenza di un accordo di compensazione tra le due società tale da consentire alle istituzioni di escludere l'applicazione della norma prevista dall'art. 2, n. 8, del regolamento di base e di fare riferimento al prezzo di esportazione ricostruito.

75.
    A tal riguardo si deve rilevare che, nella specie, i benefici derivanti dal sistema dei crediti per i dazi all'importazione risultante dal regime del Passbook venivano presi in considerazione ai fini della determinazione del prezzo convenuto tra il fabbricante e l'esportatore e costituivano, più precisamente, uno degli elementi del prezzo stesso. Inoltre, dalla clausola 7 del testo emendato del protocollo di accordo emerge che le ricorrenti avevano attuato un sistema di condivisione di tali benefici.

76.
    Ciò premesso, si deve necessariamente rilevare che sul prezzo fatturato dalla Kundan alla Tata - che costituisce il prezzo reale all'esportazione - incidevano le agevolazioni di cui quest'ultima godeva per effetto del regime del Passbook.

77.
    Occorre quindi verificare se questa incidenza fosse tale da rendere i prezzi praticati tra le ricorrenti inattendibili ai sensi dell'art. 2, n. 9, del regolamento di base.

78.
    A tal riguardo occorre anzitutto ricordare che, come precedentemente rilevato al punto 69, l'unico elemento che consentiva alla Tata di praticare sul mercato comunitario prezzi inferiori al prezzo di acquisto maggiorati delle spese, pur mantenendo un margine di utile lordo dell'8-10%, era costituito dai crediti ottenuti per effetto del regime del Passbook. Poiché, conformemente al testo emendato del protocollo di accordo, il 75% dei crediti ottenuti per effetto di tale regime veniva trasferito alla Kundan, la Tata poteva compensare i prezzi in perdita praticati sul mercato comunitario e realizzare il proprio margine di utile grazie al 25% restante.

79.
    Si deve conseguentemente rilevare che, come sottolineato dal Consiglio, il regime del Passbook, contrariamente ad ogni normale sistema di rimborso dei dazi all'importazione, non imponeva l'esistenza di un nesso diretto tra l'importazione di beni e la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione. Le agevolazioni concesse al detentore del Passbook venivano stabilite sulla base di una stima del quantitativo di materie prime importate contenute nel prodotto esportato, stima effettuata dall'autorità competente sulla base di norme standard.

80.
    Ciò premesso, il regime del Passbook lasciava alle ricorrenti un ampio margine per stabilire la ripartizione dei benefici da esso derivanti.

81.
    Inoltre, la circostanza che i dazi da restituire per effetto di tale regime venivano determinati sulla base di norme standard consentiva alle ricorrenti di conoscere con esattezza, al momento dell'ordine alla Kundan e della determinazione del prezzo, l'importo esatto dei dazi all'importazione che dovevano essere rimborsati alla Tata all'atto dell'esportazione. Determinando anticipatamente l'importo corrispondente al 25% di tali dazi, spettante alla Tata sulla base del testo emendato del protocollo di accordo, le ricorrenti erano in grado, per ogni singolo ordine, di fissare i prezzi della Kundan ad un livello che consentisse alla Tata di realizzare sempre lo stesso margine di utile, malgrado i prezzi da essa praticati sul mercato comunitario.

82.
    Infine, il trasferimento alla Kundan del 75% dei crediti ottenuti dalla Tata per effetto del regime del Passbook, trasferimento operato per mezzo dell'aumento del prezzo di acquisto fatturato alla Tata, consentiva alle ricorrenti di far figurare un prezzo reale all'esportazione più elevato, che faceva apparire, nel raffronto con il valore normale effettuato nell'ambito del procedimento antidumping, un margine di dumping inferiore.

83.
    Alla luce delle suesposte considerazioni si deve ritenere, in conclusione, che le istituzioni non sono incorse in un manifesto errore di valutazione nella parte in cui hanno considerato che il prezzo fatturato dalla Kundan alla Tata non fosse attendibile in considerazione dell'esistenza di un accordo di compensazione tra le due società. Conseguentemente, le istituzioni, decidendo di escludere tale prezzo e di fare riferimento al prezzo all'esportazione ricostruito, non hanno violato le disposizioni dell'art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base.

84.
    Il primo motivo dev'essere pertanto respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 2, n. 10, del regolamento di base

Argomenti delle parti

85.
    Le ricorrenti sostengono che la detrazione, operata dal Consiglio, di una commissione stimata pari al 2% circa del prezzo fatturato dalla Tata ai propri clienti nella Comunità sarebbe priva di fondamento normativo. Esse contestano la conclusione della Commissione secondo cui la Tata avrebbe svolto compiti normalmente effettuati da un operatore commerciale retribuito mediante commissione ed insistono sul fatto che la relazione tra le due società sarebbe quella esistente tra un acquirente ed un venditore e non quella esistente tra un preponente ed il suo agente. Esse precisano che la Kundan non avrebbe mai pagato alla Tata, né direttamente né indirettamente, sulla stessa fattura o su fatture distinte, commissioni per il suo ruolo di intermediazione. Orbene, l'art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base prevedrebbe un adeguamento unicamente per le commissioni effettivamente versate e direttamente connesse con le relative vendite.

86.
    Il Consiglio replica che un adeguamento dei prezzi all'esportazione corrispondente al pagamento di una commissione sarebbe stato operato sulla base del rilievo che il ruolo svolto dalla Tata nei rapporti esistenti tra le ricorrenti sarebbe stato analogo a quello di un commerciante retribuito in base a commissione. A tal riguardo il Consiglio rinvia al contenuto del protocollo di accordo, come modificato dalle ricorrenti nel 1995 e, segnatamente, alle clausole secondo le quali la Tata doveva operare con una maggiorazione dell'8-10% sui prezzi «franco fabbrica» della Kundan ed indicare agli acquirenti le condizioni delle forniture.

87.
    Il Consiglio precisa che le istituzioni possono procedere ad un adeguamento sulla base dell'art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base non solo quando sia stata effettivamente pagata una commissione, bensì anche quando il ruolo svolto dall'intermediario all'esportazione sia analogo a quello di un agente retribuito in base a commissione e che l'unica differenza tra queste due fattispecie risiederebbe nel fatto che l'intermediario acquisterebbe la proprietà delle merci esportate. Applicare un trattamento differente a queste due fattispecie in considerazione di quest'unica differenza implicherebbe, a parere del Consiglio, una violazione del principio di non discriminazione.

88.
    In subordine il Consiglio sostiene che, anche ammesso che, procedendo all'adeguamento di cui trattasi, le istituzioni siano incorse in un manifesto errore di valutazione, tale errore non si ripercuoterebbe sulla legittimità dell'istituzione di un dazio antidumping, bensì unicamente sulla sua entità. Considerato che il margine di dumping accertato per le ricorrenti sarebbe stato del 47,4%, mentre sarebbe del 45,5% senza tener conto dell'adeguamento corrispondente al pagamento di una commissione, il Consiglio ritiene che, ove il Tribunale dovesse accogliere il secondo motivo, ne deriverebbe l'annullamento dell'art. 1 del regolamento impugnato solo nella parte in cui istituisce un dazio antidumping definitivo superiore al 45,5%.

Giudizio del Tribunale

89.
    Con il secondo motivo le ricorrenti contestano la detrazione di una commissione stimata al 2% circa, operata sulla base del prezzo all'esportazione applicato alle ricorrenti, vale a dire il prezzo praticato dalla Tata sul mercato comunitario.

90.
    Si deve rilevare, in limine, che, quanto a tale detrazione, nel trentacinquesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato si afferma che, nel caso delle ricorrenti, per poter procedere ad un equo raffronto tra il valore normale ed il prezzo all'esportazione, sarebbe stato necessario adeguare quest'ultimo al fine di poter tener conto delle attività della società commerciale. A termini di tale ‘considerando’:

«(...) dato che le (...) funzioni [della Tata] si possono considerare simili a quelle di un intermediario pagato a provvigioni, si è apportato un adeguamento sulla base delle spese generali amministrative e di vendita dell'impresa stessa, cui è stato aggiunto un ragionevole margine di profitto. Tale adeguamento è stato dedotto dai prezzi praticati dalla società (...) a clienti indipendenti nella Comunità».

91.
    Da tale ‘considerando’ emerge che l'adeguamento è stato operato in considerazione delle spese generali, amministrative e di vendita della Tata oltre ad un importo pari ad un ragionevole margine di profitto. Tuttavia, da una lettera datata 19 febbraio 1998 inviata dai servizi della Commissione alle ricorrenti risulta che l'importo della detrazione corrisponde alla percentuale individuata per un altro commerciante nell'ambito della stessa indagine. Nel controricorso il Consiglio spiega tale incoerenza, affermando che il trentacinquesimo ‘considerando’ conterrebbe un errore materiale che non inciderebbe sulla legittimità del regolamento impugnato.

92.
    Si deve inoltre ricordare che l'art. 2, n. 10, del regolamento di base dispone che, all'atto del raffronto tra il prezzo all'esportazione ed il valore normale, «si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità». L'art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento medesimo prevede l'applicazione di «un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame».

93.
    Le ricorrenti fanno valere che la deduzione delle commissioni ai sensi dell'art. 2, n. 10, lett. i), potrebbe essere operata unicamente per commissioni realmente versate o da versare, mentre il Consiglio sostiene che le istituzioni comunitarie potrebbero procedere a tale adeguamento anche quando non vi sia il pagamento di una commissione, bensì il produttore venda attraverso l'intermediazione di un commerciante stabilito nel paese esportatore, la cui funzione sia analoga a quella di un agente retribuito in base a provvigione.

94.
    La tesi del Consiglio dev'essere respinta. Infatti, tanto dalla lettera quanto dall'economia dell'art. 2, n. 10, del regolamento di base emerge che un adeguamento del prezzo all'esportazione o del valore normale può essere effettuato unicamente al fine di tener conto delle differenze concernenti fattori che incidono sui prezzi e, quindi, sulla loro comparabilità. Orbene, tale ipotesi non ricorre nel caso di una commissione che non sia stata realmente versata.

95.
    Per poter procedere all'adeguamento di cui trattasi, le istituzioni avrebbero dovuto basarsi su elementi idonei a provare ovvero che consentissero di presumere che una commissione fosse stata effettivamente pagata e che essa fosse tale da incidere in una determinata misura sulla comparabilità tra il prezzo all'esportazione ed il valore normale.

96.
    Infatti, così come una parte che richieda, ai sensi dell'art. 2, n. 10, del regolamento di base, adeguamenti destinati a rendere comparabili il valore normale ed il prezzo all'esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping deve dimostrare che tale domanda è giustificata (v., segnatamente, sentenza della Corte 11 luglio 1990, cause riunite C-320/86 e C-188/87, Stanko France/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-3013, punto 48), incombe alle istituzioni, qualora ritengano di dover procedere ad un adeguamento del genere di quello operato nella specie, produrre prove o, quantomeno, indizi che consentano di accertare l'esistenza del fattore in base al quale si procede all'adeguamento e di determinarne l'incidenza sulla comparabilità dei prezzi.

97.
    Orbene, nella specie, le istituzioni si sono basate unicamente sul rilievo di un'analogia tra le funzioni esercitate dalla Tata nell'ambito della propria attività di esportazione e quelle di un commerciante retribuito in base a provvigione. Ritenendo che tale rilievo fosse sufficiente per poter procedere all'adeguamento di cui trattasi, esse non hanno prodotto il minimo indizio che consentisse di presumere l'esistenza di una commissione pattuita tra la Kundan e la Tata.

98.
    Ciò premesso, si deve ritenere, in conclusione, che le istituzioni sono incorse in un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 2, n. 10, del regolamento di base.

99.
    Tale conclusione non è contraddetta dall'argomento del Consiglio secondo cui le istituzioni avrebbero violato il principio di non discriminazione qualora non avessero proceduto all'adeguamento di cui trattasi.

100.
    Infatti, secondo costante giurisprudenza, la violazione da parte delle istituzioni comunitarie del principio di non discriminazione presuppone che esse abbiano trattato in modo diverso situazioni paragonabili, causando uno svantaggio a taluni operatori rispetto ad altri senza che tale differenza di trattamento sia giustificata dall'esistenza di differenze oggettive di una certa rilevanza (v., segnatamente, sentenza del Tribunale 12 maggio 1999, cause riunite T-164/96, T-165/96, T-166/96, T-167/96, T-122/97 e T-130/97, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. II-1477, punto 188). Orbene, nella specie, anche ammesso che, come sostenuto dalle istituzioni, la situazione della Tata fosse analoga a quella di un commerciante retribuito in base a provvigione, la violazione del principio di non discriminazione non avrebbe potuto essere contestata alle istituzioni se non nel caso in cui esse avessero omesso di procedere ad un adeguamento in considerazione di provvigioni per le quali fosse risultato provato che esse fossero state effettivamente versate o comunque dovute alla Tata.

101.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo dev'essere accolto.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 18, n. 3, del regolamento di base

Argomenti delle parti

102.
    Le ricorrenti sottolineano che il margine di dumping sarebbe stato calcolato mediante un raffronto tra il valore normale per numero di codice del prodotto (in prosieguo: «NCP»), determinato sulla base dei dati forniti dalla Kundan relativi alle proprie vendite sul mercato interno, con il prezzo all'esportazione per NCP, determinato sulla base delle rivendite realizzate dalla Tata sul mercato comunitario. Gli stessi dati per NCP forniti dalla Kundan sarebbero stati utilizzati, nel regolamento provvisorio, ai fini del raffronto con i prezzi all'esportazione di altri esportatori indiani, atteso che la Kundan sarebbe stata l'unico fabbricante a vendere sul mercato interno.

103.
    Le ricorrenti fanno valere che, come emergerebbe dal quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento definitivo, a seguito dell'imposizione dei dazi antidumping provvisori, la Commissione si sarebbe resa conto di rilevanti errori commessi dalla Kundan nel raggruppamento dei prodotti de quibus per NCP. Malgrado tale constatazione, le istituzioni avrebbero continuato ad utilizzare tali codici ai fini del raffronto con gli NCP utilizzati dalla Tata per le proprie vendite sul mercato comunitario.

104.
    Orbene, le ricorrenti rilevano che, poiché la Kundan e la Tata non costituirebbero società collegate, la Tata non avrebbe avuto alcuna possibilità di verificare quali fossero i prodotti presi in considerazione dalla Kundan ai fini del calcolo dei prezzi medi e dei costi per NCP sul mercato interno. Conseguentemente, il calcolo del margine di dumping per NCP delle ricorrenti, risultante dal raffronto dei dati della Kundan e della Tata, sarebbe completamente erroneo. Peraltro, da tale circostanza sarebbe derivata una differenza rilevante tra il margine di dumping fissato per le ricorrenti e i margini calcolati per i due altri esportatori che hanno cooperato nel corso del procedimento di indagine, nonostante la somiglianza esistente fra le tre società.

105.
    Le ricorrenti riconoscono di aver trasmesso alla Commissione, in due riprese, un elenco contenente gli NCP della Tata corrispondenti a quelli precedentemente forniti dalla Kundan. Esse sostengono, tuttavia, che tale tabella di concordanza nulla toglierebbe alla erroneità dei dati forniti dalla Kundan. Infatti, la Tata non sarebbe stata in ogni caso in grado di verificare se i vari prodotti venduti dalla Kundan sul mercato interno fossero stati correttamente classificati.

106.
    Le ricorrenti affermano, in conclusione, che il Consiglio, continuando a fondarsi su dati di cui avrebbe riconosciuto l'erroneità e la cui utilizzazione avrebbe condotto a rilievi manifestamente erronei, avrebbe violato l'art. 18, n. 3, del regolamento di base.

107.
    Il Consiglio replica che l'art. 18, nn. 1 e 3, del regolamento di base non potrebbe produrre l'effetto di attribuire ad una parte il diritto di pretendere dalle istituzioni il rigetto delle informazioni fornite dalla parte stessa.

108.
    Il Consiglio precisa, peraltro, che la tabella di concordanza trasmessa dalle ricorrenti alla Commissione a seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio avrebbe consentito a quest'ultima di procedere ad un valido raffronto tra i dati della Kundan relativi al valore normale e quelli della Tata relativi al prezzo all'esportazione e, conseguentemente, di calcolare correttamente il margine di dumping.

Giudizio del Tribunale

109.
    Occorre anzitutto ricordare che l'art. 18, n. 3, del regolamento di base prevede che le informazioni presentate da una parte interessata che non siano ottimali sotto ogni profilo non devono essere peraltro ignorate, salvo che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise.

110.
    Si deve inoltre rilevare che, come sostenuto dal Consiglio, tale disposizione, se consente ad una parte interessata di far valere che le istituzioni abbiano illegittimamente respinto le informazioni presentate dalla parte stessa, non attribuisce tuttavia alla parte medesima il diritto di pretendere il rigetto delle informazioni da essa fornite.

111.
    Occorre tuttavia tener presente che, con il terzo motivo, le ricorrenti deducono, sostanzialmente, che le istituzioni, determinando il valore normale riguardante le ricorrenti sulla base della classificazione per NCP operata dalla Kundan, sarebbero incorse in un manifesto errore di valutazione.

112.
    A tal riguardo si deve rilevare che le ricorrenti non contestano di aver trasmesso alla Commissione, in allegato alle proprie osservazioni in merito al regolamento istitutivo del dazio provvisorio, in data 10 ottobre 1997, un elenco recante gli NCP della Tata corrispondente agli NCP della Kundan. Esse non contestano nemmeno di aver trasmesso ai servizi della Commissione, con lettera 28 ottobre 1997, una tabella di concordanza rettificata e rivista. Peraltro, è pacifico inter partes che la Commissione e il Consiglio, nell'istituzione del dazio antidumping definitivo, si siano fondati, ai fini del raffronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sugli NCP utilizzati negli elenchi della Tata, armonizzati con quelli contenuti nella classificazione della Kundan.

113.
    Occorre conseguentemente esaminare se le istituzioni siano incorse in un manifesto errore di valutazione nella parte in cui hanno ritenuto che la redazione da parte della Tata di una tabella di concordanza tra i suoi NCP e quelli utilizzati dalla Kundan fosse sufficiente per rimediare alle inesattezze contenute nella classificazione di quest'ultima e per consentire l'effettuazione di un raffronto equo tra i dati della Kundan relativi al valore normale e quelli della Tata relativi al prezzo all'esportazione.

114.
    Si rileva, a tal riguardo, che dal punto 2 della parte B del questionario inviato alle ricorrenti nel corso del procedimento di indagine emerge che la funzione della classificazione per NCP era essenzialmente diretta a consentire alle istituzioni di stabilire una corrispondenza tra i prodotti oggetto d'esportazione nella Comunità con prodotti analoghi smerciati sul mercato interno. Dal punto 2 della parte H del medesimo questionario risulta che gli NCP sono composti dai dati seguenti: il tipo di prodotto, ove il questionario distingue a tal riguardo tra sette categorie di EFAI; la materia prima utilizzata; il numero DIN (Deutsche Industrienorm) indicante le norme standard seguite nella produzione degli EFAI; il diametro del prodotto interessato e la sua lunghezza.

115.
    La funzione essenziale degli NCP è, quindi, di definire le caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti commercializzati sul mercato interno, raggruppandoli in funzione di tali caratteristiche, al fine di consentire alle istituzioni di individuare i prodotti identici o analoghi esportati verso la Comunità.

116.
    Orbene, dalla tabella di concordanza redatta dalle ricorrenti e trasmessa alla Commissione con lettera 28 ottobre 1997 si evince come le ricorrenti abbiano indicato, per ogni singola categoria di prodotti raggruppati dalla Kundan sotto uno stesso NCP, la corrispondente categoria di prodotti esportati dalla Tata nella Comunità, classificata con il corretto NCP.

117.
    Ciò premesso, ed in considerazione della funzione insita nella classificazione per NCP, come descritta nel questionario inviato alle ricorrenti, le istituzioni hanno potuto legittimamente ritenere che i dati così armonizzati potessero essere utilizzati nei confronti delle ricorrenti, malgrado le inesattezze contenute nella classificazione iniziale fornita dalla Kundan.

118.
    Peraltro, la tabella di concordanza de qua è stata elaborata dalle ricorrenti specificamente al fine dell'utilizzazione nel corso del procedimento di indagine. Inoltre, le ricorrenti non si sono opposte, nel corso di tale procedimento, alla sua utilizzazione.

119.
    Le ricorrenti fanno inoltre valere che, a causa degli errori contenuti nella classificazione effettuata dalla Kundan, il risultato del calcolo del loro margine di dumping per ogni singola categoria di prodotti raggruppati sotto un medesimo NCP sarebbe errato. L'inesattezza dei calcoli effettuati dalle istituzioni emergerebbe, segnatamente, dalla sensibile differenza tra il margine di dumping assunto per le ricorrenti e quello fissato per gli altri produttori/esportatori indiani interessati dall'inchiesta, vale a dire le società Lakshmi Precision Screws Ltd e Audler Fasteners, per i quali il valore normale non è stato determinato sulla base dei dati forniti dalla Kundan. Le ricorrenti sottolineano, da un lato, che i detti due produttori/esportatori opererebbero in condizioni analoghe a quelle in cui opererebbe la Kundan e, dall'altro, che nel regolamento provvisorio il loro margine di dumping sarebbe stato conforme a quello fissato per la Kundan.

120.
    A tal riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che, nell'ambito degli esportatori interessati dall'indagine, solo la Tata aveva redatto una tabella di concordanza che consentisse di armonizzare la classificazione effettuata dalla Kundan con i suoi dati. Pertanto, legittimamente le istituzioni hanno escluso i dati forniti dalla Kundan nel calcolo del valore normale concernente i due altri esportatori indiani procedendo, conseguentemente, alla ricostruzione di tale valore.

121.
    In secondo luogo, si deve rilevare che nel regolamento impugnato il margine di dumping accertato per la Tata e la Kundan è stato determinato sulla base di un prezzo all'esportazione calcolato in funzione dei prezzi praticati dalla Tata sul mercato comunitario e non, come nel regolamento provvisorio, sulla base dei prezzi fatturati dalla Kundan alla Tata, il che ha determinato un aumento del margine di dumping delle ricorrenti.

122.
    Si deve infine rilevare che il Consiglio, rispondendo a taluni quesiti scritti posti dal Tribunale, ha precisato che la sensibile differenza esistente tra il margine di dumping delle ricorrenti e quello degli altri esportatori indiani interessati dalla stessa indagine trova spiegazione in vari fattori tra i quali, segnatamente, le differenze tra i prodotti fabbricati dai tre produttori e tra i relativi processi di produzione, i costi di produzione più elevati della Kundan e l'utilizzazione da parte delle istituzioni di un metodo diverso di calcolo del valore normale. Le spiegazioni fornite a tal riguardo dalle ricorrenti all'udienza non sono risultate tali da contraddire le affermazioni del Consiglio.

123.
    Ciò premesso e alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve ritenere, in conclusione, che le istituzioni, determinando il valore normale per le ricorrenti sulla base della classificazione per NCP operata dalla Kundan, non sono incorse in un manifesto errore di valutazione.

124.
    Il terzo motivo dev'essere pertanto respinto.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 20, n. 4, del regolamento di base

Argomenti delle parti

125.
    Le ricorrenti sostengono di non aver mai ricevuto informazioni chiare su tutti i motivi di fatto e di diritto alla base dell'emanazione delle misure antidumping contestate. A tal riguardo, esse fanno presente che i documenti informativi loro trasmessi nel corso del procedimento amministrativo sarebbero in contraddizione con il regolamento definitivo su vari aspetti essenziali. In particolare, esse non avrebbero mai ricevuto spiegazioni chiare quanto alla valutazione dell'inattendibilità dei prezzi fatturati dalla Kundan alla Tata e quanto alla decisione di detrarre dal prezzo all'esportazione della Tata una commissione stimata del 2%.

126.
    Per quanto riguarda le informazioni in ordine all'inattendibilità dei prezzi della Kundan, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la Commissione non le avrebbe informate - a tempo debito affinché esse potessero predisporre le loro difese - in ordine al fatto che i prezzi della Tata potessero essere utilizzati in luogo di quelli della Kundan ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione. Esse affermano, in secondo luogo, che le spiegazioni fornite dalla Commissione circa l'inattendibilità dei prezzi della Kundan sarebbero state differenti ogni qualvolta le istituzioni abbiano sollevato la questione del prezzo all'esportazione. Infine, le ricorrenti sottolineano che unicamente nel controricorso il Consiglio avrebbe sostenuto, per la prima volta, che la versione modificata del loro protocollo d'accordo contenesse un elemento compensativo.

127.
    Per quanto riguarda l'adeguamento effettuato a titolo di commissione stimata, le ricorrenti osservano che la Commissione avrebbe loro fornito spiegazioni chiare unicamente nella lettera 10 febbraio 1998, in un momento in cui esse non erano più in grado di reagire, essendo scaduto il termine per presentare osservazioni.

128.
    Le ricorrenti sostengono, conseguentemente, di non essere state in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di difendere utilmente i propri interessi, contrariamente al disposto dell'art. 20, n. 4, del regolamento di base.

129.
    Il Consiglio ricorda che la violazione dell'art. 20, n. 4, del regolamento di base può determinare l'annullamento dell'atto impugnato solamente qualora le informazioni fornite dalle istituzioni siano incomplete e se, per effetto dell'insufficienza di tale informativa, le ricorrenti non abbiano potuto predisporre utilmente le proprie difese. Tale ipotesi non ricorrerebbe nella specie, atteso che le ricorrenti sarebbero state poste in grado di conoscere la posizione della Commissione e di replicarvi, tanto in ordine alla questione dell'attendibilità dei prezzi fatturati dalla Kundan alla Tata, quanto in ordine a quella dell'adeguamento del prezzo all'esportazione.

130.
    Il Consiglio deduce in subordine che, anche ammesso che le istituzioni abbiano violato il diritto di difesa delle ricorrenti con riguardo alla determinazione dell'importo dell'adeguamento del prezzo all'esportazione, ciò non inciderebbe sulla legittimità delle misure antidumping imposte, bensì unicamente sulla loro entità. In tal caso, il Tribunale dovrebbe limitarsi ad annullare l'art. 1 del regolamento impugnato unicamente nella parte in cui istituisce un dazio antidumping definitivo superiore al 45,5%.

Giudizio del Tribunale

131.
    L'obbligo incombente alla Commissione, ai sensi dell'art. 20, n. 4, del regolamento di base, di informare le imprese interessate da un procedimento antidumping in merito ai fatti ed alle considerazioni essenziali in base ai quali si preveda di proporre l'istituzione di dazi antidumping è diretto a garantire il rispetto del diritto di difesa delle imprese soggette a tale procedura. Il presente motivo, relativo alla violazione di tale disposizione, dev'essere quindi interpretato come diretto a far sostanzialmente valere la violazione del diritto di difesa delle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo conclusosi con l'emanazione del regolamento impugnato.

132.
    Si deve ricordare, in limine, che, secondo costante giurisprudenza, in forza del principio del rispetto del diritto di difesa, le imprese interessate da una procedura di indagine preliminare all'adozione di un regolamento antidumping devono essere messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all'esistenza di una pratica di dumping e del danno conseguente (sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-Jubail Fertilizer e Saudi Arabian Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I-3187, punto 17; sentenze del Tribunale 17 dicembre 1997, causa T-121/95, EFMA/Consiglio, Racc. pag. II-2391, punto 84; 18 dicembre 1997, cause riunite T-159/94 e T-160/94, Ajinomoto e NutraSweet/Consiglio, Racc. pag. II-2461, punto 83, e 19 novembre 1998, causa T-147/97, Champion Stationery e a./Consiglio, Racc. pag. II-4137, punto 55).

133.
    Tali requisiti sono fissati nell'art. 20 del regolamento di base. In tal senso, il n. 2 di tale articolo dispone che gli autori delle denunce, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore «possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive (...), in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie» (v. sentenza Champion Stationery e a./Consiglio, citata supra, punto 55). L'art. 20, n. 4, impone che le informazioni finali vengano comunicate per iscritto. Tale comunicazione deve avvenire il più rapidamente possibile e, di norma, entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma dell'art. 9 del regolamento di base, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non possa comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente, il più rapidamente possibile. La comunicazione di informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile. L'art. 20, n. 5, del regolamento medesimo concede, peraltro, alle imprese che abbiano ricevuto le dette informazioni finali il diritto di presentare eventuali osservazioni, entro un termine fissato dalla Commissione, comunque non inferiore a dieci giorni.

134.
    Occorre quindi esaminare, alla luce di tali principi, se il diritto di difesa delle ricorrenti sia stato violato nel corso del procedimento di indagine.

135.
    Il quarto motivo si articola su due capi. Con il primo le ricorrenti fanno valere la violazione del loro diritto di difesa in quanto la Commissione non le avrebbe informate, in tempo utile affinché esse potessero predisporre le proprie difese, della decisione di considerare inattendibili i prezzi praticati tra la Kundan e la Tata.

136.
    A tal riguardo occorre anzitutto rilevare che nella lettera 29 ottobre 1997, indirizzata ai difensori delle ricorrenti, la Commissione non solo ha chiesto chiarimenti in ordine alla politica dei prezzi applicata nelle relazioni tra le ricorrenti medesime, bensì le ha parimenti avvertite del fatto che, in assenza di spiegazioni plausibili, essa sarebbe stata costretta a considerare i prezzi fatturati dalla Kundan alla Tata quali prezzi non praticati «nell'ambito di normali operazioni commerciali». Dal tenore di tale lettera emergeva, in termini sufficientemente chiari, la posizione della Commissione secondo cui, in assenza di spiegazioni convincenti da parte delle ricorrenti, i prezzi praticati dalla Kundan nei confronti della Tata potevano essere considerati inaffidabili, con loro conseguente esclusione.

137.
    Si deve inoltre rilevare che, nel documento informativo trasmesso alle ricorrenti in data 23 dicembre 1997, la Commissione ha reso nota la propria decisione di non fondarsi, ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione, sui prezzi fatturati dalla Kundan alla Tata, spiegando che tali prezzi non potevano essere considerati come prezzi praticati nel corso di operazioni commerciali normali atteso che le ricorrenti dovevano essere considerate come imprese associate per effetto della stipulazione di un contratto di esclusività. La Commissione ha conseguentemente informato le ricorrenti che il prezzo all'esportazione sarebbe stato calcolato sulla base dei prezzi praticati dalla Tata nei confronti dei suoi clienti comunitari.

138.
    Si deve rilevare che, nei commenti presentati in risposta ai menzionati documenti informativi, le ricorrenti non si sono limitate a contestare l'affermazione della Commissione secondo cui sarebbe esistito un rapporto di associazione tra le società medesime per effetto della stipulazione di un contratto di esclusività, bensì hanno parimenti esposto i motivi per i quali non sarebbe stato possibile affermare l'esistenza tra di esse di un accordo di compensazione di qualsiasi genere, accordo che consentisse alla Commissione di considerare inattendibili i prezzi praticati dalla Kundan.

139.
    Ciò premesso, si deve rilevare che le ricorrenti non solo sono state poste in grado di manifestare utilmente il proprio punto di vista, ma hanno effettivamente espresso la propria posizione sia in ordine alla legittimità delle conclusioni che la Commissione ha tratto dall'esistenza del rapporto di esclusività e dalla strategia dei prezzi applicata dalle ricorrenti medesime, sia in ordine alla possibilità, in linea generale, di dedurre da tali elementi o da altri elementi l'esistenza di un accordo di compensazione, ai sensi dell'art. 2, n. 9, del regolamento di base.

140.
    Si deve peraltro rilevare che l'argomento principale sviluppato dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale per contestare la decisione delle istituzioni di determinare il prezzo all'esportazione sulla base dei prezzi della Tata, argomento fondato sul funzionamento del regime del Passbook, era stato già esposto dalle ricorrenti stesse nel corso del procedimento amministrativo tanto nella lettera 3 novembre 1997 quanto nei commenti presentati in ordine al documento informativo del 23 dicembre 1997.

141.
    Ciò premesso, il primo capo del quarto motivo dev'essere respinto.

142.
    Con il secondo capo le ricorrenti fanno valere la violazione del loro diritto di difesa in quanto la Commissione non le avrebbe informate, in tempo utile affinché potessero predisporre le loro difese, in ordine alla decisione di procedere ad un adeguamento del prezzo all'esportazione a titolo di commissione stimata.

143.
    Tale secondo capo del quarto motivo è privo di oggetto, considerato che ai precedenti punti 89-101 tale adeguamento operato dalle istituzioni è stato già dichiarato illegittimo.

144.
    Il quarto motivo dev'essere pertanto respinto.

In ordine alla domanda dedotta in subordine dal Consiglio

Argomenti delle parti

145.
    Nelle proprie memorie il Consiglio chiede al Tribunale, in subordine e nell'ipotesi in cui quest'ultimo dovesse accogliere il secondo motivo, di annullare l'art. 1 del regolamento impugnato solamente nella parte in cui fissa il dazio antidumping applicabile alle ricorrenti ad un livello superiore al 45,5% corrispondente al tasso che sarebbe stato applicato se le istituzioni non avessero operato l'adeguamento contestato (v. supra, punto 88).

146.
    Le ricorrenti si oppongono alla richiesta del Consiglio sostenendo che il Tribunale non disporrebbe, nell'ambito del sindacato di legittimità del regolamento impugnato, del potere di riformare l'atto, bensì unicamente di annullarlo.

Giudizio del Tribunale

147.
    Si deve rilevare, anzitutto, che nella specie il Tribunale è tenuto unicamente ad esercitare il sindacato sulla legittimità dell'atto impugnato e che non gode di piena giurisdizione. In tal senso, se il Tribunale ha il potere di annullare l'atto impugnato, non dispone del potere di riformarlo.

148.
    Si deve inoltre osservare che l'illegittimità dell'adeguamento di cui trattasi non incide sulla legittimità dell'art. 1 del regolamento impugnato se non nella parte in cui il dazio antidumping ivi fissato eccede quello applicabile in assenza dell'adeguamento.

149.
    Conseguentemente, annullando solo parzialmente l'art. 1 del regolamento impugnato, nella parte in cui il dazio antidumping fissato per le ricorrenti eccede quello applicabile in assenza dell'adeguamento stesso, il Tribunale non fa altro che trarre le necessarie conseguenze dalle proprie valutazioni, senza peraltro sostituirsi all'istituzione convenuta.

150.
    Per tali motivi, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'art. 1 del regolamento impugnato dev'essere annullato nella parte in cui il dazio antidumping fissato per le ricorrenti eccede quello applicabile in assenza dell'adeguamento del prezzo all'esportazione effettuato a titolo di commissione.

Sulle spese

151.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nella specie, la domanda di annullamento della ricorrente è stata dichiarata parzialmente fondata. Il Tribunale dispone quindi, alla luce di un'equa valutazione delle circostanze della specie, che il Consiglio sopporti le proprie spese nonché il 30% di quelle esposte dalla ricorrente e che quest'ultima sopporti pertanto il 70% delle proprie.

152.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    L'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 16 febbraio 1998, n. 393, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia, è annullato nella parte in cui il dazio antidumping fissato per le esportazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Kundan Industries Ltd ed esportati dalla Tata International Ltd eccede quello applicabile senza l'adeguamento del prezzo all'esportazione effettuato a titolo di commissione.

2)    Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)    Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché il 30% di quelle sostenute dalla ricorrente. La Commissione sopporterà le proprie spese.

Vilaras
Tiili
Pirrung

        Mengozzi                            Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 novembre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1: Lingua processuale: l'inglese.