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Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 – British Airways/Commissione

(Causa T-48/11)1

[«Concorrenza – Intese – Mercato europeo del trasporto aereo di merci– Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) – Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: British Airways plc (Harmondsworth, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente K. Lasok, QC, R. O’Donoghue, barrister, e B. Louveaux, solicitor, poi R. O’Donoghue, B. Louveaux e J. Turner, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Khan, S. Noë e N. von Lingen, agenti, assistiti inizialmente da B. Doherty, poi da A. Bates, barristers, poi N. Khan e A. Dawes, agenti, assistiti da A. Bates)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) è annullata in quanto in essa la Commissione europea, da un lato, ha ritenuto che la British Airways plc, in primo luogo, avesse partecipato al rifiuto di pagamento di commissioni, in secondo luogo, avesse commesso un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’accordo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul traporto aereo tra il 22 gennaio 2001 e il 1° ottobre 2001 e, in terzo luogo, avesse partecipato a infrazioni a tali disposizioni per servizi di trasporto di merci effettuati a partire da Hong Kong (Cina), dal Giappone, dall’India, dalla Tailandia, da Singapore, dalla Corea del Sud e dal Brasile e, dall’altro, le ha inflitto un’ammenda.

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla British Airways

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1 GU C 80 del 12.3.2011.