Language of document : ECLI:EU:T:2015:602

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

3 settembre 2015 (*)

«Ricorso di annullamento – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1173/2011 – Effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro – Manipolazione delle statistiche – Decisione della Commissione di avviare un’indagine – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»

Nella causa T‑676/14,

Regno di Spagna, rappresentato da A. Rubio González, Abogado del Estado,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz e M. Clausen, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C(2014) 4856 final della Commissione, dell’11 luglio 2014, relativa all’avvio di un’indagine sulla manipolazione delle statistiche in Spagna, come previsto dal regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva e C. Wetter (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Nel contesto della crisi legata ai debiti delle entità pubbliche della zona euro, detta «crisi del debito sovrano», il Regno di Spagna ha attuato, a partire dal primo trimestre del 2012, un sistema di natura straordinaria destinato ad assicurare la stabilità dei rapporti economici tra le comunità autonome spagnole e i loro fornitori. Questo sistema prevedeva remissioni di debito e garanzie di pagamento.

2        Al momento dell’instaurazione di tale sistema speciale, è emerso che talune spese sostenute da comunità autonome spagnole alla fine dell’anno 2011 non erano state inserite tra i dati comunicati alla Commissione europea nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

3        Il Regno di Spagna rileva che, dal momento in cui gli organismi spagnoli incaricati della predisposizione e diffusione delle statistiche sono venuti a conoscenza dei nuovi dati, vale a dire nel maggio 2012, ne hanno dato ufficialmente notizia all’ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat). Si è tenuto conto di questa correzione nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi nell’ottobre del 2012.

4        In seguito alla notifica ad Eurostat operata nel maggio del 2012, tale organismo ha effettuato una serie di visite in Spagna, che si sono svolte tra il 24 maggio 2012 e il 26 e 27 settembre 2013.

5        Il 5 dicembre 2013, Eurostat ha trasmesso all’Instituto Nacional de Estadística (istituto nazionale di statistica spagnolo) una bozza di rapporto, chiedendo di formulare le proprie osservazioni.

6        Il 10 dicembre 2013, l’Instituto Nacional de Estadística ha trasmesso ad Eurostat una serie di commenti, relativi in particolare alla determinazione del periodo di riferimento considerato.

7        L’11 luglio 2014, la Commissione ha adottato la decisione C(2014) 4856 final, relativa all’avvio di un’indagine sulla manipolazione delle statistiche in Spagna, come prevista dal regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

8        Il 22 settembre 2014, il Regno di Spagna ha depositato un ricorso contro la decisione impugnata. Esso chiede al Tribunale di:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

9        L’11 novembre 2014, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità a norma dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991. Essa chiede al Tribunale di:

–        dichiarare irricevibile il ricorso;

–        condannare il Regno di Spagna alle spese.

10      Il Regno di Spagna ha depositato presso la cancelleria del Tribunale, il 7 gennaio 2015, le proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità e ritiene che il proprio ricorso sia pienamente ricevibile.

 In diritto

11      In forza dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, se una parte, come nel caso di specie, lo chiede, il Tribunale statuisce sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del paragrafo 6 dello stesso articolo, la fase orale del procedimento interviene solo quando il Tribunale decide in tal senso. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti e dalle spiegazioni fornite dalle parti nella fase scritta del procedimento. Il Tribunale, disponendo di tutti gli elementi necessari per statuire, decide, di conseguenza, che non occorre aprire la fase orale dello stesso.

12      A tal proposito occorre rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, possono essere impugnati da una persona fisica o giuridica solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare i suoi interessi modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica (ordinanze del 30 aprile 2003, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commissione, T‑167/01, Racc., EU:T:2003:121, punto 46, e del 31 gennaio 2006, Schneider Electric/Commissione, T‑48/03, Racc, EU:T:2006:34, punto 44).

13      Quando si tratta di atti la cui elaborazione ha luogo in più fasi di un procedimento interno, in linea di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale e la cui illegittimità potrebbe validamente venir impugnata con un ricorso avverso la stessa (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, Racc., EU:C:1981:264, punti da 10 a 12, e del 27 giugno 1995, Guérin automobiles/Commissione, T‑186/94, Racc., EU:T:1995:114, punto 39; ordinanza Schneider Electric/Commissione, punto 12 supra, EU:T:2006:34, punto 45).

14      La situazione sarebbe differente solamente se gli atti o le decisioni adottati nel corso della fase preparatoria costituissero essi stessi il momento conclusivo di un procedimento speciale, distinto da quello attraverso il quale le istituzioni pervengono ad adottare una decisione nel merito (sentenza IBM/Commissione, punto 13 supra, EU:C:1981:264, punto 11, e ordinanza del 9 giugno 2004, Camós Grau/Commissione, T‑96/03, Racc., EU:T:2004:172, punto 30).

15      Come osserva giustamente la Commissione, le misure attraverso cui essa decide di avviare un’indagine non sono che atti preparatori e non producono quindi effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificandone in modo significativo la situazione giuridica ai sensi dell’articolo 263 TFUE. In tal senso vanno intesi, in particolare, l’emissione di un parere motivato da parte della Commissione e la sua decisione di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE (sentenza del 29 settembre 1998, Commissione/Germania, C‑191/95, Racc., EU:C:1998:441, punti da 44 a 47), la decisione di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE (sentenza IBM/Commissione, punto 13 supra, EU:C:1981:264, punto 21), o ancora la decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di avviare un’indagine (ordinanza Camós Grau/Commissione, punto 14 supra, EU:T:2004:172, punti 33 e 36).

16      Il sistema istituito dal legislatore nell’ambito del regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306, pag. 1) non consente di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quella contenuta al punto 15 della presente ordinanza per quanto concerne le indagini avviate dalla Commissione in ossequio all’articolo 8, paragrafo 3, del citato regolamento. Ai sensi di tale disposizione, la Commissione può avviare tutte le indagini necessarie ad accertare l’esistenza di errate rappresentazioni dei dati relativi al disavanzo e al debito rilevanti ai fini dell’applicazione degli articoli 121 TFUE o 126 TFUE, o dell’applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al Trattato UE e al Trattato FUE. Essa può decidere di avviare un’indagine ove riscontri la presenza di serie indicazioni sull’esistenza di fatti idonei a configurare tali errate rappresentazioni.

17      Pertanto un ricorso può essere proposto da uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, solamente contro la decisione che arreca pregiudizio, e cioè, secondo lo stesso disposto dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 1173/2011, contro la decisione del Consiglio di imporre un’ammenda allo Stato membro, fermo restando che l’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento, in applicazione dell’articolo 261 TFUE, conferisce al giudice dell’Unione la competenza giurisdizionale anche di merito con potere di «annullare, ridurre o maggiorare l’ammenda così imposta». Gli eventuali vizi delle misure che precedono l’adozione di una tale decisione da parte del Consiglio, a cominciare da quelle relative all’avvio di un’inchiesta da parte della Commissione, non possono quindi essere fatti valere che a sostegno del succitato ricorso (v., in tal senso, sentenze del 7 aprile 1965, Weighardt/Commissione della CEEA, 11/64, Racc., EU:C:1965:38; IBM/Commissione, punto 13 supra, EU:C:1981:264, punto 12; ordinanza Schneider Electric/Commissione, punto 12 supra, EU:T:2006:34, punto 45). Solo in tale fase, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna, potrebbe essere esaminata, se del caso, la questione della base giuridica che ha consentito alla Commissione di condurre indagini sui fatti precedenti al 13 dicembre 2011, data di entrata in vigore del regolamento n. 1173/2011.

18      Quanto all’argomento accessorio avanzato dal Regno di Spagna, relativo al fatto che la presente causa ha per oggetto la prima decisione della Commissione di avviare un’indagine relativa alla manipolazione delle statistiche da parte di uno Stato membro, che sarebbe stata ampiamente pubblicizzata, e che avrebbe causato al ricorrente un danno molto grave sui mercati finanziari internazionali, esso va escluso in quanto tali considerazioni non hanno alcun impatto sull’analisi della natura giuridica della decisione impugnata, vale a dire che quest’ultima non costituisce un atto lesivo ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Poiché l’argomento del Regno di Spagna è estraneo alla questione di ricevibilità sollevata dinanzi al Tribunale e non può modificare la natura del presente ricorso, esso dev’essere respinto in quanto inconferente.

19      Occorre quindi accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e, pertanto, respingere il ricorso in quanto irricevibile.

 Sulle spese

20      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

21      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Lussemburgo,

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      D. Gratsias


* Lingua processuale: lo spagnolo.