Language of document : ECLI:EU:T:2007:262

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

12 settembre 2007(*)

«Pubblico impiego – Dipendenti – Copertura del posto di capo delegazione in Colombia – Rigetto della candidatura – Ricorso di annullamento – Mancanza di interesse ad agire – Ricorso per risarcimento danni»

Nella causa T‑250/04,

Philippe Combescot, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Popayán (Colombia), rappresentato dagli avv.ti A. Maritati e V. Messa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Joris e dalla sig.ra M. Velardo, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. S. Corongiu,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, il riconoscimento dell’illegittimità della decisione che ha escluso il ricorrente dal concorso per l’assegnazione del posto di capo delegazione in Colombia, nonché l’annullamento di tale procedura concorsuale e della decisione di assegnazione del posto in questione, e, dall’altro lato, il pagamento di una somma a titolo dei danni asseritamente subiti dal ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 novembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Al momento della presentazione del ricorso, il ricorrente era dipendente di grado A 4 della Commissione. Tra il novembre 1999 e l’estate 2003 egli ha esercitato le funzioni di consigliere residente in Guatemala.

2        Il 28 maggio 2003 la Direzione generale (in prosieguo: la «DG») Relazioni esterne della Commissione ha pubblicato un avviso di posto vacante, COM/091/03, per il concorso per la copertura del posto di capo delegazione in Colombia (in prosieguo: il «concorso COM/091/03»). Il ricorrente ha presentato la propria candidatura per tale concorso.

3        Con lettera del 18 luglio 2003 il direttore della Direzione K della DG «Relazioni esterne» ha informato il ricorrente della decisione di escluderlo dal concorso COM/091/03 (in prosieguo: la «decisione di esclusione»).

4        Con nota del 4 agosto 2003, indirizzata a tale direttore, il ricorrente ha chiesto che gli fossero comunicati taluni elementi e dati relativi al concorso COM/091/03 e alla sua esclusione dallo stesso.

5        Il 15 settembre 2003 la segretaria del Comitato consultivo delle nomine ha inviato al ricorrente una nota con cui lo informava che la commissione giudicatrice aveva ritenuto che la sua candidatura non dovesse essere presa in considerazione. Nella nota si indicava:

«Il Comitato consultivo delle nomine ha preso atto del fatto che il livello per la copertura del posto è stato fissato dall’APN, al momento della pubblicazione, al grado A 3».

6        Il ricorrente ha proposto all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), in data 10 ottobre 2003, un reclamo contro la decisione di esclusione (in prosieguo: il «reclamo»).

7        Il 24 ottobre 2003 il sig. K., vincitore del concorso COM/091/03, è stato nominato capo delegazione in Colombia.

8        Dopo essere stato inizialmente oggetto di una decisione di rigetto implicito, il reclamo è stato esplicitamente respinto con decisione dell’APN in data 24 marzo 2004 (in prosieguo: la «decisione dell’APN»).

9        Riunitasi il 31 gennaio 2005, una commissione di invalidità ha ritenuto che il ricorrente versasse in condizioni di invalidità permanente totale. La commissione di invalidità non si è pronunciata circa la possibilità che l’invalidità fosse la conseguenza di una malattia professionale. Sulla base delle conclusioni della commissione di invalidità l’APN ha deciso, in data 7 febbraio 2005, di collocare il ricorrente in pensione, riconoscendogli il beneficio di un assegno di invalidità a partire dal 28 febbraio 2005.

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Il ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 giugno 2004.

11      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione), nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a produrre un documento ed ha sottoposto loro alcuni quesiti scritti. Ha inoltre deciso di aprire la fase orale. Le parti hanno risposto ai quesiti e ottemperato alla domanda di produzione documentale.

12      Le parti hanno svolto le proprie difese orali e risposto ai quesiti formulati oralmente dal Tribunale all’udienza del 14 novembre 2006.

13      All’udienza è stato chiesto alla Commissione di comunicare per iscritto le ragioni per le quali essa aveva annullato l’avviso di posto vacante COM/172/02 e pubblicato l’avviso di posto vacante COM/091/03 per il medesimo posto. Il ricorrente è stato invitato a presentare le proprie osservazioni sulla risposta della Commissione. Quest’ultima e il ricorrente hanno ottemperato a tale richiesta per iscritto rispettivamente in data 7 dicembre 2006 e 8 gennaio 2007.

14      Con decisione del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 23 gennaio 2007 è stata chiusa la fase orale.

15      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare l’illegittimità della decisione di esclusione;

–        di conseguenza, annullare l’intero procedimento e la successiva decisione di assegnazione del posto in questione;

–        riconoscere che egli ha subito gravi danni alla sua immagine e alla sua professionalità, con pesanti ripercussioni sul suo equilibrio psicologico, a causa dell’illegittimità della decisione di esclusione;

–        concedergli, a titolo di risarcimento del danno, la somma di EUR 100 000.

16      In udienza il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna della Commissione alle spese.

17      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        respingere il ricorso;

–        pronunciarsi sulle spese secondo diritto.

 Diritto

1.     Sul rispetto delle formalità procedurali

18      Ciascuna delle parti ha proposto una censura relativa al rispetto, da parte dell’altra, delle formalità connesse alla rappresentanza dinanzi al Tribunale. La Commissione sostiene così che la firma del ricorrente sul mandato conferito agli avvocati appare identica a quella apposta sul mandato nella causa T‑249/04. Il ricorrente, d'altro canto, richiama il fatto che il controricorso non è stato firmato dall’avvocato che assiste gli agenti della Commissione.

19      Per quanto riguarda l’apparente identità dei mandati conferiti nella presente causa e nella causa T‑249/04, tale circostanza non è in grado di inficiare la regolarità della rappresentanza del ricorrente. Le norme di procedura applicabili dinanzi al Tribunale non vietano infatti che una parte produca un unico mandato che riguarda più cause dinanzi a tale organo giurisdizionale alle quali essa intende partecipare, e dunque che un medesimo mandato sia prodotto dal rappresentante in questione nell’ambito di più ricorsi.

20      Per quanto riguarda la censura del ricorrente, l’art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 53 dello stesso, prevede che le istituzioni comunitarie siano rappresentate dinanzi alla Corte da un agente. Pertanto la firma del controricorso da parte dei due agenti della Commissione, non contestata dal ricorrente, è sufficiente, non essendo necessaria, alla luce delle norme di procedura applicabili dinanzi al Tribunale, la firma dell’avvocato che assiste tali agenti.

21      Poiché dall’esame di tali censure non è emersa alcuna irregolarità, le stesse devono essere respinte.

2.     Sulla ricevibilità di taluni provvedimenti istruttori e di taluni documenti

22      Nella replica il ricorrente ha chiesto che il Tribunale disponga, se necessario, una perizia medica per determinare se esista un nesso di causalità fra le vessazioni che egli ritiene di avere subito e il suo stato di salute. Inoltre, in allegato alla replica, egli ha prodotto un certificato redatto dal dott. Rubén Mayorga nel luglio 2003, una relazione sul suo stato di salute fra il luglio e il novembre 2003 e un certificato redatto dal dott. Julio César Payan nel maggio 2004.

23      Il ricorrente non ha tuttavia indicato i motivi per i quali non ha potuto presentare la domanda di cui sopra e depositare gli allegati in questione al momento della presentazione del ricorso, ossia in data 21 giugno 2004.

24      Di conseguenza, ai sensi dell’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura, la domanda di perizia medica deve essere dichiarata irricevibile e gli allegati in questione non possono essere presi in considerazione, in quanto presentati tardivamente.

3.     Sulla ricevibilità del ricorso

 Argomenti delle parti

25      La Commissione ritiene che la domanda di annullamento sia divenuta irricevibile, dal momento che il ricorrente è stato collocato in pensione e ammesso al beneficio di un assegno di invalidità. Infatti, dal momento che un dipendente collocato in pensione non fa più parte dell’istituzione in cui si trovava il posto vacante, egli non avrebbe più alcun interesse a chiedere l’annullamento di una decisione che ha attribuito tale posto a un altro soggetto. Questo principio sarebbe applicabile sia ai dipendenti che hanno raggiunto l’età pensionabile sia a quelli ammessi al beneficio di un assegno di invalidità.

26      Secondo la Commissione, la domanda di risarcimento proposta dal ricorrente è altresì irricevibile, in quanto non era contenuta nel reclamo indirizzato dal ricorrente all’APN, ed è stata dunque formulata per la prima volta nel ricorso. All’udienza la Commissione ha sostenuto che la domanda di risarcimento sarebbe ugualmente irricevibile in quanto strettamente connessa alla domanda di annullamento, che è divenuta irricevibile.

27      Il ricorrente ritiene di avere tuttora un interesse ad agire. Egli osserva a tale proposito che, sebbene non pretenda di poter occupare il posto di capo delegazione in Colombia, una pronuncia sull’illegittimità della decisione di esclusione avrebbe tuttavia conseguenze sulla sua situazione economica. Infatti, in qualità di capo delegazione il ricorrente avrebbe avuto diritto, almeno fino alla sua collocazione in pensione, ad un trattamento economico più elevato di quello che ha effettivamente percepito. La valutazione della legittimità della decisione di esclusione sarebbe inoltre rilevante per la domanda di risarcimento che egli ha proposto, nonché per l’eventuale riconoscimento, da parte della commissione di invalidità, dell’origine professionale della sua invalidità.

 Giudizio del Tribunale

 Sulla ricevibilità della domanda di annullamento

28      Secondo la giurisprudenza, affinché un dipendente collocato in pensione possa proseguire un ricorso per l’annullamento di una decisione dell’APN è necessario che egli conservi un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 15 febbraio 1995, causa T‑112/94, Moat/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑135, punto 26, e sentenza del Tribunale 29 maggio 1997, causa T‑6/96, Contargyris/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑357, punto 32).

29      Nel presente caso è pacifico che, dopo il deposito del ricorso, il ricorrente è stato collocato in pensione e ammesso al beneficio di una pensione di invalidità. Inoltre, come risulta dalle risposte delle parti in udienza, la decisione di collocamento in pensione è divenuta definitiva, non avendo il ricorrente presentato un reclamo, e nulla indica che sia probabile un miglioramento del suo stato di salute che consenta la sua reintegrazione al servizio della Commissione. In tali circostanze, il ricorrente non può aspirare ad occupare il posto di capo delegazione in Colombia, come del resto lui stesso riconosce. Egli non ha pertanto più interesse a chiedere l’annullamento della decisione di esclusione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T‑20/89, Moritz/Commissione, Racc. pag. II‑769, punto 16, non annullata in sede di impugnazione sotto il profilo della ricevibilità).

30      Le tre circostanze fatte valere dal ricorrente non possono modificare tale conclusione. Per quanto riguarda la prima, il ricorrente non motiva la sua tesi secondo la quale la valutazione della legittimità della decisione di esclusione potrebbe influire sull’eventuale riconoscimento, da parte della commissione di invalidità, dell’origine professionale della sua invalidità; né l’esistenza di una simile influenza risulta dai fatti di causa come presentati al Tribunale. Per quanto riguarda la seconda e la terza circostanza, le stesse riguardano le conseguenze dannose della decisione di esclusione, e non l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento di quest’ultima. Esse saranno di conseguenza valutate in seguito, nell’ambito dell’esame della domanda di risarcimento.

31      Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la domanda di annullamento è irricevibile.

32      Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza secondo la quale un dipendente collocato in pensione conserva un interesse personale a presentare un ricorso di annullamento in quanto, nel caso di annullamento della decisione impugnata, egli potrebbe successivamente proporre una ricorso per il risarcimento del danno che potrebbe avere subito (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 5 dicembre 1990, causa T‑82/89, Marcato/Commissione, Racc. pag. II‑735, punto 54, e Contargyris/Consiglio, cit., punto 32). Nel caso in esame, infatti, il ricorrente ha già esaurito tale possibilità, proponendo una domanda per il risarcimento del danno asseritamente subito in seguito alla decisione di esclusione contemporaneamente alla domanda per l’annullamento della decisione stessa.

 Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento

33      Per quanto riguarda la domanda di risarcimento, si deve osservare che il ricorrente conserva un interesse a chiedere di giudicare sulla legittimità della decisione di esclusione nell’ambito di una domanda per il risarcimento del danno professionale, fisico e morale che egli ritiene di avere subito a causa del comportamento della Commissione (v., in tal senso, sentenza Moritz/Commissione, cit., punto 18).

34      Inoltre, l’argomento della Commissione fondato sul fatto che la domanda di risarcimento è stata formulata per la prima volta nel ricorso non può essere accolto. Risulta infatti dalla giurisprudenza che, quando esiste un nesso diretto tra un ricorso di annullamento ed un’azione per il risarcimento del danno, quest’ultima è ricevibile in quanto accessoria al ricorso di annullamento, senza che debba essere preceduta da una domanda all’APN di risarcire i danni lamentati e da un reclamo che contesti la fondatezza del rigetto implicito o esplicito di tale domanda (sentenza del Tribunale 13 luglio 1995, causa T‑44/93, Saby/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑175 e II‑541, punto 31).

35      Nel presente caso sussiste un nesso diretto di tal genere fra la domanda risarcitoria, con cui il ricorrente chiede il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa della decisione di esclusione, e la domanda di annullamento della decisione stessa. Di conseguenza, il fatto che il risarcimento sia stato chiesto per la prima volta nel ricorso non impedisce che tale domanda sia dichiarata ricevibile. Si deve aggiungere che, dal momento che il ricorrente poteva legittimamente ritenere, al momento del deposito dell’atto introduttivo, di non avere avuto l’obbligo di presentare una domanda di risarcimento all’APN e di continuare, eventualmente, la procedura precontenziosa, il fatto che la domanda di annullamento sia divenuta irricevibile dopo il deposito dell’atto introduttivo è irrilevante.

36      Si deve infine osservare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, nelle circostanze del presente caso l’irricevibilità della domanda di annullamento per mancanza di interesse ad agire del ricorrente non comporta l’irricevibilità della domanda risarcitoria, nonostante l’esistenza, constatata al punto precedente, di un nesso diretto fra le due domande.

37      Infatti, come è stato rilevato più sopra, al punto 33, l’interesse del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno che ritiene di avere subito non è venuto meno con la sua collocazione in pensione.

38      È vero che, secondo la giurisprudenza, un dipendente non può, con una domanda di risarcimento danni, eludere l’irricevibilità di una domanda diretta contro l’illegittimità dello stesso atto e intesa ad ottenere lo stesso risultato pecuniario (sentenza della Corte 15 dicembre 1966, causa 59/65, Schreckenberg/Commissione, Racc. pag. 734, in particolare pag. 744) e che, di conseguenza, l’irricevibilità di una domanda di annullamento comporta quella della domanda di risarcimento ad essa collegata (sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303, punto 31; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 12 dicembre 1967, causa 4/67, Collignon/Commissione, Racc. pag. 430, in particolare pag. 439).

39      Tale giurisprudenza è stata tuttavia formulata nell’ambito di cause in cui i ricorrenti hanno omesso di impugnare con un ricorso di annullamento gli atti all’origine del danno asseritamente subito, oppure in cui tali ricorsi di annullamento sono stati dichiarati irricevibili perché presentati tardivamente. Pertanto, la regola giurisprudenziale ha esplicitamente lo scopo di evitare che un dipendente che non ha impugnato in tempo utile una decisione dell’APN che gli arreca pregiudizio possa eludere tale preclusione presentando un ricorso per il risarcimento del danno sulla base della presunta illegittimità di detta decisione (sentenze Schreckenberg/Commissione, cit., pag. 744, e Bossi/Commissione, cit., punti 31 e 34; sentenza del Tribunale 6 aprile 2006, causa T‑309/03, Camós Grau/Commissione, Racc. pag. II‑1173, punto 76; v. altresì, in tal senso, sentenze della Corte 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione, Racc. pag. 1171, punto 11; Collignon/Commissione, cit., pag. 439, e 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/Commissione, Racc. pag. 3911, punti 10 e 13).

40      Ebbene, nella presente causa tale principio non trova applicazione, essendo diverse le circostanze di fatto. Il ricorrente ha infatti impugnato nei termini la decisione di esclusione con un ricorso di annullamento. È soltanto dopo il deposito del ricorso che la domanda di annullamento è divenuta irricevibile, e ciò per una ragione indipendente dalla volontà del ricorrente, vale a dire il suo collocamento in pensione. In tali circostanze, dichiarare la ricevibilità della domanda di risarcimento non comporta consentire al ricorrente di eludere una preclusione connessa al mancato rispetto del termine per chiedere l’annullamento dell’atto di cui sostiene l’illegittimità.

41      Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità proposta dalla Commissione relativamente alla domanda di risarcimento deve essere respinta.

4.     Sulla fondatezza della domanda risarcitoria

42      Secondo una costante giurisprudenza, perché sussista una responsabilità extracontrattuale della Comunità occorre che sia soddisfatto un insieme di condizioni relative all’illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, all’effettività del danno lamentato e all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno fatto valere (sentenza del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑82/91, Latham/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑61, punto 72; ordinanza del Tribunale 24 aprile 2001, causa T‑172/00, Pierard/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑91 e II‑429, punto 34, e sentenza del Tribunale 9 novembre 2004, causa T‑116/03, Montalto/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑1541, punto 125). Queste tre condizioni sono cumulative, il che significa che non può sussistere la responsabilità della Comunità quando anche una sola di esse non è soddisfatta (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑165/95, Lucaccioni/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑627, punto 57, confermata in sede di impugnazione con sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I‑5251, punto 14).

 Sul comportamento illegittimo

 Osservazione preliminare sulla motivazione della decisione di esclusione

43      Si deve preliminarmente osservare che svariati argomenti proposti dalle parti nella presente controversia riguardano due criteri simili ma distinti che possono essere stati presi in considerazione per escludere il ricorrente dal concorso COM/091/03.

44      Il primo criterio, non previsto dall’avviso di posto vacante COM/091/03, è relativo al requisito di due anni di esperienza nella dirigenza intermedia. Secondo la Commissione tale criterio era, all’epoca dei fatti, una condizione necessaria per l’accesso a qualunque posto di grado A 3.

45      In base al secondo criterio, indicato nell’avviso di posto vacante citato, «[s]arà data precedenza ai candidati/alle candidate che possiedono un’adeguata esperienza acquisita in delegazione o come capo unità nell’ambito di una [DG] delle relazioni esterne».

46      Si deve rilevare che né la motivazione della decisione di esclusione né quella della decisione dell’APN, né ancora gli altri elementi del fascicolo, indicano in modo sufficientemente chiaro e preciso quale di questi due criteri abbia effettivamente costituito il fondamento per la decisione di esclusione.

47      In risposta ad un quesito del Tribunale, la Commissione ha affermato, senza essere esplicitamente contraddetta dal ricorrente, che la decisione di esclusione si basava sul fatto che il ricorrente non possedeva due anni di esperienza nella dirigenza intermedia, e dunque sul primo criterio.

48      Occorre però osservare che l’affermazione della Commissione non è sostenuta da prove. D’altra parte, poiché i due criteri in questione riguardano essenzialmente il medesimo ambito, cioè l’esperienza professionale precedente dei candidati, non si può eliminare l’ipotesi che essi siano stati applicati congiuntamente ai fini di escludere il ricorrente dal concorso COM/091/03.

49      In tale contesto, è necessario procedere alla valutazione dell’applicazione, nei confronti del ricorrente, dei due criteri in esame.

 Sull’applicazione del criterio relativo al requisito di due anni di esperienza nella dirigenza intermedia

–       Argomenti delle parti

50      Il ricorrente sostiene che la decisione di esclusione è illegittima in quanto motivata dal mancato possesso di un’esperienza biennale nella dirigenza intermedia. Infatti tale requisito non era indicato tra le condizioni menzionate nell’avviso di posto vacante COM/091/03, che prevedeva, al contrario, che il concorso COM/091/03 fosse aperto sia ai dipendenti di grado A 3 che a quelli di grado A 4.

51      Per contrastare gli argomenti della Commissione il ricorrente sostiene, nella replica, che essa non ha richiamato alcuna fonte normativa a fondamento della condizione in esame. A giudizio del ricorrente, le tre comunicazioni richiamate dalla Commissione non sono vincolanti, avendo il solo scopo di realizzare una serie di proposte di azione in un settore specifico. Si tratterebbe infatti di atti interni che fanno parte del processo decisionale, ma che non sono atti normativi.

52      Il ricorrente conclude osservando che, all’epoca della sua esclusione dal concorso COM/091/03, il requisito di due anni di esperienza nella dirigenza intermedia esisteva soltanto nella forma di un’intenzione espressa in comunicazioni interne alla Commissione, e che lo stesso è stato formalmente imposto solo nel 2004, insieme ad altre modifiche nella struttura della carriera dei dipendenti.

53      La Commissione afferma che il requisito di due anni di esperienza nella dirigenza intermedia era, all’epoca dei fatti, una condizione necessaria per l’accesso ai posti di grado A 3. Tale obbligatorietà per tutti i posti del detto grado risulterebbe dalla comunicazione del Segretariato generale alla Commissione 22 dicembre 2000, intitolata «Valutazione, selezione e nomina dei dirigenti superiori della Commissione» [SEC(2000) 2305/5], dalle linee guida di cui all’allegato VII della comunicazione del vicepresidente Kinnock alla Commissione 29 ottobre 2001, intitolata «La riforma della politica del personale: un insieme globale di provvedimenti» [SEC(2001) 1697/6; in prosieguo: la «Comunicazione sui provvedimenti globali»] e dal secondo comma del punto 4.1 della comunicazione 28 febbraio 2001 del vicepresidente Kinnock alla Commissione, intitolata «Documento di consultazione sulla dirigenza intermedia» [SEC(2001) 322/4; in prosieguo: la «Comunicazione sulla dirigenza intermedia»]. Queste tre comunicazioni sarebbero state formalmente adottate a livello collegiale dalla Commissione e costituirebbero pertanto direttive interne volontariamente emanate dalla Commissione in materia di assunzioni, dalle quali essa non potrebbe discostarsi senza indicarne le ragioni, salvo violare il principio della parità di trattamento.

54      La Commissione aggiunge che lo stralcio rilevante della Comunicazione sulla dirigenza intermedia è stato inviato al ricorrente il 10 marzo 2003 in risposta alle sue contestazioni relative al concorso pubblicato con l’avviso di posto vacante COM/172/02, annullato e sostituito dall’avviso di posto vacante COM/091/03. Pertanto, al momento della presentazione della propria candidatura per il concorso COM/091/03 il ricorrente sarebbe stato a conoscenza della condizione relativa ai due anni di esperienza nella dirigenza intermedia.

55      In udienza la Commissione ha osservato che, anche ritenendo che il requisito dei due anni di esperienza nella dirigenza intermedia non fosse ancora previsto dalle direttive interne applicabili all’epoca dei fatti, essa era tuttavia obbligata a tenerlo in considerazione sulla base dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

–       Giudizio del Tribunale

56      Va evidenziato che il requisito di due anni di esperienza nella dirigenza intermedia per accedere ad un posto di grado A 3 non è previsto dallo Statuto del personale delle Comunità europee. Si deve pertanto verificare se una norma vincolante che imponga tale condizione risulti dalle comunicazioni richiamate dalla Commissione o da altri elementi rilevanti del contesto normativo.

57      È necessario in proposito preliminarmente ricordare che un provvedimento comunicato a tutto il personale può costituire una direttiva interna, che deve essere considerata come una norma di comportamento indicativa che l’amministrazione si autoimpone e dalla quale essa non può discostarsi senza indicarne i motivi, a pena di trasgredire il principio della parità di trattamento (sentenze della Corte 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/Commissione, Racc. pag. 3981, punti 16-20, e Michael/Commissione, causa 343/82, Racc. pag. 4023, punti 13 e 14).

58      Si deve quindi osservare, in primo luogo, che il requisito fatto valere dalla Commissione non era previsto nella decisione della Commissione applicabile in materia all’epoca dei fatti in esame. Infatti, al momento dell’esclusione del ricorrente l’accesso ai posti della dirigenza intermedia era disciplinato dalla decisione della Commissione 19 luglio 1988, COM(88) PV 928, sulla copertura dei posti della dirigenza intermedia, pubblicata nelle Informazioni amministrative 5 dicembre 1988, n. 578, come modificata (in prosieguo: la «decisione del 1988»). Tale decisione prevedeva, al punto 3.2, che, «[i]n caso di copertura di un posto di capo unità (…) che dà luogo ad una promozione da A 4 ad A 3, è richiesta ai candidati un’adeguata esperienza in funzioni direttive». Dunque, contrariamente al requisito invocato dalla Commissione, la decisione del 1988 non specificava né la durata dell’esperienza richiesta né l’esigenza che la stessa fosse stata maturata nella dirigenza intermedia.

59      In secondo luogo, leggendo le comunicazioni rilevanti, sia del vicepresidente Kinnock sia del Segretariato generale della Commissione, non sembra che, emanandole, la Commissione abbia inteso fissare direttive interne che sarebbe stata tenuta a seguire. Al contrario, si tratta verosimilmente di documenti interni preparatori, destinati ad alimentare il dibattito sulla riforma della Commissione ed a fissare gli orientamenti che essa avrebbe dovuto seguire.

60      Così, in base al secondo comma della sua introduzione, la comunicazione sulla dirigenza superiore «formula alcune proposte». Allo stesso modo, laddove essa tratta della nomina ai posti di grado A 3, alle pagg. 15 e 16, la comunicazione utilizza il condizionale, rilevando che «due anni di esperienza dirigenziale sarebbero obbligatori per essere promossi al [grado A 3]», e che «l’accesso al grado [A 3] sarebbe subordinato a (…) un’esperienza dirigenziale di almeno due anni».

61      La natura non vincolante della comunicazione sulla dirigenza intermedia risulta già dalla lettura del suo titolo, che parla di «Documento di consultazione». Essa è rafforzata dall’introduzione di tale testo, che precisa: «i problemi legati al personale della dirigenza intermedia sono attualmente oggetto di una decisione della Commissione del 1988. Tenuto conto del nuovo approccio che si propone (...), si suggerisce di sostituire tale decisione con una nuova decisione della Commissione». Inoltre, a pag. 10 la comunicazione afferma che «un’esperienza di due anni a livello di dirigenza intermedia sarà obbligatoria per ogni promozione ad un posto di capo unità, capo delegazione e capo di rappresentanza di grado A 3». Infine, nella parte finale della comunicazione si afferma quanto segue:

«La Commissione invita il sig. Kinnock a organizzare una concertazione con le organizzazioni sindacali sul presente documento (...) La Commissione invita quindi il sig. Kinnock a perfezionare il testo e a prendere una decisione finale sulla base del progetto [della nuova decisione sulla dirigenza intermedia] descritto nell’allegato 5».

62      Lo stesso vale per la comunicazione sui provvedimenti globali. In tale testo, infatti, la dirigenza intermedia è indicata, al punto 2.8, tra i «punti che devono formare oggetto della decisione finale». Con il titolo «applicazione», il punto 2.8 precisa che «in seguito al negoziato [sul problema dei consiglieri], sarà sottoposto al collegio per l’approvazione, verso la fine dell’anno [2001] un progetto consolidato di decisione relativamente ai posti della dirigenza intermedia e dei consiglieri». Inoltre, l’allegato VII alla comunicazione sui provvedimenti globali, intitolato «Progetto di documento orientativo sul personale della dirigenza intermedia», si occupa più specificamente del problema della dirigenza intermedia. Secondo la sua parte introduttiva, «dopo l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione destinata ad applicare le disposizioni del presente documento, il direttore generale del personale e dell’amministrazione sarà delegato per adottare e aggiornare talune disposizioni dettagliate di applicazione aventi natura vincolante e basate sui presenti orientamenti generali». Per quanto riguarda il requisito dei due anni di esperienza, l’allegato VII osserva, a pag. 27, che «due anni di esperienza a livello di dirigenza intermedia saranno obbligatori per la promozione al posto di capo unità di grado A 3».

63      In terzo luogo, si deve osservare che la decisione del 1988 è stata sostituita, a partire dal 1° maggio 2004, dalla decisione della Commissione 28 aprile 2004, intitolata «Personale della dirigenza intermedia», pubblicata nelle Informazioni amministrative 23 giugno 2004, n. 73. È attraverso tale documento che la Commissione ha deciso di applicare le nuove norme proposte nelle tre comunicazioni sopra citate. La decisione prevede infatti, al suo art. 9, n. 2, che «in caso di pubblicazione di un avviso di posto vacante [per un posto di grado corrispondente all’ex grado A 3] i candidati devono (...) avere già raggiunto il grado [corrispondente all’ex grado A 4] e possedere almeno due anni di esperienza in una funzione di dirigenza intermedia nelle istituzioni».

64      Per tutte queste ragioni risulta che le tre comunicazioni in esame non costituiscono direttive interne vincolanti per la Commissione, bensì soltanto documenti preparatori, consultivi o di orientamento, privi di valore vincolante e redatti nell’ambito della riforma della Commissione, la quale ha prodotto, per quanto riguarda la nomina del personale della dirigenza intermedia, l’adozione della decisione della Commissione 28 aprile 2004. Di conseguenza, la Commissione non può richiamare tali comunicazioni per giustificare l’applicazione nei confronti del ricorrente del criterio relativo alla necessità di due anni di esperienza nella dirigenza intermedia ai fini di escluderlo dal concorso COM/091/03.

65      Sebbene la Commissione abbia anche affermato, all’udienza, di aver dovuto applicare tale criterio sulla base dei principi di parità di trattamento e di buon andamento dell’amministrazione, essa non ha dimostrato tale argomento in alcun modo. In ogni caso, la Commissione non ha indicato il motivo per il quale il principio di parità di trattamento le avrebbe imposto di applicare un criterio relativo ad uno specifico requisito per i candidati del concorso. Il principio di buona amministrazione, da parte sua, avrebbe dovuto portare la Commissione ad applicare ai candidati solo i criteri di cui essi potevano avere avuto precedentemente conoscenza.

66      Alla luce di tutto quanto precede si deve concludere che, dal momento che l’applicazione del criterio sul requisito di due anni di esperienza nella dirigenza intermedia non era prevista né dal contesto normativo applicabile né dall’avviso di posto vacante, e neppure era richiesta sulla base dei principi di parità di trattamento o di buona amministrazione, la decisione di esclusione è illegittima in quanto fondata sul mancato possesso di tale requisito.

 Sull’applicazione del criterio relativo ad un’esperienza adeguata acquisita in delegazione o in qualità di capo unità nell’ambito di una direzione generale delle relazioni esterne

–       Argomenti delle parti

67      Il ricorrente afferma anzitutto che le funzioni che ha svolto in qualità di consigliere residente in Guatemala erano sostanzialmente equivalenti a quelle di un capo unità e che, di conseguenza, egli era in possesso di un’esperienza adeguata, acquisita in delegazione, rispetto a quanto richiesto nell’avviso di posto vacante.

68      Egli sostiene poi che, dal momento che un’esperienza adeguata costituiva un elemento «preferenziale», la stessa avrebbe dovuto essere valutata dalla commissione di concorso in una fase successiva rispetto alla valutazione dell’ammissibilità delle candidature.

69      La Commissione osserva che, in base all’avviso di posto vacante, era preferibile che i candidati avessero acquisito un’esperienza in delegazione equivalente o comparabile a quella di un capo unità. Orbene, in base agli orientamenti allegati alla comunicazione sui provvedimenti globali, il posto di capo settore, che può essere comparato a quello occupato dal ricorrente in Guatemala, non fa parte della dirigenza intermedia. Di conseguenza, le funzioni effettivamente svolte dal ricorrente non potevano essere prese in considerazione nella valutazione dei titoli di preferenza.

70      Per quanto riguarda il momento di tale valutazione, la Commissione sostiene che tale elemento va utilizzato quale parametro valutativo ancora prima dell’invito ad un colloquio, cioè in fase di preselezione.

–       Giudizio del Tribunale

71      Secondo la giurisprudenza, spetta all’APN valutare se un candidato soddisfa le condizioni indicate nell’avviso di posto vacante, e unicamente un errore manifesto può inficiare tale valutazione. Quando in un avviso di posto vacante si esige che i candidati abbiano acquisito un’esperienza professionale supplementare in settori che siano in relazione con il posto da occupare, spetta all’APN valutare l’adeguatezza dell’esperienza supplementare al posto di cui trattasi (sentenza della Corte 4 luglio 1989, causa 198/87, Kerzmann/ Corte dei conti, Racc. pag. 2083).

72      Nella fattispecie, l’avviso di posto vacante COM/091/03 indicava come titolo di preferenza «un’adeguata esperienza acquisita in delegazione o come capo unità di una direzione generale delle relazioni esterne». Doveva dunque essere considerata ogni esperienza acquisita in delegazione e adeguata rispetto alle funzioni di un capo delegazione, indipendentemente dal fatto che essa fosse stata acquisita o meno ricoprendo il ruolo di capo unità.

73      In base all’avviso di posto vacante COM/091/03, la funzione di capo delegazione in Colombia comprendeva in particolare la rappresentanza delle Comunità europee presso le autorità nazionali e la cura delle relazioni bilaterali nei settori delle relazioni politiche, economico-commerciali e della cooperazione. Ai sensi di tale avviso, l’esercizio di tali funzioni richiedeva in particolare un’esperienza nelle relazioni esterne, un’attitudine alla gestione delle questioni politiche e della cooperazione, capacità di organizzazione, di direzione e di gestione di un gruppo di collaboratori, nonché esperienza e capacità nell’ambito della gestione amministrativa e finanziaria. È dunque sulla base di tali criteri che deve essere valutata l’adeguatezza o meno dell’esperienza del ricorrente.

74      Risulta dagli atti di causa che, in qualità di consigliere residente in Guatemala, il ricorrente aveva agito in nome delle Comunità europee presso le autorità guatemalteche, seguiva le relazioni bilaterali in numerosi settori ed era responsabile della gestione di taluni progetti, in particolare nel settore della cooperazione. Allo stesso modo, egli era incaricato della gestione amministrativa, della gestione delle risorse umane e, in una certa misura, della gestione finanziaria della delegazione della Commissione in Guatemala.

75      Ne consegue che l’esperienza acquisita dal ricorrente nell’esercizio delle funzioni di consigliere residente in Guatemala corrispondeva nelle linee essenziali a quella richiesta per il posto di capo delegazione in Colombia. Di conseguenza, tale esperienza corrispondeva a quella richiesta, quale titolo preferenziale, dall’avviso di posto vacante COM/091/03. L’APN ha pertanto commesso un errore manifesto nell’escludere il ricorrente dal concorso COM/091/03 sulla base della presunta assenza di titoli preferenziali.

76      Alla luce di quanto sopra non è più necessario esaminare l’argomento relativo al momento in cui andava valutato il titolo preferenziale in esame.

 Sugli altri presunti comportamenti illegittimi

–       Argomenti delle parti

77      Il ricorrente sostiene che la decisione di esclusione è viziata da una ingiustificata disparità di trattamento. Egli osserva in proposito che il vincitore del concorso COM/091/03, il sig. K., è stato ammesso a partecipare al concorso in questione pur essendo di grado A 4, come il ricorrente, e sebbene non possedesse le condizioni per partecipare.

78      Il ricorrente aggiunge che la sua esclusione dal concorso COM/091/03 non corrisponde alla progressione di carriera dei suoi predecessori nel posto di consigliere residente in Guatemala. Questi ultimi, infatti, sarebbero stati promossi dal grado A 4 al grado A 3, ottenendo posti di capo delegazione.

79      Il ricorrente conclude osservando che l’attribuzione del posto di capo delegazione in Colombia avrebbe comportato la sua promozione. In tale contesto, egli ritiene che la decisione dell’APN non indichi i motivi per i quali egli non è stato promosso, sebbene l’APN abbia riconosciuto i suoi meriti professionali e la natura delle funzioni da lui svolte in Guatemala.

80      Quanto alla disparità di trattamento lamentata dal ricorrente, la Commissione osserva che quest’ultimo non si trovava nella medesima situazione soggettiva del vincitore del concorso COM/091/03, il sig. K., il quale, a differenza del ricorrente, sarebbe stato in possesso di due anni di esperienza nella dirigenza intermedia.

81      Per quanto riguarda il riferimento fatto dal ricorrente alla progressione di carriera dei suoi predecessori nel posto di consigliere residente in Guatemala, la Commissione rileva che il dipendente che occupa il posto di consigliere residente non ha alcun diritto di accesso al posto di capo delegazione, il quale deve essere assegnato rispettando le condizioni indicate nell’avviso di posto vacante.

–       Giudizio del Tribunale

82      Per quanto riguarda in primo luogo la presunta disparità di trattamento, si deve osservare che, essendo illegittima la decisione di esclusione (v. supra, punti 66 e 75), non sembra più necessario verificare se i criteri in esame siano stati applicati in modo diverso ai vari candidati. In ogni caso, al di là di affermazioni generali, il ricorrente non ha prodotto alcun elemento per dimostrare l’esistenza di un trattamento disuguale, o per provare il mancato possesso, da parte del vincitore del concorso COM/091/03, delle condizioni richieste dall’avviso di posto vacante.

83      In secondo luogo, per quanto riguarda la progressione di carriera dei predecessori del ricorrente nel posto di consigliere residente in Guatemala, si deve rilevare che, dal momento che la Commissione ha deciso di coprire il posto di capo delegazione in Colombia attraverso un concorso, il ricorrente non può pretendere di ottenere tale posto sulla base di elementi esterni al concorso stesso. Di conseguenza, il ricorrente non può far valere la progressione di carriera dei suoi predecessori per dimostrare l’illegittimità della decisione di esclusione, né per contestare la decisione di attribuire il posto al vincitore del concorso COM/091/03.

84      In terzo luogo, anche se è vero che l’aggiudicazione del posto di capo delegazione in Colombia avrebbe comportato per il ricorrente una promozione, egli non ha indicato come tale circostanza potesse di per sé influire sulla natura o sulla portata dell’esame effettuato sopra dal Tribunale.

85      Le censure relative agli altri comportamenti illegittimi della Commissione devono dunque essere respinte.

86      Sulla base di quanto precede, si deve concludere che la decisione di esclusione era illegittima indipendentemente dal criterio effettivamente utilizzato dalla Commissione. Si deve dunque valutare l’esistenza di un danno che avrebbe subito il ricorrente a causa di tale violazione dei doveri d’ufficio da parte della Commissione.

 Sul danno e il nesso di causalità

 Argomenti delle parti

87      Il ricorrente afferma sostanzialmente che la decisione di esclusione gli ha causato un danno sul piano professionale, morale e fisico. Egli chiede il risarcimento di tale danno nella misura di EUR 100 000.

88      Il ricorrente ritiene infatti che la decisione di esclusione gli abbia causato un danno professionale privandolo della possibilità di progredire nella propria carriera e di passare dal grado A 4 al grado A 3 come i suoi colleghi, tra i quali il vincitore del concorso COM/091/03.

89      Per quanto riguarda il danno fisico, il ricorrente sostiene che, a causa dei comportamenti illegittimi della Commissione, egli è affetto da gravi disturbi psicologici, che si sarebbero tradotti in seri problemi di salute. Egli richiama in proposito i suoi congedi di malattia, nonché la costituzione di una commissione di invalidità. Egli ha altresì prodotto, in allegato alla replica, una serie di certificati medici relativi al suo stato di salute e ai precedenti clinici, i quali proverebbero, a suo giudizio, l’esistenza di un nesso di causalità fra i problemi di cui soffre e i comportamenti illegittimi di cui sarebbe stato vittima.

90      Per quanto riguarda infine il danno morale, lo stesso sarebbe la conseguenza del fatto che il ricorrente è stato vittima di un comportamento ingiusto da parte dell’amministrazione, e del fatto che il periodo durante il quale ha svolto funzioni dirigenziali non è stato adeguatamente valutato.

91      La Commissione afferma che, per determinare la responsabilità delle istituzioni, devono essere soddisfatte talune condizioni relative all’esistenza di un danno e di un nesso di causalità. Essa ritiene che il ricorrente non abbia prodotto alcun elemento in grado di dimostrare che tale fosse il caso. Essa ritiene inoltre che l’importo del risarcimento richiesto sia ingiustificato, non essendo la sua determinazione fondata su alcuna prova.

 Giudizio del Tribunale

92      Come è stato ricordato sopra, al punto 42, l’esistenza di una responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone, oltre all’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’esistenza di un danno reale subito dal ricorrente e di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno lamentato.

93      Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di aver subito un danno professionale, fisico e morale. È dunque necessario esaminare separatamente queste tre categorie di danno.

–       Sul risarcimento del danno professionale

94      Si deve preliminarmente osservare che il fatto di vincere il concorso COM/091/03 e di essere nominato successivamente capo delegazione in Colombia avrebbe comportato, per il ricorrente, una promozione al grado A 3. Così, la decisione di escluderlo è in linea di principio in grado di causare un danno materiale corrispondente alla differenza tra, da un lato, il trattamento economico e gli altri benefici ai quali avrebbe avuto diritto quale capo delegazione di grado A 3 in Colombia e, dall’altro, quelli di cui egli ha effettivamente goduto. Ciò posto, è necessario verificare l’esistenza di un nesso di causalità fra la decisione di esclusione e il danno.

95      Affinché sia riconosciuto tale nesso, occorre in linea di principio che sia fornita la prova di un rapporto diretto e certo di causa-effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione comunitaria in questione e il danno lamentato (sentenze del Tribunale 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione, Racc. pag. II‑3315, punto 149, e causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione, Racc. pag. II‑3381, punto 148).

96      Nel particolare contesto di un concorso, il grado di certezza del nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza è raggiunto qualora l’illecito commesso da un’istituzione comunitaria abbia, in maniera certa, privato una persona non necessariamente dell’assegnazione del posto in questione, a cui l’interessato non potrà mai provare di aver avuto diritto, bensì di una seria possibilità di essere nominato in tale posto, che cagioni all’interessato un danno materiale consistente in un mancato guadagno. Qualora risulti altamente probabile, nelle circostanze del caso di specie, che il rispetto della legalità avrebbe indotto l’istituzione comunitaria interessata a nominare l’interessato, l’incertezza teorica che sussiste in merito all’esito di un procedimento condotto in maniera regolare non può ostare al risarcimento del danno materiale reale che l’interessato ha subìto per essere stato escluso dal concorso per il posto che con ogni probabilità avrebbe ottenuto (sentenze Sanders e a./Commissione, cit., punto 150, e Eagle e a./Commissione, cit., punto 149).

97      Ebbene, nel caso in esame non sembra altamente probabile che, qualora il ricorrente non fosse stato escluso sulla base dei criteri relativi alla sua esperienza passata, egli sarebbe stato l’unico vincitore del concorso COM/091/03. Infatti il solo argomento fatto valere dal ricorrente, cioè il fatto di aver svolto con successo le funzioni di consigliere residente in Guatemala, non è sufficiente per concludere che egli rispondesse al meglio, tra i sette candidati, ai criteri stabiliti nell’avviso di posto vacante. Nemmeno gli altri elementi disponibili nel fascicolo indicano che il ricorrente sarebbe stato particolarmente favorito per occupare il posto di capo delegazione in Colombia.

98      Si deve dunque concludere che il ricorrente non ha sufficientemente dimostrato che avrebbe avuto una seria possibilità di vincere il concorso COM/091/03. La domanda di risarcimento del danno professionale deve di conseguenza essere respinta.

–       Sul risarcimento del danno fisico

99      Si deve ricordare che, da un lato, taluni elementi presentati dal ricorrente per dimostrare l’esistenza di un danno fisico, prodotti come allegati alla sua replica, e, dall’altro, la domanda di disporre una perizia medica, sono stati respinti dal Tribunale in quanto proposti tardivamente (v. supra, punti 22-24). Di conseguenza, i soli elementi relativi allo stato di salute del ricorrente che possono essere presi in considerazione sono il referto della sua visita presso il medico della Commissione in data 15 luglio 2004, la decisione di apertura del procedimento di invalidità del 22 settembre 2004, il verbale della commissione di invalidità relativo alla sua decisione del 31 gennaio 2005 e la decisione dell’APN con la quale il ricorrente è stato collocato in pensione.

100    Ebbene, se è vero che tali documenti permettono di affermare che il ricorrente ha patito taluni problemi di salute nel 2004 e negli anni precedenti, essi non contengono tuttavia alcun elemento il quale suggerisca che tali problemi sarebbero connessi alla decisione di esclusione. Essi non possono pertanto dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità come richiesto dalla giurisprudenza, e la domanda di risarcimento del danno fisico deve dunque essere respinta.

–       Sul risarcimento del danno morale

101    In considerazione dell’accertamento compiuto sopra della violazione dei doveri d’ufficio commessa dalla Commissione nell’escludere il ricorrente dal concorso COM/091/03, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia effettivamente subito un danno morale legato all’erronea applicazione, nei suoi confronti, dei criteri relativi alla sua esperienza precedente, danno che la Commissione è tenuta a risarcire.

102    Si deve in proposito respingere l’argomento della Commissione secondo il quale l’annullamento della decisione di esclusione costituirebbe di per sé un risarcimento adeguato e sufficiente del danno subito. Infatti, poiché la domanda di annullamento è divenuta irricevibile in seguito alla collocazione in pensione del ricorrente (v. sopra, punto 31), e l’annullamento della decisione di esclusione è quindi impossibile, tale argomento è inutilizzabile.

103    Inoltre, nella valutazione del danno subito si deve tenere conto del fatto che, a causa dell’insufficienza della motivazione proposta dalla Commissione (v. sopra, punto 46), il ricorrente è stato costretto ad avviare un procedimento giurisdizionale per conoscere la ragione della sua esclusione dal concorso COM/091/03 (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T‑181/00, Morello/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑293 e II‑1421, punto 132, e cause riunite T‑338/00 e T‑376/00, Morello/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑301 e II‑1457, punto 153).

104    In tale situazione il Tribunale, valutando il danno morale secondo equità, ritiene che la concessione di un importo di EUR 3 000 costituisca un risarcimento adeguato del danno morale subito dal ricorrente.

5.     Sui provvedimenti istruttori

105    Il ricorrente ha chiesto di disporre un certo numero di provvedimenti istruttori. La sua domanda riguardava, da un lato, il deposito del rapporto ispettivo della Commissione in Guatemala del 12 settembre 2002 e del verbale della commissione di invalidità relativo alla sua decisione del 31 gennaio 2005, nonché, dall’altro, la predisposizione di una perizia medica.

106    Si deve in proposito osservare che il verbale in questione è stato prodotto dalla Commissione in allegato alla controreplica. La domanda di perizia medica, da parte sua, è irricevibile (v. supra, punto 24). Infine, dal momento che il Tribunale ha potuto valutare tutte le affermazioni del ricorrente sulla base dei documenti acquisiti al fascicolo, deve essere respinta la domanda relativa al deposito del rapporto ispettivo.

 Sulle spese

107    Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese qualora le parti soccombano rispettivamente su uno o più capi, oppure per motivi eccezionali. Inoltre, ai sensi dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Nella fattispecie, sebbene il ricorrente sia rimasto soccombente per quanto riguarda la domanda di annullamento, la valutazione compiuta sopra dal Tribunale suggerisce che tale risultato è dovuto soltanto ad una circostanza oggettiva successiva alla presentazione del ricorso, e cioè alla sua collocazione in pensione. Per contro, il ricorrente ha ottenuto solo una vittoria parziale relativamente alla sua domanda risarcitoria, poiché la somma che la Commissione è condannata a pagargli è di gran lunga inferiore a quella che egli ha richiesto nelle sue conclusioni. Pertanto, la domanda di condanna alle spese della Commissione, ricevibile anche se presentata soltanto in sede di udienza (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 17 marzo 1993, causa T‑13/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II‑287), può essere accolta solo parzialmente. Di conseguenza la Commissione deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal ricorrente; il ricorrente deve essere condannato a sopportare la metà delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La Commissione è condannata a pagare al ricorrente, sig. Philippe Combescot, un importo di EUR 3 000 a titolo di risarcimento danni.

2)      Il ricorso è respinto per il resto.

3)      La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del ricorrente.

4)      Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.



Pirrung

Meij

Pelikánová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 settembre 2007.

Il cancelliere

 

       Il presidente

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

Diritto

1.  Sul rispetto delle formalità procedurali

2.  Sulla ricevibilità di taluni provvedimenti istruttori e di taluni documenti

3.  Sulla ricevibilità del ricorso

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla ricevibilità della domanda di annullamento

Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento

4.  Sulla fondatezza della domanda risarcitoria

Sul comportamento illegittimo

Osservazione preliminare sulla motivazione della decisione di esclusione

Sull’applicazione del criterio relativo al requisito di due anni di esperienza nella dirigenza intermedia

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sull’applicazione del criterio relativo ad un’esperienza adeguata acquisita in delegazione o in qualità di capo unità nell’ambito di una direzione generale delle relazioni esterne

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sugli altri presunti comportamenti illegittimi

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul danno e il nesso di causalità

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

–  Sul risarcimento del danno professionale

–  Sul risarcimento del danno fisico

–  Sul risarcimento del danno morale

5.  Sui provvedimenti istruttori

Sulle spese


* Lingua processuale: l'italiano.