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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 23 novembre 2023 – JC-T, MT / Wojewoda Mazowiecki

(Causa C-713/23, Wojewoda Mazowiecki)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: JC-T, MT

Altra parte nel procedimento: Wojewoda Mazowiecki

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 7 e con l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE 1 , debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che le autorità competenti dello Stato membro di cui ha la cittadinanza un cittadino dell’Unione che ha contratto matrimonio con un altro cittadino dell’Unione (con una persona dello stesso sesso) in uno Stato membro, conformemente alla normativa di quest’ultimo, possano rifiutarsi di riconoscere e di trascrivere nel registro nazionale dello stato civile tale atto di matrimonio, impedendo alle suddette persone di soggiornare nello Stato in questione con lo stato civile acquisito e con lo stesso cognome, per il motivo che il diritto dello Stato ospitante non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

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1 GU 2004, L 158, pag.77.