Language of document : ECLI:EU:T:2022:349

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

8 giugno 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Regime di aiuti concesso dal Regno Unito a favore di alcuni gruppi multinazionali – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e che ingiunge il recupero degli aiuti versati – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) – Regime fiscale relativo al finanziamento dei gruppi e riguardante in particolare le società controllate estere – Vantaggi fiscali selettivi»

Nelle cause T‑363/19 e T‑456/19,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da F. Shibli e S. McCrory, in qualità di agenti, assistiti da P. Baker, QC, e T. Johnston, barrister,

ricorrente nella causa T‑363/19,

ITV plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da J. Lesar, solicitor, e K. Beal, QC,

ricorrente nella causa T‑456/19,

sostenuta da

Regno Unito, rappresentato da F. Shibli e S. McCrory, in qualità di agenti, assistiti da P. Baker, QC, e T. Johnston, barrister,

e da

LSEGH (Lussemburgo) Ltd, con sede in Londra,

London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd, con sede in Londra,

rappresentate da A. von Bonin, O. Brouwer e A. Pliego Selie, avvocati,

intervenienti nella causa T‑456/19,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, S. Noë e B. Stromsky, in qualità di agenti, assistiti nella causa T‑456/19 da M. Clayton e M. Segura Catalán, avvocate,

convenuta,

aventi ad oggetto domande fondate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento della decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019, L 216, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, V. Tomljenović (relatrice), F. Schalin, P. Škvařilová-Pelzl e I. Nõmm, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Fatti

A.      Sul gruppo ITV

1        ITV plc, fiscalmente residente nel Regno Unito, è la società holding a capo del gruppo ITV, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi attraverso varie piattaforme in tutto il mondo. Tale gruppo comprende, in particolare, società estere controllate (SEC), quali ITV Enterprises BV e ITV (Finance) Europe BV, due società costituite in diritto dei Paesi Bassi e che erano titolari di diversi prestiti concessi ad altre società del gruppo ITV.

2        Nel corso di vari esercizi contabili – almeno fino a quello del 2016 – gli utili derivanti dagli interessi su taluni prestiti realizzati da SEC che erano stati imputati a ITV sono stati oggetto di una domanda di esenzione ai sensi del capitolo n. 9 della parte 9 A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del 2010 sulle disposizioni fiscali (internazionali e altre); in prosieguo: il «TIOPA»].

B.      Sul regime applicabile alle SEC

3        A norma della legge relativa all’imposta sulle società del Regno Unito, vengono tassati gli utili delle società derivanti da attività e da attivi nel Regno Unito. Conformemente al principio di territorialità, gli utili delle società estere che vengono ridistribuiti nel Regno Unito non sono tassati. Allo stesso modo, gli utili attribuibili a stabili organizzazioni straniere non sono soggetti all’imposta sulle società del Regno Unito.

4        Le norme applicabili alle SEC determinano in modo generale se gli utili di una SEC possano essere considerati artificialmente sottratti al Regno Unito e siano pertanto tassati nel Regno Unito mediante un onere fiscale specifico su tali utili.

5        Il capitolo n. 2 della parte 9 A del TIOPA definisce, in linea generale, al suo articolo 371BA, detto onere fiscale come l’imposta applicata, per un esercizio contabile, sugli utili imponibili di una SEC, i quali sono definiti, all’articolo 371BB, come gli utili assoggettati ad imposta a titolo dei capitoli dal n. 4 al n. 8 della parte 9 A del TIOPA (in prosieguo: l’«onere fiscale SEC»), fatta salva, in particolare, l’applicazione del capitolo n. 9 di detta parte, il quale prevede esenzioni.

6        Nel capitolo n. 5 della parte 9 A del TIOPA, l’articolo 371EA dispone che gli utili finanziari non commerciali di una SEC vengono tassati nel Regno Unito qualora rientrino nelle seguenti situazioni:

–        gli utili finanziari non commerciali derivanti da attività le cui funzioni significative del personale vengono svolte nel Regno Unito sono contemplati dall’articolo 371EB della parte 9 A del TIOPA, intitolato «Attività del Regno Unito»;

–        gli utili finanziari non commerciali derivanti da fondi o attivi provenienti dal Regno Unito sono contemplati dall’articolo 371EC della parte 9 A del TIOPA, intitolato «Investimento di capitale dal Regno Unito»;

–        gli utili finanziari non commerciali derivanti da costruzioni realizzate da una SEC quale alternativa alla distribuzione di dividendi o di altri capitali verso una società residente o una stabile organizzazione nel Regno Unito sono contemplati dall’articolo 371ED della parte 9 A del TIOPA;

–        gli utili finanziari non commerciali derivanti da talune operazioni di leasing finanziario autorizzate da una SEC a favore di società residenti o a stabili organizzazioni nel Regno Unito sono contemplati dall’articolo 371EE della parte 9 A del TIOPA.

7        Il caso di specie riguarda unicamente le situazioni che rientrano negli articoli 371EB e 371EC della parte 9 A del TIOPA.

8        Il capitolo 9 della parte 9 A del TIOPA prevede che le entità imponibili possano presentare una domanda di esenzione dall’onere fiscale SEC, che sarebbe stato dovuto ai sensi del capitolo n. 5 della parte 9 A del TIOPA, per utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili, se la SEC in questione dispone, nel suo paese ospitante, di locali occupati con un ragionevole grado di permanenza e in cui le attività della SEC sono interamente o essenzialmente garantite. In forza dell’articolo 371IG della parte 9 A del TIOPA, i prestiti ammissibili sono, in sostanza, prestiti infragruppo concessi dalla SEC ad altri membri del gruppo multinazionale non residenti nel Regno Unito.

9        Tre tipi di esenzioni sono previste al capitolo 9 della parte 9 A del TIOPA, ossia un’esenzione che può essere integrale, qualora e nei limiti in cui i prestiti ammissibili vengano finanziati mediante risorse della SEC, un’esenzione che può incidere sul 75% degli utili finanziari non commerciali imponibili, derivanti da prestiti ammissibili, e una terza esenzione, detta dell’«interesse compensato», che può essere applicata, a determinate condizioni, al saldo degli utili finanziari non commerciali imponibili.

C.      Sul procedimento amministrativo e sulla decisione impugnata

10      La Commissione europea, dopo aver invitato le autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a fornirle informazioni sulla riforma da esse operata delle norme fiscali applicabili alle SEC e dopo aver avviato il procedimento d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, con la sua decisione (UE) 2019/1352, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019, L 216, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha constatato che il regime di esenzione relativo al finanziamento dei gruppi, a causa delle esenzioni previste al capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA, costituiva un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto esso si applicava a utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili, i quali rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 371EB (attività del Regno Unito) del suddetto TIOPA (in prosieguo: il «regime contestato» o le «esenzioni in questione»).

11      La Commissione è tuttavia pervenuta alla conclusione che il regime contestato non costituiva un aiuto quando si applicava a utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili che rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 371EC (investimenti di capitale provenienti dal Regno Unito) della parte 9 A del TIOPA e che non ricadevano nell’ambito di applicazione dell’articolo 371EB (attività del Regno Unito) della parte 9 A del TIOPA.

12      Per giungere alle conclusioni di cui ai precedenti punti 10 e 11, la Commissione ha analizzato le condizioni che devono essere soddisfatte al fine di qualificare le esenzioni in questione come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

13      In primo luogo, la Commissione ha rilevato che, poiché l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi si basava sul capitolo 9 della parte 9 A del TIOPA, un atto legislativo emanato necessariamente dallo Stato, e comportava una riduzione dell’onere fiscale a titolo dell’imposta sulle società per le imprese che si erano avvalse di tale esenzione, essa costituiva una misura imputabile al Regno Unito e finanziata mediante risorse di detto Stato.

14      In secondo luogo, la Commissione ha affermato che le esenzioni in questione arrecavano vantaggio alle società stabilite nel Regno Unito che facevano parte di un gruppo multinazionale operante in diversi Stati membri, sicché un vantaggio a favore di tali società era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

15      In terzo luogo, la Commissione ha rilevato che le esenzioni in questione erano tali da rafforzare la posizione concorrenziale dei beneficiari rispetto ad altre imprese concorrenti e che esse avrebbero quindi falsato o minacciato di falsare la concorrenza.

16      In quarto luogo, la Commissione ha rilevato che le esenzioni in questione costituivano un regime di aiuti, ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (GU 2015, L 248, pag. 9).

17      Quanto all’esistenza di un vantaggio, la Commissione ha rilevato che le esenzioni in questione consentivano a una società stabilita nel Regno Unito, che sarebbe stata altrimenti assoggettata ad un onere fiscale SEC, in forza del capitolo n. 5 della parte 9 A del TIOPA, di chiedere, ai sensi del capitolo n. 9 della stessa normativa, che tale onere fiscale SEC fosse imposto unicamente sul 25% degli utili finanziari non commerciali di una SEC derivanti da prestiti ammissibili, con conseguente esenzione parziale sul 75% degli utili di cui trattasi. A determinate condizioni, un onere fiscale poteva essere imposto su una percentuale ancora più ridotta, comportando un’esenzione che poteva incidere fino al 100% sugli utili della SEC interessati.

18      Per quanto riguarda la natura selettiva delle esenzioni in questione, la Commissione ha rilevato che, nel caso di specie, il sistema di riferimento era costituito dalle norme applicabili alle SEC, le quali determinavano l’oggetto e la base imponibile dell’onere fiscale SEC.

19      Nella sezione 6.4.2 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che l’esenzione sul finanziamento dei gruppi costituisse una deroga al sistema di riferimento.

20      La Commissione ha infatti rilevato che il capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA prevedeva un’esenzione dall’onere fiscale SEC per una categoria specifica di utili finanziari non commerciali, ossia quelli derivati da prestiti ammissibili, laddove un simile onere fiscale SEC sarebbe stato di norma esigibile, ai sensi del capitolo n. 5 della parte 9 A del TIOPA.

21      Al riguardo, la Commissione ha sostenuto che la situazione di un’entità imponibile che controllava una SEC che realizzava utili finanziari non commerciali derivanti da un rapporto di prestito ammissibile era paragonabile alla situazione di un’entità imponibile che controllava una SEC che realizzava altri utili finanziari non commerciali, in particolare nell’ambito di prestiti concessi da SEC a società collegate residenti nel Regno Unito, detti «prestiti a monte», e di prestiti concessi dalle SEC a terzi, designati dal Regno Unito come «prestiti salvadanaio».

22      La Commissione ha rammentato che una misura in deroga al sistema di riferimento poteva comunque essere giustificata dalla natura o dall’economia generale di detto sistema e che spettava allo Stato membro interessato dimostrare una simile giustificazione. Il Regno Unito ha sostenuto, da un lato, che le esenzioni in questione erano volte a garantire che il sistema fosse gestibile e amministrabile e, dall’altro, che esse garantivano l’esercizio della libertà di stabilimento all’interno dell’Unione.

23      La Commissione ha ammesso che, nei limiti in cui l’esenzione prevista al capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA veniva applicata a situazioni che rientravano nell’ambito di applicazione delle misure previste al capitolo n. 5 della parte 9 A del TIOPA, in forza del criterio basato sul «capitale connesso al Regno Unito», detta esenzione poteva essere considerata diretta all’applicazione, in modo più facilmente gestibile, delle norme applicabili alle SEC. Una simile esenzione avrebbe, infatti, assicurato l’imposizione di un onere fiscale SEC unicamente sugli utili derivanti da attivi del Regno Unito per i quali era ragionevolmente possibile affermare che essi avrebbero potuto essere artificialmente sottratti al Regno Unito, e ciò senza richiedere alle imprese e alle autorità fiscali del Regno Unito di effettuare operazioni di tracciabilità dei fondi sproporzionatamente onerose, tenuto conto della fungibilità del capitale. Per tali motivi, la Commissione ha ritenuto che, nonostante il carattere a priori selettivo dell’esenzione in questione, essa fosse giustificata e quindi non selettiva.

24      Per contro, la Commissione ha ritenuto che il regime contestato avesse concesso un vantaggio selettivo a priori alle società, soggette all’imposta nel Regno Unito, che controllavano una SEC che realizzava utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili in situazioni in cui fossero state svolte funzioni significative pertinenti del personale nel Regno Unito. Tali utili sarebbero stati oggetto di un onere fiscale SEC a titolo dell’articolo 371EB della parte 9 A del TIOPA (attività del Regno Unito). La Commissione ha concluso che un simile vantaggio selettivo a priori non poteva essere giustificato né dalla necessità di disporre di norme antielusione amministrabili e gestibili né dalla necessità di rispettare le libertà sancite nei trattati.

25      La Commissione ha affermato che i beneficiari del regime contestato erano entità del Regno Unito che controllavano una SEC che realizzava utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 371EB della parte 9 A del TIOPA (attività del Regno Unito) e che si sarebbero avvalse delle esenzioni in questione.

26      La Commissione ha rilevato che, poiché al regime contestato è stata data esecuzione il 1° gennaio 2013 senza che fosse stato notificato, esso deve essere considerato quale regime di aiuti di Stato illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento 2015/1589. Tuttavia, la Commissione ha precisato che, a seguito delle modifiche apportate alle norme applicabili alle SEC a partire dal 1º gennaio 2019 – e secondo le quali non era più possibile presentare una domanda al fine di ottenere le esenzioni oggetto del regime contestato – detto regime sarebbe divenuto conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

27      Inoltre, la Commissione ha rilevato che gli aiuti concessi nell’ambito del regime contestato – i quali non agevolerebbero lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche – non possono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

28      Inoltre, in assenza di violazione dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, la Commissione ha disposto il recupero degli aiuti concessi nell’ambito di applicazione del regime contestato presso i beneficiari degli stessi.

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

A.      Sulla fase scritta del procedimento nella causa T363/19

29      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2019, il Regno Unito ha proposto ricorso nella causa T‑363/19.

30      L’8 giugno 2021 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha disposto, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che la causa venisse decisa con priorità.

31      Il 16 giugno 2021 la conferenza plenaria del Tribunale ha deciso di rimettere la causa dinanzi a una sezione che si riunisce con cinque giudici, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

32      Il Regno Unito chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

33      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il Regno Unito alle spese.

B.      Sulla fase scritta del procedimento nella causa T456/19

34      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2019, ITV ha proposto ricorso nella causa T‑456/19.

35      L’8 giugno 2021 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha disposto, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la causa venisse decisa con priorità.

36      Il 16 giugno 2021 la conferenza plenaria del Tribunale ha deciso di rimettere la causa dinanzi a una sezione che si riunisce con cinque giudici, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

1.      Sulle richieste di intervento

37      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 novembre 2019, il Regno Unito ha chiesto di intervenire nella causa T‑456/19 a sostegno delle conclusioni di ITV. Con decisione del 29 gennaio 2020, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha accolto l’istanza di intervento del Regno Unito.

38      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2019, Compass Overseas Holdings Ltd, Compass Overseas Holdings No.2 Ltd e Hospitality Holdings Ltd (in prosieguo, congiuntamente, «Compass Overseas») hanno chiesto di intervenire nella causa T‑456/19 a sostegno delle conclusioni di ITV. Con ordinanza del 24 novembre 2020, ITV/Commissione (T‑456/19, non pubblicata, EU:T:2020:659), il Tribunale ha accolto l’istanza di intervento di Compass Overseas. Con atto depositato in cancelleria il 24 marzo 2021, Compass Overseas ha rinunciato alla sua istanza di intervento.

39      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2019, LSEGH (Luxembourg) Ltd e London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd (in prosieguo, congiuntamente, «LSEGH») hanno chiesto di intervenire nella causa T‑456/19 a sostegno delle conclusioni di ITV. Con ordinanza del 24 novembre 2020, ITV/Commissione (T‑456/19, non pubblicata, EU:T:2020:640), il Tribunale ha accolto l’istanza di intervento di LSEGH.

40      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2019, Eland Oil & Gas plc ha chiesto di intervenire nella causa T‑456/19 a sostegno delle conclusioni di ITV. Con ordinanza del 24 novembre 2020, ITV/Commissione (T‑456/19, non pubblicata, EU:T:2020:641), il Tribunale ha accolto l’istanza di intervento di Eland Oil & Gas. Con atto depositato in cancelleria il 1° marzo 2021, Eland Oil & Gas ha rinunciato alla sua istanza di intervento.

41      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2019, WPP Jubilee Ltd ha chiesto di intervenire nella causa T‑456/19 a sostegno delle conclusioni di ITV. Con ordinanza del 24 novembre 2020, ITV/Commissione (T‑456/19, non pubblicata), il Tribunale ha accolto l’istanza d’intervento di WPP Jubilee. Con atto depositato in cancelleria il 1° marzo 2021, WPP Jubilee ha rinunciato alla sua istanza di intervento.

42      Con ordinanza dell’8 luglio 2021, il Tribunale ha constatato la rinuncia alle istanze di intervento di Compass Overseas, di Eland Oil & Gas e di WPP Jubilee.

43      Nel corso del procedimento, ITV ha presentato domande di trattamento riservato di alcuni atti di causa, in particolare in relazione a LSEGH.

2.      Sulle conclusioni delle parti

44      ITV, sostenuta da LSEGH, chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

45      Il Regno Unito chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata conformemente alle domande di ITV.

46      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare ITV alle spese.

–        condannare il Regno Unito e LSEGH a farsi carico delle proprie spese.

C.      Sulla fase orale del procedimento

47      Su proposta della giudice relatrice, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale del procedimento nelle cause T‑363/19 e T‑456/19 e di sentire le parti sull’eventuale riunione di dette cause ai fini di tale fase e della decisione che definisce il giudizio.

48      Inoltre, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere a quesiti scritti. Le parti hanno presentato le loro osservazioni sull’eventuale riunione delle cause T‑363/19 e T‑456/19 e hanno risposto alla misura di organizzazione del procedimento entro i termini impartiti.

49      Con decisione del presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale del 21 luglio 2021, sentite le parti, le cause T‑363/19 e T‑456/19 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura.

50      L’udienza, organizzata il 20 settembre 2021, ha dovuto essere interrotta a causa dell’impedimento di uno dei membri della Seconda Sezione ampliata del Tribunale.

51      Con decisione del 13 ottobre 2021, a seguito di tale impedimento, il presidente del Tribunale ha designato il vicepresidente del Tribunale al fine di completare la Seconda Sezione ampliata. Quest’ultimo ha anche assunto la presidenza del collegio giudicante, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di procedura.

52      Il 18 ottobre 2021 si è tenuta una nuova udienza, nel corso della quale sono state sentite le difese delle parti e le loro risposte a una misura di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura e ai quesiti orali posti dal Tribunale. In udienza il Regno Unito ha formulato alcune osservazioni sulla relazione d’udienza, circostanza di cui il Tribunale ha preso atto nel verbale d’udienza.

III. In diritto

A.      Sulla riunione delle cause T363/19 e T456/19 ai fini della decisione che definisce il giudizio

53      Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha deferito la decisione sulla riunione delle cause T‑363/19 e T‑456/19 ai fini della decisione che definisce il giudizio, di sua competenza, alla Seconda Sezione ampliata del Tribunale.

54      Sentite le parti riguardo a un’eventuale riunione, per ragioni di connessione le cause T‑363/19 e T‑456/19 devono essere riunite ai fini della decisione che definisce il giudizio.

B.      Nel merito

55      A sostegno del loro ricorso, il Regno Unito, nella causa T‑363/19, e ITV, nella causa T‑456/19 deducono, rispettivamente, quattro e undici motivi, i quali in parte si sovrappongono.

56      Con i loro motivi, il Regno Unito e ITV addebitano, in sostanza, alla Commissione di aver commesso errori di diritto e di valutazione e di aver violato il principio di non discriminazione qualificando le esenzioni in questione come regime di aiuti di Stato e disponendo, poi, il recupero degli aiuti di cui trattasi presso i loro beneficiari.

57      Al riguardo, occorre ricordare che la qualificazione come aiuto di Stato richiede che tutte le condizioni di cui all’articolo 107 TFUE siano soddisfatte. Pertanto, affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri, in terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

58      Occorre esaminare, anzitutto, i motivi dedotti dal Regno Unito e da ITV basati su errori di valutazione inficianti l’individuazione da parte della Commissione di un vantaggio selettivo nel caso di specie, affrontare poi l’esame dei motivi vertenti su errori di valutazione riguardanti l’assenza di incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, sulla violazione del principio di non discriminazione e su un errore di diritto derivante dall’errata applicazione, per analogia, della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1), ed esaminare, infine, i motivi vertenti su errori di valutazione che viziano l’individuazione dei beneficiari del regime contestato e il recupero degli aiuti disposto dalla Commissione nella decisione impugnata.

59      Per quanto riguarda, più specificamente, l’esistenza di un vantaggio selettivo, occorre rilevare che, nell’ambito dell’analisi delle misure fiscali alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, tanto l’esame del criterio del vantaggio che quello della selettività implicano, preliminarmente, la determinazione delle normali regole in materia di imposizione fiscale che costituiscono il quadro di riferimento pertinente ai fini di tale esame.

60      Da un lato, infatti, nel caso di misure fiscali, l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a un livello di tassazione definito «normale» (sentenza del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C‑88/03, EU:C:2006:511, punto 56). Una misura del genere conferisce infatti un vantaggio economico al suo beneficiario dal momento che allevia gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un’impresa e, di conseguenza, pur senza costituire una sovvenzione in senso stretto, ha la stessa natura e produce identici effetti (sentenza del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia, C‑522/13, EU:C:2014:2262, punto 22). È quindi proprio la tassazione cosiddetta «normale» ad essere stabilita dal quadro di riferimento.

61      Dall’altro lato, in materia fiscale, la giurisprudenza richiede un’analisi della selettività in tre fasi. Tale analisi implica, in un primo tempo, l’individuazione del regime fiscale comune o «normale», applicabile nello Stato membro interessato, che costituisce il quadro di riferimento, e, in un secondo tempo, la dimostrazione che la misura fiscale considerata deroghi a tale quadro di riferimento, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detto quadro di riferimento, in una situazione fattuale e giuridica analoga (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 57). In un terzo tempo, spetta allo Stato membro dimostrare che la differenziazione introdotta dalla misura in questione, che è «selettiva a priori», sia giustificata, in quanto risulta dalla natura o dalla struttura generale del contesto in cui tale misura viene attuata (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 58).

62      Ai fini della valutazione dei motivi che contestano l’esistenza di un vantaggio selettivo nel caso di specie, occorre esaminare, in un primo tempo, i motivi del Regno Unito e di ITV vertenti su un errore di valutazione inficiante l’individuazione del sistema di riferimento preso in considerazione dalla Commissione, prima di esaminare in successione, in un secondo tempo, i vari motivi vertenti su errori di valutazione che viziano la constatazione di tale vantaggio da parte della Commissione.

1.      Sul motivo vertente su un errore di valutazione inficiante la definizione del sistema di riferimento (primo motivo nella causa T363/19 e primo motivo nella causa T456/19)

63      Il Regno Unito e ITV affermano, in sostanza, che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione, concludendo che il sistema di riferimento era costituito unicamente da norme applicabili alle SEC, e sostengono che il sistema di riferimento appropriato ai fini della valutazione della selettività del regime contestato è costituito dal sistema dell’imposta sulle società nel Regno Unito.

64      La Commissione contesta gli argomenti del Regno Unito e di ITV asserendo che le norme applicabili alle SEC costituiscono un corpus completo di norme, distinto dal regime generale di tassazione delle società vigente nel Regno Unito, anche se esse ne costituiscono un’estensione e non un’eccezione.

65      Al riguardo, occorre ricordare che la determinazione del quadro di riferimento assume un’importanza maggiore nel caso di misure fiscali, poiché l’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, può essere accertata solo rispetto a un livello di tassazione definito «normale». Inoltre, occorre ricordare che, nella misura in cui, al di fuori dei settori in cui il diritto tributario dell’Unione è oggetto di armonizzazione, spetta allo Stato membro interessato definire, attraverso l’esercizio delle sue competenze esclusive in materia di fiscalità diretta, le caratteristiche costitutive dell’imposta, la determinazione del sistema di riferimento oppure del regime fiscale «normale», a partire dal quale occorre analizzare il requisito relativo alla selettività, deve tener conto delle suddette caratteristiche (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2021, Commissione/Polonia, C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 38 e 39).

66      Pertanto, occorre determinare le norme di imposizione «normale» alle quali è assoggettato il beneficiario della misura considerata costitutiva di uno aiuto di Stato. Inoltre, per quanto riguarda una misura fiscale di portata generale, occorre individuare il regime fiscale comune o il sistema di riferimento applicabile nello Stato membro interessato, dal momento che quest’ultimo è il punto di partenza dell’esame comparativo da effettuare nel contesto della valutazione della selettività di un regime di aiuti (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, World Duty Free Group e Spagna/Commissione, C‑51/19 P e C‑64/19 P, EU:C:2021:793, punto 61).

67      Inoltre, dalla giurisprudenza si evince che, nei casi in cui esista una norma fiscale generale applicabile all’insieme delle imprese soggette all’imposta sulle società, una norma che costituisca un’eccezione alla norma generale non può essere considerata quale sistema di riferimento pertinente ai fini dell’analisi della selettività, laddove un esame globale del contenuto di tutte queste disposizioni avrebbe dovuto permettere di constatare che la misura fiscale in questione aveva l’effetto di definire una situazione rientrante nella norma generale (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, Germania/Commissione, C‑208/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:506, punti da 99 a 101).

68      In aggiunta, occorre ricordare che la selettività di una misura fiscale non può essere valutata in base a un quadro di riferimento costituito da alcune disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro interessato estrapolate artificiosamente da un quadro normativo più ampio. Quando la misura fiscale di cui trattasi si presenta come inscindibile dal sistema fiscale complessivo dello Stato membro interessato è a tale sistema che occorre fare riferimento. Per contro, qualora risulti che una siffatta misura sia chiaramente separabile dal suddetto sistema generale, non si può escludere che l’ambito di riferimento che dev’essere preso in considerazione sia più ristretto di tale sistema generale, o addirittura che esso si identifichi con la misura stessa, qualora essa si presenti come una norma dotata di una logica giuridica autonoma e sia impossibile identificare un insieme normativo coerente al di fuori di tale misura (v. sentenza del 6 ottobre 2021, World Duty Free Group e Spagna/Commissione, C‑51/19 P e C‑64/19 P, EU:C:2021:793, punti 62 e 63 nonché giurisprudenza ivi citata).

69      Inoltre, da costante giurisprudenza si evince che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi statali secondo le cause o gli obiettivi, bensì li definisce in funzione dei loro effetti e, quindi, indipendentemente dalle tecniche impiegate [v. sentenza del 28 giugno 2018, Andres (fallimento Heitkamp BauHolding)/Commissione, C‑203/16 P, EU:C:2018:505, punto 91 e giurisprudenza ivi citata].

70      Da tale giurisprudenza deriva che, benché il ricorso a una determinata tecnica regolamentare non possa consentire a norme tributarie nazionali di sfuggire immediatamente al controllo previsto dal Trattato FUE in materia di aiuti di Stato, nemmeno il ricorso alla tecnica regolamentare utilizzata può essere sufficiente per definire il quadro di riferimento pertinente ai fini dell’analisi della condizione di selettività, salvo anteporre in modo decisivo la forma degli interventi statali ai loro effetti. Pertanto, la tecnica regolamentare utilizzata non può essere un elemento decisivo ai fini della determinazione del quadro di riferimento [sentenza del 28 giugno 2018, Andres (fallimento Heitkamp BauHolding)/Commissione, C‑203/16 P, EU:C:2018:505, punti da 89 a 91].

71      La Commissione stessa ha chiarito la sua interpretazione della nozione di sistema di riferimento nella sua comunicazione sulla nozione di «aiuto di Stato» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (GU 2016, C 262, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione del 2016»). Al riguardo, tale comunicazione, pur non potendo vincolare il Tribunale, può tuttavia fungere da fonte d’ispirazione utile (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Repubblica ceca/Commissione, C‑696/15 P, EU:C:2017:595, punto 53).

72      In particolare, il paragrafo 133 della comunicazione del 2016 afferma che il sistema di riferimento si compone di un insieme coerente di norme che generalmente si applicano, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione definito dal suo obiettivo. Di solito, tali norme definiscono non solo il campo di applicazione del sistema, ma anche le condizioni alle quali viene applicato, i diritti e gli obblighi delle imprese ad esso assoggettate e le modalità tecniche di funzionamento del sistema stesso.

73      Inoltre, il paragrafo 134 della comunicazione del 2016 precisa che, nel caso delle imposte, il sistema di riferimento si basa su elementi quali la base imponibile, i soggetti passivi, l’evento imponibile e le aliquote fiscali. A tale riguardo, dalla giurisprudenza si evince, in particolare, che l’aliquota dell’imposta e la determinazione della sua base imponibile e del suo fatto generatore sono caratteristiche costitutive che definiscono il sistema di riferimento o il regime fiscale «normale» a partire dal quale occorre analizzare il requisito relativo alla selettività (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2021, Commissione/Polonia, C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 38 e 39).

74      È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare se la Commissione abbia correttamente individuato il sistema di riferimento nel caso di specie.

75      Come risulta in particolare dal punto 107 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che il sistema di riferimento era costituito dalle norme applicabili alle SEC che, nel loro insieme, determinavano l’oggetto o la base imponibile dell’onere fiscale SEC.

76      Nel caso di specie, le misure in questione sono le esenzioni previste al capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA per taluni tipi di utili delle SEC che altrimenti sarebbero stati oggetto di un onere fiscale SEC, ai sensi del capitolo n. 5 della parte 9 A del TIOPA. Esse fanno quindi parte delle norme applicabili alle SEC, che sono codificate nella parte 9 A del TIOPA.

77      In sostanza, le norme applicabili alle SEC prevedono la tassazione nel Regno Unito degli utili realizzati dalla SEC che sono, in realtà, attribuibili alla loro società collegata, imponibile nel Regno Unito, nella misura in cui quest’ultima sia all’origine delle attività o degli attivi che hanno generato tali utili o nella misura in cui gli utili della SEC rientrino nell’ambito di costruzioni dirette a sottrarre fondi che altrimenti sarebbero imponibili nel Regno Unito.

78      Le norme applicabili alle SEC si integrano, dal canto loro, nel sistema generale di tassazione delle società del Regno Unito.

79      Occorre esaminare in che misura tali norme siano separabili da detto sistema generale di imposizione, dal momento che esse costituiscono un insieme normativo coerente, dotato di una logica giuridica autonoma, ai sensi della giurisprudenza di cui al precedente punto 68, in particolare per quanto riguarda elementi quali la base imponibile, i soggetti passivi, il fatto generatore e le aliquote d’imposta.

80      In primo luogo, per quanto riguarda la logica sottesa alle norme applicabili alle SEC, occorre ricordare, come correttamente evidenziato dal Regno Unito, che il sistema generale di tassazione delle società di tale Stato si basa sul principio di territorialità, in forza del quale sono tassati solo gli utili realizzati nel Regno Unito, ossia gli utili realizzati da società ivi stabilite o gli utili realizzati da società estere generati dalle loro attività svolte nel Regno Unito tramite uno stabilimento permanente in tale Stato.

81      Orbene, in forza delle norme applicabili alle SEC, taluni utili realizzati da SEC che, secondo il principio di territorialità, non sarebbero normalmente tassati nel Regno Unito possono tuttavia esserlo qualora si ritenga che essi siano stati artificialmente sottratti al Regno Unito.

82      Pertanto, le norme applicabili alle SEC si basano su una logica distinta da quella del sistema generale di imposizione nel Regno Unito. Pur rappresentando un complemento o, come affermato dalla Commissione al punto 105 della decisione impugnata, un corollario del sistema generale di imposizione basato sul principio di territorialità, tale logica è tuttavia separabile da esso.

83      Tali norme non costituiscono infatti un’eccezione al sistema generale di imposizione, in quanto esse possono essere considerate piuttosto come una sua estensione. Le norme applicabili alle SEC mirano a tassare utili che sono stati artificialmente sottratti al Regno Unito, aumentando in tal modo artificialmente gli utili della SEC, la quale, in seguito, distribuirà dividendi non imponibili nel Regno Unito. Pertanto, la logica delle norme applicabili alle SEC è connessa al dirottamento degli utili verso le SEC, di modo che, in pratica, essi siano realizzati al di fuori del Regno Unito. Essa è quindi distinta da quella sottesa al sistema generale di imposta sulle società del Regno Unito, che si basa sugli utili realizzati nel Regno Unito.

84      In secondo luogo, occorre verificare se, alla luce delle caratteristiche costitutive che definiscono il regime fiscale «normale», le norme applicabili alle SEC possano essere considerate un corpus completo di norme, distinto dal regime generale di tassazione delle società nel Regno Unito.

85      Per quanto riguarda la base imponibile, si deve rilevare che le norme applicabili alle SEC riguardano utili delle SEC che sono artificialmente dirottati e conseguiti da società controllate stabilite al di fuori del Regno Unito. Pertanto, si tratta di utili contabili realizzati dalle SEC al di fuori del Regno Unito e la loro tassazione, ai sensi dei capitoli dal n. 4 al n. 8 della parte 9 A del TIOPA, si fonda sulla condizione che essi siano stati artificialmente sottratti al Regno Unito. Al contrario, l’imposta sulle società nel Regno Unito si applica agli utili realizzati nel Regno Unito da società ivi stabilite o da stabili organizzazioni di società stabilite all’estero.

86      Per quanto riguarda il soggetto passivo d’imposta, le norme applicabili alle SEC si applicano quando le società residenti nel Regno Unito hanno determinati interessi in società figlie situate al di fuori del Regno Unito. Tale peculiarità contraddistingue tali soggetti passivi rispetto ai soggetti passivi del sistema generale di tassazione delle società nel Regno Unito, vale a dire le società che realizzano utili nel Regno Unito, direttamente o, nel caso di società estere, attraverso una stabile organizzazione nel Regno Unito. Inoltre, quando ad una società nel Regno Unito viene imposto un onere fiscale SEC, è proprio a titolo degli utili realizzati dalla sua SEC, mentre, in applicazione del sistema generale di tassazione delle società nel Regno Unito, una società ivi stabilita è assoggettata ad imposta a titolo dei propri utili da essa realizzati direttamente o tramite una stabile organizzazione nel Regno Unito.

87      Per quanto riguarda il fatto generatore dell’imposta, occorre rilevare che l’imposizione di un onere fiscale SEC, ai sensi delle norme applicabili alle SEC, scatta quando le SEC realizzano utili al di fuori del Regno Unito e questi sono considerati derivanti da costruzioni o da sottrazioni artificiali di risorse o di utili che avrebbero dovuto essere tassati nel Regno Unito. Al contrario, nel caso dell’imposta sulle società nel Regno Unito, è la realizzazione di utili nel Regno Unito che genera l’imposta. Infatti, nei limiti in cui sono stati artificialmente sottratti, gli utili realizzati da SEC avrebbero dovuto, per loro natura, essere assoggettati all’imposta nel Regno Unito. Pertanto, l’elemento determinante ai fini dell’imposizione di un onere fiscale SEC è la sottrazione artificiale degli utili al Regno Unito.

88      Per quanto riguarda l’aliquota di imposta, occorre rilevare che le norme applicabili alle SEC prevedono, all’articolo 371BC della parte 9 A del TIOPA, che l’aliquota di imposta applicabile per il calcolo dell’onere SEC sia quella prevista dal regime dell’imposta sulle società per gli utili della società collegata soggetta ad imposta nel Regno Unito e, nell’ipotesi in cui vi siano più aliquote applicabili, l’aliquota risultante dalla media di tali differenti aliquote, nel corso del periodo fiscale pertinente. È vero che le norme applicabili alle SEC non contengono aliquote specifiche applicabili agli utili delle SEC e rinviano all’aliquota prevista dal sistema generale dell’imposta sulle società. Tuttavia, nel suo insieme, l’onere fiscale SEC è determinato da un meccanismo di calcolo specifico che implica, se del caso, il calcolo della media di varie aliquote d’imposta applicabili agli utili della società collegata soggetta ad imposta nel Regno Unito.

89      Infine, le norme applicabili alle SEC contengono, in particolare ai capitoli dal n. 15 al n. 21 della parte 9 A del TIOPA, disposizioni specifiche concernenti il calcolo dell’onere fiscale SEC, la gestione e la riscossione di quest’ultimo e, più in particolare, la sua articolazione con le imposte che la società residente nel Regno Unito deve versare e con quelle versate dalla SEC nel suo paese di residenza. Tali disposizioni consentono l’applicazione della parte 9 A del TIOPA ai fini della tassazione delle SEC, parallelamente all’applicazione del sistema generale dell’imposta sulle società nel Regno Unito. Indubbiamente le norme applicabili alle SEC si basano sul sistema generale dell’imposta sulle società al quale esse fanno rinvio. Tuttavia, ciò non impedisce che esse possano essere considerate un corpus autonomo di norme specifiche che disciplinano la tassazione nel Regno Unito degli utili realizzati dalle SEC.

90      Inoltre, occorre rilevare che, in sede di calcolo dell’importo dell’imposta della società residente imponibile per gli utili realizzati dalla sua SEC, è prevista una deduzione quale sgravio per le eventuali imposte che sarebbero state pagate nel paese ospitante della SEC. Tale meccanismo, che non è pertinente nell’ambito del calcolo dell’imposta, sulla base del sistema generale dell’imposta sulle società nel Regno Unito, è cruciale nell’ambito della tassazione degli utili delle SEC, al fine di evitare la doppia imposizione. L’esistenza stessa di tale meccanismo testimonia la particolarità delle norme applicabili alle SEC.

91      In tali circostanze, si deve concludere che la Commissione non è incorsa in errori di valutazione nel ritenere che le norme applicabili alle SEC costituissero un corpus di norme fiscali distinto all’interno del sistema generale dell’imposta sulle società nel Regno Unito e nel prendere in considerazione tali norme quale sistema di riferimento ai fini della sua analisi.

92      Di conseguenza, il presente motivo, vertente su un errore di valutazione inficiante l’individuazione del sistema di riferimento, deve essere respinto.

2.      Sui motivi vertenti su un errore di valutazione inficiante le constatazioni della Commissione circa lesistenza di un vantaggio e la selettività a priori del regime contestato a causa di una deroga al sistema di riferimento (secondo motivo nella causa T363/19 e secondo e terzo motivo nella causa T456/19)

93      Il Regno Unito e ITV affermano, in sostanza, che, anche supponendo che il regime applicabile alle SEC costituisca il sistema di riferimento appropriato, l’applicazione del capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA non condurrebbe alla concessione di un vantaggio e non costituirebbe una deroga a detto sistema.

94      La Commissione contesta gli argomenti del Regno Unito e di ITV.

95      Nel caso di specie, occorre esaminare, in successione, gli argomenti del Regno Unito e di ITV, sostenuta essa stessa da quest’ultimo e da LSEGH, che contestano, in primo luogo, la conclusione della Commissione relativa all’esistenza di un vantaggio, in secondo luogo, l’obiettivo del sistema di riferimento preso in considerazione dalla Commissione ai fini del confronto inerente all’analisi della selettività e, in terzo luogo, la conclusione della Commissione relativa alla selettività a priori del regime contestato a causa di una deroga al sistema di riferimento.

a)      Sullesistenza di un vantaggio

96      Secondo il Regno Unito e ITV, le disposizioni del capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA non potevano essere intese separatamente dalle disposizioni dei capitoli n. 3 e n. 5 di quest’ultimo, in quanto costituirebbero un insieme coerente che definirebbe il perimetro della tassazione nel Regno Unito degli utili realizzati dalle SEC. Pertanto, le autorità fiscali del Regno Unito non potrebbero attribuire alcun vantaggio per via dell’applicazione del capitolo 9 della parte 9 A del TIOPA.

97      Al riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono essere considerati come un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (v. sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 40 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia, C‑522/13, EU:C:2014:2262, punto 21).

98      In tal senso, una misura statale conferisce un vantaggio economico al suo beneficiario quando allevia gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un’impresa e, di conseguenza, pur senza costituire sovvenzioni in senso stretto, ha la stessa natura e produce identici effetti (sentenza del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia, C‑522/13, EU:C:2014:2262, punto 22). Una misura mediante la quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un trattamento vantaggioso che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C‑387/92, EU:C:1994:100, punto 14; v. anche sentenza dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a., da C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

99      Di conseguenza, per accertare l’esistenza di un vantaggio fiscale, occorre confrontare la situazione del beneficiario derivante dall’applicazione della misura in questione con quella dello stesso beneficiario in mancanza della misura in questione e in applicazione delle regole ordinarie in materia di imposizione fiscale (v. sentenza del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e a./Commissione, T‑760/15 e T‑636/16, EU:T:2019:669, punto 147 e giurisprudenza ivi citata).

100    Nel caso di specie, ai punti da 96 a 101 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che le esenzioni in questione consentissero a una società stabilita nel Regno Unito soggetta a un onere fiscale SEC ai sensi del capitolo n. 5 della parte 9 A del TIOPA, di chiedere che tale onere fiscale SEC venisse fissato al 25% degli utili finanziari non commerciali di una SEC derivanti da prestiti ammissibili, o a una percentuale ancora più bassa, fino allo 0%, nella misura in cui tali utili erano finanziati con «risorse ammissibili» o si applicava la regola dell’«interesse compensato». Pertanto, le esenzioni in questione conferirebbero un vantaggio alle società beneficiarie nei limiti in cui gli utili esentati sarebbero altrimenti soggetti a un onere fiscale SEC ai sensi del capitolo n. 5 della parte 9 A del TIOPA.

101    Al riguardo, dalla parte 9 A del TIOPA, quale riportata nei precedenti punti da 3 a 9, emerge che le norme ivi definite prevedono una serie di situazioni che sono considerate costitutive di una sottrazione artificiale di utili, quali, in particolare, quelle contemplate dal capitolo n. 5, il quale riguarda l’esercizio di attività attraverso funzioni significative del personale nel Regno Unito che portano alla realizzazione da parte delle SEC di utili finanziari non commerciali al di fuori del Regno Unito.

102    In tal modo, quando uno dei criteri previsti dalle norme summenzionate per individuare l’esistenza di una sottrazione artificiale di utili è soddisfatto, queste ultime prevedono la tassazione nel Regno Unito degli utili realizzati dalle SEC di cui trattasi mediante un onere fiscale SEC.

103    Pertanto, la struttura del sistema risiede nella tassazione applicabile a quelle situazioni che rappresentano una sottrazione artificiale di utili al Regno Unito, vuoi per reintegrare tali utili nella base imponibile erosa del Regno Unito, vuoi per scoraggiare la realizzazione di costruzioni che conducono a tale sottrazione.

104    In tali circostanze, il fatto di prevedere un’esenzione per il 75%, se non per il 100%, di tali utili della SEC – che sarebbero stati considerati utili sottratti artificialmente al Regno Unito e, pertanto, che avrebbero dovuto essere tassati a tale titolo – allevia gli oneri che normalmente gravano sul bilancio della società imponibile nel Regno Unito per via di detti utili.

105    Infatti, contrariamente a quanto sostiene ITV, le esenzioni di cui trattasi non possono essere considerate una modulazione della tassazione sugli utili delle SEC. Infatti, nella misura in cui tali esenzioni non rispettano la natura stessa delle norme applicabili alle SEC, vale a dire la tassazione degli utili artificialmente sottratti al Regno Unito, esse non possono essere considerate una modulazione nell’applicazione di dette norme.

106    Del pari, non può essere accolto l’argomento secondo cui i capitoli n. 3 e n. 5 della parte 9 A del TIOPA costituiscono elementi di uno stesso testo legislativo che definiscono il perimetro della tassazione nel Regno Unito degli utili realizzati dalle SEC. Il fatto che i due capitoli facciano parte dello stesso testo legislativo e che, necessariamente, siano entrambi applicabili in forza di tale testo in vigore non cambia, infatti, la circostanza che le misure previste al capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA, nei limiti in cui esentano dall’imposizione utili che sono stati considerati artificialmente sottratti al Regno Unito, non corrispondono alla natura e alla struttura del sistema in cui si inseriscono. Pertanto, piuttosto che delimitare il perimetro della tassazione degli utili delle SEC, le esenzioni previste al capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA sottraggono alla tassazione utili che avrebbero dovuto essere tassati in quanto utili artificialmente sottratti al Regno Unito.

107    Se si ammettesse che, per il solo fatto di essere inclusa nello stesso testo legislativo, una deroga a un regime fiscale non costituisca una simile deroga, ma piuttosto una modulazione che delimita il perimetro di tale regime fiscale, sarebbe molto semplice per gli Stati membri dissimulare deroghe alla tassazione normale mediante una tecnica normativa del genere e, di conseguenza, eludere l’applicazione delle norme sul controllo degli aiuti di Stato.

108    In tali circostanze, gli argomenti del Regno Unito e di ITV che contestano l’accertamento effettuato dalla Commissione circa l’esistenza di un vantaggio derivante dalle esenzioni in questione devono essere respinti.

b)      Sullobiettivo delle norme applicabili alle SEC

109    Il Regno Unito e ITV asseriscono, in sostanza, che la Commissione ha erroneamente ritenuto che l’obiettivo delle norme applicabili alle SEC fosse circoscritto alla tassazione degli utili artificialmente sottratti, mentre dette norme sarebbero dirette a tutelare la base imponibile dell’imposta sulle società nel Regno Unito, la quale può essere erosa da sottrazioni artificiali di utili, ma anche attraverso deduzioni nel Regno Unito a seguito di costruzioni circolari.

110    La Commissione sostiene che l’obiettivo delle norme applicabili alle SEC è di tassare gli utili derivanti dalle attività e dagli attivi del Regno Unito artificialmente dirottati verso una SEC.

111    Ai fini dell’analisi di comparabilità inerente all’esame della selettività nell’ambito della seconda fase dell’analisi prevista dalla giurisprudenza descritta al precedente punto 61, la determinazione dell’obiettivo del sistema fiscale in esame riveste un’importanza decisiva, poiché è rispetto a tale obiettivo che occorre confrontare la situazione di diritto e di fatto degli operatori economici interessati.

112    Dalla giurisprudenza emerge, infatti, che il requisito relativo alla selettività del vantaggio, inerente alla qualificazione di una misura come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, impone di stabilire se, nell’ambito di un determinato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia idonea a favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito da detto regime, in situazioni di fatto e di diritto paragonabili e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato qualificabile, in sostanza, come discriminatorio (v. sentenza del 16 marzo 2021, Commissione/Polonia, C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

113    Al punto 105 della decisione impugnata si afferma che «l’obiettivo delle norme SEC [del Regno Unito] è proteggere la base imponibile britannica per l’imposta sulle società, in modo da garantire che il sistema d’imposta sulle società del Regno Unito raggiunga il suo obiettivo» e che detto sistema consegua «[t]ale obiettivo (…) rendendo imponibili gli utili derivanti da attività e attivi nel Regno Unito che si ritiene siano stati artificialmente sottratti al Regno Unito deviandoli verso entità associate non residenti». Tale obiettivo è ribadito in termini leggermente diversi al punto 114 della decisione impugnata.

114    Nel caso di specie, le parti dissentono, in sostanza, sulla questione se le norme applicabili alle SEC abbiano come obiettivo la tutela della base imponibile dell’imposta sulle società del Regno Unito, come sostengono il Regno Unito e ITV, o la tassazione degli utili artificialmente sottratti al Regno Unito, come sostiene la Commissione.

115    A tale proposito, occorre anzitutto rilevare che le due posizioni riassunte al precedente punto 114 non sono in realtà posizioni antitetiche, poiché la protezione della base imponibile dell’imposta sulle società del Regno Unito è un obiettivo ampio, all’interno del quale è integrato l’obiettivo più specifico che consiste nella tassazione degli utili artificialmente sottratti al Regno Unito.

116    Infatti, come affermato al precedente punto 3, il sistema dell’imposta sulle società del Regno Unito si basa sul principio di territorialità, secondo cui sono tassati solo gli utili derivanti da attività e attivi nel Regno Unito, sia da società ivi stabilite che da stabili organizzazioni di società estere. Di conseguenza, in forza del principio di territorialità, i dividendi distribuiti da società estere controllate, come le SEC, non sono tassati nel Regno Unito. Come precisato dal Regno Unito nell’ambito del procedimento amministrativo, in particolare in risposta alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale, al fine di evitare, nell’ambito del sistema tributario territoriale, che la base imponibile dell’imposta sulle società del Regno Unito sia erosa in particolare a favore di SEC assoggettate a basse aliquote d’imposta al di fuori del Regno Unito, sono state attuate varie misure, come quelle dirette a limitare le deduzioni di interessi nel Regno Unito, le restrizioni relative ai tassi d’interesse applicati nei rapporti infragruppo o le norme applicabili alle SEC.

117    Tali misure contribuiscono tutte, certamente, all’obiettivo generale di protezione della base imponibile delle imposte sulle società del Regno Unito.

118    Tuttavia, ai fini dell’analisi della selettività delle misure fiscali in questione, occorre determinare l’obiettivo specifico delle norme applicabili alle SEC, che costituisce il sistema di riferimento pertinente nel caso di specie.

119    Orbene, dai vari documenti derivanti dalla consultazione preventiva all’adozione nel Regno Unito delle norme applicabili alle SEC risulta che queste ultime miravano a tutelare la base imponibile dell’imposta sulle società del Regno Unito dall’erosione generata dalla sottrazione artificiale di utili al Regno Unito. Del pari, dalle risposte fornite dal Regno Unito nell’ambito del procedimento amministrativo e dalle sue memorie nell’ambito del presente ricorso risulta che le norme applicabili alle SEC mirano specificamente a tassare gli utili delle SEC artificialmente sottratti al Regno Unito.

120    Stanti tali circostanze, occorre respingere gli argomenti del Regno Unito e di ITV volti a contestare l’obiettivo delle norme applicabili alle SEC preso in considerazione dalla Commissione ai fini della sua analisi comparativa nel caso di specie, vale a dire la tutela della base imponibile dell’imposta sulle società del Regno Unito attraverso la tassazione degli utili derivanti da attività e attivi del Regno Unito che sono artificialmente sottratti a quest’ultimo e dirottati verso le SEC.

c)      Sulla selettività a priori del regime contestato a causa di una deroga al sistema di riferimento

121    Secondo il Regno Unito e ITV, sostenuta a tale riguardo da LSEGH, la Commissione è incorsa in un errore di valutazione constatando, nella decisione impugnata, che il regime contestato era a priori selettivo, in quanto essa non ha tenuto sufficientemente conto del fatto che le norme applicabili alle SEC erano dirette a imporre un onere fiscale unicamente nei casi che presentassero un elevato rischio di abuso o di sottrazione artificiale di utili al Regno Unito. Al contrario, l’esenzione di cui al capitolo 9 della parte 9 A del TIOPA si applicherebbe solo nei casi che presentano un basso rischio di erosione della base imponibile dell’imposta sulle società del Regno Unito.

122    Il Regno Unito, ITV e LSEGH sostengono che la situazione di fatto e di diritto delle SEC che hanno realizzato utili grazie a prestiti non ammissibili, ossia quelli concessi a società del Regno Unito collegate o a società terze, è diversa da quella delle SEC che hanno realizzato utili grazie a prestiti ammissibili. I prestiti concessi dalle SEC a società collegate del Regno Unito costituirebbero, infatti, costruzioni circolari dirette a ridurre la base imponibile dell’imposta sulle società del Regno Unito e i prestiti concessi dalle SEC a terzi costituirebbero solitamente costruzioni prive di scopo economico e, pertanto, assimilabili a «prestiti salvadanaio», il che non avverrebbe nel caso di situazioni aventi ad oggetto prestiti ammissibili, in particolare per via del requisito relativo all’esercizio di un’attività economica nello Stato di residenza della SEC.

123    La Commissione contesta tali argomenti e afferma, in sostanza, che le situazioni riguardanti i prestiti a monte e i prestiti salvadanaio, da un lato, e quelle dei prestiti ammissibili, dall’altro, sono comparabili, poiché entrambi i tipi di prestiti avrebbero potuto generare utili finanziari non commerciali in conseguenza di funzioni significative del personale svolte nel Regno Unito. Il criterio connesso a tali funzioni sarebbe, infatti, uno dei criteri previsti nel capitolo n. 5 della parte 9 A del TIOPA al fine di identificare le situazioni di sottrazione artificiale degli utili da assoggettare a un onere fiscale SEC. Inoltre, sia i prestiti ammissibili che quelli non ammissibili potrebbero essere giustificati da valide ragioni commerciali.

124    In proposito, occorre ricordare che, nell’ambito della seconda fase dell’analisi della selettività di misure fiscali, quale prevista dalla giurisprudenza citata al precedente punto 61, la Commissione deve dimostrare che la misura fiscale in questione deroghi al sistema di riferimento individuato nell’ambito della prima fase, nella misura in cui introduce differenziazioni tra operatori che si trovano in una situazione di fatto e di diritto comparabile alla luce dell’obiettivo di tale sistema di riferimento.

125    Ai punti da 124 a 151 della decisione impugnata, al fine di dimostrare l’esistenza di un vantaggio selettivo, la Commissione ha confrontato la situazione delle società che potevano avvalersi delle esenzioni in questione, vale a dire quelle le cui SEC avevano realizzato utili finanziari non commerciali generati da prestiti ammissibili, con la situazione delle società alle quali una simile esenzione non si applicava, vale a dire quelle le cui SEC avevano realizzato utili derivanti da prestiti non ammissibili.

126    Al riguardo, occorre esaminare, dapprima, le condizioni necessarie per la concessione delle esenzioni in questione, in particolare quelle relative all’ammissibilità dei prestiti, per poi concentrarsi sulle caratteristiche inerenti ai prestiti non ammissibili, per esaminare, infine, se la Commissione abbia da ciò correttamente concluso che le misure contestate avevano introdotto differenziazioni tra operatori che si trovavano in una situazione comparabile.

1)      Sulle condizioni per la concessione delle esenzioni in questione

127    Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che tre esenzioni, previste al capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA e incidenti su utili delle SEC assoggettabili a un onere fiscale SEC ai sensi del capitolo n. 5, concedessero un vantaggio selettivo ai loro beneficiari.

128    Si tratta, in primo luogo, dell’esenzione prevista dall’articolo 371IB della parte 9 A del TIOPA, che può incidere fino al 100% sugli utili finanziari non commerciali di una SEC, derivanti da prestiti ammissibili, purché finanziati con risorse ammissibili, vale a dire, in sostanza, quelle derivate dagli utili o da altre risorse proprie della SEC.

129    In secondo luogo, si tratta dell’esenzione pari al 75% degli utili finanziari non commerciali di una SEC prevista all’articolo 371ID della parte 9 A del TIOPA. In base a tale esenzione, il 75% degli utili derivanti dai prestiti ammissibili può essere esentato, senza la necessità di dimostrare che le risorse erano collegate alla SEC e indipendentemente da qualsiasi funzione significativa del personale svolta in relazione ai prestiti in questione. Per tale ragione, si ritiene che detta esenzione venga automaticamente concessa in caso di prestiti ammissibili.

130    In terzo luogo, si tratta dell’esenzione prevista all’articolo 371IE della parte 9 A del TIOPA, detta dell’«interesse compensato». Quest’ultima può essere invocata, per il saldo degli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili che non sarebbero stati oggetto delle altre due esenzioni, qualora, per il gruppo di imprese interessato nel suo insieme, l’importo dei redditi imponibile per via degli interessi percepiti sia superiore all’importo degli interessi versati e quindi dedotti da tale gruppo dalla propria base imponibile nel Regno Unito. Nella misura in cui tale esenzione può essere invocata per la totalità degli utili finanziari non commerciali della SEC interessata, derivanti da prestiti ammissibili, essa è stata considerata dalla Commissione rientrante nell’ambito di applicazione di un’esenzione integrale allo stesso titolo di quella prevista all’articolo 371IB.

131    Sotto un primo profilo, occorre ricordare che le esenzioni di cui trattasi incidono sugli utili finanziari non commerciali – vale a dire, in sostanza, utili derivanti da prestiti concessi da una SEC che non è attiva nel settore bancario – utili che sono stati considerati imponibili nel Regno Unito, e quindi che possono essere sottoposti a un onere fiscale SEC ai sensi di detto capitolo n. 5 della parte 9 del TIOPA. Tali utili sono stati, infatti, considerati imponibili nel Regno Unito, nella misura in cui le attività più importanti per la creazione e la gestione dei prestiti in questione, vale a dire le funzioni significative del personale, sono state svolte nel Regno Unito (tale situazione corrisponde a ciò che viene designato come il «test delle attività nel Regno Unito», previsto dall’articolo 371EB della parte 9 A del TIOPA) oppure i prestiti sono stati finanziati da fondi o attivi derivanti da apporti di capitale provenienti dal Regno Unito (tale situazione corrisponde a ciò che viene designato come il «test del capitale connesso al Regno Unito», previsto dall’articolo 371EC della parte 9 A del TIOPA).

132    Sotto un secondo profilo, per beneficiare delle tre esenzioni di cui trattasi, deve essere soddisfatta la condizione relativa al luogo di stabilimento della SEC. Tale condizione, prevista dall’articolo 371IA della parte 9 A del TIOPA, in combinato disposto con l’articolo 371DG del medesimo testo legislativo, richiede che la SEC di cui trattasi eserciti le sue attività nel suo paese di stabilimento, almeno principalmente, in locali occupati e utilizzati in modo permanente. Essa è presentata dal Regno Unito nelle sue memorie come un requisito per l’effettiva esistenza della SEC, ad esclusione delle cosiddette «società di comodo» o «società di facciata». Tuttavia, è necessario constatare che la portata di tale condizione, come interpretata dalle autorità fiscali del Regno Unito, rimane relativa. Infatti, dal punto INTM200810 del manuale delle autorità fiscali del Regno Unito sul diritto tributario internazionale riguardante le SEC (HMRC International Manual/INTM 190000 Controlled Foreign Companies) risulta che è sufficiente, perché essa sia soddisfatta, che i locali siano occupati con «un grado ragionevole» di permanenza – vale a dire per un periodo di almeno dodici mesi o che vi sia un’«intenzione» in tal senso. Inoltre, non sono associate a tale requisito di residenza condizioni supplementari che potrebbero dimostrare la realtà dell’attività nel paese di stabilimento, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 371DF, paragrafo 1, della parte 9 A del TIOPA in relazione agli utili commerciali.

133    Inoltre, come riconosciuto dal Regno Unito in risposta ai quesiti del Tribunale in udienza, il fatto che una SEC soddisfi la condizione collegata al luogo di stabilimento non implica che le funzioni significative del personale rilevanti per l’attività di detta SEC, in particolare quelle relative ai prestiti che quest’ultima concede (e che possono generare utili finanziari non commerciali), siano esercitate nel paese di residenza della SEC. A tal riguardo, la Commissione ha rilevato, ai punti 165 e 166 della decisione impugnata, che, ad avviso delle autorità fiscali del Regno Unito, ci si aspettava che, per i prestiti significativi, a medio e lungo termine, finanziati con fondi propri, nella maggior parte dei casi, la gestione del prestito rientrasse nella funzione di finanziamento di un gruppo e non delle SEC stesse.

134    Pertanto, è possibile che una SEC che soddisfi la condizione del luogo di stabilimento possa realizzare utili finanziari non commerciali generati da attività di prestito per le quali le funzioni significative del personale sono state svolte nel Regno Unito.

135    Inoltre, il fatto di soddisfare una simile condizione non implica neppure che le altre condizioni necessarie per beneficiare delle esenzioni in questione siano soddisfatte. Pertanto, non si può escludere che una SEC che soddisfi la condizione relativa al luogo di stabilimento realizzi utili finanziari non commerciali generati da prestiti non ammissibili, i quali non possono, pertanto, beneficiare delle esenzioni in questione.

136    In tali circostanze, come correttamente rilevato dalla Commissione, in particolare al punto 149 della decisione impugnata, la condizione connessa al luogo di stabilimento non è determinante ai fini della valutazione della comparabilità che deve essere effettuata nell’ambito dell’analisi della selettività, in quanto essa può essere soddisfatta tanto dalle società che possono beneficiare delle esenzioni in questione quanto dalle società che ne sarebbero escluse.

137    Sotto un terzo profilo, per beneficiare delle esenzioni in questione, gli utili finanziari non commerciali in questione devono essere stati generati da prestiti ammissibili. Ai sensi dell’articolo 371IG della parte 9 A del TIOPA, i prestiti ammissibili sono prestiti concessi da una SEC ad altre società non residenti nel Regno Unito e controllate dalla stessa società o dalle stesse società da cui è controllata la SEC. Pertanto, come risulta dal punto INTM216450 del manuale delle autorità fiscali del Regno Unito, sul diritto tributario internazionale riguardante le SEC (HMRC International Manual/INTM 190000 Controlled Foreign Companies), in sostanza, i prestiti ammissibili sono prestiti concessi dalla SEC a società del medesimo gruppo non residenti nel Regno Unito.

138    La condizione connessa all’ammissibilità dei prestiti è rilevante per tutte e tre le esenzioni interessate. Tuttavia, per quanto riguarda l’esenzione prevista dall’articolo 371ID della parte 9 A del TIOPA, essa è, in sostanza, l’unica condizione, diversa da quella connessa al luogo di stabilimento, applicabile affinché le società soggette ad imposta possano avvalersi di un’esenzione del 75% dagli utili finanziari non commerciali, realizzati dalle loro SEC in seguito a prestiti ammissibili, e ciò indipendentemente dal fatto che, in particolare, siano state svolte nel Regno Unito funzioni significative del personale connesse ai prestiti in questione.

139    Sotto un quarto profilo, per poter beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 371IB della parte 9 A del TIOPA, che può incidere fino al 100% su utili finanziari non commerciali di una SEC, è altresì necessario provare che le risorse all’origine del prestito ammissibile in questione costituiscano risorse «ammissibili». Infatti, l’articolo 371IB della parte 9 A del TIOPA prevede che le società soggette a imposta possano chiedere l’esenzione dall’onere fiscale SEC sugli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili se e nella misura in cui riescano a dimostrare che tali utili sono derivati da risorse ammissibili. In forza dell’articolo 371IB della parte 9 A del TIOPA, le risorse ammissibili corrispondono, in sostanza, a quelle derivanti dagli utili della SEC o da fondi e altri attivi percepiti dalla SEC connessi alle azioni che essa possiede in membri del gruppo al quale appartiene o che ha emesso a vantaggio di detti membri. Tale esenzione può quindi coprire fino al 100% degli utili finanziari non commerciali imponibili se la totalità dei prestiti ammissibili interessati sono stati finanziati con risorse ammissibili.

140    Al riguardo, come affermato dal Regno Unito e da ITV nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale, non è escluso che taluni prestiti siano stati finanziati con risorse ammissibili, e quindi proprie della SEC, allorché le funzioni significative del personale connesse a detto prestito erano state svolte in modo centralizzato nel Regno Unito. Pertanto, l’esenzione di cui all’articolo 371IB della parte 9 A del TIOPA, al pari di quella di cui all’articolo 371ID della parte 9 A del TIOPA, è concessa indipendentemente dal fatto che funzioni significative del personale connesse ai prestiti in questione siano state svolte nel Regno Unito.

141    Sotto un quinto profilo, l’esenzione di cui all’articolo371IE della parte 9 A del TIOPA, detta dell’«interesse compensato», può essere invocata, per il saldo degli utili finanziari non commerciali, derivanti da prestiti ammissibili, che non sarebbero stati oggetto delle altre due esenzioni, nella misura in cui, per il gruppo di imprese interessato considerato nel suo insieme, l’importo dei redditi imponibili a causa degli interessi percepiti superi l’importo degli interessi versati e quindi dedotti da tale gruppo dalla sua base imponibile nel Regno Unito.

142    Si tratta quindi di un’esenzione complementare rispetto alle altre due esenzioni, ma che viene parimenti concessa a prescindere dal fatto che le funzioni significative del personale connesse ai prestiti all’origine degli utili finanziari non commerciali in questione siano state svolte nel Regno Unito.

143    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rilevare che, a parte le differenti condizioni che sono pertinenti per ciascuna delle esenzioni in questione, queste ultime sono concesse indipendentemente dal fatto che funzioni significative del personale siano state svolte nel Regno Unito in relazione ai prestiti che generano gli utili finanziari non commerciali in questione.

2)      Sulle esclusioni dalla concessione delle esenzioni in questione

144    Come rilevato ai precedenti punti da 127 a 143, la condizione comune alle tre esenzioni in questione è quella relativa all’ammissibilità dei prestiti. Pertanto, gli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti non ammissibili sono esclusi da dette esenzioni.

145    In forza dell’articolo 371IH della parte 9 A del TIOPA sono esclusi dalla definizione di prestiti ammissibili i prestiti concessi a una società stabilita nel Regno Unito o a una stabile organizzazione in tale Stato di una società non residente. Sono altresì esclusi i prestiti concessi a un’altra SEC che consentano a una società nel Regno Unito di dedurre gli interessi versati nell’ambito di tale prestito in sede di calcolo di un onere fiscale SEC. Sono esclusi anche i prestiti concessi a un beneficiario che utilizzi tali fondi per concedere altri prestiti.

146    Nei limiti in cui i prestiti ammissibili devono essere concessi a società ammissibili, ai sensi dell’articolo 371IG, paragrafo 8, della parte 9 A del TIOPA, vale a dire quelle collegate alla SEC e controllate dalla stessa società o dalle stesse società che controllano la SEC, i prestiti a società esterne al gruppo sono esclusi dalla definizione dei prestiti ammissibili.

147    Pertanto, in sostanza, sono considerati inammissibili i prestiti concessi dalle SEC a società del gruppo residenti nel Regno Unito, detti «prestiti a monte», i prestiti concessi dalle SEC a società terze, detti «prestiti salvadanaio», e quelli i cui interessi sono utilizzati quali deduzioni di un altro onere fiscale SEC o servono a finanziare altri prestiti.

148    Anzitutto, per quanto riguarda i prestiti a monte, la peculiarità che è stata posta in evidenza dal Regno Unito per spiegare la loro esclusione dalle esenzioni in questione è il rischio ulteriore che questo tipo di prestito rappresenta per la base imponibile a causa della possibilità di dedurre, da parte della società del Regno Unito che ha beneficiato del prestito, interessi versati per il prestito in questione.

149    Al riguardo, occorre rilevare che, se è vero che la possibilità di dedurre nel Regno Unito gli interessi versati nell’ambito dei prestiti in questione caratterizza i prestiti a monte, il fatto che gli utili finanziari non commerciali derivanti dai prestiti in questione siano oggetto di un onere fiscale SEC, ai sensi dell’articolo 371EB, contenuto nel capitolo n. 5 della parte 9 A del TIOPA, implica che funzioni significative del personale connesse a questi medesimi prestiti siano state svolte nel Regno Unito.

150    Successivamente, per quanto riguarda i prestiti a terzi, va ricordato che essi non possono beneficiare delle esenzioni in questione, in quanto non sono ammissibili. Infatti, per essere ammissibile, il beneficiario del prestito in questione dev’essere anche una società ammissibile, vale a dire, in sostanza, una società facente parte dello stesso gruppo della SEC in questione.

151    È vero che, nel corso di tutto il procedimento, il Regno Unito ha qualificato i prestiti concessi dalle SEC a società terze come «prestiti salvadanaio» o appartenenti a società «salvadanaio». Infatti, secondo il Regno Unito e ITV, quando una SEC concede un prestito a un terzo, tale prestito è costituito da eccedenze di attivi monetari depositati presso terzi, sotto forma di un deposito in banca o di un altro collocamento sicuro.

152    Tuttavia, va sottolineato che tali considerazioni non sono, di per sé, ciò che rende il prestito inammissibile. Infatti, ai sensi dell’articolo 371IG, paragrafo 8, della parte 9 A del TIOPA, un prestito non è ammissibile se il beneficiario del prestito in questione non fa parte del gruppo a cui appartiene la SEC che lo concede.

153    In ogni caso, si deve rilevare che l’esclusione di cui trattasi non riguarda una situazione di sottrazione artificiale di utili che sarebbe connessa al fatto che il beneficiario del prestito all’origine degli utili in questione non appartiene allo stesso gruppo della SEC, mentre una simile situazione di sottrazione artificiale non potrebbe verificarsi nel caso in cui il beneficiario del prestito in questione appartenga al medesimo gruppo della SEC.

154    Infatti, a prescindere dal fatto che il beneficiario del prestito appartenga o meno al gruppo SEC che lo concede, funzioni significative del personale possono essere state svolte nel Regno Unito in relazione a tale prestito, mentre gli utili finanziari non commerciali derivati da detto prestito sono stati realizzati dalla SEC. Pertanto, l’appartenenza o meno del beneficiario del prestito in questione allo stesso gruppo della SEC non influisce su una simile realizzazione degli utili da parte della SEC.

155    Infine, il Regno Unito e ITV rilevano altre esclusioni dalla definizione dei prestiti ammissibili, che sono previste all’articolo 371IH della parte 9 A del TIOPA.

156    Pertanto, ai sensi dell’articolo 371IH, paragrafo 3, della parte 9 A del TIOPA, sono esclusi dalla definizione dei prestiti ammissibili, segnatamente, le situazioni in cui gli interessi versati nell’ambito del prestito in questione servono per ridurre gli utili all’origine di un onere fiscale SEC. Tale esclusione è complementare a quella relativa ai prestiti a monte, in quanto, in sostanza, essa mira a far sì che le esenzioni in questione non siano combinate con deduzioni o altre esenzioni applicate nel Regno Unito.

157    Inoltre, ai sensi dell’articolo 371IH, paragrafo 5, della parte 9 A del TIOPA, sono escluse anche le situazioni in cui il prestito concesso dalla SEC consenta successivamente alla società beneficiaria del prestito di concedere altri prestiti. Come rilevato dal Regno Unito e da ITV, tale esclusione mira, in sostanza, a che i prestiti concessi dalla SEC siano utilizzati per finanziare attività commerciali del gruppo al di fuori del Regno Unito.

158    A tale proposito, come correttamente sostenuto dalla Commissione, si deve rilevare che, sebbene sia legittimo concedere un’esenzione degli utili finanziari non commerciali generati da prestiti che sono serviti a finanziare le attività del gruppo all’estero, il fatto è che il rendimento ottenuto a partire da risorse originarie del Regno Unito o da funzioni significative del personale svolte nel Regno Unito sarà stato realizzato dalla SEC e potrebbe quindi essere considerato artificialmente sottratto al Regno Unito, in forza del capitolo n. 5 del TIOPA.

159    Alla luce delle diverse esclusioni descritte ai precedenti punti da 147 a 157, occorre rilevare che esse si riferiscono a situazioni in cui, certamente, potrebbero essere state effettuate deduzioni supplementari all’interno del Regno Unito o in cui il finanziamento offerto dalla SEC sia andato a beneficio di società esterne al gruppo le cui risorse o funzioni significative del personale, provenienti dal Regno Unito, siano state mobilitate ai fini della creazione e gestione dei prestiti in questione. Tuttavia, in tutte queste circostanze, le esclusioni dalle esenzioni non sono legate all’esistenza di una sottrazione artificiale degli utili a causa di funzioni significative del personale svolte nel Regno Unito.

160    In tali circostanze, gli argomenti del Regno Unito, di ITV e di LSEGH, secondo cui tali esclusioni erano volte ad impedire che le esenzioni in questione fossero concesse in situazioni particolari di sottrazione artificiale di utili, devono essere respinti.

3)      Sull’esistenza di una deroga al sistema di riferimento e sulla comparabilità degli operatori interessati, alla luce dell’obiettivo di tale sistema

161    In via preliminare, occorre ricordare che, nel caso di specie, il sistema di riferimento rispetto al quale devono essere analizzate le esenzioni in questione è costituito dalle norme applicabili alle SEC, che mirano alla tutela della base imponibile dell’imposta sulle società del Regno Unito, assoggettando ad imposta gli utili generati da attività e attivi del Regno Unito che sono artificialmente sottratti al Regno Unito e dirottati verso le SEC.

162    Inoltre, occorre ricordare che, all’interno delle norme applicabili alle SEC, gli utili finanziari non commerciali realizzati da queste ultime, attinenti a funzioni significative del personale svolte nel Regno Unito, sono stati considerati quali utili artificialmente sottratti al Regno Unito e, pertanto, imponibili ai sensi del capitolo n. 5 della parte 9 A del TIOPA.

163    Infatti, l’esistenza di funzioni significative del personale svolte nel Regno Unito è una delle quattro situazioni, previste all’interno del capitolo 5 della parte 9 A del TIOPA e riassunte al precedente punto 6, considerate integranti una sottrazione artificiale di utili e quindi da tassare nel Regno Unito.

164    In altri termini, il legislatore del Regno Unito ha ritenuto che gli utili delle SEC, nella misura in cui sono generati da funzioni significative del personale svolte nel Regno Unito, debbano esservi tassati. Per tale ragione, gli utili finanziari non commerciali generati nell’ambito tanto dei prestiti non ammissibili quanto di quelli ammissibili possono essere soggetti a un onere fiscale SEC, ai sensi dell’articolo 371EB della parte 9 A del TIOPA, all’interno del capitolo 5 di quest’ultimo.

165    Orbene, come appena concluso nel precedente punto 143, è necessario constatare che, attraverso l’applicazione delle esenzioni interessate, non è escluso che situazioni in cui funzioni significative del personale sono state svolte nel Regno Unito, e sono quindi considerate integranti una sottrazione artificiale di utili, siano parzialmente o totalmente esentate dalla tassazione nel Regno Unito.

166    In tali circostanze, il fatto di esentare unicamente gli utili finanziari non commerciali delle SEC derivanti dai prestiti ammissibili potrebbe condurre a un trattamento differenziato rispetto agli utili finanziari non commerciali delle SEC nell’ambito di prestiti non ammissibili che, non beneficiando delle esenzioni in questione, sarebbero tassati in forza delle norme applicabili alle SEC, nell’eventualità in cui queste due situazioni fossero comparabili, alla luce dell’obiettivo delle norme applicabili alle SEC.

167    Pertanto, occorre esaminare se le società soggette ad imposta nel Regno Unito che possono beneficiare delle esenzioni in questione per gli utili finanziari non commerciali delle loro SEC derivanti da prestiti ammissibili si trovino nella stessa situazione delle società le cui SEC hanno realizzato utili finanziari non commerciali generati da prestiti non ammissibili, alla luce dell’obiettivo del sistema di riferimento, vale a dire la tutela della base imponibile dell’imposta sulle società del Regno Unito mediante la tassazione degli utili artificialmente sottratti.

168    In primo luogo, sia i prestiti a monte che i prestiti ammissibili possono essere soggetti all’onere fiscale SEC, ai sensi dell’articolo 371EB della parte 9 A del TIOPA per via delle funzioni significative del personale svolte nel Regno Unito nell’ambito di detti prestiti. Infatti, si ritiene che nel contesto di queste due situazioni si sia verificata una sottrazione artificiale di utili dovuta alle attività nel Regno Unito, mentre sono solo gli utili derivanti dai prestiti ammissibili ad essere esentati.

169    Come afferma il Regno Unito, infatti, le norme applicabili alle SEC costituiscono la risposta alla sottrazione artificiale derivante dal trasferimento di fondi verso la SEC, effettuato in un primo tempo dalla società imponibile nel Regno Unito, fondi che rientreranno nel Regno Unito, se del caso, solo sotto forma di dividendi, non tassati. Tale ragionamento si applica anche, in particolare, alle situazioni in cui funzioni significative del personale vengano svolte nel Regno Unito per prestiti concessi dalla SEC, la quale, in seguito, realizza utili finanziari non commerciali grazie a tali prestiti. Gli utili generati da detti prestiti a partire da attività svolte nel Regno Unito rientreranno solo sotto forma di dividendi non imponibili, e ciò indipendentemente dal fatto che i beneficiari dei prestiti in questione siano stabiliti nel Regno Unito o in un altro Stato.

170    Pertanto, per quanto riguarda gli utili artificialmente sottratti per via di attività svolte nel Regno Unito, la cui tassazione è prevista dalle norme applicabili alle SEC, i prestiti ammissibili e i prestiti a monte si trovano in situazioni equivalenti, indipendentemente dal fatto che, nel caso dei prestiti a monte, la possibilità di una deduzione nel Regno Unito degli interessi versati nell’ambito di tali prestiti aggravi l’erosione della base imponibile dell’imposta sulle società del Regno Unito.

171    A tale riguardo, occorre rilevare che l’erosione della base imponibile della società beneficiaria del prestito nel Regno Unito, derivante dalle deduzioni da parte di quest’ultima degli interessi versati alla SEC, è una questione distinta dall’erosione legata alla sottrazione artificiale degli utili della società del Regno Unito che sarebbe la fonte dei fondi versati e delle funzioni significative del personale svolte in relazione al prestito in questione.

172    Inoltre, come correttamente rilevato dalla Commissione, il rischio di erosione della base imponibile dell’imposta sulle società nel Regno Unito connessa alla deduzione degli interessi sui prestiti può essere gestito a livello della società che vi ricorre abusivamente, per esempio limitando le deduzioni possibili. Una simile limitazione può essere prevista, se del caso, a livello di gruppo. Infatti, come riconosciuto dal Regno Unito stesso, il diritto fiscale di tale Stato contiene tutta una serie di misure complementari dirette a proteggere la base imponibile dell’imposta sulle società del Regno Unito. Tra queste misure, menzionate dal Regno Unito, vi sono quelle che fissano un limite massimo alla deduzione degli interessi sui prestiti, le quali impedirebbero di effettuare talune deduzioni motivate da ragioni puramente fiscali. Pertanto, tale tipo di misure può essere applicato per trattare le deduzioni nel contesto dei prestiti a monte, nei limiti in cui questi sono considerati dalle autorità fiscali del Regno Unito costruzioni circolari il cui solo scopo è quello di effettuare deduzioni fiscali.

173    In secondo luogo, per quanto riguarda i prestiti a terzi, occorre rilevare che, alla luce dell’articolo 371IG, paragrafo 8, della parte 9 A del TIOPA, l’elemento chiave che rende inammissibile tale tipo di prestiti è il fatto che i beneficiari dei prestiti concessi dalla SEC che sono all’origine degli utili finanziari non commerciali in questione siano terzi che non sono collegati alla SEC.

174    Il Regno Unito e ITV hanno posto in evidenza il fatto che, mentre i fondi che hanno consentito di finanziare il prestito in questione avrebbero potuto essere conservati nel Regno Unito ed investiti da società appartenenti allo stesso gruppo stabilite nel Regno Unito, al fine di assicurarsi che il rendimento dei fondi in eccedenza spetti alle società stabilite nel Regno Unito, i prestiti a terzi costituiscono costruzioni salvadanaio e prive di scopo economico, al fine di generare utili finanziari non commerciali a livello della SEC di cui trattasi e, pertanto, al di fuori del Regno Unito.

175    Tuttavia, come è stato appena rilevato al precedente punto 152, la presunta natura fittizia dei prestiti a terzi e la loro presunta mancanza di scopo economico non risultano, in quanto esclusioni, dalle disposizioni relative alle esenzioni in questione. Inoltre, come correttamente rilevato dalla Commissione, il Regno Unito e la ITV non hanno fornito elementi di prova che dimostrino che i prestiti concessi dalle SEC a società terze siano necessariamente costruzioni salvadanaio che non possono essere fondate su legittime ragioni economiche.

176    Inoltre, che il beneficiario sia una società esterna al gruppo o una società all’interno del gruppo cui appartiene la SEC non cambia il fatto che il trasferimento di fondi dalla società stabilita nel Regno Unito verso la SEC non produrrà utili imponibili nel Regno Unito, poiché il rendimento di tali fondi, in entrambi i casi, rientrerà nel Regno Unito solo sotto forma di dividendi non tassati. Quest’ultima circostanza è presente in entrambe le situazioni. In tal senso, l’onere fiscale SEC dovrebbe intervenire in risposta a tale sottrazione.

177    Lo stesso ragionamento si applica quando gli utili finanziari non commerciali, derivanti da un prestito, sono stati realizzati da una SEC facendo ricorso a funzioni significative del personale svolte nel Regno Unito. Infatti, gli utili finanziari non commerciali derivanti da un prestito concesso da una SEC, vuoi a un terzo vuoi a una società del medesimo gruppo, per il quale sono state svolte funzioni significative del personale nel Regno Unito, sono considerati artificialmente sottratti e, per tale ragione, possono essere oggetto di un onere fiscale SEC, ai sensi dell’articolo 371EB, all’interno del capitolo 5 della parte 9 A del TIOPA.

178    Pertanto, per quanto riguarda gli utili artificialmente sottratti per via di funzioni significative del personale svolte nel Regno Unito – la cui tassazione è prevista dalle norme applicabili alle SEC – i prestiti ammissibili e i prestiti a terzi si trovano in situazioni equivalenti, indipendentemente dal fatto che, nel caso dei prestiti a terzi, gli utili realizzati dalla SEC siano stati generati da interessi versati da un terzo e non da una società appartenente allo stesso gruppo.

179    In terzo luogo, per quanto riguarda le esclusioni dalla definizione dei prestiti ammissibili che mirano, secondo il Regno Unito, ad incentivare l’utilizzo dei prestiti ammissibili per il finanziamento di attività del gruppo della SEC al di fuori del Regno Unito, occorre ricordare, come è stato constatato al precedente punto 158, che una siffatta esclusione è priva di rapporto con il fatto che funzioni significative del personale siano state esercitate nel Regno Unito per quanto riguarda i prestiti in questione.

180    Pertanto, la circostanza che i prestiti concessi da una SEC siano serviti o meno a finanziare attività del gruppo al di fuori del Regno Unito non cambia il fatto che, qualora siano state esercitate nel Regno Unito funzioni significative del personale relative a tali prestiti, gli utili che ne derivano sono considerati, ai sensi delle norme applicabili alle SEC, artificialmente sottratti al Regno Unito. Pertanto, alla luce dell’obiettivo di dette norme, vale a dire la protezione della base imponibile dell’imposta sulle società del Regno Unito attraverso la tassazione degli utili sottratti artificialmente, le due situazioni sono comparabili.

181    Da quanto precede risulta che le esenzioni di cui trattasi, in quanto esentano unicamente gli utili finanziari non commerciali delle SEC derivanti dai prestiti ammissibili, ad esclusione di quelli derivanti dai prestiti non ammissibili, comportano un trattamento differenziato delle due situazioni, mentre esse sono comparabili, alla luce dell’obiettivo di dette norme, consistente nel proteggere la base imponibile dell’imposta sulle società nel Regno Unito mediante la tassazione degli utili artificialmente sottratti.

d)      Conclusione sullesistenza di un vantaggio e di una deroga al sistema di riferimento

182    Tenuto conto delle considerazioni formulate ai precedenti punti 108, 120, 143, 160 e 181, si deve constatare che la Commissione non è incorsa in errori di valutazione quando ha concluso che esisteva un vantaggio nel caso di specie e che esso era a priori selettivo, nei limiti in cui le esenzioni in questione derogavano alle norme del Regno Unito applicabili alle SEC, in quanto introducevano un trattamento differenziato tra società soggette ad imposta che si trovano in una situazione comparabile, alla luce dell’obiettivo di dette norme. Pertanto, i presenti motivi, basati su tali errori, devono essere respinti.

3.      Sui motivi basati su errori di valutazione circa lesistenza di giustificazioni per le esenzioni in questione (terzo motivo nella causa T363/19 e dal quarto al sesto motivo nella causa T456/19)

183    Nell’ambito dei presenti motivi, basati su argomenti che possono essere raggruppati in due parti, il Regno Unito e ITV sostengono che la Commissione ha inficiato la decisione impugnata commettendo errori di valutazione, escludendo le giustificazioni addotte dal Regno Unito per le esenzioni in questione, ossia, da un lato, quelle vertenti su ragioni di praticabilità amministrativa (prima parte) e, dall’altro, quelle relative al rispetto della libertà di stabilimento (seconda parte).

a)      Sul primo motivo, basato su un errore di valutazione della giustificazione delle misure in questione per ragioni di praticabilità amministrativa

184    Il Regno Unito e ITV asseriscono, in sostanza, che, supponendo di poter ritenere che le esenzioni in questione abbiano concesso un vantaggio a priori selettivo alle società che se ne erano avvalse, nella decisione impugnata la Commissione è incorsa in un errore di valutazione rifiutando di considerare tali esenzioni giustificate da ragioni connesse alla necessità di rendere amministrabile il sistema di tassazione degli utili delle SEC, tenuto conto della complessità dell’esercizio consistente nel determinare le funzioni significative del personale effettuate nell’ambito dei prestiti infragruppo e la loro ubicazione.

185    La Commissione contesta tali argomenti, in particolare, sostenendo che la giustificazione relativa alla difficoltà di individuare funzioni significative del personale svolte nell’ambito dei prestiti infragruppo non è stata addotta nel corso del procedimento amministrativo e che, in ogni caso, con i suoi argomenti, il Regno Unito non avrebbe fornito alcuna ragione convincente al fine di dimostrare l’esistenza di una simile difficoltà nell’individuazione delle funzioni significative del personale nell’ambito dei prestiti ammissibili, mentre tale individuazione sarebbe normalmente possibile e verrebbe effettuata nel caso dei prestiti non ammissibili. Inoltre, anche nelle linee guida delle autorità fiscali del Regno Unito si riconoscerebbe che le funzioni significative del personale nel contesto di prestiti infragruppo sono generalmente svolte a livello delle strutture centrali del gruppo.

186    Al riguardo, occorre ricordare che dalla giurisprudenza risulta che una misura che introduce un’eccezione all’applicazione del sistema tributario generale può essere giustificata dalla natura e dall’economia generale di tale sistema tributario qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi fondanti o informatori del suo sistema tributario e, segnatamente, dai meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, che sono necessari per il raggiungimento dei suoi obiettivi (sentenze del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C‑88/03, EU:C:2006:511, punto 81; dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a., da C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, punto 69, e del 19 dicembre 2018, A-Brauerei, C‑374/17, EU:C:2018:1024, punto 48).

187    Pertanto, si è ammesso che obiettivi inerenti al sistema fiscale generale in questione potevano giustificare un regime fiscale a priori selettivo (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, GIL Insurance e a., C‑308/01, EU:C:2004:252, punti da 74 aa 76, e dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a., da C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, punti da 64 a 76), in particolare obiettivi connessi al buon funzionamento del regime fiscale in questione (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, A-Brauerei, C‑374/17, EU:C:2018:1024, punti da 50 a 53).

188    In primo luogo, occorre rilevare che, nelle osservazioni presentate il 15 gennaio 2018 a seguito della decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale, il Regno Unito ha sostenuto che, anche supponendo che le norme applicabili alle SEC comprendessero disposizioni derogatorie al sistema di riferimento, tali disposizioni erano giustificate in particolare dall’esigenza di attuare norme che potessero essere facilmente applicate, evitando di dover svolgere un complesso esercizio consistente nell’individuare le funzioni significative del personale svolte nell’ambito dei prestiti in questione.

189    In secondo luogo, se è vero che dalle risposte alla consultazione condotta dalle autorità del Regno Unito prima dell’adozione delle norme applicabili alle SEC risulta che, in particolare, la proposta relativa ad un’esenzione parziale del 75% è stata sostenuta prevalentemente a causa della sua semplicità e della sua facilità di applicazione, il Regno Unito non ha tuttavia fornito elementi di prova che consentano di quantificare i costi amministrativi corrispondenti all’individuazione e alla localizzazione delle funzioni significative del personale nell’ambito di prestiti infragruppo.

190    Infatti, nell’ambito del procedimento amministrativo, il Regno Unito si è limitato ad affermare che il fatto di prevedere meccanismi automatici, come la percentuale di esenzione del 75%, rendeva più semplice l’applicazione delle norme relative alle SEC. Orbene, per quanto riguarda specificamente l’identificazione e la localizzazione delle funzioni significative del personale svolte nel contesto dei prestiti infragruppo, il Regno Unito si è limitato ad affermare che si trattava di un esercizio oneroso, senza fornire ulteriori prove concrete a sostegno della sua affermazione.

191    Inoltre, benché i documenti della consultazione precedente all’adozione delle norme applicabili alle SEC, che sono stati versati ai fascicoli delle presenti cause, contengano risposte a favore dell’esenzione automatica proposta, dette risposte si basano su affermazioni generali. Inoltre, la loro portata è limitata, poiché è evidente che un’esenzione automatica è più facile da gestire sia per l’amministrazione fiscale che per i soggetti passivi rispetto a una situazione in cui le condizioni per beneficiare di una simile esenzione devono essere provate e verificate. Affermazioni di questo tipo non sono sufficienti a provare che l’esame caso per caso al fine di stabilire se gli utili delle SEC siano stati artificialmente sottratti al Regno Unito a causa delle funzioni significative del personale svolte in tale Stato comporterebbe formalità complesse, costose e vincolanti, al punto da rendere il sistema ingestibile sul piano amministrativo.

192    Orbene, come indicato al precedente paragrafo 186, spetta allo Stato membro che sostiene che le misure selettive a priori sono giustificate dimostrare che tali misure siano il risultato diretto dei principi fondanti o informatori del suo sistema fiscale.

193    Inoltre, come rilevato al precedente punto 133, le stesse autorità fiscali del Regno Unito hanno riconosciuto che per i grandi prestiti a medio e lungo termine, finanziati con fondi propri, ci si aspettava generalmente, nella maggior parte dei casi, che la gestione di tali prestiti ricadesse nell’ambito della funzione di finanziamento di un gruppo e che l’esperienza aveva dimostrato che questo tipo di prestiti era pianificato e gestito a livello di strutture centrali del gruppo. Infatti, una simile considerazione è indicativa della circostanza che, per gran parte dei prestiti infragruppo, la questione dell’identificazione e della localizzazione delle funzioni significative del personale non si ponga nemmeno, poiché si può presumere che queste siano state svolte in maniera centralizzata nel Regno Unito.

194    In terzo luogo, per quanto riguarda più in particolare l’esenzione parziale del 75% degli utili finanziari non commerciali, come affermato correttamente dalla Commissione, non è stato dimostrato da elementi di prova in che misura la percentuale del 75% di esenzione fosse necessaria o adeguata nel caso di esigibilità di un onere fiscale SEC sulla base del criterio generale delle funzioni significative del personale svolte nel Regno Unito. Inoltre, non è stata presentata alcuna prova per stabilire la pertinenza del rapporto capitale di prestito-capitale netto, che ha costituito la base di tale percentuale, per rispondere alla domanda relativa alla difficoltà di individuare e di localizzare le funzioni significative del personale svolte nel contesto dei prestiti infragruppo che generano gli utili finanziari non commerciali.

195    Quand’anche si dovesse ammettere che il rischio di sovracapitalizzazione sussista nell’ambito delle SEC e che la tassazione nel Regno Unito del 25% dei loro utili finanziari non commerciali sia efficace per far fronte a tale rischio, il Regno Unito e ITV hanno essi stessi riconosciuto, nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale, che tale rischio di sovracapitalizzazione sussisteva indipendentemente dall’esistenza dei prestiti infragruppo che erano all’origine degli utili finanziari non commerciali realizzati dalle SEC.

196    Stanti tali circostanze, la prima parte dei presenti motivi, basata su errori di valutazione relativi alla giustificazione delle esenzioni in questione, dev’essere respinta per ragioni di praticabilità amministrativa.

b)      Sulla seconda parte, basata su un errore di valutazione riguardante la giustificazione relativa alla necessità di rispettare la libertà di stabilimento

197    Il Regno Unito e la ITV sostengono che, nella decisione impugnata, la Commissione è incorsa in un errore di valutazione rifiutando di constatare che le esenzioni in questione fossero parimenti giustificate nei limiti in cui miravano al rispetto della libertà di stabilimento. Il Regno Unito ritiene di aver adottato un approccio ragionevole al fine di conformarsi alla sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (C‑196/04, EU:C:2006:544), atteso che la distinzione tra prestiti ammissibili e prestiti non ammissibili si basa proprio sulla natura artificiale di questi ultimi, in particolare per quanto riguarda le costruzioni dette «transazioni salvadanaio» e i prestiti a monte.

198    La Commissione contesta gli argomenti del Regno Unito e di ITV.

199    Occorre ricordare che il sistema fiscale del Regno Unito si basa sul principio di territorialità e che, secondo tale principio, gli utili realizzati dalle SEC non sono tassati in tale Stato. Tuttavia, nel caso in cui tali utili siano in realtà utili attribuibili a un’entità residente nel Regno Unito che è stata la fonte dei fondi o delle funzioni significative del personale svolte nell’ambito dei prestiti che hanno generato tali utili, essi sono considerati come se fossero stati artificialmente sottratti e, quindi, imponibili nel Regno Unito a titolo di un onere fiscale SEC. Così descritto, tale sistema non può essere considerato un ostacolo alla libertà di stabilimento.

200    Ai punti 72 e 73 della sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (C‑196/04, EU:C:2006:544), la Corte ha infatti dichiarato che, poiché la legislazione sulle SEC limitava l’applicazione dell’imposta alle costruzioni puramente fittizie, essa era compatibile con gli articoli 49 e 54 TFUE, che garantiscono la libertà di stabilimento.

201    In tali circostanze, se è vero che, in forza dell’articolo 371EB della parte 9 A del TIOPA, è previsto un onere fiscale SEC per gli utili derivanti da prestiti, nell’ambito dei quali è stato accertato che sono state svolte funzioni significative del personale nel Regno Unito e che, per tale ragione, tali utili dovevano essere considerati utili artificialmente sottratti, non si può tuttavia ritenere che l’imposizione di tale onere fiscale costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento, in virtù della giurisprudenza richiamata al precedente punto 200. Pertanto, un’esenzione da tale tassazione non può essere giustificata per garantire la libertà di stabilimento.

202    In tali circostanze, la seconda parte dei presenti motivi relativa a un errore di valutazione riguardante la giustificazione basata sulla necessità di rispettare la libertà di stabilimento dev’essere respinta e, di conseguenza, tali motivi devono essere respinti nel loro insieme.

203    Pertanto, si deve concludere che è senza incorrere in errori di valutazione che la Commissione ha ritenuto che le esenzioni in questione abbiano conferito un vantaggio selettivo ai loro beneficiari e, di conseguenza, occorre respingere tutti i motivi afferenti a tale valutazione.

4.      Sul motivo vertente su un errore di valutazione riguardante lincidenza sugli scambi tra Stati membri (quarto motivo nella causa T363/19)

204    Il Regno Unito sostiene, in sostanza, che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione non dimostrando che, nel caso di specie, i gruppi multinazionali sarebbero stati incitati a riallocare funzioni di finanziamento del gruppo a seguito delle esenzioni in questione e che, pertanto, le misure in questione avrebbero inciso sugli scambi tra Stati membri.

205    A tale proposito, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, quanto al presupposto dell’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione non è tenuta a dimostrare che la misura statale abbia un’incidenza effettiva su tali scambi, né tantomeno che essa crei un’effettiva distorsione della concorrenza. La Commissione è unicamente tenuta a dimostrare che detta misura sia idonea a produrre tali effetti (v. sentenza del 5 marzo 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

206    È stato infatti dichiarato che, quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di alcune imprese rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi tra Stati membri, questi ultimi devono ritenersi influenzati da tale aiuto (sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 66).

207    Al riguardo, dal precedente punto 182 si evince che la Commissione ha correttamente concluso che le esenzioni in questione costituivano un vantaggio selettivo a beneficio delle società che se ne sono avvalse. In tali circostanze occorre parimenti confermare la valutazione della Commissione secondo cui tale vantaggio può avere un’incidenza sugli scambi tra Stati membri, poiché rafforzerebbe la posizione delle società beneficiarie. Inoltre, tale vantaggio selettivo è atto a influenzare le decisioni di riallocazione del capitale e delle attività all’interno dei gruppi multinazionali stabiliti nell’Unione, e più in particolare le funzioni di tesoreria.

208    Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il Regno Unito, la Commissione non è tenuta a provare flussi concreti di movimenti da parte dei gruppi internazionali, né a comparare i diversi sistemi fiscali all’interno dell’Unione, ove riesca a dimostrare l’esistenza di un vantaggio suscettibile di rafforzare la posizione concorrenziale dei suoi beneficiari, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 205.

209    In tali circostanze, il presente motivo, vertente su un errore di valutazione riguardante l’incidenza sugli scambi tra Stati membri, deve essere respinto.

5.      Sul motivo vertente sulla violazione del principio di non discriminazione (settimo motivo nella causa T456/19)

210    ITV addebita al Commissione di aver violato il principio di non discriminazione nei limiti in cui avrebbe applicato ad altre operazioni di finanziamento infragruppo, in particolare nell’ambito di due decisioni precedenti, un trattamento più favorevole dal punto di vista degli aiuti di Stato rispetto a quello risultante dalla sua posizione nel caso in esame.

211    La Commissione contesta tali argomenti, sostenendo che, nel caso di specie, essa ha dimostrato adeguatamente l’esistenza di una violazione delle norme relative agli aiuti di Stato e che, in ogni caso, le decisioni invocate da ITV riguardavano situazioni diverse da quella del caso di specie.

212    Secondo costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (v. sentenza del 14 aprile 2005, Belgio/Commissione, C‑110/03, EU:C:2005:223, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

213    Occorre altresì rilevare che è solo nell’ambito dell’articolo 107 TFUE che si deve valutare la legittimità di una decisione della Commissione in cui si constata che una misura statale costituisce un aiuto di Stato e non già alla luce della sua prassi decisionale precedente. Infatti, la nozione di aiuto di Stato corrisponde a una situazione obiettiva che viene valutata alla data in cui la Commissione adotta la decisione. Pertanto, le ragioni per cui la Commissione aveva effettuato una valutazione diversa della situazione in una decisione precedente devono rimanere senza effetti sulla valutazione della legittimità della decisione impugnata (sentenze del 17 luglio 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione, T‑457/09, EU:T:2014:683, punto 368, e dell’11 dicembre 2014, Austria/Commissione, T‑251/11, EU:T:2014:1060, punto 125).

214    Pertanto, il fatto che la Commissione abbia riconosciuto, nell’ambito di altre decisioni, l’esistenza di differenze tra i prestiti infragruppo e i prestiti tra società terze non implica di per sé che, nel caso di specie, non si possa riscontrare l’esistenza di un vantaggio selettivo.

215    Una simile conclusione, infatti, deve basarsi su un’analisi dettagliata dell’imposizione considerata normale nello Stato interessato e sulla questione se, a causa della misura statale in questione, vi sia stata una deroga a detta imposizione che abbia introdotto differenziazioni tra operatori che si trovano, per quanto riguarda l’obiettivo assegnato al sistema fiscale pertinente, in una situazione di fatto e di diritto comparabile.

216    Inoltre, come correttamente sostenuto dalla Commissione, la comparabilità tra operatori deve essere fatta proprio alla luce dell’obiettivo del sistema in questione. Di conseguenza, tenendo conto, segnatamente, del fatto che l’obiettivo dei sistemi in questione in ciascuna delle decisioni della Commissione era diverso, non si può trarre alcuna conclusione dalle eventuali differenze nella valutazione della Commissione nell’ambito delle decisioni invocate da ITV e in quella del caso di specie.

217    Ne consegue che ITV non può utilmente basarsi sulla soluzione raggiunta dalla Commissione in altre decisioni per dedurre che il principio di non discriminazione è stato violato nel caso di specie.

218    Pertanto, il motivo vertente sulla violazione del principio di non discriminazione deve essere respinto.

6.      Sul motivo vertente su un errore di diritto risultante dallapplicazione, per analogia, delle disposizioni della direttiva 2016/1164 (ottavo motivo nella causa T456/19)

219    ITV fa valere che la Commissione si è erroneamente basata, non fosse che per analogia, sulla direttiva 2016/1164. Infatti, tale direttiva è entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 2019 e quindi non è applicabile ratione temporis nel caso di specie. Inoltre, detta direttiva non affronterebbe specificamente la questione della determinazione delle funzioni significative del personale nell’ambito dei finanziamenti infragruppo.

220    È vero che, nella decisione impugnata, la Commissione ha fatto riferimento alla direttiva 2016/1164, in particolare al punto 38, quando ha indicato che la modifica delle norme applicabili alle SEC, avvenuta nel 2019, era stata annunciata come diretta ad attuare la direttiva 2016/1164. Inoltre, la Commissione ha descritto in termini generali la portata della direttiva 2016/1164, nell’ambito della sua descrizione del contesto normativo internazionale e dell’Unione di cui alla sezione 2.4 della decisione impugnata, al fine di illustrare che numerosi Stati, anche all’interno dell’Unione, si erano dotati di norme applicabili alle SEC per impedire il trasferimento degli utili verso società figlie estere soggette ad una bassa imposizione. Inoltre, la Commissione ha incluso una citazione esplicita dell’articolo 7 di tale direttiva, disposizione alla quale è stato successivamente fatto riferimento nella nota a piè di pagina n. 86 della decisione impugnata.

221    Tuttavia, tali riferimenti alla direttiva 2016/1164 sono contestuali e tendono soltanto a descrivere il criterio di attribuzione di redditi relativo alle funzioni significative del personale, in maniera generale. Per contro, ai fini delle sue conclusioni nella decisione impugnata, la Commissione si è basata sulle norme applicabili alle SEC nel Regno Unito, le quali prevedono esse stesse, in particolare all’articolo 371EB della parte 9 A del TIOPA, un siffatto criterio basato sulle funzioni significative del personale.

222    Pertanto, contrariamente a quanto sostiene ITV, poiché la Commissione non ha basato la decisione impugnata sulla direttiva 2016/1164, la legittimità di tale decisione non può essere messa in discussione sulla base di tale direttiva.

223    In tali circostanze, il motivo vertente su un errore di diritto derivante dall’applicazione per analogia delle disposizioni della direttiva 2016/1164 deve essere respinto.

7.      Sul motivo vertente, in sostanza, su errori di valutazione relativi allindividuazione di ITV come beneficiaria del regime contestato e sullobbligo di recupero degli aiuti concessi nellambito di tale regime, disposto dalla Commissione nella decisione impugnata (nono motivo nella causa T456/19).

224    In sostanza, ITV addebita alla Commissione di aver erroneamente individuato una categoria di beneficiari, nella quale essa è stata inclusa, per il solo fatto che questi ultimi si sarebbero avvalsi delle esenzioni in questione e di aver disposto il recupero degli aiuti presso tale categoria di beneficiari senza prevedere una deroga a tale recupero per i casi in cui non era stato ricevuto alcun vantaggio selettivo, come sarebbe avvenuto nel suo caso. Infatti, il gruppo a cui appartiene ITV avrebbe adattato la sua struttura di finanziamento per potersi avvalere delle esenzioni in questione, e ciò unicamente per ragioni di semplificazione amministrativa. Orbene, l’importo dell’imposta dovuta da ITV non sarebbe stato inferiore a quello che le sarebbe stato addebitato se non avesse effettuato tale adeguamento della sua struttura e se non si fosse avvalsa delle esenzioni in questione.

225    Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche del regime di cui trattasi per valutare nella motivazione della sua decisione se, in base alle modalità previste da tale regime, esso assicuri un vantaggio sensibile ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da giovare essenzialmente a imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri. Dunque la Commissione, in una decisione riguardante un simile regime, non è tenuta a compiere un’analisi dell’aiuto concesso in ogni singolo caso sulla base di un regime siffatto. È solo allo stadio del recupero degli aiuti che si renderebbe necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata (v. sentenza del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

226    Nel caso di specie, poiché la Commissione ha individuato un regime di aiuti, essa non era tenuta a identificare, per ogni beneficiario, la portata del vantaggio ricevuto.

227    Pertanto, facendo valere le particolarità della propria situazione, ITV non può contestare la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui ha disposto il recupero presso i beneficiari del regime di aiuti in questione. Infatti, è solo nell’ambito della procedura di recupero, a seguito della decisione impugnata, che il Regno Unito ha dovuto iniziare l’analisi di ogni singola situazione e, se del caso, il calcolo del vantaggio di cui avrebbe potuto effettivamente beneficiare ogni società, e ciò sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione nella decisione impugnata.

228    In ogni caso, ITV non può avvalersi del fatto di aver presentato le richieste di esenzione solo per ragioni di semplicità amministrativa. Occorre infatti ricordare che la nozione di aiuto di Stato è una nozione oggettiva e che, nella misura in cui la Commissione riesca a dimostrare che un vantaggio selettivo è stato concesso a beneficiari posti in una situazione comparabile a quella di altre società in circostanze di fatto e di diritto analoghe, l’aiuto in questione deve essere recuperato. Pertanto, le ragioni che hanno portato una società ad avvalersi dell’aiuto in questione, così come il fatto che tale società avrebbe potuto avvalersi di altre disposizioni all’interno del sistema fiscale applicabile, sono irrilevanti ai fini dell’esame della legittimità della decisione che dispone il recupero dell’aiuto in questione.

229    In tali circostanze, si deve respingere il motivo dedotto da ITV, vertente su un errore di valutazione relativo alla sua identificazione come beneficiaria del regime di aiuti contestato e all’obbligo di recupero disposto dalla Commissione nella decisione impugnata.

8.      Conclusione generale

230    Poiché tutti i motivi dedotti dalle parti sono stati respinti, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.

 Sulle spese

231    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno Unito e ITV sono rimasti soccombenti rispettivamente nelle cause T‑363/19 e T‑456/19, essi devono essere condannati a sopportare, oltre alle proprie spese afferenti a tali cause, le spese sostenute dalla Commissione, conformemente alle domande di quest’ultima stessa.

232    Inoltre, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente, diversa da quelle menzionate nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo, si faccia carico delle proprie spese. Nel caso di specie, LSEGH è condannata a sopportare le proprie spese.

233    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Regno Unito sopporterà le proprie spese afferenti alla causa T‑456/19.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T363/19 e T456/19 sono riunite ai fini della presente sentenza.

2)      I ricorsi sono respinti.

3)      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, nella causa T363/19.

4)      ITV plc sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, nella causa T456/19.

5)      LSEGH (Luxembourg) Ltd e London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd sopporteranno le proprie spese.

6)      Il Regno Unito sopporterà le proprie spese nella causa T456/19.

Papasavvas

Tomljenović

Schalin

Škvařilová-Pelzl

 

Nõmm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 giugno 2022.

Firme


Indice



*      Lingua processuale: l’inglese.