Language of document : ECLI:EU:T:2016:54

Causa T‑171/13

Benelli Q.J. Srl

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario figurativo MOTOBI B PESARO – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Prove presentate contro una domanda di decadenza dopo la scadenza del termine impartito – Mancata presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Disposizione contraria – Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 – Regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2868/95»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 2 febbraio 2016

1.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

2.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Prove ulteriori o complementari

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 50, § 1, comma 3)

3.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 51, § 1, a)]

4.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Marchio figurativo MOTOBI B PESARO

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 51, § 1, a)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 26)

2.      Il regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, stabilisce che la commissione di ricorso, in occasione dell’esame di un ricorso diretto contro una decisione della divisione di opposizione, dispone del potere discrezionale, derivante dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 e dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, di decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari che non sono stati presentati nei termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione.

Le diverse versioni linguistiche del terzo comma di detta regola 50, paragrafo 1, non corrispondono. Inoltre, l’espressione corrispondente a «faits ou preuves nouveaux» intesa nel senso che, nell’ambito del procedimento dinanzi all’organo inferiore, non sarebbe stato presentato nessun fatto o nessuna prova, non compare in talune versioni linguistiche di tale disposizione. A tal riguardo, dalle differenti versioni linguistiche risulta che gli elementi nuovi ai sensi della versione francese devono venire a completamento degli elementi già forniti, ragion per cui, per qualificare una prova in tal modo (ulteriore o complementare), è necessario che altri elementi probatori siano stati prodotti in una precedente fase del procedimento.

Tale interpretazione si impone anche riguardo al potere discrezionale di cui la commissione di ricorso dispone e che non può estendersi a prove prodotte per la prima volta dinanzi a essa, mentre nessuna prova era stata presentata dinanzi alla divisione di annullamento.

(v. punti 51‑55)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 69‑75)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 81‑89,102)