Language of document : ECLI:EU:T:2016:56





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 2 febbraio 2016 –
Benelli Q.J. / UAMI – Demharter (MOTO B)

(causa T‑169/13)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo MOTO B – Marchi nazionali figurativi non registrati anteriori MOTOBI – Impedimento relativo alla registrazione – Prova della notorietà dei marchi non registrati anteriori – Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 6 bis della Convenzione di Parigi – Prove presentate a sostegno dell’opposizione dopo la scadenza del termine impartito – Assenza di considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Disposizione contraria – Circostanze che ostano alla considerazione di prove ulteriori o complementari – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 – Regole 19 e 20 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Obbligo di motivazione»

1.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 23)

2.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1ª frase) (v. punti 31‑33)

3.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Assenza di disposizioni contrarie (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 20, § 1, e 50, § 1) (v. punti 41‑46)

4.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 59, 60)

5.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile notoriamente conosciuto in uno Stato membro – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi MOTO B e MOTOBI [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 2, c)] (v. punti 74‑83)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 16 gennaio 2013 (procedimento R 95/2012‑2), relativa a un’opposizione tra la Benelli Q.J. Srl e la Demharter GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Benelli Q.J. Srl è condannata alle spese.